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Document 51999PC0165

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al trattamento fiscale delle autovetture trasferite a titolo permanente in un altro Stato membro nell'ambito di un cambio di residenza o utilizzate temporaneamente in uno Stato membro diverso da quello in cui sono immatricolate

/* COM/99/0165 def. - CNS 98/0025 */

OJ C 145, 26.5.1999, p. 6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0165

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al trattamento fiscale delle autovetture trasferite a titolo permanente in un altro Stato membro nell'ambito di un cambio di residenza o utilizzate temporaneamente in uno Stato membro diverso da quello in cui sono immatricolate /* COM/99/0165 def. - CNS 98/0025 */

Gazzetta ufficiale n. C 145 del 26/05/1999 pag. 0006


Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al trattamento fiscale delle autovetture trasferite a titolo permanente in un altro Stato membro nell'ambito di un cambio di residenza o utilizzate temporaneamente in uno Stato membro diverso da quello in cui sono immatricolate(1)

(1999/C 145/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 165 def. - 98/0025(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189A, paragrafo 2 del trattato CE il 16 aprile 1999)

>Testo originale>

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

>Testo modificato>

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

>Testo originale>

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

>Testo modificato>

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

>Testo originale>

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando 1

considerando che nel mercato unico devono essere aboliti gli ostacoli di natura fiscale alla libera circolazione delle persone e dei loro effetti personali, comprese le autovetture;

considerando 2

considerando che attualmente il diritto comunitario impone restrizioni non necessarie, nel contesto dei principi del mercato unico, in materia di trattamento fiscale delle autovetture utilizzate temporaneamente in uno Stato membro diverso da quello in cui sono immatricolate;

considerando 3

considerando che, inoltre, il diritto comunitario che attualmente disciplina il trattamento fiscale delle autovetture appartenenti a persone che trasferiscono la propria residenza da uno Stato membro ad un altro può imporre a tali persone oneri amministrativi non indispensabili per provare la non esistenza del debito fiscale;

considerando 4

considerando che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto(2), e della direttiva 83/183/CEE del Consiglio, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro(3), non rispecchiano le esigenze attuali in materia di libera circolazione delle persone e delle merci;

considerando 5

considerando che in ogni caso le direttive 83/182/CEE e 83/183/CEE non corrispondono più in maniera adeguata alla situazione derivante dai regimi di imposizione fiscale degli autoveicoli applicati dagli Stati membri successivamente all'introduzione del mercato unico; che le loro disposizioni, per quanto riguarda l'esenzione dall'IVA, sono già state revocate dall'articolo 2 della direttiva 91/680/CEE del Consiglio che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE(4), che in pratica i problemi relativi all'imposizione dei beni porsonali a seguito di un cambio di residenza si limitano al caso delle autovetture e non è pertanto più necessario stabilire norme relative ad altri beni; che non è più necessario prevedere esenzioni permanenti se non nel quadro di un cambio di residenza;

considerando 6

considerando che, tuttavia, vanno impediti gli abusi causati dall'esistenza di livelli diversi di tassazione degli autoveicoli tra gli Stati membri; che, pertanto, è ancora necessario prevedere certe restrizioni all'uso temporaneo da parte dei residenti di autovetture immatricolate in altri Stati membri;

considerando 7

considerando che, pertanto, occorre aggiornare le disposizioni delle direttive 83/182/CEE e 83/183/CEE, abrogando le direttive stesse e sostituendole con un'unica direttiva consolidata;

considerando 8

considerando che gli Stati membri non devono applicare imposte e tasse sulle autovetture importate sul loro territorio da persone che trasferiscono la propria residenza da altri Stati membri;

considerando 9

considerando che gli Stati membri non devono applicare imposte e tasse sulle autovetture immatricolate in altri Stati membri e utilizzate temporaneamente sul loro territorio, in certe situazioni ben definite;

considerando 10

considerando che ai fini della determinazione dell'applicabilità dell'imposta è necessario definire il luogo di residenza abituale dell'utente dell'autoveicolo;

considerando 11

considerando che nel caso del trasferimento di residenza non dovrebbe essere imposto il pagamento di imposte nel nuovo Stato membro, fatte salve certe condizioni e purché l'autoveicolo sia stato acquisito conformemente alla normativa fiscale del primo Stato membro;

considerando 12

considerando che è opportuno consentire l'utilizzo temporaneo in un altro Stato membro senza pagamento di imposte o tasse per un periodo di sei mesi sull'arco di un qualsiasi periodo di dodici mesi; che nel caso di una persona i cui legami professionali si situano in un altro Stato membro questo periodo deve essere portato a nove mesi;

considerando 13

considerando che nell'interesse del mercato interno è necessario introdurre un certo grado di flessibilità per quanto riguarda l'utilizzo degli autoveicoli a noleggio in Stati membri diversi da quello di immatricolazione, fatte salve certe condizioni; che, inoltre, è necessario prevedere esplicitamente l'uso di autoveicoli da parte di certe persone diverse dal proprietario e consentire in certi casi ad un residente di uno Stato membro l'utilizzo di un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro;

considerando 14

considerando che è necessario stabilire norme che disciplinino l'utilizzo termporaneo di un'autovettura in un altro Stato membro per scopi professionali;

>Testo modificato>

Nessun emendamento

>Testo originale>

considerando 15

considerando che un'autovettura irrimediabilmente danneggiata nel corso dell'utilizzo termporaneo in un altro Stato membro non dovrebbe essere soggetta per tale motivo ad imposizione fiscale;

>Testo modificato>

considerando 15

considerando che nei casi in cui nel corso dell'utilizzo temporaneo in un altro Stato membro un'autovettura sia stata irrimediabilmente danneggiata e ceduta per essere avviata alla rottamazione o alla distruzione il suo proprietario non dovrebbe essere soggetto per tale motivo ad imposizione fiscale;

>Testo originale>

considerando 16

considerando che le persone desiderose di utilizzare un'autovettura in uno Stato membro diverso da quello del loro luogo di residenza dovrebbero avere il diritto di farla immatricolare in tale Stato membro; che in tali casi le imposte e tasse devono essere assolte nello Stato membro d'immatricolazione; che, inoltre, lo Stato membro di residenza del proprietario può proibire l'uso di tali autovetture sul suo territorio;

>Testo modificato>

Nessun emendamento

>Testo originale>

considerando 17

considerando che, in caso di infrazione, le eventuali sanzioni imposte dovranno essere commisurate alla gravità dell'illecito;

>Testo modificato>

considerando 17

considerando che, in caso di infrazione, le eventuali sanzioni imposte dovranno essere commisurate alla gravità dell'illecito; che il cittadino deve avere facoltà di scelta fra il pagamento dell'imposta dello Stato membro interessato e l'allontanamento del veicolo dal territorio dello Stato membro senza il pagamento dell'imposta;

>Testo originale>

considerando 18

considerando che, nei casi in cui gli Stati membri hanno il diritto di imporre tasse di immatricolazione o simili sugli autoveicoli usati in provenienza da altri Stati membri, devono garantire che l'imposta applicata non superi l'importo residuo dell'imposta contenuta nel valore di autoveicoli analoghi sul mercato nazionale, conformemente all'articolo 95 del trattato;

considerando 19

considerando che, in caso di controversia, le autorità competenti degli Stati membri interessati devono consultarsi reciprocamente; che, inoltre, in tali casi non deve essere imposto il pagamento di imposte e tasse in attesa dell'esito di tali consultazioni; che, qualora le autorità competenti non pervengano ad un accordo, la decisione in materia spetta alla Commissione,

>Testo modificato>

Nessun emendamento

>Testo originale>

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

>Testo modificato>

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

>Testo originale>

TITOLO I

Disposizioni generali

Articoli 1-15

>Testo modificato>

TITOLO I

Disposizioni generali

Nessun emendamento

(1) GU C 108 del 7.4.1998, pag. 75.

(2) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59.

(3) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 64.

(4) GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1.

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