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Document 52006PC0202

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglioche istituisce un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013) {SEC(2006) 566}

/* COM/2006/0202 def. */

52006PC0202

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglioche istituisce un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013) {SEC(2006) 566} /* COM/2006/0202 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 17.5.2006

COM(2006) 202 definitivo

2006/0076 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013)

(presentata dalla Commissione) {SEC(2006) 566}

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera a), della decisione Fiscalis 2003-2007, la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione circa l’opportunità di proseguire la realizzazione del programma Fiscalis, corredata, se necessario, di una proposta adeguata. Il 6 aprile 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione[1] nella quale è stata affermata l’opportunità di istituire due programmi, Dogana 2013 e Fiscalis 2013[2], intesi a portare avanti rispettivamente il programma Dogana 2007 e il programma Fiscalis 2003-2007. |

120 | Contesto generale La grande sfida cui l’Unione europea dovrà far fronte nei prossimi anni è quella di assicurare la crescita e l’occupazione, come stabilito nel rilancio della strategia di Lisbona[3]. Il programma 2013 darà un attivo contributo alla realizzazione di tale strategia continuando a sviluppare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali per far sì che i sistemi di imposizione soddisfino i seguenti obiettivi: — garantire l’applicazione comune della normativa fiscale comunitaria; — assicurare la tutela degli interessi finanziari nazionali e comunitari; — contribuire al buon funzionamento del mercato interno grazie alla lotta contro l’elusione e l’evasione fiscale, anche nella loro dimensione internazionale; — evitare le distorsioni di concorrenza; nonché — favorire la continua riduzione degli oneri di conformità tanto per le amministrazioni quanto per i soggetti passivi. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Il programma Fiscalis 2013 succede al programma Fiscalis 2003-2007. |

141 | Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell’Unione Non pertinente. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Tutti i paesi partecipanti hanno risposto all'indagine in linea condotta ai fini della valutazione intermedia, e in cinque di essi sono state effettuate visite di studio in loco. Nel corso di queste visite sono state organizzate interviste approfondite con i coordinatori del programma, con gli utenti dei sistemi IT, con i partecipanti agli eventi, con i dirigenti delle amministrazioni fiscali e con i soggetti passivi. Ai partecipanti agli eventi del programma viene chiesto regolarmente di fornire le loro osservazioni in merito nell’ambito di un sistema integrato di controllo del programma 2007. |

212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Le parti interessate ritengono che il programma Fiscalis sia molto importante per le necessità dei paesi partecipanti e riconoscono che esso facilita il raggiungimento di una migliore cooperazione e fiducia tra le rispettive amministrazioni e i rispettivi funzionari. I paesi partecipanti hanno apprezzato in particolare la flessibilità offerta dal programma e desiderano che essa sia mantenuta anche in futuro. Essi hanno anche posto l’accento sul fatto che il programma riveste un ruolo chiave nel permettere ai paesi partecipanti di imparare gli uni dagli altri consentendo loro, pertanto, di evitare di commettere onerosi errori. La valutazione intermedia ha raccomandato il rafforzamento delle attività nei settori della formazione e della diffusione delle informazioni. Queste raccomandazioni sono state prese in considerazione al momento della redazione della nuova proposta. |

Ricorso al parere di esperti |

229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

230 | Valutazione dell’impatto Una prima scelta politica, quella di far cessare il programma Fiscalis, avrebbe un effetto devastante e immediato per il mercato interno in generale e per il funzionamento dei sistemi di imposizione in particolare. Una seconda scelta, quella di concepire il programma 2013 come un prolungamento del programma 2007 senza prevedere risorse addizionali per sostenere le nuove iniziative politiche e/o affrontare il cambiamento delle circostanze, implicherebbe un progressivo deterioramento della situazione attuale. Nonostante questa scelta possa sembrare soddisfacente nel breve periodo, essa mostrerebbe presto i suoi limiti e i suoi effetti indesiderati, poiché non fornirebbe alle amministrazioni fiscali le risorse sufficienti da impiegare per le sfide future. Una terza scelta prevede che il programma 2013 sia concepito come un prolungamento del programma 2007, rafforzato con risorse finanziarie addizionali, da un lato per sostenere le nuove iniziative politiche e, dall’altro, per prevedere un incremento marginale del bilancio di tutte le altre rubriche. Le nuove iniziative politiche che contribuiranno notevolmente allo sviluppo di un’amministrazione fiscale completamente informatizzata assorbiranno la maggior parte di queste risorse aggiuntive. Saranno necessari anche stanziamenti aggiuntivi per aggiornare i sistemi IT transeuropei in modo da assorbire l’aumento previsto nello scambio di informazioni, mentre una parte limitata delle risorse addizionali sarà usata per lo sviluppo di iniziative di supporto alla promozione della condivisione delle conoscenze, nel settore dell’apprendimento informatizzato (e-learning) e nella diffusione delle informazioni. |

231 | Nell’ambito del programma di lavoro la Commissione ha effettuato una valutazione dell’impatto, la cui relazione è disponibile nel documento SEC(2006) 566. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte Istituire un programma comunitario per migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013). |

310 | Base giuridica Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95. |

320 | Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non è di esclusiva competenza della Comunità. |

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi. |

321 | Poiché gli obiettivi delle misure previste nella presente decisione non possono essere sufficientemente realizzati dai paesi partecipanti e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, secondo il principio della sussidiarietà enunciato nell’articolo 5 del trattato. |

Un’azione comunitaria permetterà di realizzare meglio gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi. |

324 | Sebbene la responsabilità principale nel raggiungimento degli obiettivi del presente programma spetti ai paesi partecipanti, è necessaria un’azione comunitaria per coordinare le attività svolte nell'ambito del programma, nonché per fornire un’infrastruttura e l’impulso necessario. |

La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi. |

331 | Secondo il principio della proporzionalità enunciato nell’articolo 5 del trattato CE, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi previsti. |

Scelta dello strumento |

341 | Strumento proposto: altro (programma comunitario). |

342 | Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni esposte di seguito. Non pertinente. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

401 | I costi operativi a carico della Comunità possono essere ripartiti in due categorie principali, quelli relativi alle azioni comuni e quelli relativi alle azioni IT. Le azioni comuni comprendono seminari, gruppi di progetto, visite di lavoro, controlli multilaterali, formazione e ogni altra attività di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f). Le azioni IT comprendono il funzionamento e l’evoluzione dei sistemi transeuropei esistenti e lo sviluppo di nuovi sistemi. L’importo totale a carico del bilancio comunitario è pari a 156,9 mio EUR per il periodo 2008-2013. Il programma 2013 ha una durata di sei anni in considerazione di quella delle prospettive finanziarie 2007-2013. La Commissione si riserva la possibilità di esaminare se talune mansioni dell’attuazione di questo programma comunitario potrebbero essere assegnate a un’agenzia esecutiva o a fornitori di servizi mediante contratti di assistenza tecnica ed amministrativa. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

520 | Abrogazione di disposizioni vigenti L’adozione della proposta comporterà l’abrogazione di disposizioni vigenti. |

570 | Esposizione dettagliata della proposta Articolo 6: Sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni I sistemi transeuropei di comunicazione e di scambio di informazioni sono essenziali per rafforzare il funzionamento dei sistemi di imposizione nella Comunità e in particolare per garantirne l’efficacia e l’efficienza. Il programma 2013 sosterrà sia i sistemi relativi alla fiscalità in corso di sviluppo o già operativi al momento dell’entrata in vigore della presente decisione che lo sviluppo di nuovi sistemi relativi alla fiscalità istituiti nel quadro della legislazione comunitaria. Il sistema EMCS sarà integrato nel programma 2013 a partire dal 2009. I programmi precedenti hanno dimostrato che per la buona gestione di tali sistemi IT transeuropei è essenziale un ampio coordinamento tra le parti interessate. È altresì importante un pari impegno da parte della Commissione e dei paesi partecipanti, ognuno nella propria sfera di competenza, a garantire il funzionamento dei sistemi esistenti e lo sviluppo di future applicazioni transeuropee. La proposta prevede una netta ripartizione delle responsabilità tra la Commissione e i paesi partecipanti. La Commissione può decidere di mettere i sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni a disposizione di altri servizi pubblici a fini fiscali o di altro genere, purché venga versato un contributo finanziario al bilancio del programma. Articolo 7: Controlli multilaterali L’organizzazione di controlli fiscali transfrontalieri presenta un complesso carattere giudiziario che richiede stretti contatti tra i revisori interessati. Un’azione di controllo multilaterale Fiscalis offre ai revisori un quadro per organizzare tali controlli. Nei primi due anni del programma 2007 i revisori si sono avvalsi intensivamente di queste azioni, che sono diventate un importante ed efficiente strumento di lotta contro le frodi transfrontaliere. Il programma 2013 continuerà ad incoraggiare gli Stati membri ad usare questo tipo di azioni, ad accrescerne il numero e a migliorarne la qualità. Articolo 8: Seminari e gruppi di progetto I seminari forniscono un ambito in cui persone che hanno un’elevata competenza in un determinato campo possono incontrarsi e, insieme alla Commissione, discutere problemi comuni, esperienze e possibili soluzioni. Essi sono utili non solo per mettere a punto e divulgare le migliori pratiche amministrative, ma anche per promuovere e sviluppare la cooperazione o come strumento di formazione. Gli Stati membri spesso sottolineano che i contatti bilaterali avviati tra funzionari nel contesto dei seminari sono molto utili per incoraggiare la cooperazione e creare rapporti di fiducia tra le amministrazioni fiscali nazionali. Occasionalmente sono stati invitati ai seminari rappresentanti di imprese e contribuenti o altre persone con competenza specifica nelle questioni trattate. I partecipanti delle amministrazioni hanno sempre ritenuto molto utile la presenza di tali esperti. I gruppi di progetto e le riunioni ristrette su questioni specifiche sono stati introdotti come nuovo strumento nel quadro del programma 2007. Nella valutazione intermedia di tale programma, gli Stati membri e la Commissione hanno espresso grande apprezzamento per il lavoro svolto da questi gruppi. In particolare, essi forniscono una utile base per analizzare i vari approcci adottati nelle amministrazioni fiscali e formulano suggerimenti circa buone pratiche amministrative. I gruppi di progetto saranno perciò inclusi nel programma 2013 come un esplicito tipo di azione. Articolo 9: Visite di lavoro Le visite di lavoro hanno l’obiettivo di studiare una prassi amministrativa particolare in un'altra amministrazione o di trovare una soluzione per un problema di natura pratica o strategica. Visite di lavoro possono essere organizzate con le autorità fiscali degli Stati membri dell’UE nonché di paesi terzi. Articolo 10: Attività di formazione La valutazione intermedia del programma 2007 ha confermato la necessità di continuare a sviluppare la formazione comune. Diverse attività di formazione ad hoc sono state messe a punto nella prima metà di tale programma. Articolo 1, paragrafo 2, lettera f): Altre attività La possibilità di sviluppare, oltre alle azioni standard, altre attività per dare un’apposita soluzione ad una determinata esigenza si è dimostrata particolarmente utile nel programma 2007, nell’ambito del quale con questa procedura sono stati avviati i gruppi di progetto. Pertanto, la possibilità sarà mantenuta nel programma 2013. Articolo 3: Partecipazione al programma I paesi partecipanti sono gli Stati membri dell’Unione europea, nonché i paesi candidati, i paesi potenziali candidati e taluni paesi partner della politica europea di vicinato nella misura in cui siano state convenute le disposizioni necessarie. Articolo 11: Partecipazione alle attività previste dal programma Rappresentanti di organizzazioni internazionali, amministrazioni di paesi terzi, soggetti passivi e loro organizzazioni possono partecipare alle attività organizzate nell’ambito del programma se ciò è necessario per realizzare gli obiettivi del programma. Articolo 12: Condivisione dell’informazione La valutazione intermedia del programma 2007 ha confermato la necessità di organizzare in modo più strutturato la condivisione delle informazioni e lo scambio delle conoscenze tra le amministrazioni e tra queste e la Commissione, nonché il consolidamento delle conoscenze acquisite durante gli eventi del programma. Pertanto il programma 2013 dedicherà una particolare attenzione alla condivisione delle informazioni e alla gestione delle conoscenze. |

1. 2006/0076 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione[4],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) I principali obiettivi della Comunità per i prossimi anni sono quelli di assicurare la crescita e creare posti di lavoro, come stabilito nel rilancio della strategia di Lisbona. La decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 1998, recante adozione di un programma d’azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis)[6] (in prosieguo “il programma 2002”) e la decisione n. 2235/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2002, recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Programma Fiscalis 2003-2007)[7] (in prosieguo “il programma 2007”) hanno contribuito in modo significativo al conseguimento dei suddetti obiettivi per i periodi dal 1998 al 2002 e dal 2003 al 2007. È pertanto opportuno continuare le attività avviate con tali programmi. Il presente programma deve essere istituito per un periodo di sei anni per allineare la sua durata a quella del quadro finanziario pluriennale contenuto nell’accordo interistituzionale del ( data da inserirsi ) tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[8].

(2) Una cooperazione efficiente, efficace e generalizzata tra gli Stati membri attuali e futuri e tra gli stessi e la Commissione è un elemento chiave ai fini del funzionamento dei sistemi di imposizione e della lotta antifrode. Visto che gli autori di frodi non limitano le loro attività al territorio della Comunità, il presente programma deve offrire la possibilità di intensificare la cooperazione con i paesi terzi e l'assistenza loro fornita. Esso deve inoltre aiutare ad identificare le disposizioni legislative e le pratiche amministrative che possono essere di ostacolo alla cooperazione e i possibili rimedi a tali ostacoli.

(3) Per sostenere il processo di adesione dei paesi candidati devono essere messi a disposizione strumenti pratici che consentano alle amministrazioni fiscali di tali paesi di assolvere, fin dalla data della loro adesione, tutti i compiti imposti dalla legislazione comunitaria. Pertanto il presente programma deve essere aperto ai paesi candidati. Nei confronti dei potenziali paesi candidati deve essere adottato un approccio simile.

(4) Per sostenere le riforme fiscali nei paesi partner della politica europea di vicinato è opportuno offrire ad essi la possibilità, a determinate condizioni, di partecipare ad attività selezionate del programma.

(5) I sistemi transeuropei informatizzati sicuri per la comunicazione e lo scambio di informazioni finanziati dal programma 2007 sono indispensabili per il rafforzamento dei sistemi di imposizione nella Comunità e devono quindi continuare ad essere finanziati. Inoltre, deve essere possibile comprendere nel programma ulteriori sistemi di scambio di informazioni relativi alla fiscalità, come il sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa[9] e ogni altro sistema necessario ai fini della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi[10].

(6) L’esperienza acquisita dalla Comunità con i programmi 2002 e 2007 dimostra che riunire funzionari di diverse amministrazioni nazionali nel quadro di attività professionali quali visite di lavoro, seminari, gruppi di progetto e controlli multilaterali contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma. Dette attività devono quindi proseguire. Deve rimanere aperta la possibilità di sviluppare un nuovo tipo di azioni per soddisfare le esigenze in modo più efficace.

(7) L’esperienza acquisita con i programmi 2002 e 2007 indica che l’elaborazione e attuazione coordinata di un programma comune di formazione contribuisce in misura significativa alla realizzazione degli obiettivi del programma, in particolare al raggiungimento di un livello comune più elevato di comprensione del diritto comunitario. Le possibilità offerte dall’apprendimento informatizzato devono essere esplorate a fondo.

(8) I funzionari operanti nel settore dell’imposizione devono avere un livello di conoscenze linguistiche sufficiente per poter cooperare tra loro e partecipare al presente programma. Spetta ai paesi partecipanti al programma provvedere alla necessaria formazione linguistica dei propri funzionari.

(9) È opportuno fornire la possibilità di organizzare determinate attività con la partecipazione di amministrazioni di paesi terzi, rappresentanti di organismi internazionali e contribuenti o loro organizzazioni.

(10) La valutazione intermedia del programma 2007[11] ha confermato la necessità di organizzare in modo più strutturato la condivisione delle informazioni e lo scambio delle conoscenze tra le amministrazioni e tra queste e la Commissione, nonché il consolidamento delle conoscenze acquisite durante gli eventi del programma. Pertanto deve essere dedicata particolare attenzione alla condivisione delle informazioni e alla gestione delle conoscenze.

(11) Sebbene la responsabilità principale nel raggiungimento degli obiettivi del programma 2013 spetti ai paesi partecipanti, è necessaria un’azione comunitaria per coordinare le attività svolte nonché per fornire un’infrastruttura e l’impulso necessario. Poiché gli obiettivi delle misure previste nella presente decisione non possono essere sufficientemente realizzati dai paesi partecipanti e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, secondo il principio della sussidiarietà enunciato nell’articolo 5 del trattato. Secondo il principio della proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(12) La presente decisione fissa, per l’intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato per l’autorità di bilancio ai sensi del punto 33 dell’accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio[12].

(13) Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate in conformità alla decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[13],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Programma Fiscalis 2013

1. È istituito un programma d’azione comunitario pluriennale (Fiscalis 2013) per il periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2013, denominato in prosieguo “il programma”, inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno.

2. Il programma comprende le seguenti attività:

a) sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni;

b) controlli multilaterali;

c) seminari e gruppi di progetto;

d) visite di lavoro;

e) attività di formazione;

f) ogni altra attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi del programma.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

(1) “imposizione”, l'applicazione delle seguenti imposte nei paesi partecipanti al programma:

a) imposta sul valore aggiunto;

b) accise su alcole, tabacchi lavorati e prodotti energetici;

c) imposte sul reddito e sul patrimonio come menzionate all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 77/799/CEE del Consiglio[14];

d) imposte sui premi assicurativi come definite all’articolo 3 della direttiva 76/308/CEE del Consiglio[15];

(2) “amministrazione”, le pubbliche amministrazioni e gli organismi dei paesi partecipanti al programma competenti per l’imposizione o per attività ad essa collegate;

(3) “funzionario”, un membro dell’amministrazione.

Articolo 3

Partecipazione al programma

1. I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2.

2. Il programma è aperto alla partecipazione di:

a) paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle modalità e condizioni generali stabiliti per la partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari nei pertinenti accordi quadro e nelle pertinenti decisioni dei consigli di associazione;

b) paesi potenziali candidati, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi comunitari.

3. Al programma possono partecipare anche taluni paesi partner della politica europea di vicinato se essi hanno raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della pertinente legislazione e prassi amministrativa a quella della Comunità, e conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi comunitari.

4. I paesi partecipanti sono rappresentati da membri dell’amministrazione interessata.

Articolo 4

Obiettivi

1. L’obiettivo generale del programma è migliorare il corretto funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno accrescendo la cooperazione tra i paesi partecipanti, le loro amministrazioni e altri organismi.

2. Gli obiettivi del programma sono i seguenti:

a) relativamente all'imposta sul valore aggiunto, alle accise e alle imposte sul reddito e sul patrimonio:

i) assicurare che lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa si effettuino in modo efficiente, efficace e generalizzato;

ii) consentire ai funzionari di raggiungere un elevato livello comune di comprensione del diritto comunitario e della sua applicazione negli Stati membri;

iii) garantire il continuo miglioramento delle procedure amministrative in funzione delle esigenze delle amministrazioni e dei contribuenti attraverso lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche amministrative;

b) relativamente alle imposte sui premi assicurativi, migliorare la cooperazione tra amministrazioni, garantendo una migliore applicazione delle norme vigenti;

c) relativamente ai paesi candidati e ai paesi potenziali candidati, soddisfare le speciali esigenze di tali paesi per quanto attiene alla normativa fiscale e alla capacità amministrativa;

d) relativamente ai paesi terzi, migliorare la cooperazione con le amministrazioni fiscali di tali paesi, in particolare quelle dei paesi partner della politica europea di vicinato.

Articolo 5

Programma di lavoro

La Commissione stabilisce ogni anno un programma di lavoro secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Capo II

Attività del programma

Articolo 6

Sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni

1. La Commissione e i paesi partecipanti assicurano il funzionamento dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui al paragrafo 2.

2. I sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni comprendono:

a) la rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI);

b) il sistema di scambio di informazioni sull’IVA (VIES);

c) i sistemi relativi alle accise;

d) il sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS);

e) ogni altro sistema di comunicazione e di scambio di informazioni relativo alla fiscalità istituito in base alla legislazione comunitaria e previsto nel programma di lavoro di cui all’articolo 5.

3. Gli elementi comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni sono l’hardware, il software e i collegamenti di rete, comuni a tutti i paesi partecipanti.

La Commissione conclude i contratti necessari per assicurare il carattere operativo di tali elementi a nome della Comunità.

4. Gli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni comprendono le basi di dati nazionali che fanno parte di questi sistemi, i collegamenti di rete tra gli elementi comunitari e non comunitari, e il software e l’hardware che ciascun paese partecipante ritenga necessari per il pieno funzionamento di detti sistemi nella propria amministrazione.

I paesi partecipanti provvedono a mantenere in funzione gli elementi non comunitari e ne assicurano l’interoperabilità con gli elementi comunitari.

5. La Commissione coordina, in collaborazione con i paesi partecipanti, gli aspetti relativi all’allestimento e al funzionamento degli elementi comunitari e non comunitari dei sistemi e dell’infrastruttura di cui al paragrafo 2 necessari a garantirne l’operabilità, l’interconnettività e il miglioramento continuo. La tabella di marcia e le scadenze fissate a tale scopo devono essere rispettate dai paesi partecipanti.

6. La Commissione può mettere i sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni a disposizione di altri servizi pubblici a fini fiscali o di altro genere purché venga versato un contributo finanziario al bilancio del programma.

Articolo 7

Controlli multilaterali

Gli Stati membri e i paesi aventi tra loro o con Stati membri accordi bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione amministrativa e di scambio di informazioni che permettono tale attività organizzano e conducono controlli multilaterali sotto forma di controllo coordinato dell’obbligazione tributaria di uno o più soggetti passivi collegati stabiliti in diversi paesi partecipanti.

I paesi partecipanti a tali controlli multilaterali possono avere interessi comuni o complementari e presentano alla Commissione una relazione sull’esito dei controlli effettuati.

Articolo 8

Seminari e gruppi di progetto

La Commissione e i paesi partecipanti organizzano in collaborazione tra loro seminari e gruppi di progetto e provvedono a divulgarne i risultati.

Articolo 9

Visite di lavoro

1. I paesi partecipanti organizzano visite di lavoro per i funzionari. La durata di tali visite non può essere superiore a un mese. Ogni visita è dedicata ad una specifica attività professionale e viene adeguatamente preparata e successivamente valutata dai funzionari e dalle amministrazioni interessati.

2. I paesi partecipanti consentono ai funzionari ospiti di prendere effettivamente parte alle attività dell’amministrazione ospitante. A tal fine i funzionari in questione sono autorizzati a svolgere le mansioni inerenti alle funzioni loro assegnate dall’amministrazione ospitante, secondo il suo ordinamento giuridico.

3. Durante la visita di lavoro, la responsabilità civile dei funzionari ospiti nell’esercizio delle loro funzioni è assimilata a quella dei funzionari dell’amministrazione ospitante. I funzionari ospiti sono tenuti al segreto d’ufficio secondo le regole vigenti per i funzionari del paese ospitante.

Articolo 10

Attività di formazione

1. La Commissione, in collaborazione con i paesi partecipanti, agevola una cooperazione strutturata tra gli organismi nazionali di formazione e i funzionari responsabili della formazione nelle amministrazioni fiscali, in particolare provvedendo a:

a) sviluppare i programmi di formazione esistenti e, se del caso, nuovi programmi in modo da fornire una formazione di base comune ai funzionari, che consenta loro di acquisire le competenze e le conoscenze professionali necessarie;

b) ove sia opportuno, coordinare l’apertura dei corsi di formazione in materia fiscale previsti da un paese partecipante per i propri funzionari ai funzionari di tutti i paesi partecipanti;

c) ove sia opportuno, sviluppare l’infrastruttura e gli strumenti necessari per assicurare una formazione fiscale comune e una gestione comune delle attività di formazione.

2. I paesi partecipanti assicurano che i programmi comuni di formazione e l’infrastruttura per la formazione comune in materia fiscale di cui al paragrafo 1, lettera c), siano pienamente integrati nei loro programmi di formazione nazionali.

I paesi partecipanti assicurano inoltre che i propri funzionari ricevano la formazione iniziale e permanente necessaria per acquisire le competenze e le conoscenze professionali comuni in conformità ai programmi di formazione, nonché la formazione linguistica necessaria per permettere loro di raggiungere un livello di preparazione sufficiente ai fini della partecipazione al programma.

Articolo 11

Partecipazione alle attività inerenti al programma

Rappresentanti di organismi internazionali, amministrazioni di paesi terzi, contribuenti e loro organizzazioni possono partecipare alle attività organizzate nell'ambito del programma ogniqualvolta ciò sia indispensabile per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 4.

Articolo 12

Condivisione delle informazioni

La Commissione, in collaborazione con i paesi partecipanti, sviluppa la condivisione sistematica e strutturata delle informazioni derivanti dalle attività del programma.

Capo III

Disposizioni finanziarie

Articolo 13

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è fissata a 156,9 milioni di EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro pluriennale delle prospettive finanziarie.

Articolo 14

Spese

1. Le spese necessarie per l’attuazione del programma sono ripartite tra la Comunità e i paesi partecipanti conformemente ai paragrafi da 2 a 6.

2. La Comunità assume a suo carico le seguenti spese:

a) i costi di acquisto, sviluppo, installazione, manutenzione e normale funzionamento degli elementi comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3;

b) le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai funzionari dei paesi partecipanti per controlli multilaterali, visite di lavoro, seminari e gruppi di progetto;

c) i costi relativi all’organizzazione di seminari e le spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione di esperti esterni e partecipanti di cui all’articolo 11;

d) i costi di acquisto, sviluppo, installazione e manutenzione di sistemi e moduli di formazione nella misura in cui questi siano comuni a tutti i paesi partecipanti;

e) i costi relativi alle altre attività di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f).

3. I paesi partecipanti cooperano con la Commissione affinché gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della sana gestione finanziaria.

La Commissione stabilisce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, le regole relative al pagamento delle spese e le comunica ai paesi partecipanti.

4. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, le misure necessarie per la gestione finanziaria del programma.

5. L’assegnazione finanziaria del presente programma può coprire anche le spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie per la gestione del programma e per la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, azioni di informazione e pubblicazione e spese relative alle reti informatiche per lo scambio di informazioni, insieme a tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può dover sostenere per la gestione del programma.

6. I paesi partecipanti assumono a loro carico le seguenti spese:

a) i costi di sviluppo, acquisto, installazione, manutenzione e normale funzionamento degli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 4;

b) i costi relativi alla formazione iniziale e permanente dei propri funzionari, compresa la loro formazione linguistica.

Articolo 15

Controllo finanziario

Le decisioni di finanziamento e tutti gli accordi e i contratti derivanti dalla presente decisione sono soggetti al controllo finanziario e, se necessario, a verifiche sul posto da parte della Commissione, in particolare dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e della Corte dei conti europea. Le sovvenzioni concesse in virtù della presente decisione sono soggette all’accordo scritto preliminare dei beneficiari. In tale accordo i beneficiari dichiarano di accettare una verifica da parte della Corte dei conti europea dell’uso da essi fatto dei finanziamenti loro concessi.

Capo IV

Altre disposizioni

Articolo 16

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato “Fiscalis” (in prosieguo “il comitato”).

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all’articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell’articolo 7 e dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 17

Monitoraggio

Il programma è oggetto di un controllo permanente congiunto da parte dei paesi partecipanti e della Commissione.

Articolo 18

Valutazioni intermedia e finale

1. Il programma è oggetto di una valutazione intermedia e di una valutazione finale effettuate sotto la responsabilità della Commissione sulla base delle relazioni redatte dai paesi partecipanti indicate al paragrafo 2 del presente articolo e di altre eventuali informazioni pertinenti. Esso viene valutato rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 4.

La valutazione intermedia esamina i risultati di medio periodo ottenuti nella realizzazione del programma in termini di efficacia ed efficienza, nonché il sussistere della pertinenza degli obiettivi iniziali del programma e l’impatto delle sue attività. Valuta, inoltre, l’impiego degli stanziamenti e lo svolgimento dell’attività di monitoraggio e dell’attuazione del programma.

La valutazione finale si concentra sull’efficacia e l’efficienza delle attività del programma.

2. I paesi partecipanti trasmettono alla Commissione le seguenti relazioni di valutazione:

a) entro il 31 marzo 2011, una relazione di valutazione intermedia sulla pertinenza del programma;

b) entro il 31 marzo 2014, una relazione di valutazione finale incentrata sull’efficacia e l’efficienza del programma.

3. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 e di eventuali altre informazioni pertinenti, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le seguenti relazioni:

a) entro il 30 settembre 2011, una relazione di valutazione intermedia e una comunicazione circa l’opportunità di proseguire la realizzazione del programma, corredata, se necessario, di una proposta;

b) entro il 30 settembre 2014, la relazione di valutazione finale.

Le suddette relazioni sono trasmesse, a titolo d’informazione, anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 19

Abrogazione

La decisione n. 2235/2002/CE è abrogata con efficacia al 1° gennaio 2008.

Tuttavia, gli obblighi finanziari connessi ad azioni svolte nell'ambito della suddetta decisione continuano ad essere disciplinati dalla stessa decisione sino al loro completamento.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

PROPOSTA DI DECISIONE DEL Parlamento europeo e del Consiglio relativa al programma comunitario Fiscalis 2013

2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Indicare la politica dell’UE e le relative attività oggetto dell’iniziativa:

1405 Politica fiscale

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e loro denominazione:

- 140504 Programma Fiscalis 2013

- 14010404 Programma Fiscalis 2013 — Spese di gestione amministrativa

- La struttura definitiva del bilancio per il programma Fiscalis 2013 verrà decisa in un secondo tempo.

3.2. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria:

- Il periodo di validità della base giuridica va dall’1.1.2008 al 31.12.2013.

- I pagamenti continueranno anche dopo il 31.12.2013

3.3. Caratteristiche di bilancio ( aggiungere le righe necessarie ):

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

140504 | SNO | SD[16] | SI | NO | SI | 1a |

14010404 | SNO | SND[17] | SI | NO | SI | 1a |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 22,529 | 24,029 | 27,979 | 29,729 | 31,329 | 32,879 | 168,474 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 10,159 | 19,346 | 25,086 | 28,142 | 29,942 | 32,059 | 23,740 | 168,474 |

Cofinanziamento

Non pertinente

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

La presente decisione è compatibile con il quadro finanziario pluriennale allegato all’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria. Essa rientra nella rubrica 1a — Competitività per la crescita e l’occupazione.

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

X La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria diretta sulle entrate. Non è escluso, tuttavia, che il miglioramento nell’amministrazione fiscale possa comportare una maggiore efficacia e costi inferiori a livello di riscossione delle risorse proprie (TVA).

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno — cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Totale risorse umane | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell’azione a breve e lungo termine

Per un’analisi più dettagliata si veda il paragrafo 4 della valutazione di impatto del programma Fiscalis 2013.

Il programma Fiscalis intende rispondere alle sfide attuali e future nel campo dell’imposizione fiscale. Si mirerà pertanto soprattutto ad aumentare la conoscenza del diritto comunitario in materia fiscale, a migliorare l'individuazione delle frodi e la lotta antifrode potenziando la cooperazione amministrativa e migliorando l’organizzazione dei controlli fiscali, a diminuire gli oneri amministrativi sui soggetti passivi e ad adattare l’imposizione al mutamento del contesto fiscale. Nella valutazione intermedia del programma Fiscalis 2003-2007, le parti interessate hanno indicato che esse ritengono gli obiettivi del programma molto importanti rispetto alle loro necessità.

Con la sua flessibilità, il programma Fiscalis ha acquisito un ruolo importante nella lotta contro la frode fiscale, il cui livello complessivo per l'IVA e le accise è vicino all’1 % del PNL. L’impatto del programma Fiscalis sul commercio comunitario è considerevole, dato che circa cinquanta milioni di contribuenti beneficiano del sistema di scambio di informazioni sull’IVA (VIES), il perno dell’infrastruttura transeuropea informatizzata dell’amministrazione fiscale. Il programma sostiene anche iniziative per la riduzione dei costi di conformità per i soggetti passivi. Secondo i dati forniti dalle società i costi di conformità sono considerevolmente superiori per le PMI (30,9 % delle imposte e 2,6 % del fatturato) che per le grandi imprese (1,9 % e 0,02 %). Il programma ha un ruolo diretto nel lavoro dei revisori fiscali che si basano sui dati VIES per la loro opera di controllo. Fiscalis rappresenta anche un importante strumento di sostegno per far comprendere ai funzionari la dimensione europea del loro lavoro.

5.2. Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari.

Per un’analisi più dettagliata si veda il paragrafo 6 della valutazione dell’impatto del programma Fiscalis 2013.

Se nessuno strumento comunitario continuasse ad operare nel settore fiscale tutti gli effetti dei precedenti programmi Fiscalis terminerebbero. Ciò significherebbe, ad esempio, che tra i 25 Stati membri non esisterebbero alcuna rete né sistemi di scambio di informazioni sicuri e che non sarebbero possibili l’interoperabilità e l’interconnettività dei sistemi IT. Senza un ulteriore programma Fiscalis, la cooperazione amministrativa sarebbe indebolita a causa della diminuzione dello scambio di informazioni, di conoscenze e di esperti tra le amministrazioni fiscali. Inoltre, istituire la cooperazione amministrativa senza un programma comunitario implicherebbe costi maggiori dal punto di vista delle risorse di bilancio e umane, e il risultato sarebbe di qualità inferiore e soprattutto organizzato in modo molto meno efficiente in quanto ogni amministrazione dovrebbe organizzarlo a livello nazionale. Neppure i paesi candidati, i paesi dei Balcani occidentali e i paesi partner della politica europea di vicinato non beneficerebbero di assistenza. La valutazione intermedia ha mostrato che esiste un consenso comune tra tutti gli interessati al programma sul fatto che un programma comunitario è essenziale per migliorare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali. La valutazione dell’impatto fornisce una descrizione dell’impatto nel caso in cui il programma Fiscalis non esistesse più.

Il programma Fiscalis ha istituito strutture per la condivisione in modo organizzato di conoscenze e di esperienze tra i funzionari. Grazie a tali strutture il programma Fiscalis è divenuto un punto di riferimento nel settore della cooperazione tra sistemi impositivi dell’Unione europea. Nel programma è insito un grado di flessibilità tale da permettere alle amministrazioni degli Stati membri di sviluppare una risposta su misura alle loro particolari esigenze. A tal fine ogni amministrazione dispone di un punto di contatto del programma Fiscalis che assiste la Commissione nell’attuazione del programma. Senza il programma 2013 non sarà possibile organizzare in modo sistematico la condivisione di informazioni e di conoscenze tra tutte le amministrazioni fiscali e in tutti i settori della politica fiscale. Se il programma Fiscalis viene interrotto, le strutture già istituite e i contatti stabiliti si dissolveranno poiché cadranno i legami reciproci. Di conseguenza le amministrazioni fiscali potrebbero sviluppare un approccio più incentrato su sé stesse a scapito dello scambio di conoscenze e del reciproco apprendimento.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Obiettivi e risultati attesi

Come indicato sopra, l’obiettivo generale del programma Fiscalis 2013 è quello di migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno accrescendo la cooperazione tra i paesi partecipanti, le loro amministrazioni e i loro funzionari e gli altri organismi e di identificare e adeguare i settori, quali la legislazione e le prassi amministrative, che rendono tale cooperazione più difficile. Questo obiettivo generale è ulteriormente precisato con la fissazione di obiettivi specifici per ciascun elemento o settore di attività principale del programma, ossia:

a) per l'imposta sul valore aggiunto, le accise e le imposte sul reddito e sul patrimonio:

i) assicurare che lo scambio di informazioni, la cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproca tra gli Stati membri si effettuino in modo efficiente, efficace e generalizzato;

ii) consentire ai funzionari di raggiungere un elevato livello comune di comprensione del diritto comunitario e della sua applicazione negli Stati membri;

iii) garantire il continuo miglioramento delle procedure amministrative in funzione delle esigenze delle amministrazioni e dei contribuenti attraverso lo sviluppo e la diffusione di buone prassi amministrative;

b) per le imposte sui premi assicurativi:

migliorare la cooperazione tra le amministrazioni, garantendo una migliore applicazione delle norme vigenti;

c) per i paesi candidati e i paesi potenziali candidati:

soddisfare le speciali esigenze di tali paesi in materia di normativa fiscale e capacità amministrativa;

d) per i paesi terzi:

migliorare la cooperazione con le amministrazioni fiscali di tali paesi,in particolare quelle dei paesi partner della politica europea di vicinato.

La Commissione stabilirà annualmente un programma di lavoro.

Indicatori

Gli indicatori saranno sviluppati prima dell’avvio del programma 2013.

5.4. Modalità di attuazione (indicativa)

X Gestione centralizzata

diretta da parte della Commissione

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Gli indicatori saranno sviluppati in modo tale che sarà possibile il controllo regolare dei progressi compiuti.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione dell’impatto

È stata preparata una valutazione dell’impatto che sarà allegata alla proposta.

6.2.2. Valutazione ex-ante

La valutazione ex-ante è stata sostituita dalla valutazione dell’impatto.

6.2.3. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

6.2.4. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

La relazione di valutazione intermedia fornirà un primo esame, in termini di efficacia ed efficienza, dei risultati ottenuti con le realizzazioni a medio termine del programma. Sarà inoltre valutata la pertinenza degli obiettivi iniziali del programma, per verificare se ai fini della seconda fase della sua realizzazione non si debba procedere a modifiche o adeguamenti di tali obiettivi. La relazione intermedia sarà basata sulle relazioni presentate dai paesi partecipanti e su tutti gli altri dati disponibili. Essa sarà preparata dalla Commissione.

La relazione di valutazione finale si baserà sulla valutazione intermedia, sulle relazioni finali presentate dai paesi partecipanti e su tutti gli altri dati disponibili. Essa fornirà una valutazione finale dell’efficacia ed efficienza del programma, confrontando i risultati ottenuti con gli obiettivi fissati dal programma stesso. Si potrebbero anche prendere in considerazione altri criteri di valutazione, quali l’utilità e la sostenibilità.

1. La valutazione intermedia e la valutazione finale del programma saranno effettuate sotto la responsabilità della Commissione sulla base delle relazioni redatte dai paesi partecipanti indicate al paragrafo 2 e di altre eventuali informazioni pertinenti. Il programma viene valutato rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 3.

- La valutazione intermedia esamina i risultati di medio periodo ottenuti nella realizzazione del programma in termini di efficacia ed efficienza, la pertinenza degli obiettivi iniziali del programma e l’impatto delle sue attività. Valuta, inoltre, l’impiego degli stanziamenti e lo svolgimento dell’attività di monitoraggio e dell’attuazione del programma.

- La valutazione finale riguarda, tra l’altro, l’efficacia e l’efficienza delle attività del programma.

2. I paesi partecipanti presentano alla Commissione:

a) entro il 31 marzo 2011, una relazione di valutazione intermedia sulla pertinenza del programma;

b) entro il 31 marzo 2014, una relazione di valutazione finale incentrata sull’efficacia e l’efficienza del programma.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) entro il 30 settembre 2011, la relazione di valutazione intermedia di cui al paragrafo 1, nonché una comunicazione circa l’opportunità di proseguire la realizzazione del programma, corredata, se necessario, di una proposta adeguata;

b) entro il 30 settembre 2014, la relazione di valutazione finale di cui al paragrafo 1.

7. MISURE ANTIFRODE

Le spese per lo sviluppo dell’infrastruttura informatizzata sicura transeuropea e delle altre attività sviluppate nell'ambito del programma sono eseguite su base contrattuale secondo la procedura stabilita per la verifica da parte dei servizi della Commissione prima del pagamento, in funzione degli obblighi contrattuali e della sana gestione finanziaria e generale. Misure antifrode (controlli, relazioni, ecc.) sono previste in tutti i contratti stipulati dalla Commissione con i beneficiari.

Le azioni congiunte (gli strumenti del pacchetto relativi alle persone) sono pagate con il bilancio “Azione comune” del programma Fiscalis 2013. I funzionari sono rimborsati secondo le modalità qui di seguito indicate.

Ogni Stato membro ha un punto di contatto Fiscalis, che riceve un anticipo per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai funzionari partecipanti a un’attività del programma Fiscalis conformemente alle norme finanziarie stabilite per i programmi. Tale punto di contatto rimborsa anche una serie di costi relativi all’organizzazione definiti chiaramente nella guida finanziaria del programma. I paesi partecipanti devono presentare una relazione su queste spese utilizzando lo strumento per la rendicontazione delle attività e devono conservare i documenti giustificativi negli archivi locali per almeno cinque anni dalla fine dell’esercizio finanziario nel quale le spese sono state effettuate.

I partecipanti di paesi terzi, di organizzazioni internazionali o del settore privato sono direttamente rimborsati dalla Commissione secondo le pratiche stabilite.

Visite di controllo negli Stati membri sono effettuate dai servizi finanziari della Commissione, allo scopo di assicurare il rispetto delle norme finanziarie applicabili alla gestione del programma.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) | Tipo di risultato | Costo medio | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Anno 2013 | TOTALE |

Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |

Funzionari o agenti temporanei[22] (14 01 01) | A*/AD | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

B*, C*/AST | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Personale finanziato[23] con l’art. 14 01 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Altro personale[24] finanziato con l’art. 14 01 04/05 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

TOTALE | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

* Le risorse umane comprendono il personale delle unità competenti per la gestione del programma e dei sistemi IT finanziati dal programma.

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

X Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l’anno

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento (14 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE |

Altra assistenza tecnica e amministrativa | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

— intra muros | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

— extra muros | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Totale assistenza tecnica e amministrativa | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE |

Funzionari e agenti temporanei (14 01 01) | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 9,720 |

Personale finanziato con l’art. 14 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,282 |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 10,002 |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1

108 000 EUR l’anno per funzionario/agente temporaneo

.

Calcolo – Personale finanziato con l’art. 14 01 02

Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1

47 000 EUR l’anno per il personale finanziato con l’art. 14 01 02

.

Calcolo – Personale finanziato con l’art. 14 01 04/05

Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1

167 000 EUR l’anno per il personale finanziato con l’art. 14 01 04/05

8.2.6.Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) |

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE |

14 01 02 11 01 – Missioni | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 1,500 |

14 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

14 01 02 11 03 – Comitati[26] | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,072 |

14 01 02 11 04 – Studi e consulenze | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

14 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2 Totale altre spese di gestione (14 01 02 11) | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 1,572 |

3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 1,572 |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento

1 000 EUR per missione, 250 missioni l’anno

Comitati: Comitato di comitatologia: Comitato Fiscalis, una riunione l’anno, spese di viaggio per 27 esperti

[1] COM(2005) 111 del 6 aprile 2005 (Valutazione dell’impatto – SEC(2005) 423).

[2] Il termine “programma Fiscalis” indica il programma Fiscalis come tale, indipendentemente dal fatto che si tratti di Fiscalis, Fiscalis 2003-2007 o Fiscalis 2013. I singoli programmi sono indicati rispettivamente come programma 2002, programma 2007 e programma 2013.

[3] COM(2005) 330 def. del 20 luglio 2005 e SEC(2005) 622/3 del 2 maggio 2005.

[4] GU C … del …, pag. ...

[5] GU C … del …, pag. ...

[6] GU L 126 del 28.4.1998, pag. 1.

[7] GU L 341 del 17.12.2002, pag. 1.

[8] Da inserirsi nel corso dei negoziati.

[9] GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 5.

[10] GU L 157 del 26.5.2003, pag. 38; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

[11] SEC(2005) 1045 del 29.7.2005.

[12] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1; accordo modificato da ultimo dalla decisione 2003/429/CE (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

[13] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[14] GU L 336 del 27.12.1977, pag. 1.

[15] GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18.

[16] Stanziamenti dissociati.

[17] Stanziamenti non dissociati.

[18] Spesa che non rientra nel Capitolo 14 01 del Titolo 14 interessato.

[19] Spesa che rientra nell’articolo 14 01 04 del Titolo 14.

[20] La linea relativa alle spese amministrative anticipa l’eventuale esternalizzazione delle attività previste dal programma. I dati di bilancio saranno disponibili soltanto dopo il completamento nel 2006 di uno studio di fattibilità in materia.

[21] Spesa che rientra nel capitolo 14 01, ma non negli articoli 14 01 04 o 14 01 05.

[22] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[23] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[24] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento.

[25] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

[26] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

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