EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005PC0667

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti {SEC(2005) 1681}

/* COM/2005/0667 def. - COD 2005/0281 */

52005PC0667




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 21.12.2005

COM(2005) 667 definitivo

2005/0281 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ai rifiuti

(presentata dalla Commissione){SEC(2005) 1681}

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazione e obiettivi della proposta Con la presente proposta di revisione si intende ottimizzare nel complesso le disposizioni della direttiva 75/442/CEE, senza peraltro modificarne la struttura essenziale e le disposizioni principali. Ciò che si propone non è una revisione radicale, ma piuttosto un miglioramento e un adeguamento della direttiva. La strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti individua tre motivi principali che giustificano una revisione della direttiva 75/442/CEE, meglio conosciuta come direttiva quadro sui rifiuti. In primo luogo è ormai evidente che alcune definizioni contenute nella direttiva 75/442/CEE non sono sufficientemente chiare e danno luogo a divergenze e incertezze nell’interpretazione delle disposizioni principali della direttiva da uno Stato membro all’altro e in alcuni casi anche da una regione all’altra. Anche a seguito di questa situazione si è reso spesso necessario l’intervento della Corte di giustizia delle Comunità europee, che in numerose cause è stata chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione della direttiva. Tutto ciò ha creato notevoli difficoltà per gli operatori economici e le autorità competenti. La mancanza di certezza giuridica riguarda principalmente la definizione di rifiuto e la distinzione tra recupero e smaltimento. La presente proposta di revisione della direttiva quadro sui rifiuti introduce definizioni più chiare e/o, a seconda dei casi, un meccanismo per chiarire la questione a livello comunitario. In secondo luogo, la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti imposta in maniera nuova la politica sui rifiuti per adattarla maggiormente alla situazione attuale, nella quale gran parte delle principali operazioni di gestione dei rifiuti è ormai disciplinata dalla legislazione ambientale. È dunque importante che la direttiva quadro sui rifiuti si adegui a questa nuova impostazione. Tutto ciò implica una serie di modifiche e la principale è l’introduzione di un obiettivo ambientale. La maggior parte delle direttive in materia ambientale prevede oggi un obiettivo di questo genere, che serve a orientare la direttiva verso una finalità ben precisa. Per quanto riguarda la presente proposta, l’obiettivo ambientale orienta la direttiva verso la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti, tenendo conto dell’intero ciclo di vita. Tale obiettivo specifico è ripreso dalla strategia sulle risorse. Un altro aspetto importante di questo cambiamento di strategia è il passaggio ad un approccio maggiormente basato sulle norme. La proposta rafforza infatti la normazione in una serie di settori, mediante l’applicazione di norme minime, di definizioni precise di recupero e l’impiego di criteri per individuare quando un rifiuto cessa di essere tale. Infine, la presente proposta intende semplificare il quadro normativo vigente e prevede quindi l’abrogazione della direttiva 75/439/CEE concernente l’eliminazione degli oli usati e l’integrazione nella direttiva quadro sui rifiuti della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi. La direttiva sugli oli usati privilegia la rigenerazione rispetto ad altre forme di recupero, ma si tratta di una scelta che non è più giustificata. Le disposizioni della direttiva sui rifiuti pericolosi sono strettamente connesse a quelle della direttiva quadro sui rifiuti; il loro inserimento nel testo della direttiva quadro consente quindi di consolidare e semplificare la legislazione. Le tre direttive contengono inoltre alcune disposizioni ormai obsolete o non chiare, che è opportuno modificare o abrogare. |

Contesto generale La storia dei rifiuti è antica quanto la storia dell’umanità. I rifiuti hanno avuto un ruolo centrale nello sviluppo della politica ambientale dell’Unione europea: la direttiva quadro sui rifiuti è infatti uno dei primi strumenti giuridici adottati per tutelare l’ambiente a livello comunitario. Dal 1975 ad oggi la legislazione sui rifiuti ha subito una notevole evoluzione. In un primo tempo è stato predisposto il quadro generale e sono stati affrontati alcuni problemi specifici (oli usati, biossido di titanio). In un secondo momento sono state formulate le norme relative alle discariche e agli inceneritori. Infine, in un terzo momento, le direttive sul riciclaggio hanno stabilito le modalità organizzative e i finanziamenti necessari per favorire il riciclaggio di alcuni flussi di rifiuti prioritari (imballaggi, veicoli fuori uso e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Se da un lato non sono necessari altri importanti interventi legislativi, dall’altro occorre ottimizzare il quadro normativo vigente e colmare le lacune ancora esistenti. La presente proposta di revisione intende introdurre alcune delle misure necessarie, mentre altre azioni dovranno essere intraprese a più lungo termine. Senza una revisione della direttiva quadro sui rifiuti le difficoltà derivanti dalla mancanza di certezza del diritto continuerebbero a porre problemi agli operatori economici e alle autorità competenti, mentre l’assenza di norme in alcuni settori ridurrebbe il livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e comprometterebbe il funzionamento del mercato interno dei prodotti riciclati. Se non si adeguasse il quadro normativo, ed in particolare le direttive sugli oli usati e sui rifiuti pericolosi, alle conoscenze ormai disponibili e ai nuovi obiettivi verrebbe messa in discussione la credibilità stessa delle politiche dell’Unione europea in materia. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta La presente proposta procede alla revisione della direttiva 75/442/CEE (direttiva quadro sui rifiuti) e abroga la direttiva 91/689/CEE (direttiva sui rifiuti pericolosi), integrandone le disposizioni nella direttiva quadro, e la direttiva 75/439/CEE (direttiva sugli oli usati), incorporando nel testo della direttiva quadro l’obbligo specifico di raccolta degli oli usati. Gli elementi di queste due direttive che sono ancora pertinenti e il cui mantenimento è giustificato sono integrati nella proposta di revisione della direttiva quadro. Quest’ultima contiene le definizioni e le norme di base per tutti gli altri testi normativi comunitari in materia di rifiuti e pertanto incide direttamente o indirettamente su ciascuno di essi. Inoltre, per quanto riguarda le procedure di autorizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, la direttiva quadro si applica congiuntamente alla direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (direttiva IPPC). In passato si sono verificate sovrapposizioni tra queste due direttive, che hanno portato a un sistema di doppie autorizzazioni e a un inutile aggravio degli adempimenti normativi e degli oneri amministrativi. Anche se ciò è dovuto principalmente al modo in cui le direttive sono state attuate dagli Stati membri, la presente direttiva chiarisce esplicitamente che il diritto comunitario non impone la doppia autorizzazione. Una serie di elementi della direttiva sui rifiuti pericolosi non sono stati ripresi nella presente proposta, ma sono disciplinati adeguatamente da altri atti normativi comunitari, come la direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti e la direttiva 96/59/CE concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT). |

Coerenza con altre politiche e obiettivi dell’Unione Non applicabile. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti A seguito della comunicazione della Commissione “Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti” [COM(2003) 301] è stata organizzata su Internet una consultazione delle parti interessate. La Commissione ha anche organizzato cinque riunioni di esperti per discutere in maniera approfondita alcuni temi particolarmente importanti per la strategia (cfr. infra). Si sono inoltre svolte tre riunioni informali con gli Stati membri e tre riunioni delle parti interessate, una delle quali limitata alle organizzazioni rappresentative a livello comunitario, in modo da facilitare la discussione. È stata altresì condotta una consultazione sulla valutazione dell’impatto, nella quale è stato chiesto alle parti interessate di fornire informazioni sul possibile impatto di una serie ben precisa di alternative strategiche. La Commissione ha ricevuto 90 risposte. Infine, altre consultazioni specifiche delle parti interessate e degli Stati membri hanno riguardato le direttive sui rifiuti pericolosi e sugli oli usati. |

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione In questa sede non è possibile esaminare tutte le osservazioni pervenute nel corso del vasto processo di consultazione descritto in precedenza. Una sintesi dei commenti pervenuti a seguito della prima consultazione via Internet figura nella comunicazione sulla strategia tematica, mentre tutte le risposte alle consultazioni aperte e i pareri dei gruppi di esperti e dei gruppi mirati di parti interessate sono disponibili al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/environment/waste/strategy.htm |

Dal 10 maggio 2003 al 10 novembre 2003 si è svolta su Internet una consultazione aperta. La Commissione ha ricevuto 220 risposte. I risultati sono disponibili sul sito: http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/waste_strat/library?l=/test&vm=detailed&sb=Title. |

Raccolta e utilizzazione dei pareri di esperti |

Settori scientifici/di competenza I principali settori per i quali è stata chiesta la consulenza scientifica degli esperti sono l’analisi del ciclo di vita, la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, le norme relative agli impianti di recupero e le definizioni di “rifiuto”, “recupero” e “smaltimento”. |

Metodologia impiegata Le metodologie principali cui si è fatto ricorso sono le riunioni di esperti e la realizzazione di studi. È stato inoltre commissionato un riesame critico degli studi esistenti e delle analisi del ciclo di vita disponibili in materia di rigenerazione e incenerimento degli oli usati (cfr. http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/oil/waste_oil.htm). |

Principali organizzazioni/esperti consultati È stata consultata una vasta gamma di esperti appartenenti a istituti di ricerca, società di consulenza e imprese del settore, il cui parere è stato tenuto in considerazione. |

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati Non è stata indicata l’esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili. |

Per la vastità e la diversità dei temi trattati, non è possibile in questa sede sintetizzare i pareri pervenuti e presi in considerazione. I risultati delle riunioni di esperti, degli studi e delle consultazioni delle parti interessate sono disponibili ai seguenti indirizzi: http://europa.eu.int/comm/environment/waste/strategy.htm, http://europa.eu.int/comm/environment/waste/oil_index.htm e http://europa.eu.int/comm/environment/waste/hazardous_index.htm. Gran parte dei risultati è discussa nella valutazione d’impatto allegata alla strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti. Per quanto riguarda la direttiva sugli oli usati, le parti interessate hanno espresso opinioni molto divergenti riguardo all’opportunità e all’impatto di un’eventuale abrogazione della disposizione che privilegia la rigenerazione. Su questo punto non è stato possibile trovare un consenso. |

Metodi utilizzati per rendere pubblici i pareri degli esperti Una sintesi dei risultati delle riunioni di esperti è stata pubblicata sull’apposito sito Internet. |

Valutazione dell’impatto La revisione della direttiva 75/442/CEE è uno degli elementi del pacchetto di misure previsto dalla strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti. L’intero pacchetto è stato oggetto di una valutazione di impatto. La relazione sulla valutazione di impatto analizza cinque serie di alternative, ciascuna delle quali riguarda uno specifico aspetto ambientale, e raccomanda la seguente combinazione: adozione di un approccio volto a considerare i rifiuti come risorse e basato sul concetto di ciclo di vita; ciò implica la necessità di migliorare la base di conoscenze e di precisare l’obiettivo ambientale della politica in materia di rifiuti; passaggio ad una società europea basata sul riciclaggio, mediante la definizione di requisiti ambientali comuni applicabili al riciclaggio dei rifiuti; adeguamento del quadro normativo mediante la revisione della direttiva quadro sui rifiuti e l’adozione di linee guida per gli aspetti che necessitano di una considerazione caso per caso. La valutazione d’impatto raccomanda inoltre di abbandonare la preferenza precedentemente accordata alla rigenerazione degli oli usati nella direttiva 75/439/CEE e di concentrarsi invece sulla fase della raccolta. Alcune di queste alternative si traducono in proposte legislative aventi il carattere di normativa quadro. La valutazione di impatto evidenzia che in generale tali proposte dovrebbero avere come effetto una maggiore efficienza ambientale della politica comunitaria in materia di rifiuti e che l’impatto specifico di ciascuna di queste strategie quadro dipenderà dalle misure di attuazione adottate a livello nazionale o comunitario. La presente direttiva contiene alcune disposizioni che recepiscono elementi di ciascuna delle alternative privilegiate nella valutazione d’impatto, prevedendo in particolare: l’introduzione di un obiettivo ambientale nella direttiva quadro sui rifiuti. Ciò permetterà di integrare il concetto del ciclo di vita nelle politiche in materia di rifiuti e di migliorare il loro rapporto costi-efficacia; la determinazione dei criteri per definire quando un rifiuto cessa di essere tale. Ciò consentirà di adottare i criteri per specifici flussi di rifiuti, in modo da garantire che i materiali riciclati non danneggino l’ambiente, e di ridurre l’onere amministrativo per gli operatori che producono materiali riciclati conformi a tali criteri; l’obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti. Questa disposizione non avrà, probabilmente, un grande impatto diretto sotto il profilo ambientale, economico o sociale, anche se le ripercussioni potranno variare in funzione delle azioni intraprese, ma consentirà di concentrare l’attenzione dei responsabili politici a livello comunitario, nazionale e sub-nazionale sulla prevenzione, intensificando in tal modo le politiche di prevenzione dei rifiuti. La disposizione assicura peraltro la flessibilità necessaria a consentire l’elaborazione di soluzioni nazionali e locali capaci di sfruttare i vantaggi connessi alla prevenzione dei rifiuti; una semplificazione della legislazione in materia di rifiuti e soprattutto un chiarimento delle definizioni. Ciò avrà ripercussioni positive sotto il profilo ambientale ed economico; nei casi in cui la legislazione dovesse risultare troppo rigida, saranno predisposte linee guida interpretative per risolvere questioni specifiche; l’abrogazione della disposizione che attribuisce la priorità alla rigenerazione degli oli usati. Ciò permetterà di ridurre i costi di gestione di questo flusso di rifiuti e di concentrare l’attenzione sull’aspetto ambientale più importante, ossia la raccolta degli oli usati, favorendo in tal modo una maggiore efficienza ambientale nella loro gestione. |

La Commissione ha effettuato la valutazione dell’impatto così come previsto nel proprio programma di lavoro. La relazione è consultabile al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/environment/waste/strategy.htm. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte La direttiva quadro sui rifiuti è stata adottata originariamente nel 1975 e successivamente modificata dalla direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991. La presente proposta procede alla revisione della direttiva quadro sui rifiuti e abroga la direttiva 91/689/CEE, integrandone le disposizioni nella nuova direttiva quadro, e la direttiva 75/439/CEE, incorporando nel contempo l’obbligo specifico di raccolta degli oli usati. Le principali modifiche apportate alla direttiva quadro sui rifiuti si possono così riassumere: introduzione di un obiettivo ambientale; chiarimento dei concetti di “recupero” e “smaltimento”; chiarimento delle condizioni per la miscelazione di rifiuti pericolosi; introduzione, per determinati flussi di rifiuti, di una procedura per chiarire quando un rifiuto cessa di essere tale; introduzione di norme minime o di una procedura per definire norme minime per una serie di operazioni di gestione dei rifiuti; introduzione dell’obbligo di predisporre programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti. |

Base giuridica L’obiettivo principale della direttiva è la protezione dell’ambiente. La proposta è pertanto basata sull’articolo 175 del trattato CE, così come la precedente modifica della direttiva quadro sui rifiuti. |

Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra nella competenza esclusiva della Comunità. |

Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta per i motivi di seguito indicati. |

La direttiva quadro sui rifiuti pone le basi per una cooperazione europea nel campo dei rifiuti. La direttiva stabilisce norme minime per il mercato interno dei rifiuti destinati al riciclaggio ed è essenziale per l’applicazione di tutti gli altri regolamenti e direttive nel settore dei rifiuti. Si tratta di una direttiva quadro, che consente agli Stati membri di definire le modalità specifiche di attuazione. D’altro canto, abrogando la norma che impone di dare la precedenza alla rigenerazione degli oli usati, la proposta lascia agli Stati membri la possibilità di privilegiare specifiche tecnologie che risultino preferibili sotto il profilo ambientale. |

Per le altre questioni relative ai rifiuti, l’intervento a livello dei singoli Stati membri renderebbe ingestibile il mercato europeo dei rifiuti destinati al riciclaggio, danneggiando la cooperazione relativa ad altre forme di trattamento dei rifiuti, con forti costi economici e ambientali. |

Gli obiettivi della proposta possono essere realizzati meglio a livello comunitario per i motivi di seguito indicati. |

Solo un intervento a livello comunitario può garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana contro gli effetti potenzialmente nocivi connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti. |

I rifiuti sono trasportati in tutta l’Unione europea e a livello internazionale. L’impatto ambientale derivante dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti in termini di inquinamento atmosferico, idrico o del suolo non conosce confini. Inoltre, un mercato interno dei rifiuti destinati al riciclaggio può esistere soltanto in presenza di una definizione comune di alcuni concetti fondamentali, quali “rifiuto”, “recupero” e “smaltimento”, e di norme minime comuni in materia di gestione dei rifiuti. |

La revisione della direttiva quadro sui rifiuti mantiene il carattere di normativa quadro e disciplina aspetti quali le definizioni e le norme minime, lasciando agli Stati membri la possibilità di stabilire le modalità precise di attuazione delle proprie strategie di gestione dei rifiuti a livello nazionale, regionale o locale. |

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati. |

La proposta di revisione della direttiva quadro sui rifiuti semplifica notevolmente la direttiva in vigore; abroga inoltre altre due direttive, incorporandone gli elementi ancora pertinenti nella nuova direttiva quadro. Trattandosi di una direttiva quadro, il testo disciplina solo gli aspetti per i quali è necessaria un’armonizzazione, lasciando spazio negli altri settori alle decisioni nazionali. |

La proposta introduce alcune innovazioni che ridurranno l’onere finanziario e amministrativo connesso alla regolamentazione dei rifiuti, mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana. |

Scelta degli strumenti |

Strumenti proposti: direttiva quadro. |

Altri strumenti non sarebbero idonei per i motivi di seguito indicati. Uno strumento giuridico meno flessibile sarebbe sproporzionato, data la necessità di tenere conto delle differenze a livello nazionale nella gestione dei rifiuti e del diverso contesto geografico e culturale. Uno strumento a carattere volontario o più flessibile non garantirebbe la certezza del diritto necessaria per il funzionamento del mercato interno e la certezza, per i cittadini, che la produzione e la gestione dei rifiuti non abbiano conseguenze negative per la salute e per l’ambiente in tutta l’Unione europea. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio comunitario. Le misure indicate nella proposta rimangono nei limiti dell’attuale quadro finanziario e della legislazione proposta per il periodo 2007-2013. |

ULTERIORI INFORMAZIONI |

Semplificazione |

La proposta prevede la semplificazione della legislazione, delle procedure amministrative applicabili alle pubbliche autorità (comunitarie o nazionali) e delle procedure amministrative che interessano i privati. |

La proposta di revisione della direttiva quadro sui rifiuti semplifica, aggiorna e chiarisce sotto diversi profili il testo della direttiva quadro. Essa abroga inoltre due direttive in vigore, elimina le disposizioni ridondanti e incorpora le altre disposizioni nel testo della proposta, contribuendo così a semplificare la struttura della legislazione comunitaria in materia di rifiuti. |

L’obbligo relativo all’elaborazione di piani di gestione dei rifiuti è stato chiarito e semplificato. |

La proposta introduce una procedura che consente di definire i criteri per stabilire quando un rifiuto cessa di essere tale, semplificando così gli adempimenti per i prodotti o i materiali riciclati che presentano un rischio ridotto per l’ambiente. Sono stati precisati i possibili margini di sovrapposizione tra la direttiva quadro sui rifiuti e la direttiva IPPC in materia di rilascio delle autorizzazioni, per ridurre il rischio che a livello nazionale sia richiesta una doppia autorizzazione. |

La proposta rientra nel programma modulato della Commissione in materia di aggiornamento e semplificazione dell’acquis comunitario e nel programma di lavoro e legislativo della Commissione, ove è indicata con il riferimento WP 05 2004/ENV/001. |

Abrogazione della normativa vigente L’adozione della proposta comporterà l’abrogazione di alcuni atti normativi in vigore. |

Tavola di concordanza Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, nonché una tavola di concordanza fra tali disposizioni e la direttiva. |

Spazio economico europeo L’atto proposto riguarda un settore contemplato dall’accordo SEE e deve pertanto estendersi allo Spazio economico europeo. |

Illustrazione dettagliata della proposta L’articolo 1 definisce l’obiettivo della direttiva proposta. Il nuovo obiettivo concentra l’attenzione della direttiva quadro sui rifiuti sugli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti, tenendo conto del ciclo di vita delle risorse. Viene perciò istituito un collegamento tra tale obiettivo e la “gerarchia dei rifiuti”, contenuta in precedenza nell’articolo 3 della direttiva 75/442/CEE, senza peraltro modificare l’ordine e la natura della gerarchia. La formulazione di quest’ultima è aggiornata per tener conto dell’evoluzione dei termini utilizzati. L’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione della proposta di direttiva. L’articolo 2, paragrafo 2, è modificato per limitare il concetto di “contemplati da altra normativa” alla sola normativa comunitaria, al fine di accrescere la certezza del diritto e di garantire una copertura minima a livello comunitario. All’elenco dei rifiuti esclusi dal campo di applicazione della direttiva sono aggiunti il suolo contaminato non escavato, i sottoprodotti animali e i sottoprodotti agricoli. L’articolo 3 contiene le definizioni applicabili ai fini della presente direttiva e delle direttive che rinviano a quest’ultima. La definizione di “rifiuto” rimane invariata, ma nel capo III viene previsto un meccanismo che consente di chiarire il momento in cui un determinato rifiuto cessa di essere tale, grazie all’adozione, tramite la procedura di comitato, di appositi criteri per i flussi di rifiuti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 11. La definizione di “riutilizzo” è analoga a quella contenuta nella direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Viene aggiunta una definizione di “riciclaggio”, per precisare la portata di questa nozione. La definizione di “raccolta” è modificata per chiarire che si tratta dell’atto di prelevare e radunare i rifiuti al fine di trasportarli nell’apposito impianto di trattamento; non comprende invece le operazioni di trattamento che comportano la miscelazione o la cernita dei rifiuti. Le definizioni di “produttore”, “detentore” e “gestione” rimangono sostanzialmente invariate. L’articolo 4 mantiene una base giuridica per l’elenco dei rifiuti istituito con decisione della Commissione. Gli articoli 5 e 6 contengono una nuova definizione di “recupero”, che conferma che la base di questa definizione è la sostituzione delle risorse. Abbinata alla definizione di smaltimento, essa permette di risolvere, se necessario attraverso la fissazione di criteri di efficienza, i casi in cui è difficile operare una distinzione. È inoltre previsto un meccanismo che consente, se necessario, di classificare con maggiore precisione determinate operazioni di trattamento dei rifiuti come recupero o come smaltimento, ricorrendo alla procedura di comitato. Gli articoli 7 e 8 stabiliscono ora l’obbligo generale di garantire che i rifiuti siano gestiti in modo tale da non rappresentare un pericolo per l’ambiente o per la salute umana e che siano trattati in maniera compatibile con le disposizioni della direttiva. La formulazione di tali obblighi rimane invariata rispetto alla direttiva 91/156/CEE. L’articolo 9, relativo ai costi del trattamento, riguarda adesso anche le operazioni di recupero oltre che quelle di smaltimento. Il testo precedente è stato modificato per chiarire che i costi che i detentori o i produttori dei rifiuti devono sostenere per la gestione dei rifiuti devono rispecchiare interamente le esternalità connesse allo smaltimento o al recupero di tali rifiuti. In altri termini i costi devono corrispondere all’effettivo costo ambientale della produzione e della gestione dei rifiuti. L’articolo 10 sulla rete di impianti di smaltimento rimane sostanzialmente invariato. Il capo III istituisce un meccanismo che consente di chiarire il momento in cui determinati rifiuti cessano di essere tali grazie all’adozione, mediante la procedura di comitato, di appositi criteri per i flussi di rifiuti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 11. Gli articoli da 12 a 15 riguardanti i rifiuti pericolosi sono ripresi dalla direttiva sui rifiuti pericolosi. La definizione di “rifiuto pericoloso” è modificata per precisare meglio il concetto di “rifiuto domestico” e la sua esclusione dalla definizione. L’articolo 16 sulla separazione dei rifiuti pericolosi è ripreso dalla direttiva sui rifiuti pericolosi. La deroga al divieto di miscelazione viene mantenuta, ma è subordinata alla condizione che l’operazione sia conforme alle migliore tecniche disponibili (BAT). È eliminato il riferimento alla sicurezza, trattandosi di un termine non utilizzato nella legislazione sui rifiuti e non compatibile con l’attenzione riservata agli impatti ambientali. L’articolo 17 sull’etichettatura dei rifiuti pericolosi integra nella direttiva quadro le corrispondenti disposizioni della direttiva sui rifiuti pericolosi. L’articolo 18 sugli oli minerali usati riprende dalla direttiva sugli oli usati l’obbligo di raccolta differenziata. L’articolo 19 unifica i due articoli del testo precedente concernenti l’autorizzazione delle operazioni di recupero e delle operazioni di smaltimento, ma la formulazione rimane invariata. L’articolo 20 stabilisce che gli stabilimenti o le imprese che già dispongono di un’autorizzazione IPPC non necessitano anche di un’autorizzazione a norma della direttiva quadro sui rifiuti. L’articolo 21 consente alla Commissione di definire mediante la procedura di comitato, ove necessario, norme minime applicabili alle autorizzazioni. Gli articoli da 22 a 24 stabiliscono le condizioni per derogare all’obbligo di autorizzazione nel caso dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi. L’articolo 25 rafforza le disposizioni applicabili alle imprese di raccolta dei rifiuti, ai trasportatori, ai commercianti e agli intermediari e introduce una procedura per l’adozione di norme minime in questo settore. L’articolo 26, riguardante i piani di gestione dei rifiuti, è stato riformulato per chiarire meglio quale deve essere il contenuto di tali piani. Viene inoltre specificato che, nell’elaborazione dei piani, occorre tener conto dell’intero ciclo di vita delle risorse. Gli articoli da 29 a 31 introducono specifiche disposizioni in materia di prevenzione dei rifiuti, imponendo agli Stati membri di predisporre programmi di prevenzione e stabilendo le condizioni per l’elaborazione dei programmi. L’articolo 32 riguarda le ispezioni, che vengono rafforzate con l’introduzione di un obbligo specifico di controllare l’origine e la destinazione dei rifiuti raccolti e trasportati. L’articolo 34 contiene ora, oltre all’obbligo di comunicazione delle informazioni, anche una disposizione in materia di riesame. Gli altri articoli rimangono sostanzialmente invariati. |

1. 2005/0281 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ai rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

visto il parere del Comitato delle regioni[3],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[4],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti[5] stabilisce il quadro normativo per il trattamento dei rifiuti nella Comunità. La direttiva definisce alcuni concetti basilari, come le nozioni di rifiuto, recupero e smaltimento, e stabilisce gli obblighi essenziali per la gestione dei rifiuti, in particolare l’obbligo di autorizzazione e di registrazione per le operazioni di gestione dei rifiuti e per gli operatori economici, l’obbligo, per gli Stati membri, di elaborare piani per la gestione dei rifiuti e altri principi fondamentali come l’obbligo di trattare i rifiuti in modo da evitare impatti negativi sull’ambiente e il principio secondo il quale il produttore dei rifiuti deve sostenere i costi del loro trattamento.

(2) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente[6] sollecita l’estensione o la revisione della normativa sui rifiuti, in particolare al fine di chiarire la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è e di definire appositi criteri per la riformulazione dell’allegato II, parti A e B della direttiva 75/442/CEE.

(3) Nella comunicazione del 27 maggio 2003 intitolata “Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti” la Commissione sottolineava la necessità di riesaminare le definizioni esistenti di “recupero” e “smaltimento”, di introdurre una definizione di “riciclaggio” di applicazione generale e di avviare un dibattito sulla definizione di “rifiuto”.

(4) Nella risoluzione del 20 aprile 2004 il Parlamento europeo invitava la Commissione a considerare la possibilità di estendere il campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento[7] all’intero settore dei rifiuti. Il Parlamento invitava inoltre la Commissione a stabilire una chiara distinzione tra le operazioni di recupero e di smaltimento e a precisare la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è.

(5) Nelle sue conclusioni del 1° luglio 2004, il Consiglio invitava la Commissione a presentare una proposta di revisione di alcuni aspetti della direttiva 75/442/CEE per chiarire la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è e la differenza tra recupero e smaltimento.

(6) È pertanto necessario procedere a una revisione della direttiva 75/442/CEE per precisare alcuni concetti basilari come le definizioni di rifiuto, recupero e smaltimento, per rafforzare le misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, per introdurre un approccio che tenga conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali e non soltanto della fase in cui diventano rifiuti, e per concentrare l’attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, rafforzando in tal modo il valore economico di questi ultimi. Per esigenze di chiarezza e leggibilità è opportuno sostituire la direttiva 75/442/CEE.

(7) Poiché le principali operazioni di gestione dei rifiuti sono ormai disciplinate dalla legislazione comunitaria in materia di ambiente, è importante che anche la direttiva sui rifiuti si adegui a questa impostazione. L’accento posto sugli obiettivi ambientali stabiliti dall’articolo 174 del trattato dovrebbe permettere di concentrare maggiormente l’attenzione sugli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti nel corso dell’intero ciclo di vita delle risorse. È quindi opportuno che la base giuridica della presente direttiva sia l’articolo 175.

(8) È ormai dimostrato che gli strumenti economici che presentano un buon rapporto costi-efficacia sono e possono essere utili alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione e gestione dei rifiuti. I rifiuti costituiscono una risorsa preziosa, e un maggiore ricorso agli strumenti economici consentirà di massimizzare i benefici ambientali. Nella presente direttiva occorre quindi incoraggiare il ricorso a tali strumenti al livello appropriato.

(9) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [8] stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Il regolamento prevede tra l’altro controlli proporzionati per quanto riguarda la trasformazione, l’uso e lo smaltimento di tutti i rifiuti di origine animale, al fine di evitare che essi presentino rischi per la salute pubblica o per la salute degli animali. È pertanto necessario chiarire il legame esistente con tale regolamento ed evitare una duplicazione delle norme, escludendo i sottoprodotti di origine animale nel caso in cui siano destinati ad usi che non sono considerati operazioni di trattamento dei rifiuti.

(10) Alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, è opportuno precisare il campo di applicazione della normativa sui rifiuti e più in particolare delle disposizioni sui rifiuti pericolosi in relazione ai sottoprodotti di origine animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1774/2002. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale presentino rischi potenziali per la salute, lo strumento giuridico idoneo per far fronte a questo tipo di rischi è il regolamento (CE) n. 1774/2002, ed è opportuno evitare sovrapposizioni con la normativa in materia di rifiuti.

(11) Occorre introdurre una definizione di “riutilizzo” per chiarire la portata di questa operazione nell’ambito del trattamento dei rifiuti in generale e il ruolo del riutilizzo di materiali o prodotti rientranti nella definizione di rifiuto. È opportuno che la definizione di “riutilizzo” non comprenda il riutilizzo di prodotti che non sono precedentemente diventati rifiuti e riguardi invece soltanto le attività che comportano il riutilizzo di prodotti e componenti che sono diventati rifiuti.

(12) Occorre introdurre nella direttiva quadro sui rifiuti una definizione di “riciclaggio”, per precisare la portata di questo concetto.

(13) Occorre modificare le definizioni di “recupero” e “smaltimento” per garantire una netta distinzione tra questi due concetti, fondata su una vera differenza in termini di impatto ambientale e, in particolare, sul fatto che l’operazione porti o meno alla sostituzione di risorse naturali nell’economia. È inoltre necessario introdurre un meccanismo correttivo per chiarire le situazioni in cui risulta difficile applicare tale distinzione a livello pratico o in cui la classificazione dell’attività come recupero non corrisponde all’impatto ambientale effettivo dell’operazione.

(14) Per chiarire alcuni aspetti della definizione di “rifiuto” è necessario specificare, categoria per categoria, in quale momento si ritiene che determinati rifiuti cessino di essere tali e diventino materiali o sostanze secondari. L’introduzione di un meccanismo che subordina la riclassificazione all’applicazione di criteri finalizzati a garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente dovrebbe comportare benefici sia sotto il profilo economico che ambientale.

(15) È opportuno che i costi siano ripartiti in modo da rispecchiare il costo reale per l’ambiente derivante dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti.

(16) Al fine di consentire alla Comunità nel suo complesso di diventare autosufficiente nello smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di convergere individualmente verso tale obiettivo, è necessario prevedere una rete di cooperazione tra impianti di smaltimento, che tenga conto del contesto geografico e della necessità di disporre di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti.

(17) È necessario precisare meglio l’ambito di applicazione e il contenuto dell’obbligo di predisporre piani per la gestione dei rifiuti, con particolare riferimento all’applicabilità ai siti storicamente contaminati e all’impiego di strumenti economici, e integrare nel processo di elaborazione o modifica di tali piani la necessità di considerare gli impatti ambientali che si producono nel corso dell’intero ciclo di vita di prodotti e materiali. Ove opportuno occorre anche tener conto delle prescrizioni in materia di pianificazione nel settore dei rifiuti contemplate dall’articolo 14 della direttiva 94/62/CE[9] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e della strategia per la riduzione dei rifiuti biodegradabili conferiti in discarica di cui all’articolo 5 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti[10].

(18) Per migliorare le modalità di attuazione delle azioni di prevenzione dei rifiuti negli Stati membri e per favorire la diffusione delle buone pratiche in questo settore, è necessario rafforzare le disposizioni riguardanti la prevenzione dei rifiuti e introdurre l’obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell’intero ciclo di vita. Gli obiettivi e le misure dovrebbero essere finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione di rifiuti. È opportuno che le parti interessate e il pubblico in generale abbiano la possibilità di partecipare all’elaborazione di tali programmi e vi abbiano accesso una volta elaborati, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11].

(19) Occorre modificare alcune disposizioni riguardanti il trattamento dei rifiuti contenute nella direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi[12], per eliminare materiali obsoleti e rendere il testo più chiaro. Nell’interesse della semplificazione della legislazione comunitaria è opportuno integrare tali disposizioni nella presente direttiva. Per chiarire le modalità di applicazione del divieto di miscelazione e per proteggere l’ambiente e la salute umana, occorre limitare le deroghe al suddetto divieto stabilite dalla direttiva 91/689/CEE alle situazioni in cui la miscelazione rappresenta la migliore tecnica disponibile ai sensi della direttiva 96/61/CE. Occorre pertanto abrogare la direttiva 91/689/CEE.

(20) La priorità riservata alla rigenerazione nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati[13] non sembra più comportare evidenti vantaggi ambientali ed è pertanto opportuno abrogare la direttiva. Tuttavia, poiché la raccolta differenziata è un elemento determinante per l’adeguata gestione degli oli usati, al fine di evitare danni ambientali dovuti ad uno smaltimento inadeguato è opportuno integrare nella presente direttiva l’obbligo di raccolta degli oli usati. Occorre pertanto abrogare la direttiva 75/439/CEE.

(21) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[14].

(22) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, riguardanti la tutela dell’ambiente e il corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato CE. In conformità del principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1Oggetto

La presente direttiva stabilisce misure dirette a ridurre gli impatti ambientali complessivi, connessi all’uso delle risorse, derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti.

A tal fine, essa prevede altresì che gli Stati membri adottino le misure appropriate per promuovere, in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti e, in secondo luogo, il recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero.

Articolo 2Campo di applicazione

La presente direttiva non si applica agli effluenti gassosi emessi in atmosfera.

1. La direttiva non si applica alle categorie di rifiuti di seguito indicate, in relazione ad alcuni aspetti specifici delle suddette categorie già contemplati da altra normativa comunitaria:

a) rifiuti radioattivi;

b) rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c) materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola;

d) acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

e) materiali esplosivi in disuso;

f) suolo contaminato non escavato.

2. La direttiva non si applica alle carcasse animali o ai sottoprodotti di origine animale destinati agli usi di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, ferma restando l’applicazione della presente direttiva al trattamento dei rifiuti biodegradabili contenenti sottoprodotti di origine animale.

3. La direttiva non si applica alle materie fecali, alla paglia e ad altre sostanze naturali non pericolose derivanti dalla produzione agricola e utilizzate nell’attività agricola o per la produzione di energia da biomassa mediante il ricorso a procedimenti o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

4. Con l’espressione “carcasse animali” di cui al paragrafo 2 si intendono gli animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare un’epizoozia, nel contesto delle pratiche agricole e di allevamento.

Articolo 3Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;

b) “produttore”: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

d) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;

e) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

f) “riutilizzo”: qualsiasi operazione di recupero attraverso la quale prodotti o componenti che erano diventati rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

g) “riciclaggio”: il recupero dei rifiuti sotto forma di prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Non comprende il recupero di energia;

h) “oli minerali usati”: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali lubrificanti e gli oli per turbine e comandi idraulici;

i) “trattamento”: il recupero o lo smaltimento.

Articolo 4 Elenco dei rifiuti

La Commissione predispone un elenco dei rifiuti secondo la procedura di cui all’articolo 36, paragrafo 2.

L’elenco comprende i rifiuti considerati pericolosi a norma degli articoli da 12 a 15, tenendo conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione.

Capo IIRecupero e smaltimento

Sezione 1Disposizioni generali

ARTICOLO 5 RECUPERO

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che tutti i rifiuti siano sottoposti a operazioni (di seguito “operazioni di recupero”) che permettano un loro utile impiego in sostituzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale, di altre risorse che avrebbero dovuto essere utilizzate a tal fine, o che permettano di renderli atti a tale impiego. Gli Stati membri considerano come operazioni di recupero almeno le operazioni di cui all’allegato II.

2. La Commissione può, secondo la procedura di cui all’articolo 36, paragrafo 2, adottare misure di esecuzione al fine di definire criteri di efficienza in base ai quali poter considerare che le operazioni dell’allegato II abbiano dato origine a un utile impiego dei rifiuti ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 6 Smaltimento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, quando non sia possibile ricorrere al recupero a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, tutti i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento.

Essi vietano l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.

2. Gli Stati membri considerano come operazioni di smaltimento almeno le operazioni elencate nell’allegato I, anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

3. Nei casi in cui, malgrado la sostituzione di risorse, i risultati di un’operazione indicano che, ai fini dell’articolo 1, quest’ultima presenta uno scarso potenziale, la Commissione può adottare, secondo la procedura dell’articolo 36, paragrafo 2, misure di esecuzione per aggiungere la suddetta operazione specifica all’elenco di cui all’allegato I.

Articolo 7Condizioni

Gli Stati membri provvedono affinché i rifiuti siano recuperati o smaltiti:

a) senza pericolo per la salute umana;

b) senza ricorrere a procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente;

c) senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la flora e la fauna;

d) senza causare inconvenienti da rumori od odori;

e) senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.

Articolo 8Responsabilità

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti provveda personalmente al loro recupero o smaltimento oppure li consegni ad uno stabilimento o ad un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un’impresa di raccolta pubblica o privata.

SEZIONE 2 COSTI E RETI

ARTICOLO 9 Costi

Gli Stati membri provvedono affinché i costi connessi al recupero o allo smaltimento dei rifiuti siano opportunamente ripartiti tra il detentore, i precedenti detentori e il produttore.

Articolo 10 Rete di impianti di smaltimento

Ciascuno Stato membro adotta, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili a norma dell’articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 96/61/CE (di seguito “migliori tecniche disponibili”).

Tale rete è concepita in modo da consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

Tale rete deve inoltre permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all’utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.

Capo IIICessazione della qualifica di rifiuto

Articolo 11Prodotti, materiali e sostanze secondari

1. Al fine di determinare se sia opportuno ritenere che alcuni rifiuti non siano più tali dopo un'operazione di riutilizzo, riciclaggio o recupero, e di riclassificare tali rifiuti come prodotti, materiali o sostanze secondari, la Commissione verifica che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l’eventuale riclassificazione non comporta impatti ambientali complessivamente negativi;

b) esiste un mercato per tali prodotti, materiali o sostanze secondari.

2. Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 36, paragrafo 2, misure di esecuzione per categorie specifiche di rifiuti classificate in base ai prodotti, ai materiali o alle sostanze che li compongono, precisando i criteri ambientali e di qualità da soddisfare affinché il rifiuto in questione possa essere considerato come materiale, sostanza o prodotto secondario.

3. I criteri definiti a norma del paragrafo 2 sono tali da garantire che il materiale, la sostanza o il prodotto secondario soddisfi le condizioni necessarie per l’immissione in commercio.

I criteri tengono conto del possibile rischio di danni all’ambiente derivante dall’utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario e sono fissati in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

Capo IV

Rifiuti pericolosi

Sezione 1Classificazione ed elenco

ARTICOLO 12 CLASSIFICAZIONE

I rifiuti si considerano pericolosi se presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell’allegato III.

I rifiuti pericolosi prodotti dai nuclei domestici non sono considerati pericolosi fino a quando non sono raccolti da imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti o da imprese di raccolta pubbliche o private.

I sottoprodotti di origine animale e i prodotti da essi derivati, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, non sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva applicabili ai rifiuti pericolosi a meno che non siano stati miscelati insieme a rifiuti pericolosi.

Articolo 13Elenco

La Commissione predispone, secondo la procedura di cui all’articolo 36, paragrafo 2, un elenco dei rifiuti pericolosi (di seguito, “l’elenco”).

Tale elenco tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti ed eventualmente dei valori limite di concentrazione.

Articolo 14Rifiuti pericolosi non figuranti nell’elenco

1. Uno Stato membro può trattare determinati rifiuti come pericolosi quando, pur non figurando come tali nell’elenco di cui all’articolo 4 (di seguito “l’elenco”), essi presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell’allegato III.

Lo Stato membro notifica tali casi alla Commissione nella relazione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, fornendole tutte le opportune informazioni.

2. In base alle notifiche ricevute, la Commissione riesamina l’elenco per deciderne l’eventuale adeguamento secondo la procedura di cui all’articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 15Rifiuti non pericolosi figuranti nell’elenco

1. Uno Stato membro può trattare come non pericoloso un rifiuto che nell’elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell’allegato III.

Lo Stato membro notifica tali casi alla Commissione nella relazione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, fornendole tutte le opportune informazioni.

2. In base alle notifiche ricevute, la Commissione riesamina l’elenco per deciderne l’eventuale adeguamento secondo la procedura di cui all’articolo 36, paragrafo 2.

Sezione 2Disposizioni particolari

ARTICOLO 16 SEPARAZIONE

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di miscelazione dei rifiuti pericolosi con altri rifiuti pericolosi aventi caratteristiche diverse o con altri rifiuti, sostanze o materiali, siano rispettate le seguenti condizioni:

a) l’operazione di miscelazione sia effettuata da uno stabilimento o da un’impresa titolare di un’autorizzazione ottenuta a norma dell’articolo 19;

b) le condizioni fissate all’articolo 7 siano soddisfatte;

c) l’impatto ambientale della gestione dei rifiuti non risulti aggravato;

d) l’operazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

2. Fatti salvi i criteri di fattibilità tecnica ed economica che devono essere stabiliti dagli Stati membri, qualora i rifiuti pericolosi siano stati miscelati, senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, con altri rifiuti pericolosi che presentano caratteristiche diverse o con altri rifiuti, sostanze o materiali, si procede alla separazione, ove necessario, per ottemperare all’articolo 7.

Articolo 17Etichettatura

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, nel corso della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio temporaneo, i rifiuti siano adeguatamente imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore.

2. In caso di trasferimento di rifiuti pericolosi, questi sono corredati del modulo di identificazione di cui al regolamento (CE) n. 259/93.

Articolo 18Oli minerali usati

Fatti salvi gli obblighi riguardanti il trattamento dei rifiuti pericolosi di cui agli articoli 16 e 17, gli Stati membri provvedono affinché gli oli minerali usati siano raccolti e trattati in conformità dell’articolo 7.

Capo V Autorizzazioni o registrazione

Sezione 1Autorizzazionisottosezione 1Disposizioni generali

ARTICOLO 19 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Gli Stati membri impongono a tutti gli stabilimenti o le imprese che intendono effettuare operazioni di smaltimento o di recupero di ottenere l’autorizzazione dell’autorità nazionale competente.

Tale autorizzazione precisa in particolare:

a) i tipi e i quantitativi di rifiuti da trattare;

b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici applicabili al sito interessato;

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza;

d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione.

L’autorizzazione può prevedere condizioni e obblighi supplementari.

2. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato ed essere rinnovate.

3. L’autorità competente nazionale nega l’autorizzazione qualora ritenga che il metodo di trattamento previsto sia inaccettabile dal punto di vista della protezione dell’ambiente.

4. Le autorizzazioni concernenti il recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica.

Articolo 20Autorizzazioni a norma della direttiva 96/61/CE

L’articolo 19, paragrafo 1, della presente direttiva non si applica agli stabilimenti o alle imprese titolari di autorizzazioni ottenute a norma della direttiva 96/61/CE.

Articolo 21Misure di esecuzione

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 36, paragrafo 2, norme minime per le autorizzazioni onde garantire che i rifiuti siano trattati in maniera compatibile con l’ambiente.

sottosezione 2Deroghe

ARTICOLO 22 AMMISSIBILITÀ

Gli Stati membri possono dispensare dall’obbligo di cui all’articolo 19, paragrafo 1:

a) gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi al trattamento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione;

b) gli stabilimenti o le imprese che recuperano i rifiuti.

Se uno stabilimento o un’impresa effettua sia lo smaltimento che il recupero, la deroga può riguardare soltanto le operazioni di recupero.

Articolo 23Regole generali

1. Gli Stati membri che intendono autorizzare una deroga a norma dell’articolo 22 provvedono affinché le autorità competenti adottino, per ciascun tipo di attività, regole generali che stabiliscano i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto di deroga, nonché il metodo di trattamento da utilizzare.

Tali regole sono basate sulle migliori tecniche disponibili e sono finalizzate a garantire il rispetto dell’articolo 7.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle regole generali adottate in applicazione del paragrafo 1.

Articolo 24Rifiuti pericolosi

Nel caso dei rifiuti pericolosi, gli Stati membri possono concedere le deroghe di cui all’articolo 22 solo agli stabilimenti o alle imprese che effettuano operazioni di recupero.

Oltre alle regole generali di cui all’articolo 23, paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono condizioni specifiche per le deroghe riguardanti i rifiuti pericolosi, e in particolare i valori limite per il contenuto di sostanze pericolose presenti nei rifiuti, i valori limite di emissione, i tipi di attività e ogni altra prescrizione necessaria per procedere alle varie forme di recupero.

Sezione 2Registrazione

ARTICOLO 25 REGISTRAZIONE

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti tengano un registro degli stabilimenti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono al trattamento dei rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari) e che non sono soggetti all’obbligo di autorizzazione a norma dell’articolo 19, paragrafo 1.

Tali stabilimenti e imprese devono rispettare alcune norme minime.

2. Tutti gli stabilimenti e le imprese che beneficiano di una deroga a norma della sezione 1, sottosezione 2 sono iscritti nel registro di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura dell’articolo 36, paragrafo 2, le norme minime di cui al paragrafo 1, secondo comma.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti all’interno del loro territorio garantisca che i rifiuti raccolti e trasportati siano conferiti agli appositi impianti di trattamento nel rispetto degli obblighi dell’articolo 7.

Capo VIGestione dei rifiuti

Sezione 1Piani

ARTICOLO 26 PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano, a norma dell’articolo 1, uno o più piani di gestione dei rifiuti, da sottoporre a revisione almeno ogni cinque anni.

I piani devono coprire, singolarmente o in combinazione tra loro, l’intero territorio geografico dello Stato membro interessato.

2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1 comprendono un’analisi della situazione attuale della gestione dei rifiuti nell’ambito geografico interessato nonché le misure da adottare per la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti.

3. I piani di gestione dei rifiuti devono contenere almeno i seguenti elementi:

a) tipo, quantità e origine dei rifiuti prodotti e dei rifiuti provenienti dall’estero e che si prevede di sottoporre a trattamento nel territorio nazionale;

b) requisiti tecnici generali, compresi i sistemi di raccolta e i metodi di trattamento;

c) eventuali disposizioni speciali per determinati flussi di rifiuti che pongono problemi particolari a livello politico, tecnico o di gestione;

d) identificazione e valutazione degli impianti di smaltimento esistenti e dei grandi impianti di recupero, nonché dei siti di smaltimento dei rifiuti storicamente contaminati e delle misure per la loro bonifica;

e) informazioni sufficienti, sotto forma di criteri per l’individuazione dei siti, che consentano alle autorità competenti di decidere in merito alla concessione o al diniego dell’autorizzazione per i futuri impianti di smaltimento o i grandi impianti di recupero;

f) persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti;

g) aspetti finanziari e organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;

h) valutazione dell’utilità e dell’idoneità di determinati strumenti economici per la soluzione di vari problemi riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno.

4. I piani di gestione dei rifiuti sono conformi alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all’articolo 14 della direttiva 94/62/CE e alla strategia di riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica di cui all’articolo 5 della direttiva 1999/31/CE, compresa la previsione di importanti campagne di sensibilizzazione e il ricorso a strumenti economici.

5. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutti i piani di gestione dei rifiuti adottati o qualsiasi revisione ad essi apportata.

Contemporaneamente essi trasmettono alla Commissione una valutazione generale del modo in cui i suddetti piani contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi della presente direttiva. Tale valutazione comprende la valutazione ambientale strategica dei piani di gestione dei rifiuti di cui alla direttiva 2001/42/CE.

Articolo 27Cooperazione tra gli Stati membri

Gli Stati membri collaborano, ove opportuno, con gli altri Stati membri interessati alla predisposizione dei piani di gestione dei rifiuti in conformità dell’articolo 26.

Essi assicurano la partecipazione del pubblico in conformità della direttiva 2003/35/CE, in particolare tramite la pubblicazione dei piani su un sito web accessibile a tutti.

Articolo 28Misure di esecuzione

La Commissione adotta, secondo la procedura dell’articolo 36, paragrafo 2, il formato per la notifica di cui all’articolo 26, paragrafo 5.

Sezione 2Programmi di prevenzione dei rifiuti

Articolo 29 Adozione dei programmi

1. Gli Stati membri adottano, a norma dell’articolo 1, i programmi di prevenzione dei rifiuti entro il [ tre anni dall’entrata in vigore della presente direttiva ].

Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 26 o costituiscono programmi a sé stanti. Essi sono predisposti al livello geografico più adeguato a garantirne un’applicazione efficace.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le parti interessate e il pubblico in generale possano partecipare all’elaborazione dei programmi e possano accedervi una volta ultimata la loro elaborazione, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE.

Articolo 30Contenuto

1. Nei programmi di prevenzione gli Stati membri fissano gli obiettivi di prevenzione e valutano la possibilità di adottare le misure di cui all’allegato IV.

Gli obiettivi e le misure devono essere concepiti in modo da dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

2. Gli Stati membri stabiliscono specifici obiettivi e indicatori qualitativi e quantitativi per qualsiasi misura o combinazione di misure adottata, al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati nell’attuazione delle singole misure.

Articolo 31Riesame

Gli Stati membri valutano i programmi di prevenzione dei rifiuti a scadenze periodiche e in ogni caso almeno prima di presentare le relazioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1.

Capo VI I Ispezioni e registri

Articolo 32Ispezioni

1. Gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti, gli stabilimenti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale o che provvedono al trattamento dei rifiuti per conto di terzi e i produttori di rifiuti pericolosi sono soggetti ad adeguate ispezioni periodiche da parte delle autorità competenti.

2. Le ispezioni relative alle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti riguardano l’origine e la destinazione dei rifiuti raccolti e trasportati.

Articolo 33Tenuta di registri

1. Gli stabilimenti o le imprese di cui all’articolo 19, paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e gli stabilimenti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi tengono un registro in cui sono indicati la quantità, la natura, l’origine nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti e forniscono, su richiesta, tali informazioni alle autorità competenti.

2. Per i rifiuti pericolosi i registri sono conservati per un periodo minimo di tre anni, salvo il caso degli stabilimenti e delle imprese che trasportano rifiuti pericolosi, che devono conservare tali registri per almeno dodici mesi.

I documenti che comprovano l’esecuzione delle operazioni di gestione sono forniti su richiesta delle autorità competenti o dei precedenti detentori.

Capo VIII

Disposizioni finali

Articolo 34Relazioni e riesame

1. Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull’applicazione della presente direttiva, sotto forma di relazione settoriale[15].

La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE[16]. Essa è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del triennio considerato.

In tali relazioni gli Stati membri forniscono anche informazioni sui progressi compiuti nell’attuazione dei rispettivi programmi di prevenzione dei rifiuti.

Nell’ambito degli obblighi di comunicazione delle informazioni si procede alla raccolta di dati sui rifiuti di cucina e ristorazione, in modo da consentire di stabilire regole per disciplinare l’impiego, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento di tali rifiuti in condizioni di sicurezza.

2. La Commissione invia il questionario o lo schema agli Stati membri sei mesi prima dell’inizio del periodo contemplato dalla relazione.

3. Entro nove mesi dalla data di ricevimento delle relazioni degli Stati membri in conformità del paragrafo 1, la Commissione pubblica una relazione comunitaria sull’applicazione della presente direttiva.

4. Nella prima relazione, elaborata cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione riesamina l’applicazione della direttiva e, ove opportuno, presenta una proposta di revisione.

Articolo 35Adeguamento al progresso tecnico

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati della presente direttiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 36 Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito: “il comitato”).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 37Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [ 24 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva ]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 38Abrogazione

Le direttive 75/439/CEE, 75/442/CEE e 91/689/CEE sono abrogate.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.

Articolo 39Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 40 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

D 1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio in discarica)

D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D 3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali)

D 4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune)

D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente)

D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione

D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli smaltiti secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12

D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli smaltiti secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D 10 Incenerimento a terra

D 11 Incenerimento in mare

D 12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)

D 13 Raggruppamento preliminare ad una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12

D 14 Ricondizionamento preliminare ad una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 13

D 15 Deposito preliminare ad una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti)

ALLEGATO II

OPERAZIONI DI RECUPERO

R 1 Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia.

Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

- 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009

- 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008

calcolata con la seguente formula[17]:

Efficienza energetica = (Ep -( Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef))

dove:

Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l’energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l’energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)

Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)

Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto più basso dei rifiuti (GJ/anno)

Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)

0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.

R 2 Rigenerazione/recupero dei solventi

R 3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R 5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R 6 Rigenerazione di acidi o basi

R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R 8 Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori

R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia

R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10

R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11

R 13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

ALLEGATO III

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

H1 “Esplosivo”: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene.

H2 “Comburente”: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica.

H3-A “Facilmente infiammabile”:

- sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o

- sostanze e preparati che, a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o

- sostanze e preparati solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l’allontanamento della sorgente di accensione, o

- sostanze e preparati gassosi che si infiammano a contatto con l’aria a pressione normale, o

- sostanze e preparati che, a contatto con l’acqua o con l’aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose.

H3-B “Infiammabile”: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C.

H4 “Irritante”: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria.

H5 “Nocivo”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata.

H6 “Tossico”: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte.

H7 “Cancerogeno”: sostanze o preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l’incidenza.

H8 “Corrosivo”: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un’azione distruttiva.

H9 “Infettivo”: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi.

H10 “Teratogeno”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne l’incidenza.

H11 “Mutageno”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l’incidenza.

H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico.

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

H14 “Ecotossico”: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

Note

1. L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo “tossico” (e “molto tossico”), “nocivo”, “corrosivo” e “irritante” è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio[18], nella versione modificata.

2. Per quanto concerne l’attribuzione delle caratteristiche “cancerogeno”, “teratogeno” e “mutageno” e riguardo all’attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui all’allegato VI (parte II.D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata.

Metodi di prova

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata.

ALLEGATO IV

MISURE DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI

Misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla produzione di rifiuti

1. Ricorso a misure di pianificazione o ad altri strumenti economici che incidono sulla disponibilità e sul prezzo delle risorse primarie.

2. Promozione di attività di ricerca e sviluppo finalizzate a realizzare prodotti e tecnologie più puliti e capaci di generare meno rifiuti; diffusione e utilizzo dei risultati di tali attività.

3. Elaborazione di indicatori efficaci e significativi delle pressioni ambientali associate alla produzione di rifiuti a tutti i livelli, dalla comparazione di prodotti su scala comunitaria a misure nazionali o ad interventi delle autorità locali.

Misure che possono incidere sulla fase di progettazione e produzione

4. Promozione della progettazione ecologica (cioè l’integrazione sistematica degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto al fine di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso dell’intero ciclo di vita).

5. Diffusione di informazioni sulle tecniche di prevenzione dei rifiuti al fine di agevolare l’applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) da parte dell’industria.

6. Organizzazione di attività di formazione delle autorità competenti per quanto riguarda l’integrazione delle prescrizioni in materia di prevenzione dei rifiuti nelle autorizzazioni rilasciate a norma della presente direttiva e della direttiva 96/61/CE.

7. Introduzione di misure per prevenire la produzione di rifiuti negli impianti non soggetti alla direttiva 96/61/CE. Tali misure potrebbero eventualmente comprendere valutazioni o piani di prevenzione dei rifiuti.

8. Campagne di sensibilizzazione o interventi per sostenere le imprese a livello finanziario, decisionale o in altro modo. Tali misure possono essere particolarmente efficaci se sono destinate specificamente (e adattate) alle piccole e medie imprese e se operano attraverso reti di imprese già costituite.

9. Ricorso ad accordi volontari, a panel di consumatori e produttori o a negoziati settoriali per incoraggiare le imprese o i settori industriali interessati a predisporre i propri piani o obiettivi di prevenzione dei rifiuti o a modificare prodotti o imballaggi che generano troppi rifiuti.

10. Promozione di sistemi di gestione ambientale affidabili, come la norma ISO 14001.

Misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell’utilizzo

11. Ricorso a strumenti economici, ad esempio incentivi per l’acquisto di beni e servizi meno inquinanti o imposizione ai consumatori di un pagamento obbligatorio per un determinato articolo o elemento dell’imballaggio che altrimenti sarebbe fornito gratuitamente.

12. Campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.

13. Promozione di marchi di qualità ecologica affidabili.

14. Accordi con l’industria, ricorrendo ad esempio a gruppi di studio sui prodotti come quelli costituiti nell’ambito delle politiche integrate di prodotto, o accordi con i rivenditori per garantire la disponibilità di informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e di prodotti a minor impatto ambientale.

15. Nell’ambito degli appalti pubblici e privati, integrazione dei criteri ambientali e di prevenzione dei rifiuti nei bandi di gara e nei contratti, coerentemente con quanto indicato nel manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili pubblicato dalla Commissione il 29 ottobre 2004.

16. Promozione del riutilizzo e/o della riparazione di determinati prodotti scartati, in particolare attraverso la creazione o l’adozione di misure di sostegno delle reti di riparazione/riutilizzo.

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 75/442/CEE | Attuale direttiva |

Articolo 1, lettera a) | Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 1, lettera a), secondo comma | Articolo 4 |

Articolo 1, lettera b) | Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) |

Articolo 1, lettera c) | Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) |

Articolo 1, lettera d) | Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) |

Articolo 1, lettera e) | Articolo 5 |

Articolo 1, lettera f) | Articolo 6 |

Articolo 1, lettera g) | Articolo 3, paragrafo 1, lettera e) |

Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 2 |

Articolo 2, paragrafo 2 | - |

Articolo 3, paragrafo 1 | Articolo 1 |

Articolo 3, paragrafo 2 | - |

Articolo 4 | Articolo 7 |

Articolo 5 | Articolo 10 |

Articolo 6 | - |

Articolo 7, paragrafi 1 e 2 | Articolo 26 |

Articolo 7, paragrafo 3 | - |

Articolo 8 | Articolo 8 |

Articolo 9 | Articolo 19 |

Articolo 10 | Articolo 19 |

Articolo 11 | Articoli da 22 a 24 |

Articolo 12 | Articolo 25 |

Articolo 13 | Articolo 32 |

Articolo 14 | Articolo 33 |

Articolo 15 | Articolo 9 |

Articolo 16 | Articolo 34 |

Articolo 17 | Articolo 35 |

Articolo 18 | Articolo 36 |

Articolo 19 | Articolo 37 |

Articolo 20 | Articolo 38 |

Articolo 21 | Articolo 39 |

Allegato I | - |

Allegato IIA | Allegato I |

Allegato IIB | Allegato II |

Direttiva 75/439/CEE |

Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 3, paragrafo 1, lettera g) |

Articolo 2 | Articoli 18 e 7 |

Articolo 3, paragrafi 1 e 2 | - |

Articolo 3, paragrafo 3 | Articolo 7 |

Articolo 4 | Articolo 7 |

Articolo 5, paragrafo 1 | - |

Articolo 5, paragrafo 2 | - |

Articolo 5, paragrafo 3 | - |

Articolo 5, paragrafo 4 | Articoli 19 e 25 |

Articolo 6 | Articolo 19 |

Articolo 7, lettera a) | Articolo 7 |

Articolo 7, lettera b) | - |

Articolo 8, paragrafo 1 | - |

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) | - |

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b) | - |

Articolo 8, paragrafo 3 | - |

Articolo 9 | - |

Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 16 |

Articolo 10, paragrafo 2 | Articolo 7 |

Articolo 10, paragrafi 3 e 4 | - |

Articolo 10, paragrafo 5 | Articoli da 12 a 15 |

Articolo 11 | Articolo 25 |

Articolo 12 | Articolo 25 |

Articolo 13, paragrafo 1 | Articolo 32 |

Articolo 13, paragrafo 2 | - |

Articolo 14 | - |

Articolo 15 | - |

Articolo 16 | - |

Articolo 17 | - |

Articolo 18 | Articolo 34 |

Articolo 19 | - |

Articolo 20 | - |

Articolo 21 | - |

Articolo 22 | - |

Allegato I | - |

Direttiva 91/689/CEE |

Articolo 1, paragrafo 1 | - |

Articolo 1, paragrafo 2 | - |

Articolo 1, paragrafo 3 | Articolo 3 |

Articolo 1, paragrafo 4 | Articolo 3 e articoli da 12 a 15 |

Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 34 |

Articolo 2, paragrafi da 2 a 4 | Articolo 16 |

Articolo 3 | Articoli da19 a 24 |

Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 32 |

Articolo 4, paragrafi 2 e 3 | Articolo 33 |

Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 17 |

Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 32 |

Articolo 5, paragrafo 3 | Articolo 33 |

Articolo 6 | Articolo 26 |

Articolo 7 | - |

Articolo 8 | - |

Articolo 9 | - |

Articolo 10 | - |

Articolo 11 | - |

Articolo 12 | - |

Allegati I, II | - |

Allegato III | Allegato III |

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] Parere del Parlamento europeo del .. .. ... (GU C … del … pag. …), posizione comune del Consiglio del …. (GU C … del … pag. …) e decisione del Parlamento europeo del .... (GU C … del … pag. …).

[5] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.).

[6] GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

[7] GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.).

[8] GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

[9] GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

[10] GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

[11] GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

[12] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

[13] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91).

[14] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[15] La trasmissione di informazioni quantitative sulla produzione e sul trattamento dei rifiuti rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2150/2002. La periodicità e i termini per la trasmissione di tali informazioni sono stabiliti negli allegati del suddetto regolamento.

[16] GU L 377 del 31.12.1991 pag. 48.

[17] La formula si basa sulle informazioni contenute nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili ( Best available techniques reference document - BREF) per l’incenerimento dei rifiuti.

[18] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

Top