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Document 32021R0817

Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/32/2021/INIT

OJ L 189, 28.5.2021, p. 1–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/817/oj

28.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 189/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/817 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2021

che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 165, paragrafo 4, e l’articolo 166, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Investire nella mobilità ai fini dell’apprendimento per tutti, indipendentemente dal contesto di provenienza e dai mezzi, e nella cooperazione e nello sviluppo di politiche innovative nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport è fondamentale per costruire società inclusive, coese e resilienti e per sostenere la competitività dell’Unione, e a maggior ragione nel contesto di rapidi e profondi cambiamenti determinati dalla rivoluzione tecnologica e dalla globalizzazione. Inoltre, tali investimenti contribuiscono anche a rafforzare l’identità e i valori europei e a rendere l’Unione più democratica.

(2)

Nella sua comunicazione del 14 novembre 2017 intitolata «Rafforzare l’identità europea grazie all’istruzione e alla cultura», la Commissione ha avanzato l’intenzione di adoperarsi per istituire entro il 2025 uno spazio europeo dell’istruzione in cui l’apprendimento non sia limitato da confini. Tale comunicazione presenta una visione per un’Unione in cui sia la norma trascorrere un periodo in un altro Stato membro, a fini di studio e apprendimento in qualsiasi forma o contesto, e parlare altre due lingue oltre alla propria lingua madre, e in cui le persone abbiano un forte senso della propria identità di europei, del patrimonio culturale dell’Europa e della sua diversità. In tale contesto, la Commissione ha sottolineato la necessità di potenziare l’ormai collaudato programma Erasmus+ per tutte le tipologie di discenti cui già si rivolge allo scopo di raggiungere quelli con minori opportunità.

(3)

L’importanza dell’istruzione, della formazione e della gioventù per il futuro dell’Unione è riflessa nella comunicazione della Commissione, del 14 febbraio 2018, intitolata «Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un’Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020». Tale comunicazione pone l’accento sulla necessità di mantenere gli impegni assunti dagli Stati membri al vertice sociale per l’occupazione equa e la crescita di Göteborg del 17 novembre 2017, anche attraverso la piena attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato ufficialmente e firmato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione (4) e del suo primo principio, relativo all’istruzione, alla formazione e all’apprendimento permanente. Tale comunicazione evidenzia la necessità di intensificare la mobilità e gli scambi, anche attraverso un programma Erasmus+ sensibilmente rafforzato, inclusivo e ampliato, come auspicato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017.

(4)

Il principio 1 del pilastro europeo dei diritti sociali, prevede che ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. Il pilastro europeo dei diritti sociali afferma inoltre chiaramente l’importanza di un’educazione e cura della prima infanzia di buona qualità e di garantire pari opportunità per tutti.

(5)

Nella dichiarazione di Bratislava, firmata il 16 settembre 2016, i leader dei 27 Stati membri hanno sottolineato la propria determinazione a offrire migliori opportunità ai giovani. Nella dichiarazione di Roma, firmata il 25 marzo 2017, i leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea si sono impegnati ad adoperarsi per realizzare un’Unione in cui i giovani ricevano l’istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente, e che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale.

(6)

La relazione della Commissione del 31 gennaio 2018 sulla valutazione di medio termine del programma Erasmus+ (2014-2020) istituito dal Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (5) («programma 2014-2020») ha confermato che la creazione di un programma unico per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport si è tradotta in considerevoli semplificazioni, razionalizzazioni e sinergie nella gestione di tale programma, ma ha concluso che sono necessari altri miglioramenti per consolidare ulteriormente gli incrementi di efficienza del programma 2014-2020. Nelle consultazioni per tale valutazione di medio termine e sul futuro del programma, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno vivamente esortato a garantire continuità nella portata, nell’assetto e nei meccanismi di erogazione del programma Erasmus+ e ad apportare una serie di miglioramenti, ad esempio rendendo il programma Erasmus+ maggiormente inclusivo, semplice e gestibile per i beneficiari. Gli Stati membri e i portatori di interesse si sono inoltre detti pienamente a favore del mantenimento del paradigma dell’apprendimento permanente a integrazione e sostegno del programma Erasmus+. Nella sua risoluzione del 2 febbraio 2017 sull’attuazione di Erasmus+ (6), il Parlamento europeo ha accolto con favore la struttura integrata del programma 2014-2020 e ha chiesto alla Commissione di sfruttare pienamente la dimensione del programma legata all’apprendimento permanente promuovendo e incoraggiando la cooperazione intersettoriale nell’ambito del programma Erasmus+. Gli Stati membri e i portatori di interessi hanno inoltre evidenziato l’esigenza di rafforzare ulteriormente la dimensione internazionale del programma Erasmus+.

(7)

La consultazione pubblica del 2018 sui Fondi dell’Unione europea nel settore dei valori e della mobilità ha confermato le conclusioni chiave della relazione sulla valutazione di medio termine del programma 2014-2020 e ha posto l’accento sulla necessità di rendere il futuro programma più inclusivo per continuare a perseguire la modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione e per rafforzare le priorità in materia di promozione dell’identità europea, cittadinanza attiva e partecipazione alla vita democratica.

(8)

Nella sua comunicazione del 2 maggio 2018 intitolata «Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende — Quadro finanziario pluriennale 2021-2027», la Commissione ha chiesto di investire maggiormente nelle persone e di rafforzare la componente «giovani» nel prossimo quadro finanziario. In tale comunicazione, la Commissione ha riconosciuto che l’Erasmus+ è stato uno dei successi più visibili dell’Unione. Nella sua comunicazione del 27 maggio 2020 dal titolo «il bilancio dell’UE come motore del piano per la ripresa europea», la Commissione ha riconosciuto il ruolo del programma nel rendere l’Unione più resiliente e nell’affrontare le sfide socioeconomiche. Essa inoltre ha confermato il proprio impegno a favore di un programma Erasmus+ significativamente rafforzato. Ciò permetterebbe a un maggior numero di giovani di spostarsi in un altro paese per studiare o lavorare e permetterebbe al programma di concentrarsi sull’inclusività e cercare di raggiungere un numero più elevato di persone con minori opportunità.

(9)

In tale contesto, è necessario istituire Erasmus+, il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport («programma») quale successore del programma 2014-2020. La natura integrata del programma 2014-2020, che abbraccia l’apprendimento in tutti i contesti (formale, non formale o informale) e in tutte le fasi della vita, dovrebbe essere rafforzata per potenziare percorsi di apprendimento flessibili così da consentire alle persone di acquisire e migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie ai fini del proprio sviluppo personale e per affrontare le sfide che il 21o secolo pone e trarre il massimo vantaggio dalle opportunità che offre.

(10)

È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 (7) del Consiglio («QFP 2021-2027»).

(11)

Il programma dovrebbe essere in grado di dare un contributo ancora maggiore alla realizzazione delle priorità e degli obiettivi strategici dell’Unione nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Un approccio coerente di apprendimento permanente è essenziale per gestire le diverse transizioni che ogni persona dovrà affrontare nel corso della vita. Un approccio di questo tipo dovrebbe essere incoraggiato attraverso un’efficace cooperazione intersettoriale. Nel perseguimento di tale approccio, il programma dovrebbe mantenere una relazione stretta con il quadro strategico generale per la cooperazione dell’Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù, comprese le agende politiche per le scuole, l’istruzione superiore, l’istruzione e la formazione professionale e l’apprendimento degli adulti; nel contempo, dovrebbe rafforzare e sviluppare nuove sinergie con altri programmi e settori di intervento dell’Unione.

(12)

Il programma costituisce un elemento chiave della costruzione di uno spazio europeo dell’istruzione. Facendo seguito alla sua comunicazione del 14 novembre 2017 dal titolo «Rafforzare l’identità europea grazie all’istruzione e alla cultura», la Commissione ha ricordato nella sua comunicazione del 30 settembre 2020 sulla realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione entro il 2025, che il programma Erasmus+ rimane determinante per il conseguimento degli obiettivi di un’istruzione, una formazione e un apprendimento permanente di qualità e inclusivi e per preparare l’Unione ad affrontare le transizioni verde e digitale. Il programma dovrebbe essere in grado di contribuire al nuovo quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione e alla nuova agenda per le competenze per l’Europa sulla competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza. istituita nella comunicazione della Commissione del 1o luglio 2020, con un impegno comune nei confronti dell’importanza strategica delle abilità, delle competenze chiave e delle conoscenze per mantenere l’occupazione e sostenere la crescita, la competitività, l’innovazione e la coesione sociale, in linea con la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 (8). Il programma dovrebbe contribuire a realizzare il piano d’azione per l’istruzione digitale istituita dalla comunicazione della Commissione de 30 settembre 2020 dal titolo «Piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027 — Ripensare l’istruzione e la formazione per l’era digitale». Il programma dovrebbe rispondere alla necessaria trasformazione digitale dei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Il programma dovrebbe inoltre assistere gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi della dichiarazione di Parigi, del 17 marzo 2015, sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione.

(13)

In linea con la strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027 (9), il quadro di riferimento per la cooperazione europea in materia di gioventù per il periodo 2019-2027 che si basa sulla comunicazione della Commissione del 22 maggio 2018 dal titolo «Mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani: una nuova strategia dell’UE per la gioventù», il programma dovrebbe sostenere un’animazione socioeducativa di elevata qualità, gli strumenti e i sistemi per la formazione degli animatori socioeducativi, la convalida dell’apprendimento non formale e informale nonché approcci di qualità per la responsabilizzazione delle organizzazioni giovanili. Il programma dovrebbe sostenere un dialogo dell’UE con i giovani ampio e inclusivo, le cui priorità siano determinate dai bisogni dei giovani.

(14)

Il programma dovrebbe tenere conto del pertinente piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport, che costituisce il quadro di riferimento per la cooperazione a livello di Unione nel settore dello sport. Dovrebbero essere garantite coerenza e complementarità tra il pertinente piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport e le azioni sostenute nell’ambito del programma nel settore dello sport. Occorre prestare attenzione, in particolare, agli sport di base, tenendo conto del ruolo importante che lo sport svolge nel promuovere l’attività fisica, uno stile di vita sano, le relazioni interpersonali, l’inclusione sociale e l’uguaglianza. Il programma dovrebbe sostenere azioni di mobilità ai fini dell’apprendimento per il personale del settore dello sport, primariamente nel settore degli sport di base. Anche il personale attivo nel settore degli sport non di base, ivi compreso il personale che persegue una duplice carriera sportiva e non sportiva, può migliorare l’impatto dell’apprendimento e il trasferimento delle conoscenze per il personale e le organizzazioni del settore degli sport di base. Il programma pertanto dovrebbe essere in grado di sostenere opportunità di mobilità ai fini dell’apprendimento per il personale attivo nel settore degli sport non di base, laddove la partecipazione di tale personale può andare a vantaggio degli sport di base. Il programma dovrebbe contribuire a promuovere i valori comuni europei tramite lo sport, il buon governo e l’integrità nello sport, lo sviluppo sostenibile, nonché l’istruzione, la formazione e le competenze nello sport e attraverso lo sport stesso. Gli eventi sportivi senza scopo di lucro sostenuti dal programma dovrebbero avere una dimensione e un impatto europei.

(15)

Il programma dovrebbe essere in grado di sostenere qualsiasi settore di studio e dovrebbe. in particolare, contribuire al rafforzamento della capacità di innovazione dell’Unione supportando attività che consentano alle persone di sviluppare le conoscenze, le abilità, le competenze e gli atteggiamenti di cui hanno bisogno in discipline o settori di studio orientati al futuro quali scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica (STEAM), cambiamenti climatici, tutela dell’ambiente, sviluppo sostenibile, energie pulite, intelligenza artificiale, robotica, analisi dei dati, design e architettura e alfabetizzazione digitale e mediatica. L’innovazione può essere stimolata tramite tutte le azioni di mobilità ai fini dell’apprendimento e di cooperazione, che siano gestite direttamente o indirettamente.

(16)

Le sinergie con il programma Orizzonte Europa istituito dal Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo e del Consiglio (10) («Orizzonte Europa») dovrebbero assicurare che le risorse combinate del programma e di Orizzonte Europa siano utilizzate per sostenere attività destinate al rafforzamento e alla modernizzazione degli istituti di istruzione superiore europei. Orizzonte Europa, ove opportuno, integrerà il sostegno del programma all’iniziativa Università europee nel quadro dell’elaborazione di nuove strategie comuni e integrate, sostenibili e a lungo termine in materia di istruzione, ricerca e innovazione. Le sinergie con Orizzonte Europa contribuiranno a promuovere l’integrazione dell’istruzione e della ricerca, in particolare negli istituti di istruzione superiore.

(17)

Le tecnologie nuove ed emergenti offrono notevoli opportunità di apprendimento e scambio e si sono dimostrate particolarmente importanti durante la pandemia di COVID-19. Oltre alla mobilità fisica ai fini dell’apprendimento, che rimane l’azione principale del programma, dovrebbero essere promossi formati virtuali, come l’apprendimento virtuale, al fine di integrare o sostenere la mobilità fisica ai fini dell’apprendimento, per offrire opportunità di apprendimento significative a coloro che non sono in grado di spostarsi fisicamente in un paese diverso da quello di residenza o promuovere gli scambi attraverso formati di apprendimento innovativi. Se del caso, nell’ambito del programma dovrebbe essere promossa la cooperazione virtuale. La Commissione dovrebbe garantire che, ove possibile e opportuno, gli strumenti di apprendimento virtuale sviluppati nell’ambito del programma siano messi a disposizione di un pubblico vasto.

(18)

Nel conseguire i suoi obiettivi, il programma dovrebbe essere maggiormente inclusivo, incrementando la partecipazione delle persone con minori opportunità. Varie misure potrebbero contribuire ad aumentare la partecipazione al programma di persone con minori opportunità, tra cui una sensibilizzazione, una comunicazione, una consulenza e un’assistenza migliori e più mirate, procedure semplificate, formati più flessibili di mobilità ai fini dell’apprendimento e un maggior coinvolgimento delle organizzazioni di piccole dimensioni, in particolare nuove organizzazioni e organizzazioni di base radicate nella comunità che lavorano direttamente con i discenti svantaggiati di tutte le età. È importante riconoscere che i bassi livelli di partecipazione delle persone con minori opportunità derivano da cause diverse e dipendono da contesti differenti. Pertanto, nell’ambito di un quadro di tali misure a livello dell’Unione volto ad aumentare la partecipazione delle persone con minori opportunità, è opportuno elaborare piani d’azione per l’inclusione e adattarli ai gruppi destinatari e alle circostanze specifiche di ciascuno Stato membro.

(19)

In alcuni casi, le persone con minori opportunità sono meno propense a partecipare al programma per motivi finanziari, a causa della loro situazione economica o dei costi di partecipazione più elevati che la loro specifica situazione comporta, come spesso accade alle persone con disabilità. In tali casi la loro partecipazione potrebbe essere agevolata con un sostegno finanziario mirato. La Commissione dovrebbe pertanto assicurare la messa in atto di tali misure di sostegno finanziario, anche tramite eventuali adeguamenti delle sovvenzioni a livello nazionale. I costi aggiuntivi associati alle misure volte a facilitare l’inclusione non dovrebbero costituire motivo di rigetto di una domanda.

(20)

Al fine di rendere il programma più accessibile alle nuove organizzazioni e alle organizzazioni con minore capacità amministrativa e di rendere il programma più gestibile per i beneficiari, è opportuno adottare una serie di misure per semplificare le procedure del programma a livello di attuazione. A tale riguardo, i sistemi informatici del programma dovrebbero essere di facile utilizzo e fornire un accesso semplice alle opportunità offerte dal programma. Analogamente, le procedure messe in atto per attuare il programma dovrebbero essere coerenti e semplici e dovrebbero essere accompagnate da misure di sostegno e informazioni di elevata qualità. A tal fine dovrebbero essere organizzate riunioni periodiche della rete delle agenzie nazionali.

(21)

Nella sua comunicazione del 14 novembre 2017 dal titolo «Rafforzare l’identità europea grazie all’istruzione e alla cultura» la Commissione ha sottolineato il ruolo cruciale svolto dall’istruzione, dalla cultura e dallo sport nel promuovere la cittadinanza attiva e i valori comuni tra le generazioni più giovani. Rafforzare l’identità europea e incentivare la partecipazione attiva dei singoli e della società civile ai processi democratici è essenziale per il futuro dell’Europa e delle società democratiche. Andare all’estero per studiare, imparare, formarsi e lavorare o per partecipare ad attività sportive o destinate ai giovani contribuisce a consolidare tale identità europea in tutta la sua diversità. Rafforza il senso di appartenenza a una comunità culturale e promuove l’apprendimento interculturale, il pensiero critico e la cittadinanza attiva tra persone di tutte le età. Coloro che partecipano ad attività di mobilità ai fini dell’apprendimento dovrebbero impegnarsi nelle loro comunità locali e confrontarsi con quelle del paese ospitante per condividere la propria esperienza. Il programma dovrebbe sostenere le attività collegate al rafforzamento di tutti gli aspetti della creatività nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù e alla promozione delle competenze chiave individuali.

(22)

Il programma dovrebbe sostenere soltanto le azioni e le attività che offrono un potenziale valore aggiunto europeo. Il concetto di valore aggiunto europeo deve essere inteso in senso ampio e può essere dimostrato in modi diversi, ad esempio nei casi in cui le azioni o attività hanno carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità ai fini dell’apprendimento e la cooperazione tese a conseguire un impatto sistemico sostenibile, integrano o promuovono sinergie con altri programmi e altre politiche a livello nazionale, dell’Unione e internazionale o contribuiscono a un uso efficace degli strumenti dell’Unione per la trasparenza e il riconoscimento.

(23)

La dimensione internazionale del programma dovrebbe essere rafforzata e dovrebbe mirare ad offrire più opportunità di mobilità ai fini dell’apprendimento, cooperazione e dialogo politico con paesi terzi non associati al programma. Dando seguito alla realizzazione efficace di attività internazionali nel settore dell’istruzione superiore e della gioventù nell’ambito dei programmi precedenti in materia di istruzione, formazione e gioventù, le attività di mobilità internazionale ai fini dell’apprendimento dovrebbero essere estese ad altri settori, ad esempio all’istruzione e alla formazione professionale e allo sport. Al fine di incrementare l’impatto di tali attività, è importante rafforzare le sinergie tra il programma e gli strumenti dell’Unione per l’azione esterna, quali lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, e lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di assistenza preadesione (IPA III). Gli strumenti dell’Unione per l’azione esterna dovrebbero puntare ad aumentare le opportunità in particolare per i singoli e le organizzazioni dei paesi terzi non associati al programma, sostenendo in special modo lo sviluppo di capacità in tali paesi, lo sviluppo di competenze e gli scambi interpersonali, e offrendo nel contempo maggiori opportunità di cooperazione, mobilità ai fini dell’apprendimento e dialogo politico.

(24)

L’assetto fondamentale del programma 2014-2020, che è stato articolato in tre ambiti, vale a dire istruzione e formazione, gioventù e sport, ed è stato strutturato intorno a tre azioni chiave, si è dimostrato efficace e dovrebbe essere mantenuto. Dovrebbero essere introdotti miglioramenti al fine di snellire e razionalizzare le azioni sostenute dal programma. Dovrebbero essere inoltre garantite la stabilità e la continuità in termini di modalità di gestione e attuazione. Complessivamente, almeno il 75 % della dotazione di bilancio del programma dovrebbe essere attuato in regime di gestione indiretta da parte delle agenzie nazionali. Ciò comprende azioni come la mobilità ai fini dell’apprendimento in tutti i settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport e partenariati di cooperazione, inclusi partenariati di piccola scala nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù. Se del caso, dovrebbero essere adottate modalità specifiche per la gestione diretta per le azioni che coinvolgono reti a livello dell’Unione e organizzazioni europee nell’ambito delle azioni chiave 2 e 3, esclusi i partenariati di piccola scala.

(25)

Il programma dovrebbe attuare una serie di azioni a sostegno della mobilità ai fini dell’apprendimento, della cooperazione tra organizzazioni e istituti, dello sviluppo delle politiche e della cooperazione, nonché delle azioni Jean Monnet. Il presente regolamento dovrebbe definire tali azioni, così come la relativa descrizione, comprese le attività che potrebbero essere attuate nell’ambito di tali azioni nel corso del periodo di programmazione.

(26)

Il programma dovrebbe rafforzare le opportunità di mobilità ai fini dell’apprendimento già esistenti, in particolare nei settori dove sono possibili i maggiori incrementi di efficienza, al fine di ampliare la portata di tali opportunità e rispondere all’ingente domanda non soddisfatta. Ciò si dovrebbe conseguire incrementando e facilitando le attività di mobilità ai fini dell’apprendimento per gli studenti dell’istruzione superiore, gli alunni, i discenti dell’istruzione degli adulti e i discenti dell’istruzione e della formazione professionale, tra cui, ad esempio, gli apprendisti e i tirocinanti, anche a fini di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione. I neolaureati e le persone che hanno ottenuto di recente una qualifica di istruzione e di formazione professionale dovrebbero poter partecipare alla mobilità ai fini dell’apprendimento. La partecipazione dei neolaureati alla mobilità ai fini dell’apprendimento dovrebbe basarsi su criteri oggettivi e si dovrebbe garantire la parità di trattamento. Le opportunità di mobilità ai fini dell’apprendimento per i giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale dovrebbero essere inoltre ampliate in modo da raggiungere un pubblico di giovani più vasto. Dovrebbe altresì essere rafforzata, in ragione del suo effetto leva, la mobilità ai fini dell’apprendimento del personale dei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Le opportunità di mobilità ai fini dell’apprendimento dovrebbero poter assumere varie forme, tra cui tirocini, apprendistati, scambi di giovani, scambi scolastici, attività didattica o partecipazione ad attività di sviluppo professionale, e dovrebbero basarsi sulle esigenze specifiche dei diversi settori. Il programma dovrebbe sostenere la qualità nella mobilità ai fini dell’apprendimento, compresa la qualità sulla base dei principi stabiliti nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (11) e delle raccomandazioni del Consiglio del 28 giugno 2011 (12), 20 dicembre 2012 (13), 15 marzo 2018 (14), 26 novembre 2018 (15) e 24 novembre 2020 (16).

(27)

In linea con l’obiettivo di realizzare un autentico spazio europeo dell’istruzione, il programma dovrebbe inoltre potenziare la mobilità ai fini dell’apprendimento e gli scambi e favorire la partecipazione degli studenti dell’istruzione superiore alle attività didattiche, culturali e sportive sostenendo la digitalizzazione dei processi attraverso, ad esempio, l’iniziativa riguardante la Carta europea dello studente. In tale contesto la Commissione dovrebbe sviluppare l’iniziativa riguardante la Carta europea dello studente, in particolare per gli studenti dell’istruzione superiore che partecipano al programma. L’iniziativa della Carta europea dello studente potrebbe rappresentare una tappa importante per fare della mobilità ai fini dell’apprendimento una realtà per tutti, consentendo agli istituti di istruzione superiore di inviare e accogliere a fini di scambio più studenti di istruzione superiore, continuando nel contempo a migliorare la qualità della mobilità ai fini dell’apprendimento degli studenti di istruzione superiore, e d’altro canto agevolando il loro accesso a vari servizi, come biblioteche, trasporti e alloggio, prima del loro arrivo fisico presso l’istituto di accoglienza all’estero.

(28)

Il programma dovrebbe incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell’Europa, fra l’altro sostenendo attività che contribuiscano all’educazione civica e progetti partecipativi che consentano ai giovani di essere coinvolti nella società civile e imparare a parteciparvi, sensibilizzando in merito ai valori comuni europei, compresi i diritti fondamentali, come pure alla storia e alla cultura dell’Europa, avvicinando i giovani e i responsabili delle decisioni ai livelli locale, nazionale e dell’Unione, e contribuendo al processo di integrazione europea.

(29)

Basandosi sulla valutazione e l’ulteriore sviluppo dell’iniziativa DiscoverEU, che è stata avviata come azione preparatoria nel 2018, il programma dovrebbe offrire ai giovani maggiori possibilità di scoprire tutte le destinazioni in Europa tramite esperienze di apprendimento all’estero. Ai giovani, in particolare a quelli con minori opportunità, dovrebbe essere offerta l’occasione di avere una prima breve esperienza di viaggio in Europa, da soli o in gruppo, nel quadro di un’attività di istruzione informale e non formale destinata a sviluppare il loro senso di appartenenza all’Unione e a permettere loro la scoperta della diversità linguistica e culturale di quest’ultima. I partecipanti dovrebbero essere selezionati sulla base di criteri chiari e trasparenti. Gli organismi di attuazione dovrebbero promuovere misure volte a garantire che l’iniziativa DiscoverEU sia inclusiva e geograficamente equilibrata, sia per quanto riguarda i titoli di viaggio assegnati che gli Stati membri visitati, e a sostenere attività con una forte dimensione di apprendimento. A tale riguardo, attraverso misure mirate, quali attività di sensibilizzazione, sessioni informative prima della partenza ed eventi per i giovani, il programma dovrebbe anche promuovere la scelta delle regioni periferiche e degli Stati membri meno visitati. Dovrebbero essere presi in considerazione altri mezzi di trasporto, se il trasporto ferroviario non è disponibile o è estremamente poco pratico, in particolare tenendo conto della situazione specifica della destinazione. L’iniziativa DiscoverEU dovrebbe cercare di creare collegamenti con le pertinenti iniziative locali, regionali, nazionali ed europee, quali l’azione dell’Unione dal titolo «Capitali europee della cultura», le capitali europee della gioventù, le capitali europee del volontariato e le capitali verdi europee.

(30)

L’apprendimento delle lingue contribuisce alla comprensione reciproca e alla mobilità all’interno e all’esterno dell’Unione, e le competenze linguistiche sono competenze essenziali nella vita e sul lavoro. Pertanto il programma dovrebbe potenziare l’apprendimento delle lingue, comprese, se del caso, le lingue nazionali dei segni, anche tramite un più ampio ricorso agli strumenti online, dati i vantaggi supplementari che l’e-learning può offrire per l’apprendimento linguistico in termini di accesso e flessibilità. Al tempo stesso, al fine di garantire un accesso ampio e inclusivo al programma, è importante che il multilinguismo sia un principio fondamentale nell’attuazione del programma.

(31)

Il programma dovrebbe sostenere misure che potenzino la cooperazione tra istituti e organizzazioni attive nel settore dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, riconoscendo il ruolo fondamentale degli istituti e organizzazioni per dotare le persone delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie in un mondo che cambia e per aiutare istituti e organizzazioni a realizzare adeguatamente il potenziale di innovazione, creatività e imprenditorialità, in particolare nell’ambito dell’economia digitale.

(32)

Nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017, il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a portare avanti una serie di iniziative per elevare la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione a un nuovo livello, anche favorendo l’emergere, entro il 2024, di «Università europee» composte da reti di università in tutta l’Unione, caratterizzate da un approccio dal basso verso l’alto. Nelle sue conclusioni del 28 giugno 2018 il Consiglio europeo ha invitato a incoraggiare la cooperazione tra la ricerca, l’innovazione e l’istruzione, anche mediante l’iniziativa relativa alle università europee. Il programma dovrebbe sostenere tali università europee nello sviluppo di strategie comuni a lungo termine per l’istruzione, la ricerca e l’innovazione di elevata qualità e per servire la società.

(33)

Il comunicato di Bruges del 7 dicembre 2010 su una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020 ha sollecitato il sostegno all’eccellenza professionale per una crescita intelligente e sostenibile. Nella comunicazione del 18 luglio 2017 intitolata «Rafforzare l’innovazione nelle regioni d’Europa: strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile» la Commissione ha fatto appello agli Stati membri per instaurare un collegamento tra istruzione e formazione professionale e sistemi di innovazione, come parte delle strategie di specializzazione intelligente a livello regionale. Il programma dovrebbe offrire i mezzi per rispondere a tali richieste e sostenere lo sviluppo di piattaforme transnazionali di centri di eccellenza professionale integrati nelle strategie locali e regionali per la crescita sostenibile, l’innovazione e la competitività. Tali centri di eccellenza dovrebbero fungere da elementi trainanti per competenze professionali di qualità in un contesto di sfide settoriali, sostenendo nel contempo i mutamenti strutturali generali e le politiche socioeconomiche nell’Unione.

(34)

Le piattaforme e gli strumenti online per la cooperazione virtuale di facile utilizzo possono svolgere un ruolo importante nel sostenere la realizzazione delle politiche in materia di istruzione, formazione e gioventù nell’Unione. Per incrementare il ricorso ad attività di cooperazione virtuale, il programma dovrebbe sostenere un uso più sistematico e coerente di piattaforme online quali eTwinning, la School Education Gateway, la Piattaforma elettronica per l’apprendimento degli adulti in Europa, il Portale europeo per i giovani e le piattaforme online per l’istruzione superiore e, se necessario, qualsiasi altra piattaforma online che possa essere creata nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù.

(35)

In linea con i pertinenti quadri e strumenti dell’Unione, il programma dovrebbe contribuire a facilitare la trasparenza e il riconoscimento delle competenze, delle abilità e delle qualifiche, e del trasferimento dei crediti o delle unità di risultati dell’apprendimento, al fine di promuovere l’assicurazione di qualità e sostenere la convalida dell’apprendimento non formale e informale, la gestione delle competenze e l’orientamento. In tale ottica, il programma dovrebbe anche assicurare sostegno ai punti di contatto e alle reti a livello nazionale e dell’Unione che facilitano gli scambi transeuropei e lo sviluppo di percorsi di apprendimento flessibili tra diversi ambiti dell’istruzione e della formazione e della gioventù e attraverso contesti formali e non formali. Il programma dovrebbe fornire sostegno anche al processo di Bologna.

(36)

Il programma dovrebbe mobilitare il potenziale di coloro che in passato hanno partecipato al programma Erasmus+ e sostenere, in particolare, le relative attività delle reti di ex partecipanti di Erasmus+, degli ambasciatori e di EuroPeers incoraggiandoli a promuovere il programma allo scopo di aumentare la partecipazione.

(37)

Al fine di assicurare la cooperazione con altri strumenti dell’Unione e il sostegno ad altre politiche dell’Unione, dovrebbero essere offerte alle persone opportunità di mobilità ai fini dell’apprendimento in vari settori di attività, quali il settore pubblico e privato, l’agricoltura e le imprese, consentendo loro di effettuare un’esperienza di apprendimento all’estero che permetta loro, in qualsiasi fase della vita, di crescere ed evolvere dal punto di vista sia personale, in particolare sviluppando una consapevolezza della propria identità europea e una comprensione della diversità culturale europea, sia professionale, anche acquisendo competenze rilevanti per il mercato del lavoro. Il programma dovrebbe costituire un punto di accesso per i piani di mobilità transnazionale dell’Unione con una forte dimensione di apprendimento, semplificando l’offerta per i beneficiari e i partecipanti a tali attività. Dovrebbe essere agevolato l’ampliamento dei progetti del programma. Dovrebbero essere adottate misure specifiche per aiutare i promotori di progetti del programma a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie con il sostegno dei fondi della politica di coesione e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute, media e cultura e volontariato. Dovrebbe essere possibile assegnare un marchio di eccellenza, sulla base di una serie limitata di criteri, alle proposte progettuali di qualità che non possono essere finanziate a titolo del programma a causa di vincoli di bilancio. Il marchio di eccellenza riconosce la qualità della proposta e semplifica la ricerca di finanziamenti alternativi nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di coesione («Fondo europeo di sviluppo regionale») o del Fondo sociale europeo Plus istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo sociale europeo Plus (FSE+) («Fondo sociale europeo Plus»).

(38)

È importante promuovere l’insegnamento, l’apprendimento e la ricerca in materia di integrazione europea, comprese le sfide e opportunità future dell’Unione, e promuovere il dibattito su tali questioni con il sostegno delle azioni Jean Monnet nel settore dell’istruzione superiore e in altri ambiti dell’istruzione e della formazione, in particolare tramite la formazione dei docenti e del personale. Promuovere un senso europeo di impegno e appartenenza è particolarmente importante alla luce delle sfide che si pongono ai valori comuni su cui l’Unione è fondata e che costituiscono parte di un’identità europea comune e tenendo conto del fatto che i cittadini dimostrano un livello di partecipazione ridotto. Il programma dovrebbe continuare a contribuire allo sviluppo dell’eccellenza negli studi sull’integrazione europea. È opportuno monitorare e valutare regolarmente i progressi realizzati dalle istituzioni finanziate a titolo delle azioni Jean Monnet nell’attuazione degli obiettivi del programma. Si dovrebbero incoraggiare gli scambi fra tali istituzioni e altre istituzioni a livello nazionale o transnazionale, nel pieno rispetto della rispettiva libertà accademica.

(39)

Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi adottato ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (17) e di realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma dovrebbe contribuire all’integrazione dell’azione per il clima e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % della spesa di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici. In linea con il Green Deal europeo quale piano per la crescita sostenibile, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero rispettare il principio del «non nuocere» senza modificare il carattere fondamentale del programma. Durante l’attuazione del programma, le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate e poste in essere e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e riesame. È inoltre opportuno misurare le azioni pertinenti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici, comprese quelle intese a ridurre l’impatto ambientale del programma.

(40)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie (18). Tale dotazione finanziaria comprende un importo di 0,5 miliardi di EUR a prezzi costanti 2018, in linea con la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 16 dicembre 2020 sul rafforzamento di programmi specifici e l’adeguamento degli atti di base (19).

(41)

Nell’ambito della dotazione di base per le azioni che dovranno essere gestite dalle agenzie nazionali nel settore dell’istruzione e della formazione, dovrebbe essere definita una ripartizione minima per settore delle dotazioni per i seguenti settori al fine di garantire che una massa critica di stanziamenti assicuri la realizzazione dei risultati attesi in ciascuno di tali settori: istruzione superiore, istruzione scolastica, istruzione e formazione professionale e istruzione degli adulti.

(42)

Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

(43)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi per i controlli, dell’onere amministrativo e del previsto rischio di inosservanza. Nella scelta, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Le dotazioni di bilancio per attuare le azioni gestite dalle agenzie nazionali dovrebbero essere accompagnate da un sostegno adeguato ai costi operativi delle agenzie nazionali, fornito sotto forma di commissione di gestione, al fine di garantire l’attuazione efficace e sostenibile dei compiti di gestione delegati. Nell’attuazione del programma si dovrebbero rispettare i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, quali figurano nel regolamento finanziario.

(44)

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo possono partecipare ai programmi dell’Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell’accordo sullo Spazio economico europeo (21), che prevede l’attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’Ufficio europeo antifrode (OLAF) e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. La piena partecipazione dei paesi terzi al programma dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite in accordi specifici che disciplinino la partecipazione di tali paesi al programma stesso. La piena partecipazione comporta inoltre l’obbligo di istituire un’agenzia nazionale e la gestione di alcune delle azioni del programma in regime di gestione indiretta. I soggetti giuridici di paesi terzi non associati al programma dovrebbero poter partecipare ad alcune delle azioni del programma, come definito nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione. Nell’attuazione del programma si potrebbero prevedere modalità specifiche per quanto riguarda la partecipazione di soggetti giuridici dei microstati europei.

(45)

In considerazione dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e in linea con la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 intitolata «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE», il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche di cui a tale articolo. Dovrebbero essere adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni, anche attraverso un sostegno finanziario, se del caso, per le azioni di mobilità ai fini dell’apprendimento. Dovrebbero essere promossi gli scambi e la cooperazione tra persone e organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi, in particolare i loro vicini. Tali misure dovrebbero essere monitorate e valutate regolarmente.

(46)

A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio (22) le persone fisiche e i soggetti stabiliti nei paesi o territori d’oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso. Nell’attuazione del programma si dovrebbe tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di tali paesi o territori. La partecipazione di tali paesi o territori al programma dovrebbe essere monitorata e valutata regolarmente.

(47)

In conformità del regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio. I programmi di lavoro dovrebbero definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti di esecuzione secondo la procedura d’esame.

(48)

Al fine di valutare i progressi, e apportare eventuali miglioramenti nell’attuazione del programma, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia del programma. Tale valutazione intermedia dovrebbe essere accompagnata da una valutazione finale del programma 2014-2020 e dovrebbe tenere conto degli insegnamenti pertinenti tratti da tale valutazione. Oltre a valutare la performance e l’efficacia complessive del programma, è di particolare importanza che la valutazione intermedia esamini attentamente l’attuazione di nuove iniziative e delle misure di inclusione e semplificazione messe in atto. Se del caso, e sulla base della valutazione intermedia, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa per modificare il presente regolamento. La Commissione dovrebbe trasmettere tutte le valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

(49)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (23), è opportuno che il programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. Pertanto, le disposizioni adottate mediante atti delegati correlati non dovrebbero comportare oneri aggiuntivi significativi per gli Stati membri. Le prescrizioni in materia di monitoraggio dovrebbero includere indicatori specifici, realistici e misurabili nel tempo che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

(50)

A livello locale, nazionale ed europeo dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma, che dovrebbero tenere conto dei principali gruppi destinatari nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport e, se del caso, di un’ampia gamma di altri gruppi destinatari, quali i servizi di orientamento professionale e per l’impiego, le organizzazioni culturali, le imprese e le fondazioni. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, se del caso, con il sostegno di altri portatori di interessi pertinenti. Inoltre, la Commissione dovrebbe collaborare regolarmente con un’ampia gamma di portatori di interessi, comprese le organizzazioni partecipanti al programma, durante tutto il ciclo di vita del programma, al fine di facilitare la condivisione di buone pratiche e dei risultati dei progetti, nonché raccogliere riscontri sul programma. Le agenzie nazionali dovrebbero essere invitate a partecipare a tale processo.

(51)

Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al vasto pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse finanziarie assegnate alla comunicazione nell’ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche alla comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui tali priorità siano correlate agli obiettivi del programma.

(52)

Al fine di garantire un’attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il programma dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di erogazione già esistenti. L’attuazione del programma dovrebbe pertanto essere affidata alla Commissione e alle agenzie nazionali. Ove possibile, e al fine di massimizzare l’efficienza, le agenzie nazionali dovrebbero essere le stesse agenzie designate per la gestione del programma 2014-2020. La portata della valutazione di conformità ex ante dovrebbe essere limitata ai requisiti nuovi e specifici del programma, salvo eccezioni giustificate, ad esempio in caso di gravi carenze o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance da parte delle agenzie nazionali interessate.

(53)

Al fine di garantire la sana gestione finanziaria e la certezza del diritto in ciascuno Stato membro o paese terzo associato al programma, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo di audit indipendente. Ove possibile, e al fine di massimizzare l’efficienza, gli organismi di audit indipendenti dovrebbero essere gli stessi designati sulla base del programma 2014-2020.

(54)

Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi che possano impedire l’accesso al programma o ostacolare il corretto funzionamento del programma. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell’Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle problematiche che generano difficoltà nell’ottenimento di visti e permessi di soggiorno.

(55)

Il sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbe garantire una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e per la valutazione del programma, al livello appropriato di dettaglio. Tali dati dovrebbero essere comunicati alla Commissione in modo conforme alle pertinenti norme in materia di protezione dei dati.

(56)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).

(57)

Al fine di semplificare i requisiti richiesti ai beneficiari, si dovrebbe ricorrere nella massima misura possibile a sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità ai fini dell’apprendimento nel quadro del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero tenere conto del costo della vita e delle spese di sostentamento nel paese ospitante. La Commissione e le agenzie nazionali dei paesi di partenza dovrebbero avere la possibilità di adeguare tali sovvenzioni sulla base di criteri oggettivi, in particolare per assicurare l’accesso alle persone con minori opportunità. In conformità del diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere incoraggiati a esentare tali sovvenzioni da imposte e oneri sociali; le sovvenzioni concesse a persone da soggetti giuridici pubblici o privati dovrebbero essere trattate allo stesso modo.

(58)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (26), (Euratom, CE) n. 2185/96 (27) e (UE) 2017/1939 (28) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui le misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, l’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’OLAF ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (29). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(59)

È necessario garantire la complementarità e la coerenza delle azioni del programma, comprese quelle che non hanno carattere transnazionale o internazionale, con le attività intraprese dagli Stati membri e con altre attività dell’Unione, in particolare quelle relative ai settori dell’istruzione, della cultura e dei media, della gioventù e della solidarietà, dell’occupazione e dell’inclusione sociale, della ricerca e dell’innovazione, dell’industria e delle imprese, della politica digitale, dell’agricoltura e dello sviluppo rurale che rivolgono un’attenzione specifica nei confronti dei giovani agricoltori, dell’ambiente e del clima, della coesione, della politica regionale, della migrazione, della sicurezza e cooperazione internazionale e dello sviluppo.

(60)

Sebbene il quadro normativo del programma 2014-2020 consentisse già agli Stati membri e alle regioni di generare sinergie nel periodo di programmazione 2014-2020 tra tale programma e altri strumenti dell’Unione, ad esempio i Fondi strutturali e d’investimento europei, che a loro volta sostengono lo sviluppo qualitativo dei sistemi dell’istruzione, della formazione e della gioventù nell’Unione, tale potenziale non è finora stato pienamente sfruttato, limitando così gli effetti sistemici dei progetti e l’impatto sulle politiche. Al fine di massimizzarne l’impatto, si dovrebbero assicurare una comunicazione e una cooperazione efficaci a livello nazionale tra gli organismi nazionali responsabili della gestione dei vari strumenti. Il programma dovrebbe consentire la cooperazione attiva con tali strumenti, in particolare per garantire che siano predisposte, se del caso, adeguate misure di sostegno finanziario a favore delle persone con minori opportunità.

(61)

Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell’Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra il programma e altri programmi dell’Unione, compresi i fondi attuati in regime di gestione concorrente. Per sfruttare al massimo tali sinergie è opportuno garantire meccanismi di facilitazione essenziali, tra cui il finanziamento cumulativo di un’azione del programma e di un altro programma dell’Unione, purché tale finanziamento cumulativo non superi i costi ammissibili totali dell’azione. A tal fine il presente regolamento dovrebbe stabilire norme appropriate, in particolare per quanto riguarda la possibilità di dichiarare in misura proporzionale lo stesso costo o la stessa spesa al programma e a un altro programma dell’Unione.

(62)

Al fine di adeguarsi, ove necessario, agli sviluppi nei settori pertinenti e di garantire un’efficace valutazione dei progressi compiuti dal programma nel conseguimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato I del presente regolamento aggiungendo la descrizione delle azioni del programma e per modificare l’allegato II del presente regolamento riguardo gli indicatori di performance del programma, nonché per completare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(63)

È opportuno garantire che il programma 2014-2020 sia chiuso correttamente, in particolare per quanto riguarda la continuazione degli accordi pluriennali per la sua gestione, come il finanziamento dell’assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal 1o gennaio 2021, l’assistenza tecnica e amministrativa, se necessario, dovrebbe garantire la gestione delle azioni non ancora portate a termine nell’ambito del programma 2014-2020 entro il 31 dicembre 2020.

(64)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). Nello specifico, il presente regolamento si propone di assicurare il pieno rispetto del diritto alla parità tra donne e uomini e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale, e di promuovere l’applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta. In linea con l’articolo 13 della Carta, è inoltre opportuno garantire il rispetto della libertà accademica da parte dei paesi che ricevono i finanziamenti nell’ambito del programma.

(65)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. I livelli di sostegno finanziario nei casi in cui il contributo dell’Unione assuma la forma di somme forfettarie, costi unitari o tassi fissi dovrebbero essere riesaminati periodicamente e, ove necessario, adeguati conformemente al regolamento finanziario, tenendo conto, se del caso, del costo della vita e delle spese di sostentamento nel paese ospitante così come delle spese di viaggio. Le regole adottate sulla base dell’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

(66)

A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, è possibile attribuire una sovvenzione per un’azione già avviata a condizione che il richiedente possa provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. A norma dell’articolo 193, paragrafo 4, del suddetto regolamento, anche nel caso di sovvenzioni di funzionamento i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione e, in tal caso, la convenzione di sovvenzione deve essere firmata entro quattro mesi dall’inizio dell’esercizio del beneficiario. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell’Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all’inizio del QFP 2021-2027 e solo in casi debitamente giustificati, l’ammissibilità delle attività e dei costi a partire dal 1o gennaio 2021, anche se tali attività sono state realizzate e tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

(67)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del carattere transnazionale del programma, dell’ampiezza del volume e della portata geografica delle attività di mobilità ai fini dell’apprendimento e di cooperazione finanziate, dei suoi effetti sull’accesso alla mobilità ai fini dell’apprendimento e, più in generale, sull’integrazione dell’Unione, e della dimensione internazionale rafforzata del programma, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(68)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1288/2013 a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(69)

Al fine di garantire la continuità del sostegno nel pertinente settore e di consentire l’attuazione dall’inizio del QFP 2021-2027, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi, con effetto retroattivo, dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce Erasmus+, il programma di azione dell’Unione in materia di istruzione e formazione, gioventù e sport («programma») per il periodo del QFP 2021-2027.

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo dal 2021 al 2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«apprendimento permanente»: l’apprendimento in tutte le sue forme, formale, non formale o informale, e in tutte le fasi della vita che dà luogo a un miglioramento o a un aggiornamento delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e delle attitudini o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale o occupazionale, inclusa l’erogazione di servizi di consulenza e orientamento; comprende educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore, istruzione degli adulti, animazione socioeducativa e altri contesti di apprendimento al di fuori dell’istruzione e della formazione formali, e generalmente promuove la cooperazione intersettoriale e percorsi di apprendimento flessibili;

2)

«mobilità ai fini dell’apprendimento»: lo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per motivi di studio, formazione, o apprendimento non formale o informale;

3)

«apprendimento virtuale»: l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze tramite l’uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione che permettono ai partecipanti un’esperienza significativa di apprendimento transnazionale o internazionale;

4)

«apprendimento non formale»: apprendimento che ha luogo al di fuori dell’istruzione e della formazione formale attraverso attività pianificate in termini di obiettivi e tempi dell’apprendimento, in cui è presente una qualche forma di sostegno all’apprendimento;

5)

«apprendimento informale»: apprendimento derivante da esperienze e attività quotidiane, non organizzato o strutturato in termini di obiettivi, tempi o sostegno all’apprendimento; esso può non essere intenzionale dal punto di vista del discente;

6)

«giovani»: individui di età compresa tra i 13 e i 30 anni;

7)

«sport di base»: attività fisica ricreativa, praticata regolarmente a livello non professionale da persone di tutte le età a fini sanitari, educativi o sociali;

8)

«studente dell’istruzione superiore»: una persona iscritta a un istituto di istruzione superiore a livello di laurea, laurea breve, laurea magistrale o specialistica, dottorato o equivalenti, o una persona che ha recentemente ottenuto un diploma da uno di tali istituti;

9)

«personale»: una persona che partecipa, su base professionale o volontaria, all’istruzione, alla formazione o all’apprendimento non formale a tutti i livelli, compresi professori, docenti, inclusi insegnanti dell’istruzione prescolare, formatori, dirigenti scolastici, animatori socioeducativi, personale sportivo, personale dell’istruzione e cura della prima infanzia, personale non docente e altri professionisti che operano regolarmente nell’ambito della promozione dell’apprendimento;

10)

«personale sportivo»: una persona che partecipa all’istruzione, all’allenamento e alla gestione di una squadra sportiva o di singoli sportivi, su base remunerata o volontaria;

11)

«discente dell’istruzione e della formazione professionale»: una persona iscritta a un programma di istruzione o formazione professionale iniziale o continua a qualsiasi livello da secondario a post-secondario, oppure una persona che ha recentemente ottenuto un diploma o una qualifica nell’ambito di tali programmi;

12)

«alunno»: una persona iscritta come discente presso un istituto che eroga istruzione generale a qualsiasi livello compreso tra l’educazione e cura della prima infanzia e l’istruzione secondaria di secondo grado o una persona formata al di fuori di un contesto istituzionale, considerato ammissibile a partecipare al programma nei rispettivi territori da parte delle autorità competenti;

13)

«istruzione degli adulti»: ogni forma di istruzione non professionale destinata agli adulti successiva all’istruzione iniziale, di tipo formale, non formale o informale;

14)

«paese terzo»: un paese che non è uno Stato membro dell’Unione;

15)

«partenariato»: un accordo tra un gruppo di istituti o di organizzazioni per lo svolgimento di attività e progetti congiunti;

16)

«titolo congiunto di laurea magistrale/specialistica (Joint Master’s Degree) Erasmus Mundus»: un programma di studi integrato offerto da almeno due istituti di istruzione superiore che si conclude con un unico diploma o con diplomi multipli rilasciati e firmati congiuntamente da tutti gli istituti partecipanti e riconosciuti ufficialmente nei paesi in cui gli istituti partecipanti sono ubicati;

17)

«internazionale»: riferito a un’azione che coinvolge almeno un paese terzo non associato al programma;

18)

«cooperazione virtuale»: qualsiasi forma di cooperazione che utilizzi tecnologie dell’informazione e della comunicazione per facilitare e sostenere le azioni pertinenti del programma;

19)

«istituto di istruzione superiore»: un istituto che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla prassi nazionale rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario, come pure qualsiasi altro istituto di istruzione a livello terziario comparabile che le autorità nazionali considerino ammissibile a partecipare al programma nei rispettivi territori;

20)

«transnazionale»: riferito a un’azione che coinvolge almeno due paesi che siano Stati membri o paesi terzi associati al programma;

21)

«attività di partecipazione dei giovani»: un’attività al di fuori dell’istruzione e della formazione formale, svolta da gruppi informali di giovani o organizzazioni giovanili, e caratterizzata da un approccio non formale o informale all’apprendimento;

22)

«animatore socioeducativo»: una persona che, per professione o su base volontaria, partecipa all’apprendimento non formale e sostiene i giovani nel loro personale sviluppo socioeducativo e professionale e nello sviluppo delle loro competenze; comprende persone che pianificano, dirigono, coordinano e attuano attività nel settore della gioventù;

23)

«dialogo dell’UE con i giovani»: il dialogo tra i giovani e le organizzazioni giovanili e i responsabili politici e decisionali, nonché gli esperti, i ricercatori e altri attori della società civile, a seconda dei casi; funge da forum di riflessione e consultazione comune permanente sulle priorità e su tutti i settori rilevanti per i giovani;

24)

«soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell’Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un’entità non avente personalità giuridica di cui all’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

25)

«persone con minori opportunità»: persone che, per motivi economici, sociali, culturali, geografici o di salute, oppure a causa della provenienza da un contesto migratorio o per motivi quali disabilità o difficoltà di apprendimento o di qualsiasi altra natura, inclusi i motivi che potrebbero dar luogo a discriminazione di cui all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, incontrano ostacoli che impediscono loro di avere effettivo accesso alle opportunità nell’ambito del programma;

26)

«autorità nazionale»: una o più autorità responsabili, a livello nazionale, della sorveglianza e della supervisione della gestione del programma in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma;

27)

«agenzia nazionale»: uno o più organismi responsabili della gestione dell’attuazione del programma a livello nazionale in uno Stato membro o in paese terzo associato al programma;

28)

«nuova organizzazione»: qualsiasi organizzazione o istituto che non abbia precedentemente ricevuto sostegno in relazione a un determinato tipo di azione sostenuta dal programma o dal programma 2014-2020, né come coordinatore né come partner.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   L’obiettivo generale del programma è sostenere, mediante l’apprendimento permanente, lo sviluppo formativo, professionale e personale delle persone nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all’occupazione di qualità e alla coesione sociale, come pure a stimolare l’innovazione e a rafforzare l’identità europea e la cittadinanza attiva. Il programma rappresenta uno strumento fondamentale per costruire uno spazio europeo dell’istruzione, sostenere l’attuazione della cooperazione strategica europea in materia di istruzione e formazione e le relative agende settoriali, portare avanti la cooperazione sulla politica in materia di gioventù nell’ambito della strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027 e sviluppare la dimensione europea dello sport.

2.   Il programma ha gli obiettivi specifici di promuovere:

a)

la mobilità delle persone e dei gruppi ai fini dell’apprendimento come pure la cooperazione, la qualità, l’inclusione e l’equità, l’eccellenza, la creatività e l’innovazione a livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore dell’istruzione e della formazione;

b)

la mobilità ai fini dell’apprendimento non formale e informale e la partecipazione attiva dei giovani, e la cooperazione, la qualità, l’inclusione, la creatività e l’innovazione a livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore della gioventù;

c)

la mobilità ai fini dell’apprendimento del personale sportivo e la cooperazione, la qualità, l’inclusione, la creatività e l’innovazione a livello delle organizzazioni e delle politiche sportive.

3.   Gli obiettivi del programma sono perseguiti mediante le seguenti tre azioni chiave che hanno principalmente carattere transnazionale o internazionale:

a)

mobilità ai fini dell’apprendimento («azione chiave 1»);

b)

cooperazione tra organizzazioni e istituti («azione chiave 2»); e

c)

sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione («azione chiave 3»).

Gli obiettivi del programma sono inoltre perseguiti tramite le azioni Jean Monnet di cui all’articolo 8.

Le azioni sostenute nell’ambito del programma figurano nei capi II (Istruzione e Formazione), III (Gioventù) e IV (Sport). La descrizione di tali azioni figura nell’allegato I. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 33 per modificare tale allegato aggiungendo, ove necessario, la descrizione delle azioni ivi contenute al fine di adeguarlo agli sviluppi nei settori pertinenti.

Articolo 4

Valore aggiunto europeo

1.   Il programma sostiene soltanto le azioni e le attività che offrono un potenziale valore aggiunto europeo e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del programma di cui all’articolo 3.

2.   Il valore aggiunto europeo delle azioni e delle attività del programma è assicurato, per esempio, attraverso gli elementi seguenti:

a)

il carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità ai fini dell’apprendimento e la cooperazione, teso a conseguire un impatto sistemico sostenibile;

b)

la complementarità e le sinergie con altri programmi e altre politiche a livello nazionale, dell’Unione e internazionale;

c)

il contributo a un uso efficace degli strumenti dell’Unione per la trasparenza e il riconoscimento.

CAPO II

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Articolo 5

Azione chiave 1 Mobilità ai fini dell’apprendimento

1.   Nel settore dell’istruzione e della formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell’ambito dell’azione chiave 1:

a)

la mobilità ai fini dell’apprendimento degli studenti e del personale dell’istruzione superiore;

b)

la mobilità ai fini dell’apprendimento dei discenti e del personale dell’istruzione e della formazione professionale;

c)

la mobilità ai fini dell’apprendimento degli alunni e del personale delle scuole;

d)

la mobilità ai fini dell’apprendimento dei discenti dell’istruzione adulti e del personale.

2.   La mobilità ai fini dell’apprendimento di cui al presente articolo può essere accompagnata dall’apprendimento virtuale e da misure quali sostegno linguistico, visite preparatorie, formazione e cooperazione virtuale. La mobilità ai fini dell’apprendimento può essere sostituita dall’apprendimento virtuale per le persone che si trovano nell’incapacità di partecipare alla mobilità ai fini dell’apprendimento.

Articolo 6

Azione chiave 2 Cooperazione tra organizzazioni e istituti

Nel settore dell’istruzione e della formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell’ambito dell’azione chiave 2:

a)

i partenariati per la cooperazione e lo scambio di pratiche, compresi i partenariati di piccola scala intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;

b)

i partenariati per l’eccellenza, in particolare le Università europee, le piattaforme dei centri di eccellenza professionale e le lauree magistrali congiunte (Joint Master’s Degrees) di Erasmus Mundus;

c)

i partenariati per l’innovazione, per rafforzare la capacità di innovazione dell’Europa;

d)

piattaforme online e strumenti per la cooperazione virtuale di facile utilizzo, compresi i servizi di supporto per eTwinning e per la piattaforma elettronica per l’apprendimento degli adulti in Europa, e strumenti volti a facilitare la mobilità ai fini dell’apprendimento, compresa l’iniziativa relativa alla carta europea dello studente.

Articolo 7

Azione chiave 3 Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

Nel settore dell’istruzione e della formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell’ambito dell’azione chiave 3:

a)

la preparazione e l’attuazione delle agende politiche generali e settoriali dell’Unione nel campo dell’istruzione e della formazione, anche con il sostegno della rete Eurydice o delle attività di altre organizzazioni pertinenti, e il sostegno al processo di Bologna;

b)

gli strumenti e le misure dell’Unione che promuovono la qualità, la trasparenza e il riconoscimento delle competenze, delle abilità e delle qualifiche (30);

c)

il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni europee e internazionali nel settore dell’istruzione e della formazione;

d)

le misure che contribuiscono all’attuazione inclusiva e di elevata qualità del programma;

e)

la cooperazione con altri strumenti dell’Unione e il sostegno ad altre politiche dell’Unione;

f)

le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma.

Articolo 8

Azioni Jean Monnet

Il programma sostiene l’insegnamento, l’apprendimento, la ricerca e i dibattiti in materia di integrazione europea, anche riguardo al tema delle sfide e delle opportunità future dell’Unione, tramite le azioni seguenti:

a)

l’azione Jean Monnet nel settore dell’istruzione superiore;

b)

l’azione Jean Monnet in altri ambiti dell’istruzione e della formazione;

c)

il sostegno alle seguenti istituzioni che perseguono una finalità di interesse europeo: l’Istituto universitario europeo di Firenze, compresa la sua scuola di governance transnazionale; il Collegio d’Europa (sedi di Bruges e Natolin); l’Istituto europeo di pubblica amministrazione di Maastricht; l’Accademia di diritto europeo di Treviri; l’Agenzia europea per i bisogni educativi speciali e l’istruzione inclusiva di Odense e il Centro internazionale di formazione europea di Nizza.

CAPO III

GIOVENTÙ

Articolo 9

Azione chiave 1 Mobilità ai fini dell’apprendimento

1.   Nel settore della gioventù, il programma sostiene le seguenti azioni nell’ambito dell’azione chiave 1:

a)

la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani;

b)

le attività di partecipazione dei giovani;

c)

le attività DiscoverEU;

d)

la mobilità ai fini dell’apprendimento degli animatori socioeducativi.

2.   Le azioni di cui al paragrafo 1 possono essere accompagnate dall’apprendimento virtuale e da misure quali sostegno linguistico, visite preparatorie, formazione e cooperazione virtuale. La mobilità ai fini dell’apprendimento può essere sostituita dall’apprendimento virtuale per le persone che si trovano nell’incapacità di partecipare alla mobilità ai fini dell’apprendimento.

Articolo 10

Azione chiave 2 Cooperazione tra organizzazioni e istituti

Nel settore della gioventù, il programma sostiene le seguenti azioni nell’ambito dell’azione chiave 2:

a)

i partenariati per la cooperazione e lo scambio di pratiche, compresi i partenariati di piccola scala intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;

b)

i partenariati per l’innovazione, per rafforzare la capacità di innovazione dell’Europa;

c)

le piattaforme e gli strumenti online e di facile utilizzo per la cooperazione virtuale.

Articolo 11

Azione chiave 3 Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

Nel settore della gioventù, il programma sostiene le seguenti azioni nell’ambito dell’azione chiave 3:

a)

la preparazione e l’attuazione dell’agenda politica dell’Unione in materia di gioventù, con il sostegno, se del caso, della rete Youth Wiki;

b)

gli strumenti e le misure dell’Unione che promuovono la qualità, la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle abilità, in particolare tramite Youthpass;

c)

il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni europee e internazionali nel settore della gioventù, il dialogo dell’UE con i giovani e il sostegno al Forum europeo della gioventù;

d)

le misure che contribuiscono all’attuazione inclusiva e di elevata qualità del programma, compreso il sostegno alla rete Eurodesk;

e)

la cooperazione con altri strumenti dell’Unione e il sostegno ad altre politiche dell’Unione;

f)

le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma.

CAPO IV

SPORT

Articolo 12

Azione chiave 1 Mobilità ai fini dell’apprendimento

1.   Nel settore dello sport, il programma sostiene la mobilità del personale sportivo nell’ambito dell’azione chiave 1.

2.   La mobilità ai fini dell’apprendimento di cui al presente articolo può essere accompagnata dall’apprendimento virtuale e da misure quali sostegno linguistico, visite preparatorie, formazione e cooperazione virtuale. La mobilità ai fini dell’apprendimento può essere sostituita dall’apprendimento virtuale per le persone che si trovano nell’incapacità di partecipare alla mobilità ai fini dell’apprendimento.

Articolo 13

Azione chiave 2 Cooperazione tra organizzazioni e istituti

Nel settore dello sport, il programma sostiene le seguenti azioni nell’ambito dell’azione chiave 2:

a)

i partenariati per la cooperazione e lo scambio di pratiche, compresi i partenariati di piccola scala intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;

b)

gli eventi sportivi senza scopo di lucro che mirano a sviluppare ulteriormente la dimensione europea dello sport e a promuovere questioni rilevanti per lo sport di base.

Articolo 14

Azione chiave 3 Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

Nel settore dello sport, il programma sostiene le seguenti azioni nell’ambito dell’azione chiave 3:

a)

la preparazione e l’attuazione dell’agenda politica dell’Unione nel settore dello sport e dell’attività fisica;

b)

il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni europee e le organizzazioni internazionali nel settore dello sport;

c)

le misure che contribuiscono all’attuazione inclusiva e di elevata qualità del programma;

d)

la cooperazione con altri strumenti dell’Unione e il sostegno ad altre politiche dell’Unione;

e)

le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma.

CAPO V

INCLUSIONE

Articolo 15

Strategia di inclusione

Entro il 29 novembre 2021 la Commissione elabora un quadro di misure per l’inclusione volto ad aumentare i tassi di partecipazione delle persone con minori opportunità, nonché gli orientamenti per l’attuazione di tali misure. Tali orientamenti sono aggiornati, se necessario, nel corso della durata del programma. Sulla base del quadro delle misure per l’inclusione e con particolare attenzione alle sfide specifiche in materia di accesso al programma nei contesti nazionali, sono elaborati piani d’azione per l’inclusione che costituiscono parte integrante dei programmi di lavoro delle agenzie nazionali. La Commissione sorveglia regolarmente l’attuazione di tali piani d’azione per l’inclusione.

Articolo 16

Misure di sostegno finanziario per l’inclusione

1.   La Commissione garantisce, se del caso, la predisposizione di misure di sostegno finanziario, tra cui prefinanziamenti, per agevolare la partecipazione delle persone con minori opportunità, in particolare di quelle la cui partecipazione è ostacolata da motivi finanziari. Il livello del sostegno è basato su criteri oggettivi.

2.   Per migliorare l’accesso delle persone con minori opportunità e assicurare l’agevole attuazione del programma, ove necessario, la Commissione adegua, o autorizza le agenzie nazionali ad adeguare, le sovvenzioni per sostenere la mobilità ai fini dell’apprendimento nell’ambito del programma.

3.   I costi delle misure destinate a facilitare o a sostenere l’inclusione non giustificano il rigetto di una domanda nell’ambito del programma.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 17

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo dal 2021 al 2027 è di 24 574 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   In conseguenza dell’adeguamento specifico dei programmi previsto dall’articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è maggiorato di una dotazione aggiuntiva pari a 1 700 000 000 EUR a prezzi costanti 2018, come specificato all’allegato II di detto regolamento.

3.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a)

20 396 420 000 EUR, pari all’83 % dell’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per azioni nei settori di istruzione e formazione, di cui agli articoli da 5 a 8, così assegnati:

i)

almeno 7 057 161 320 EUR, pari al 34,6 % dell’importo totale di cui alla lettera a) del presente paragrafo, alle azioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 6, lettera a), svolte nel settore dell’istruzione superiore;

ii)

almeno 4 385 230 300 EUR, pari al 21,5 % dell’importo totale di cui alla lettera a), del presente paragrafo alle azioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e alle azioni di cui all’articolo 6, lettera a), svolte nel settore dell’istruzione e della formazione professionale;

iii)

almeno 3 100 255 840 EUR, pari al 15,2 % dell’importo totale di cui alla lettera a), del presente paragrafo alle azioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e alle azioni di cui all’articolo 6, lettera a), svolte nel settore dell’istruzione scolastica;

iv)

almeno 1 182 992 360 EUR, pari al 5,8 % dell’importo totale di cui alla lettera a), del presente paragrafo alle azioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), e alle azioni di cui all’articolo 6, lettera a), svolte nel settore dell’istruzione degli adulti;

v)

almeno 367 135 560 EUR, pari all’1,8 % dell’importo totale di cui alla lettera a) del presente paragrafo, alle azioni Jean Monnet di cui all’articolo 8;

vi)

almeno 3 467 391 400 EUR, pari al 17 % dell’importo totale di cui alla lettera a) del presente paragrafo, alle azioni che sono principalmente a gestione diretta e alle attività orizzontali di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere b), c) e d), all’articolo 6, e all’articolo 7;

vii)

836 253 220 EUR, pari al 4,1 % dell’importo totale di cui alla lettera a) del presente paragrafo, a un margine di flessibilità che può essere utilizzato a sostegno di qualsiasi azione di cui al capo II;

b)

2 531 122 000 EUR, pari al 10,3 % dell’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alle azioni in materia di gioventù di cui agli articoli 9, 10 e 11;

c)

466 906 000 EUR, pari all’1,9 % dell’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alle azioni in materia di sport di cui agli articoli 12, 13 e 14;

d)

almeno 810 942 000 EUR, pari al 3,3 % dell’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, come contributo ai costi operativi delle agenzie nazionali; e

e)

368 610 000 EUR, pari all’1,5 % dell’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al sostegno al programma.

4.   La dotazione aggiuntiva di cui al paragrafo 2 è attuata in conformità della ripartizione indicativa di cui al paragrafo 3, su base proporzionale.

5.   Oltre agli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, è reso disponibile un contributo finanziario aggiuntivo da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio e da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo Strumento di assistenza preadesione (IPA III), a sostegno delle azioni attuate e gestite in conformità del presente regolamento. Tale contributo è finanziato in conformità dei regolamenti che istituiscono tali strumenti.

6.   I fondi che devono essere gestiti dalle agenzie nazionali sono assegnati sulla base della popolazione dello Stato membro in questione e del costo della vita in tale Stato membro, della distanza fra le capitali degli Stati membri e della performance. La Commissione specifica ulteriormente tali criteri e le formule sottostanti nel programma di lavoro, di cui all’articolo 22. Per quanto possibile, le formule evitano riduzioni sostanziali da un anno all’altro del bilancio annuale assegnato agli Stati membri e minimizzano gli squilibri eccessivi nel livello dei fondi assegnati. I fondi sono assegnati sulla base della performance al fine di promuovere un impiego efficiente ed efficace delle risorse. I criteri utilizzati per misurare la performance si basano sui dati disponibili più recenti.

7.   L’importo di cui ai paragrafi 1 e 2 può finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

8.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al programma, alle condizioni di cui all’articolo 26 di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («regolamento sulle disposizioni comuni per il 2021-2027»). La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) di tale comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 18

Forme di finanziamento dell’UE e metodi di esecuzione

1.   Il programma è attuato coerentemente in regime di gestione diretta in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a) del regolamento finanziario o in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti.

3.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applica l’articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695.

CAPO VII

PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA

Articolo 19

Paesi terzi associati al programma

1.   Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi terzi seguenti:

a)

i membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

c)

i paesi dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

d)

altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale accordo:

i)

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione;

ii)

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai rispettivi costi amministrativi;

iii)

non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma dell’Unione;

iv)

garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al primo comma, lettera d), punto ii) costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

2.   I paesi elencati al paragrafo 1 possono partecipare al programma solo nella sua totalità e a condizione che soddisfino tutti gli obblighi imposti agli Stati membri dal presente regolamento.

Articolo 20

Paesi terzi non associati al programma

In casi debitamente giustificati nell’interesse dell’Unione, le azioni del programma di cui agli articoli da 5 a 7, all’articolo 8, lettere a) e b), e agli articoli da 9 a 14 possono anche essere aperte alla partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi non associati al programma.

Articolo 21

Norme applicabili alla gestione diretta e indiretta

1.   Il programma è aperto alla partecipazione dei soggetti giuridici pubblici e privati attivi nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

2.   Per le selezioni nell’ambito della gestione diretta e indiretta, i membri del comitato di valutazione possono essere esperti esterni, come previsto all’articolo 150, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento finanziario.

3.   I soggetti giuridici pubblici, e gli istituti e le organizzazioni attivi nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni, sono ritenuti in possesso della necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le attività previste dal programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tale capacità.

4.   La Commissione può pubblicare inviti congiunti a presentare proposte insieme a paesi terzi non associati al programma, o alle loro organizzazioni e agenzie, per finanziare progetti sulla base del cofinanziamento. È possibile valutare e selezionare i progetti mediante procedure di valutazione e selezione congiunte che devono essere concordate dalle agenzie o dalle organizzazioni di finanziamento interessate, conformemente ai principi fissati nel regolamento finanziario.

CAPO VIII

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

Articolo 22

Programma di lavoro

Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro forniscono un’indicazione dell’importo assegnato a ciascuna azione e della ripartizione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite da parte dell’agenzia nazionale. La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34.

Articolo 23

Sorveglianza e rendicontazione

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 3 figurano nell’allegato II.

2.   Per garantire l’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 33 per modificare, ove necessario, l’allegato II riguardo gli indicatori in linea con gli obiettivi del programma e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e della valutazione del programma, al livello appropriato di dettaglio.

A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai beneficiari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.

Articolo 24

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.   La Commissione effettua la valutazione intermedia del programma non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Tale valutazione intermedia è accompagnata da una valutazione finale del programma 2014-2020, che alimenta la valutazione intermedia. La valutazione intermedia del programma valuta l’efficacia e la performance complessive del programma, anche relativamente alle nuove iniziative, e la realizzazione delle misure per l’inclusione e la semplificazione.

3.   Fatti salvi i requisiti fissati nel capo X e gli obblighi delle agenzie nazionali di cui all’articolo 27, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 31 maggio 2024, una relazione sull’attuazione e sull’impatto del programma nei rispettivi territori.

4.   Se del caso, e sulla base della valutazione intermedia, la Commissione presenta una proposta legislativa per modificare il presente regolamento.

5.   Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione effettua una valutazione finale dei risultati e dell’impatto del programma.

6.   La Commissione trasmette tutte le valutazioni effettuate ai sensi del presente articolo, compresa quella intermedia, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

CAPO IX

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Articolo 25

Informazione, comunicazione e diffusione

1.   In cooperazione con la Commissione, le agenzie nazionali sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda la divulgazione nonché la diffusione e l’impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell’ambito del programma. Le agenzie nazionali assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati. Le agenzie nazionali informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nei rispettivi paesi.

2.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine di tali fondi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate, coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

3.   I soggetti giuridici dei settori coperti dal programma usano la denominazione «Erasmus+» ai fini della comunicazione e della diffusione di informazioni relative al programma.

4.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni adottate ai sensi del programma e sui risultati ottenuti. La Commissione assicura che, se del caso, i risultati del programma siano messi a disposizione del pubblico e siano ampiamente diffusi al fine di promuovere lo scambio di migliori pratiche tra i portatori di interessi e i beneficiari del programma.

5.   Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.

CAPO X

SISTEMA DI GESTIONE E AUDIT

Articolo 26

Autorità nazionale

1.   Entro il 29 giugno 2021 gli Stati membri indicano alla Commissione, a mezzo di una notifica formale trasmessa dalla propria rappresentanza permanente, la persona o le persone legalmente autorizzate ad agire per loro conto in qualità di autorità nazionale ai fini del presente regolamento. In caso di sostituzione dell’autorità nazionale nel corso del programma, lo Stato membro interessato ne dà notifica immediata alla Commissione seguendo la medesima procedura.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie e opportune per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del programma, comprese, ove possibile, misure tese alla risoluzione delle questioni che generano difficoltà nell’ottenimento dei visti o permessi di soggiorno.

3.   Entro il 29 agosto 2021 l’autorità nazionale designa un’agenzia nazionale o più agenzie nazionali per la durata del programma. Un’autorità nazionale non designa un ministero quale agenzia nazionale. Nel caso in cui vi sia più di un’agenzia nazionale, gli Stati membri istituiscono un meccanismo adeguato per coordinare la gestione dell’attuazione del programma a livello nazionale, in particolare per assicurare un’attuazione coerente ed economicamente efficiente del programma e contatti efficaci con la Commissione a tale riguardo, nonché per facilitare l’eventuale trasferimento di fondi tra agenzie nazionali, consentendo così la flessibilità e un migliore utilizzo dei fondi assegnati agli Stati membri. Ogni Stato membro stabilisce come organizzare i rapporti tra autorità nazionale e agenzia nazionale, inclusi compiti quali la definizione del programma di lavoro dell’agenzia nazionale. L’autorità nazionale fornisce alla Commissione un’adeguata valutazione di conformità ex ante, la quale attesti che l’agenzia nazionale è conforme all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti v) o vi), e all’articolo 154, paragrafi da 1 a 5 del regolamento finanziario, nonché ai requisiti fissati dall’Unione per gli standard di controllo interno delle agenzie nazionali e alle norme per la gestione delle sovvenzioni erogate con i fondi del programma.

4.   L’autorità nazionale designa l’organismo di audit indipendente di cui all’articolo 29.

5.   L’autorità nazionale basa la propria valutazione di conformità ex ante sui controlli e sugli audit da essa effettuati o sui controlli e sugli audit effettuati dall’organismo di audit indipendente di cui all’articolo 29. Qualora l’agenzia nazionale designata per il programma sia la stessa agenzia nazionale designata per il programma 2014-2020, la portata della valutazione di conformità ex ante è limitata ai requisiti nuovi e specifici del programma, salvo eccezioni giustificate.

6.   Qualora la Commissione respinga la designazione dell’agenzia nazionale sulla base del proprio giudizio sulla valutazione di conformità ex ante, o qualora l’agenzia nazionale non soddisfi i requisiti minimi fissati dalla Commissione, l’autorità nazionale garantisce l’adozione delle necessarie misure correttive affinché l’agenzia nazionale possa soddisfare tali requisiti minimi, oppure designa un altro organismo quale agenzia nazionale.

7.   L’autorità nazionale sorveglia e supervisiona la gestione del programma a livello nazionale. Essa informa e consulta la Commissione a tempo debito, prima di adottare qualsiasi decisione che possa incidere significativamente sulla gestione del programma, in particolare per quanto riguarda la propria agenzia nazionale.

8.   L’autorità nazionale fornisce adeguati cofinanziamenti per le operazioni della propria agenzia nazionale al fine di garantire una gestione del programma conforme alle norme dell’Unione applicabili.

9.   Sulla base della dichiarazione di gestione annuale dell’agenzia nazionale, del parere dell’organismo di audit indipendente al riguardo e dell’analisi della Commissione sulla conformità e sulla performance dell’agenzia nazionale, l’autorità nazionale fornisce ogni anno alla Commissione informazioni in merito alle proprie attività di sorveglianza e supervisione relative al programma.

10.   L’autorità nazionale assume la responsabilità della corretta gestione dei fondi dell’Unione trasferiti dalla Commissione all’agenzia nazionale nell’ambito del programma.

11.   Nei casi di irregolarità, negligenza o frodi imputabili all’agenzia nazionale, nonché per gravi carenze o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance da parte della stessa agenzia, qualora ciò dia luogo a richieste della Commissione nei confronti dell’agenzia nazionale, l’autorità nazionale è tenuta a rimborsare alla Commissione i fondi non recuperati.

12.   Nei casi di cui al paragrafo 11, l’autorità nazionale può revocare il mandato dell’agenzia nazionale, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione. Qualora l’autorità nazionale desideri revocare tale mandato per altri motivi giustificati, essa notifica la revoca alla Commissione almeno sei mesi prima della data prevista per la revoca del mandato dell’agenzia nazionale. In tal caso, l’autorità nazionale e la Commissione concordano formalmente le specifiche misure di transizione e il relativo calendario.

13.   Nel caso della revoca di cui al paragrafo 12, l’autorità nazionale attua i necessari controlli relativi ai fondi dell’Unione assegnati all’agenzia nazionale cui è stato revocato il mandato e assicura il trasferimento senza ostacoli alla nuova agenzia nazionale di tali fondi, nonché di tutti i documenti e gli strumenti di gestione necessari per la gestione del programma. L’autorità nazionale fornisce all’agenzia nazionale cui sia stato revocato il mandato il sostegno finanziario necessario per continuare ad adempiere i propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non siano trasferiti a una nuova agenzia nazionale.

14.   Su richiesta della Commissione, l’autorità nazionale designa gli istituti o le organizzazioni, oppure i tipi di istituti e organizzazioni, da considerare ammissibili a partecipare a specifiche azioni del programma nel proprio territorio.

Articolo 27

Agenzia nazionale

1.   L’agenzia nazionale:

a)

è dotata di personalità giuridica o fa parte di un’entità giuridica dotata di personalità giuridica, ed è regolamentata dalle leggi dello Stato membro interessato;

b)

dispone di capacità di gestione, personale e infrastrutture adeguati ad adempiere con successo ai propri compiti, assicurando una gestione efficiente ed efficace del programma e una sana gestione finanziaria dei fondi dell’Unione;

c)

dispone dei mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello di Unione;

d)

offre adeguate garanzie finanziarie, emesse preferibilmente da un’autorità pubblica, corrispondenti al livello dei fondi dell’Unione che è chiamata a gestire.

2.   L’agenzia nazionale è responsabile della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto per le azioni che gestisce fissate nel programma di lavoro di cui all’articolo 22 del presente regolamento, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.

3.   L’agenzia nazionale dispone delle competenze necessarie per coprire tutti i settori del programma. Qualora uno Stato membro o un paese terzo associato al programma abbia più agenzie nazionali, queste ultime dispongono collettivamente delle competenze necessarie per coprire tutti i settori del programma.

4.   L’agenzia nazionale fornisce sostegno finanziario ai beneficiari ai sensi dell’articolo 2, punto 5, del regolamento finanziario mediante una convenzione di sovvenzione quale indicata dalla Commissione per la pertinente azione del programma.

5.   L’agenzia nazionale riferisce ogni anno alla propria autorità nazionale e alla Commissione in conformità dell’articolo 155 del regolamento finanziario. L’agenzia nazionale è responsabile dell’attuazione delle osservazioni che la Commissione formula dopo aver analizzato la dichiarazione di gestione annuale e il parere dell’organismo di audit indipendente al riguardo.

6.   L’agenzia nazionale non può, senza previa autorizzazione scritta dell’autorità nazionale e della Commissione, delegare a terzi alcun compito relativo all’attuazione del programma o di esecuzione del bilancio che le sia stato conferito. L’agenzia nazionale mantiene la responsabilità esclusiva per qualsiasi compito delegato a terzi.

7.   In caso di revoca del mandato di un’agenzia nazionale, tale agenzia nazionale rimane giuridicamente responsabile dell’adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non siano trasferiti a una nuova agenzia nazionale.

8.   L’agenzia nazionale è responsabile della gestione e dello scioglimento degli accordi finanziari concernenti il programma 2014-2020 che siano ancora in corso all’inizio del programma.

Articolo 28

Commissione europea

1.   Sulla base dei requisiti di conformità previsti per le agenzie nazionali di cui all’articolo 26 paragrafo 3, la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, in particolare sulla base della valutazione di conformità ex ante fornitale dall’autorità nazionale, della dichiarazione di gestione annuale dell’agenzia nazionale, nonché del parere dell’organismo di audit indipendente al riguardo, tenendo debitamente conto delle informazioni fornite annualmente dall’autorità nazionale in merito alle proprie attività di sorveglianza e supervisione relative al programma.

2.   Entro due mesi dal ricevimento dall’autorità nazionale della valutazione di conformità ex ante di cui all’articolo 26, paragrafo 3, la Commissione accetta, accetta subordinatamente a condizioni o respinge la designazione dell’agenzia nazionale. La Commissione non instaura un rapporto contrattuale con l’agenzia nazionale prima di aver accettato la valutazione di conformità ex ante. Nel caso di accettazione condizionata, la Commissione può applicare misure precauzionali proporzionate al proprio rapporto contrattuale con l’agenzia nazionale.

3.   Ogni anno la Commissione mette a disposizione dell’agenzia nazionale i fondi del programma seguenti:

a)

fondi per le sovvenzioni, nello Stato membro interessato, delle azioni del programma la cui gestione è affidata all’agenzia nazionale;

b)

un contributo finanziario a sostegno dei compiti di gestione del programma dell’agenzia nazionale, stabilito sulla base dell’ammontare dei fondi dell’Unione assegnato per le sovvenzioni all’agenzia nazionale;

c)

se del caso, fondi aggiuntivi per le misure di cui all’articolo 7, lettera d), all’articolo 11, lettera c), e all’articolo 14, lettera c).

4.   La Commissione definisce i requisiti del programma di lavoro dell’agenzia nazionale. La Commissione non rende disponibili i fondi del programma all’agenzia nazionale prima di averne formalmente approvato il programma di lavoro.

5.   Dopo aver valutato la dichiarazione di gestione annuale e il parere dell’organismo di audit indipendente al riguardo, la Commissione comunica all’agenzia nazionale e all’autorità nazionale il proprio parere e le proprie osservazioni in merito.

6.   Qualora la Commissione non possa accettare la dichiarazione di gestione annuale o il parere dell’organismo di audit indipendente al riguardo, oppure in caso di insoddisfacente attuazione da parte dell’agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest’ultima può attuare ogni misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione in conformità dell’articolo 131 del regolamento finanziario.

7.   La Commissione, in cooperazione con le agenzie nazionali, garantisce che le procedure messe in atto per attuare il programma siano coerenti e semplici e che le informazioni siano di elevata qualità. A tale riguardo sono organizzate riunioni periodiche con la rete di agenzie nazionali per garantire un’attuazione coerente del programma in tutti gli Stati membri e in tutti i paesi terzi associati al programma.

8.   La Commissione garantisce che i sistemi informatici necessari per realizzare gli obiettivi del programma di cui all’articolo 3, in particolare in regime di gestione indiretta, siano sviluppati adeguatamente, tempestivamente e in modo tale da garantire un facile accesso ed essere di facile utilizzo. Il programma sostiene lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione di tali sistemi informatici.

Articolo 29

Organismo di audit indipendente

1.   L’organismo di audit indipendente esprime un parere di audit sulla dichiarazione di gestione annuale di cui all’articolo 155, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Esso costituisce la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario.

2.   L’organismo di audit indipendente:

a)

dispone delle competenze professionali necessarie per effettuare audit nel settore pubblico;

b)

garantisce che i propri audit rispettino i principi di audit riconosciuti a livello internazionale;

c)

non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto al soggetto giuridico di cui l’agenzia nazionale fa parte; in particolare, l’organismo di audit indipendente è indipendente, per quanto riguarda le proprie funzioni, rispetto al soggetto giuridico di cui l’agenzia nazionale fa parte.

3.   L’organismo di audit indipendente assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, e alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e alle relazioni a sostegno del parere di audit da esso formulato sulla dichiarazione di gestione annuale dell’agenzia nazionale.

Articolo 30

Principi del sistema di controllo

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni e le attività del programma gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i controlli effettuati dall’agenzia nazionale e dall’organismo di audit indipendente.

3.   L’agenzia nazionale è responsabile dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni che gestisce fissate nel programma di lavoro di cui all’articolo 22. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni attribuite siano usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell’Unione applicabili.

4.   Per quanto riguarda i fondi del programma trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali, in base al principio dell’audit unico e secondo un’analisi basata sui rischi. Tale paragrafo non si applica alle indagini condotte dall’OLAF.

Articolo 31

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

CAPO XI

COMPLEMENTARITÀ

Articolo 32

Finanziamento cumulativo e alternativo

1.   Il programma è attuato in modo da garantirne la coerenza complessiva e la complementarità con altri pertinenti programmi, politiche e fondi dell’Unione, in particolare quelli correlati a istruzione e formazione, cultura e media, gioventù e solidarietà, occupazione e inclusione sociale, ricerca e innovazione, industria e imprese, politica digitale, agricoltura e sviluppo rurale, ambiente e clima, coesione, politica regionale, migrazione, sicurezza e cooperazione internazionale e sviluppo.

2.   Un’azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può essere finanziata anche da un altro programma dell’Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all’azione da un programma dell’Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

3.   Le proposte progettuali possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo sociale europeo Plus, in conformità dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento recante disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 qualora abbiano ricevuto un marchio di eccellenza nell’ambito del presente programma in quanto conformi alle condizioni cumulative seguenti:

a)

sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del programma;

b)

sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte; e

c)

non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 3 e 23 è conferito alla Commissione per la durata del programma.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 3 e 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. I suoi effetti decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 3 e 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 34

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Il comitato può riunirsi in formazioni specifiche per trattare questioni settoriali. Se del caso, conformemente al suo regolamento interno e su base ad hoc, gli esperti esterni, compresi i rappresentanti delle parti sociali, possono essere invitati a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 35

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1288/2013 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 36

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate a norma del regolamento (UE) n. 1288/2013, che continua pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 1288/2013.

3.   In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario e in deroga all’articolo 193, paragrafo 4, di tale regolamento, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento, le attività sovvenzionate nell’ambito del presente regolamento e i costi sottostanti sostenuti nel 2021 possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali attività sono state realizzate e tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione. Le convenzioni di sovvenzione per le sovvenzioni di funzionamento dell’esercizio 2021 possono essere firmate, in via eccezionale, entro sei mesi dall’inizio dell’esercizio del beneficiario.

4.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 17, paragrafo 7, al fine di consentire la gestione delle azioni e delle attività non completate entro il 31 dicembre 2027.

5.   Gli Stati membri garantiscono, a livello nazionale, una transizione senza ostacoli tra le azioni attuate nell’ambito del programma 2014-2020 e quelle da attuare nell’ambito del programma.

Articolo 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 194.

(2)  GU C 168 del 16.5.2019, pag. 49.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 965) e posizione del Consiglio in prima lettura del 13 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.

(5)  Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

(6)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 31.

(7)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(8)  Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1).

(9)  GU C 456 del 18.12.2018, pag. 1.

(10)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(11)  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 5).

(12)  Raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011 — Youth on the Move — Promuovere la mobilità dei giovani per l’apprendimento (GU C 199 del 7.7.2011, pag. 1).

(13)  Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).

(14)  Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

(15)  Raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero (GU C 444 del 10.12.2018, pag. 1).

(16)  Raccomandazione del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza (GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1).

(17)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(18)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(19)  GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 1.

(20)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(21)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(22)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(23)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(24)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(25)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(26)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(27)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(28)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(29)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(30)  In particolare: il quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass); il quadro europeo delle qualifiche (EQF); il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET); il sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET); il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS); il registro europeo di certificazione della qualità dell’istruzione superiore (EQAR); l’associazione europea per la garanzia della qualità nell’istruzione superiore (ENQA); la rete europea dei centri di informazione e dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico dell’Unione europea; e la rete Euroguidance.


ALLEGATO I

DESCRIZIONE DELLE AZIONI DI CUI AI CAPI II, III e IV

1.   AZIONE CHIAVE 1 — MOBILITÀ AI FINI DELL’APPRENDIMENTO

1.1.

Mobilità ai fini dell’apprendimento: mobilità a breve o lungo termine, di gruppo o individuale, relativa a diverse aree tematiche e argomenti di studio, compresi settori orientati al futuro come il settore digitale, i cambiamenti climatici, l’energia pulita, l’intelligenza artificiale;

1.2.

Attività di partecipazione dei giovani: attività volte ad aiutare i giovani a essere coinvolti nella società civile e imparare a parteciparvi, a sensibilizzare in merito ai valori comuni europei e a promuovere il dialogo tra i giovani e i responsabili delle decisioni a livello locale, regionale, nazionale ed europeo;

1.3.

DiscoverEU: un’attività di educazione informale e non formale con una forte componente di apprendimento e una dimensione inclusiva consistenti in esperienze di apprendimento e di viaggio in tutta Europa per promuovere il senso di appartenenza all’Unione e consentire ai partecipanti di scoprire la diversità culturale e linguistica dell’Europa.

2.   AZIONE CHIAVE 2 — COOPERAZIONE TRA ORGANIZZAZIONI E ISTITUTI

2.1.

Partenariati per la cooperazione: attività di cooperazione di vario tipo, svolte congiuntamente da organizzazioni e istituti di paesi diversi in particolare allo scopo di scambiare e sviluppare nuove idee e pratiche, condividere e confrontare pratiche e metodi, e sviluppare e rafforzare i partner delle reti. Questa azione comprende partenariati di piccola scala specificamente concepiti per promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma attraverso attività con sovvenzioni di importo inferiore, durata più breve e requisiti amministrativi più semplici;

2.2.

Partenariati per l’eccellenza: vari tipi di progetti di partenariato e reti di istituti e erogatori di istruzione e formazione che mirano a promuovere l’eccellenza e una dimensione internazionale rafforzata, e a sviluppare strategie a lungo termine per migliorare la qualità a livello sistemico in tutti i settori dell’istruzione e della formazione, in particolare attraverso lo sviluppo congiunto di pratiche e pedagogie innovative, livelli elevati di mobilità integrata e una forte enfasi sull’interdisciplinarità, vale a dire:

2.2.1.

alleanze di istituti di istruzione superiore (Università europee) che sviluppano strategie congiunte a lungo termine per l’istruzione, la ricerca e l’innovazione di elevata qualità e per servire la società, sulla base di una visione comune e di valori condivisi, livelli elevati di mobilità, e una forte enfasi sull’interdisciplinarità e programmi di studio aperti che combinano moduli in diversi paesi;

2.2.2.

partenariati tra erogatori di istruzione e formazione professionale (piattaforme dei centri di eccellenza professionale) integrati nelle strategie locali e regionali per la crescita sostenibile, l’innovazione e la competitività che lavorano congiuntamente a programmi di formazione professionale transnazionali di elevata qualità incentrati sul soddisfacimento delle esigenze in materia di competenze settoriali attuali ed emergenti;

2.2.3.

programmi di studi integrati (lauree magistrali congiunte di Erasmus Mundus) offerti da istituti di istruzione superiore stabiliti in Europa e in altri paesi del mondo che promuovono l’eccellenza dell’istruzione superiore e l’internazionalizzazione a livello mondiale.

L’azione di cui al punto 2.2. può anche sostenere progetti di partenariato e alleanze per promuovere l’eccellenza nei settori dell’istruzione scolastica e dell’istruzione degli adulti.

2.3.

Partenariati per l’innovazione: partenariati nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù allo scopo di sviluppare pratiche innovative, vale a dire:

2.3.1.

alleanze: cooperazione strategica tra attori chiave nei settori dell’istruzione e della formazione, delle imprese e della ricerca che promuovono l’innovazione e la modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione;

2.3.2.

progetti che promuovono l’innovazione, la creatività, la partecipazione digitale e l’imprenditoria sociale nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù;

2.4.

Eventi sportivi senza scopo di lucro: eventi organizzati in un unico paese o contemporaneamente in più paesi a fini di sensibilizzazione sul ruolo dello sport in vari settori quali l’inclusione sociale, le pari opportunità e le attività fisiche salutari;

2.5.

Piattaforme e strumenti online per la cooperazione virtuale nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù.

3.   AZIONE CHIAVE 3 — SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE POLITICHE E ALLA COOPERAZIONE

3.1.

Preparazione all’attuazione delle agende politiche generali e settoriali dell’Unione, che consistono in una gamma diversificata di attività volte a ispirare e sostenere le politiche e le strategie nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, tra cui: le strategie e agende politiche europee nei vari settori dell’istruzione, della gioventù e dello sport, comprese le attività a sostegno della cooperazione politica a livello europeo. Tale azione comprende anche il sostegno alla sperimentazione delle politiche a livello europeo, sostegno ad attività volte ad affrontare le sfide emergenti in varie aree tematiche e sostegno alla raccolta di conoscenze, compresi sondaggi e studi;

3.2.

Sostegno agli strumenti e alle misure dell’Unione che promuovono la qualità, la trasparenza e il riconoscimento delle competenze, delle abilità e delle qualifiche, comprese le attività volte a facilitare il trasferimento dei crediti, promuovere l’assicurazione di qualità, la convalida dell’apprendimento non formale e informale, comprese la gestione delle competenze e l’orientamento, sostenere gli organismi, le reti e gli strumenti pertinenti che facilitano gli scambi nel settore della trasparenza e del riconoscimento;

3.3.

Dialogo politico nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport e cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, compresa una gamma diversificata di attività quali conferenze e altri tipi di evento, sostegno alla cooperazione con le organizzazioni internazionali, e sostegno al funzionamento del dialogo UE con i giovani, delle reti a livello dell’Unione e delle organizzazioni europee che perseguono un interesse generale dell’Unione;

3.4.

Misure che contribuiscono all’attuazione inclusiva e di elevata qualità del programma, compreso il sostegno ad attività e organismi, quali i centri di risorse, le reti di informazione e le attività di formazione e cooperazione, che migliorano l’attuazione del programma, sviluppano la capacità delle agenzie nazionali, migliorano l’attuazione strategica, e che contribuiscono a sfruttare il potenziale degli ex partecipanti al programma Erasmus+ e di altri moltiplicatori come modelli di riferimento positivi;

3.5.

Cooperazione con altri strumenti dell’Unione e sostegno ad altre politiche dell’Unione, compreso il sostegno ad attività volte a promuovere sinergie e complementarità con altri strumenti dell’Unione e nazionali, e a promuovere la cooperazione con le strutture che attuano tali strumenti;

3.6.

Attività di diffusione e sensibilizzazione volte a informare i cittadini e le organizzazioni in merito al programma e alle politiche dell’Unione nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

4.   AZIONI JEAN MONNET

4.1.

L’azione Jean Monnet nel settore dell’istruzione superiore: sostegno agli istituti di istruzione superiore all’interno e all’esterno dell’Unione mediante moduli, cattedre e centri di eccellenza Jean Monnet, e mediante progetti e attività di rete Jean Monnet;

4.2.

L’azione Jean Monnet in altri ambiti dell’istruzione e della formazione: attività volte a promuovere la conoscenza in merito ai temi dell’Unione negli istituti di istruzione e formazione, quali scuole e istituti di istruzione e formazione professionale;

4.3.

Sostegno alle istituzioni designate di cui all’articolo 8, lettera c).


ALLEGATO II

INDICATORI

Le misurazioni degli indicatori quantitativi sono disaggregate, se del caso, in base al paese, al genere, alla tipologia di azione e all’attività.

1.

Settori da sottoporre a sorveglianza

Partecipazione alla mobilità ai fini dell’apprendimento;

Organizzazioni e istituti con una dimensione europea e internazionale rafforzata;

2.

Elementi da misurare

2.1.

Azione chiave 1 — Mobilità ai fini dell’apprendimento:

2.1.1.

Numero di partecipanti ad attività di mobilità ai fini dell’apprendimento nell’ambito dell’azione chiave 1;

2.1.2.

Numero di organizzazioni e istituti che partecipano al programma nell’ambito dell’azione chiave 1;

2.1.3.

Numero di partecipanti ad attività di apprendimento virtuale nell’ambito dell’azione chiave 1;

2.1.4.

Percentuale di partecipanti che ritengono di aver tratto benefici dalla partecipazione ad attività di mobilità ai fini dell’apprendimento nell’ambito dell’azione chiave 1;

2.1.5.

Percentuale di partecipanti che ritengono di aver rafforzato il proprio senso di appartenenza all’Europa con la partecipazione ad attività nell’ambito dell’azione chiave 1;

2.2.

Azione chiave 2 — Cooperazione tra organizzazioni e istituti:

2.2.1.

Numero di organizzazioni e istituti che partecipano al programma nell’ambito dell’azione chiave 2;

2.2.2.

Percentuale di organizzazioni e istituti che ritengono di aver sviluppato pratiche di elevata qualità a seguito della loro partecipazione all’azione chiave 2;

2.2.3.

Numero di utenti di piattaforme per la cooperazione virtuale sostenute nell’ambito dell’azione chiave 2;

2.3.

Azione chiave 3 — Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione:

2.3.1.

Numero di organizzazioni e istituti che partecipano ad azioni sovvenzionate nell’ambito dell’azione chiave 3;

2.4.

Inclusione:

2.4.1.

Numero di persone con minori opportunità che partecipano ad attività nell’ambito dell’azione chiave 1;

2.4.2.

Numero di nuovi istituti e organizzazioni che partecipano al programma nell’ambito delle azioni chiave 1 e 2;

2.5.

Semplificazione:

2.5.1.

Numero di partenariati di piccola scala sostenuti nell’ambito dell’azione chiave 2;

2.5.2.

Percentuale di organizzazioni e istituti che ritengono che le procedure per partecipare al programma siano proporzionate e semplici;

2.6.

Contributo a favore del clima:

2.6.1.

Percentuale di attività che riguardano obiettivi climatici nell’ambito dell’azione chiave 1;

2.6.2.

Percentuale di progetti che riguardano obiettivi climatici nell’ambito dell’azione chiave 2.


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