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Document 51997IP0112

Risoluzione sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea nel 1995

OJ C 132, 28.4.1997, p. 31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997IP0112

Risoluzione sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea nel 1995

Gazzetta ufficiale n. C 132 del 28/04/1997 pag. 0031


A4-0112/97

Risoluzione sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea nel 1995

Il Parlamento europeo,

- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

- visti il Patto internazionale sui diritti civili e politici nonché il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, unitamente ai relativi protocolli,

- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale,

- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna,

- visti la Convenzione di Ginevra del 1951 e i suoi protocolli nonché le raccomandazioni dell'UNHCR,

- vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo,

- vista la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti del 1987,

- visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i relativi protocolli,

- visti i trattati che istituiscono la Comunità europea,

- visto il trattato sull'Unione europea,

- vista la sua risoluzione del 12 aprile 1989 recante adozione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ((GU C 120 del 16.5.1989, pag. 51.)),

- vista la sua risoluzione del 9 luglio 1991 sui diritti dell'uomo ((GU C 240 del 16.9.1991, pag. 45.)),

- vista la sua risoluzione del 12 marzo 1992 sulla pena di morte ((GU C 94 del 13.4.1992, pag. 277.)),

- vista la sua risoluzione dell'11 marzo 1993 sui diritti dell'uomo nella Comunità europea ((GU C 115 del 26.4.1993, pag. 178.)),

- vista la sua risoluzione del 19 gennaio 1994 sugli obiettori di coscienza negli Stati membri della Comunità ((GU C 44 del 14.2.1994, pag. 103.)),

- vista la sua risoluzione del 27 aprile 1995 sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo ((GU C 126 del 22.5.1995, pag. 75.)),

- vista la sua risoluzione del 18 gennaio 1996 sulle condizioni degradanti di detenzione nelle carceri dell'Unione europea ((GU C 32 del 5.2.1996, pag. 102.)),

- vista la sua risoluzione del 17 settembre 1996 sui diritti dell'uomo nell'Unione ((GU C 320 del 28.10.96, pag. 36.)),

- vista la sua risoluzione del 29 febbraio 1996 sulle sette in Europa ((GU C 78 del 18.3.1996, pag. 31.)),

- visto il parere (2-94) della Corte di giustizia delle Comunità europee del 28 marzo 1996 sull'adesione della Comunità europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

- visti la Carta sociale europea adottata nel 1961 a Torino e il protocollo aggiuntivo adottato nel 1988 a Strasburgo,

- vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali,

- viste la dichiarazione finale e la piattaforma d'azione adottate a Pechino nel corso della IV Conferenza mondiale sulle donne,

- visti i principi del diritto internazionale ed europeo in materia di diritti dell'uomo,

- vista la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Newman sull'incatenamento di detenute ospedalizzate (B4-0031/96),

- viste le petizioni nn.

a) 382/95, presentata dal sig. Johannes Pohl, cittadino tedesco, sulla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

b) 459/95, presentata dal sig. Norbert Schneider, cittadino tedesco, a nome dell'Unione tedesca per la tutela dei bambini, su alcune proposte per migliorare la situazione dei bambini nell'Unione europea,

c) 464/95, presentata dal sig. Manfred Bruns, cittadino tedesco, a nome dell'Associazione tedesca degli omosessuali (SVD), sulle difficoltà per la convivenza con partner omosessuali provenienti da paesi terzi,

d) 597/95, presentata dal sig. Leo Klein Lebbink, cittadino olandese, sull'adeguamento dello statuto dei funzionari delle Comunità europee,

e) 684/95, presentata dalla sig.ra Jutta Birnbickel, cittadina tedesca, sulla Convenzione dell'ONU per i diritti del fanciullo,

f) 741/95, presentata dalla sig.ra Helga Lechner, cittadina tedesca, concernente la creazione di un Ombudsman per i bambini in seno al Parlamento europeo,

g) 793/95, presentata dal sig. Michael Becker, cittadino tedesco, sulla creazione di una commissione per i diritti del fanciullo in seno al Parlamento europeo,

h) 1029/95, presentata dal sig. Panayotis Karakolidis, cittadino greco, sull'iscrizione della fede religiosa nella sua carta di identità,

i) 1197/95, presentata dal sig. Russel J. Askew, cittadino britannico, a nome dell'associazione di genitori APART, e da altri 32.500 firmatari, concernente la legge britannica del 1991 relativa al sostegno dei bambini,

j) 1223/95, presentata dal sig. Ruben Urrutia, a nome di «Coordinamento europeo per il diritto degli stranieri a vivere in famiglia», su due proposte di emendamento al trattato sull'Unione europea,

- visto l'articolo 148 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e il parere della commissione per i diritti della donna (A4-0112/97),

A. considerando che i diritti fondamentali dell'uomo sono quei diritti che consentono di salvaguardare la dignità dell'individuo,

B. considerando che la difesa dei diritti fondamentali dell'uomo costituisce un compito continuo di cui non si deve abusare per motivi ideologici,

C. considerando che il ruolo del Parlamento europeo non dovrebbe essere quello di sovrapporsi alla funzione degli attuali tribunali per i diritti dell'uomo, ma di sollevare e pubblicizzare le questioni generali in materia di diritti dell'uomo nell'Unione europea che debbono essere rettificate,

Strumenti per rafforzare i diritti dell'uomo

1. ribadisce che nell'Unione i diritti dell'uomo devono essere tutelati integralmente onde poterne rivendicare il rispetto anche al di fuori dell'Unione;

2. ritiene che il processo di integrazione comunitaria renda sempre più necessario e urgente introdurre un sistema per tutelare i diritti dell'uomo a livello comunitario e verificarne il rispetto nella legislazione dell'Unione;

3. si impegna, in quanto unica istituzione comunitaria eletta democraticamente, a rendere pubbliche le violazioni dei diritti dell'uomo in seno all'Unione;

4. ribadisce l'auspicio che la Comunità europea aderisca alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, in vista di tale adesione, invita gli Stati membri ad apportare al diritto comunitario le modifiche necessarie allo scopo nell'ambito della Conferenza intergovernativa;

5. invita la Conferenza intergovernativa a dotare l'Unione europea della personalità giuridica che le consenta di aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo;

6. riafferma che ogni individuo deve poter beneficiare di una tutela effettiva contro le violazioni dei suoi diritti fondamentali derivanti da direttive e regolamenti europei; sottolinea che oggi tale tutela è insufficiente a causa dei criteri stabiliti all'articolo 173 del trattato CE in materia di ammissibilità di un ricorso individuale per annullamento e che tale facoltà di ricorso deve essere estesa nel quadro della Conferenza intergovernativa; suggerisce che il diritto d'azione contro decisioni comunitarie venga esteso alle persone giuridiche;

7. constata che i metodi di lavoro e l'equilibrio delle istituzioni dell'Unione europea accusano un deficit democratico e scarsa trasparenza; rileva che una simile struttura ostacola i controlli parlamentare e pubblico; auspica che il diritto di accesso ai documenti del Consiglio sia disciplinato da un accordo interistituzionale;

8. osserva che all'interno dell'Unione non sono state completamente eliminate tutte le discriminazioni sulla base della cittadinanza e ne esige la soppressione definitiva;

9. invita la Conferenza intergovernativa a inserire nel trattato un nuovo articolo 6 A che consenta di estendere il concetto di divieto di discriminazione, attualmente previsto per discriminazioni sulla base della cittadinanza, alle discriminazioni a causa della razza, dell'appartenenza etnica, del colore della pelle, del sesso, dell'identità sessuale, dell'età, della confessione religiosa, delle opinioni politiche o filosofiche, dell'appartenenza a una minoranza o di una menomazione;

10. chiede che l'Unione europea proclami una dichiarazione europea dei diritti fondamentali, valida in quanto elemento integrante del trattato, nella quale siano delineati e sanciti i diritti individuali, compresi i diritti economici, sociali, culturali ed ecologici;

11. chiede che il Protocollo e l'Accordo sulla politica sociale, nonché la Carta dei diritti sociali fondamentali vengano inseriti nel trattato e che l'Unione europea aderisca alla Carta sociale del Consiglio d'Europa;

12. prende atto con soddisfazione del fatto che il 27 settembre 1995 l'Unione europea ha insediato un difensore civico europeo, ma deplora le limitazioni poste al suo ambito d'azione e alle sue competenze;

13. ribadisce che tutti gli accordi che l'Unione stipula con paesi terzi devono contenere clausole sui diritti dell'uomo tali da rendere possibili sanzioni adeguate, compreso eventualmente l'annullamento dell'accordo stesso in caso di gravi e continue violazioni dei diritti dell'uomo o di interruzione del processo democratico;

14. ritiene che le convenzioni internazionali ratificate dalla Comunità e/o dai suoi Stati membri siano vincolanti e non possano quindi essere oggetto di un'interpretazione restrittiva da parte del Consiglio;

Il diritto a vivere e a morire in dignità

15. invita il Regno Unito, la Grecia e il Belgio, che hanno già sottoscritto il protocollo n. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e abolito la pena di morte dai rispettivi codici penali sospendendone l'applicazione, a completare tale abolizione ratificando il protocollo suddetto;

16. invita gli Stati membri a non estradare individui in Stati in cui il delitto per il quale si richiede l'estradizione sia punito con la pena di morte;

17. ribadisce che il diritto alla vita comprende il diritto alle cure sanitarie e che tale diritto deve essere garantito a tutti gli esseri umani indipendentemente dalla situazione, dallo stato di salute, dal sesso, dalla razza, dall'appartenenza etnica, dal colore della pelle, dall'età, dalla confessione religiosa o dalle convinzioni;

18. chiede il divieto dell'eutanasia a danno dei minorati, dei pazienti in coma prolungato, dei neonati minorati e degli anziani; invita gli Stati membri a dare priorità alla creazione di strutture per la medicina palliativa affinché i malati terminali possano essere assistiti degnamente nell'ultima fase della loro vita;

19. afferma che il fatto di poter vivere senza timore per la propria sicurezza personale costituisce un'esigenza delle persone che vivono nell'Unione;

20. condanna categoricamente qualsiasi ricorso alla violenza o minaccia di ricorso alla violenza in quanto grave e ingiustificabile attentato ai diritti fondamentali dei cittadini;

21. ritiene che l'esistenza e lo sviluppo di organizzazioni criminali costituiscano una grave minaccia per la credibilità dello Stato di diritto, per il mantenimento dell'ordine democratico e per il rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea;

22. invita la CIG a gettare le basi di un autentico spazio giudiziario europeo, garante della sicurezza delle persone nell'Unione, prevedendo in particolare la trasmissione diretta delle commissioni rogatorie internazionali e dell'esito delle indagini tra giudici, senza interferenza del potere esecutivo e senza ricorso alla via diplomatica;

23. ritiene che la violazione di taluni diritti fondamentali derivante da deviazioni settarie debba essere combattuta attraverso un'informazione attenta e l'applicazione delle leggi vigenti;

24. esprime viva preoccupazione di fronte alle attività di natura illecita o criminale di cui si rendono colpevoli certe sette, nonché di fronte agli attentati all'integrità psichica delle persone che talune di esse praticano nei confronti dei loro aderenti, attentati tanto più gravi in quanto colpiscono talvolta minorenni;

25. invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie, nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, per combattere le violazioni dei diritti fondamentali delle persone di cui si rendono colpevoli certe sette, prevedendone anche l'interdizione, qualora ciò sia giuridicamente fondato e giudiziariamente motivato;

26. afferma che la libertà religiosa comporta l'eliminazione di tutte le discriminazioni tra religioni, riti e culti e ribadisce la sua richiesta ai governi degli Stati membri di non accordare sistematicamente lo statuto di organizzazione religiosa e di prevedere la possibilità di privare le sette che si dedicano ad attività clandestine o criminali di tale statuto che garantisce loro vantaggi fiscali e una certa protezione giuridica;

Il diritto all'incolumità fisica

27. condanna fermamente il ricorso a violenza, prassi di tortura e pene o trattamenti disumani, crudeli o degradanti, cui sono esposti individui arrestati o detenuti da parte delle forze dell'ordine o delle guardie penitenziarie; condanna il carattere spesso razzista di simili comportamenti;

28. sollecita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie ad effettuare inchieste esaustive a seguito di denunce fondate di maltrattamenti e ad esaminare con il massimo rigore possibile eventuali sevizie nonché a fornire una formazione iniziale e continua ai funzionari di polizia e alle guardie carcerarie, onde contribuire alla prevenzione di maltrattementi nei confronti dei detenuti;

29. conferma che vanno considerate come torture o trattamento disumano o degradante non solo le aggressioni corporali, ma anche le minacce, le intimidazioni, la violenza verbale e le offese sessuali o razziste, e chiede che si ponga fine a tali prassi;

30. invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a far sì che i responsabili di tali azioni non restino impuniti;

31. invita gli Stati membri a limitare la possibilità per le autorità di polizia di presentare una denuncia per «resistenza a pubblico ufficiale» al fine di contrastare la denuncia di una vittima per aggressione da parte di organismi pubblici;

32. ritiene che le conclusioni del Comitato europeo contro la tortura vadano effettivamente attuate e chiede agli Stati membri di autorizzare la pubblicazione di tutti i rapporti di detto comitato e di sopprimere ogni ostacolo all'espletamento della sua missione;

33. si compiace che la Danimarca abbia emanato disposizioni legislative volte a introdurre un nuovo sistema per l'esame delle denunce contro la polizia; prende atto che le relative disposizioni della legislazione danese sono più precise di quelle contenute nella Convenzione per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

34. chiede a tutti gli Stati membri di introdurre e garantire quanto prima procedure efficaci di ricorso per i detenuti;

35. chiede che gli arrestati siano informati in una lingua a loro comprensibile sui loro diritti, compreso il diritto di presentare denuncia per maltrattamento, che abbiano il diritto di comunicare immediatamente a un terzo la notizia del loro arresto, che possano consultare un medico di loro fiducia e che agli interrogatori sia presente un avvocato;

I diritti fondamentali di libertà

36. afferma che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione nonché la libertà di associazione costituiscono diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione;

37. ribadisce che l'obiezione di coscienza al servizio militare, alla produzione e distribuzione di certi materiali, a specifiche forme di esercizio della medicina e a talune forme di ricerca scientifica e militare è una componente fondamentale della libertà di pensiero, di coscienza e di religione e invita gli Stati che non tutelano tale diritto a garantirlo; auspica inoltre l'eliminazione di ogni discriminazione tra cittadini dell'Unione connessa al servizio militare;

38. conferma la sua risoluzione del 19 gennaio 1994 sull'obiezione di coscienza negli Stati membri ((GU C 44 del 14.2.1994, pag. 103.)) e ricorda che in detta risoluzione si chiedeva a questi ultimi di introdurre immediatamente un servizio civile di durata pari a quello militare;

39. si compiace dell'iniziativa di legge del ministero della difesa della Grecia, che ha raccolto un diffuso consenso, di permettere a coloro che per motivi di coscienza non volessero svolgere il servizio militare di espletare in alternativa un servizio civile;

40. invita gli Stati membri a vietare qualsiasi discriminazione per motivi religiosi, di rito e di culto, segnatamente nel rapporto tra Stato e cittadino; dichiara fermamente che il diritto alla libertà di religione comporta il diritto di praticare e di esprimere liberamente le proprie convinzioni religiose;

41. invita gli Stati membri a non obbligare i propri cittadini a indicare la propria confessione religiosa sulla carta di identità;

42. condanna con decisione le tendenze volte a limitare la libertà di stampa nonché le pressioni o le intimidazioni cui talvolta sono sottoposti i giornalisti;

43. condanna la limitazione della libertà di espressione in Irlanda, dove una legge proibisce ogni tipo di pubblicazione a favore dell'interruzione volontaria della gravidanza;

44. ribadisce che il diritto dei giornalisti a mantenere segrete le proprie fonti di informazione costituisce un elemento essenziale della libertà d'informazione e di stampa e chiede che detto diritto sia riconosciuto nelle disposizioni legislative di tutti gli Stati membri, per esempio sotto forma di diritto di astenersi dal rendere testimonianza;

45. ribadisce che la libertà di stampa è un diritto fondamentale soggetto unicamente ai limiti imposti dal rispetto degli altri diritti fondamentali e che l'esercizio di tale diritto non può essere vincolato a un'autorizzazione amministrativa o all'autorizzazione di un'associazione professionale di giornalisti;

46. ribadisce che il diritto alla libertà di espressione implica il diritto di manifestare pubblicamente e pacificamente le proprie convinzioni; sempre che i principi dello Stato di diritto siano rispettati e che tale manifestazione non abbia carattere razzista o costuisca apologia del terrorismo, respinge le limitazioni imposte all'esercizio di tale diritto;

47. chiede alla Grecia di garantire la libertà di associazione e di riunione autorizzando incontri di minoranze etniche, religiose o di altro tipo; rileva che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosce limitazioni alla libertà di associazione e di assemblea solo in situazioni in cui siano minacciate o violate l'integrità territoriale e la sicurezza nazionale di un paese o qualora sia turbata la pace sociale, e che quindi qualsiasi altra limitazione è inaccettabile;

48. precisa che il diritto di fondare e/o aderire a un sindacato si applica in generale anche alle persone operanti in organizzazioni governative;

49. chiede che il diritto di aderire o meno a un sindacato sia riconosciuto senza che vi siano svantaggi di sorta per chi lo esercita; precisa che gli aderenti a un sindacato dovrebbero essere in grado di coprire posizioni di rappresentanza all'interno di detto sindacato, a prescindere dalla nazionalità;

50. esorta con rinnovata fermezza ((Cfr. documenti che da tempo trattano in parte del diritto di associazione dei militari: l'iniziativa PE del 1984, l'iniziativa del Consiglio d'Europa del 1988, l'iniziativa Bertens del 1995, la sintesi dell'audizione dinanzi al Parlamento europeo (interrogante: Hundt), l'interrogazione scritta E-0282/96 al Consiglio dell'on. Konrad del 27 febbraio 1996 (GU C 305 del 15.10.1996, pag. 6).)) gli Stati membri e i paesi interessati ad aderire all'UE ad impegnarsi per normative in materia di riconoscimento della libertà di associazione all'interno delle forze armate, sia per i militari di leva che per i militari professionali e volontari;

51. appoggia la prassi seguita in alcuni Stati membri di nominare mediatori che si occupano prioritariamente del rispetto dei diritti dell'uomo nelle forze armate e chiede che l'Ufficio del Mediatore europeo sia dotato di conseguenza;

52. ribadisce che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono ratificare la Carta sociale del Consiglio d'Europa e applicarla senza riserve, che devono rispettare gli accordi internazionali e le raccomandazioni dell'OIL e che il governo del Regno Unito dovrebbe sottoscrivere quanto prima il protocollo sulla politica sociale allegato al trattato sull'Unione;

Il diritto alla libera circolazione

53. deplora che l'articolo 7 A del trattato, il quale stabiliva al 1° gennaio 1993 l'entrata in vigore della libera circolazione all'interno dell'Unione, non sia stato a tutt'oggi attuato;

54. si compiace che la Commissione abbia presentato nel luglio 1995 tre proposte di direttiva per migliorare la libera circolazione nell'Unione; deplora tuttavia i rinvii nella presentazione di dette proposte nonché la circostanza che esse siano state vincolate all'entrata in vigore di accordi in materia nell'ambito del terzo pilastro;

55. prende atto dell'entrata in vigore dell'Accordo di Schengen il 26 marzo 1995 e della sua applicazione a partire da tale data da parte di sette Stati membri dell'Unione europea;

56. rinnova l'auspicio che l'accordo di attuazione di Schengen rientri tra le competenze della Corte di giustizia delle Comunità;

57. ribadisce nuovamente che la libera circolazione deve essere applicata a tutte le persone che si trovano legalmente nel territorio dell'Unione indipendentemente dalla loro cittadinanza;

I diritti in campo giudiziario

58. ricorda che l'indipendenza della magistratura costituisce uno dei pilastri dello stato di diritto e il fondamento stesso di una protezione efficace dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti i cittadini e, in particolare, di coloro che devono comparire in giudizio; ritiene che sia altresì necessario assicurare la terzietà del giudice giudicante attraverso la separazione delle carriere di magistrato inquirente e di magistrato giudicante, al fine di garantire un processo equo;

59. ribadisce il suo impegno per i principi generali del diritto quali il principio dell'indipendenza della magistratura, il principio «non bis in idem», il principio della presunzione d'innocenza, il rispetto dei diritti della difesa e il principio che non è l'accusato che deve dimostrare la propria innocenza bensì lo Stato la sua colpevolezza; respinge ogni compressione del diritto alla difesa e sottolinea che per avere un'effettiva parità tra accusa e difesa è necessario produrre prove nei dibattimenti e non usare la carcerazione preventiva come strumento per estorcere confessioni o peggio delazioni;

60. esorta gli Stati membri a prevedere la possibilità per ciascun individuo di esercitare in ogni momento i propri diritti per far valere la responsabilità civile dei magistrati in caso di colpa grave o dolo di costoro;

61. chiede agli Stati membri di effettuare le necessarie riforme della procedura penale onde rafforzare i diritti e le azioni processuali delle vittime, in una prospettiva non solo di punizione del reo ma anche di riparazione dei danni materiali e morali da esso causati alla vittima;

62. chiede che siano altresì tutelati i diritti delle vittime di azioni criminali e del terrorismo e che sia garantito un idoneo sistema di indennizzo per tali vittime e chiede, in questo caso, l'adozione da parte di tutti gli Stati membri della Comunità della Convenzione europea sull'indennizzo alle vittime di atti di violenza criminale del 24 novembre 1983;

63. chiede agli Stati membri di garantire quanto prima un'adeguata protezione dei testimoni tenendo conto della risoluzione del Consiglio del 23 novembre 1995 ((GU C 327 del 7.12.1995, pag. 5.)) relativa alla protezione dei testimoni nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale;

64. chiede agli Stati membri di predisporre mezzi procedurali adeguati per ovviare alle lentezze della giustizia applicando così l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo;

65. invita gli Stati membri a proseguire la loro stretta cooperazione nella lotta al terrorismo, attenendosi rigorosamente alle regole dello Stato di diritto;

I diritti dei detenuti

66. fa sua la considerazione del Comitato contro la tortura secondo cui uno Stato che fa incarcerare un individuo è responsabile quando quest'ultimo è detenuto in condizioni che non rispettano la dignità umana;

67. sollecita che le «norme per l'esecuzione della pena» (R(87)3) stabilite dal Consiglio d'Europa siano infine applicate senza limitazioni in tutti gli istituti carcerari;

68. sottolinea lo stato inadeguato di alcune carceri europee, il grave problema del sovraffollamento nonché le pessime condizioni materiali e l'ambiente insalubre dei penitenziari europei; chiede che gli Stati membri migliorino le condizioni di vita e la situazione igienica nelle carceri, si impegnino a predisporre attrezzature sanitarie adeguate, offrano ai detenuti possibilità appropriate di occupazione e disciplinino le condizioni di lavoro nelle carceri;

69. sollecita gli Stati membri a

- non incarcerare i minorenni salvo in circostanze molto eccezionali,

- riconoscere che la tossicodipendenza non rappresenta un reato grave in sé ma piuttosto una questione che va affrontata nel modo migliore attraverso un controllo terapeutico e un'assunzione a carico sociale,

- consentire ai sieropositivi o alle persone affette da AIDS che si trovino in carcere di beneficiare di condizioni adeguate alle necessità mediche e psicologiche derivanti dalla loro sieropositività o malattia;

70. chiede di prevedere per i reati meno gravi, che non rappresentano alcun pericolo per terzi, nella misura del possibile, carceri aperte o semiaperte, «congedo condizionale» e ogni analoga misura volta a favorire la «risocializzazione»; auspica anche pene alternative all'esterno del carcere, per esempio il lavoro di pubblica utilità;

71. chiede che nelle carceri sia garantita una tutela efficace contro gli abusi e che le perquisizioni corporali e gli interrogatori delle detenute vengano effettuati esclusivamente da agenti di sesso femminile; chiede inoltre che siano messe a disposizione delle gestanti e delle madri detenute con neonati e bimbi in tenera età infrastrutture adeguate;

72. chiede che gli Stati membri procedano rapidamente a una profonda riforma della carcerazione preventiva;

73. ribadisce il principio in base al quale la detenzione deve avvenire nella maggioranza dei casi in una località il più possibile vicina all'ambiente familiare e/o sociale d'origine;

74. condanna fermamente la detenzione di richiedenti asilo in vista dell'espulsione;

75. chiede adeguate possibilità di alloggio per i malati di mente che hanno compiuto reati;

I diritti degli immigrati e il diritto di asilo

76. ribadisce che la politica di «immigrazione zero» non blocca affatto i flussi d'immigrazione, bensì porta piuttosto al soggiorno illegale; invita pertanto gli Stati membri ad astenersi dal considerare l'immigrazione soltanto in un'ottica restrittiva, repressiva e poliziesca, a riconoscere la dimensione umana della questione e il carattere positivo che l'immigrazione può avere per qualsiasi società, nonché a prevedere nelle loro legislazioni criteri in materia di immigrazione legale;

77. fa presente che la dignità dell'uomo è intangibile e che pertanto l'inviolabilità e l'inalienabilità dei diritti dell'uomo costituiscono il fondamento di qualsiasi società umana, della pace e della giustizia nel mondo e che tali diritti devono quindi applicarsi senza restrizioni a qualsiasi persona nel territorio dell'Unione europea;

78. invita gli Stati membri a prendere atto che una parte notevole degli stranieri «senza documenti» è costituita da persone che hanno perso il loro statuto giuridico in seguito a leggi restrittive sull'immigrazione; chiede che dette leggi siano modificate e che tali persone ottengano uno statuto giuridico sicuro;

79. ribadisce che il diritto alla vita di famiglia e alla riunificazione familiare non può essere messo in discussione in nessuna circostanza, così come nessuna famiglia può essere separata a causa dello statuto di uno dei suoi membri;

80. ribadisce che l'accesso alla sicurezza sociale e all'educazione dei bambini deve essere garantito indipendentemente dallo statuto sociale e amministrativo;

81. chiede agli Stati membri di non espellere dal loro territorio chiunque necessiti di una terapia la cui impossibilità di essere continuata nelle stesse condizioni comprometterebbe le possibilità di guarigione o di sopravvivenza;

82. sottolinea che, a norma della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, le espulsioni collettive sono inammissibili;

83. sottolinea che il diritto alla richiesta di asilo è un diritto universale sancito dall'articolo 14 della Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo;

84. invita tutti gli Stati membri dell'Unione ad applicare in modo incondizionato nelle questioni di diritto d'asilo la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e il relativo protocollo del 1967, i principi definiti dal comitato esecutivo dell'Alto commissariato per i rifugiati nonché la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo;

85. sottolinea che la Convenzione di Ginevra non opera alcuna distinzione in materia di vittime di persecuzioni, che queste ultime siano attuate da organismi pubblici o da altri organismi, qualora lo Stato non possa o non voglia garantire all'interessato la protezione che egli ha il diritto di attendersi; rinnova la sua richiesta al Consiglio e agli Stati membri di riconoscere che le vittime di persecuzioni da parte di terzi o in situazioni di violenza interna generalizzata hanno bisogno della stessa tutela internazionale;

86. chiede che gli Stati membri riconoscano la persecuzione a causa del sesso;

87. ritiene che le esigenze in materia di visti o documenti di viaggio e le sanzioni a carico delle imprese di trasporto costituiscano un ostacolo notevole al diritto di accesso alla procedura di asilo;

88. ritiene che un richiedente asilo possa essere espulso in un «paese terzo sicuro» soltanto a condizione che lo Stato interessato abbia fornito allo Stato che espelle la garanzia completa che la richiesta del richiedente asilo sarà esaminata accuratamente con una procedura adeguata ed equa;

89. esprime la propria preoccupazione in relazione al fatto che la raccomandazione del Consiglio concernente l'accordo-tipo bilaterale sulla riammissione tra uno Stato membro dell'Unione e un paese terzo non contiene garanzie adeguate per la tutela dei richiedenti asilo e dei profughi;

90. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad applicare la clausola di inefficacia prevista all'articolo 11 dell'accordo-tipo concernente la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e la Convenzione di Ginevra e a inserire garanzie supplementari onde assicurare che

- la situazione a livello dei diritti dell'uomo nei paesi terzi venga analizzata in modo obiettivo e globale,

- i richiedenti asilo la cui domanda non sia stata esaminata alla luce del criterio del paese terzo sicuro vengano riconosciuti nel paese terzo come individui che hanno bisogno di tutela e abbiano accesso a una procedura di asilo equa e completa;

91. deplora che nel 1995 il Consiglio abbia affrontato a più riprese il diritto di asilo in risoluzioni e altri strumenti che si sottraggono ai controlli sia parlamentare che giurisdizionale;

in merito alla risoluzione del Consiglio del 20 giugno 1995 relativa alle garanzie minime per le procedure in materia di asilo:

92. ritiene che la risoluzione relativa alle garanzie minime per procedure equivalenti di asilo, in cui sono formulati alcuni principi essenziali di dedizione ai valori di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, costituisca un importante punto di partenza per la Comunità; ricorda che gli Stati membri dispongono dell'importante diritto di prevedere, nella normativa nazionale in materia di garanzie di procedura per i richiedenti asilo, norme più favorevoli di quelle contenute nelle garanzie minime comuni;

93. esprime preoccupazione perché la risoluzione introduce deroghe ai principi generali, per esempio l'effetto sospensivo dell'impugnazione nonché il principio secondo cui ogni decisione concernente una richiesta di asilo deve essere adottata dall'autorità competente;

94. esprime preoccupazione perché la risoluzione introduce l'applicazione del concetto di «paese terzo sicuro» senza tuttavia stabilire adeguate garanzie giuridiche contro il rimpatrio di persone in paesi in cui sono minacciate di persecuzione;

in merito alla risoluzione del Consiglio del 25 settembre 1995 e alla decisione del novembre 1995 concernenti la suddivisione degli oneri attinenti all'accoglienza e al soggiorno temporaneo degli sfollati:

95. invita il Consiglio a concludere senza indugio un accordo sull'accoglienza temporanea di profughi di guerre civili;

96. considera inopportuno tener conto anche dell'aiuto umanitario e militare di uno Stato membro ai fini di limitare la sua partecipazione a livello di accoglienza di profughi o sfollati;

in merito alla posizione comune del Consiglio del 23 novembre 1995 relativa all'armonizzazione e all'interpretazione del concetto di profugo:

97. deplora che la posizione comune presupponga il carattere individuale della persecuzione e escluda gruppi in fuga da guerre civili e da conflitti armati generalizzati;

98. ritiene che l'introduzione del concetto di «reinsediamento» all'interno del paese di origine renda ancora più difficile ottenere lo statuto di profugo nell'Unione;

99. ritiene che il Consiglio, in virtù del principio di sussidiarietà, non sia autorizzato ad imporre un'armonizzazione del concetto di profugo tale da limitare la portata della Convenzione di Ginevra;

100. rileva con la massima preoccupazione che nel 1995 sono stati 133 i profughi morti tentando di entrare nel territorio dell'Unione;

101. è profondamente preoccupato per il ruolo svolto dalla criminalità organizzata nell'immigrazione illegale;

La lotta contro il razzismo e la xenofobia

102. condanna fermamente tutte le forme di razzismo, xenofobia e antisemitismo nonché altre discriminazioni basate sulla religione o su motivi etnico- culturali; chiede che tale condanna figuri espressamente nel trattato sull'Unione europea;

103. si rallegra che il Consiglio «Giustizia e Affari interni» abbia adottato un'azione comune contro il razzismo e abbia proclamato il 1997 anno europeo contro il razzismo; invita la Commissione a continuare ad adottare e a sostenere iniziative contro il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia nell'Unione, ricercando beninteso la complementarità con le azioni condotte dal Consiglio d'Europa;

104. sollecita gli Stati membri a non considerare come forma legale di libertà di espressione la diffusione di dichiarazioni a carattere razzista, xenofobo e antisemita, ma a classificarla come reato e ad adottare le misure preventive del caso;

105. sollecita gli Stati membri a impegnarsi a fondo per evitare che dipendenti pubblici, in particolare le forze dell'ordine, assumano comportamenti razzisti, nonché a punire i responsabili di simili comportamenti;

106. sottolinea nuovamente la necessità di promuovere misure nei settori dell'istruzione e della formazione per lottare efficacemente contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo e ritiene che tali misure debbano essere destinate in via prioritaria agli operatori sociali, agli agenti di polizia, ai funzionari della magistratura, agli scolari e agli studenti;

I diritti economici e sociali e il diritto alla sicurezza sociale

107. ritiene che la povertà e l'emarginazione siano fenomeni indegni di una società democratica e opulenta;

108. fa suo l'appello di don J. Wresinski, fondatore dell'associazione «ATD Quarto Mondo», secondo cui «la schiavitù è stata abolita; può esserlo anche la miseria»;

109. critica la limitazione dei diritti fondamentali a causa della povertà e dell'emarginazione; ciò vale in particolare anche per gli individui senza residenza fissa, cui di fatto viene impedito l'esercizio dei diritti politici, segnatamente del diritto di voto;

110. auspica l'elaborazione di uno strumento giuridico vincolante a livello comunitario che stabilisca garanzie minime in materia di reddito, protezione sociale, accesso all'assistenza medica e all'alloggio, in quanto queste sono le premesse indispensabili per una vita conforme alla dignità umana; chiede che nel quadro di questa politica sia dedicata una particolare attenzione agli anziani;

111. esprime indignazione per i numerosi decessi di senzatetto e vagabondi a causa del maltempo invernale e sollecita, in quanto assolutamente necessario, l'allestimento di strutture edilizie adeguate;

112. ritiene che, contestualmente alle misure di tutela sociale ed economica, vadano attuate politiche incisive per frenare il processo di impoverimento sociale;

113. deplora il fatto che sempre più comuni, specialmente in Francia e Germania, proibiscono la questua nel loro territorio;

114. chiede agli Stati membri di riconoscere la situazione particolare delle popolazioni nomadi (sinti, rom, lavoratori itineranti), a rispettare il loro stile di vita tradizionale, a garantire il pieno rispetto dei loro diritti ed esigenze fondamentali e ad astenersi da ogni forma di discriminazione e di pressione per far prendere loro una fissa dimora;

115. chiede che sia rispettato l'obbligo giuridico incombente a ogni comune di prevedere luoghi di accoglienza adeguati e predisposti per le popolazioni nomadi e chiede agli Stati membri di far rispettare o di prevedere tali obblighi nella loro legislazione;

116. ritiene che il diritto al lavoro sia un diritto fondamentale e che gli Stati membri siano tenuti, senza eccezioni, a tutelarlo; sollecita nuovamente l'introduzione di adeguati provvedimenti per lottare contro la disoccupazione di massa nel quadro di tutte le politiche comunitarie;

117. sostiene il diritto a una sicurezza sociale di base per gli anziani;

Il diritto alla riservatezza personale e all'autodeterminazione in campo informativo

118. sottolinea che i diritti al rispetto della sfera privata, dell'abitazione e della protezione dei dati personali costituiscono diritti fondamentali che gli Stati sono tenuti a proteggere e quindi che ogni misura di sorveglianza visiva o acustica deve essere adottata nel più rigoroso rispetto di tali diritti e sempre in presenza di garanzie giudiziarie;

119. ricorda che la Corte europea per i diritti dell'uomo ha recentemente inflitto pene per intrusioni palesi nella sfera privata e sottolineato al riguardo che ogni intrusione nel domicilio e nelle comunicazioni private, a prescindere da eccezioni stabilite dalla legge o adottate sotto controllo giudiziario, rappresenta una grave violazione dei diritti dell'uomo;

120. chiede agli Stati membri di emanare disposizioni legislative comuni per tutelare questi diritti, tali da tenere in considerazione il rapido sviluppo delle nuove tecnologie;

121. chiede che nell'ambito di banche dati come il SIS, il SIE, il SID e Europol sia rispettato il diritto alla tutela della sfera privata e si garantisca che non esistono criteri discriminatori nei confronti di alcun gruppo sociale, che nelle banche dati non possano essere raccolte informazioni concernenti la religione, le convinzioni ideologiche o religiose, la razza, lo stato di salute o l'identità sessuale degli individui;

Il diritto alla non discriminazione

122. ribadisce che il diritto fondamentale dei minorati alla parità di opportunità e alla non discriminazione deve trovare riconoscimento nelle politiche comunitarie;

123. sottolinea nuovamente il diritto degli anziani a una vita dignitosa e conferma il contenuto della sua risoluzione del 24 febbraio 1994 sulle misure a favore degli anziani ((GU C 77 del 14.3.1994, pag. 24.));

124. ribadisce che il diritto alla parità e il diritto alla non discriminazione si basano sull'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e sull'articolo 119 del trattato e che si tratta quindi di diritti tutelati al cui rispetto sono tenuti gli Stati membri;

125. chiede agli Stati membri di garantire una partecipazione effettiva e paritaria delle donne nella vita pubblica;

126. chiede agli Stati membri di dare seguito quanto prima agli accordi conclusi in materia di diritti umani in occasione della quarta Conferenza mondiale delle donne a Pechino;

127. ritiene che la «Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women» debba essere integrata da un protocollo opzionale che dia alle singole persone e ai gruppi il diritto di sporgere denuncia e che debba essere adottato un protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo riguardante i diritti delle donne;

128. ritiene necessario un nuovo studio sulla situazione specifica dei diritti umani delle donne e insiste affinché gli Stati membri adottino misure adeguate per combattere la violenza sessuale e altre violazioni nei confronti dei diritti umani delle donne;

129. è preoccupato per l'aumento della tratta delle donne nell'Unione europea e insiste affinché siano conclusi rapidamente accordi europei per contrastare questa pratica lesiva della dignità umana;

130. chiede al riguardo l'adozione di un codice di comportamento europeo contro la tratta delle donne, basato sulle necessità delle vittime, che preveda la nomina di relatori nazionali sulla violenza contro le donne;

131. evidenzia i numerosi ostacoli per ottenere lo status di rifugiato incontrati dalle donne che chiedono asilo e a tale riguardo invita gli Stati membri a considerare la violenza sessuale come una forma di tortura;

132. ritiene necessario che gli Stati membri accordino diritti specifici alle donne migranti;

133. ritiene necessario che gli Stati membri si astengano dal concludere e applicare accordi bilaterali con paesi che ammettono violazioni intollerabili dei diritti fondamentali delle donne;

134. constata un'evidente correlazione tra la dipendenza economica e la vulnerabilità nei confronti della violenza sessuale e insiste pertanto affinché tutti i lavoratori, inclusi i lavoratori migranti operanti come domestici, si sentano protetti da una legislazione che garantisca loro che il soggiorno nell'Unione non dipende soltanto dalla buona volontà del datore di lavoro;

135. ribadisce che nessuno può essere discriminato per la sua religione, per la sua origine, il suo sesso, il suo orientamento sessuale o la sua opinione;

136. chiede nuovamente, con riferimento alla sua risoluzione dell'8 febbraio 1994 sulla parità di diritti per gli omosessuali nella Comunità europea ((GU C 61 del 28.2.1994, pag. 40.)), che venga proibita ogni discriminazione e ogni disparità di trattamento a danno di omosessuali e lesbiche, in particolare per quanto riguarda termini differenti per il conseguimento della maggiore età per relazioni omosessuali, nonché svantaggi legislativi in materia di codice del lavoro, codice civile, normative contrattuali, regime sociale, codici economici, codice penale e adozioni;

137. ritiene che il mancato riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso nell'intera Unione rappresenti una discriminazione, in particolare per quanto riguarda il diritto alla libera circolazione e il diritto al ricongiungimento familiare;

138. critica il fatto che la legislazione del Consiglio d'Europa in materia etnica e di minoranze non sia ancora stata trasposta da quasi nessuno Stato membro dell'Unione e che la richiesta di una Carta dei gruppi etnici e linguistiche dell'Unione europea non sia stata accolta dal Consiglio, dalla Conferenza intergovernativa e dagli Stati membri, per cui i diritti dei gruppi etnici e linguistiche stabilite in vari Stati membri non godono di alcuna tutela, ovvero di una tutela a livello puramente regionale o nazionale;

139. sottolinea che nessuno può essere discriminato per la sua appartenenza a una minoranza etnica o linguistica e che un sostegno specifico alle minoranze per tutelarle contro la spinta all'assimilazione da parte di una maggioranza non costituisce una violazione del principio di uguaglianza, ma al contrario fornisce un contributo alla sua realizzazione;

140. sollecita fermamente l'Austria ad abrogare le sue leggi contro gli omosessuali e in particolare le disposizioni che fissano l'età minima per rapporti omosessuali maschili a 18 anni, mentre invece quelli eterosessuali e lesbici sono consentiti a 14 anni;

141. sottolinea che tali disposizioni sono in contrasto con la raccomandazione dell'Assemblea del Consiglio d'Europa (924/81);

142. prende atto che la Commissione delle Comunità europee è stata condannata dalla Corte di giustizia per violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo in seguito a prassi abusive di test di AIDS prima dell'assunzione del personale (sentenza del 5 ottobre 1994, causa C-404/92 P, X contro Commissione);

143. chiede agli Stati membri l'introduzione di una legislazione specifica che stabilisca criteri e vincoli per la ricerca scientifica, soprattutto in ordine alle manipolazioni genetiche e alla protezione degli embrioni;

I diritti del fanciullo

144. ribadisce che il diritto all'istruzione con libera scelta del sistema scolastico è un diritto fondamentale e che gli Stati devono garantire un'istruzione libera, gratuita e completa per tutti, senza distinzione;

145. chiede all'Unione di abolire lo sfruttamento economico del fanciullo sotto forma di lavoro infantile;

146. chiede che vengano introdotti meccanismi di controllo e salvaguardia dei diritti elementari dei bambini;

147. chiede agli Stati membri di armonizzare quanto prima l'età minima per l'accesso alla vita lavorativa, aumentando il limite a 16 anni, e di rendere la frequenza scolastica obbligatoria e gratuita fino a tale età;

148. chiede che gli Stati membri classifichino come reato il ricorso alla violenza fisica contro i bambini;

149. invita gli Stati membri a decidere un'azione comune che istituisca un elenco centralizzato dei bambini scomparsi, in attesa del perfezionamento della Convenzione sul sistema europeo d'informazione;

150. invita gli Stati membri a rafforzare gli incentivi nel settore della prevenzione e della rimozione delle gravi negligenze a carico del minore;

151. chiede che gli Stati membri realizzino studi approfonditi sul maltrattamento dei bambini sul loro territorio;

152. ritiene indispensabile, per lottare contro il maltrattamento dei bambini, una stretta cooperazione tra i servizi sanitari, della medicina sociale e della magistratura;

153. condanna fermamente lo sfruttamento sessuale dei bambini, gli abusi sessuali di vario tipo e la degradazione dei bambini a oggetti sessuali e merce commerciale; chiede il divieto totale di produzione, commercializzazione, trasporto e possesso di ogni tipo di materiale pornografico infantile; chiede la sollecita applicazione delle proposte attualmente all'esame in Svezia intese a rendere illegale il possesso di materiale a carattere pedofilo;

154. si compiace dello sviluppo di sistemi volti a bloccare contenuti illegali o nocivi su Internet; sollecita la Commissione a elaborare un sistema relativo a un marchio europeo di qualità per i fornitori di accesso a Internet e ad appoggiare un coordinamento internazionale in tale settore;

155. reputa che ogni fanciullo abbia diritto a una famiglia ovvero a crescere in un ambiente familiare, poiché ciò lo rende più capace di affrontare l'esistenza;

156. rileva che il diritto del fanciullo a crescere in un ambiente rassicurante rischia di essere compromesso qualora non esista il diritto al divorzio oppure esso sia circoscritto da norme come, per esempio, la prova della colpevolezza, atte a perturbare i rapporti tra il fanciullo e uno dei suoi genitori;

157. invita gli Stati membri ad appoggiare, di massima, il diritto del fanciullo a incontrare entrambi i genitori anche dopo il divorzio;

158. ritiene che il fanciullo dovrebbe essere consultato su questioni quali l'identità del suo tutore, in caso di decesso dei genitori; ritiene inoltre che si debba tener conto della volontà del bambino a mano a mano che egli cresce e che, dopo una certa età, il suo parere svolga un ruolo assolutamente determinante;

159. chiede che gli Stati membri stabiliscano disposizioni in materia di eventuali procedimenti penali a carico di organizzatori turistici e di compagnie aeree che incitano al turismo sessuale;

160. chiede che in tutti i paesi europei vengano inasprite le pene per il traffico di bambini e la violenza sessuale contro i bambini e che tutti gli Stati membri emanino disposizioni legislative in materia di extraterritorialità tali da consentire di citare in giudizio nel suo territorio una persona che ha commesso un reato in un altro Stato;

Il diritto a un ambiente sano

161. ribadisce che il diritto alla vita implica una responsabilità nei confronti delle generazioni attuali e future e che quindi tale diritto inevitabilmente trova riscontro in un maggior rispetto della natura in quanto premessa essenziale per la sopravvivenza;

162. ritiene che le autorità pubbliche debbano garantire a ogni individuo un ambiente sano e la possibilità di influenzare le decisioni che riguardano il suo ambiente;

163. chiede che gli Stati membri armonizzino le disposizioni legislative nazionali e inaspriscano le pene per i reati contro l'ambiente sulla base del principio «chi inquina paga»;

164. chiede che sia vietata l'esportazione di tutti i materiali, generi alimentari, prodotti, farmaci, ecc. la cui distribuzione sia vietata nell'Unione;

165. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati che hanno già chiesto ufficialmente di aderire all'Unione.

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