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Document 52001PC0447

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo

/* COM/2001/0447 def. - CNS 2001/0182 */

OJ C 304E, 30.10.2001, p. 192–201 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0447

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo /* COM/2001/0447 def. - CNS 2001/0182 */

Gazzetta ufficiale n. 304 E del 30/10/2001 pag. 0192 - 0201


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo

Come indicato dalle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere nell'ottobre 1999, un regime europeo comune in materia di asilo dovrebbe, a breve termine, permettere di determinare con chiarezza e praticità lo Stato competente per l'esame delle domande di asilo e di stabilire norme comuni per una procedura di asilo equa ed efficace, condizioni comuni minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo e il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi sostanziali dello status di rifugiato. Il regime dovrebbe anche essere integrato da misure che prevedano forme complementari di protezione e offrano uno status adeguato alle persone che necessitano di tale protezione. Nell'intento di conseguire tale obiettivo, la Commissione ha presentato successivamente: una proposta di direttiva del Consiglio sulla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati (COM (2000) 303 definitivo del 24.5.2000), una proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (COM (2000) 578 definitivo del 20.9.2000), una proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM (2001) 181 definitivo del 3.4.2001).

Con la presente proposta di regolamento che stabilisce i criteri e meccanismi applicabili ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, la Commissione aggiunge una pietra alla costruzione del regime europeo comune in materia d'asilo, conformemente alla programmazione prevista nel "Quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea", documento presentato al Consiglio il 27 marzo 2000.

L'elaborazione della presente proposta di regolamento è stata preceduta da un ampio dibattito:

* In primo luogo, la discussione è stata avviata sulla base del documento di lavoro dei servizi della Commissione "Revisione della convenzione di Dublino: elaborazione di una normativa comunitaria sulla determinazione dello Stato competente per l'esame delle domande d'asilo presentate in uno degli Stati membri delle Comunità europee" (SEC (2000) 522 definitivo del 21.3.2000). Il documento, che analizza alcune difficoltà incontrate nell'applicazione della convenzione, confronta i risultati ottenuti con gli obiettivi enunciati nel preambolo della convenzione e con altri obiettivi potenziali di un sistema di determinazione dello Stato competente e delinea alcune opzioni possibili per la sostituzione della convenzione, è stato discusso in sede di Consiglio e ha ricevuto i contributi scritti di diverse organizzazioni interessate, tra le quali, in particolare, l'ACNUR, ILPA/MPG, Amnesty International, la Commissione delle Chiese per i migranti in Europa e il CERE.

* In secondo luogo, per assolvere l'impegno assunto su invito del Consiglio, la Commissione ha proceduto, nel corso dell'autunno 2000, ad una valutazione dell'applicazione della convenzione. L'analisi delle risposte fornite dagli Stati membri ad un dettagliato questionario elaborato a tal fine e la discussione con esperti appartenenti ai servizi incaricati dell'applicazione quotidiana della convenzione negli Stati membri ha permesso di registrare le difficoltà pratiche e giuridiche incontrate nell'attuazione delle disposizioni della convenzione e di fare un bilancio statistico preciso. Le osservazioni formulate in tale occasione sono riportate nel documento di lavoro dei servizi della Commissione "Valutazione della convenzione di Dublino" (SEC(2001)756 definitivo del 13.6.2001.

2. Obiettivi e portata della proposta

2.1. Obiettivi

Con la presente proposta, la Commissione intende non soltanto dare attuazione all'articolo 63, punto 1), lettera a) del trattato CE, ma anche dare seguito alla volontà espressa dal Consiglio europeo nella riunione straordinaria di Tampere di individuare criteri e meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo che siano caratterizzati da "chiarezza e praticità", nell'ambito di una procedura d'asilo "equa ed efficace'.

A tal fine, la proposta di regolamento mira a:

* garantire ai richiedenti asilo un accesso effettivo alle procedure di determinazione dello status di rifugiato, prevedendo le necessarie interazioni con le procedure definite nella proposta di direttiva relativa alle norme minime applicabili alle domande di asilo e fissando norme che fanno discendere le debite conseguenze dalla mancata osservanza dei termini;

* prevenire l'abuso delle procedure d'asilo, riscontrabile nel fenomeno delle domande d'asilo multiple presentate da una medesima persona, simultaneamente o in tempi successivi, in diversi Stati membri al solo fine di prolungare il suo soggiorno nell'Unione europea;

* colmare le lacune e correggere le imprecisioni constatate nella convenzione di Dublino;

* adattare il dispositivo alle nuove realtà derivanti dai progressi realizzati nell'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, in particolare dovendo tener conto delle implicazioni dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;

* permettere di giungere alla determinazione dello Stato competente quanto più rapidamente possibile, da un lato, fissando termini ragionevoli per le diverse fasi della procedura e, dall'altro, apportando precisazioni sul livello di prova richiesto al fine di stabilire la competenza di uno Stato membro;

* aumentare l'efficacia del dispositivo, accordando agli Stati membri un termine più realistico per dare esecuzione alle decisioni relative ai trasferimenti dei richiedenti asilo e fornendo una adeguata cornice nella quale possano inserirsi specifiche modalità attuative tra gli Stati membri che devono trattare in comune un ingente carico di lavoro connesso alla determinazione dello Stato competente.

2.2. Campo di applicazione

Nel menzionato documento di lavoro, "Revisione della convenzione di Dublino", sono state passate in rassegna diverse opzioni possibili per sostituire il dispositivo della convenzione di Dublino. Il documento giunge alla conclusione che non esistono molte alternative realizzabili al sistema attuale.

La soluzione alternativa più credibile, ossia quella che attribuisce la competenza esclusivamente sulla base del luogo nel quale è stata presentata la domanda, permetterebbe certamente di instaurare un sistema chiaro ed efficace che risponde a un certo numero di obiettivi: assicurare rapidità e certezza, evitare il fenomeno dei rifugiati "vaganti", porre fine al problema delle domande d'asilo multiple e garantire l'unità del nucleo familiare. Tuttavia, come ha fatto rilevare la Commissione, ciò richiederebbe un'armonizzazione in altri settori, ad esempio le procedure d'asilo, le condizioni d'accoglienza, l'interpretazione della definizione della nozione di "rifugiato" e la protezione sussidiaria per ridurre i fattori che potrebbero indurre i richiedenti asilo a scegliere uno tra gli Stati membri all'atto della presentazione della loro domanda.

In questa fase della costruzione del regime europeo comune in materia di asilo, esistono invece tra gli Stati membri disparità, sotto l'aspetto delle procedure d'ammissione allo status di rifugiato, delle condizioni d'accoglienza dei richiedenti asilo e dell'organizzazione delle forme complementari di protezione, che possono influenzare l'orientamento dei flussi dei richiedenti asilo. Tali fattori esisteranno, anche se in forma attenuata, anche dopo che le rispettive direttive proposte dalla Commissione saranno entrate in vigore.

Di conseguenza, non sarebbe realistico introdurre un dispositivo di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo che si discosti fondamentalmente dalla convenzione di Dublino. Come è stato segnalato dalla Commissione nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo "Verso una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto di asilo" (COM (2000) 755 definitivo del 22.11.2000), un sistema fondato su principi diversi potrebbe probabilmente essere realizzato soltanto nel contesto dell'instaurazione di una procedura comune e di uno status uniforme, vale a dire soltanto in una fase ulteriore.

Per questo motivo, la presente proposta di regolamento si basa sugli stessi principi che ispirano la convenzione di Dublino e comporta il medesimo campo d'applicazione. In altri termini:

* il principio generale è che la competenza dell'esame di una domanda d'asilo spetta allo Stato membro che risulta maggiormente responsabile dell'ingresso o del soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri, con deroghe intese a tutelare l'unità dei nuclei familiari;

* il dispositivo di determinazione dello Stato competente si applica soltanto alle persone che chiedono il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati - alla quale aderiscono tutti gli Stati membri -, e non si applica alle forme di protezione sussidiaria, per le quali non esiste ancora alcuna armonizzazione.

Tuttavia, per tenere conto degli insegnamenti del passato, la proposta di regolamento comporta varie innovazioni:

* nuove disposizioni che evidenziano la responsabilità che ciascuno Stato membro si assume nei confronti di tutti i suoi partner dell'Unione lasciando perdurare situazioni di soggiorno clandestino nel territorio nazionale;

* tempi di procedura molto più brevi e coerenti con quelli proposti per le procedure di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato, al fine di contribuire all'obiettivo di un rapido espletamento delle domande d'asilo;

* termini più lunghi per l'esecuzione dei trasferimenti verso lo Stato competente, al fine di tenere conto delle difficoltà pratiche incontrate nell'esecuzione di tali trasferimenti;

* nuove disposizioni intese a mantenere l'unità del nucleo familiare dei richiedenti asilo, se e nella misura compatibile con gli altri obiettivi della politica in materia di asilo e di immigrazione, vale a dire, da un lato, con l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande d'asilo nell'ambito di una procedura equa e efficace e, dall'altro, con lo sforzo teso a prevenire che tali disposizioni possano essere sviate dalla loro finalità allo scopo di aggirare le norme relative al ricongiungimento familiare proposte dalla Commissione nella proposta di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare (COM (1999) 638 definitivo - 1999/0258 (CNS)) attualmente in fase di negoziato.

Destinata a sostituire la convenzione di Dublino, la presente proposta di regolamento stabilisce soprattutto gli obblighi che gli Stati membri devono osservare nelle relazioni reciproche e che devono essere applicati a tutti alle stesse condizioni; non contiene disposizioni relative agli obblighi degli Stati membri nei confronti dei richiedenti asilo la cui domanda è oggetto di una procedura di determinazione dello Stato competente, se non nella misura in cui tali obblighi incidono sullo svolgimento della procedura tra Stati membri o sono necessari per garantire la coerenza con la proposta di direttiva relativa alle procedure di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato.

3. Rassegna delle disposizioni

3.1. I criteri di competenza

La presente proposta di regolamento si basa sugli stessi principi della convenzione di Dublino, ossia sull'idea che, in uno spazio in cui la libera circolazione delle persone è garantita conformemente alle disposizioni del trattato, ciascuno Stato membro è responsabile nei confronti di tutti gli altri della sua politica in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e deve assumerne le conseguenze con spirito di solidarietà e di leale cooperazione.

I principali criteri d'attribuzione della competenza e la loro presentazione in ordine gerarchico rispecchiano tale impostazione generale, facendo ricadere la competenza sullo Stato membro che risulta maggiormente responsabile dell'ingresso o del soggiorno del richiedente asilo nei territori degli Stati membri, perché gli ha concesso un visto o un documento di soggiorno, o perché il suo sistema di controllo delle frontiere è carente, o ancora permettendogli l'ingresso senza visto.

Tuttavia, nuovi criteri sono stati aggiunti.

Un primo gruppo di criteri mira a proteggere l'unità del nucleo familiare. La convenzione di Dublino prevedeva già di attribuire la competenza allo Stato nel quale risiede già in qualità di rifugiato un familiare del richiedente asilo, nonostante sia eventualmente applicabile un altro criterio di competenza.

* La proposta aggiunge un criterio inteso a riunire, in ogni caso, un minore non accompagnato ad un membro adulto della sua famiglia già presente in uno Stato membro e in grado di prendersene cura.

* La proposta prevede anche di attribuire la competenza dell'esame della domanda d'asilo allo Stato membro che esamina, nell'ambito di una procedura ordinaria (ai sensi della proposta di direttiva relativa alle norme minime applicabili alla procedura di riconoscimento dello status di rifugiato), la domanda presentata da un membro della sua famiglia arrivato anteriormente e in merito alla quale non è stata ancora adottata una decisione di primo grado.

* Infine, per evitare che un'applicazione letterale dei criteri di competenza conduca a separare i membri di un nucleo familiare che hanno presentato una domanda nello stesso Stato membro, una specifica disposizione stabilisce le norme che consentono di derogare all'applicazione normale dei criteri allo scopo di conservare l'unità del nucleo familiare in un unico Stato membro.

Un secondo gruppo di criteri trae le conseguenze delle carenze che siano state manifestate da uno Stato membro in materia di lotta contro l'immigrazione clandestina. La convenzione di Dublino prevedeva già che lo Stato membro nel quale un richiedente asilo ha soggiornato irregolarmente per almeno sei mesi prima di presentare una domanda d'asilo non poteva invocare il criterio dell'ingresso irregolare per chiedere allo Stato membro dal quale il richiedente ha fatto il suo ingresso nell'Unione europea di assumersi la competenza dell'esame della domanda. Detta disposizione evidenziava che lo Stato membro che non combatte efficacemente la presenza irregolare di cittadini di paesi terzi nel suo territorio ha, nei confronti degli altri Stati, una responsabilità equivalente a quella dello Stato membro che non ha effettuato controlli efficaci alle sue frontiere. La proposta estende tale principio a numerose situazioni.

In applicazione di questi nuovi criteri, se la competenza non può essere stabilita in base ad alcuno dei criteri di rango superiore enunciati precedentemente:

* lo Stato membro che, per oltre due mesi, con cognizione di causa, ha tollerato la presenza irregolare di un cittadino di un paese terzo nel suo territorio (non adottando alcuna misura volta all'allontanamento dello stesso o alla regolarizzazione della sua posizione), deve farsi carico delle conseguenze che derivano dalla responsabilità che ha assunto nei confronti degli altri Stati membri lasciando perdurare tale situazione;

* lo Stato membro nel territorio del quale un cittadino di un paese terzo ha soggiornato in situazione irregolare per oltre sei mesi deve accettare le conseguenze della sua inefficace azione di lotta contro l'immigrazione clandestina.

3.2. La procedura volta a prendere o riprendere in carico i richiedenti asilo

Il meccanismo relativo alle richieste, rivolte ad altri Stati membri, di prendere o riprendere in carico i richiedenti asilo segue lo stesso schema della convenzione di Dublino.

Le differenze più significative con la convenzione sono le seguenti:

* un termine ridotto da sei mesi a sessantacinque giorni lavorativi per presentare una richiesta di presa in carico;

* la possibilità di chiedere una risposta urgente;

* nuove precisazioni relative al livello di prova necessario al fine di stabilire la competenza di uno Stato membro;

* un termine prolungato a sei mesi per l'esecuzione del trasferimento, scaduto il quale la competenza ricade nuovamente sullo Stato membro nel quale la domanda d'asilo è stata presentata;

* il venir meno della competenza dello Stato quando il richiedente asilo è rimasto per almeno sei mesi nello Stato membro in cui soggiorna senza esserne stato autorizzato;

* l'obbligo di notificare al richiedente asilo una decisione motivata e passibile di ricorso pur eliminando la possibilità di conferire a tale ricorso carattere sospensivo, in considerazione del fatto che un trasferimento verso un altro Stato membro non può causare un pregiudizio grave e difficilmente riparabile. Questa misura mira a migliorare l'efficacia e la rapidità del dispositivo e ad evitare che siano promossi ricorsi a fini esclusivamente dilatori.

3.3. La cooperazione tra Stati membri

Il meccanismo di determinazione dello Stato competente può essere applicato in modo efficiente soltanto se gli Stati membri instaurano tra loro una cooperazione leale nel raccogliere le prove necessarie, trattare le richieste entro i termini previsti e organizzare i trasferimenti nelle migliori condizioni.

La principale azione di cooperazione tra Stati membri consiste nello scambio delle informazioni necessarie ai fini della determinazione della competenza, che comprendono dati personali nel rispetto delle disposizioni della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Quando lo scambio di informazioni è finalizzato alla raccolta degli indizi necessari per determinare la competenza di uno Stato membro, occorre stabilire (contrariamente a quanto previsto dalla convenzione di Dublino) un termine di risposta, entro il quale lo Stato interpellato è tenuto a rispondere, che sia compatibile con l'obiettivo di individuare rapidamente lo Stato competente. Il termine proposto è di un mese.

Gli Stati membri sono tenuti a dotare i servizi incaricati dell'attuazione del meccanismo di determinazione dello Stato competente di risorse sufficienti per l'assolvimento dei loro compiti.

Infine, gli Stati membri sono autorizzati a concludere tra loro accordi amministrativi su base bilaterale intesi a facilitare l'attuazione delle disposizioni della presente proposta e aumentarne l'efficacia. Tali accordi possono avere per oggetto lo scambio di agenti di collegamento, una semplificazione delle procedure o tempi di risposta più rapidi oppure ancora meccanismi di razionalizzazione dei trasferimenti per limitare il "via vai" di richiedenti asilo tra due Stati membri.

3.4. Disposizioni finali e transitorie

La maggior parte di queste disposizioni sono di tipo "standard" e concernono la non discriminazione, le sanzioni, o l'entrata in vigore.

Si notino:

* le disposizioni che consentono una transizione senza discontinuità tra la convenzione di Dublino e l'applicazione della presente proposta di regolamento, in particolare una disposizione che stabilisce un divario temporale tra l'entrata in vigore del regolamento e la data della sua applicazione effettiva;

* l'istituzione di un comitato "di regolamentazione" inteso ad assistere la Commissione nell'elaborazione delle disposizioni attuative della proposta, in particolare le norme relative all'assunzione delle prove, all'esecuzione dei trasferimenti e ai formulari standardizzati che permettono agli Stati membri di formulare le proprie richieste di prendere o riprendere in carico i richiedenti asilo.

Il medesimo capo potrebbe, se necessario, accogliere disposizioni transitorie complementari se l'applicazione del regolamento dovesse precedere quella della direttiva relativa alle procedure d'asilo.

4. Base giuridica

L'articolo 63, punto 1), lettera a) del trattato CE prevede espressamente l'adozione di criteri e meccanismi per determinare quale Stato membro è competente per l'esame della domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri.

Il titolo IV del trattato CE non è applicabile nel Regno Unito ed in Irlanda, a meno che tali Stati membri non decidano altrimenti, in conformità della procedura stabilita nel Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato ai trattati. Il titolo IV non è neppure applicabile in Danimarca, in virtù del Protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati.

5. Sussidiarietà e proporzionalità

Sussidiarietà

La presente proposta mira a stabilire nel diritto comunitario criteri e meccanismi per determinare quale Stato membro è competente per l'esame di una domanda d'asilo che implica diritti e obblighi reciproci tra gli Stati membri. È evidente, per la loro stessa natura, che tali diritti e obblighi non possono essere sufficientemente realizzati con una azione individuale degli Stati membri e pertanto possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione proposta, essere realizzati soltanto a livello comunitario.

Proporzionalità

La presente proposta mira a sostituire uno strumento di diritto internazionale pubblico che stabilisce tra gli Stati membri diritti e obblighi reciproci negli stessi termini per tutti gli Stati membri. L'unico strumento che permette di soddisfare queste condizioni nel diritto comunitario è il regolamento.

Commento degli articoli

CAPO I : Oggetto e definizioni

Articolo 1

L'articolo 1 enuncia l'oggetto del regolamento: stabilire i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri.

Articolo 2

L'articolo definisce i vari concetti ed espressioni che ricorrono nel regolamento.

a) "Cittadino di un paese terzo" è qualsiasi persona che non sia cittadino dell'Unione; anche gli apolidi rientrano pertanto nella definizione proposta.

b) L'espressione "convenzione di Ginevra" designa la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967. Tutti gli Stati membri sono parti a questa convenzione e al suo protocollo senza alcuna riserva temporale o geografica.

c) La "domanda d'asilo" è definita con riferimento alla definizione di "rifugiato" contenuta nella convenzione di Ginevra. Qualsiasi domanda di protezione presentata da un cittadino di un paese terzo alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro è considerata una domanda di asilo ai sensi della convenzione di Ginevra, a meno che la persona interessata non chieda espressamente di beneficiare di un'altra forma di protezione, nel caso in cui lo Stato membro preveda a tal fine una distinta procedura.

d) La posizione del "richiedente asilo" è definita con riferimento alla procedura volta ad adottare una decisione definitiva in merito allo status di rifugiato.

e) L'"esame di una domanda d'asilo" consiste nell'insieme delle procedure previste dalla direttiva .../.../CE del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, ad eccezione delle procedure d'ammissibilità volte a determinare lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

f) Il "ritiro della domanda d'asilo" è constatato nei casi previsti dalla direttiva .../.../CE [del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato] e, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, quando il richiedente asilo fa decadere la sua domanda in corso recandosi in un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato.

g) "Rifugiato" è colui che è stato riconosciuto tale e risiede legalmente, in tale veste, nel territorio di uno Stato membro.

h) Il concetto di "minore non accompagnato" è tratto dalla definizione contenuta nella risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi.

i) Rientra nella nozione di "familiare" del richiedente asilo non soltanto l'appartenente al nucleo familiare già costituito nel paese d'origine, ma anche la persona con la quale esiste un vincolo di parentela e che conviveva nel paese d'origine con il richiedente asilo, se una delle persone interessate è dipendente dall'altra.

j) Il "documento di soggiorno" comprende tutti i documenti e autorizzazioni rilasciati dalle autorità di uno Stato membro per permettere ad un cittadino di un paese terzo di soggiornare nel loro territorio, compresi i documenti rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea o alle persone il cui provvedimento di allontanamento non può temporaneamente essere eseguito perché sussistono dei motivi che ostano all'esecuzione dello stesso, senza che per questo il cittadino di un paese terzo sia autorizzato al soggiorno, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciate durante l'istruzione di una richiesta di documento di soggiorno o di una domanda d'asilo.

k) La definizione di "visto" è tratta dalla definizione del termine "visto" contenuto nel regolamento (CE) n. 539/2001 (visti). Vi sono ricomprese quattro definizioni che rispecchiano la diversa natura dei visti in uso negli Stati membri:

i) "visto di soggiorno", rilasciato ai fini di un soggiorno di durata superiore a tre mesi;

ii) "visto di soggiorno di breve durata", rilasciato ai fini di un soggiorno di durata inferiore a tre mesi, conformemente alla definizione contenuta nel regolamento sui visti;

iii) "visto di transito", rilasciato ai fini del transito con destinazione di un paese terzo;

iv) "visto di transito aeroportuale", rilasciato al fine di permettere di attraversare la zona di transito di un aeroporto in occasione di uno scalo in uno Stato membro, senza accedere al territorio nazionale dello Stato membro interessato.

CAPO II : Principi generali

Articolo 3

1. Il principio fondamentale alla base dell'individuazione dei criteri e meccanismi volti a determinare lo Stato competente è che la domanda d'asilo dovrebbe, di norma, essere esaminata da un unico Stato membro, individuato sulla base di criteri oggettivi.

2. Lo Stato membro competente esamina la domanda secondo le procedure che ha attuato conformemente alle disposizioni della direttiva .../.../CE [del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato].

3. Tuttavia, uno Stato membro può decidere in piena sovranità, in base a considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico, di accettare l'esame di una domanda d'asilo presentatagli da un cittadino di un paese terzo, anche se detto Stato non sarebbe competente in applicazione dei criteri del regolamento. La condizione del consenso del richiedente asilo che figurava nella convenzione di Dublino non è ripresa nel presente regolamento, essendo il richiedente stesso a presentare una domanda d'asilo allo Stato membro interessato: egli acconsente quindi necessariamente all'esame della sua domanda da parte di tale Stato membro. Lo Stato membro che decide di assumere l'esame della domanda diventa conseguentemente lo Stato competente ai sensi del regolamento e assume tutti gli obblighi connessi a tale compito. Per evitare che procedure relative alla stessa domanda siano condotte parallelamente in due Stati membri, lo Stato membro che si avvale di tale facoltà discrezionale deve, se del caso, informare gli altri Stati membri interessati.

Per permettere il rispetto effettivo dei termini stabiliti dalla direttiva .../.../CE [del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato], il richiedente asilo deve essere informato per iscritto della data alla quale la sua domanda ha dato avvio alla procedura di determinazione dello status di rifugiato.

Articolo 4

1. La procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo è una procedura d'ammissibilità ai sensi della direttiva .../.../CE [del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato]. Precede l'esame di merito della domanda e deve essere avviata non appena la domanda è stata presentata.

2. Una domanda d'asilo deve essere considerata inoltrata a tutti gli effetti non appena la volontà del richiedente asilo è confermata presso un'autorità competente attraverso un formulario presentato dall'interessato, ovvero un verbale redatto da un'autorità competente. La data di ricevimento di detta conferma scritta costituisce il punto di partenza per il calcolo dei termini. Siffatta disposizione è ripresa dalla decisione 1/97 del Comitato di cui all'articolo 18.

3. Atteso che non esiste a tutt'oggi un'armonizzazione della definizione e della portata della protezione sussidiaria, le forme di protezione che non sono volte al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento. Tuttavia, quando, negli Stati membri in cui ciò è reso possibile dall'esistenza di procedure distinte, un richiedente asilo modifica nel corso della procedura la natura della sua domanda di protezione, in particolare per sottrarsi all'applicazione del meccanismo di determinazione dello Stato competente, tale scelta del richiedente asilo non dovrebbe, di norma, ostare al proseguimento della procedura di determinazione dello Stato competente, giacché il richiedente aveva inizialmente ritenuto di poter ottenere lo status più favorevole, cioè lo status di rifugiato che gli è possibile richiedere anche nello Stato competente. Siffatta soluzione non pregiudica in alcun modo gli interessati, giacché tutti gli Stati membri hanno sottoscritto i medesimi obblighi in materia di rispetto dei diritti fondamentali, la protezione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e la protezione contro il respingimento. Essa consente di equiparare gli Stati membri nei quali esistono procedure distinte per accedere a forme complementari di protezione agli Stati membri nei quali, a motivo di una procedura unica, non è consentito al richiedente asilo scegliere quale sia la forma di protezione più appropriata.

4. Le legislazioni nazionali degli Stati membri differiscono per quanto riguarda le formalità da assolvere affinché il minore al seguito di un adulto dal quale dipende sia considerato egli stesso un richiedente asilo: in alcuni Stati membri, la domanda d'asilo dell'adulto implica necessariamente che il riconoscimento dello status di rifugiato viene automaticamente richiesto anche per il minore; in altri Stati membri, l'adulto deve presentare un'apposita domanda a nome del minore; in altri ancora, il minore stesso deve, a partire da una certa età, presentare una domanda distinta. Il regolamento stabilisce il principio secondo il quale la posizione del minore deve essere considerata indissociabile da quella dell'adulto dal quale dipende. Detta norma consente di evitare che differenze legislative comportino applicazioni diverse delle norme di determinazione dello Stato competente e di preservare l'unità del nucleo familiare, anche in caso di trasferimento verso lo Stato competente per l'esame della domanda, anche se il minore non è formalmente ritenuto un richiedente asilo dalla legislazione dello Stato membro nel quale la domanda d'asilo è stata presentata.

5. La procedura di determinazione dello Stato membro competente deve essere svolta dallo Stato membro nel territorio nel quale si trova il richiedente asilo, anche se il richiedente si rivolge alle autorità di un altro Stato membro, ad esempio presso una rappresentanza diplomatica o consolare o alla frontiera. La disposizione di questo paragrafo permette di attribuire l'esame della domanda d'asilo allo Stato che è competente in base al criterio della presenza del richiedente asilo nel suo territorio.

6. La procedura di determinazione dello Stato competente spetta allo Stato membro nel quale la domanda è stata inizialmente presentata; ne consegue che detto Stato membro è obbligato a riprendere in carico il richiedente asilo se questi si è recato in un altro Stato membro durante lo svolgimento di detta procedura.

Ad ogni modo, l'obbligo viene meno:

- se il richiedente ha lasciato il territorio degli Stati membri per oltre tre mesi. Nell'ipotesi in cui il cittadino di un paese terzo rientri e presenti nuovamente domanda d'asilo, questa costituisce una nuova domanda;

- se un altro Stato membro rilascia al richiedente asilo un documento di soggiorno ai sensi della definizione dell'articolo 2. Contrariamente alla convenzione di Dublino, non si precisa che tale documento di soggiorno deve avere validità superiore a tre mesi. Infatti, l'articolo 5 paragrafo 1 della convenzione (ripreso all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento) attribuisce la competenza allo Stato membro che ha rilasciato un documento di soggiorno, senza limitazioni relative alla validità dello stesso; è sembrato più coerente applicare lo stesso principio in tutti i casi in cui uno Stato membro rilascia un documento di soggiorno ai sensi dell'articolo 2.

CAPO III: Gerarchia dei criteri

Articolo 5

1. I criteri sono applicati nell'ordine gerarchico in cui sono enunciati.

2. Questa disposizione, ripresa senza modifiche dalla convenzione di Dublino costituisce il riferimento temporale per determinare quale sia lo Stato membro competente ad esaminare una domanda di asilo.

Articolo 6

Il criterio enunciato in questo articolo costituisce un'integrazione dei criteri che figurano nella convenzione di Dublino. Esso è inteso ad evitare che un minore si trovi nella posizione di "minore non accompagnato" nel territorio di uno Stato membro, mentre nel territorio di un altro Stato membro è già presente un membro della sua famiglia che potrebbe prendersene cura. Questa disposizione corrisponde ad uno dei casi individuati nella decisione 1/2000 del Comitato istituito dall'articolo 18.

Articolo 7

Il criterio figurava già nella convenzione di Dublino ed è inteso a proteggere l'unità del nucleo familiare dei rifugiati e si basa sul presupposto che anche i familiari di un rifugiato possono essere minacciati nel loro paese d'origine. Lo Stato membro che assicura la protezione del rifugiato si trova nella posizione più adatta a valutare se siano fondati i timori di persecuzione dei suoi familiari.

Articolo 8

Il criterio enunciato all'articolo 8 costituisce un'integrazione della convenzione di Dublino e mira a regolare con un criterio autonomo e vincolante alcuni casi individuati nella decisione 1/2000 del Comitato di cui all'articolo 18. Esso si basa sul presupposto che l'esame delle domande d'asilo dei diversi familiari da parte di un unico Stato membro consente una valutazione approfondita delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti. Ad ogni modo, questa misura può risultare utile soltanto se non compromette altri obiettivi importanti degli strumenti della politica comunitaria in materia d'asilo, in particolare quello di un rapido espletamento delle domande, soprattutto nel caso delle domande manifestamente infondate.

1. Il paragrafo 1 prevede infatti che si può procedere alla riunione dei richiedenti asilo con il loro familiare che è giunto per primo ed ha presentato domanda di asilo, soltanto se tale domanda è tuttora pendente dinanzi all'autorità responsabile della determinazione dello status di rifugiato nell'ambito di una procedura ordinaria come definita dalla direttiva .../.../CE [del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato]. Infatti, sarebbe sproporzionato e prolungherebbe in modo ingiustificato l'esame delle domande d'asilo procedere alla riunione delle persone interessate se la domanda del familiare giunto per primo è oggetto di una procedura d'ammissibilità il cui esito potrebbe essere il trasferimento verso un altro Stato membro o un allontanamento verso un paese terzo, di una procedura accelerata che ha elevate probabilità di avere risultato negativo o che è stata rigettata in prima istanza.

2. Tuttavia, tenendo presente che una procedura d'ammissibilità può dare luogo all'ammissione della domanda alla procedura ordinaria, si prevede che in tale ipotesi lo Stato membro al quale è richiesto di prendere in carico il richiedente asilo deve informare lo Stato membro richiedente, in un primo tempo dello stato della procedura e successivamente del suo esito, affinché si possa procedere alla riunione dei familiari qualora sussistano le condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

L'attribuzione della competenza dell'esame della domanda d'asilo allo Stato membro che, con un atto positivo quale il rilascio di un visto o di un documento di soggiorno, si è reso maggiormente responsabile dell'ingresso o del soggiorno di un cittadino di un paese terzo sui territori degli Stati membri, rispecchia il principio che ispira il meccanismo, vale a dire che, in uno spazio nel quale è garantita la libera circolazione, ciascuno Stato membro deve rendere conto a tutti gli altri delle sue azioni in materia d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi. Tuttavia, in applicazione del regolamento (CEE) n. 539/2001 (visti) che instaura un regime comune di visti, talune ipotesi previste dalla convenzione di Dublino non possono più avverarsi. La proposta tiene conto di tale evoluzione ed elimina le disposizioni applicabili esclusivamente all'ipotesi in cui un cittadino di un paese terzo potrebbe essere obbligato a munirsi dei visti di vari Stati membri.

Giova notare che le ipotesi relative all'obbligo di possesso di visti di vari Stati membri possono ancora avverarsi poiché esistono visti rilasciati ai fini di transito con destinazione di un paese terzo, visti di validità territoriale limitata e visti di soggiorno di lunga durata le cui condizioni di rilascio non sono previste dal regolamento sui visti.

Al fine di prevenire eventuali divergenze d'interpretazione, il paragrafo 5 precisa che l'ottenimento del visto o del documento di soggiorno in condizioni fraudolente non esonera lo Stato membro interessato dai suoi obblighi, a meno che non si riesca a dimostrare che la frode consiste in una sostituzione o una contraffazione avvenuta successivamente al rilascio del suddetto documento.

Articolo 10

Questa disposizione è ripresa dalla convenzione di Dublino e si basa sullo stesso principio di base relativo alla responsabilità degli Stati membri nei confronti di tutti gli altri Stati sotto l'aspetto dei controlli dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini di paesi terzi.

La competenza dello Stato membro attraverso la cui frontiera il richiedente asilo è entrato nell'Unione europea viene meno se la persona interessata ha soggiornato almeno sei mesi nello Stato membro in cui presenta la domanda di asilo. Il termine "provato" che figurava nella convenzione di Dublino è sostituito da "dimostrato", ad indicare che i requisiti in materia di prove non dovrebbero essere eccessivamente elevati.

Articolo 11

Le disposizioni dell'articolo 11 adattano le disposizioni dell'articolo 7 della convenzione di Dublino alle realtà che derivano, da un lato, dall'attuazione della convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen e, dall'altro, dal regolamento sui visti.

1. Il paragrafo 1 enuncia il principio della competenza dello Stato membro nel quale il cittadino di un paese terzo non soggetto all'obbligo di visto presenta una domanda di asilo. Infatti, quando un cittadino di un paese terzo è esente dall'obbligo del visto, non si può considerare che lo Stato attraverso le cui frontiere è entrato nello spazio comune sia stato carente nei confronti dei suoi partner, giacché qualsiasi altro Stato ne avrebbe autorizzato l'ingresso alle medesime condizioni. Inoltre, il valico d'ingresso è spesso determinato dai vincoli relativi alle rotte aeree. In tali condizioni non è opportuno che lo Stato di ingresso si trovi penalizzato.

2. Se la domanda d'asilo è presentata in occasione del transito da un viaggiatore la cui destinazione finale è uno Stato non membro dell'Unione europea, lo Stato di transito è competente per l'esame della domanda. Questa competenza non esclude l'eventuale applicazione da parte di questo Stato membro della nozione di paese terzo sicuro.

Articolo 12

Il criterio previsto in quest'articolo è un'integrazione alla convenzione di Dublino. Esso è inteso a far ricadere la competenza dell'esame della domanda d'asilo sullo Stato membro che ha tollerato consapevolmente, per oltre due mesi, la presenza irregolare di un cittadino di un paese terzo nel suo territorio. Si tratta di situazioni in cui le autorità dello Stato membro sono a conoscenza della presenza irregolare della persona interessata e non hanno adottato alcun provvedimento al fine del suo allontanamento. Infatti, lo Stato che ha tollerato una simile situazione ha, con la sua inerzia, favorito i progetti del cittadino di un paese terzo che ha potuto attendere nel suo territorio un'occasione favorevole per recarsi irregolarmente in un altro Stato membro e chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato, mentre la minaccia di un'espulsione avrebbe indotto la persona interessata, se ritiene che facendo ritorno nel paese d'origine sarebbe esposta al pericolo di persecuzione, a presentare una domanda d'asilo che avrebbe dato avvio alla procedura di determinazione dello Stato competente ai sensi del presente regolamento.

Articolo 13

Il criterio previsto in quest'articolo è un'integrazione alla convenzione di Dublino. Esso estende la portata del principio che sottende il secondo comma dell'articolo 10 e si basa sul presupposto che lo Stato membro il quale, per sei mesi o più, non ha individuato la presenza irregolare di un cittadino di un paese terzo si è dimostrato, in certa misura, carente nell'attuazione degli obiettivi di controllo dell'immigrazione clandestina comuni agli Stati membri e deve assumerne le conseguenze nei confronti dei suoi partner.

Articolo 14

Il criterio sancito da quest'articolo è ripreso senza modifiche dalla convenzione di Dublino. Esso è inteso ad evitare eventuali lacune del meccanismo, designando lo Stato membro nel quale la domanda d'asilo è stata presentata in primo luogo come Stato competente "per difetto" quando la competenza non può essere stabilita in base ad alcuno dei criteri enunciati precedentemente.

Articolo 15

L'articolo 15 è un'integrazione alla convenzione di Dublino, che pone una disposizione esplicita e vincolante a favore della preservazione dell'unità del nucleo familiare nei casi in cui un'applicazione rigida dei criteri avrebbe per effetto la designazione di Stati membri diversi per l'esame delle domande d'asilo dei diversi familiari. I criteri scelti - attribuzione della competenza allo Stato membro competente per l'esame delle domande del maggior numero dei familiari o, negli altri casi, allo Stato membro competente per l'esame della domanda del membro più anziano del nucleo familiare - sono semplici nella loro applicazione e neutrali nei loro effetti sugli Stati membri. Essi consentono di rendere obbligatorie talune alternative previste nella decisione 1/2000 del Comitato istituito dall'articolo 18 sotto forma di una serie di elementi che possono essere considerati a seconda della situazione individuale.

CAPO IV: Clausola umanitaria

Articolo 16

1. Il paragrafo 1 dell'articolo 16 riprende senza modifiche l'articolo 9 della convenzione di Dublino. Questa disposizione, detta "clausola umanitaria", è stata soprattutto utilizzata per prevenire o rimediare alla dispersione degli appartenenti alla medesima famiglia che potrebbe derivare, in alcuni casi, da un'applicazione letterale dei criteri di competenza. Benché il presente regolamento preveda ormai molte disposizioni vincolanti intese ad organizzare la riunione o il mantenimento dell'unità dei richiedenti asilo che appartengono allo stesso nucleo familiare, le situazioni ipotizzabili sono talmente diverse da non poter essere disciplinate tutte da specifiche disposizioni, di modo che una clausola umanitaria e discrezionale si rende comunque necessaria nell'interesse degli Stati membri e dei richiedenti asilo. Il secondo comma si fonda sulle raccomandazioni sulle quali gli Stati membri si sono accordati nella decisione 1/2000 del Comitato istituito dall'articolo 18 e mirano a precisare i principi che sono chiamati ad applicare al fine di disporre, in deroga ai criteri di competenza, la riunione di un richiedente asilo con un suo familiare presente nel territorio di uno degli Stati membri.

2. Norme più precise circa le condizioni e le procedure di attuazione della clausola umanitaria enunciata al paragrafo 1, in particolare un meccanismo che permetta di comporre eventuali divergenze di valutazione tra Stati membri sulla necessità di procedere alla riunione o sul luogo in cui tale riunione deve avvenire, potranno, eventualmente, essere adottate in una seconda fase alla luce dell'esperienza in conformità della procedura di "comitatologia" di cui all'articolo 29.

CAPO V: Obbligo di prendere o riprendere in carico un richiedente asilo

Articolo 17

L'articolo enuncia gli obblighi dello Stato membro competente e le circostanze nelle quali questi obblighi cessano. L'articolo è ripreso dalla convenzione di Dublino con alcune modifiche nella formulazione.

1. Le lettere a), b) e d) relative, rispettivamente, all'obbligo di assistere il richiedente asilo, all'obbligo di condurre a termine l'esame della sua domanda e all'obbligo di riprendere in carico il richiedente che presenta una domanda di asilo in un altro Stato membro dopo avere ritirato la sua domanda nello Stato competente, sono riprese negli stessi termini.

Alle lettere c) e e), l'avverbio "irregolarmente" è sostituito dall'espressione "senza esserne stato autorizzato". Questa modifica è giustificata dal fatto che il richiedente asilo non soggetto all'obbligo del visto o titolare di un visto valido, che ha conservato il passaporto in proprio possesso, non è formalmente in situazione irregolare nello Stato membro non competente nel quale è entrato, il che renderebbe non applicabile in alcuni casi la disposizione così come formulata nella convenzione di Dublino.

2. Per le stesse ragioni evocate all'articolo 4, paragrafo 6, è sembrato più coerente non imporre limitazioni relative alla durata di validità del documento di soggiorno.

3. Si deve applicare, anche in questo caso, il principio secondo il quale lo Stato membro nel territorio del quale un cittadino di un paese terzo ha soggiornato per oltre sei mesi deve assumerne le conseguenze.

4. Eliminando l'inciso "lettere da a) a d)", la clausola d'esonero dalla responsabilità prevista in questo paragrafo è estesa alla lettera e) del paragrafo 1: di conseguenza, l'obbligo di riassunzione a carico che incombe sullo Stato competente quando un cittadino di un paese terzo di cui ha respinto la domanda di asilo ne presenta un'altra in un altro Stato membro, viene meno se la persona in questione aveva nel frattempo lasciato i territori degli Stati membri per un periodo superiore a tre mesi. La domanda presentata dopo tale assenza deve essere considerata una nuova domanda che dà luogo ad una nuova procedura di determinazione dello Stato competente.

5. Il paragrafo 5 prevede l'esonero immediato dagli obblighi enunciati alle lettere d) e e) del paragrafo 1 qualora lo Stato competente abbia provveduto all'effettivo allontanamento del cittadino di un paese terzo che ha cessato di essere un richiedente asilo a seguito del ritiro o del respingimento della sua domanda, qualora tale allontanamento sia stato eseguito con la forza o la persona si sia spontaneamente conformata all'ordine di lasciare il territorio nazionale che gli era stato notificato. Ne consegue, come al paragrafo precedente, che qualsiasi domanda d'asilo presentata da una medesima persona dopo un effettivo allontanamento, costituisce una nuova domanda che dà luogo ad una nuova procedura di determinazione dello Stato competente.

Articolo 18

Le disposizioni che formano l'articolo 11 della convenzione di Dublino sono state suddivise in tre articoli distinti al fine di rispecchiare meglio la sequenza degli eventi e distinguere gli atti che incombono allo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata dalle azioni che spettano allo Stato membro al quale è richiesto di riprendere in carico il richiedente asilo.

1. Al paragrafo 1, il termine imposto per interpellare lo Stato ritenuto competente è ridotto da sei mesi a sessantacinque giorni lavorativi (cioè, tredici settimane ovvero, all'incirca, tre mesi). Questo termine si conforma a quello che la direttiva .../.../CE [del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato] prescrive per le procedure d'ammissibilità e rispecchia il desiderio degli Stati membri di giungere a determinare lo Stato competente entro tempi ragionevoli e compatibili con l'obiettivo generale di un rapido trattamento delle domande d'asilo.

2. Al paragrafo 2 il verbo "riconoscere" è sostituito da "verificare" per sottolineare meglio, conformemente ai principi convenuti dagli Stati membri nella decisione 1/97 del Comitato istituito dall'articolo 18, che lo Stato interpellato non può limitarsi a valutare le informazioni trasmesse dallo Stato richiedente, ma che deve procedere ad effettuare delle ricerche attive.

Un nuovo comma prevede la possibilità di adottare, in conformità della procedura di "comitatologia" di cui all'articolo 29, alcune regole relative all'emissione e alle modalità di trasmissione delle richieste di prendere in carico un richiedente asilo, ad esempio un formulario standardizzato con indicazione delle rubriche necessarie al trattamento delle richieste o, ancora, norme relative all'uso della posta elettronica.

3. Il paragrafo 3 introduce nel dispositivo la procedura d'urgenza che gli Stati membri avevano convenuto nella decisione 1/97 del Comitato istituito dall'articolo 18 per regolare al più presto le situazioni nelle quali la domanda d'asilo è presentata ad uno Stato membro in seguito ad un divieto di ingresso o di soggiorno, ad un arresto per soggiorno irregolare, o alla notifica o all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento e nel caso in cui il richiedente asilo si trovi in stato di detenzione.

4. Il paragrafo 4 rispecchia una disposizione analoga che figura nella direttiva .../.../CE [del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato] e introduce nel dispositivo l'obbligo di informare il richiedente asilo del fatto che è stato richiesto a un altro Stato membro di riprenderlo in carico, con indicazione dei termini applicabili.

Articolo 19

1. Il paragrafo 1 comporta diverse modifiche rispetto all'analoga disposizione della convenzione di Dublino:

* In primo luogo, e coerentemente con il testo del paragrafo 2 dell'articolo precedente, è precisato che lo Stato membro al quale è richiesto di prendere in carico un richiedente asilo non può limitarsi ad esaminare gli elementi di prova contenuti nella richiesta, ma deve attivamente ricercare nei suoi archivi e schedari se la propria competenza è comprovata. Tale approccio riflette l'accordo al quale sono giunti gli Stati membri nella decisione 1/97 del Comitato istituito dall'articolo 18.

* In secondo luogo, il termine per la risposta ad una richiesta di presa in carico è ridotto ad un mese, come auspicato dagli Stati membri nella decisione 1/97 del Comitato istituito dall'articolo 18.

* In terzo luogo, sono apportate alcune precisazioni relative al livello di prova necessario: se non si dispone di prova o prove formali lo Stato membro richiesto dovrebbe riconoscere la propria competenza se esiste un insieme coerente di indizi in tal senso che presentano un ragionevole grado di probabilità. Il Comitato istituito dall'articolo 18 aveva osservato, nella sua decisione 1/97, che: "La determinazione della competenza per l'attuazione di una procedura d'asilo deve basarsi, in linea di massima, su esigenze di prova quanto più ridotte possibile. Se l'accertamento della prova fosse accompagnato da esigenze eccessive, la procedura per la determinazione della responsabilità durerebbe alla fine più a lungo dell'esame della domanda di asilo vera e propria. In tal caso la convenzione mancherebbe in pieno il risultato voluto e pregiudicherebbe anche uno degli obiettivi poiché i termini di attesa farebbero nascere una nuova categoria di «profughi in orbita» (sic), quella dei richiedenti l'asilo la cui domanda non sarebbe esaminata fino alla conclusione della procedura prevista dalla convenzione. Con un sistema di prove troppo rigido gli Stati membri non accetterebbero la loro responsabilità e la convenzione sarebbe applicata solo in casi rari. Inoltre, si troverebbero penalizzati gli Stati membri dotati di schedari nazionali più completi di quelli dei loro partner, perché sarebbe più facile stabilirne la competenza. Gli Stati membri dovrebbero accettare di assumere la competenza dell'esame della richiesta anche in base ad una prova indiziaria dal momento che da un esame globale della situazione del richiedente asilo risulta che lo Stato membro in questione, in tutta verosimiglianza, è competente." In ogni caso, l'elasticità in materia di assunzione delle prove deve rimanere ragionevole e non si deve attribuire la competenza sulla base di una semplice presunzione.

* Sono adottate norme relative alle prove e agli indizi e alla loro interpretazione, in conformità della procedura di "comitatologia" di cui all'articolo 29.

2. Il paragrafo 2 indica quali sono gli obblighi dello Stato membro al quale è richiesto di prendere a carico un richiedente asilo quando lo Stato richiedente ha chiesto la procedura d'urgenza di cui al paragrafo 3 dell'articolo precedente.

3. Il paragrafo 3 stabilisce la sanzione applicabile per la mancata risposta entro il termine di un mese previsto al paragrafo 1: essa equivale ad una implicita accettazione della competenza.

Articolo 20

1. Questa disposizione è un'integrazione alla convenzione di Dublino che riprende principi convenuti dagli Stati membri nella decisione 1/97 del Comitato istituito dall'articolo 18, precisando però il termine imposto allo Stato membro per notificare al richiedente asilo, quando lo Stato membro richiesto ha accettato la sua competenza, che la sua domanda è inammissibile nello Stato membro in cui è stata presentata e che deve recarsi nello Stato membro competente. Tale notifica è effettuata: a) entro quindici giorni lavorativi, termine sufficiente per adottare la decisione e compatibile con l'intento di non prolungare eccessivamente la durata delle procedure; b) sotto forma di decisione unica relativa, al contempo, all'inammissibilità della domanda e all'obbligo di lasciare il territorio dello Stato membro per recarsi nello Stato competente. Infatti, i due aspetti della decisione sono strettamente collegati ed una decisione unica sembra un mezzo idoneo per garantire che siano oggetto di un unico procedimento di esame.

2. Il paragrafo 2 precisa il contenuto della decisione citata al paragrafo 1 e prescrive che deve essere prevista la possibilità del ricorso. Giacché un trasferimento verso un altro Stato membro non è una misura che rechi alla persona interessata un pregiudizio grave e difficilmente riparabile, non è necessario che l'esecuzione del trasferimento sia sospesa in attesa dell'esito della procedura di ricorso.

3. Il paragrafo 3 stabilisce le norme applicabili al trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato competente. Il trasferimento va effettuato non appena sia materialmente possibile, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, e comunque non oltre sei mesi. Il prolungamento, da uno a sei mesi, del termine di trasferimento intende tener conto delle difficoltà pratiche che gli Stati membri hanno incontrato a tale riguardo nell'applicazione della convenzione di Dublino.

Ove necessario, il richiedente asilo è munito di un lasciapassare rilasciato a tale scopo e conforme al modello adottato con procedura di cui all'articolo 29.

Lo Stato competente deve informare lo Stato richiedente dell'arrivo del richiedente asilo o, secondo il caso, del fatto che non si è presentato nei termini prescritti.

4. Se il trasferimento non è stato effettuato entro il termine di sei mesi previsto al paragrafo 3, decade la competenza che era stata accettata dallo Stato membro richiesto e che ricade nuovamente sullo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata. Tale disposizione, nuova rispetto alla convenzione di Dublino che non prevedeva una tale conseguenza in caso di mancato trasferimento, si basa sulle considerazioni che sottendono il secondo comma dell'articolo 10 e il criterio di competenza dell'articolo 13; vale a dire che lo Stato membro che si è dimostrato carente nell'attuazione degli obiettivi di controllo dell'immigrazione clandestina comuni agli Stati membri deve assumerne le conseguenze nei confronti degli altri Stati. D'altra parte, la disposizione dovrebbe evitare che si verifichi il fenomeno dei "richiedenti asilo vaganti", la cui domanda non è esaminata in nessuno Stato membro.

5. Se necessario, norme relative all'attuazione dei trasferimenti saranno adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 21

L'articolo contiene le disposizioni relative alla riammissione, da parte dello Stato competente, del richiedente asilo che si è recato in un altro Stato membro.

1. Alle lettere a) e b) del paragrafo 1 le modifiche alla formulazione delle corrispondenti disposizioni della convenzione di Dublino sono analoghe a quelle apportate all'articolo 18, paragrafo 2 e all'articolo 19, paragrafo 1 e intendono evidenziare che lo Stato richiesto è tenuto a procedere a verifiche attive nei suoi schedari e archivi.

La lettera c) introduce nel meccanismo la possibilità per lo Stato richiesto di fornire una risposta provvisoria quando le verifiche necessarie rischiano di superare il termine imperativo di otto giorni. Tale possibilità che accorda allo Stato richiesto, in casi eccezionali, altre due settimane di tempo, è stata convenuta tra gli Stati membri nella decisione 1/97 del Comitato istituito dall'articolo 18.

La lettera d) stabilisce a cosa va incontro lo Stato membro che non risponda entro i termini fissati alle lettere b) e c): l'implicita accettazione della richiesta.

La lettera e) ribadisce per quanto riguarda la riammissione del richiedente asilo le norme relative al trasferimento già enunciate al paragrafo 3 dell'articolo 20: un termine di sei mesi, concertazione tra Stati membri interessati, eventuale rilascio di un lasciapassare, informazioni sull'arrivo o sulla scomparsa del richiedente asilo trasferito.

La lettera f) detta per le decisioni relative ad una riammissione del richiedente asilo da parte dello Stato membro competente le medesime prescrizioni di forma applicabili alle decisioni d'inammissibilità e di trasferimento verso lo Stato competente.

2. Il paragrafo 2 stabilisce a quale conseguenza va incontro lo Stato richiedente che non riesca ad effettuare il trasferimento verso lo Stato competente: viene meno il consenso che lo Stato membro richiesto aveva dato alla riammissione del richiedente asilo e la relativa competenza ricade nuovamente sullo Stato membro richiedente.

3. Come avviene per le richieste di presa in carico, è necessario fissare le regole relative all'emissione e alle modalità di trasmissione delle richieste di ripresa in carico. Benché si possa generalmente ritenere che gli elementi di prova che determinano una ripresa in carico saranno forniti dal sistema Eurodac, rimane la necessità di definire le regole concernenti la valutazione di altri elementi di prova, soprattutto per quanto riguarda le clausole di trasferimento della competenza e le clausole di cessazione della competenza enunciate all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5.

4. Norme relative all'attuazione dei trasferimenti possono essere adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 29.

CAPO VI: Cooperazione amministrativa

Articolo 22

Gli scambi di informazioni tra Stati membri sono indispensabili ai fini dell'attuazione del presente regolamento, soprattutto quando le indicazioni di cui dispone uno Stato membro circa l'eventuale competenza di un altro Stato membro sono frammentarie ed è necessario integrarle od ottenere delle conferme. Le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si applicano automaticamente al trattamento dei dati effettuato in applicazione del presente regolamento e, soprattutto, agli scambi che formano oggetto del presente articolo. È necessario precisarne l'applicazione, giacché spetta alle autorità nazionali di controllo istituite negli Stati membri esercitare la loro funzione di vigilanza.

1. Il paragrafo 1 precisa le uniche finalità per le quali le informazioni possono essere scambiate:

a) la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda d'asilo;

b) l'esame della domanda d'asilo;

c) l'attuazione di qualsiasi obbligo che discende dal presente regolamento, ad esempio: la riammissione di un richiedente asilo che si è recato in un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato.

2. Il paragrafo 2 precisa la natura delle informazioni che possono formare oggetto dello scambio:

a) i dati relativi all'identificazione del richiedente e, eventualmente, dei suoi familiari;

b) le informazioni relative ai documenti d'identità e/o di viaggio del richiedente;

c) qualsiasi altro elemento che consenta di determinare o confermare l'identità del richiedente, comprese le impronte digitali, soprattutto ai fini delle verifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio dell'11 dicembre 2000 che istituisce il sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino. Il trattamento delle impronte digitali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel menzionato regolamento;

d) le informazioni relative alle località di soggiorno del richiedente asilo o, eventualmente, di un suo familiare presente nel territorio di uno Stato membro, nonché all'itinerario seguito dal richiedente, per consentire l'applicazione dei criteri di competenza che si fondano su tali informazioni;

e) i documenti di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro, giacché possono essere determinanti ai fini dell'attribuzione della competenza;

f) il luogo nel quale la domanda è stata presentata;

g) la data di presentazione di una domanda d'asilo precedente o attuale, lo stato di avanzamento della procedura e l'eventuale decisione adottata, tutte le informazioni necessarie sia ai fini della determinazione dello Stato competente, sia di una riammissione, sia ancora dell'esame di una domanda d'asilo.

3. Potrebbe accadere che una domanda d'asilo venga esaminata successivamente da diversi Stati membri; ciò potrebbe avvenire in applicazione della clausola di sovranità di cui all'articolo 3, paragrafo 3, ovvero in conseguenza della scadenza dei termini che comporta il venir meno dell'obbligo incombente allo Stato individuato come competente o l'attribuzione di detta competenza allo Stato membro nel territorio del quale si trova il richiedente asilo. Una tale situazione si può anche verificare se il cittadino di un paese terzo ha lasciato i territori degli Stati membri per un periodo superiore a tre mesi e presenta nuovamente una domanda d'asilo la cui competenza ricade su un altro Stato membro, diverso da quello che aveva esaminato la domanda precedente. In tali casi, è utile che lo Stato membro che esamina una nuova domanda presentata dalla stessa persona possa essere informato del contenuto della domanda precedente e, eventualmente, dei motivi che hanno giustificato la decisione adottata anteriormente. Tuttavia, tenuto conto del carattere a volte sensibile delle informazioni relative al contenuto di una domanda d'asilo, spetta allo Stato membro interpellato stabilire se può dare seguito a tale richiesta di informazioni senza ledere interessi fondamentali o pregiudicare diritti o libertà della persona interessata o di terzi, e deve ottenere il consenso del richiedente asilo.

4. Questa disposizione e la disposizione successiva costituiscono un'integrazione alla convenzione di Dublino. La disposizione del paragrafo 1 è formulata in termini imperativi e impone agli Stati membri un obbligo di rispondere a qualsiasi richiesta d'informazione, obbligo che può comportare un carico pesante per le amministrazioni responsabili e impegnare le risorse di cui dispongono a scapito dell'espletamento delle richieste di ammissione o riammissione di un richiedente asilo. È parso necessario delimitare la possibilità degli Stati membri di presentare richieste d'informazione prevedendo che una tale richiesta debba essere debitamente giustificata e, per facilitare le ricerche dello Stato membro interpellato, segnalare su quale indizio o elemento verificabile essa sia fondata.

5. Per contro, lo Stato membro interpellato ha un mese di tempo per rispondere. Qualora insorgano particolari difficoltà, lo Stato membro interpellato può, entro le due settimane successive alla richiesta, fornire una risposta provvisoria comunicando quando potrà rispondere in via definitiva. Tale termine supplementare non può eccedere sei settimane, portando così il termine massimo a otto settimane. Non sono previste sanzioni in caso di un eventuale superamento del termine, ma lo Stato che si è avvalso della facoltà di prolungare il termine di risposta non potrà invocare la scadenza del termine di sessantacinque giorni lavorativi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, al fine di rifiutarsi di prendere in carico il richiedente asilo, quando sia individuato come Stato competente.

6. Il paragrafo 6 stabilisce una norma di competenza, che dispone che lo scambio di informazioni può avere luogo soltanto tra le autorità designate a tal fine.

7. Il paragrafo 7 precisa la finalità degli scambi di informazioni e la natura delle autorità che possono ricevere tali informazioni: si tratta esclusivamente delle finalità di cui al paragrafo 1 e delle autorità incaricate di assolvere i compiti derivanti dal presente regolamento, indicate in questo stesso paragrafo, visto che ciascuna autorità può essere destinataria soltanto delle informazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni: ad esempio, se le autorità incaricate della determinazione dello Stato competente sono distinte delle autorità competenti per l'esame della domanda d'asilo, solo queste ultime potranno essere destinatarie delle informazioni relative alla sostanza della domanda d'asilo e alle motivazioni della decisione adottata nel caso.

8. Il paragrafo 8 stabilisce disposizioni relative all'esattezza e alla legittimità dei dati scambiati.

9. Il paragrafo 9 ribadisce il diritto del richiedente asilo di avere accesso e, eventualmente, di far apportare rettifiche o far cancellare le informazioni trattate che lo riguardano e aggiunge al testo della convenzione di Dublino la nozione di "congelamento" dei dati contenuta nella direttiva 95/46/CE.

10. Il paragrafo 10 fa obbligo di conservare traccia della trasmissione e della ricezione delle informazioni.

11. Il paragrafo 11 enuncia un principio generale relativo alla durata di conservazione dei dati scambiati: la durata non deve eccedere quanto necessario ai fini per i quali le informazioni sono scambiate. Una norma che stabilisse una durata determinata sarebbe inopportuna, poiché se le informazioni scambiate ai fini della determinazione dello Stato competente possono essere cancellate una volta che siano adottate in via definitiva le relative decisioni, le informazioni scambiate ai fini dell'esame della domanda d'asilo diventano parte integrante del fascicolo aperto a nome del richiedente asilo e sono quindi archiviate come tali.

12. Il paragrafo 12 fa obbligo di effettuare controlli effettivi al fine di garantire il rispetto di quest'articolo.

I paragrafi 10 e 12 dell'articolo 15 della convenzione di Dublino non sono ripresi: il primo perché implicitamente autorizza livelli diversi di protezione dei dati, mentre una tale ipotesi è oramai vietata dalla direttiva 95/46/CE; il secondo perché non ha più motivo di essere, visto che le disposizioni necessarie sono contenute nella menzionata direttiva.

Articolo 23

È necessario che i servizi competenti negli Stati membri dispongano di risorse sufficienti per assolvere i loro compiti, soprattutto per rispettare i termini fissati dal presente regolamento.

Articolo 24

Il regolamento stabilisce delle norme generali applicabili in tutti gli Stati membri e non può tenere conto di situazioni particolari. Tuttavia, la frequenza degli scambi tra Stati membri ai fini della determinazione dello Stato competente può variare in funzione di diversi fattori, in particolare la loro posizione geografica. L'esperienza ha mostrato che alcuni Stati membri registrano verso uno degli Stati membri un'attività di presa o ripresa in carico più intensa rispetto agli altri Stati membri. In tali casi, accordi bilaterali intesi a facilitare l'attuazione del presente regolamento e compatibili con le sue disposizioni possono apportare una soluzione efficace.

1. Il paragrafo 1 consente agli Stati membri di concludere tali accordi che possono, secondo il caso e il volume dei casi da trattare, riguardare:

a) scambi di ufficiali di collegamento. Questa soluzione consente alle amministrazioni che hanno organizzazioni e metodi di lavoro diversi di comunicare più efficacemente.

b) Una semplificazione delle procedure e un accorciamento dei termini applicabili alle procedure tra gli Stati membri interessati. Accordi del genere sono già stati conclusi tra alcuni Stati membri ai fini dell'applicazione della convenzione di Dublino e si sono dimostrati efficaci, soprattutto per regolare rapidamente, grazie a contatti diretti tra le autorità responsabili, casi molto evidenti che si presentano nelle zone frontaliere di due Stati limitrofi.

c) Un meccanismo di limitazione dei trasferimenti. Quando due Stati membri registrano un volume considerevole di reciproche ammissioni e riammissioni di richiedenti asilo nei due sensi e che risulta in una sorta di "via vai" dei richiedenti asilo che sono oggetto dei trasferimenti volontari o sotto scorta, non sarebbe incompatibile con il presente regolamento rinunciare, da una parte e dall'altra, ad effettuare un numero uguale di trasferimenti in modo da procedere soltanto al trasferimento, in un solo senso, di un numero limitato di persone, designate in base a criteri appropriati, che corrisponde alla differenza tra i trasferimenti che competono a ciascuna parte. Una disposizione in tal senso consentirebbe di ridurre il carico di lavoro e i costi di gestione dei servizi responsabili dei trasferimenti. Al fine di rispettare gli obiettivi del presente regolamento, occorre, da un lato, che il periodo al termine del quale si opera la compensazione tra i trasferimenti da effettuare sia limitato ad un mese e, dall'altro, che i trasferimenti previsti in base alle disposizioni del presente regolamento che favoriscono la riunione dei membri di uno stesso nucleo familiare siano effettuati in ogni caso.

2. La Commissione deve essere al corrente degli accordi conclusi dagli Stati membri. Per garantirne la compatibilità con le disposizioni del presente regolamento, gli accordi di cui alle lettere b) e c) che, per loro stessa natura, potrebbero comportare disposizioni diverse da quelle del regolamento, devono essere approvati dalla Commissione.

CAPO VII : Disposizioni transitorie e finali

Articolo 25

1. Il presente regolamento sostituisce la convenzione di Dublino.

2. Tuttavia, è necessario garantire la continuità del meccanismo di determinazione dello Stato competente, che costituisce una misura d'accompagnamento della libera circolazione delle persone nell'Unione europea. A tal fine, si prevede che i "fatti che danno origine" alla competenza di uno Stato membro, in altri termini i criteri di competenza, siano esaminati anche se precedenti alla data di applicazione del regolamento, indicata all'articolo 31, secondo comma.

La soluzione proposta al fine di garantire la continuità del meccanismo è identica a quella che gli Stati aderenti alla convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen avevano adottato per garantire la transizione tra detta convenzione di applicazione e la convenzione di Dublino.

3. È anche necessario garantire la coerenza con il sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, disponendo che i riferimenti alla suddetta convenzione contenuti nel regolamento (CE) n. 2725/2000 devono essere interpretati come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 26

Come strumento inteso a sostituire la convenzione di Dublino, il presente regolamento ha il medesimo campo d'applicazione territoriale.

Articolo 27

L'articolo introduce una disposizione-tipo sulla non discriminazione. La formulazione è tratta dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Articolo 28

Quest'articolo è una disposizione-tipo di diritto comunitario, che prevede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, lasciando agli Stati membri il compito di determinare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 29

La Commissione è assistita da un comitato costituito di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato ha il compito di adottare le misure per le quali la sua competenza è prevista in diversi articoli del presente regolamento e di verificare la compatibilità degli accordi bilaterali eventualmente conclusi tra Stati membri con le disposizioni del regolamento. Tra l'altro, il Comitato dovrà adottare, sulla base dei lavori precedenti del Comitato istituito dall'articolo 18, un modello di lasciapassare, un formulario standardizzato per l'inoltro delle richieste, ed anche, e soprattutto, gli elenchi delle prove e degli indizi della competenza di uno Stato membro. Detti documenti non sono allegati al presente regolamento poiché può risultare necessario aggiornarli rapidamente alla luce dell'esperienza. Tenuto conto della natura delle misure da adottare, che sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, il comitato istituito da questo articolo è un comitato di regolamentazione.

Articolo 30

La Commissione elaborerà una relazione sull'applicazione del presente regolamento, in conformità del suo ruolo che consiste nel vigilare sull'applicazione delle disposizioni adottate dalle istituzioni a norma del trattato. Essa proporrà anche eventuali modifiche. La prima relazione sarà presentata entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento. Successivamente, la Commissione elaborerà una relazione sull'applicazione del regolamento parallelamente alla relazione di valutazione globale del sistema "Eurodac", di cui all'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2725/2000, vale a dire almeno ogni sei anni.

Appare evidente che l'elaborazione delle relazioni di cui al presente articolo necessita di informazioni statistiche dettagliate. È intenzione della Commissione trattare la questione delle statistiche sull'attuazione del meccanismo di determinazione dello Stato membro competente nell'ambito delle successive proposte relative alla rilevazione dei dati statistici in materia di asilo e di immigrazione.

Articolo 31

Quest'articolo fissa la data d'entrata in vigore del regolamento. Il secondo comma indica la data a partire dalla quale il regolamento sarà applicabile alle domande d'asilo. L'intervallo tra la data d'entrata in vigore e la data di applicabilità consente l'adozione, secondo la procedura di cui all'articolo 29, delle disposizioni di applicazione necessarie ai fini della sua attuazione. In tale intervallo, la determinazione dello Stato competente avviene in base ai criteri enunciati nella convenzione di Dublino.

2001/0182(CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1), lettera a),

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C, del..., pag....

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C, del..., pag...

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

[3] GU C, del..., pag...

considerando quanto segue:

(1) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.

(2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha deciso di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di garantire in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento (non-refoulement).

(3) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime europeo comune in materia di asilo deve prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo.

(4) Tale meccanismo deve essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Deve, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento dello status di rifugiato e non deve pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande d'asilo, che è alla base della direttiva .../.../CE del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato [4] .

[4] GU L [...] del [...], pag. [...].

(5) Nel contesto della progressiva realizzazione di un regime europeo comune in materia di asilo che potrebbe portare, a termine, all'introduzione di una procedura comune e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto d'asilo, è opportuno, nella presente fase, pur apportandovi i necessari miglioramenti individuati alla luce dell'esperienza, ribadire i principi che ispirano la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 [5] (di seguito "convenzione di Dublino"), la cui attuazione ha stimolato il processo d'armonizzazione delle politiche in materia di asilo e ha consentito di attenuare la sperequazione derivante da un orientamento ineguale dei flussi dei richiedenti asilo.

[5] GU C 254, del 19.8.1997, pag. 1.

(6) L'unità del nucleo familiare deve essere preservata, nella misura compatibile con gli altri obiettivi perseguiti attraverso l'individuazione dei criteri e meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo.

(7) Il trattamento congiunto delle domande d'asilo degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di uno Stato membro consente di assicurare un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti. Tuttavia, tale principio non deve pregiudicare l'obiettivo di un rapido esame delle domande d'asilo e deve pertanto essere limitato ai casi in cui la domanda d'asilo presentata dal familiare che è giunto per primo nello Stato membro sia tuttora pendente dinanzi l'autorità accertante lo status di rifugiato nell'ambito di una procedura ordinaria, ad eccezione delle procedure d'ammissibilità, delle procedure accelerate applicabili alle domande manifestamente infondate e dei ricorsi. Nondimeno, gli Stati membri devono poter derogare ai criteri di competenza per permettere la riunione dei membri di una stessa famiglia quando ciò è reso necessario da gravi motivi, soprattutto di carattere umanitario.

(8) La progressiva instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, entro il quale è garantita la libera circolazione delle persone in forza del trattato che istituisce la Comunità europea, implica che ciascuno Stato membro deve rendere conto a tutti gli altri delle sue azioni in materia d'ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e deve, con spirito di solidarietà e di responsabilità, assumerne le conseguenze in materia di asilo. I criteri d'attribuzione della competenza devono rispecchiare tale principio.

(9) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [6] è applicabile al presente regolamento. Per consentire gli scambi di dati personali che sono indispensabili ai fini dell'esecuzione delle disposizioni riguardanti l'obbligo di prendere o di riprendere in carico i richiedenti asilo e dell'assolvimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento, è necessario precisare l'applicazione di talune disposizioni contenute nella menzionata direttiva.

[6] GU L 281, del 23.11.1995, pag. 31.

(10) Si può facilitare l'attuazione del presente regolamento e rafforzarne l'efficacia attraverso accordi bilaterali tra Stati membri volti a migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti, ridurre le scadenze procedurali o semplificare il trattamento delle richieste di prendere o riprendere in carico i richiedenti asilo o stabilire le modalità per l'esecuzione dei trasferimenti.

(11) Un dispositivo inteso a limitare il numero dei trasferimenti dei richiedenti asilo tra due Stati membri può costituire una misura di razionalizzazione che andrebbe a beneficio sia degli Stati membri interessati sia dei richiedenti asilo.

(12) Si deve garantire la continuità tra il meccanismo di determinazione dello Stato competente istituito dalla convenzione di Dublino e quello previsto dal presente regolamento. Inoltre, occorre garantire la coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio dell'11 dicembre 2000 che istituisce il sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino [7].

[7] GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

(13) Non sussistono motivi per definire un campo d'applicazione territoriale del presente regolamento diverso da quello della convenzione di Dublino, che è inteso a sostituire, tenuto conto, soprattutto, degli eccessivi vincoli che deriverebbero alle persone interessate da un eventuale trasferimento da territori lontani.

(14) L'applicazione del presente regolamento deve essere uguale per tutti i richiedenti asilo, senza alcuna discriminazione.

(15) Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni da irrogare nei casi di violazione delle disposizioni del presente regolamento.

(16) Poiché le misure di esecuzione del presente regolamento sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [8], esse devono essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata decisione.

[8] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(17) L'attuazione del presente regolamento deve formare oggetto di periodiche valutazioni.

(18) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi che sono riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [9]. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dal relativo articolo 18.

[9] GU C 364, del 18.12.2000, pag. 1.

(19) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati dall'articolo 5 del trattato CE, l'obiettivo dell'azione prevista, ossia l'introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, non può essere conseguito dagli Stati membri e, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, può essere realizzato soltanto a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo indispensabile per conseguire tale obiettivo e non va oltre quanto necessario a tal fine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "cittadino di un paese terzo": qualsiasi persona che non è un cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea;

b) "convenzione di Ginevra": la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

c) "domanda d'asilo": la domanda con cui il cittadino di un paese terzo o l'apolide chiede protezione internazionale ad uno Stato membro e che può considerarsi fondata sulla circostanza che l'interessato sia un rifugiato ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, salvo che la persona interessata solleciti esplicitamente un distinto tipo di protezione, che può essere richiesto con domanda separata;

d) "richiedente" o "richiedente asilo": il cittadino di un paese terzo o l'apolide che ha presentato una domanda di asilo in merito alla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva. Per decisione definitiva s'intende qualsiasi decisione nei confronti della quale siano stati esauriti tutti i rimedi giuridici previsti dalla direttiva .../.../CE del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

e) "esame di una domanda d'asilo": l'insieme delle misure d'esame, le decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda d'asilo conformemente alla direttiva .../.../CE [del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato], ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione delle disposizioni del presente regolamento;

f) "ritiro della domanda d'asilo": l'azione con la quale il richiedente asilo mette termine alle procedure avviate con la presentazione della sua domanda d'asilo; l'azione in tal senso può essere esplicita, quando il richiedente comunica per iscritto all'autorità competente la sua volontà, o implicita, quando si verificano le condizioni previste dalle disposizioni pertinenti della direttiva .../.../CE [del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato] o quando il richiedente soggiorna, senza esserne stato autorizzato, nel territorio di un altro Stato membro durante il procedimento volto a determinare lo Stato competente o durante l'esame della sua domanda;

g) "rifugiato": qualsiasi cittadino di un paese terzo al quale è stato riconosciuto lo status definito dalla convenzione di Ginevra ed ammesso a risiedere in quanto tale nel territorio di uno Stato membro;

h) "minore non accompagnato": qualsiasi cittadino di un paese terzo d'età inferiore ai diciotto anni che entra nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per gli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto;

i) "familiare": il coniuge del richiedente asilo o il suo convivente, se la legislazione dello Stato membro nel quale è stata presentata o viene esaminata la domanda, equipara le coppie sposate a quelle non sposate, a condizione che la coppia si sia costituita nel paese d'origine; il figlio minore non sposato di età inferiore ai diciotto anni, indipendentemente dalla natura della filiazione, o il minore affidato alla sua tutela; il padre, la madre, o il tutore se il richiedente asilo è un minore non sposato di età inferiore ai diciotto anni; se del caso, altre persone con le quali esiste un vincolo di parentela e che convivevano nel paese d'origine con il richiedente asilo, se una delle persone interessate è dipendente dall'altra;

j) "documento di soggiorno": qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati durante l'istruzione di una richiesta di documento di soggiorno o di una domanda d'asilo;

k) "visto": l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l'ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri. La natura del visto è illustrata dalle seguenti definizioni:

i) "visto di soggiorno": l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria ai fini di un soggiorno nel territorio di tale Stato membro per una durata superiore ai tre mesi;

ii) "visto di soggiorno di breve durata": l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria ai fini di un soggiorno nel territorio di tale Stato membro o di più Stati membri per un periodo di durata inferiore ai tre mesi;

iii) "visto di transito": l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per l'ingresso ai fini di transito attraverso il territorio di tale Stato membro o di diversi Stati membri, ad eccezione del transito aeroportuale;

iv) "visto di transito aeroportuale": l'autorizzazione o la decisione che permette al cittadino di un paese terzo, soggetto specificamente a tale obbligo, di attraversare la zona di transito di un aeroporto, vale a dire senza accedere al territorio nazionale dello Stato membro interessato, in occasione di uno scalo o di un trasferimento tra due tratte di un volo internazionale.

CAPO II

Principi generali

Articolo 3

1. Una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro. Tale Stato membro è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al Capo III.

2. Detta domanda è esaminata dallo Stato membro competente in conformità delle disposizioni della direttiva .../.../CE [del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato].

3. In deroga al paragrafo 1, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri del presente regolamento. In tale ipotesi, detto Stato diventa lo Stato competente ai sensi del presente regolamento e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Eventualmente, ne informa lo Stato membro anteriormente competente, lo Stato che ha in corso il procedimento volto a determinare lo Stato competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo.

Il richiedente asilo è informato per iscritto della data alla quale ha inizio l'esame della sua domanda.

Articolo 4

1. Il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento è avviato non appena una domanda d'asilo è presentata per la prima volta in uno Stato membro.

2. La domanda d'asilo si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente asilo o un verbale redatto dalle autorità. Nel caso di una domanda non scritta, il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile.

3. La sostituzione di una domanda d'asilo debitamente presentata con una domanda di protezione su base diversa dalla convenzione di Ginevra non osta al proseguimento della procedura volta a determinare lo Stato competente.

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la situazione del minore che accompagna il richiedente asilo e risponde alla definizione di familiare ai sensi dell'articolo 2, lettera i) è indissociabile da quella del genitore o tutore e rientra nella competenza dello Stato membro che esamina la domanda d'asilo del suddetto genitore o tutore, anche se il minore non è personalmente un richiedente asilo.

5. Quando una domanda d'asilo è presentata alle autorità competenti di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente spetta allo Stato membro nel cui territorio si trova il richiedente asilo. Tale Stato membro è informato tempestivamente dallo Stato membro che ha ricevuto la domanda d'asilo e, ai fini del presente regolamento, è considerato lo Stato nel quale la domanda è stata presentata.

Il richiedente è informato per iscritto di tale comunicazione e della data alla quale è avvenuta.

6. Lo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda d'asilo è tenuto, alle condizioni di cui all'articolo 21 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, a riprendere in carico il richiedente asilo che si trova in un altro Stato membro e ha presentato colà una nuova domanda d'asilo dopo aver ritirato la domanda di asilo durante il procedimento volto a determinare lo Stato competente.

Tale obbligo viene meno se il richiedente asilo ha lasciato nel frattempo i territori degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o se uno Stato membro gli ha rilasciato un documento di soggiorno.

CAPO III

Gerarchia dei criteri

Articolo 5

1. I criteri per la determinazione dello Stato membro competente definiti dal presente capo si applicano nell'ordine nel quale sono presentati.

2. La determinazione dello Stato membro competente in applicazione di tali criteri avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente asilo ha presentato domanda di asilo per la prima volta in uno Stato membro.

Articolo 6

Se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, è competente lo Stato membro nel quale si trova un membro della sua famiglia che possa prendersene cura, sempre che ciò sia nell'interesse superiore del minore.

Articolo 7

Se un familiare del richiedente asilo è stato autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo, purché gli interessati lo desiderino.

Articolo 8

1. Se il richiedente asilo ha un familiare la cui domanda d'asilo è in corso d'esame in uno Stato membro nell'ambito di una procedura ordinaria ai sensi della direttiva .../.../CE [recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato] e in merito alla quale l'autorità accertante ai sensi della citata direttiva non ha ancora adottato una decisione, l'esame della domanda d'asilo compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati lo desiderino.

2. Se la domanda d'asilo del familiare è oggetto di una procedura d'ammissibilità ai sensi della direttiva .../.../CE [recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato], quando lo Stato membro nel territorio del quale tale familiare si trova è contattato dallo Stato membro che esperisce la procedura di determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda d'asilo, lo Stato membro richiesto ne informa lo Stato membro richiedente con risposta provvisoria entro un termine non superiore alle due settimane. Lo Stato nel quale si trova il familiare informa tempestivamente lo Stato richiedente dell'esito della procedura d'ammissibilità. Se la domanda di asilo del familiare è ammessa alla procedura ordinaria, trova applicazione il paragrafo 1.

Articolo 9

1. Se il richiedente asilo è titolare di un documento di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo è quello che ha rilasciato tale documento.

2. Se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo è quello che ha rilasciato il visto, tranne se il visto è stato rilasciato in rappresentanza o su autorizzazione scritta di un altro Stato membro. In tal caso, l'esame della domanda d'asilo compete a quest'ultimo. Allorché uno Stato membro consulta preventivamente, per ragioni essenzialmente di sicurezza, l'autorità centrale di un altro Stato membro, la risposta di quest'ultimo alla consultazione non costituisce un'autorizzazione scritta ai sensi della presente disposizione.

3. Se il richiedente asilo è titolare di più documenti di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo è:

a) lo Stato che ha rilasciato il documento di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato che ha rilasciato il documento di soggiorno la cui scadenza è più lontana;

b) lo Stato che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana, quando i visti sono di analoga natura;

c) quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.

4. Se il richiedente è titolare soltanto di uno o più documenti di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 fino a che il richiedente asilo non abbia lasciato i territori degli Stati membri.

Qualora il richiedente asilo sia titolare di uno o più documenti di soggiorno scaduti da oltre due anni o di uno o più visti scaduti da oltre sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro e non abbia lasciato i territori degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui è presentata la domanda.

5. Il fatto che il documento di soggiorno o il visto sia stato rilasciato ad un cittadino di un paese terzo che ha declinato una identità falsa o usurpata o dietro presentazione di documenti falsificati, contraffatti o non validi, non osta all'attribuzione della competenza allo Stato membro che lo ha rilasciato. Tuttavia, lo Stato che ha rilasciato il documento di soggiorno o il visto non è competente se può comprovare che la frode è avvenuta successivamente al rilascio.

Articolo 10

Quando il richiedente asilo ha varcato clandestinamente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da uno Stato non membro dell'Unione europea, la frontiera di uno Stato membro e tale ingresso può essere dimostrato, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda d'asilo.

Tuttavia la competenza di detto Stato viene meno se può dimostrare che il richiedente asilo ha soggiornato per almeno sei mesi, prima di domandare asilo, nello Stato membro nel quale ha presentato tale domanda. In tal caso, quest'ultimo Stato è competente per l'esame della domanda d'asilo.

Articolo 11

1. La competenza dell'esame della domanda d'asilo di un cittadino di un paese terzo non soggetto all'obbligo del visto spetta allo Stato membro nel quale presenta la domanda di asilo.

2. Quando la domanda d'asilo è presentata in occasione del transito in un aeroporto di uno Stato membro da parte di un cittadino di un paese terzo la cui destinazione finale è uno Stato terzo, lo Stato membro è competente per l'esame della domanda.

Articolo 12

Lo Stato membro che ha tollerato consapevolmente la presenza irregolare del cittadino di un paese terzo nel suo territorio per un periodo superiore a due mesi è competente per l'esame della domanda d'asilo.

Articolo 13

Se può essere dimostrato che il cittadino di un paese terzo ha soggiornato per sei mesi o più in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro, tale Stato è competente per l'esame della domanda d'asilo.

Detta competenza viene meno se il richiedente asilo ha soggiornato per altri sei mesi o più in situazione irregolare nel territorio di un altro Stato membro o se ha lasciato i territori degli Stati membri per oltre tre mesi.

Articolo 14

Quando lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

Articolo 15

Quando diversi membri della stessa famiglia presentano una domanda d'asilo nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché i procedimenti di determinazione dello Stato competente possano essere svolti congiuntamente, anche se l'applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente si basa sulle disposizioni seguenti:

a) è competente per l'esame delle domande d'asilo di tutti gli appartenenti al medesimo nucleo familiare lo Stato membro che i criteri designano come competente per l'esame delle domande del maggior numero di domande;

b) negli altri casi, è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per l'esame della domanda del familiare più anziano.

CAPO IV

Clausola umanitaria

Articolo 16

1. Qualsiasi Stato membro può, pur non essendo competente in applicazione dei criteri definiti dal presente regolamento, esaminare una domanda d'asilo per ragioni umanitarie, fondate, ad esempio, su motivi familiari o culturali su richiesta di un altro Stato membro e a condizione che il richiedente asilo vi acconsenta. Gli Stati membri considerano come motivo atto a giustificare la riunione del richiedente asilo con un suo familiare presente nel territorio di uno degli Stati membri, nei casi non previsti dalle disposizioni del presente regolamento, le situazioni in cui una delle persone interessate è dipendente dall'assistenza dell'altra a motivo di una gravidanza o di una maternità, dello stato di salute o dell'età avanzata.

Se lo Stato membro richiesto acconsente a tale richiesta, la competenza dell'esame della domanda è trasferita a quest'ultimo.

2. Le condizioni e procedure d'applicazione del presente articolo, ed anche, eventualmente, dei meccanismi di conciliazione intesi a comporre le divergenze tra Stati membri circa la necessità o il luogo nel quale procedere alla riunione delle persone interessate, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

CAPO V

Obbligo di prendere o riprendere in carico un richiedente asilo

Articolo 17

1. Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo in forza del presente regolamento è tenuto a:

a) prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli da 18 a 20, il richiedente asilo che ha presentato domanda d'asilo in un altro Stato membro;

b) portare a termine l'esame della domanda d'asilo;

c) riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 21, il richiedente asilo la cui domanda è in corso d'esame e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato;

d) riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 21, il richiedente asilo che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda d'asilo in un altro Stato membro;

e) riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 21, il cittadino di un paese terzo del quale ha respinto la domanda e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato.

2. Se uno Stato rilascia al richiedente asilo un documento di soggiorno, gli obblighi previsti al paragrafo 1 ricadono su detto Stato.

3. Se può essere dimostrato che il richiedente asilo ha soggiornato per almeno sei mesi in uno Stato membro, gli obblighi previsti al paragrafo 1 sono trasferiti a detto Stato membro.

4. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengono meno se il cittadino di un paese terzo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto cittadino di un paese terzo non sia titolare di un documento di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente.

5. Gli obblighi previsti al paragrafo 1, lettere d) ed e) vengono meno, inoltre, non appena lo Stato competente per l'esame della domanda d'asilo ha adottato ed effettivamente messo in atto, a seguito del ritiro o del rigetto della domanda d'asilo, le disposizioni necessarie perché il cittadino di un paese terzo rientri nel suo paese d'origine o in un altro paese in cui poteva legalmente recarsi.

Articolo 18

1. Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda d'asilo e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può interpellare tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente asilo quanto prima e, al più tardi, entro sessantacinque giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda d'asilo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

Se la richiesta di prendere in carico il richiedente asilo non è formulata entro sessantacinque giorni lavorativi, la competenza dell'esame della domanda d'asilo spetta allo Stato al quale la domanda è stata presentata.

2. Detta richiesta deve contenere indicazioni che permettano alle autorità dello Stato richiesto di verificare la propria competenza in base ai criteri definiti dal presente regolamento.

Le norme relative all'emissione e alle modalità di trasmissione delle richieste in questione sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

3. Lo Stato membro richiedente può sollecitare una risposta urgente nei casi in cui la domanda d'asilo sia stata presentata a seguito di un rifiuto d'ingresso o di soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare o della notificazione o dell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento e nel caso in cui il richiedente asilo sia detenuto. La richiesta riporta gli elementi di diritto e di fatto che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale tale risposta è attesa.

4. Il richiedente è informato tempestivamente, e in una lingua che comprende, del fatto che è stato richiesto ad un altro Stato membro di riprenderlo in carico, con indicazione dei relativi termini.

Articolo 19

1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie, in particolare nei suoi archivi, e deve deliberare sulla richiesta entro un mese a decorrere dalla data in cui è stato investito della questione. In mancanza di prova formale, lo Stato richiesto si dichiara competente se sussiste una serie di indizi concordanti, tali da determinare la sua competenza con un ragionevole grado di probabilità.

L'elenco delle prove e degli indizi e le relative norme interpretative sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

2. Se lo Stato richiedente ha invocato l'urgenza, lo Stato richiesto si adopera al fine di rispondere entro il termine indicato. Ove ciò non sia possibile, comunica allo Stato richiedente, prima della scadenza del termine indicato, quando sarà in grado di fornire una risposta definitiva.

3. La mancata risposta entro la scadenza del termine di un mese citato al paragrafo 1 equivale all'accettazione della richiesta.

Articolo 20

1. Quando lo Stato richiesto accetta di prendere in carico il richiedente asilo, lo Stato nel quale la domanda d'asilo è stata presentata notifica al richiedente asilo una decisione unica relativa all'inammissibilità della sua domanda in tale Stato membro e al trasferimento verso lo Stato competente, entro un termine non superiore a quindici giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dello Stato competente.

2. La decisione menzionata al paragrafo 1 è motivata. Essa è corredata dei termini relativi all'esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data alla quale il richiedente deve presentarsi, nel caso si rechi nello Stato competente con i propri mezzi. La decisione può essere impugnata con ricorso giudiziale: tale ricorso non ha effetto sospensivo ai fini dell'esecuzione del trasferimento.

3. Il trasferimento del richiedente asilo dallo Stato membro nel quale la domanda d'asilo è stata presentata verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque non oltre i sei mesi successivi all'accettazione della richiesta.

Se necessario, lo Stato richiedente rilascia al richiedente asilo un lasciapassare conforme al modello adottato con procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Lo Stato membro competente informa lo Stato richiedente dell'arrivo a destinazione del richiedente asilo o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

4. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale la domanda d'asilo è stata presentata.

5. Norme complementari concernenti l'esecuzione dei trasferimenti possono essere adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 21

1. La ripresa in carico di un richiedente asilo in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6 e dell'articolo 17, lettere c), d) e e) è effettuata con le seguenti modalità:

a) la richiesta in tal senso deve contenere indicazioni che permettano allo Stato richiesto di verificare se è competente;

b) lo Stato richiesto è tenuto a procedere alle verifiche necessarie e rispondere a tale richiesta entro otto giorni dalla data in cui è investito della questione;

c) in casi eccezionali, lo Stato membro richiesto può, prima della scadenza del termine di otto giorni, fornire una risposta provvisoria indicando il termine entro il quale farà conoscere la sua risposta definitiva. Quest'ultimo termine deve essere quanto più breve possibile e non può in ogni caso eccedere il periodo di quattordici giorni dalla data della trasmissione della risposta provvisoria;

d) se lo Stato membro richiesto non comunica la propria decisione entro il termine di otto giorni, indicato alla precedente lettera b), o entro il termine di quattordici giorni, indicato alla precedente lettera c), si riterrà che accetta di riprendere in carico il richiedente asilo;

e) lo Stato che accetta di riprendere in carico il richiedente asilo è tenuto a riammetterlo nel suo territorio. Il trasferimento avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e, al più tardi, entro sei mesi dall'accettazione della richiesta;

f) lo Stato richiedente notifica al richiedente asilo la decisione relativa alla richiesta allo Stato membro competente di riprenderlo in carico, entro un termine non superiore a quindici giorni lavorativi a partire dalla ricezione della risposta dello Stato competente. Detta decisione è motivata. Essa è corredata dei termini relativi all'esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data alla quale il richiedente deve presentarsi, nel caso si rechi nello Stato competente con i propri mezzi. La decisione può essere impugnata con ricorso giudiziale: tale ricorso non ha effetto sospensivo ai fini dell'esecuzione del trasferimento.

Se necessario, lo Stato richiedente rilascia al richiedente asilo un lasciapassare conforme al modello adottato con procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Lo Stato membro competente informa lo Stato richiedente dell'arrivo a destinazione del richiedente asilo o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

2. Se il trasferimento non avviene entro sei mesi, lo Stato competente è esonerato dal suo obbligo di riprendere in carico il richiedente asilo e la competenza ricade, conseguentemente, sullo Stato richiedente.

3. Le norme relative alle prove e agli indizi, alla loro interpretazione, nonché all'emissione ed alle modalità di trasmissione delle richieste sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

4. Norme complementari concernenti l'esecuzione dei trasferimenti possono essere adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

CAPO VI

Cooperazione amministrativa

Articolo 22

1. Ciascuno Stato membro comunica allo Stato membro che ne faccia richiesta i dati di carattere personale riguardanti il richiedente asilo, che sono idonei, pertinenti e non eccessivi ai fini:

a) della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo;

b) dell'esame della domanda d'asilo;

c) dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.

2. Tali informazioni possono riguardare soltanto:

a) i dati relativi all'identificazione del richiedente e, eventualmente, dei suoi familiari (cognome, nome - eventualmente, cognome precedente -, soprannomi o pseudonimi, nazionalità - attuale e precedente - data e luogo di nascita);

b) i documenti d'identità e di viaggio (riferimento, periodo di validità, date di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio, ecc.);

c) gli altri elementi necessari per stabilire l'identità del richiedente, comprese le impronte digitali trattate a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2725/2000;

d) i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;

e) i documenti di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro;

f) il luogo nel quale la domanda è stata presentata;

g) la data di presentazione di una eventuale domanda d'asilo precedente, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato di avanzamento della procedura e l'eventuale decisione adottata.

3. Inoltre, e sempre che ciò sia necessario ai fini dell'esame della domanda di asilo, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente asilo a sostegno della sua domanda e le ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti. Lo Stato membro interpellato può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere gli interessi fondamentali dello Stato o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata o di terzi. In ogni caso, la comunicazione di dette informazioni è subordinata all'approvazione scritta del richiedente asilo.

4. Qualsiasi richiesta di informazioni è motivata e, quando ha per oggetto la verifica dell'esistenza di un criterio che potrebbe determinare la competenza dello Stato membro interpellato, indica su quale indizio o elemento circostanziato e verificabile delle dichiarazioni del richiedente asilo si fonda.

5. Lo Stato membro interpellato è tenuto a rispondere entro un mese. Qualora insorgano difficoltà particolari, lo Stato membro interpellato può, entro un termine non superiore a due settimane, fornire una risposta provvisoria con indicazione del termine entro il quale sarà possibile dare una risposta definitiva. Quest'ultimo termine deve essere quanto più breve possibile e non può in nessun caso essere superiore a sei settimane. Se il risultato delle ricerche effettuate dallo Stato membro interpellato che si è avvalso della facoltà di fornire una risposta provvisoria evidenzia elementi tali da determinare la sua competenza, tale Stato non può invocare il superamento del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1 per rifiutare di dare seguito ad una richiesta di prendere in carico il richiedente asilo.

6. Lo scambio di informazioni avviene dietro richiesta di uno Stato membro e può avere luogo soltanto tra le autorità di cui lo Stato membro ha dato comunicazione alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

7. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 1. In ciascuno Stato membro, tali informazioni possono, secondo la loro natura e secondo la competenza dell'autorità destinataria, essere comunicate soltanto alle autorità e giurisdizioni incaricate:

a) della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo;

b) dell'esame della domanda d'asilo;

c) dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.

8. Lo Stato membro che trasmette i dati ne garantisce l'esattezza e l'aggiornamento. Se risulta che detto Stato membro ha trasmesso dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, gli Stati membri destinatari ne sono informati immediatamente. Essi sono tenuti a rettificare tali informazioni o a cancellarle.

9. Il richiedente asilo ha il diritto, dietro richiesta, di conoscere i dati trattati che lo riguardano.

Se constata che dette informazioni sono state trattate in violazione delle disposizioni del presente regolamento o della direttiva 95/46/CE, soprattutto perché incomplete o inesatte, ha il diritto di ottenerne la rettifica, la cancellazione o il congelamento.

L'autorità che effettua la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati ne dà comunicazione, a seconda dei casi, allo Stato emittente o destinatario delle informazioni.

10. In ciascuno Stato membro interessato è fatta menzione, nel fascicolo intestato alla persona interessata o in un registro, della trasmissione e della ricezione delle informazioni scambiate.

11. I dati scambiati sono conservati per una durata non superiore a quanto necessario ai fini per i quali sono scambiati.

12. Se i dati non sono trattati automaticamente o non sono contenuti o non sono destinati ad essere inseriti in un archivio, ciascuno Stato membro dovrà adottare misure idonee per garantire il rispetto del presente articolo mediante idonei mezzi di controllo.

Articolo 23

Gli Stati membri provvedono a che i servizi incaricati dell'attuazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento dispongano delle risorse necessarie per l'assolvimento dei loro compiti e, in particolare, per rispondere entro i termini previsti alle domande d'informazione, e alle richieste di presa in carico e di ripresa in carico.

Articolo 24

1. Gli Stati membri possono concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali relativi alle modalità pratiche di esecuzione del presente regolamento, al fine di facilitarne l'attuazione e aumentarne l'efficacia. Detti accordi possono avere per oggetto:

a) scambi di ufficiali di collegamento;

b) una semplificazione delle procedure e un accorciamento dei termini applicabili alla trasmissione e all'esame delle richieste di presa in carico e di ripresa in carico;

c) un meccanismo di razionalizzazione dei trasferimenti che consenta, al termine di un periodo convenuto ma non superiore ad un mese, di procedere, fermi restando gli articoli 6, 7, 8, 15 e 16, al trasferimento soltanto dei casi che uno Stato membro è tenuto a prendere in carico dall'altro Stato membro dopo che è stata effettuata una compensazione del numero di casi reciprocamente trasferibili tra i due Stati membri che gli stessi hanno rinunciato a prendere in carico. Qualsiasi accordo finalizzato alla razionalizzazione dei trasferimenti precisa i criteri sulla base dei quali si decide di procedere o di rinunciare all'esecuzione del trasferimento dei richiedenti asilo interessati.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono comunicati alla Commissione. La Commissione approva gli accordi di cui alle lettere b) e c) dopo aver verificato che non sono contrari alle disposizioni del presente regolamento.

CAPO VII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 25

1. Il presente regolamento sostituisce la convenzione sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990.

2. Tuttavia, per garantire la continuità del meccanismo di determinazione dello Stato membro competente della domanda d'asilo, quando la domanda d'asilo è stata presentata dopo la data citata all'articolo 31, secondo comma, i fatti che potrebbero determinare la competenza di uno Stato membro in virtù delle disposizioni del presente regolamento sono presi in considerazione anche se precedenti a tale data.

3. Quando, nel regolamento (CE) n. 2725/2000, è fatto riferimento alla convenzione di Dublino, tale riferimento si intende fatto al presente regolamento.

Articolo 26

Per quanto concerne la Repubblica francese, le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione esclusivamente al territorio europeo della Repubblica francese.

Articolo 27

Gli Stati membri applicano le disposizioni del presente regolamento ai richiedenti asilo senza discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, la nazionalità o il paese d'origine, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

Articolo 28

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, e adottano ogni provvedimento necessario per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 29

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Articolo 30

Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 31, primo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima di questa data.

Successivamente alla relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento contemporaneamente alla presentazione delle relazioni sull'attuazione del sistema "Eurodac" di cui all'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2725/2000.

Articolo 31

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento si applica alle domande d'asilo presentate a partire dal primo giorno del sesto mese successivo alla sua entrata in vigore. Per le domande presentate prima di tale data, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo è individuato conformemente ai criteri enunciati nella convenzione di Dublino.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Regolamento del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

2. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA

A-7031

3. BASE GIURIDICA

Articolo 63, punto 1, lettera a) del trattato CE.

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale dell'azione

Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

4.2 Periodo interessato e condizioni per il rinnovo.

Indeterminato

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE O DELLE ENTRATE

5.1 SNO - spese non obbligatorie

5.2 SND - stanziamenti non dissociati

5.3 Natura delle entrate interessate

Senza oggetto.

6. NATURA DELLE SPESE O DELLE ENTRATE

Senza oggetto.

7. INCIDENZA FINANZIARIA

Misure amministrative a seguito dell'istituzione del comitato di regolamentazione.

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

Senza oggetto.

9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO/EFFICACIA

9.1 Obiettivi specifici e quantificati, beneficiari dell'azione

Senza oggetto.

9.2 Giustificazione dell'azione

Senza oggetto.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

Senza oggetto.

10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO GENERALE)

La mobilitazione effettiva delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale adottata dalla Commissione sull'assegnazione delle risorse, tenuto conto in particolare del personale e degli importi supplementari attribuiti dall'autorità di bilancio.

10.1 Incidenza sull'organico

Senza oggetto

10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane supplementari

Senza oggetto

10.3 Aumento di altre spese di funzionamento derivanti dall'azione, in particolare spese relative alle riunioni dei comitati e ai gruppi di esperti

(EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

Le spese attinenti al titolo A7, riportate nel punto 10.3, saranno coperte con stanziamenti della dotazione finanziaria complessiva della DG GAI.

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