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Document 32019R0316

Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo

C/2019/1310

OJ L 51I, 22.2.2019, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/316/oj

22.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 51/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/316 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato») costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. A norma del regolamento (UE) 2015/1588, e in conformità all'articolo 109 del trattato, il Consiglio ha deciso che una di queste categorie è costituita dagli aiuti «de minimis». Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis», ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica. Tuttavia, giova ricordare agli Stati membri che, anche se gli aiuti «de minimis» non si configurano come aiuti di Stato, essi non dovrebbero comportare una violazione del diritto dell'Unione.

(2)

La Commissione ha adottato una serie di regolamenti che stabiliscono norme sugli aiuti «de minimis» concessi nel settore agricolo, il più recente dei quali è il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (3).

(3)

Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 e tenendo conto delle differenze nell'uso degli aiuti «de minimis» negli Stati membri, è opportuno adeguare alcune condizioni ivi previste. Il massimale dell'aiuto concesso a un'impresa unica nell'arco di un triennio dovrebbe essere elevato a 20 000 EUR e il limite nazionale all'1,25 % della produzione annua.

(4)

Tenendo conto della necessità crescente di utilizzare gli aiuti «de minimis» in alcuni Stati membri, è opportuno consentire un ulteriore aumento sia del massimale dell'aiuto concesso a un'impresa unica, da elevare a 25 000 EUR, sia del limite nazionale, che passerebbe all'1,5 % della produzione annua, subordinatamente all'adozione di condizioni supplementari necessarie per il corretto funzionamento del mercato interno. L'esperienza acquisita nei primi anni di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 ha dimostrato che gli aiuti «de minimis» in un determinato settore di prodotti potrebbero comportare una potenziale distorsione della concorrenza e degli scambi. Pertanto, prerequisito per l'utilizzo di un massimale individuale e di un limite nazionale più elevati dovrebbe essere l'applicazione di un limite settoriale, che impedisca agli Stati membri di concedere più del 50 % dell'importo complessivo totale degli aiuti «de minimis» nell'arco di tre esercizi finanziari per le misure che vanno a beneficio soltanto di uno specifico settore di prodotti. Il limite settoriale dovrebbe garantire che qualsiasi misura che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 non rischi di incidere sugli scambi tra gli Stati membri e/o di falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

(5)

Attualmente l'uso di un registro centrale nazionale, per verificare che non siano superati né il massimale individuale né il limite nazionale degli aiuti «de minimis», è lasciato alla discrezione degli Stati membri. Tuttavia, l'uso di un registro centrale diverrebbe necessario negli Stati membri che optassero per un aumento del massimale individuale e del limite nazionale, dato che il limite settoriale, che è una condizione per adottare tale opzione, impone un monitoraggio ancora più rigoroso degli aiuti concessi. Per tali Stati membri l'uso di un registro centrale dovrebbe pertanto essere reso obbligatorio al fine di registrare tutti gli aiuti «de minimis» concessi e verificare in questo modo che non siano superati né il massimale individuale né il limite nazionale o settoriale.

(6)

I criteri per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo per i prestiti e le garanzie dovrebbero essere adeguati di conseguenza per tenere conto dell'aumento dei massimali degli aiuti «de minimis».

(7)

Tenuto conto della maggiore necessità di utilizzare gli aiuti «de minimis» e dato che gli attuali massimali sono indebitamente vincolanti, occorre modificare il regolamento (UE) n. 1408/2013 prima della data di scadenza, ossia il 31 dicembre 2020. Il lasso di tempo tra l'entrata in vigore del presente regolamento e la fine del periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 sarebbe pertanto molto breve. Per motivi di economia procedurale e per garantire la continuità e la certezza del diritto è quindi opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2027 il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1408/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 è così modificato:

(1)

all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

«3.   Ai fini del presente regolamento, si intende per “settore di prodotti” il settore elencato all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a w), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

4.   Ai fini del presente regolamento si intende per “limite settoriale” l'importo cumulativo massimo degli aiuti applicabile alle misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, corrispondente al 50 % dell'importo massimo degli aiuti “de minimis” concessi per Stato membro di cui all'allegato II.»;

(*1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671)."

(2)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Aiuti “de minimis”

1.   Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2.   L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 20 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

3.   L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato I.

bis.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono decidere che l'importo totale degli aiuti “de minimis” concessi a un'impresa unica non possa superare 25 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari e che l'importo complessivo totale degli aiuti “de minimis” concessi nell'arco di tre esercizi finanziari non possa superare il limite nazionale stabilito nell'allegato II, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

a)

per le misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l'importo complessivo totale concesso nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite settoriale di cui all'articolo 2, paragrafo 4;

b)

gli Stati membri si dotano di un registro centrale nazionale in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2.

4.   Gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all'impresa.

5.   I massimali degli aiuti “de minimis” e i limiti nazionali e settoriali, di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis, si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto “de minimis” o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

6.   Ai fini dei massimali degli aiuti “de minimis” e dei limiti nazionali e settoriali di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

7.   Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei massimali degli aiuti “de minimis” e dei limiti nazionali e settoriali di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

8.   In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino i pertinenti massimali “de minimis” o i pertinenti limiti nazionali o settoriali, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

9.   In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.»;

(3)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 100 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 50 000 EUR su un periodo di dieci anni oppure, per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 bis, a 125 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 62 500 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione ai massimali “de minimis” di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o paragrafo 3 bis; oppure»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti solo nel caso in cui l'importo totale dell'apporto pubblico non superi il pertinente massimale “de minimis”.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il pertinente massimale “de minimis”.»;

d)

al paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 150 000 EUR e una durata di cinque anni o un importo garantito di 75 000 EUR e una durata di dieci anni o, per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 bis, la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 187 500 EUR e una durata di cinque anni o un importo garantito di 93 750 EUR e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione ai massimali “de minimis” di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o paragrafo 3 bis; oppure»;

(4)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Qualora concedano aiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 bis, gli Stati membri sono dotati di un registro centrale degli aiuti “de minimis” contenente informazioni complete su tutti gli aiuti “de minimis” concessi da qualsiasi autorità di tali Stati membri. Il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Uno Stato membro concede nuovi aiuti “de minimis” a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi all'impresa interessata a un livello superiore ai pertinenti massimali e limiti nazionali e settoriali, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, paragrafo 3 e paragrafo 3 bis, e che siano rispettate tutte le condizioni di cui al presente regolamento.»;

(5)

all'articolo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2027.»;

(6)

l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

(2)  GU C 425 del 26.11.2018, pag. 2.

(3)  Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Importo cumulativo massimo degli aiuti “de minimis” concessi alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, paragrafo 3, per Stato membro

(in EUR)

Stato membro

Importo massimo degli aiuti “de minimis” (1)

Belgio

106 269 708

Bulgaria

53 020 042

Repubblica ceca

61 865 750

Danimarca

141 464 625

Germania

732 848 458

Estonia

11 375 375

Irlanda

98 460 375

Grecia

134 272 042

Spagna

592 962 542

Francia

932 709 458

Croazia

28 920 958

Italia

700 419 125

Cipro

8 934 792

Lettonia

16 853 708

Lituania

34 649 958

Lussemburgo

5 474 083

Ungheria

99 582 208

Malta

1 603 917

Paesi Bassi

352 512 625

Austria

89 745 208

Polonia

295 932 125

Portogallo

87 570 583

Romania

215 447 583

Slovenia

15 523 667

Slovacchia

29 947 167

Finlandia

55 693 958

Svezia

79 184 750

Regno Unito

394 587 292

ALLEGATO II

Importo cumulativo massimo degli aiuti “de minimis” concessi alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, paragrafo 3 bis, per Stato membro

(in EUR)

Stato membro

Importo massimo degli aiuti “de minimis” (2)

Belgio

127 523 650

Bulgaria

63 624 050

Repubblica ceca

74 238 900

Danimarca

169 757 550

Germania

879 418 150

Estonia

13 650 450

Irlanda

118 152 450

Grecia

161 126 450

Spagna

711 555 050

Francia

1 119 251 350

Croazia

34 705 150

Italia

840 502 950

Cipro

10 721 750

Lettonia

20 224 450

Lituania

41 579 950

Lussemburgo

6 568 900

Ungheria

119 498 650

Malta

1 924 700

Paesi Bassi

423 015 150

Austria

107 694 250

Polonia

355 118 550

Portogallo

105 084 700

Romania

258 537 100

Slovenia

18 628 400

Slovacchia

35 936 600

Finlandia

66 832 750

Svezia

95 021 700

Regno Unito

473 504 750 »

»

(1)  Gli importi massimi sono calcolati sulla base della media dei tre valori più elevati della produzione agricola annua di ciascuno Stato membro nel periodo 2012-2017. Il metodo di calcolo garantisce che tutti gli Stati membri siano trattati allo stesso modo e che nessuna media nazionale sia inferiore agli importi massimi precedentemente stabiliti per il periodo 2014-2020.

(2)  Gli importi massimi sono calcolati sulla base della media dei tre valori più elevati della produzione agricola annua di ciascuno Stato membro nel periodo 2012-2017. Il metodo di calcolo garantisce che tutti gli Stati membri siano trattati allo stesso modo e che nessuna media nazionale sia inferiore agli importi massimi precedentemente stabiliti per il periodo 2014-2020.


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