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Document 52000DC0194

Relazione della Commissione al Consiglio e, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sull'applicazione della decisione 3052/95/CE nel 1997 e nel 1998

/* COM/2000/0194 def. */

52000DC0194

Relazione della Commissione al Consiglio e, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sull'applicazione della decisione 3052/95/CE nel 1997 e nel 1998 /* COM/2000/0194 def. */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIOE, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE sull'applicazione della decisione 3052/95/CE nel 1997 e nel 1998

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIOE, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE sull'applicazione della decisione 3052/95/CE nel 1997 e nel 1998

Sintesi

Fra gli strumenti necessari per la gestione del mercato unico la decisione 3052/95/CE occupa un posto fondamentale. Nel mercato unico i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in uno Stato membro possono essere immessi sul mercato di qualsiasi altro Stato membro. Tuttavia può verificarsi che le autorità di uno Stato membro debbano limitare la diffusione sul mercato di un prodotto, sia nazionale che importato, se le caratteristiche specifiche di tale prodotto costituiscono un pericolo per il consumatore, l'ambiente o l'ordine pubblico in generale. Di conseguenza il mercato unico, pur istituendo il principio della libera circolazione dei prodotti, affida agli Stati membri il compito di tutelare efficacemente i legittimi interessi dei propri cittadini.

La decisione 3052/95/CE ha lo scopo di garantire che ogni provvedimento preso dalle autorità di uno Stato membro per limitare la libera circolazione di beni legalmente commercializzati in altri Stati membri sia portato il più rapidamente possibile all'attenzione della Commissione e degli altri Stati membri, permettendo in tal modo a questi ultimi di prendere le eventuali misure necessarie. Questa trasparenza è il requisito fondamentale per una efficace gestione decentrata del mercato unico e può altresì contribuire ad individuare i settori nei quali persistono ostacoli e in cui potrebbe essere giustificata un'armonizzazione a livello comunitario.

Oltre alla decisione 3052/95/CE, una serie di strumenti specifici al mercato unico garantiscono diverse forme di trasparenza: tutte le direttive "nuovo approccio" comprendono clausole di salvaguardia che chiedono agli Stati membri di segnalare alla Commissione e agli altri Stati membri la deroga temporanea alle norme di libera circolazione. La direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, prevede una procedura di notifica in base alla quale gli Stati membri segnalano il ritiro dal mercato di un prodotto che non è sicuro. In contrasto con queste notifiche ex post, la direttiva 98/34/CE, relativa alla procedura di informazione, prevede la notifica di tutte le regolamentazioni tecniche prima della loro adozione.

La decisione 3052/95/CE si applica in assenza di un altro obbligo specifico di notifica. La si può quindi considerare un provvedimento "pigliatutto" o la "rete di sicurezza" che garantisce la trasparenza nella gestione del mercato unico.

Sino ad oggi, in virtù della decisione 3052/95/CE, sono state notificate 102 misure, una quantità che pare esigua rispetto al numero di misure notificate in base a strumenti specifici quali la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti o la direttiva sulla procedura di informazione.

Le ragioni sono molteplici. Innanzitutto il fatto che si tratti di uno strumento nuovo rende necessario un certo livello di familiarizzazione e di formazione delle amministrazioni nazionali. Oltre a ciò, occorre sottolineare le difficoltà delle autorità nazionali nell'identificare la decisione 3052/95/CE come la procedura di notifica più appropriata tra i vari strumenti di trasparenza e gli ostacoli che spesso si frappongono alla comunicazione fra la Commissione, le amministrazioni dei governi centrali e gli enti locali decentrati. Va detto infine che raramente gli operatori economici fanno appello alla decisione 3052/95/CE come a un "diritto" per ottenere informazioni e giustificazioni adeguate in relazione alle restrizioni sui prodotti.

La presente relazione conclude che occorre intensificare le informazioni sul funzionamento e sul valore aggiunto della decisione 3052/95/CE a livello europeo, nazionale e regionale. Emerge inoltre il bisogno di una riflessione a lungo termine su "quale tipo di trasparenza" sia necessaria per gestire il mercato unico e su quale sia il modo migliore per realizzarla.

Introduzione

La decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità [1] (in appresso denominata « la decisione »), è applicabile negli Stati membri a decorrere dal 1º gennaio 1997.

[1] GUCE L 321 del 30.12.1995, pag. 1.

La decisione ha lo scopo di garantire, grazie ad una procedura d'informazione, la trasparenza delle misure adottate dagli Stati membri in deroga al principio del riconoscimento reciproco.

Il principio del riconoscimento reciproco costituisce una pietra miliare per il completamento ed il funzionamento del mercato unico. Esso prevede la libera circolazione in ogni Stato membro dei prodotti legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri. Solamente in casi eccezionali e debitamente giustificati le autorità di uno Stato membro possono derogare a tale principio. In questo modo il mercato unico istituisce la libera circolazione dei prodotti, costringendo allo stesso tempo le autorità degli Stati membri a controllare che la libera circolazione non metta in gioco i legittimi interessi dei cittadini dell'UE.

Al fine di una gestione efficace del mercato unico, la decisione svolge un ruolo fondamentale per due motivi.

*Essa garantisce che qualsiasi decisione di uno Stato membro che ha l'effetto di limitare la libera circolazione dei prodotti sia soggetta all'obbligo di notifica e trasparente. Se si considerano le numerose direttive settoriali e la direttiva relativa alla sicurezza dei prodotti, le quali prevedono tutte procedure di notifica, appare chiaro che il valore aggiunto della decisione è quello di coprire tutti i casi per i quali non esiste una procedura specifica di notifica.

*L'obiettivo di trasparenza perseguito dalla decisione costituisce il corollario della gestione volutamente decentrata del mercato unico da parte delle autorità degli Stati membri. L'adozione da parte di uno Stato membro di misure che limitano la circolazione di un prodotto proveniente da un altro Stato membro deve essere portata a conoscenza degli Stati membri e della Commissione per consentire una soluzione rapida ed appropriata, a livello comunitario, degli eventuali problemi che possono compromettere la libera circolazione delle merci o i legittimi interessi dei consumatori.

Ai sensi dell'articolo 11 della decisione, entro due anni a partire dalla data di applicazione, la Commissione ha il compito di presentare una relazione sul suo funzionamento al Parlamento europeo e al Consiglio e di proporre qualsiasi modifica ritenuta opportuna. La relazione è divisa in tre parti e presenta innanzitutto un riassunto del meccanismo della decisione (1), poi un bilancio della sua applicazione da parte degli Stati membri (2) e della Commissione (3) nel corso dei primi due anni della sua applicazione e infine una serie di conclusioni (4).

1. Procedura prevista dalla decisione

La decisione prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione qualsiasi misura tale da costituire un ostacolo alla libera circolazione o all'immissione sul mercato di un dato modello o di un dato tipo di prodotto legalmente fabbricato e commercializzato in un altro Stato membro quando la misura in questione ha come effetto diretto o indiretto un divieto generale, un diniego di autorizzazione di immissione in commercio, la modifica del modello o del tipo di prodotto in causa (ai fini dell'immissione o del mantenimento sul mercato) o un ritiro dal commercio.

La notifica deve avvenire entro 45 giorni a partire dalla data in cui la misura è stata adottata. L'utilizzo di una scheda contenente le informazioni enumerate nell'allegato alla decisione è il solo requisito formale da rispettare.

La decisione prevede una serie di eccezioni all'obbligo di notifica. In particolare, non vanno notificate le decisioni giudiziarie, le misure adottate esclusivamente in applicazione di disposizioni comunitarie di armonizzazione, le misure notificate alla Commissione in virtù di disposizioni specifiche, le misure notificate allo stadio di progetto o le misure che riguardano la tutela della moralità o dell'ordine pubblico.

Infine, in conformità dell'articolo 9 della decisione, la Commissione è tenuta a diffondere su scala comunitaria le informazioni in merito alle misure nazionali notificate in base a questa procedura e a garantire il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, stabilito all'articolo 6 della decisione. Essa ha inoltre il compito di diffondere, fatti salvi i casi non risolti, informazioni sul seguito dato alle azioni decise.

La procedura istituita dalla decisione è descritta in un Vademecum che la Commissione ha indirizzato agli Stati membri.

2. Applicazione da parte degli Stati membri

2.1 Applicazione della decisione da parte degli Stati membri

In conformità della seconda frase dell'articolo 11 della decisione, il servizio incaricato della Commissione ha chiesto agli Stati membri, con una lettera datata 24 novembre 1998, di comunicare ogni informazione utile sulle modalità da essi seguite nell'applicare la decisione. In data 22 gennaio 1999 è stato inviato un sollecito agli Stati membri che non avevano risposto entro i termini fissati.

Il contenuto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri si può riassumere come segue.

Belgio

Con una lettera del 12 febbraio 1999 le autorità belghe informano la Commissione che la preparazione dell'applicazione della decisione è stata al centro di una riunione interministeriale specifica il 29 novembre 1996 allo scopo di ricordare alle amministrazioni interessate le modalità per la sua applicazione. Nel corso di questa riunione, CIBELNOR, centro belga dipendente dall'Istituto belga di normalizzazione, è stato nominato punto di contatto belga per la decisione. L'11 giugno 1998 è stata organizzata un'altra riunione interministeriale durante la quale si è sottolineato in particolare modo la finalità della decisione, la necessità per le amministrazioni di disporre di punti di contatto nonché le possibilità di sanzioni in caso di non applicazione. Il 23 settembre 1998 si è svolta una riunione bilaterale fra la Commissione e le autorità belghe. Ci si è impegnati affinché una rete di punti di contatto nelle amministrazioni interessate possa occuparsi del fatto che sino ad oggi il Belgio non ha ancora effettuato notifiche.

Danimarca

Con una lettera del 10 dicembre 1998 le autorità danesi comunicano di aver informato i loro servizi, con la circolare n.145 dell'Agenzia danese per lo sviluppo del commercio e dell'industria dell'11 settembre 1996, sul funzionamento della procedura stabilita dalla decisione. Riunioni informative annuali permettono inoltre di mantenere informati i servizi interessati. Anche le notifiche di altri Stati membri comunicate dalla Commissione vengono trasmesse dalle autorità danesi ai servizi interessati e ad alcune organizzazioni professionali, a scopo informativo e di segnalazione.

Germania

Con una lettera del 29 dicembre 1998 le autorità tedesche fanno presente che tutte le autorità federali e regionali soggette all'obbligo di notifica in virtù della decisione sono state informate di tale obbligo, come era già stato precisato ai servizi della Commissione con una lettera del 17 dicembre 1996. In particolare, le autorità tedesche sottolineano che, durante il periodo considerato, l'autorità nazionale di contatto, designata in conformità dell'articolo 7 della decisione, ha notificato 21 misure riguardanti il settore della protezione della salute (settore alimentare).

Spagna

Con una nota del 26 febbraio 1999 le autorità spagnole informano la Commissione che la Secretaría de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea è stata scelta come punto di contatto centrale e che sono stati creati punti di contatto in ogni ministero interessato e in tutte le Comunità autonome. Tutti i punti di contatto coincidono con quelli stabiliti per la direttiva 98/34. Il punto di contatto centrale ha elaborato numerose note informative e interpretative sull'applicazione della decisione. Tanto le note quanto la decisione e il Vademecum sono stati distribuiti ai punti di contatto.

Da parte loro, i punti di contatto dei diversi ministeri e delle Comunità autonome hanno elaborato raccomandazioni e note informative sulla decisione e queste sono state a loro volta distribuite alle autorità competenti. Il punto di contatto centrale fornisce la versione spagnola della scheda di notifica degli altri Stati membri ai vari punti di contatto i quali si incaricano della sua diffusione. Un articolo riguardante la decisione e destinato agli operatori economici e sociali è stato pubblicato sulla «Revista de Comercio Española».

Francia

Con una nota del 4 dicembre 1998 le autorità francesi comunicano che la decisione è stata oggetto di una circolare del primo ministro, datata 26 luglio 1996, relativa alla procedura reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità [2]. Tale circolare definisce le procedure che le autorità nazionali devono rispettare per la notifica delle misure francesi e come vanno trattate le notifiche provenienti dagli altri Stati membri. Gli allegati di questa circolare comprendono inoltre il Vademecum sulla decisione e la scheda di notifica.

[2] Circolare del primo ministro del 26 luglio 1996, relativa alla procedura reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 31.7.1996, pag. 11592.

Irlanda

Con una lettera del 19 gennaio 1999 le autorità irlandesi informano la Commissione che la decisione è stata attuata con una procedura amministrativa identica a quella utilizzata per l'applicazione della direttiva 83/189, permettendo all'autorità incaricata dell'attuazione della decisione di notificare formalmente a tutti i servizi governativi e alle autorità pubbliche interessate la natura dei loro obblighi in base alla decisione.

Italia

Con una lettera del 30 dicembre 1998 le autorità italiane confermano che l'applicazione della decisione è stata oggetto di una comunicazione del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, datata 14 gennaio 1997 [3], all'attenzione di tutte le amministrazioni italiane.

[3] Comunicazione del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato n. 16185 del 14 gennaio 1997, non pubblicata.

Lussemburgo

Le autorità lussemburghesi, con una nota del 21 dicembre 1998, comunicano che il Ministero dell'energia, competente in materia, non ha notificato, dall'entrata in vigore della decisione, alcuna misura che deroga al principio di libera circolazione delle merci.

Paesi Bassi

Con una lettera del 1º febbraio 1999 le autorità olandesi ricordano che il « Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU)» è stato scelto come punto di contatto ai sensi dell'articolo 7 della decisione. Esse comunicano altresì di aver attirato l'attenzione delle autorità incaricate dell'attuazione della decisione sull'esistenza della decisione stessa, sugli obblighi da questa derivanti e sul Vademecum elaborato dalla Commissione. Nell'ambito dell'« Interdepartementale Werkgroep Notificatie », è stato inoltre redatto un manuale per assistere nell'attuazione della decisione i servizi interessati. Una copia del manuale è allegata alla lettera delle autorità olandesi. Queste ultime sottolineano inoltre l'utilità che ha avuto, per la redazione del manuale, la riunione tenutasi con i servizi della Commissione il 27 aprile 1998, durante la quale sono stati discussi gli aspetti pratici relativi all'attuazione della decisione. Tali questioni continueranno ad essere oggetto di discussione, ad esempio nel corso di una prossima riunione del comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE. Nel corso del 1999 deve essere inoltre organizzata una riunione delle autorità nazionali interessate allo scopo di favorire uno scambio di esperienze e di ricordare gli obblighi derivanti dalla decisione.

Austria

Le autorità austriache hanno trasmesso via fax, in data 30 dicembre 1998, informazioni dettagliate sulle modalità seguite nell'applicare la decisione. Nel 1996 il Ministero federale degli affari economici ha organizzato diverse riunioni durante le quali sono stati distribuiti la decisione, il Vademecum e la nota informativa. Il 17 dicembre 1996 il Consiglio dei ministri ha adottato una circolare sull'applicazione della decisione che è stata fatta pervenire alle autorità regionali, insieme al Vademecum e alla nota informativa.

Portogallo

Con una nota del 19 febbraio 1999 le autorità portoghesi comunicano di avere adottato, in data 11 novembre 1997, la decisione n. 30/97 che designa l'« Instituto Português da Qualidade » come punto di contatto nazionale incaricato della procedura di notifica istituita dalla decisione. Le autorità portoghesi sottolineano gli sforzi compiuti per diffondere tra gli operatori economici le informazioni raccolte nel quadro della decisione, tra cui in particolare la creazione di un sito Internet. Esse rilevano inoltre che, fino ad oggi, la maggior parte delle notifiche ricevute riguardano prodotti alimentari, medicinali o sostanze chimiche.

Finlandia

Con una lettera del 12 gennaio 1999 le autorità finlandesi informano la Commissione che la decisione è stata applicata dai servizi competenti grazie ad una cooperazione amministrativa fra le autorità e ad accordi amministrativi. In tale contesto i servizi hanno intrapreso azioni volte ad informare gli altri ministeri e le altre autorità sul contenuto e l'entrata in vigore della decisione, a descrivere i settori che non sono soggetti ad armonizzazione e ad organizzare riunioni e seminari sull'applicazione della decisione. Il 9 ottobre 1998, in collaborazione con la DG Mercato interno, i servizi competenti hanno inoltre organizzato, nell'ambito di una riunione pacchetto, una conferenza sull'applicazione della decisione.

Svezia

Con una lettera del 23 dicembre 1998 le autorità svedesi segnalano che il regolamento 1996:830 prevede per le amministrazioni nazionali e per gli enti locali l'obbligo di fornire le informazioni relative alla decisione. Il punto di contatto nazionale ha inoltre stabilito norme per la sua attuazione [4]. Nonostante gli sforzi già realizzati, i servizi competenti riconoscono che sarebbero necessari ulteriori provvedimenti per garantire l'applicazione della decisione a tutti i livelli amministrativi e soprattutto a livello locale e regionale, in cui è particolarmente forte il bisogno di informazioni. Le autorità svedesi hanno altresì evidenziato alcuni problemi riguardanti l'attuazione della decisione: mancanza di chiarezza nella distinzione fra le diverse procedure d'informazione, mancata copertura da parte della decisione delle misure adottate da alcuni organismi privati e di certi tipi di misure, tra cui i contatti preliminari, che possono avere ripercussioni sulla libera circolazione delle merci, difficoltà nell'ottenere informazioni da parte degli altri Stati membri e infine dubbi riguardanti le notifiche di misure adottate in settori in fase di armonizzazione.

[4] KFS 1996:3, Norme dell'Ufficio nazionale del Commercio relative all'informazione sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità europea.

Regno Unito

Con una lettera del 27 gennaio 1999 le autorità britanniche fanno sapere di non avere ancora effettuato alcuna notifica in quanto le misure che andrebbero notificate in base alla decisione spesso sono già state oggetto di altre procedure di notifica. Nel Regno Unito la decisione è stata applicata con una circolare amministrativa dell'11 dicembre 1996. Dopo una recente analisi riguardante l'applicazione della decisione, le autorità britanniche segnalano tuttavia che presto i servizi riceveranno nuovi orientamenti sulla decisione e un richiamo dei loro obblighi ai sensi della stessa. Le autorità nazionali si sono inoltre dette interessate a conoscere le conclusioni tratte dalla Commissione sulle notifiche ricevute e insistono sulle difficoltà riscontrate nello stabilire il paese di fabbricazione di alcuni prodotti e quindi l'eventuale obbligo di notifica per le misure relative.

Per quanto riguarda le autorità nazionali competenti per la decisione, conformemente all'articolo 7 della stessa, gli Stati membri hanno indicato alla Commissione le autorità nazionali designate a trasmettere o a ricevere le informazioni relative alla decisione: l'elenco completo è riportato nell'allegato 1 della presente relazione.

2.2 Bilancio delle notifiche

2.2.1 Stati membri

Nel corso del 1997, all'inizio del quale è entrata in vigore la decisione, in virtù del suo articolo 12, i servizi della Commissione hanno registrato trentatré notifiche provenienti da tre Stati membri (vedi allegato 2):

- Repubblica francese ( 26 notifiche);

- Repubblica federale di Germania (4 notifiche);

- Repubblica di Finlandia (3 notifiche).

Nel 1998 (vedi allegato 2) il numero di notifiche registrate dalla Commissione è salito a sessantanove, trasmesse solamente da quattro Stati membri:

- Repubblica ellenica (43 notifiche);

- Repubblica federale di Germania (18 notifiche);

- Repubblica francese (5 notifiche);

- Regno di Danimarca (3 notifiche).

Tuttavia il numero di notifiche è, in base all'esperienza, ancora insoddisfacente e va incrementato in quanto è chiaro che numerosi provvedimenti nazionali non notificati rientrano nel campo di applicazione della decisione. Come dimostra l'allegato 3, le misure che sono state notificate riguardano settori importanti dell'economia, regolarmente soggetti a misure nazionali.

È opportuno inoltre sottolineare il fatto che numerosi Stati membri non hanno notificato misure:

- Austria;

- Belgio;

- Spagna;

- Irlanda;

- Italia;

- Lussemburgo;

- Paesi Bassi;

- Portogallo;

- Svezia;

- Regno Unito.

2.2.2 Spazio economico europeo

Ai sensi della decisione n. 16/97 del Comitato misto dello Spazio economico europeo (SEE) [5], del 26 marzo 1997, la decisione si applica ormai anche a tutti gli Stati firmatari del SEE a partire dal 1º dicembre 1998.

[5] Decisione del Comitato misto SEE n. 16/97 del 26 marzo 1997 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE, GUCE L 182 del 10.7.1997, pag. 49.

Di conseguenza, in virtù dell'articolo 109 e del protocollo 1 dell'accordo sul SEE, dal 1º dicembre 1998 i servizi della Commissione sono tenuti a trasmettere all'Autorità di sorveglianza EFTA (European Free Trade Association) le notifiche ricevute nel quadro della decisione. A sua volta, l'Autorità di sorveglianza EFTA trasmette ai servizi competenti della Commissione le notifiche che riceve dagli Stati membri del SEE.

Tuttavia, nel quadro della cooperazione prevista dall'articolo 109 dell'accordo sul SEE, l'Autorità di sorveglianza EFTA può avere accesso anche alle notifiche ricevute dalla Commissione nel periodo che va dal 1º gennaio 1997 al 30 novembre 1998, nel corso del quale la decisione era in vigore nella Comunità europea, ma non nel SEE.

Dal 1º dicembre 1998 l'Autorità di sorveglianza EFTA non ha ancora trasmesso ai servizi della Commissione alcuna notifica degli Stati membri del SEE: questo si spiega con il fatto che la decisione è entrata in vigore nel SEE solo recentemente, che è anche il motivo per il quale la Commissione non dispone ancora di informazioni relative alle specifiche disposizioni amministrative.

3. Applicazione da parte della Commissione

3.1 Procedure interne predisposte dalla Commissione

L'unità incaricata dell'applicazione della decisione all'interno della Commissione è il servizio della DG Mercato interno, che si occupa delle denunce riguardanti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci.

Dopo aver ricevuto la scheda di notifica, il servizio procede alla sua registrazione e al rilascio di una dichiarazione di ricevuta. La scheda di notifica viene quindi trasmessa ai servizi della Commissione competenti per il settore oggetto della notifica.

La scheda di notifica viene tradotta in tutte le lingue della Comunità ed è inviata a tutti gli Stati membri per informazione e per eventuali osservazioni.

3.2 Iniziative della Commissione per promuovere l'applicazione della decisione

La Commissione ha organizzato riunioni informative all'interno di tutte le riunioni "pacchetto" con gli Stati membri in materia di libera circolazione delle merci (artt. 28-30 CE). Si sono tenute anche riunioni bilaterali fra alcuni Stati membri e la Commissione per risolvere problemi specifici.

Inoltre, parallelamente all'attuazione della decisione da parte degli Stati membri, la Commissione ha adottato un Vademecum relativo alla decisione che permette alle autorità nazionali interessate di identificare le misure soggette all'obbligo di notifica in base a tale procedura di informazione reciproca. La Commissione ha ampiamente distribuito questo Vademecum, in particolare nel corso delle suddette riunioni "pacchetto".

È opportuno inoltre sottolineare che, in conformità all'articolo 10 della decisione, il comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE (ex direttiva 83/189/CEE) è stato periodicamente informato in merito al funzionamento della procedura e alla sua attuazione da parte degli Stati membri. Il comitato e i presidenti delle riunioni "pacchetto", nel corso delle riunioni del 6 febbraio 1998 e del 12 febbraio 1999 [6], sono stati inoltre informati delle questioni di ordine pratico e delle difficoltà di interpretazione della decisione emerse durante i primi due anni della sua applicazione.

[6] Riunione con i rappresentanti delle autorità nazionali che presiedono le riunioni (pacchetto( in materia di libera circolazione delle merci (artt. 28-30 CE) et di appalti pubblici del 6 febbraio 1998.

Allo scopo di migliorare l'effettiva applicazione della decisione e di promuovere la trasparenza delle misure nazionali tra gli operatori economici, i servizi della Commissione hanno approfittato di tutte le riunioni con le varie organizzazioni professionali per informarle dell'entrata in vigore della decisione e delle sue modalità di applicazione.

3.3 Coordinamento con gli altri strumenti comunitari

Il coordinamento delle diverse procedure di notifica è garantito dall'articolo 8 della decisione. La gestione del mercato unico da parte degli Stati membri si svolge principalmente in maniera decentrata, in base al principio della cooperazione amministrativa fra gli Stati membri. La trasparenza delle azioni intraprese da queste autorità rappresenta l'elemento fondamentale della cooperazione ed esistono numerosi strumenti di trasparenza che concorrono alla realizzazione di tale obiettivo.

3.3.1 Notifiche secondo le direttive "nuovo approccio"

Nei settori armonizzati dalle direttive "nuovo approccio" la trasparenza relativa alle misure di gestione e, in particolare, alle misure di rifiuto del riconoscimento reciproco di un prodotto è il risultato di procedure di notifica previste dalle direttive stesse (ad esempio, direttive riguardanti apparecchi semplici a pressione, sicurezza dei giocattoli, dispositivi medici, apparecchi a gas, attrezzature di protezione individuale, compatibilità elettromagnetica, ascensori, sicurezza delle macchine...). Tali direttive prevedono che tutti i prodotti conformi ai requisiti espressi dalle direttive stesse debbano circolare liberamente. Solo in circostanze ben precise è prevista una clausola di salvaguardia che permette agli Stati membri di ritirare un prodotto dal mercato. Il ritiro deve essere notificato alla Commissione che lo esamina conformemente alla procedura prevista dalla clausola di salvaguardia contenuta nelle direttive "nuovo approccio".

A titolo informativo, gli allegati 4 e 5 riportano il numero di notifiche per il 1997 e il 1998 per alcune direttive chiave.

3.3.2 Notifiche secondo la direttiva 92/59

La direttiva 92/59/CEE [7], relativa alla sicurezza dei prodotti, può essere considerata, al pari della decisione, uno strumento a carattere generale. Essa si applica a qualsiasi prodotto destinato ai consumatori o suscettibile di essere utilizzato dai consumatori e impone un obbligo generale di sicurezza che copre anche i rischi non previsti dalle direttive specifiche di armonizzazione tecnica. Questa direttiva prevede due procedure di notifica, fra cui una procedura di urgenza, riguardanti le misure adottate dagli Stati membri per limitare o vietare l'immissione di prodotti sul loro mercato. Tali procedure si applicano quando l'obbligo di notifica delle misure di urgenza non è previsto da una specifica legge comunitaria.

[7] Direttiva n. 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, GUCE L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

Il numero di notifiche in base alla direttiva 92/59 nel 1997 e nel 1998 è riportato agli allegati 6 e 7. Effettuando un'analisi settoriale, si osserva che nel 1997 e nel 1998 buona parte delle notifiche non alimentari riguardano i giocattoli e gli accessori per neonato (57% nel 1997 e 17% nel 1998), mentre il 17 % (1998) e il 7% (1997) riguardano i cosmetici e i prodotti igienici. Anche gli accendini sono regolarmente oggetto di notifiche (7% nel 1997 e 26% nel 1998).

3.3.3 Notifiche secondo la direttiva 98/34

In terzo luogo, si ha la direttiva 98/34/CE [8] che prevede la notifica, in fase di progetto, delle regolamentazioni tecniche e delle norme relative ai servizi della società dell'informazione. Questa procedura di notifica si differenzia dalle procedure già citate per due caratteristiche principali: le norme che possono essere notificate devono essere di applicazione generale e non individuale e la notifica deve avvenire prima dell'adozione delle stesse. Dal 1984 questa procedura ha permesso l'analisi di più di 6300 progetti nazionali, contribuendo in questo modo all'eliminazione degli ostacoli al funzionamento corretto del mercato interno. Recentemente si osserva una tendenza alla diminuzione del numero di notifiche: nel 1998 la Commissione ne ha ricevute 604 rispetto alle 670 del 1997 (a cui si aggiungono 230 testi di una notifica effettuata "in blocco" dalle autorità olandesi, nel quadro di una operazione di regolarizzazione di violazioni della direttiva). I settori oggetto del maggior numero di notifiche nel 1998 sono, in ordine decrescente: macchine, prodotti agricoli e prodotti alimentari, telecomunicazioni, trasporti e edilizia. Nel 1997 la Commissione ha emesso 117 pareri circostanziati relativi a progetti potenzialmente in contrasto con le normative comunitarie. Nel 1998 il numero di pareri circostanziati è sceso a 64.

[8] Direttiva n. 98/34 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, GUCE L 204 del 21.7.1998, pag. 37 come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, GUCE L 217 del 5.8.1998, pag. 18

3.3.4 Il ruolo "pigliatutto" della decisione

In definitiva, la decisione ha il ruolo di strumento "pigliatutto" rispetto alle tre categorie citate di strumenti di trasparenza. Quando, nel quadro della gestione del mercato unico, una amministrazione nazionale ritira dal mercato un prodotto che è stato legalmente commercializzato in un altro Stato membro, tale misura deve essere notificata ai sensi della decisione se quest'obbligo non risulta già da un altro strumento comunitario (articolo 8 della decisione). La decisione ha quindi lo scopo di garantire un'informazione completa della Commissione e degli Stati membri sugli ostacoli agli scambi all'interno del mercato unico. In assenza di altri strumenti al riguardo, la decisione dovrebbe garantire una risposta rapida e coordinata degli Stati membri, responsabili della gestione del mercato unico, per eliminare gli ostacoli o per adottare misure efficaci di tutela dei consumatori a livello europeo. Tale obiettivo deve però essere confrontato con le statistiche relative al numero di notifiche ricevute nel 1997 e nel 1998, riportate di seguito.

1997

>SPAZIO PER TABELLA>

1998

>SPAZIO PER TABELLA>

3.4 Seguito da dare alle notifiche

Il seguito delle notifiche comporta sostanzialmente un processo in due tappe: un processo preliminare d'istruzione che porta a una decisione relativa alle misure da prendere per dar seguito alle notifiche.

Nell'ambito del processo di istruzione, la notifica proveniente da uno Stato membro viene ricevuta e registrata dal servizio della Commissione competente per la gestione dello strumento in questione, che trasmette la notifica agli Stati membri e ai servizi settoriali e generali della Commissione.

Per l'analisi della notifica i servizi della Commissione possono decidere di consultare preliminarmente un comitato di esperti o un comitato scientifico se la misura notificata presenta un carattere particolarmente tecnico tale da richiedere una valutazione specifica. Tuttavia fino ad oggi un caso del genere non si è mai verificato.

In altri casi, quando la giustificazione presentata dallo Stato membro non è sufficiente all'analisi, a quest'ultimo vengono richieste ulteriori informazioni [9].

[9] A tale proposito si veda il caso delle notifiche emesse dalla Francia relativamente agli ostacoli alla commercializzazione di dispositivi di diagnosi in vitro.

Dopo quest'analisi di fondo, i servizi della Commissione decidono quale seguito dare alla notifica. Si presenteranno generalmente le due fattispecie seguenti:

* La misura notificata ha un carattere specifico e riguarda un prodotto particolare. Questo caso, essendo di tipo isolato, solitamente non comporterà alcun seguito particolare. L'ostacolo alla libera circolazione delle merci infatti non deriva da differenze esistenti fra le normative dello Stato di provenienza e quelle dello Stato di destinazione, ma spesso dalle caratteristiche tecniche del prodotto (ad esempio, errore di progettazione, informazione insufficiente del consumatore...).

* La misura notificata rivela l'esistenza di differenze importanti o addirittura incompatibili fra le normative dello Stato di provenienza e quelle dello Stato di destinazione del prodotto. Questo caso permette di rivedere prodotti o settori per i quali il principio di riconoscimento reciproco non è sufficiente a garantire la libera circolazione delle merci. Ad esempio, fra le notifiche comunicate durante i primi due anni di applicazione della decisione, la Commissione ha ricevuto numerose notifiche relative a ostacoli alla commercializzazione di prodotti arricchiti (con vitamine e altre sostanze nutritive). Queste notifiche hanno confermato le informazioni di cui già disponeva la Commissione secondo le quali tra gli Stati membri esistono notevoli differenze di approccio in merito. In un caso del genere, i servizi della Commissione possono, in un primo tempo, sottoporre il problema al Comitato "regole tecniche" incaricato dalla decisione di sorvegliarne l'applicazione allo scopo di raccogliere le posizioni degli Stati membri e, se necessario, di arrivare con loro ad una soluzione concertata. Quando però questo non è sufficiente a giungere ad una soluzione, può risultare necessario intraprendere un processo di armonizzazione. La procedura di notifica istituita dalla decisione avrà così svolto pienamente il suo compito, che è quello di individuare i settori in cui permangono ostacoli e di portare all'adozione di misure atte ad eliminarli.

Il seguito dato alle notifiche nel quadro della decisione 3052/95/CE propriamente detta si distingue dal seguito che occasionalmente la Commissione può dare quando la notifica porta alla sua conoscenza elementi che meritano di essere trattati a parte nell'ambito più appropriato di un'altra procedura. Si tratta, in particolare, del caso delle notifiche non pertinenti. Una misura può non essere soggetta all'obbligo di notifica oppure avrebbe dovuto esserlo nel quadro di un altro strumento. In un caso simile il servizio della Commissione responsabile dell'applicazione della decisione si incarica di trasmetterla al servizio competente.

Una misura notificata nel quadro della decisione 3052/95/CE può inoltre sembrare incompatibile con gli articoli 28 e 30 CE, che prevedono il principio di libera circolazione delle merci. In casi del genere la Commissione, in qualità di custode del trattato, procederà ad un'analisi dettagliata della giustificazione della misura (prendendo gli opportuni contatti con gli Stati membri) e, se necessario, avvierà la procedura di infrazione prevista dall'articolo 226 CE. A questo proposito si può ricordare che nei pochi casi in cui la Commissione ha ritenuto di dover aprire una simile procedura, la notifica ricevuta era il più delle volte accompagnata o seguita da una denuncia.

4. Valutazione e conclusioni

L'applicazione della decisione nei primi due anni dalla sua entrata in vigore non ha prodotto i risultati attesi. In particolare il numero esiguo di notifiche ricevute non ha permesso alla decisione di svolgere interamente il suo ruolo, che è principalmente quello di strumento privilegiato di informazione sul funzionamento pratico e sul campo del mercato interno. Come già detto, l'attuazione della decisione non ha permesso ai servizi della Commissione di accrescere in misura sufficiente le informazioni sul funzionamento corretto del principio di riconoscimento reciproco né di individuare gli eventuali settori in cui questo principio non funziona adeguatamente e per i quali potrebbe essere opportuno proporre un'armonizzazione.

La decisione non ha neppure potuto svolgere il proprio ruolo di strumento atto a giungere ad una rapida risoluzione di alcuni problemi di libera circolazione. Grazie al termine di 45 giorni fissato dall'articolo 4, la decisione dovrebbe infatti permettere ai servizi della Commissione di essere rapidamente informati dell'esistenza di un problema di libera circolazione e di prendere contatti con lo Stato membro interessato al fine di individuare, a breve, una soluzione concertata in grado di risolverlo. La decisione deve rientrare appunto nell'ambito della politica generale della Commissione volta ad accelerare il trattamento dei problemi di libera circolazione evitando che siano avviate le procedure previste dal trattato.

Per quanto riguarda le cause di questo inizio difficile, i dati statistici disponibili, per quanto poco rappresentativi, mostrano chiaramente che esistono difficoltà a livello di attuazione pratica. Sembra infatti che l'idea di gestione decentrata del mercato interno, su cui si fonda la decisione, si scontri con problemi derivanti dall'assenza di informazioni sull'applicazione della decisione stessa e sul suo ruolo rispetto ai vari strumenti di trasparenza nel mercato unico.

È necessaria peraltro una considerazione preliminare. Per rendere possibile una cooperazione tra quindici amministrazioni e la Commissione occorre un periodo di rodaggio. L'esperienza acquisita con l'attuazione della direttiva 98/34/CEE pare indicare che l'applicazione della decisione dovrebbe migliorare considerevolmente nel corso dei prossimi anni. Si è dovuto infatti aspettare qualche anno prima che la notifica sistematica delle norme e delle regolamentazioni tecniche imposta dalla direttiva 98/34/CE diventasse davvero effettiva.

Va segnalato inoltre che l'efficacia degli strumenti di trasparenza nella gestione del mercato unico dipende dalla loro corretta applicazione che, a sua volta, dipende da una buona informazione delle autorità incaricate dell'applicazione nonché delle imprese e dei cittadini interessati. Si osserva infatti una carenza di informazioni sul funzionamento della decisione a livello dell'amministrazione nazionale tenuta a segnalare la necessità di notificare una misura nel quadro della decisione. Tali misure vengono appunto adottate molto spesso da istanze deconcentrate o decentrate, che non sempre sono state in grado di soddisfare gli obblighi di notifica che spetterebbero loro in base alle normative comunitarie. Si tratta in parte di una sfida da sostenere a livello nazionale, nella misura in cui i destinatari delle informazioni fornite dalla Commissione o dai servizi delle amministrazioni centrali negli Stati membri non sono necessariamente i funzionari dell'amministrazione nazionale incaricati di applicare la decisione.

La Commissione intensificherà i suoi sforzi per garantire una applicazione effettiva della decisione da parte degli Stati membri, tanto a livello locale quanto a livello nazionale, e negli ambienti economici. Tale obiettivo verrà realizzato per mezzo delle seguenti azioni:

*Occorre intensificare gli interventi di informazione sull'esistenza e l'applicazione della decisione, in particolare presso le istanze deconcentrate e decentrate. A questo scopo la redazione di un opuscolo esplicativo e l'organizzazione di seminari si riveleranno mezzi efficaci per informare tali istanze dei loro obblighi in base al diritto comunitario.

*Per sostenere gli interventi previsti al punto 1 e per promuovere la cooperazione fra le autorità comunitarie, nazionali e locali, la Commissione chiederà agli Stati membri, a partire dal 2000, una relazione annuale comprendente l'elenco delle notifiche inviate nonché informazioni sull'applicazione della decisione e sulle eventuali difficoltà incontrate. Tale relazione si baserà su una ripartizione settoriale relativa alle notifiche e all'applicazione della decisione e dovrà contenere tutte le informazioni pertinenti trasmesse dalle istanze deconcentrate e decentrate. La Commissione incoraggia inoltre le azioni di formazione e informazione delle autorità competenti in merito alla decisione organizzate dagli Stati membri.

*In considerazione del ruolo che spesso gli operatori della società civile svolgono come strumento efficace di cooperazione per l'applicazione del diritto comunitario e dell'influenza preventiva che possono esercitare per garantire il rispetto di tale diritto, i servizi della Commissione prevedono di organizzare regolarmente, in collaborazione con gli Stati membri, riunioni informative con le organizzazioni professionali interessate. Tali riunioni permetteranno di accrescere il loro livello di informazione e consentiranno loro, col tempo, di partecipare in maniera attiva all'individuazione delle misure che non sono state notificate, nel rispetto delle proposte espresse dalla Commissione nella sua comunicazione del 1999 sul principio del riconoscimento reciproco [10].

[10] Comunicazione della Commissione del 16 giugno 1999 al Consiglio e al Parlamento europeo sul riconoscimento reciproco nel quadro del seguito da dare al piano d'azione per il mercato interno.

*Il miglioramento dell'informazione sull'esistenza e l'applicazione della procedura dipenderà, oltre che dagli altri strumenti informativi, dalla creazione su un sito Internet di un sistema di diffusione delle informazioni relative alla decisione presso gli operatori economici e presso tutte le autorità nazionali interessate.

*Poiché il ruolo consultivo del comitato permanente istituito con la direttiva 98/34/CE si è rivelato efficace, la Commissione continuerà a tenerlo periodicamente informato sull'applicazione della decisione e cercherà di intensificare la sua partecipazione al monitoraggio delle notifiche e di tutte le azioni prese nell'ambito delle misure operative adottate.

*Gli obiettivi di trasparenza e flessibilità che caratterizzano la decisione mal si conciliano con le eventuali azioni coercitive che potrebbero essere giustificate dalla sua mancata applicazione. Questo spiega il numero limitato di procedure avviate contro gli Stati membri responsabili di non aver notificato certe misure. Tuttavia i servizi della Commissione saranno sempre più vigili e determinati nell'individuare le violazioni commesse dagli Stati membri per mancata notifica. A tale scopo, essi informeranno gli Stati membri, nell'ambito della cooperazione amministrativa per il seguito delle riunioni pacchetto, dei casi, sollevati da denunce, che avrebbero dovuto essere notificati. Tali servizi collaboreranno inoltre con le autorità competenti degli Stati membri nel rilevare e nel chiarire le situazioni dubbie o problematiche nonché qualsiasi altra incertezza sull'eventuale obbligo di notifica di una misura nazionale.

Potrebbe inoltre rivelarsi opportuno intraprendere una riflessione sulla questione della trasparenza necessaria alla gestione decentrata del mercato unico.

Se si considerano nel complesso le statistiche su tutte le notifiche e relative al mercato unico si osserva un certo squilibrio fra questi strumenti, tanto a livello di notifiche quanto a livello del seguito dato. Sarebbe forse utile una riflessione globale per poter migliorare il funzionamento dei meccanismi di trasparenza necessari a una gestione decentrata del mercato unico. Parallelamente tale riflessione dovrebbe riguardare anche gli strumenti occorrenti per il seguito da dare alle notifiche (periodi di sospensione, creazione di uno sportello unico all'interno della Commissione per il complesso delle notifiche indipendentemente dalla loro base giuridica, interventi degli Stati membri, della Commissione, dei comitati scientifici, ecc.). L'obiettivo sarebbe quello di fornire alle amministrazioni nazionali o comunitarie gli strumenti adeguati ed efficaci per gestire il mercato unico nella maniera più efficiente nell'interesse delle imprese e dei cittadini.

ALLEGATO 1

Autorità competenti nel quadro della decisione 3052/95/CE

BELGIO

CIBELNOR (c/o Institut belge de normalisation)

Avenue de la Brabançonne, 29

1000 Bruxelles

Tel: +32-2-738.01.11

Fax: +32-2-733.42.64

DANIMARCA

Erhvervsfremme Styrelsen

Internationale Tekniske Handelsvilkår

Tagennsvej 137

2200 København N

Tel: 3586.86.86

Fax: 3586.86.87

E-mail: C=DK; A=DK400; P=EFS; S=Journal

GERMANIA

Bundesministerium für Wirtschaft

Herr Dr. Winkel

-Referat EB3 -

D - 53107 BONN

Tel: 00-49-228/615 ( - 4119 Herr Dr. Winkel; - 2502 Herr Behrens; - 4398 Herr Schirmer)

Fax: 00-49-228/615-2056

E-Mail: C=DE; A=BUND400; P=BMW1; O=BONN1; S=BUERO-EB3

Internet: BUERO-EB3@BONN1.BUND400.DE

GRECIA

Ministero dello Sviluppo

Organo di standardizzazione M. Evangelos E. Melagrakis

ELOT 313 Acharnon St.

GR - 11145 ATHENS

Tel: +(30 1) 228.00.01

Fax: +(30 1) 202.68.75

X400: C=GR A=MASTER400 P=EURODYN O=GOV OU=YBET OU=GGB S=PBOX

SPAGNA

Ministerio de Asuntos Exteriores

Dirección General de Asuntos técnicos de la Unión Europea

D. Luis Antonio Rico

C/ Padilla 46, planta 2E - 28006 MADRID

Tel: 00/34/1/563.68.70

Fax: 00/34/1/562.48.61

C=es/ADMD=mensatex/PRMD=mae/ORG=sece/S=rico/G=luis

FRANCIA

SGCI

Attn: M. Régis Rama

Carré Austerlitz

2, Boulevard Diderot

F - 75572 PARIS CEDEX 12

Tel: +33-1-44.87.10.60

Fax: +33-1-44.87.12.96

X400: C=FR; A=Atlas; P=IRIS; O=SGCI; S=SGCI-RENET

E-mail: regis.rama@sgci.finances.gouv.fr

IRLANDA

Single Market Unit

Department of Tourism and Trade

Mr. Ronnie Breen

Kildare Street

IRL - DUBLIN 2

Tel: +353-1-662.14.44

Fax: +353-1-676.61.54

X400: C=IE/admd=NA/prmd=ENTEMP/pn=BREENR

Internet: breenr@entemp.irlgov.ie

ITALIA

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato

Direzione generale della produzione industriale

Ispettorato tecnico, Divisione XIX - Roma

Italia - ROMA

(e-mail: min.ind.isp.tecnico.@agora.stm.it)

X400 S=Ispettorato tecnico, D= Classe>IPM, D=ID-NODO>BF9RM001, U=M.I.C.A.=ISPIND, P=DGS, A=MASTER400, C=IT

Tel: +39-6.4705.3069

Fax: +39-6.4788.7748

LUSSEMBURGO

Service de l'Energie de l'Etat M. Jean-Paul Hoffmann, Directeur

Boîte postale 10

L - 2010 LUSSEMBURGO

Tel: +352-46.97.46.1

Fax: +352-222.524

E-mail: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu

X400: C=LU; A=INFONET; P=ETAT; O=EG; S=HOFFMANN; G=JEAN-PAUL

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in-en uitvoer

Afdeling O.R.

Postbus 30003

9700 RD GRONINGEN

Tel: +(31 50) 523.91.78/ 523.92.75

Fax: +(31 50) 523.92.19

X400: C=NL A=400NET P=CDIU S=NOTIF OU1=CDIU

AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschafltliche Angelegenheiten

Attn: Mme Maria Haslinger

Abteilung II/5

Stubenring 1

A - 1011 WIEN

Fax: 43-1/715.96.51 od. 714.27.23

Tel: 43-1/711.00-5453

E-mail: maria.haslinger@bmwa.gv.at

X400: C=AT; A=GV; P=BMWA; O=BMWA; G=Maria; S= Haslinger

PORTOGALLO

Instituto Português da Qualidade - IPQ

Rua C à Avenida dos Três Vales

2825 Monte da Caparica

Portogallo

Tel: +351-21.294.81.00

Fax: +351-21.294. 81.01 / 294.82.22

FINLANDIA

Ministry of Trade and Industry

Trade department

Section for Internal market Affairs

P.O. Box 230

FIN - 00171 HELSINKI

Tel: +358-9-1601 (1603657 Antti Riivari, 160 3527 Pia Nieminen)

Fax: +358-9-160 4022

E-mail: S=tuoteilmoitukset, O=ktm, P=vn, A= mailnte, C=fi

SVEZIA

Mrs. Kerstin Carlsson

Kommerskollegium - U3

(National Board of Trade)

Box 6803

113086 STOCKHOLM

Tel: +46.8.690.48.00

Fax: +46.8.690.48.40

E-mail: (X400) C=SE, ADMD=400net, O=Komkoll, S=nat not point

REGNO UNITO

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

Bay 327

151 Buckingham Palace Road

UK - SW1W 9SS

Tel: 0171.215.1488

Fax: 0171.215.1529

E-mail: S=TI; G=83189; O=DTI; OU1=TIDV; P=HMG DTI; A=GOLD 400; C=GB

Internet : 83189.ti@tidv.dti.gov.uk

M. Lars-Ake Erikson EFTA Surveillance Authority Senior Officer Goods Directorate 74 rue de Trèves B-1040 BRUXELLES

ALLEGATO 2

Informazioni statistiche decisione 3052/95/CE/ (Notifiche per Stato membro)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO 3

Notifiche per settore

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

ALLEGATO 4

Notifiche nel quadro di alcune direttive « nuovo approccio » (1997)

>SPAZIO PER TABELLA>

Abbreviazioni : BT = « direttiva bassa tensione », Macch. = « direttiva macchine », Giocat. = « direttiva giocattoli », AG = « direttiva apparecchi a gas », CEM = « direttiva compatibilità elettromagnetica », AP = « direttiva apparecchiature a pressione », API= « direttiva attrezzature di protezione individuale », DM = « direttiva dispositivi medici ».

ALLEGATO 5

Notifiche nel quadro di alcune direttive « nuovo approccio » (1998)

>SPAZIO PER TABELLA>

Abbreviazioni : BT = « direttiva bassa tensione », Macch. = « direttiva macchine », Giocat. = « direttiva giocattoli », AG = « direttiva apparecchi a gas », CEM = « direttiva compatibilità elettromagnetica », AP = « direttiva apparecchiature a pressione », API= « direttiva attrezzature di protezione individuale », DM = « direttiva dispositivi medici ».

ALLEGATO 6

Notifiche direttiva 92/59/EEC (1997)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO 7

Notifiche direttiva 92/59/EEC (1998)

>SPAZIO PER TABELLA>

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