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Document 52006PC0653

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un comitato consultivo europeo della politica dell'informazione statistica comunitaria

/* COM/2006/0653 def. - COD 2006/0021 */

52006PC0653

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato consultivo europeo della politica dell'informazione statistica comunitaria /* COM/2006/0653 def. - COD 2006/0021 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 3.11.2006

COM(2006)653 definitivo

2006/0217(COD)

Proposta di

DECISION E DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un comitato consultivo europeo della politica dell'informazione statistica comunitaria

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta La creazione del CEIES (il comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale) venne proposta da Jacques Delors, l'allora presidente della Commissione europea, e da Henning Christophersen, allora vicepresidente, nel corso del seminario dell'aprile 1989 sul futuro del Sistema statistico europeo (SSE). In considerazione dei cambiamenti che l'Atto unico europeo era suscettibile di indurre in campo economico e sociale, si riteneva necessario istituire un comitato che rispecchiasse le opinioni sulle statistiche comunitarie della società europea nel suo complesso. Lo scopo era quello di creare un organismo di consultazione per promuovere il dialogo tra i produttori e gli utilizzatori delle statistiche e di collocare tale dialogo a livello comunitario, integrando in tal modo le istanze di concertazione tra utenti e produttori esistenti a livello nazionale, ovviamente più dedite all'esame di problematiche del rispettivo paese. La necessità di una profonda riforma del funzionamento e della composizione del CEIES, in particolare dopo l'allargamento dell'UE a 25 Stati membri, è ampiamente riconosciuta in seno all'SSE. Lo stesso ufficio di presidenza del CEIES già nel 2002 aveva chiesto una riflessione in proposito. Tra le diverse proposte di riforma la principale riguardava la necessità di disporre di un organismo più efficiente e di più piccole dimensioni, cui doveva essere attribuito un ruolo più strategico con riguardo allo sviluppo delle politiche dell'informazione statistica europea. Oltre a una riforma in tal senso era auspicata una nuova concezione più generale del quadro statistico europeo, come specificato nella comunicazione della Commissione e nella sua raccomandazione relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria (COM(2005)217 definitivo). La comunicazione prevede un nuovo organismo consultivo esterno incaricato di monitorare l'attuazione del codice delle statistiche europee da parte dell'SSE nel suo insieme, nonché di fornire consulenza a livello europeo sulle priorità statistiche. Il Consiglio ECOFIN, nelle sue conclusioni dell'8 novembre 2005, ha evidenziato la necessità che il CEIES riformato e il futuro organismo consultivo ad alto livello rimangano due entità distinte. Con la sua proposta di decisione del Parlamento europeo/del Consiglio relativa a un comitato consultivo europeo della politica dell'informazione statistica comunitaria, la Commissione affronta i temi della riforma del CEIES, individuati nelle conclusioni della task force di seguito menzionata e nelle conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2005. |

120 | Contesto generale Il comitato del programma statistico (CPS) aveva deciso di creare una piccola task force comprendente membri del CPS e del CEIES con il compito di procedere a un'approfondita riflessione sul futuro del CEIES e in particolare sulla missione, sui compiti e sulla composizione di tale comitato e dei suoi rapporti con il CPS. La task force si è riunita due volte, il 26 marzo e il 14 maggio 2004. Sulla base dei lavori della task force Eurostat ha delineato le grandi linee di una riforma del CEIES in un documento di orientamento presentato alla 54a riunione del CPS tenutasi nei giorni 17 e 18 novembre 2004. Nel documento era messa in evidenza la necessità di disporre di un organismo di dimensioni più ridotte, composto al massimo da 20 membri (attualmente sono 79), e dotato di un ruolo più strategico, incaricato di assistere il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione nel coordinamento degli obiettivi e delle priorità della politica dell'informazione statistica comunitaria. Con riguardo al CEIES, il Consiglio nelle sue conclusioni dell'8 novembre 2005: prendeva atto dell'intenzione della Commissione di proporre una vasta riforma del CEIES per trasformarlo in un organismo più efficiente e di dimensioni più limitate; constatava che "un CEIES riformato contribuirebbe a migliorare la governanza del Sistema statistico europeo e ad accrescere la qualità delle statistiche comunitarie"; osservava che "il CEIES riformato dovrebbe avere il compito di tutelare gli interessi degli utenti e rispondenti non governativi delle statistiche europee. Per quanto riguarda la sua composizione, vi devono poter essere rappresentati tutti i soggetti interessati alle statistiche europee". |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Ai sensi della decisione del Consiglio del 1991 (91/116/CEE) che istituisce un comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale (CEIES), il compito del comitato è quello: "di assistere il Consiglio e la Commissione nel coordinamento degli obiettivi fissati in materia di politica dell'informazione statistica comunitaria, tenendo conto delle esigenze degli utenti e dei costi sostenuti dai produttori dell'informazione". In pratica ciò significa che il CEIES dovrebbe formulare pareri sulla pertinenza del programma statistico comunitario, sulle modalità del suo monitoraggio e sui relativi costi sostenuti dalla Comunità, dagli istituti nazionali di statistica e dai fornitori di informazioni. Poiché le opinioni degli utenti, dei rispondenti e dei produttori sugli obiettivi della politica dell'informazione statistica comunitaria verranno rappresentate grazie al nuovo comitato, si propone di abrogare la decisione 91/116/CEE del Consiglio. Nello svolgimento dei suoi compiti, il CEIES riformato potrebbe anche fare affidamento sull'attività dei gruppi di esperti incaricati di assistere la Commissione nell'individuare le esigenze di dati in settori specifici quale il gruppo di esperti nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e sulla giustizia penale istituito in forza della decisione 2006/581/CE della Commissione del 7 agosto 2006. |

141 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto La proposta è stata redatta previa consultazione dei membri dell'attuale comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale e del comitato del programma statistico. |

212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Il processo di consultazione ha messo in evidenza la necessità di un organismo di dimensioni più limitate, composto al massimo da 20 membri (rispetto agli attuali 79), cui venga attribuito un ruolo più strategico nell'assistenza del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione in sede di coordinamento degli obiettivi e delle priorità della politica dell'informazione statistica comunitaria. L'attuale proposta rispecchia le esigenze di riforma individuate, tenendone debitamente conto. |

Ricorso al parere di esperti |

229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte La proposta è diretta a istituire il comitato consultivo europeo della politica dell'informazione statistica comunitaria. Il comitato assisterà il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione, assicurandosi che le esigenze degli utenti e i costi sostenuti dai produttori e dai fornitori delle informazioni siano debitamente presi in considerazione in sede di coordinamento delle priorità e degli obiettivi strategici della politica dell'informazione statistica della Comunità. |

310 | Base giuridica La proposta si basa sull'articolo 285 del trattato, il quale costituisce il fondamento giuridico per le disposizioni adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in merito alla produzione di statistiche comunitarie e definisce i principi cui queste devono attenersi. |

Principio di proporzionalità La proposta ottempera al principio di proporzionalità per i seguenti motivi. |

331 | La proposta concerne i pareri degli utenti, dei rispondenti e dei produttori di informazioni sugli obiettivi della politica dell'informazione statistica comunitaria e non influisce sul ruolo di organi simili esistenti a livello nazionale. |

332 | La proposta è intesa a ridurre ogni onere attualmente gravante sugli operatori nazionali e comunitari attraverso la semplificazione delle procedure esistenti. |

Scelta dello strumento |

341 | Strumento proposto |

342 | Nel documento di lavoro dei suoi servizi del 27 luglio 2005 (C(2005)2817 – "Framework for Commission’s expert groups: horizontal rules and public register") la Commissione rileva che dal punto di vista istituzionale i gruppi di esperti, ossia i gruppi comprendenti esperti nazionali e/o del settore privato che assistono la Commissione nell'esercizio del suo potere d'iniziativa e nei suoi compiti di monitoraggio e di coordinamento con gli Stati membri, dovrebbero essere istituiti con una decisione della Commissione. In questo caso tuttavia la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che l'attuale comitato (CEIES) è istituito tramite una decisione del Consiglio che dovrebbe essere abrogata e che l'obiettivo del nuovo comitato dovrebbe essere quello di assistere non soltanto la Commissione, ma anche il Consiglio e il Parlamento europeo, in sede di coordinamento delle priorità e degli obiettivi strategici della politica dell'informazione statistica comunitaria. Pertanto, in considerazione dell'obiettivo e del contenuto della proposta, lo strumento più appropriato è costituito da una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

401 | L'incidenza sul bilancio della proposta è in relazione con l'organizzazione di riunioni e con l'esecuzione degli studi necessari. In considerazione delle disposizioni in materia di bilancio e di risorse umane previste per il CEIES, la proposta non dovrebbe produrre alcuna incidenza netta sul bilancio. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

Abrogazione di disposizioni vigenti L'adozione della proposta determinerà l'abrogazione della normativa esistente. |

560 | Spazio economico europeo L'atto proposto riguarda una materia di competenza del SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo. |

570 | Presentazione dettagliata della proposta Le modifiche essenziali rispetto all'attuale CEIES sono le seguenti: denominazione modificata in comitato consultivo europeo della politica dell'informazione statistica comunitaria (articolo 1, paragrafo 1) e focalizzazione sulle esigenze degli utenti in sede di coordinamento delle priorità e degli obiettivi strategici della politica dell'informazione statistica comunitaria (articolo 1, paragrafo 2); una posizione più forte in sede di preparazione del programma statistico comunitario e del programma di lavoro statistico annuale della Commissione (articolo 2, paragrafo 1); consulenza del comitato anche riguardo a una migliore considerazione delle esigenze degli utenti in materia di qualità (articolo 2, paragrafo 2); obbligo per la Commissione di riferire annualmente sul modo in cui ha tenuto conto dei pareri del comitato (articolo 3, paragrafo 2); riduzione del numero di membri da 79 a 25 (articolo 4); il nuovo comitato sarà composto da rappresentanti della società civile e degli utilizzatori istituzionali delle statistiche e dal direttore generale di Eurostat; possibilità di istituzione di gruppi di lavoro temporanei per riferire al comitato (articolo 6, paragrafo 3). |

1. .2006/0217(COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un comitato consultivo europeo della politica dell'informazione statistica comunitaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

2. La consultazione degli utenti e dei produttori di informazioni statistiche e dei rispondenti alla richiesta di fornire tali informazioni è fondamentale ai fini della preparazione e dello sviluppo della politica dell’informazione statistica comunitaria.

3. Il comitato consultivo europeo dell’informazione statistica nei settori economico e sociale istituito con la decisione 91/116/CEE del Consiglio[1] assiste attualmente il Consiglio e la Commissione in sede di coordinamento degli obiettivi della politica dell’informazione statistica comunitaria, tenendo conto delle esigenze degli utenti e dei costi sostenuti dai produttori e dai fornitori di informazioni.

4. Sebbene il comitato consultivo europeo dell’informazione statistica nei settori economico e sociale abbia dato prova della propria utilità, i cambiamenti intervenuti nella Comunità, in particolare il suo allargamento a 25 Stati membri, rendono necessario apportare numerose modifiche con riguardo al ruolo, al mandato, alla composizione e alle procedure di tale comitato. Nell’interesse della chiarezza è opportuno sostituirlo con un nuovo comitato.

5. Il nuovo comitato è inteso a contribuire a migliorare la governance del Sistema statistico europeo e ad accrescere la qualità delle statistiche comunitarie. A tal fine è opportuno che sia mantenuta una stretta collaborazione con il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, e con il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 91/115/CEE del Consiglio.

6. Occorre raggiungere un giusto equilibrio tra la necessità di una riduzione del numero dei componenti del comitato, onde consentirgli di operare con maggiore efficienza in una Comunità allargata, e l'esigenza di assicurare la rappresentanza di tutte le parti interessate alle statistiche comunitarie come richiesto dal Consiglio nelle sue conclusioni dell'8 novembre 2005.

7. La necessità di una migliore valutazione e di un buon compromesso tra i benefici e i costi dei bisogni statistici comunitari e l'esigenza di riequilibrare e di ridurre l’onere imposto dalla normativa statistica comunitaria, facendo così meglio fronte alla crescita della domanda, implicano che il comitato deve svolgere un ruolo più incisivo in sede di preparazione e di attuazione del programma statistico comunitario.

8. Il nuovo comitato deve raccogliere i pareri degli utenti, dei rispondenti e dei produttori di informazioni statistiche sugli obiettivi della politica dell’informazione statistica comunitaria. La decisione 91/116/CEE va pertanto abrogata,

DECIDONO:

Articolo 1

Comitato consultivo

9. È istituito il comitato consultivo europeo della politica dell’informazione statistica comunitaria (in appresso “il comitato”).

10. Il comitato assiste il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione garantendo che le esigenze degli utenti e i costi sostenuti dai produttori e dai fornitori di informazioni siano presi in considerazione in sede di coordinamento delle priorità e degli obiettivi strategici della politica dell’informazione statistica comunitaria.

11. Tale assistenza riguarda tutti i settori statistici pertinenti alla politica dell’informazione statistica comunitaria.

Articolo 2

Compiti

12. Il comitato è consultato dalla Commissione nelle prime fasi del processo di preparazione del programma statistico comunitario. Esso formula un parere pronunciandosi in particolare:

a) sulla pertinenza del programma statistico comunitario rispetto alle esigenze inerenti all’integrazione e allo sviluppo europei enunciate dalle istituzioni comunitarie, dalle amministrazioni nazionali e regionali, dalle diverse categorie economiche e sociali e dal mondo scientifico;

b) sulla pertinenza del programma statistico comunitario rispetto alle attività della Comunità, tenuto conto degli sviluppi economici, sociali e tecnici;

c) sull’equilibrio (priorità e risorse) tra i diversi settori del programma statistico comunitario e del programma di lavoro statistico annuale della Commissione;

d) sulle risorse necessarie per l’attuazione del programma statistico comunitario, compresi i costi direttamente sostenuti dalle autorità nazionali e comunitarie;

e) sui costi connessi alla trasmissione dell’informazione statistica da parte dei fornitori di informazioni.

13. Il comitato attira inoltre l’attenzione della Commissione sui settori in cui può risultare necessario sviluppare nuove attività statistiche e consiglia la Commissione in merito al modo in cui soddisfare meglio le esigenze degli utenti in materia di qualità, tenuto conto dei costi gravanti sui produttori e sui fornitori di informazioni.

Articolo 3

Relazioni con le istituzioni e gli altri organi europei

14. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, il comitato formula un parere su questioni inerenti alle esigenze degli utenti in merito allo sviluppo della politica dell’informazione statistica comunitaria, alle priorità del programma statistico comunitario, alla valutazione delle statistiche esistenti, alla qualità dei dati e alla politica di diffusione.

15. Il comitato formula pareri e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione relazioni sulle esigenze degli utenti e sui costi sostenuti dai fornitori di dati in sede di produzione e diffusione delle statistiche comunitarie ogniqualvolta lo giudichi necessario per assolvere i suoi compiti.

La Commissione riferisce annualmente sul modo in cui ha tenuto conto dei pareri del comitato.

16. Nello svolgimento dei propri compiti, il comitato collabora con il comitato del programma statistico e con il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti. Esso trasmette copia dei propri pareri e delle proprie relazioni a questi due comitati.

17. Il comitato stringe relazioni con i consigli nazionali degli utenti delle statistiche.

Articolo 4

Composizione e procedura di nomina

18. Il comitato è composto di 25 membri.

Quattordici membri del comitato sono nominati dalla Commissione previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio. In vista della nomina di tali membri ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il nominativo di due candidati altamente qualificati nel settore statistico. La Commissione si sforza di garantire che la composizione del comitato rifletta in maniera equilibrata la società civile, compresa la comunità scientifica, e copra adeguatamente i diversi settori statistici oggetto del programma statistico comunitario.

Dieci membri sono nominati direttamente dagli organi cui appartengono come segue:

- a) un rappresentante del Parlamento europeo,

- b) un rappresentante del Consiglio,

- c) un rappresentante del Comitato economico e sociale europeo,

- d) un rappresentante del Comitato delle regioni,

- e) un rappresentante della Banca centrale europea,

- f) due rappresentanti del comitato del programma statistico,

- g) un rappresentante dell’Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE),

- h) un rappresentante della Confederazione europea dei sindacati (CES),

- i) un rappresentante dell’Unione europea dell’artigianato e delle piccole e medie imprese (UEAPMI).

Il direttore generale di Eurostat è componente di diritto del comitato.

L’elenco dei membri è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C.

Articolo 5

Durata del mandato

19. Il mandato conferito ai membri del comitato ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Alla scadenza del loro mandato i membri restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo della loro nomina.

20. Un membro che si dimetta prima della scadenza del suo mandato è sostituito per la parte rimanente del suo mandato da un membro nominato conformemente all’articolo 4.

Articolo 6

Struttura e funzionamento del comitato

21. Il comitato elegge il proprio presidente tra i membri nominati dalla Commissione. Il mandato del presidente è di quattro anni, rinnovabile una volta.

22. Il presidente convoca il comitato almeno una volta all’anno, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri.

23. Quando si tratti di formulare pareri su questioni statistiche di particolare complessità, il comitato può proporre l'istituzione da parte della Commissione di gruppi di lavoro temporanei presieduti da un membro del comitato. La composizione di ciascun gruppo di lavoro si presenta equilibrata sotto il profilo del background professionale e della distribuzione geografica degli esperti di cui è costituito. I presidenti di tali gruppi illustrano i risultati dei loro lavori presentando una relazione in una riunione del comitato.

24. I rappresentanti di tutti i servizi della Commissione interessati possono partecipare alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro in qualità di osservatori.

Il presidente può autorizzare altri osservatori a partecipare alle riunioni del comitato.

25. Le funzioni di segreteria sono assolte per il comitato e per i gruppi di lavoro dalla Commissione.

Articolo 7

Procedure decisionali

26. Il comitato formula validamente un parere se sono presenti, di persona o in un altro modo specificato nel regolamento interno, i due terzi dei propri membri.

27. Solo i membri hanno diritto di voto. Un membro può delegare un altro membro a votare in sua vece. Nessun membro può ottenere più di due deleghe.

28. Un parere formulato dal comitato illustra i motivi sui quali si basa. Un parere è formulato a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti il presidente dispone di un voto supplementare.

Articolo 8

Riservatezza

Fatto salvo il disposto dell’articolo 287 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare informazioni cui abbiano avuto accesso tramite i lavori del comitato o dei gruppi di lavoro nel caso in cui la Commissione li informi che il parere richiesto o il problema sollevato presentano carattere riservato.

Articolo 9

Regolamento interno

Dopo aver consultato la Commissione il comitato adotta il proprio regolamento interno. Tale regolamento è trasmesso per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo10

Abrogazione

La decisione 91/116/CEE è abrogata.

Articolo11

Entrata in vigore

La decisione entra in vigore il [].

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] GU L 59 del 6.3.1991, pag. 21. Decisione del Consiglio modificata dalla decisione 97/255/CE del Consiglio (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 32)

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