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Document 52003PC0578

Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - GALILEO tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese

/* COM/2003/0578 def. */

52003PC0578

Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - GALILEO tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese /* COM/2003/0578 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma dell'accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - GALILEO tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Nel gennaio 1998 la Commissione presentò al Consiglio e al Parlamento europeo la comunicazione "Verso una rete transeuropea di posizionamento e navigazione comprendente una strategia europea per i sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS) [1]" che definisce una strategia per sviluppare una rete integrata di ausili alla navigazione, sfruttando al massimo la navigazione via satellite onde realizzare un servizio ottimale per tutta Europa, anche alle latitudini più settentrionali, ad un prezzo accettabile.

[1] COM(1998)29 definitivo del 21 gennaio 1998.

Nella sua comunicazione "Costruire una partnership generale con la Cina", approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 29 giugno 1998, la Commissione osservava che il dialogo commerciale UE-Cina poteva essere potenziato attraverso la conclusione di accordi bilaterali specifici in settori di particolare interesse.

Il 10 febbraio 1999 la Commissione adottò una comunicazione intitolata "GALILEO - Partecipazione dell'Europa ad una nuova generazione di servizi di navigazione satellitare" [2] che definiva una strategia per lo sviluppo di GALILEO, una componente globale europea del GNSS-2 in quattro fasi: definizione, sviluppo e convalida, spiegamento e fase operativa. GALILEO sarà indipendente ma completamente interoperabile con il sistema statunitense GPS e aperto alla cooperazione con altri paesi terzi.

[2] COM(1999)54 definitivo del 10 febbraio 1999.

Il 19 luglio 1999 il Consiglio adottò una risoluzione in cui accoglieva positivamente la comunicazione della Commissione e invita quest'ultima ad esplorare le possibilità di un'eventuale cooperazione.

Il 5 aprile 2001 il Consiglio ha adottato una risoluzione [3] in cui incoraggia il proseguimento, sotto il suo controllo politico, dei contatti con gli Stati terzi interessati a contribuire allo sviluppo di GALILEO. Invita inoltre a preparare attivamente la Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC) del 2003, per mettere in pratica i risultati della precedente sessione del 2000, determinando l'opportuno approccio comune per lo spettro GALILEO.

[3] Risoluzione del Consiglio del 5 aprile 2001 su GALILEO, GU C 157 del 30.5.2001, pag. 1.

Il 24 settembre 2002 la Commissione ha adottato una comunicazione su GALILEO [4] in cui auspicava direttive di negoziato con la Repubblica popolare cinese.

[4] COM(2002)518 definitivo del 24 settembre 2002.

Il 6 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato proprie conclusioni [5] invitando la Commissione a presentare, tenendo debitamente conto degli aspetti legati alla sicurezza, una proposta di direttive di negoziato con la Cina.

[5] Doc n. 15628/2002 del 13 dicembre 2002.

Nel corso di negoziati formali svoltisi il 16 maggio e il 18 settembre 2003, i rappresentanti della Commissione e della Repubblica popolare cinese hanno convenuto il contenuto e l'accordo e lo hanno siglato. Il Comitato speciale del Consiglio è stato consultato in ottemperanza alle direttive di negoziato.

Proposta di decisione

La Commissione raccomanda al Consiglio, a norma degli articoli 133 e 170, assieme all'articolo 300, paragrafo 2, primo capoverso, prima frase, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di autorizzare la firma dell'accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - GALILEO tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma dell'accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - GALILEO tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare, gli articoli 133 e 170, in combinato disposto con la prima frase dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica popolare cinese.

(2) Con riserva di un'eventuale conclusione a data successiva, l'accordo siglato il 18 settembre 2003 deve essere firmato,

DECIDE:

Articolo unico

Con riserva di una possibile conclusione ad una data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - GALILEO

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il Presidente

ALLEGATO

Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese

La Repubblica popolare cinese, di seguito denominata anche "Cina", da un lato,

e

la Comunità europea, di seguito denominata la "Comunità",

e

le Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, di seguito denominate "gli Stati membri della Comunità", d'altro lato,

Considerando i loro interessi comuni allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare per usi civili,

Riconoscendo l'importanza di GALILEO in quanto contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione in Europa e in Cina,

Riconoscendo il livello avanzato raggiunto dalla Cina nel campo delle attività di navigazione satellitare, in particolare il programma Beidou,

Considerando il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS in Cina, Europa e in altre regioni del mondo,

Desiderose di rafforzare la cooperazione tra la Cina e la Comunità,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1 Scopo dell'accordo

Il presente accordo ha lo scopo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione fra le Parti, nell'ambito dei contributi europeo e cinese ad un sistema di navigazione satellitare per scopi civili (GNSS) programma GALILEO.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente accordo i seguenti termini sono così definiti:

a. "ampliamento", i meccanismi regionali o locali quale l'European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS) o l'Area Differential Satellite Navigation System cinese (CWADSNS). Tali sistemi forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalla costellazione principale o dalle costellazioni principali utilizzate, nonché dati aggiuntivi di distanza / pseudo-distanza o correzioni o miglioramenti di informazioni di pseudo-distanza esistenti. Questi meccanismi consentono agli utenti di ottenere migliori prestazioni.

b. "Beidou", il sistema di navigazione satellitare progettato, sviluppato e operato dalla Repubblica popolare cinese, che comprende un sistema di ampliamento.

c. "Elementi locali di GALILEO", meccanismi locali che forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari GALILEO informazioni diverse da quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in altri ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche sfavorevoli. GALILEO fornirà modelli generici per gli elementi locali.

d. "GALILEO", un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dalla Comunità e dai suoi Stati membri. L'esercizio di GALILEO può essere trasferito a privati. GALILEO prevede la prestazione di uno o più servizi aperti, commerciali e per la sicurezza della vita umana.

e. "Apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la misurazione del tempo a livello globale", qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari per fornire un servizio o per operare con un ampliamento regionale.

f. "Misura di regolamentazione", qualsiasi legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o simili assunto da una delle parti.

g. "Interoperabilità", una situazione a livello di utente nella quale un ricevitore a doppio sistema può utilizzare segnali provenienti insieme da due sistemi per ottenere pari prestazioni o prestazioni superiori a quelle ottenibili utilizzando un solo sistema.

i. "Proprietà intellettuale" ha la definizione datane dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

j. "Responsabilità", l'obbligo giuridico che incombe a una persona fisica o giuridica di risarcire i danni subiti da un'altra persona fisica o giuridica in conformità di specifiche norme e principi. Tale obbligo può essere prescritto da un accordo ("responsabilità contrattuale") o essere dettato da una norma giuridica (responsabilità non contrattuale").

Articolo 3 Principi della cooperazione

Le Parti convengono di applicare i principi qui di seguito specificati alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo:

a) reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi delle Parti;

b) partnership nel programma GALILEO, nell'osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di GALILEO;

c) offerta reciproca di opportunità di avviare attività di cooperazione in Europa e in progetti GNSS europei e cinesi;

d) scambio tempestivo di informazioni suscettibili di influire sulle attività di cooperazione;

e) adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 4 Ambito delle attività di cooperazione

1. Le attività di cooperazione nel settore della navigazione satellitare e della generazione/trasmissione di segnali orari: ricerca scientifica, produzione industriale, formazione, applicazione, sviluppo dei servizi e del mercato, commercio, aspetti legati allo spettro radio, aspetti relativi all'integrità del sistema, normalizzazione e certificazione e protezione del sistema. Le Parti possono modificare l'elenco di cui al paragrafo 1 con decisione del Comitato direttivo misto istituito a norma dell'articolo 14.

2. Se richiesta dalle Parti, l'eventuale estensione della cooperazione al servizio pubblico regolamentato di GALILEO, agli aspetti inerenti la protezione del sistema (definizione, gestione, utilizzo) e ad elementi essenziali del controllo del segmento globale, nonché allo scambio di informazioni classificate GALILEO saranno oggetto di un distinto accordo da concludersi fra l'Unione europea e la Cina.

3. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo all'istituzione dell'impresa comune GALILEO, nonché la struttura istituzionale istituita sulla base di tale regolamento o di qualunque altro regolamento che istituisca un organismo successore dell'impresa comune GALILEO. Il presente accordo lascia altresì impregiudicati le leggi, i regolamenti e le politiche applicabili che danno attuazione ad impegni di non proliferazione, il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e le misure nazionali relative alla protezione ed ai controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia.

Articolo 5 Tipologia delle attività di cooperazione

1. Ferme restando le disposizioni delle rispettive leggi e regolamenti applicabili, le Parti promuovono, nella massima misura possibile, le attività di cooperazione di cui al presente accordo, allo scopo di offrire opportunità simili di partecipazione a tali attività nei settori elencati all'articolo 4.

2. Le Parti convengono di svolgere attività di cooperazione nei modi qui di seguito indicati.

Articolo 6 Ricerca scientifica

Le Parti promuovono le attività comuni di ricerca nel campo del GNSS tramite programmi europei e cinesi di ricerca, ivi compreso il programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo, i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea e il Ministero della Scienza e della tecnologia della Cina.

Le attività comuni di ricerca devono contribuire a programmare i futuri sviluppi di un GNSS per usi civili.

Le attività di formazione sono coordinate attraverso il Centro di formazione e cooperazione tecnica GNSS Cina-Europa, con sede a Beijing.

Articolo 7 Spettro radio

1. Sulla base dei successi conseguiti fino ad oggi nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, le Parti convengono di continuare la cooperazione e il sostegno reciproco nelle questioni attinenti lo spettro radio.

2. In tale contesto le parti si scambiano informazioni sulle frequenze registrate e chiedono adeguate assegnazioni di frequenze per GALILEO e Beidou allo scopo di assicurare la disponibilità dei loro servizi a vantaggio degli utenti di tutto il mondo, ed in particolare in Cina e nella Comunità.

3. Inoltre, le Parti riconoscono che è importante proteggere le frequenze della radionavigazione da interruzioni e interferenze. A tal fine, identificano le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili per combattere tali interferenze.

4. Le Parti convengono di incaricare il Comitato di cui all'articolo 14 di definire i meccanismi atti ad assicurare contatti e collaborazione efficaci in tale settore.

Articolo 8 Cooperazione industriale

1. Le Parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le loro rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento delle joint ventures, allo scopo di predisporre il sistema GALILEO nonché per promuovere l'utilizzo e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su tale sistema.

2. Le Parti istituiscono un Gruppo consultivo misto per la cooperazione industriale sotto l'autorità del Comitato direttivo di cui all'articolo 14, allo scopo di effettuare le ricerche necessarie ed orientare la cooperazione nel campo della costruzione dei satelliti, dei servizi connessi al lancio, della costruzione delle stazioni terrestri e dei prodotti applicativi.

3. Per facilitare la cooperazione industriale le Parti tutelano la proprietà intellettuale nell'osservanza delle pertinenti norme internazionali.

4. Le esportazioni di prodotti sensibili connessi al programma GALILEO effettuate dalla Cina verso paesi terzi devono essere sottoposte all'autorizzazione preventiva dell'autorità di sicurezza competente per GALILEO, se tale autorità ha raccomandato agli Stati membri dell'UE di assoggettare tali prodotti ad un'autorizzazione di esportazione.

5. Per contribuire al conseguimento degli obbiettivi del presente accordo le Parti incoraggiano il rafforzamento dei legami fra il Ministero cinese della Scienza e della tecnologia, l'Amministrazione nazionale cinese dello spazio e l'Agenzia spaziale europea.

Articolo 9 Sviluppo del commercio e dei mercati

1. Le Parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare europee e cinesi, nelle relative attrezzature, negli elementi locali di GALILEO e nelle loro applicazioni.

2. A tal fine le Parti sensibilizzano l'attenzione del pubblico alla tecnologia di navigazione satellitare GALILEO, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono all'espansione delle applicazioni GNSS e prendono i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione.

3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utilizzatori, la Comunità e la Cina studieranno la possibilità di istituire un forum comune degli utenti GNSS.

4. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi conferiti alle Parti dall'Organizzazione mondiale del commercio, le norme in tema di controlli delle esportazioni, il regolamento (CE) n. 1334/2000 e le sue successive modifiche ed integrazioni, l'azione comune CFSP 401/2000 ed altri strumenti internazionali pertinenti, quali il Codice internazionale di condotta dell'Aia sui missili balistici ed altre normative pertinenti degli Stati membri dell'UE e della Cina.

Articolo 10 Norme, certificazioni e misure regolatrici

1. In relazione ai servizi globali di navigazione satellitare le Parti riconoscono il valore di un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione. In particolare, le Parti danno congiuntamente il loro appoggio allo sviluppo di norme GALILEO e promuovono la loro applicazione su scala mondiale.

Uno degli obbiettivi del coordinamento consiste nel promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi GALILEO per scopi aperti, commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la misurazione del tempo. Le Parti convengono sulla creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle applicazioni GALILEO.

2. Di conseguenza, allo scopo di promuovere e conseguire gli obbiettivi del presente accordo, le Parti cooperano nella misura opportuna in tutte le questioni attinenti la navigazione satellitare che possano presentarsi nell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, nell'Organizzazione marittima internazionale e nell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

3. A livello bilaterale, le Parti garantiscono che le misure relative alle norme tecniche, alla certificazione e ai requisiti ed alle procedure per la concessione di licenze non costituiscano ostacoli inutili per il commercio. Le prescrizioni delle normative nazionali devono basarsi su criteri obbiettivi, non discriminatori e prestabiliti.

4. A livello di esperti le Parti intendono organizzare una cooperazione e scambi attraverso il Comitato di cui all'articolo 14 in materia di codici sulle norme di navigazione, di attrezzature di ricezione a terra e di protezione delle applicazioni di navigazione. Inoltre, le Parti promuovono la partecipazione di rappresentanti cinesi agli organismi di normalizzazione europei.

Articolo 11 Sviluppo di sistemi GNSS globali e regionali

1. L'interoperabilità dei sistemi di navigazione satellitare globali e regionali migliora la qualità dei servizi messi a disposizione degli utenti. Le Parti collaborano per definire e realizzare architetture di sistema che offrano garanzie ottimali di integrità e continuità del sistema GALILEO e dei suoi servizi.

2. A livello regionale, le Parti cooperano nella costruzione in Cina di un sistema di ampliamento regionale basato sul sistema GALILEO. Scopo di tale sistema è garantire l'integrità regionale di servizi offerti in aggiunta a quelli forniti globalmente dal sistema GALILEO.

A livello locale, le Parti facilitano lo sviluppo degli elementi locali GALILEO.

Articolo 12 Sicurezza

1. Le Parti sono convinte della necessità di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile.

2. Le Parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio.

3. Le Parti riconoscono che la cooperazione diretta a garantire la sicurezza del sistema GALILEO e dei servizi che questo offre sono importanti obbiettivi comuni.

4. Pertanto, le Parti instaurano un adeguato canale di consultazione attraverso il quale verranno affrontante le questioni legate alla protezione del sistema GNSS. Tale canale è utilizzato per garantire la continuità dei servizi GNSS.

Le disposizioni e le procedure concrete saranno definite dalle competenti autorità di sicurezza delle Parti.

Articolo 13 Responsabilità e recupero dei costi

Le Parti cooperano, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.

Articolo 14 Meccanismo di cooperazione

1. Il coordinamento e l'agevolazione delle attività di cooperazione di cui al presente accordo sono realizzati, in nome della Cina, dal Ministero cinese della Scienza e della tecnologia e, in nome della Comunità, dalla Commissione europea;

2. Nell'osservanza degli obbiettivi di cui all'articolo 1, questi due organismi istituiscono un Comitato direttivo GNSS, nel seguito denominato il "Comitato", per la gestione del presente accordo. Il Comitato è composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle Parti; il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:

a) promuovere le varie attività di cooperazione di cui agli articoli da 4 a 12, fare raccomandazioni e sovraintendere alla loro attuazione;

b) offrire consulenza alle Parti sui mezzi più opportuni per migliorare ed intensificare la cooperazione in coerenza con i principi enunciati nel presente accordo;

c) verificare l'efficiente applicazione e attuazione del presente accordo.

3. Il Comitato si riunisce, di norma, una volta all'anno. Le riunioni si tengono, in alternanza, nella Comunità ed in Cina. Riunioni straordinarie possono essere organizzate a richiesta di una delle Parti.

Le spese sostenute dal Comitato o a suo nome sono sostenute da ciascuna delle Parti in relazione ai propri membri. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni del Comitato sono sostenute dalla Parte ospitante. Qualora le Parti lo ritengano opportuno, il Comitato può istituire gruppi misti per gli aspetti tecnici su materie determinate.

4. Le Parti accolgono favorevolmente la partecipazione di un organismo cinese all'impresa comune (IC) nell'osservanza della procedura di cui al regolamento (CE) n. 876 del Consiglio del 21 maggio 2002.

Articolo 15 Scambio di informazioni

1. Le Parti prendono disposizioni amministrative e istituiscono punti di contatto, allo scopo di provvedere a tali consultazioni e all'effettiva attuazione delle disposizioni del presente accordo.

2. Il Centro di formazione e di cooperazione tecnica GNSS Cina-Europa con sede in Beijing contribuisce a preparare e diffondere informazioni sulle attività nel campo della navigazione satellitare ai rappresentanti dell'industria, agli scienziati, ai giornalisti e al pubblico, in Cina e nella Comunità europea.

3. Le Parti incoraggiano ulteriori scambi di informazioni sul tema della navigazione satellitare tra gli istituti e le imprese delle due Parti.

Articolo 16 Finanziamento

1. La Cina fornisce un contributo finanziario al programma GALILEO per il tramite dell'impresa comune GALILEO. L'importo del contributo e le relative modalità di applicazione sono oggetto di un accordo distinto, nell'osservanza delle disposizioni istituzionali del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio o di qualunque regolamento successivo.

2. Qualora programmi di cooperazione specifici di una Parte prevedano l'erogazione di un sostegno finanziario a partecipanti dell'altra Parte, ciascuna di queste borse, o sostegno finanziario o di altra natura corrisposte da una Parte ai partecipanti dell'altra Parte a sostegno di tale attività, sarà concessa in esenzione di imposte e di dazi, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili nel territorio di ciascuna parte.

Articolo 17 Consultazione e risoluzione delle controversie

1. Le Parti si consultano prontamente, a richiesta di una di esse, su qualsiasi questione che possa scaturire dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo sono composte in via amichevole dalle Parti.

2. Il paragrafo 1 non osta a che le Parti possano ricorrere ai meccanismi di risoluzione delle controversie di cui all'accordo OMC.

Articolo 18 Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente accordo entra in vigore dopo la firma nel momento in cui le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto compimento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo.

2. La denuncia del presente accordo non incide sulla validità né sulla durata di eventuali accordi conclusi sulla sua base, né di specifici diritti ed obblighi che siano sorti nel campo dei diritti di proprietà intellettuale.

3. Il presente accordo può essere modificato dalle Parti di comune accordo espresso per iscritto. Gli emendamenti entrano in vigore alla data in cui le Parti si scambiano le note diplomatiche che informano l'altra Parte dell'avvenuto compimento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'emendamento.

4. Il presente accordo resta in vigore per un periodo di cinque anni decorrente dalla data della sua entrata in vigore. Successivamente esso è prorogato automaticamente per successivi periodi di cinque anni. Ciascuna delle Parti può denunciare il presente accordo dandone preavviso scritto di tre mesi all'altra Parte.

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, e cinese.

I testi in lingua inglese e in lingua cinese sono i soli facenti fede.

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