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Document 32019L2034

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/79/2019/REV/1

OJ L 314, 5.12.2019, p. 64–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj

5.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/64


DIRETTIVA (UE) 2019/2034 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2019

relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Una vigilanza prudenziale solida è parte integrante delle condizioni normative in base alle quali gli enti finanziari forniscono servizi all’interno dell’Unione. Le imprese di investimento sono, insieme agli enti creditizi, soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per quanto riguarda il trattamento e la vigilanza prudenziali, mentre la loro autorizzazione e altri requisiti in materia di organizzazione e di norme di comportamento sono stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(2)

I vigenti regimi prudenziali ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE sono basati in larga misura sulle successive versioni delle norme di regolamentazione internazionali stabilite per i grandi gruppi bancari dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, affrontano solo parzialmente i rischi specifici connessi alle diverse attività di un gran numero di imprese di investimento. Le vulnerabilità e i rischi specifici propri di tali imprese di investimento dovrebbero pertanto essere ulteriormente affrontati tramite meccanismi prudenziali efficaci, adeguati e proporzionati a livello dell’Unione che contribuiscano a creare condizioni di parità in tutta l’Unione, garantiscano una vigilanza prudenziale efficace, mantenendo nel contempo sotto controllo i costi di conformità, e assicurino un capitale sufficiente per i rischi delle imprese di investimento.

(3)

Una vigilanza prudenziale solida dovrebbe assicurare una gestione delle imprese di investimento ordinata e servire l’interesse superiore dei clienti. Si dovrebbe tenere conto del fatto che le imprese di investimento e i loro clienti possono potenzialmente esporsi a rischi eccessivi e si dovrebbero considerare i diversi gradi di rischio assunto e posto dalle imprese di investimento. La vigilanza prudenziale dovrebbe anche mirare a evitare di imporre un onere amministrativo sproporzionato alle imprese di investimento. Nel contempo, detta vigilanza prudenziale dovrebbe consentire di trovare un equilibrio tra la necessità di garantire la sicurezza e la solidità delle imprese di investimento e la necessità di evitare costi eccessivi suscettibili di pregiudicare la redditività delle loro attività commerciali.

(4)

Molti dei requisiti che derivano dal quadro stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE sono stati concepiti per far fronte ai rischi cui sono comunemente esposti gli enti creditizi. Di conseguenza, i vigenti requisiti sono in larga misura calibrati in modo da preservare la capacità di prestito degli enti creditizi nelle varie fasi del ciclo economico e tutelare i depositanti e i contribuenti nell’eventualità di fallimenti e non sono concepiti per rispondere a tutti i vari profili di rischio delle imprese di investimento. Le imprese di investimento non detengono grandi portafogli di prestiti al dettaglio e societari e non raccolgono depositi. Sebbene la probabilità che un loro fallimento possa avere impatti negativi sulla stabilità finanziaria globale sia inferiore rispetto a quanto avviene con gli enti creditizi, esse pongono comunque un rischio che è necessario affrontare mediante un quadro solido. I rischi a cui è esposta la maggior parte delle imprese di investimento e che esse stesse pongono sono quindi sostanzialmente diversi da quelli degli enti creditizi e tale differenza dovrebbe trovare un chiaro riscontro nel quadro prudenziale dell’Unione.

(5)

Le differenze nell’applicazione del quadro prudenziale vigente nei diversi Stati membri rischiano di compromettere la parità di condizioni per le imprese di investimento all’interno dell’Unione, ostacolando l’accesso degli investitori a nuove opportunità e a migliori modalità di gestione dei loro rischi. Tali differenze derivano dalla generale complessità di applicazione del quadro a imprese di investimento diverse sulla base dei servizi che forniscono, per cui alcune autorità nazionali adeguano o semplificano tale applicazione nel diritto o nelle prassi nazionali. Poiché il quadro prudenziale vigente non prende in considerazione tutti i rischi cui sono esposte alcune categorie di imprese di investimento e che esse stesse pongono, in alcuni Stati membri sono state applicate, a determinate imprese di investimento, grandi maggiorazioni del capitale. Al fine di assicurare l’armonizzazione della vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento in tutta l’Unione, dovrebbero essere stabilite disposizioni uniformi che affrontino tali rischi.

(6)

Occorre pertanto un regime prudenziale specifico per le imprese di investimento che non sono sistemiche in virtù delle loro dimensioni e delle loro interconnessioni con altri attori finanziari ed economici. Le imprese di investimento sistemiche, tuttavia, dovrebbero continuare a essere soggette al vigente quadro prudenziale stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE. Tali imprese di investimento rappresentano un sottoinsieme delle imprese di investimento cui si applica attualmente il quadro stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE e che non godono di esenzioni specifiche dai loro principali obblighi. Le imprese di investimento più grandi e più interconnesse hanno modelli imprenditoriali e profili di rischio simili a quelli di enti creditizi significativi. Esse forniscono servizi analoghi a quelli bancari e sottoscrivono rischi su grande scala. Inoltre, le imprese di investimento sistemiche hanno dimensioni, modelli imprenditoriali e profili di rischio tali da rappresentare una minaccia per la stabilità e il corretto funzionamento dei mercati finanziari, analogamente ai grandi enti creditizi. È pertanto opportuno che tali imprese di investimento restino soggette alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE.

(7)

È possibile che le imprese di investimento che negoziano per conto proprio, che assumono a fermo strumenti finanziari o collocano strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile su vasta scala, oppure che sono partecipanti diretti di controparti centrali, hanno modelli imprenditoriali e profili di rischio simili a quelli degli enti creditizi. Alla luce delle loro dimensioni e delle loro attività, è possibile che tali imprese di investimento presentino rischi per la stabilità finanziaria paragonabili a quelli degli enti creditizi. Le autorità competenti dovrebbero poter imporre loro di rimanere soggette allo stesso trattamento prudenziale di tali enti creditizi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 e in conformità della vigilanza prudenziale a norma della direttiva 2013/36/UE.

(8)

In alcuni Stati membri le autorità competenti per la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento potrebbero essere diverse da quelle competenti per la vigilanza sulla condotta sul mercato. È pertanto necessario istituire un meccanismo di cooperazione e di scambio di informazioni tra tali autorità al fine di garantire una vigilanza prudenziale armonizzata delle imprese di investimento in tutta l’Unione che funzioni in modo tempestivo ed efficace.

(9)

Un’impresa di investimento può effettuare negoziazioni tramite un partecipante diretto in un altro Stato membro. Qualora ciò avvenga è opportuno porre in essere un meccanismo per la condivisione delle informazioni tra le autorità competenti interessate nei differenti Stati membri. Tale meccanismo dovrebbe consentire la condivisione delle informazioni tra l’autorità competente per la vigilanza prudenziale dell’impresa di investimento e l’autorità che vigila sul partecipante diretto o l’autorità che vigila sulla controparte centrale in merito al modello e ai parametri utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di margini delle imprese di investimento qualora tale metodo di calcolo sia usato come base per i requisiti di fondi propri dell’impresa di investimento.

(10)

Al fine di favorire l’armonizzazione delle norme e prassi di vigilanza nell’Unione, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) (ABE), in stretta cooperazione con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) (ESMA) dovrebbe continuare a essere la principale autorità competente per il coordinamento e la convergenza delle prassi di vigilanza in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento nell’ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF).

(11)

Il livello richiesto di capitale iniziale di un’impresa di investimento dovrebbe basarsi sui servizi e sulle attività che l’impresa di investimento è autorizzata rispettivamente a prestare e svolgere, conformemente alla direttiva 2014/65/UE. La possibilità per gli Stati membri di ridurre il livello richiesto di capitale iniziale in situazioni specifiche, prevista dalla direttiva 2013/36/UE, da un lato, e l’attuazione non uniforme di tale direttiva, dall’altro, hanno determinato una situazione in cui i livelli richiesti di capitale iniziale sono diversi in tutta l’Unione. Per porre fine a tale frammentazione, i livelli richiesti di capitale iniziale dovrebbero essere armonizzati per tutte le imprese di investimento nell’Unione. Al fine di ridurre gli ostacoli esistenti all’accesso al mercato per i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e i sistemi organizzati di negoziazione (OTF), il capitale iniziale delle imprese di investimento che gestiscono un MTF o un OTF dovrebbe essere fissato al livello di cui alla presente direttiva. Se a un’impresa di investimento autorizzata a gestire un OTF è stato altresì consentito di effettuare negoziazione per conto proprio alle condizioni previste all’articolo 20 della direttiva 2014/65/UE, il suo capitale iniziale dovrebbe essere fissato al livello di cui alla presente direttiva.

(12)

Sebbene le imprese di investimento dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2013/36/UE, alcuni concetti utilizzati rispettivamente nell’ambito di tali atti legislativi dovrebbero mantenere il loro significato consolidato. Per consentire e facilitare l’interpretazione uniforme di tali concetti negli atti legislativi dell’Unione quando sono utilizzati, in relazione alle imprese di investimento, i riferimenti in tali atti al capitale iniziale delle imprese di investimento, ai poteri di vigilanza delle autorità competenti per le imprese di investimento, al processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno delle imprese di investimento, al processo di revisione e valutazione prudenziale delle autorità competenti per le imprese di investimento nonché alle disposizioni in materia di governance e remunerazione applicabili alle imprese di investimento dovrebbero intendersi come riferimenti alle corrispondenti disposizioni della presente direttiva.

(13)

Il corretto funzionamento del mercato interno richiede che la responsabilità della vigilanza prudenziale di un’impresa di investimento, in particolare in relazione alla sua solvibilità e solidità finanziaria, spetti all’autorità competente dello Stato membro d’origine. Per conseguire inoltre una vigilanza efficace sulle imprese di investimento anche in altri Stati membri in cui forniscono servizi o hanno una succursale, dovrebbe essere garantita una stretta cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorità competenti di tali Stati membri.

(14)

A fini di informazione e di vigilanza, in particolare per garantire stabilità al sistema finanziario, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero poter effettuare, caso per caso, controlli in loco e ispezioni sulle attività delle succursali di imprese di investimento nel loro territorio ed esigere informazioni sulle attività di tali succursali. Tuttavia, le misure di vigilanza per tali succursali dovrebbero restare di competenza dello Stato membro d’origine.

(15)

Per proteggere informazioni commerciali sensibili è opportuno che, nello svolgimento dei loro compiti di vigilanza e nello scambio di informazioni riservate, le autorità competenti siano vincolate da norme sul segreto professionale.

(16)

Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e la protezione dei clienti delle imprese di investimento, i revisori dovrebbero effettuare le loro verifiche in maniera imparziale e informare tempestivamente le autorità competenti di fatti suscettibili di avere gravi conseguenze sulla situazione finanziaria o sull’organizzazione amministrativa e contabile dell’impresa di investimento.

(17)

Il trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva dovrebbe essere effettuato conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). In particolare, nei casi in cui la presente direttiva permetta lo scambio di dati personali con i paesi terzi, si applicano le pertinenti disposizioni del capitolo V del regolamento (UE) 2016/679 e del capitolo V del regolamento (UE) 2018/1725.

(18)

Per garantire il rispetto degli obblighi di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni amministrative e altre misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Per assicurarne l’effetto dissuasivo, le sanzioni amministrative dovrebbero essere pubblicate, tranne in determinate circostanze ben definite. Per consentire loro di assumere decisioni informate riguardo alle opzioni di investimento, clienti e investitori dovrebbero avere accesso alle informazioni in materia di sanzioni amministrative e altre misure amministrative imposte alle imprese di investimento.

(19)

Per individuare violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e violazioni del regolamento (UE) 2019/2033, è opportuno che gli Stati membri siano dotati dei necessari poteri di indagine e istituiscano meccanismi rapidi ed efficaci per segnalare violazioni potenziali o effettive.

(20)

Le imprese di investimento non considerate piccole e non interconnesse dovrebbero avere un capitale interno disponibile che sia adeguato in termini di quantità, qualità e ripartizione per coprire i rischi specifici a cui sono o possono essere esposte. Le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché le imprese di investimento abbiano strategie e processi che consentano loro di valutare e di preservare l’adeguatezza del capitale interno. Le autorità competenti dovrebbero anche poter richiedere alle imprese di investimento piccole e non interconnesse di applicare requisiti simili, se del caso.

(21)

I poteri di revisione e valutazione prudenziale dovrebbero continuare a essere un importante strumento di regolamentazione che consenta alle autorità competenti di valutare elementi qualitativi, quali la governance e i controlli interni, i processi e le procedure di gestione dei rischi e, ove necessario, di stabilire requisiti supplementari, in particolare in relazione ai requisiti di fondi propri e di liquidità, specialmente per quanto riguarda le imprese di investimento non considerate piccole e non interconnesse e, quando l’autorità competente lo ritiene giustificato e appropriato, anche le imprese di investimento piccole e non interconnesse.

(22)

Il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è stabilito all’articolo 157 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tale principio dovrebbe essere applicato in modo coerente dalle imprese di investimento. Al fine di allineare le remunerazioni al profilo di rischio delle imprese di investimento e di garantire condizioni di parità, le imprese di investimento dovrebbero essere soggette a principi chiari in materia di dispositivi di governance e di norme in materia di remunerazione che siano neutrali rispetto al genere e che tengano conto delle differenze tra gli enti creditizi e le imprese di investimento. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse dovrebbero tuttavia essere esonerate da tali norme in quanto le prescrizioni in materia di remunerazione e governo societario a norma della direttiva 2014/65/UE sono sufficientemente complete per tali tipi di imprese di investimento.

(23)

Analogamente, la relazione della Commissione, del 28 luglio 2016, sulla valutazione delle norme sulla remunerazione previste dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013 ha dimostrato l’inadeguatezza delle disposizioni stabilite alla direttiva 2013/36/UE in materia di differimento e di pagamento in strumenti finanziari per le imprese di investimento piccole e non complesse o per il personale che percepisce livelli bassi di remunerazione variabile. Sono necessari criteri chiari, coerenti e armonizzati per individuare le imprese di investimento e gli individui esentati da tali requisiti, al fine di garantire la convergenza in materia di vigilanza e condizioni di parità. Data l’importanza del ruolo svolto dai soggetti ad alto reddito nel dirigere l’attività aziendale e i risultati a lungo termine delle imprese di investimento, è opportuno assicurare un’efficace sorveglianza delle pratiche e delle tendenze in materia di remunerazione dei soggetti ad alto reddito. Pertanto, le autorità competenti dovrebbero poter monitorare la remunerazione dei soggetti ad alto reddito.

(24)

È inoltre opportuno offrire alle imprese di investimento una certa flessibilità relativamente al modo in cui utilizzano gli strumenti non monetari per pagare la remunerazione variabile, a condizione che tali strumenti siano efficaci nel conseguire l’obiettivo di allineare gli interessi del personale agli interessi delle diverse parti portatrici di interessi come gli azionisti e i creditori, e contribuiscano all’allineamento della remunerazione variabile al profilo di rischio dell’impresa di investimento.

(25)

Le entrate delle imprese di investimento, sotto forma di compensi, commissioni e altre entrate in relazione alla fornitura dei diversi servizi di investimento, sono estremamente volatili. Una limitazione della componente variabile della remunerazione a una quota della componente fissa pregiudicherebbe la capacità dell’impresa di investimento di ridurre la remunerazione nei periodi di calo delle entrate e potrebbe comportare un aumento dei costi fissi dell’impresa di investimento, il che a sua volta potrebbe mettere a rischio la capacità dell’impresa di investimento di superare i periodi di recessione economica o di calo delle entrate. Per scongiurare tali rischi, alle imprese di investimento non sistemiche non dovrebbe essere imposto un unico rapporto massimo tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione. Piuttosto, le imprese di investimento dovrebbero esse stesse stabilire rapporti adeguati. La presente direttiva non dovrebbe tuttavia impedire agli Stati membri di attuare misure nel diritto nazionale concepite per assoggettare le imprese di investimento a requisiti più rigorosi per quanto riguarda il rapporto massimo tra la componente variabile e le componenti fisse della remunerazione. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di imporre un tale rapporto massimo nei confronti di tutti i tipi o di tipi specifici di imprese di investimento.

(26)

La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di adottare un approccio più rigoroso per quanto riguarda la remunerazione qualora le imprese di investimento ricevano un sostegno finanziario pubblico straordinario.

(27)

Negli Stati membri sono utilizzate strutture di governance diverse. Nella maggior parte dei casi è utilizzata una struttura monistica o dualistica. Le definizioni della presente direttiva sono volte a comprendere tutte le strutture esistenti senza esprimere una preferenza per alcuna in particolare. Esse sono puramente funzionali alla determinazione di norme intese a ottenere un particolare risultato a prescindere dal diritto societario nazionale applicabile a un ente nei singoli Stati membri. Le definizioni non dovrebbero pertanto interferire con la ripartizione generale delle competenze in conformità del diritto societario nazionale.

(28)

Gli organi di gestione dovrebbero essere intesi come organi dotati di funzioni esecutive e di supervisione. Le competenze e la struttura degli organi di gestione variano da uno Stato membro all’altro. Negli Stati membri in cui gli organi di gestione presentano una struttura monistica, un consiglio di amministrazione unico svolge solitamente compiti di gestione e di supervisione. Negli Stati membri con sistema dualistico, la funzione di supervisione è svolta da un consiglio di sorveglianza separato, che non ha funzioni esecutive, e la funzione esecutiva è svolta da un consiglio di gestione separato, che è responsabile della gestione quotidiana dell’impresa e ne risponde. Di conseguenza, alle diverse entità all’interno dell’organo di gestione sono affidati compiti distinti.

(29)

In risposta alla crescente richiesta da parte dell’opinione pubblica di trasparenza fiscale e al fine di promuovere la responsabilità sociale delle imprese di investimento, è opportuno imporre alle imprese di investimento, a meno che non si qualifichino come piccole e non interconnesse, di divulgare annualmente determinate informazioni, relative ad esempio agli utili realizzati, alle imposte pagate e ai contributi pubblici ricevuti.

(30)

Per fare fronte ai rischi a livello dei gruppi costituiti esclusivamente da imprese di investimento, nel caso di tali gruppi il metodo di consolidamento prudenziale previsto dal regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbe essere accompagnato da una verifica del capitale del gruppo per le strutture di gruppo più semplici. La decisione dell’autorità di vigilanza del gruppo, tuttavia, dovrebbe basarsi in entrambi i casi sugli stessi principi che si applicano in caso di vigilanza su base consolidata a norma della direttiva 2013/36/UE. Al fine di garantire una corretta cooperazione, gli elementi essenziali delle misure di coordinamento, in particolare i requisiti in materia di informazione in situazioni di emergenza o gli accordi di cooperazione e di coordinamento, dovrebbero essere simili agli elementi fondamentali di coordinamento applicabili nel contesto del codice unico per gli enti creditizi.

(31)

La Commissione dovrebbe poter presentare raccomandazioni al Consiglio per la negoziazione di accordi tra l’Unione e paesi terzi per l’esercizio pratico della vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo per le imprese di investimento la cui impresa madre è situata in un paese terzo e per le imprese di investimento che operano in paesi terzi e le cui imprese madre siano stabilite nell’Unione. Inoltre, anche gli Stati membri e l’ABE dovrebbero poter stabilire accordi di cooperazione con i paesi terzi ai fini dell’esercizio dei loro compiti di vigilanza.

(32)

Per garantire la certezza del diritto ed evitare sovrapposizioni tra il vigente quadro prudenziale applicabile sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento e la presente direttiva, il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE dovrebbero essere modificati al fine di escludere dal loro ambito di applicazione le imprese di investimento. Tuttavia, le imprese di investimento facenti parte di gruppi bancari dovrebbero rimanere soggette alle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE che riguardano i gruppi bancari, quali le norme sul consolidamento prudenziale di cui agli articoli da 11 a 24 del regolamento (UE) n. 575/2013 e le disposizioni sull’impresa madre nell’UE intermedia di cui all’articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE.

(33)

È necessario specificare i passi che le imprese devono compiere per verificare se rientrano nella definizione di ente creditizio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e se, di conseguenza, devono ottenere l’autorizzazione come ente creditizio. Poiché alcune imprese di investimento svolgono già le attività elencate all’allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE, è anche necessario garantire chiarezza riguardo alla continuità delle autorizzazioni concesse per tali attività. In particolare, è fondamentale che le autorità competenti assicurino che la transizione dal quadro attuale a quello nuovo offra sufficiente certezza normativa alle imprese di investimento.

(34)

Per assicurare una vigilanza efficace è importante che le imprese che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 presentino domanda di autorizzazione come ente creditizio. Le autorità competenti dovrebbero pertanto avere la possibilità di applicare sanzioni alle imprese che non presentino domanda di autorizzazione.

(35)

La modifica della definizione di «ente creditizio» nel regolamento (UE) n. 575/2013 introdotta dal regolamento (UE) 2019/2033 può ricomprendere, fin dall’entrata in vigore di quest’ultimo, imprese di investimento che operano già sulla base di un’autorizzazione rilasciata in conformità della direttiva 2014/65/UE. Tali imprese dovrebbero essere autorizzate a continuare ad operare nel quadro dell’autorizzazione ottenuta come imprese di investimento fino a quando non sia loro concessa l’autorizzazione come enti creditizi. Tali imprese di investimento dovrebbero presentare domanda di autorizzazione come enti creditizi al più tardi quando, su un periodo di dodici mesi consecutivi, la media del totale mensile delle loro attività è pari o superiore a una delle soglie di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Qualora, dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, l’impresa di investimento raggiunga una delle soglie di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, la media del loro totale mensile delle attività dovrebbe essere calcolata prendendo in considerazione i dodici mesi consecutivi precedenti tale data. Tali imprese di investimento sono tenute a presentare domanda di autorizzazione come enti creditizi entro un anno e un giorno dall’entrata in vigore della presente direttiva.

(36)

La modifica della definizione di «ente creditizio» nel regolamento (UE) n. 575/2013 introdotta dal regolamento (UE) 2019/2033 può ripercuotersi anche sulle imprese che abbiano già presentato domanda di autorizzazione come imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE e la cui domanda non sia ancora stata trattata. Tali domande dovrebbero essere trasmesse alle autorità competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE ed essere trattate in conformità delle disposizioni in materia di autorizzazione di cui alla stessa direttiva, nel caso in cui il totale delle attività dell’impresa previsto sia pari o superiore a una delle soglie di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

(37)

Le imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero inoltre essere soggette a tutti i requisiti per l’accesso alle attività di enti creditizi di cui al titolo III della direttiva 2013/36/UE, incluse le disposizioni relative alla revoca dell’autorizzazione conformemente all’articolo 18 della stessa direttiva. L’articolo 18 di detta direttiva dovrebbe essere tuttavia modificato al fine di assicurare che le autorità competenti possano anche revocare l’autorizzazione concessa a un ente creditizio qualora questo utilizzi l’autorizzazione per svolgere esclusivamente attività di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e abbia, per un periodo di cinque anni consecutivi, una media del totale delle attività inferiore alle soglie previste da detto punto.

(38)

A norma dell’articolo 39 della direttiva 2014/65/UE, le imprese di paesi terzi che prestano servizi finanziari nell’Unione sono soggette a regimi nazionali che possono imporre che sia stabilita una succursale in uno Stato membro. Al fine di agevolare il monitoraggio e la valutazione regolari delle attività svolte da imprese di paesi terzi tramite succursali nell’Unione, le autorità competenti dovrebbero essere informate circa l’ampiezza e la portata dei servizi offerti e delle attività svolte attraverso succursali nel loro territorio.

(39)

I riferimenti incrociati specifici contenuti nelle direttive 2009/65/CE (12), 2011/61/UE (13) e 2014/59/UE (14) del Parlamento europeo e del Consiglio alle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE, che non sono più applicabili alle imprese di investimento a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbero intendersi fatti alle disposizioni corrispondenti nella presente direttiva e nel regolamento (UE) 2019/2033.

(40)

L’ABE, in cooperazione con l’ESMA, ha pubblicato una relazione basata su un’analisi approfondita, una raccolta di dati e una consultazione su un regime prudenziale su misura per tutte le imprese di investimento non sistemiche che funge da base per il nuovo quadro prudenziale per le imprese di investimento.

(41)

Al fine di garantire l’applicazione armonizzata della presente direttiva, l’ABE dovrebbe elaborare norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i criteri per assoggettare talune imprese di investimento al regolamento (UE) n. 575/2013, per specificare le informazioni che le autorità competenti degli Stati membri d’origine e degli Stati membri ospitanti dovrebbero scambiarsi nel contesto della vigilanza, per stabilire in che modo le imprese di investimento dovrebbero valutare l’entità delle loro attività ai fini degli obblighi di governance interna, in particolare, valutare se costituiscono imprese di investimento piccole e non interconnesse. Le norme tecniche di regolamentazione dovrebbero inoltre precisare le categorie di personale le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sul profilo di rischio delle imprese ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di remunerazione e specificare gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 ammissibili come remunerazione variabile. Infine, le norme tecniche di regolamentazione dovrebbero specificare gli elementi per la valutazione dei rischi specifici in materia di liquidità, l’applicazione di requisiti di fondi propri aggiuntivi da parte delle autorità competenti e il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza. È opportuno che la Commissione integri la presente direttiva adottando progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall’ABE mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La Commissione e l’ABE dovrebbero garantire che tali norme e requisiti possano essere applicati da tutti gli enti interessati in maniera proporzionale alla natura, all’entità e alla complessità di tali enti e delle loro attività.

(42)

È inoltre opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall’ABE con riguardo alla condivisione di informazioni tra autorità competenti e gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nonché le norme tecniche di attuazione elaborate dall’ESMA mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE e conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(43)

Al fine di assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva e tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di integrare la presente direttiva chiarendo le definizioni contenute nella presente direttiva, il capitale interno e le valutazioni del rischio delle imprese di investimento e i poteri di revisione e valutazione prudenziale delle autorità competenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (15). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(44)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di un quadro prudenziale efficace e proporzionato che garantisca che le imprese di investimento autorizzate ad operare all’interno dell’Unione abbiano una solida base finanziaria e siano gestite in modo ordinato, anche per servire l’interesse superiore dei loro clienti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua ampiezza e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(45)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (16), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme concernenti:

a)

il capitale iniziale delle imprese di investimento;

b)

i poteri e gli strumenti di vigilanza per la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento da parte delle autorità competenti;

c)

la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento da parte delle autorità competenti in una maniera coerente con le norme stabilite nel regolamento (UE) 2019/2033;

d)

gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della regolamentazione e della vigilanza prudenziali delle imprese di investimento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica alle imprese di investimento autorizzate e soggette a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE.

2.   In deroga al paragrafo 1, i titoli IV e V della presente direttiva non si applicano alle imprese di investimento di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2019/2033, che sono soggette a vigilanza sul rispetto dei requisiti prudenziali a norma dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«impresa strumentale»: un’impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nella gestione di immobili, nell’elaborazione dati, o in qualsiasi altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all’attività principale di una o più imprese di investimento;

2)

«autorizzazione»: un’autorizzazione di un’impresa di investimento conformemente all’articolo 5 della direttiva 2014/65/UE;

3)

«succursale»: una succursale quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 30), della direttiva 2014/65/UE;

4)

«stretti legami»: stretti legami quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35), della direttiva 2014/65/UE;

5)

«autorità competente»: un’autorità o un organismo pubblico di uno Stato membro ufficialmente riconosciuti e abilitati, in virtù del diritto nazionale, all’esercizio della vigilanza sulle imprese di investimento in conformità della presente direttiva, nell’ambito del sistema di vigilanza in vigore in detto Stato membro;

6)

«negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni»: il negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 150), del regolamento (UE) n. 575/2013;

7)

«controllo»: la relazione esistente tra un’impresa madre e una filiazione quale descritta all’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), o nei principi contabili a cui un’impresa di investimento è soggetta a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un’impresa;

8)

«conformità alla verifica del capitale del gruppo»: la conformità di un’impresa madre in un gruppo di imprese di investimento ai requisiti di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033;

9)

«ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;

10)

«strumenti derivati»: gli strumenti derivati quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

11)

«ente finanziario»: un ente finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) 2019/2033;

12)

«politica di remunerazione neutrale rispetto al genere»: una politica di remunerazione neutrale rispetto al genere quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 65), della direttiva 2013/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

13)

«gruppo»: un gruppo quale definito all’articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE;

14)

«situazione consolidata»: una situazione consolidata quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 11), del regolamento (UE) 2019/2033;

15)

«autorità di vigilanza del gruppo»: l’autorità competente responsabile della vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo da parte delle imprese di investimento madri nell’Unione e delle imprese di investimento controllate da holding di investimento madri nell’Unione o da società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione;

16)

«Stato membro d’origine»: uno Stato membro d’origine quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 55), lettera a), della direttiva 2014/65/UE;

17)

«Stato membro ospitante»: uno Stato membro ospitante quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 56), della direttiva 2014/65/UE;

18)

«capitale iniziale»: il capitale richiesto ai fini dell’autorizzazione come impresa di investimento, il cui importo e tipo sono specificati agli articoli 9 e 11;

19)

«impresa di investimento»: un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;

20)

«gruppo di imprese di investimento»: un gruppo di imprese di investimento quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 25), del regolamento (UE) 2019/2033;

21)

«holding di investimento»: una holding di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 23), del regolamento (UE) 2019/2033;

22)

«servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di investimento quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/65/UE;

23)

«organo di gestione»: un organo di gestione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 36), della direttiva 2014/65/UE;

24)

«organo di gestione nella sua funzione di supervisione»: l’organo di gestione nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza;

25)

«società di partecipazione finanziaria mista»: una società di partecipazione finanziaria mista quale definita all’articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

26)

«società di partecipazione mista»: un’impresa madre diversa da una società di partecipazione finanziaria, una holding di investimento, un ente creditizio, un’impresa di investimento, o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, le cui filiazioni comprendano almeno un’impresa di investimento;

27)

«alta dirigenza»: l’alta dirigenza quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 37), della direttiva 2014/65/UE;

28)

«impresa madre»: un’impresa madre quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 32), della direttiva 2014/65/UE;

29)

«filiazione»: un’impresa figlia quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 33), della direttiva 2014/65/UE;

30)

«rischio sistemico»: rischio sistemico quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2013/36/UE;

31)

«impresa di investimento madre nell’Unione»: un’impresa di investimento madre nell’Unione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 56), del regolamento (UE) 2019/2033;

32)

«holding di investimento madre nell’Unione»: una holding di investimento madre nell’Unione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 57), del regolamento (UE) 2019/2033;

33)

«società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione»: una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 58), del regolamento (UE) 2019/2033.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 per integrare la presente direttiva chiarendo le definizioni di cui al paragrafo 1 al fine di:

a)

garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva;

b)

tenere conto, nell’applicazione della presente direttiva, dell’evoluzione dei mercati finanziari.

TITOLO II

AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 4

Designazione e poteri delle autorità competenti

1.   Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate di esercitare le attribuzioni previste dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033. Gli Stati membri informano la Commissione, l’ABE e l’ESMA della designazione e, qualora le autorità competenti siano più di una, precisano le attribuzioni di ciascuna di esse.

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti vigilino sulle attività delle imprese di investimento e, se del caso, delle holding di investimento e delle società di partecipazione finanziaria mista, per accertare il rispetto degli obblighi imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033.

3.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari, tra cui il potere di effettuare controlli in loco a norma dell’articolo 14, al fine di ottenere le informazioni necessarie per valutare la conformità delle imprese di investimento e, se del caso, delle holding di investimento e delle società di partecipazione finanziaria mista, alle prescrizioni della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 e di indagare su eventuali violazioni delle stesse.

4.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano dotate delle competenze, delle risorse, delle capacità operative, dei poteri e dell’indipendenza necessari all’esercizio delle funzioni relative alla vigilanza prudenziale, alle indagini e alle sanzioni di cui alla presente direttiva.

5.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni necessarie per valutarne la conformità alle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033. I meccanismi di controllo interno e le procedure amministrative e contabili delle imprese di investimento consentono alle autorità competenti di controllare in ogni momento il rispetto di tali disposizioni.

6.   Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento registrino tutte le loro operazioni e documentino i sistemi e processi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 in maniera tale che le autorità competenti siano in grado in ogni momento di valutare il rispetto delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 5

Discrezionalità delle autorità competenti nell’assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013

1.   Le autorità competenti possono decidere di applicare i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033 nei confronti di un’impresa di investimento che svolge una qualsiasi delle attività elencati all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE qualora il valore totale delle attività consolidate dell’impresa di investimento sia pari o superiore a cinque miliardi di EUR, calcolati quale media dei precedenti dodici mesi e ove trovino applicazione uno o più dei criteri seguenti:

a)

l’impresa di investimento svolge queste attività su scala tale che il fallimento o una situazione di difficoltà dell’impresa di investimento potrebbero comportare un rischio sistemico;

b)

l’impresa di investimento è un partecipante diretto quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2019/2033;

c)

l’autorità competente lo ritiene giustificato alla luce delle dimensioni, della natura, dell’ampiezza e della complessità delle attività dell’impresa di investimento interessata, tenendo conto del principio di proporzionalità e tenendo presenti uno o più dei fattori seguenti:

i)

la rilevanza dell’impresa di investimento per l’economia dell’Unione o dello Stato membro pertinente;

ii)

la significatività delle attività transfrontaliere dell’impresa di investimento;

iii)

l’interconnessione dell’impresa di investimento con il sistema finanziario.

2.   Il paragrafo 1 non si applica a negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni, a organismi di investimento collettivo o a imprese di assicurazione.

3.   Qualora un’autorità competente decida di applicare i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 nei confronti di un’impresa di investimento conformemente al paragrafo 1, detta impresa di investimento è soggetta a vigilanza sul rispetto dei requisiti prudenziali a norma dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE.

4.   Qualora un’autorità competente decida di revocare una decisione adottata conformemente al paragrafo 1, informa senza ritardo l’impresa di investimento.

Ogni decisione adottata da un’autorità competente ai sensi del paragrafo 1 cessa di applicarsi se l’impresa di investimento non soddisfa più la soglia di cui a tale paragrafo calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi.

5.   Le autorità competenti informano senza ritardo l’ABE di ogni decisione adottata a norma dei paragrafi 1, 3 e 4.

6.   L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e ne garantiscono l’applicazione uniforme.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 6

Cooperazione nell’ambito di uno Stato membro

1.   Le autorità competenti cooperano strettamente con le autorità o gli organismi pubblici responsabili nel loro Stato membro della vigilanza sugli enti creditizi e sugli enti finanziari. Gli Stati membri prescrivono che dette autorità competenti e dette autorità o detti organismi pubblici si scambino senza ritardo le informazioni essenziali o pertinenti ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni.

2.   Le autorità competenti diverse da quelle designate a norma dell’articolo 67 della direttiva 2014/65/UE stabiliscono un meccanismo di cooperazione con tali autorità e per lo scambio di tutte le informazioni rilevanti per l’esercizio delle loro attribuzioni.

Articolo 7

Cooperazione nell’ambito del sistema europeo di vigilanza finanziaria

1.   Nell’esercizio delle loro attribuzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza nell’applicazione delle disposizioni giuridiche adottate conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033.

2.   Gli Stati membri assicurano che:

a)

le autorità competenti, in qualità di parti del SEVIF, cooperino con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo uno scambio di informazioni adeguate, affidabili ed esaurienti con le altre parti del SEVIF;

b)

le autorità competenti partecipino alle attività dell’ABE e, se del caso, ai collegi delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 48 della presente direttiva e all’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE;

c)

le autorità competenti facciano tutto il possibile per garantire la conformità agli orientamenti emanati e alle raccomandazioni formulate dall’ABE a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e per rispondere alle segnalazioni e alle raccomandazioni emesse dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (22);

d)

le autorità competenti collaborino strettamente con il CERS;

e)

i compiti e i poteri conferiti alle autorità competenti non impediscano l’esercizio delle loro attribuzioni in qualità di membri dell’ABE o del CERS o a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 8

Vigilanza a dimensione di Unione

Nell’esercizio delle loro attribuzioni generali, le autorità competenti di ogni Stato membro considerano debitamente l’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati nonché nell’Unione nel suo insieme, in particolare nelle situazioni di emergenza, sulla base delle informazioni disponibili nel momento pertinente.

TITOLO III

CAPITALE INIZIALE

Articolo 9

Capitale iniziale

1.   Il capitale iniziale delle imprese di investimento previsto dall’articolo 15 della direttiva 2014/65/UE per l’autorizzazione a prestare qualsiasi servizio o a svolgere qualsiasi attività di investimento elencati all’allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE è pari a 750 000 EUR.

2.   Per le imprese di investimento che non sono autorizzate a detenere denaro o titoli della clientela, il capitale iniziale previsto dall’articolo 15 della direttiva 2014/65/UE per l’autorizzazione a prestare qualsiasi servizio o a svolgere qualsiasi attività di investimento elencati all’allegato I, sezione A, punti 1, 2, 4, 5 e 7, della direttiva 2014/65/UE è pari a 75 000 EUR.

3.   Per le imprese di investimento diverse da quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo, il capitale iniziale previsto a norma dell’articolo 15 della direttiva 2014/65/UE è pari a 150 000 EUR.

4.   Per le imprese di investimento autorizzate a prestare i servizi o a svolgere le attività di investimento elencate all’allegato I, sezione A, punto 9, della direttiva 2014/65/UE, qualora tale impresa di investimento effettui negoziazione per conto proprio o sia autorizzata a farlo, il capitale iniziale è pari a 750 000 EUR.

Articolo 10

Riferimenti al capitale iniziale nella direttiva 2013/36/UE

I riferimenti ai livelli di capitale iniziale di cui all’articolo 9 della presente direttiva sono intesi, a decorrere dal 26 giugno 2021, come sostitutivi dei riferimenti contenuti in altri atti giuridici dell’Unione ai livelli di capitale iniziale fissati dalla direttiva 2013/36/UE, in base a quanto segue:

a)

i riferimenti al capitale iniziale delle imprese di investimento di cui all’articolo 28 della direttiva 2013/36/UE si intendono fatti all’articolo 9, paragrafo 1, della presente direttiva;

b)

i riferimenti al capitale iniziale delle imprese di investimento di cui agli articoli 29 e 31 della direttiva 2013/36/UE si intendono fatti all’articolo 9, paragrafo 2, 3 o 4, della presente direttiva, a seconda dei tipi di servizi e di attività di investimento dell’impresa di investimento;

c)

i riferimenti al capitale iniziale di cui all’articolo 30 della direttiva 2013/36/UE si intendono fatti all’articolo 9, paragrafo 1, della presente direttiva.

Articolo 11

Composizione del capitale iniziale

Il capitale iniziale delle imprese di investimento è costituito conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2033.

TITOLO IV

VIGILANZA PRUDENZIALE

CAPO 1

Principi di vigilanza prudenziale

Sezione 1

Competenze e attribuzioni dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante

Articolo 12

Competenza delle autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante

La vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento spetta alle autorità competenti dello Stato membro d’origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che attribuiscono una responsabilità alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Articolo 13

Collaborazione tra le autorità competenti di diversi Stati membri

1.   Le autorità competenti di diversi Stati membri cooperano strettamente ai fini dello svolgimento delle loro attribuzioni a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033, in particolare tramite lo scambio tempestivo di informazioni sulle imprese di investimento, che comprendono:

a)

informazioni sulla struttura di gestione e sull’assetto proprietario dell’impresa di investimento;

b)

informazioni sul rispetto dei requisiti di fondi propri da parte dell’impresa di investimento;

c)

informazioni sul rispetto dei requisiti in materia di rischio di concentrazione e dei requisiti in materia di liquidità dell’impresa di investimento;

d)

informazioni sulle procedure amministrative e contabili e sui meccanismi di controllo interno dell’impresa di investimento;

e)

ogni altro fattore pertinente che possa influire sul rischio rappresentato dall’impresa di investimento.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro ospitante tutte le informazioni e le risultanze relative a problemi e rischi potenziali rappresentati da un’impresa di investimento per la tutela dei clienti o la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante da esse identificati nell’esercizio della vigilanza sulle attività dell’impresa di investimento.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine agiscono sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante adottando tutte le misure necessarie per prevenire o porre rimedio ai problemi e ai rischi potenziali di cui al paragrafo 2. Su richiesta, le autorità competenti dello Stato membro d’origine spiegano in dettaglio alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in che modo hanno tenuto conto delle informazioni e delle risultanze fornite dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

4.   Se, a seguito della comunicazione delle informazioni e delle risultanze di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ritengono che le autorità competenti dello Stato membro d’origine non abbiano adottato le misure necessarie di cui al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro d’origine, l’ABE e l’ESMA, adottare misure adeguate per tutelare i clienti cui sono forniti i servizi o la stabilità del sistema finanziario.

Le autorità competenti possono rinviare all’ABE i casi in cui la richiesta di collaborazione, in particolare una richiesta di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. In relazione a tali casi l’ABE può intervenire, fatto salvo l’articolo 258 TFUE, conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L’ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo in merito allo scambio di informazioni a norma del presente articolo di propria iniziativa, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

5.   Se non concordano con le misure delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d’origine possono deferire la questione all’ABE, la quale agisce conformemente alla procedura di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Qualora agisca conformemente a tale articolo, l’ABE adotta una decisione entro un mese.

6.   Ai fini della valutazione della condizione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera c) del regolamento (UE) 2019/2033, l’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’impresa di investimento può chiedere all’autorità competente dello Stato membro d’origine del partecipante diretto di fornire le informazioni relative al modello di margine e ai parametri utilizzati per il calcolo del requisito in materia di margini dell’impresa di investimento interessata.

7.   L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare prescrizioni concernenti il tipo e la natura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8.   L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formulari, modelli e procedure standard da utilizzare per adempiere agli obblighi di scambio delle informazioni al fine di agevolare la vigilanza sulle imprese di investimento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

9.   L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 7 e 8 entro il 26 giugno 2021.

Articolo 14

Controlli in loco e ispezione delle succursali stabilite in un altro Stato membro

1.   Gli Stati membri ospitanti stabiliscono che, qualora un’impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro eserciti la propria attività tramite una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d’origine possono, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, procedere, da sole o tramite intermediari da esse incaricati a tal fine, a controlli in loco delle informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e a ispezioni di tali succursali.

2.   A fini di vigilanza e ove lo ritengano rilevante per la stabilità del sistema finanziario del proprio Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno il potere di effettuare, caso per caso, controlli in loco e ispezioni delle attività svolte dalle succursali di imprese di investimento sul loro territorio e di esigere dalle succursali informazioni sulle loro attività.

Prima di effettuare tali controlli e ispezioni, le autorità competenti dello Stato membro ospitante consultano senza ritardo le autorità competenti dello Stato membro d’origine.

Al termine di tali controlli e ispezioni, le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano con la massima tempestività alle autorità competenti dello Stato membro d’origine le informazioni ottenute e le risultanze pertinenti per la valutazione del rischio dell’impresa di investimento interessata.

Sezione 2

Segreto professionale e obbligo di segnalazione

Articolo 15

Segreto professionale e scambio di informazioni riservate

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per tali autorità competenti, ivi comprese le persone di cui all’articolo 76, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, siano soggette all’obbligo del segreto professionale ai fini della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033.

Le informazioni riservate che tali autorità competenti e persone ricevono nell’esercizio delle loro attribuzioni possono essere comunicate soltanto in forma sommaria o aggregata, a condizione che non sia possibile identificare le imprese di investimento o le persone, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale.

Qualora l’impresa di investimento sia stata dichiarata fallita o sia assoggettata a liquidazione coatta, le informazioni riservate non riguardanti terzi possono essere divulgate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, ove tale divulgazione sia necessaria per lo svolgimento di tali procedimenti.

2.   Le autorità competenti utilizzano le informazioni riservate raccolte, scambiate o trasmesse a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 solamente ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, in particolare, con le finalità seguenti:

a)

per monitorare le norme prudenziali di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033;

b)

per irrogare sanzioni;

c)

ricorsi amministrativi avverso una decisione dell’autorità competente;

d)

procedimenti giurisdizionali promossi a norma dell’articolo 23.

3.   Le persone fisiche o giuridiche e gli altri organismi diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 utilizzano dette informazioni esclusivamente per le finalità espressamente previste dall’autorità competente o in conformità del diritto nazionale.

4.   Le autorità competenti possono scambiarsi informazioni riservate ai fini del paragrafo 2, possono indicare esplicitamente in che modo le informazioni devono essere trattate e possono vietarne espressamente qualsiasi ulteriore trasmissione.

5.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti trasmettano alla Commissione informazioni riservate necessarie per l’esercizio dei poteri della Commissione.

6.   Le autorità competenti possono fornire informazioni riservate all’ABE, all’ESMA, al CERS, alle banche centrali degli Stati membri, al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alla Banca centrale europea, in qualità di autorità monetarie, nonché, se del caso, alle autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento e di regolamento, se dette informazioni sono necessarie allo svolgimento dei loro compiti.

Articolo 16

Accordi di cooperazione con paesi terzi per lo scambio di informazioni

Ai fini dell’esercizio dei loro compiti di vigilanza a norma della presente direttiva o del regolamento (UE) 2019/2033 e ai fini dello scambio di informazioni, le autorità competenti, l’ABE e l’ESMA, conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010, a seconda del caso, possono concludere accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi nonché con le autorità o gli organismi di paesi terzi responsabili dei compiti di seguito elencati, unicamente a condizione che il segreto professionale applicabile alle informazioni comunicate offra garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 15 della presente direttiva:

a)

la vigilanza sugli enti finanziari e sui mercati finanziari, inclusa la vigilanza sulle entità finanziarie autorizzate a operare come controparti centrali, qualora le controparti centrali siano riconosciute a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

b)

la liquidazione e il fallimento delle imprese di investimento e procedure analoghe;

c)

la vigilanza sugli organismi coinvolti nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di investimento e in procedure analoghe;

d)

lo svolgimento delle revisioni legali degli enti finanziari o degli enti che gestiscono i sistemi di indennizzo degli investitori;

e)

la vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti degli enti finanziari;

f)

la vigilanza sulle persone attive sui mercati delle quote di emissione allo scopo di garantire un quadro consolidato dei mercati finanziari e a pronti;

g)

la vigilanza sulle persone attive sui mercati dei derivati su merci agricole allo scopo di garantire un quadro consolidato dei mercati finanziari e a pronti.

Articolo 17

Obblighi delle persone incaricate della revisione dei conti annuali e dei conti consolidati

Gli Stati membri dispongono che qualsiasi persona abilitata conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24) che eserciti presso un’impresa di investimento gli incarichi di cui all’articolo 73 della direttiva 2009/65/CE o all’articolo 34 della direttiva 2013/34/UE o qualsiasi altro incarico ufficiale abbia l’obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti tale impresa di investimento o un’impresa che abbia stretti legami con l’impresa di investimento, e che:

a)

costituiscono una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative stabilite a norma della presente direttiva;

b)

possono compromettere la continuità dell’attività dell’impresa di investimento; o

c)

possono comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l’emissione di riserve.

Sezione 3

Sanzioni, poteri di indagine e diritto di ricorso

Articolo 18

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1.   Fatti salvi i poteri di vigilanza di cui al titolo IV, capo 2, sezione 4, della presente direttiva, inclusi i poteri di indagine e i poteri delle autorità competenti di imporre misure correttive, nonché il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri prevedono disposizioni in materia di sanzioni amministrative e di altre misure amministrative e assicurano che le rispettive autorità competenti abbiano il potere di imporre tali sanzioni e misure in caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033, che disciplinino tra l’altro i casi in cui un’impresa di investimento:

a)

non si doti dei dispositivi di governance interna di cui all’articolo 26;

b)

non comunichi alle autorità competenti, in violazione dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033 informazioni in ordine all’osservanza dell’obbligo di soddisfare i requisiti di fondi propri di cui all’articolo 11 dello stesso regolamento, o fornisca informazioni incomplete o inesatte;

c)

non comunichi alle autorità competenti, in violazione dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2019/2033, informazioni sul rischio di concentrazione o fornisca informazioni incomplete o inesatte;

d)

assuma un rischio di concentrazione oltre i limiti stabiliti all’articolo 37 del regolamento (UE) 2019/2033, fatti salvi gli articoli 38 e 39 dello stesso regolamento;

e)

ometta in modo ripetuto o persistente di detenere attività liquide in violazione dell’articolo 43 del regolamento (UE) 2019/2033, fatto salvo l’articolo 44 dello stesso regolamento;

f)

non comunichi informazioni, o fornisca informazioni incomplete o inesatte, in violazione delle disposizioni di cui alla parte sei del [regolamento (UE) 2019/2033;

g)

effettui pagamenti a favore dei detentori degli strumenti inclusi nei suoi fondi propri nei casi non consentiti dall’articolo 28, 52 o 63 del regolamento (UE) n. 575/2013;

h)

sia stata dichiarata responsabile di una grave violazione di disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (25);

i)

consenta a una o più persone che non rispettano l’articolo 91 della direttiva 2013/36/UE di diventare o rimanere membri dell’organo di gestione.

Gli Stati membri che non prevedono norme in materia di sanzioni amministrative per violazioni disciplinate dal diritto penale nazionale comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale.

Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative di cui al paragrafo 1, primo comma, comprendono gli elementi seguenti:

a)

una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica, l’impresa di investimento, la holding di investimento o la società di partecipazione finanziaria mista responsabile e la natura della violazione;

b)

l’ordine rivolto alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine alla condotta in questione e di astenersi dal ripeterla;

c)

il divieto temporaneo per i membri dell’organo di gestione dell’impresa di investimento o per ogni altra persona fisica ritenuta responsabile dell’esercizio di funzioni in imprese di investimento;

d)

nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato netto totale annuo, compreso il reddito lordo consistente in interessi e proventi assimilati, proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile o fisso e proventi per commissioni o provvigioni dell’impresa nell’esercizio finanziario precedente;

e)

nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell’importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, qualora sia possibile determinarli;

f)

nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 25 dicembre 2019.

Qualora l’impresa di cui alla lettera d) del primo comma sia una filiazione, il reddito lordo da considerare è il reddito lordo risultante dal conto consolidato dell’impresa madre capogruppo nell’esercizio finanziario precedente.

Gli Stati membri assicurano che, qualora un’impresa di investimento violi le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o le disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, l’autorità competente possa applicare sanzioni amministrative ai membri dell’organo di gestione e ad altre persone fisiche che, a norma della legislazione nazionale, sono responsabili della violazione.

3.   Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzioni amministrative o di altre misure amministrative di cui al paragrafo 1 e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui, se del caso:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità delle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione;

c)

la capacità finanziaria delle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione, compreso il fatturato complessivo delle persone giuridiche o il reddito annuo delle persone fisiche;

d)

l’entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalle persone giuridiche responsabili della violazione;

e)

le eventuali perdite subite da terzi a causa della violazione;

f)

il livello di collaborazione con le pertinenti autorità competenti;

g)

precedenti violazioni da parte delle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione;

h)

le potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

Articolo 19

Poteri di indagine

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri di raccolta delle informazioni e di indagine necessari all’esercizio delle loro funzioni, ivi compresi:

a)

il potere di esigere informazioni dalle persone fisiche o giuridiche seguenti:

i)

imprese di investimento stabilite nello Stato membro interessato;

ii)

holding di investimento stabilite nello Stato membro interessato;

iii)

società di partecipazione finanziaria mista stabilite nello Stato membro interessato;

iv)

società di partecipazione mista stabilite nello Stato membro interessato;

v)

persone appartenenti ai soggetti di cui ai punti da i) a iv);

vi)

terzi cui i soggetti di cui ai punti da i) a iv) hanno esternalizzato funzioni o attività operative;

b)

il potere di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo ai soggetti di cui alla lettera a) stabiliti o ubicati nello Stato membro interessato, compreso il diritto di:

i)

esigere la presentazione di documenti da parte delle persone di cui alla lettera a);

ii)

esaminare i libri e i registri contabili delle persone di cui alla lettera a) e farne copie o estratti;

iii)

ottenere spiegazioni scritte o orali dalle persone di cui alla lettera a), o dai loro rappresentanti o dal loro personale;

iv)

organizzare audizioni per ascoltare altre persone interessate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine;

c)

il potere di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui alla lettera a) e delle altre imprese incluse nella vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo se l’autorità competente è l’autorità di vigilanza del gruppo, previa notifica delle altre autorità competenti interessate.

Articolo 20

Pubblicazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino senza indebito ritardo sul loro sito web ufficiale le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative irrogate a norma dell’articolo 18 e avverso le quali non sia stato presentato ricorso o non sia più possibile presentare ricorso. La pubblicazione comprende informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e sull’identità della persona fisica o giuridica cui è irrogata la sanzione o avverso cui è adotta la misura. La pubblicazione è effettuata soltanto previa comunicazione delle sanzioni e delle misure alla persona interessata e nella misura in cui tale pubblicazione è necessaria e proporzionata.

2.   Qualora gli Stati membri consentano la pubblicazione di sanzioni amministrative o altre misure amministrative imposte a norma dell’articolo 18 e avverso cui sia stato presentato ricorso, le autorità competenti pubblicano sul proprio sito web ufficiale anche informazioni sullo stato del ricorso e sul suo esito.

3.   Le autorità competenti pubblicano le sanzioni amministrative o le altre misure amministrative irrogate a norma dell’articolo 18 in forma anonima in qualsiasi delle circostanze seguenti:

a)

la sanzione o misura è stata inflitta a una persona fisica e la pubblicazione dei suoi dati personali risulta essere sproporzionata;

b)

la pubblicazione comprometterebbe un’indagine penale in corso o la stabilità dei mercati finanziari;

c)

la pubblicazione arrecherebbe un danno sproporzionato all’impresa di investimento o alle persone fisiche coinvolte.

4.   Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate a norma del presente articolo restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni. I dati personali possono essere mantenuti sul sito web ufficiale dell’autorità competente solo ove consentito dalle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Articolo 21

Comunicazione delle sanzioni all’ABE

Le autorità competenti informano l’ABE delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative imposte a norma dell’articolo 18, di eventuali ricorsi contro tali sanzioni e misure e del relativo esito. L’ABE mantiene una banca dati centrale delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti e all’ESMA ed è aggiornata regolarmente, almeno una volta all’anno.

L’ABE mantiene un sito web con collegamenti alla pubblicazione effettuata da ciascuna autorità competente delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative imposte a norma dell’articolo 18 indicandone la durata di pubblicazione da parte di ciascuno Stato membro.

Articolo 22

Segnalazione delle violazioni

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci e affidabili per consentire una tempestiva segnalazione delle violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 alle autorità competenti.

Tali meccanismi includono quanto segue:

a)

procedure specifiche per il ricevimento, il trattamento e il seguito di tali segnalazioni, compresa l’instaurazione di canali di comunicazione sicuri;

b)

una protezione adeguata contro ritorsioni, discriminazioni o altri trattamenti iniqui da parte dell’impresa di investimento per i dipendenti delle imprese di investimento che segnalano violazioni;

c)

la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala la violazione sia la persona fisica sospettata di esserne responsabile, conformemente al regolamento (UE) 2016/679;

d)

disposizioni chiare che garantiscano la riservatezza in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala le violazioni commesse in seno all’impresa di investimento, salvo che la comunicazione di tali informazioni sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti amministrativi o giudiziari.

2.   Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di predisporre adeguate procedure affinché i dipendenti possano segnalare a livello interno le violazioni attraverso uno specifico canale indipendente. Tali procedure possono essere previste dalle parti sociali, a condizione che offrano la stessa protezione prevista al paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Articolo 23

Diritto di ricorso

Gli Stati membri assicurano che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2019/2033 o a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva siano soggette al diritto di ricorso.

CAPO 2

Processo di revisione

Sezione 1

Processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno e processo di valutazione del rischio

Articolo 24

Capitale interno e attività liquide

1.   Le imprese di investimento che non soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 dispongono di dispositivi, strategie e processi solidi, efficaci e globali per valutare e mantenere su base continuativa l’importo, la composizione e la distribuzione del capitale interno e delle attività liquide che ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi che potrebbero porre ad altri e a cui sono o potrebbero essere esposte esse stesse.

2.   I dispositivi, le strategie e i processi di cui al paragrafo 1 sono adeguati e proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle attività dell’impresa di investimento interessata e sono oggetto di periodiche revisioni interne.

Le autorità competenti possono chiedere alle imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 di applicare i requisiti di cui al presente articolo nella misura in cui le autorità competenti stesse lo ritengano opportuno.

Sezione 2

Governance interna, trasparenza, trattamento dei rischi e remunerazione

Articolo 25

Ambito di applicazione della presente sezione

1.   La presente sezione non si applica se, sulla base dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, l’impresa di investimento determina che soddisfa tutte le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse ivi stabilite.

2.   Se un’impresa di investimento che non ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 soddisfa successivamente tali condizioni, la presente sezione cessa di essere applicabile soltanto dopo un periodo di sei mesi dalla data in cui tali condizioni sono soddisfatte. La presente sezione cessa di applicarsi a un’impresa di investimento dopo tale periodo solo se durante tale periodo l’impresa di investimento ha continuato a soddisfare senza interruzione le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 e ne ha informato l’autorità competente.

3.   Se un’impresa di investimento determina che non soddisfa più tutte le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, ne informa l’autorità competente e si conforma alla presente sezione entro dodici mesi dalla data in cui la valutazione ha avuto luogo.

4.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di applicare le disposizioni di cui all’articolo 32 alla remunerazione corrisposta per i servizi resi o i risultati conseguiti nell’esercizio finanziario successivo all’esercizio finanziario durante il quale si è svolta la valutazione di cui al paragrafo 3.

Qualora si applichino la presente sezione e l’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033, gli Stati membri assicurano che la presente sezione si applichi alle imprese di investimento su base individuale.

Qualora si applichino la presente sezione e il consolidamento prudenziale di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, gli Stati membri assicurano che la presente sezione si applichi alle imprese di investimento su base individuale e consolidata.

In deroga al terzo comma, la presente sezione non si applica alle filiazioni incluse in una situazione consolidata e stabilite in paesi terzi, se l’impresa madre nell’Unione può dimostrare alle autorità competenti che l’applicazione della presente sezione è illecita a norma del diritto del paese terzo in cui tali filiazioni sono stabilite.

Articolo 26

Governance interna

1.   Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento siano dotate di solidi dispositivi di governance, che comprendano tutti gli elementi seguenti:

a)

una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti;

b)

processi efficaci per identificare, gestire, sorvegliare e segnalare i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte le imprese di investimento o i rischi che esse pongono o potrebbero porre ad altri;

c)

meccanismi di controllo interno adeguati, comprese solide procedure amministrative e contabili;

d)

politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una gestione del rischio sana ed efficace.

Le politiche di remunerazione di cui al primo comma, lettera d), sono neutrali rispetto al genere.

2.   Nello stabilire i dispositivi di cui al paragrafo 1, sono presi in considerazione i criteri di cui agli articoli da 28 a 33.

3.   I dispositivi di cui al paragrafo 1 sono adeguati e proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità dei rischi connaturati al modello imprenditoriale e alle attività dell’impresa di investimento.

4.   L’ABE, in consultazione con l’ESMA, emana orientamenti per l’applicazione dei dispositivi di governance di cui al paragrafo 1.

L’ABE, in consultazione con l’ESMA, emana orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 in materia di politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere delle imprese di investimento.

Entro due anni dalla data di pubblicazione di detti orientamenti, l’ABE pubblica una relazione sull’applicazione da parte delle imprese di investimento di politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità competenti.

Articolo 27

Comunicazione per paese

1.   Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento dotate di una succursale o di una filiazione che è un ente finanziario ai sensi all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 in uno Stato membro o in un paese terzo diverso da quello in cui è stata concessa l’autorizzazione dell’impresa di investimento, di pubblicare le informazioni seguenti per Stato membro e per paese terzo su base annua:

a)

denominazione, natura delle attività e ubicazione delle filiazioni e succursali;

b)

fatturato;

c)

numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno;

d)

utile o perdita prima delle imposte;

e)

imposte sull’utile o sulla perdita;

f)

contributi pubblici ricevuti.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono sottoposte a revisione conformemente alla direttiva 2006/43/CE e, ove possibile, sono allegate al bilancio di esercizio o, se del caso, al bilancio consolidato dell’impresa di investimento interessata.

Articolo 28

Ruolo dell’organo di gestione nel trattamento dei rischi

1.   Gli Stati membri assicurano che l’organo di gestione dell’impresa di investimento approvi e riesamini periodicamente le strategie e le politiche in materia di propensione al rischio dell’impresa di investimento e in materia di gestione, sorveglianza e attenuazione dei rischi ai quali l’impresa di investimento è o potrebbe essere esposta, tenendo conto del contesto macroeconomico e del ciclo economico dell’impresa di investimento.

2.   Gli Stati membri assicurano che l’organo di gestione dedichi tempo sufficiente a garantire che le questioni di cui al paragrafo 1 siano adeguatamente prese in considerazione e destini risorse adeguate alla gestione di tutti i rischi sostanziali ai quali è esposta l’impresa di investimento.

3.   Gli Stati membri assicurano che l’impresa di investimento crei flussi informativi verso l’organo di gestione per tutti i rischi sostanziali nonché per tutte le politiche di gestione del rischio e le loro eventuali modifiche.

4.   Gli Stati membri impongono a tutte le imprese di investimento che non soddisfano i criteri di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), di istituire un comitato dei rischi composto da membri dell’organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive nell’impresa di investimento interessata.

I membri del comitato dei rischi di cui al primo comma possiedono conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per capire a fondo, gestire e sorvegliare la strategia in materia di rischi e la propensione al rischio dell’impresa di investimento. Essi assicurano che il comitato dei rischi presti consulenza all’organo di gestione sulla propensione al rischio e sulla strategia in materia di rischio globali dell’impresa di investimento, sia presenti che future, e assista l’organo di gestione nel controllare l’attuazione di tale strategia da parte dell’alta dirigenza. L’organo di gestione conserva la responsabilità generale delle strategie e delle politiche in materia di rischio dell’impresa di investimento.

5.   Gli Stati membri assicurano che l’organo di gestione, nella sua funzione di supervisione e, ove istituito, il comitato dei rischi di tale organo di gestione abbiano accesso alle informazioni sui rischi ai quali l’impresa di investimento è o potrebbe essere esposta.

Articolo 29

Trattamento dei rischi

1.   Le autorità competenti assicurano che le imprese di investimento dispongano di strategie, politiche, processi e sistemi solidi per l’identificazione, la misurazione, la gestione e la sorveglianza degli elementi seguenti:

a)

fonti materiali ed effetti del rischio per i clienti e ogni impatto rilevante sui fondi propri;

b)

fonti materiali ed effetti del rischio per il mercato e ogni impatto sostanziale sui fondi propri;

c)

fonti materiali ed effetti dei rischi per l’impresa di investimento, in particolare quando possono esaurire il livello di fondi propri disponibili;

d)

rischio di liquidità su una serie adeguata di orizzonti temporali, anche infragiornalieri, in modo da assicurare che l’impresa di investimento mantenga livelli adeguati di risorse liquide, anche per far fronte alle fonti materiali dei rischi di cui alle lettere a), b) e c).

Le strategie, le politiche, i processi e i sistemi sono proporzionati alla complessità, al profilo di rischio, al campo di attività dell’impresa di investimento e al livello di tolleranza al rischio fissato dall’organo di gestione, e riflettono la rilevanza dell’impresa di investimento in ogni Stato membro in cui esercita la sua attività.

Ai fini del primo comma, lettera a), e del secondo comma, le autorità competenti prendono in considerazione il diritto nazionale che disciplina la separazione applicabile al denaro della clientela detenuto.

Ai fini del primo comma, lettera a), le imprese di investimento prendono in considerazione la titolarità di un’assicurazione per la responsabilità civile professionale quale strumento efficace della rispettiva gestione dei rischi.

Ai fini del primo comma, lettera c), le fonti materiali di rischio per la stessa impresa di investimento comprendono, se del caso, modifiche significative del valore contabile delle attività, inclusi eventuali crediti nei confronti di agenti collegati, i fallimenti di clienti o controparti, posizioni in strumenti finanziari, valute estere e merci nonché obblighi verso regimi pensionistici a prestazione definita.

Le imprese di investimento prendono in debita considerazione ogni impatto sostanziale sui fondi propri qualora tali rischi non siano adeguatamente coperti dai requisiti di fondi propri calcolati a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033.

2.   Qualora le imprese di investimento dovessero avere bisogno di liquidare o cessare attività, le autorità competenti impongono loro di prendere in debita considerazione, tenendo conto della redditività e sostenibilità dei loro modelli e delle loro strategie imprenditoriali, requisiti e risorse necessarie che siano realistici, in termini di tempistiche e mantenimento di fondi propri e di risorse liquide, durante tutto il processo di uscita dal mercato.

3.   In deroga all’articolo 25, il paragrafo 1, lettere a), c) e d), del presente articolo si applica alle imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58, al fine di integrare la presente direttiva per garantire che le strategie, le politiche, i processi e i sistemi delle imprese di investimento siano solidi. La Commissione tiene pertanto conto dell’evoluzione dei mercati finanziari, in particolare dell’emergere di nuovi prodotti finanziari, degli sviluppi in materia di principi contabili e degli sviluppi che agevolano la convergenza delle prassi di vigilanza.

Articolo 30

Politiche di remunerazione

1.   Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento, nell’elaborare e applicare le politiche di remunerazione per le categorie del personale, ivi compresi l’alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio («risk taker»), il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva pari almeno alla remunerazione più bassa dell’alta dirigenza o dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o sulle attività che essa gestisce, rispettino i principi seguenti:

a)

la politica di remunerazione è chiaramente documentata e proporzionata alle dimensioni, all’organizzazione interna, nonché alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell’impresa di investimento;

b)

la politica di remunerazione è neutrale rispetto al genere;

c)

la politica di remunerazione riflette e promuove una gestione del rischio sana ed efficace;

d)

la politica di remunerazione è in linea con la strategia aziendale e gli obiettivi dell’impresa di investimento e tiene altresì conto degli effetti a lungo termine delle decisioni di investimento adottate;

e)

la politica di remunerazione prevede misure intese a evitare i conflitti di interessi, incoraggia una condotta responsabile delle imprese e promuove la consapevolezza dei rischi e un’assunzione prudente di rischio;

f)

l’organo di gestione dell’impresa di investimento, nella sua funzione di supervisione, adotta e riesamina periodicamente la politica di remunerazione e ha la responsabilità generale della sorveglianza della sua attuazione;

g)

l’attuazione della politica di remunerazione è soggetta almeno annualmente a una revisione interna, centrale e indipendente, da parte delle funzioni di controllo;

h)

i membri del personale impegnati in funzioni di controllo sono indipendenti dalle unità operative soggette al loro controllo, dispongono della necessaria autorità e sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell’impresa soggetti al loro controllo;

i)

la remunerazione dei responsabili di alto livello delle funzioni di gestione del rischio e di conformità è direttamente controllata dal comitato per le remunerazioni di cui all’articolo 33 o, ove tale comitato non sia stato istituito, dall’organo di gestione, nella sua funzione di supervisione;

j)

la politica di remunerazione stabilisce, tenendo conto delle norme nazionali in materia di determinazione dei salari, una chiara distinzione tra i criteri applicati al fine di determinare:

i)

la remunerazione fissa di base, che rispecchia innanzitutto l’esperienza professionale e le responsabilità organizzative pertinenti quali indicate nella descrizione delle funzioni figurante nelle condizioni di impiego;

ii)

la remunerazione variabile, che riflette le prestazioni sostenibili e corrette per il rischio del dipendente, nonché le prestazioni che vanno oltre quanto richiesto nella descrizione delle funzioni;

k)

la componente fissa rappresenta una parte della remunerazione complessiva sufficientemente alta da consentire l’attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della remunerazione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera k), gli Stati membri assicurano che nelle loro politiche di remunerazione le imprese di investimento stabiliscano rapporti adeguati tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione complessiva, tenendo conto delle attività dell’impresa di investimento e dei rischi associati, nonché dell’impatto che le diverse categorie di personale di cui al paragrafo 1 hanno sul profilo di rischio dell’impresa di investimento.

3.   Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento elaborino e applichino i principi di cui al paragrafo 1 secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività.

4.   L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare criteri adeguati per individuare le categorie di personale la cui attività professionale ha un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’ABE e l’ESMA tengono in debita considerazione la raccomandazione 2009/384/CE della Commissione (26) nonché gli orientamenti esistenti in materia di remunerazione a norma delle direttive 2009/65/CE, 2011/61/UE e 2014/65/UE e puntano a minimizzare le divergenze tra le disposizioni esistenti.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 31

Imprese di investimento che beneficiano di un sostegno finanziario pubblico straordinario

Gli Stati membri assicurano che, quando un’impresa di investimento beneficia di un sostegno finanziario pubblico straordinario quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 28), della direttiva 2014/59/UE:

a)

l’impresa di investimento non paghi alcuna remunerazione variabile ai membri dell’organo di gestione;

b)

quando la componente variabile della remunerazione versata al personale che non è un membro dell’organo di gestione è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale dell’impresa di investimento e con la sua uscita tempestiva dalle misure di sostegno finanziario pubblico straordinario, la remunerazione variabile è limitata a una quota dei ricavi netti.

Articolo 32

Remunerazione variabile

1.   Gli Stati membri assicurano che le remunerazioni variabili concesse e versate dall’impresa di investimento alle categorie di personale di cui all’articolo 30, paragrafo 1, soddisfino tutti i requisiti seguenti alle stesse condizioni stabilite all’articolo 30, paragrafo 3:

a)

quando la componente variabile della remunerazione è legata ai risultati, il suo importo totale è basato su una combinazione di valutazioni dei risultati del singolo, dell’unità aziendale interessata e dei risultati complessivi dell’impresa di investimento;

b)

nel valutare i risultati del singolo sono presi in considerazione sia criteri finanziari che non finanziari;

c)

la valutazione dei risultati di cui alla lettera a) si basa su un periodo pluriennale che tiene conto del ciclo economico dell’impresa di investimento e dei suoi rischi d’impresa;

d)

la remunerazione variabile non pregiudica la capacità dell’impresa di investimento di garantire una base di capitale solida;

e)

non è garantita alcuna remunerazione variabile, ad eccezione di quella prevista per il personale neoassunto solo per il primo anno di impiego e quando l’impresa di investimento dispone di una base di capitale solida;

f)

i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro rispecchiano i risultati raggiunti dal singolo nel tempo e non ricompensano gli insuccessi o gli abusi;

g)

i pacchetti di remunerazione collegati a compensi o riacquisto derivanti da contratti per precedenti impieghi sono in linea con gli interessi a lungo termine dell’impresa di investimento;

h)

la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo di gruppi di componenti della remunerazione variabile, tiene conto di tutti i tipi di rischi presenti e futuri e del costo del capitale e della liquidità richiesti a norma del regolamento (UE) 2019/2033;

i)

l’allocazione delle componenti variabili della remunerazione all’interno dell’impresa di investimento tiene conto di tutti i tipi di rischi presenti e futuri;

j)

almeno il 50 % della remunerazione variabile consiste in uno degli strumenti seguenti:

i)

azioni o partecipazioni al capitale equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell’impresa di investimento interessata;

ii)

strumenti legati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell’impresa di investimento interessata;

iii)

strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o strumenti di capitale di classe 2 o altri strumenti che possono essere pienamente convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1 o svalutati e che rispecchiano in modo adeguato la qualità del credito dell’impresa di investimento in situazione di continuità aziendale;

iv)

strumenti non monetari che riflettono gli strumenti dei portafogli gestiti;

k)

in deroga alla lettera j), qualora l’impresa di investimento non emetta nessuno degli strumenti di cui a tale lettera, le autorità competenti possono approvare l’uso di dispositivi alternativi che raggiungano i medesimi obiettivi;

l)

almeno il 40 % della remunerazione variabile è differito su un periodo che va da tre a cinque anni, come opportuno, in funzione del ciclo economico dell’impresa di investimento, della natura delle sue attività e dei rischi che sostiene e delle attività svolte dal soggetto in questione; nel caso di remunerazione variabile di importo particolarmente elevato, invece, la parte della remunerazione variabile differita è pari ad almeno il 60 %;

m)

la remunerazione variabile è ridotta fino al 100 % quando i risultati finanziari dell’impresa di investimento sono inferiori alle attese o negativi, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione, sulla base di criteri stabiliti dalle imprese di investimento che riguardano, in particolare, le situazioni in cui il soggetto in questione:

i)

è stato partecipe di condotte che hanno causato perdite significative per l’impresa di investimento o ne è stato responsabile;

ii)

non è più considerato soddisfare i requisiti di competenza e onorabilità;

n)

i benefici pensionistici discrezionali sono in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell’impresa di investimento.

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri assicurano quanto segue:

a)

i soggetti di cui all’articolo 30, paragrafo 1, non utilizzano strategie di copertura personale o assicurazioni sulla retribuzione e sulla responsabilità volte a minare i principi di cui al paragrafo 1;

b)

la remunerazione variabile non è erogata tramite veicoli finanziari o con modalità che facilitino l’inosservanza della presente direttiva o del regolamento (UE) 2019/2033.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera j), gli strumenti di cui a tale lettera sono soggetti a un’adeguata politica di mantenimento volta ad allineare gli incentivi dei singoli agli interessi più a lungo termine dell’impresa di investimento, dei suoi creditori e clienti. Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti possono imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione di tali strumenti o vietare l’uso di alcuni strumenti per la remunerazione variabile.

Ai fini del paragrafo 1, lettera l), la remunerazione variabile differita è attribuita non più velocemente che pro rata.

Ai fini del paragrafo 1, lettera n), quando il dipendente lascia l’impresa di investimento prima dell’età pensionabile, i benefici pensionistici discrezionali sono trattenuti dall’impresa di investimento per un periodo di cinque anni sotto forma degli strumenti di cui alla lettera j). Quando il dipendente raggiunge l’età pensionabile e va in pensione, i benefici pensionistici discrezionali gli sono versati sotto forma degli strumenti di cui alla lettera j), con riserva di un periodo di conservazione di cinque anni.

4.   Il paragrafo 1, lettere j) e l), e il paragrafo 3, terzo comma, non si applicano a:

a)

un’impresa di investimento, ove il valore delle sue attività in bilancio e fuori bilancio sia, in media, pari o inferiore a 100 milioni di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l’esercizio finanziario in questione;

b)

un soggetto la cui remunerazione variabile annua non superi i 50 000 EUR e non rappresenti oltre un quarto di tale remunerazione totale annua.

5.   In deroga al paragrafo 4, lettera a), uno Stato membro può aumentare la soglia di cui a tale lettera purché l’impresa di investimento soddisfi i criteri seguenti:

a)

l’impresa di investimento non figura, nello Stato membro in cui è stabilita, tra le tre maggiori imprese di investimento in termini di valore totale delle attività;

b)

l’impresa di investimento non è soggetta ad alcun obbligo o è soggetta ad obblighi semplificati in relazione alla pianificazione del risanamento e della risoluzione in conformità dell’articolo 4 della direttiva 2014/59/UE;

c)

l’entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione dell’impresa di investimento è pari o inferiore a 150 milioni di EUR;

d)

l’entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio in derivati dell’impresa di investimento è pari o inferiore a 100 milioni di EUR;

e)

la soglia non supera i 300 milioni di EUR; e

f)

è opportuno aumentare la soglia tenendo conto della natura e della portata delle attività dell’impresa di investimento, della sua organizzazione interna e, se del caso, delle caratteristiche del gruppo a cui appartiene.

6.   In deroga al paragrafo 4, lettera a), uno Stato membro può diminuire la soglia di cui a tale lettera purché ciò sia appropriato tenendo conto della natura e della portata delle attività dell’impresa di investimento, della sua organizzazione interna e, se del caso, delle caratteristiche del gruppo a cui appartiene.

7.   In deroga al paragrafo 4, lettera b), uno Stato membro può decidere che ai membri del personale che hanno diritto a una remunerazione variabile annua inferiore alla soglia e alla quota di cui a tale lettera non si applichi l’esenzione ivi stabilita, in ragione delle specificità del mercato nazionale in termini di pratiche di remunerazione o della natura delle loro responsabilità e del loro profilo professionale.

8.   L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le categorie di strumenti che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 1, lettera j), punto iii), come pure per specificare i possibili dispositivi alternativi di cui al paragrafo 1, lettera k).

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

9.   L’ABE, in consultazione con l’ESMA, emana orientamenti che agevolano l’attuazione dei paragrafi 4, 5 e 6 e ne garantiscono l’applicazione uniforme.

Articolo 33

Comitato per le remunerazioni

1.   Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento che non soddisfano i criteri di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), istituiscano un comitato per le remunerazioni. Tale comitato presenta una composizione equilibrata sotto il profilo del genere ed esprime un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi di remunerazione e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio, del capitale e della liquidità. Il comitato per le remunerazioni può essere istituito a livello di gruppo.

2.   Gli Stati membri assicurano che il comitato per le remunerazioni sia responsabile della preparazione delle decisioni in materia di remunerazioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio dell’impresa di investimento interessata e che devono essere adottate dall’organo di gestione. Il presidente e i membri del comitato per le remunerazioni sono membri dell’organo di gestione che non svolgono alcuna funzione esecutiva nell’impresa di investimento in questione. Ove il diritto nazionale preveda la rappresentanza dei lavoratori nell’organo di gestione, il comitato per le remunerazioni comprende uno o più rappresentanti dei lavoratori.

3.   Nel preparare le decisioni di cui al paragrafo 2, il comitato per le remunerazioni tiene conto dell’interesse pubblico e degli interessi a lungo termine degli azionisti, degli investitori e di altre parti interessate dell’impresa di investimento.

Articolo 34

Vigilanza sulle politiche di remunerazione

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti raccolgano le informazioni comunicate in conformità dell’articolo 51, primo comma, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2019/2033 nonché le informazioni fornite dalle imprese di investimento in relazione al divario retributivo di genere e le usino per effettuare un’analisi comparativa delle tendenze e delle prassi di remunerazione.

Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all’ABE.

2.   L’ABE utilizza le informazioni ricevute dalle autorità competenti a norma dei paragrafi 1 e 4 per effettuare un’analisi comparativa delle tendenze e delle prassi di remunerazione a livello dell’Unione.

3.   L’ABE, in consultazione con l’ESMA, emana orientamenti sull’applicazione di solide politiche in materia di remunerazione. Tali orientamenti tengono conto almeno delle prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 33 e dei principi relativi a sane politiche in materia di remunerazione enunciati nella raccomandazione 2009/384/CE.

4.   Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento forniscano alle autorità competenti le informazioni concernenti il numero delle persone fisiche per impresa di investimento che sono retribuite con 1 milione di EUR o più per esercizio finanziario, nella fascia di remunerazione di 1 milione di EUR, comprese le informazioni concernenti le loro responsabilità professionali, le aree di attività interessate e i principali elementi di stipendio, bonus, gratifiche a lungo termine e versamenti pensionistici.

Gli Stati membri assicurano che, su richiesta, le imprese di investimento forniscano alle autorità competenti i dati sulla remunerazione complessiva di ciascun membro dell’organo di gestione o dell’alta dirigenza.

Le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al primo e al secondo comma all’ABE, che le pubblica su base aggregata per Stato membro d’origine in un formato comune di segnalazione. L’ABE, in consultazione con l’ESMA, può emanare orientamenti volti ad agevolare l’attuazione del presente paragrafo e a garantire la coerenza delle informazioni raccolte.

Articolo 35

Relazione dell’ABE sui rischi ambientali, sociali e di governance

L’ABE elabora una relazione in merito all’introduzione di criteri tecnici per le esposizioni relative ad attività che sono sostanzialmente associate a obiettivi ambientali, sociali e di governance per il processo di revisione e valutazione prudenziale, al fine di valutare le fonti e gli effetti possibili dei rischi sulle imprese di investimento, tenendo conto degli atti giuridici dell’Unione applicabili nell’ambito della tassonomia dei fattori ambientali, sociali e di governance.

La relazione dell’ABE di cui al primo comma include almeno gli aspetti seguenti:

a)

una definizione di rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione connessi alla transizione verso un’economia più sostenibile, e inclusi, per quanto riguarda i rischi di transizione, i rischi connessi al deprezzamento delle attività dovuto a modifiche normative, i criteri qualitativi e quantitativi e le metriche pertinenti per la valutazione di tali rischi, nonché una metodologia per stabilire se detti rischi possano sorgere nel breve, medio o lungo termine e possano avere un impatto finanziario sostanziale sull’impresa di investimento;

b)

una valutazione della possibilità che concentrazioni significative di specifiche attività incrementino i rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione per l’impresa di investimento;

c)

una descrizione dei processi mediante i quali l’impresa di investimento può identificare, valutare e gestire i rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione;

d)

i criteri, i parametri e le metriche mediante i quali le autorità di vigilanza e le imprese di investimento possono valutare l’impatto dei rischi ambientali, sociali e di governance a breve, medio e lungo termine ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale.

L’ABE presenta la relazione sulle sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 26 dicembre 20121.

Sulla base di detta relazione l’ABE può, se del caso, adottare orientamenti per introdurre criteri relativi ai rischi ambientali, sociali e di governance, ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale, che tengano conto delle conclusioni contenute nella relazione dell’ABE di cui al presente articolo.

Sezione 3

Processo di revisione e valutazione prudenziale

Articolo 36

Revisione e valutazione prudenziale

1.   Le autorità competenti riesaminano — nella misura pertinente e necessaria, tenendo conto delle dimensioni, del profilo di rischio e del modello imprenditoriale dell’impresa di investimento — i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dalle imprese di investimento per conformarsi alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033 e valutano gli elementi di seguito elencati, se opportuno e pertinente, per assicurare una gestione ed una copertura solide dei loro rischi:

a)

i rischi di cui all’articolo 29;

b)

la localizzazione geografica delle esposizioni dell’impresa di investimento;

c)

il modello imprenditoriale dell’impresa di investimento;

d)

la valutazione del rischio sistemico, tenendo conto dell’individuazione e della misurazione del rischio sistemico di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o delle raccomandazioni del CERS;

e)

i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete delle imprese di investimento per assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei suoi processi, dei suoi dati e delle sue attività;

f)

l’esposizione delle imprese di investimento al rischio di tasso di interesse derivante da attività esterne al portafoglio di negoziazione;

g)

i dispositivi di governance delle imprese di investimento e la capacità dei membri dell’organo di gestione di esercitare le loro funzioni.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità competenti tengono debitamente conto dell’eventuale titolarità, da parte dell’impresa di investimento, di un’assicurazione per la responsabilità civile professionale.

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti stabiliscano la frequenza e l’intensità della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, della natura, dell’ampiezza e della complessità delle attività delle imprese di investimento in questione nonché, se del caso, della loro importanza sistemica, e tenendo conto altresì del principio di proporzionalità.

Le autorità competenti decidono caso per caso se e in quale forma la revisione e valutazione vadano effettuate in relazione alle imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 solo se ritengono che ciò sia necessario alla luce delle dimensioni, della natura, dell’ampiezza e della complessità delle attività di tali imprese di investimento.

Ai fini del primo comma è presa in considerazione la legislazione nazionale che disciplina la separazione applicabile al denaro della clientela detenuto.

3.   Nello svolgimento della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1, lettera g), le autorità competenti hanno accesso almeno agli ordini del giorno, ai processi verbali e ai documenti di supporto delle riunioni dell’organo di gestione e delle sue commissioni, nonché ai risultati della valutazione interna o esterna delle prestazioni dell’organo di gestione.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 al fine di integrare la presente direttiva per garantire che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi delle imprese di investimento assicurino una gestione e una copertura del rischio solide. La Commissione tiene pertanto conto dell’evoluzione dei mercati finanziari, in particolare dell’emergere di nuovi prodotti finanziari, degli sviluppi in materia di principi contabili e degli sviluppi che agevolano la convergenza delle prassi di vigilanza.

Articolo 37

Riesame periodico dell’autorizzazione all’uso di modelli interni

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti riesaminino regolarmente, e almeno ogni tre anni, l’osservanza da parte delle imprese di investimento dei requisiti per l’autorizzazione a utilizzare i modelli interni di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/2033. Le autorità competenti prestano particolare attenzione ai cambiamenti delle attività dell’impresa di investimento e all’applicazione dei predetti modelli interni a nuovi prodotti, e riesaminano e valutano se l’impresa di investimento utilizzi tecniche e prassi ben sviluppate e aggiornate per tali modelli interni. Le autorità competenti assicurano che siano corrette le carenze sostanziali individuate nella copertura dei rischi mediante i modelli interni dell’impresa di investimento o adottano provvedimenti adeguati per attenuarne le conseguenze, anche imponendo fattori moltiplicativi più elevati o maggiorazioni del capitale.

2.   Se per i modelli interni di rischio di mercato numerosi scostamenti, di cui all’articolo 366 del regolamento (UE) n. 575/2013, indicano che i modelli interni non sono o non sono più sufficientemente accurati, le autorità competenti revocano l’autorizzazione a utilizzare i modelli interni o impongono misure opportune per assicurare che i modelli interni siano migliorati tempestivamente entro un arco temporale prestabilito.

3.   Se l’impresa di investimento che ha ottenuto l’autorizzazione a utilizzare modelli interni non soddisfa più i requisiti per la loro applicazione, le autorità competenti esigono che l’impresa di investimento dimostri che l’effetto della non conformità non è significativo o presenti un piano e fissi un termine per conformarsi a tali requisiti. Le autorità competenti impongono miglioramenti del piano presentato se è poco probabile che esso consenta di giungere alla piena conformità o se il termine è inadeguato.

Se è improbabile che l’impresa di investimento giunga alla conformità entro il termine stabilito o se non ha dimostrato in modo soddisfacente che l’effetto della non conformità non è significativo, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti revochino l’autorizzazione a utilizzare i modelli interni o la limitano ai settori conformi o a quelli in cui la conformità può essere conseguita entro un termine appropriato.

4.   L’ABE analizza i modelli interni delle diverse imprese di investimento e il modo in cui le imprese di investimento che si avvalgono di modelli interni trattano rischi o esposizioni simili. L’ABE ne dà informazione all’ESMA.

Al fine di promuovere prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci, l’ABE elabora, sulla base di tale analisi e conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti con parametri di riferimento su come le imprese di investimento devono utilizzare i modelli interni e su come tali modelli interni devono essere applicati a rischi o esposizioni simili.

Gli Stati membri incoraggiano le autorità competenti a tenere conto della predetta analisi e dei predetti orientamenti per la revisione di cui al paragrafo 1.

Sezione 4

Misure e poteri di vigilanza

Articolo 38

Misure di vigilanza

Le autorità competenti esigono che le imprese di investimento adottino con anticipo le misure necessarie per fare fronte ai problemi seguenti:

a)

un’impresa di investimento non soddisfa i requisiti della presente direttiva o del regolamento (UE) 2019/2033;

b)

le autorità competenti hanno prove che indicano la probabilità che l’impresa di investimento violi le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o le disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033 entro i successivi dodici mesi.

Articolo 39

Poteri di vigilanza

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano dei poteri di vigilanza necessari per intervenire nell’esercizio delle loro funzioni nelle attività delle imprese di investimento in maniera efficace e proporzionata.

2.   Ai fini dell’articolo 36, dell’articolo 37, paragrafo 3, dell’articolo 38 della presente direttiva, nonché dell’applicazione del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti hanno i poteri seguenti:

a)

imporre alle imprese di investimento di detenere fondi propri oltre ai requisiti stabiliti all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033, a norma delle condizioni stabilite all’articolo 40 della presente direttiva, o di adeguare i fondi propri e le attività liquide richiesti in caso di modifiche significative delle attività di tali imprese di investimento;

b)

chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto conformemente agli articoli 24 e 26;

c)

esigere che le imprese di investimento presentino entro un anno un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 e fissino un termine per la sua attuazione ed esigere miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l’ambito di applicazione e il termine;

d)

esigere che le imprese di investimento applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell’attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti di fondi propri;

e)

restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete delle imprese di investimento o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità finanziaria dell’impresa di investimento;

f)

esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi delle imprese di investimento, comprese le attività esternalizzate;

g)

esigere che le imprese di investimento limitino la componente variabile della remunerazione espressa in percentuale dei ricavi netti, quando questa è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;

h)

esigere che le imprese di investimento utilizzino l’utile netto per rafforzare i fondi propri;

i)

limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi da parte dell’impresa di investimento agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se tale limitazione o divieto non costituisce un caso di default da parte dell’impresa di investimento;

j)

imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti rispetto a quelli stabiliti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità;

k)

imporre requisiti specifici in materia di liquidità conformemente all’articolo 42;

l)

richiedere informazioni aggiuntive;

m)

esigere che le imprese di investimento riducano i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete delle imprese di investimento per assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei loro processi, dei loro dati e delle loro attività;

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera j), le autorità competenti possono imporre alle imprese di investimento obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti solo se le informazioni da comunicare non costituiscono una duplicazione ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

si verifica uno dei casi di cui all’articolo 38, lettere a) e b);

b)

l’autorità competente ritiene necessario raccogliere le prove di cui all’articolo 38, lettera b);

c)

le informazioni aggiuntive sono richieste ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale ai sensi dell’articolo 36.

Le informazioni sono considerate una duplicazione se l’autorità competente ha già a disposizione informazioni identiche o sostanzialmente identiche, sia nel caso in cui tali informazioni possano essere prodotte dall’autorità competente sia nel caso in cui possano essere ottenute, dalla stessa autorità competente, con mezzi diversi dall’obbligo di comunicazione da parte dell’impresa di investimento. Se le informazioni sono a disposizione dell’autorità competente in un formato o con un livello di granularità diversi da quelli delle informazioni aggiuntive da comunicare e la differenza in termini di formato o di livello di granularità non le impedisce di produrre informazioni sostanzialmente simili, l’autorità competente non richiede le informazioni aggiuntive.

Articolo 40

Requisito di fondi propri aggiuntivi

1.   Le autorità competenti impongono il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), solo se, in base ai riesami svolti a norma degli articoli 36 e 37, accertano una delle situazioni seguenti per un’impresa di investimento:

a)

l’impresa di investimento è esposta a rischi o a elementi di rischio, o pone rischi ad altri, che sono sostanziali e non coperti, o non in misura sufficiente, dal requisito di fondi propri, specialmente dai requisiti relativi ai fattori K di cui alla parte tre o quattro del regolamento (UE) 2019/2033;

b)

l’impresa di investimento non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 24 e 26 ed è improbabile che altre misure di vigilanza migliorino sufficientemente i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie entro un arco temporale adeguato;

c)

le rettifiche in relazione alla valutazione prudente del portafoglio di negoziazione non sono sufficienti per consentire all’impresa di investimento di vendere o coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato normali;

d)

il riesame effettuato in conformità dell’articolo 37 dimostra che il mancato rispetto dei requisiti per l’applicazione dei modelli interni autorizzati comporterà probabilmente livelli di capitale inadeguati;

e)

l’impresa di investimento omette a più riprese di costituire o mantenere un livello adeguato di fondi propri aggiuntivo come previsto all’articolo 41.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, i rischi o gli elementi di rischio sono considerati non coperti o non sufficientemente coperti dai requisiti di fondi propri di cui alle parti Tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033 se gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale ritenuti adeguati dall’autorità competente in seguito alla revisione prudenziale della valutazione eseguita dalle imprese di investimento a norma dell’articolo 24, paragrafo 1 della presente direttiva, superano il requisito di fondi propri dell’impresa di investimento stabilito alla parte tre o quattro del regolamento (UE) 2019/2033.

Ai fini del primo comma, il capitale ritenuto adeguato può includere rischi o elementi di rischio che sono esplicitamente esclusi dal requisito di fondi propri di cui alla parte tre o quattro del regolamento (UE) 2019/2033.

3.   Le autorità competenti stabiliscono il livello dei fondi propri aggiuntivi richiesti a norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), come la differenza tra il capitale ritenuto adeguato a norma del paragrafo 2 del presente articolo e il requisito di fondi propri di cui alla parte tre o quattro del regolamento (UE) 2019/2033.

4.   Le autorità competenti impongono alle imprese di investimento di soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), con fondi propri, fatte salve le condizioni seguenti:

a)

almeno tre quarti del requisito di fondi propri aggiuntivi sono raggiunti tramite capitale di classe 1;

b)

almeno tre quarti del capitale di classe 1 sono costituiti da capitale di base di classe 1;

c)

tali fondi propri non sono utilizzati per soddisfare i requisiti di fondi propri di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2019/2033.

5.   Le autorità competenti motivano per iscritto la loro decisione di imporre un requisito di fondi propri aggiuntivi ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), includendo un resoconto chiaro della valutazione completa degli elementi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, sono specificamente indicati i motivi per cui il livello di capitale stabilito a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, non è più considerato sufficiente.

6.   L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità di misurazione dei rischi e degli elementi di rischio di cui al paragrafo 2, inclusi i rischi o elementi di rischio che sono esplicitamente esclusi dal requisito di fondi propri di cui alla parte tre o quattro del regolamento (UE) 2019/2033.

L’ABE assicura che i progetti di norme tecniche di regolamentazione includano metriche qualitative indicative per gli importi di fondi propri aggiuntivi di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), tenendo conto della gamma dei diversi modelli imprenditoriali e delle diverse forme giuridiche che le imprese di investimento possono assumere, e siano proporzionati per quanto riguarda:

a)

gli oneri di attuazione per le imprese di investimento e le autorità competenti;

b)

la possibilità che il maggiore livello dei requisiti di fondi propri applicati quando le imprese di investimento non utilizzano modelli interni giustifichi l’imposizione di requisiti di fondi propri inferiori al momento di valutare i rischi e gli elementi di rischio a norma del paragrafo 2.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   Le autorità competenti possono imporre alle imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) ] 2019/2033 un requisito di fondi propri aggiuntivi in conformità dei paragrafi da 1 a 6, sulla base di una valutazione caso per caso e se l’autorità competente lo ritiene giustificato.

Articolo 41

Orientamento sui fondi propri aggiuntivi

1.   Tenendo conto del principio di proporzionalità e in linea con le dimensioni, l’importanza sistemica, la natura, l’ampiezza e la complessità delle attività delle imprese di investimento che non soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti possono imporre a tali imprese di detenere livelli di fondi propri che, in base all’articolo 24, sono sufficientemente al di sopra dei requisiti stabiliti alla parte tre del regolamento (UE) 2019/2033 e alla presente direttiva, compresi i requisiti di fondi propri aggiuntivi di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), per garantire che le fluttuazioni economiche cicliche non determinino l’inosservanza di questi requisiti o minaccino la capacità dell’impresa di investimento di liquidare o cessare le attività in modo ordinato.

2.   Le autorità competenti riesaminano, ove opportuno, il livello di fondi propri che è stato stabilito da ogni impresa di investimento che non soddisfa le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, comunicano i relativi risultati all’impresa d’investimento interessata, comprese eventuali aspettative di rettifica del livello di fondi propri stabilite in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Tale comunicazione include la data entro la quale l’autorità competente esige il completamento della rettifica.

Articolo 42

Requisiti specifici in materia di liquidità

1.   Le autorità competenti impongono i requisiti specifici in materia di liquidità di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera k), della presente direttiva solo se, sulla base dei riesami svolti a norma degli articoli 36 e 37 della presente direttiva, concludono che un’impresa di investimento che non soddisfa le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 o che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 ma non è stata esentata dal requisito in materia di liquidità in conformità dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, si trova in una delle situazioni seguenti:

a)

l’impresa di investimento è esposta a rischi di liquidità o a elementi del rischio di liquidità che sono sostanziali e non sono coperti, o non in misura sufficiente, dal requisito in materia di liquidità di cui alla parte V del regolamento (UE) 2019/2033;

b)

l’impresa di investimento non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 24 e 26 della presente direttiva ed è improbabile che altre misure amministrative migliorino sufficientemente i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie entro un arco temporale adeguato.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, i rischi di liquidità o gli elementi del rischio di liquidità sono considerati non coperti o non sufficientemente coperti dal requisito in materia di liquidità di cui alla parte V del regolamento (UE) 2019/2033 soltanto se gli importi e i tipi di liquidità ritenuti adeguati dall’autorità competente in seguito alla revisione prudenziale della valutazione eseguita dalle imprese di investimento a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, della presente direttiva, superano il requisito in materia di liquidità dell’impresa di investimento stabilito alla parte V del regolamento (UE) 2019/2033.

3.   Le autorità competenti stabiliscono il livello di liquidità specifica richiesto a norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera k), della presente direttiva, come la differenza tra la liquidità ritenuta adeguata a norma del paragrafo 2 del presente articolo e il requisito in materia di liquidità di cui alla parte cinque del regolamento (UE) 2019/2033.

4.   Le autorità competenti impongono alle imprese di investimento di soddisfare i requisiti specifico in materia di liquidità di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera k), della presente direttiva, con le attività liquide di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) 2019/2033.

5.   Le autorità competenti motivano per iscritto la loro decisione di imporre un requisito specifico in materia di liquidità ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera k), includendo un resoconto chiaro della valutazione completa degli elementi di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.

6.   L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare, in modo adeguato alle dimensioni, alla struttura e all’organizzazione interna delle imprese di investimento e alla natura, ampiezza e complessità delle loro attività, le modalità di misurazione del rischio di liquidità e degli elementi del rischio di liquidità di cui al paragrafo 2.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 43

Cooperazione con le autorità di risoluzione

Le autorità competenti comunicano alle autorità di risoluzione pertinenti i fondi propri aggiuntivi imposti a norma dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva, per le imprese di investimento che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE e a eventuali aspettative di rettifica di cui all’articolo 41, paragrafo 2, della presente direttiva, in relazione a tali imprese di investimento.

Articolo 44

Requisiti in materia di pubblicazione

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano il potere di:

a)

esigere dalle imprese di investimento che non soddisfano i criteri per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 e dalle imprese di investimento di cui all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 che pubblichino le informazioni di cui all’articolo 46 di tale regolamento più di una volta l’anno e fissino i termini per la pubblicazione;

b)

esigere dalle imprese di investimento che non soddisfano i criteri per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 e dalle imprese di investimento di cui all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 che utilizzino mezzi e sedi specifici, in particolare i siti web delle imprese di investimento, per le pubblicazioni diverse dai documenti di bilancio;

c)

esigere dalle imprese madri che pubblichino una volta l’anno, integralmente o mediante riferimento a informazioni equivalenti, la descrizione della loro struttura giuridica e di governance e della struttura dell’organizzazione del gruppo di imprese di investimento, conformemente all’articolo 26, paragrafo 1, della presente direttiva e all’articolo 10 della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 45

Obbligo di informare l’ABE

1.   Le autorità competenti informano l’ABE:

a)

del processo di revisione e di valutazione di cui all’articolo 36;

b)

della metodologia utilizzata per le decisioni di cui agli articoli 39, 40 e 41.

c)

il livello delle sanzioni amministrative stabilite dagli Stati membri conformemente all’articolo 18.

L’ABE trasmette all’ESMA le informazioni di cui al presente paragrafo.

2.   L’ABE, in consultazione con l’ESMA, valuta le informazioni fornite dalle autorità competenti al fine di sviluppare una coerenza nel processo di revisione e valutazione prudenziale. Per completare la sua valutazione l’ABE, in consultazione con l’ESMA, può chiedere informazioni supplementari alle autorità competenti in misura proporzionata e conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

L’ABE pubblica sul suo sito web le informazioni aggregate di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c).

L’ABE riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul grado di convergenza dell’applicazione del presente capo tra gli Stati membri. Qualora necessario, l’ABE effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L’ABE dà all’ESMA informazione delle verifiche inter pares.

L’ABE e l’ESMA pubblicano orientamenti rivolti alle autorità competenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, a seconda del caso, per precisare ulteriormente, in modo adeguato alle dimensioni, alla struttura e all’organizzazione interna delle imprese di investimento e alla natura, ampiezza e complessità delle loro attività, le procedure e le metodologie comuni per il processo di revisione e di valutazione prudenziale di cui al paragrafo 1 e per la valutazione del trattamento dei rischi di cui all’articolo 29 della presente direttiva.

CAPO 3

Vigilanza su gruppi di imprese di investimento

Sezione 1

Vigilanza su gruppi di imprese di investimento su base consolidata e vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo

Articolo 46

Determinazione dell’autorità di vigilanza del gruppo

1.   Gli Stati membri assicurano che, quando a capo di un gruppo di imprese di investimento vi è un’impresa di investimento madre nell’Unione, la vigilanza su base consolidata o la vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo sia esercitata dall’autorità competente dell’impresa di investimento madre nell’Unione.

2.   Gli Stati membri assicurano che, quando l’impresa madre di un’impresa di investimento è una holding di investimento madre nell’Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione, la vigilanza su base consolidata o la vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo sia esercitata dall’autorità competente dell’impresa di investimento.

3.   Gli Stati membri assicurano che, quando due o più imprese di investimento autorizzate in due o più Stati membri hanno la stessa holding di investimento madre nell’Unione o la stessa società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione, la vigilanza su base consolidata o la vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo sia esercitata dall’autorità competente dell’impresa di investimento autorizzata nello Stato membro in cui è stabilita la holding di investimento o la società di partecipazione finanziaria mista.

4.   Gli Stati membri assicurano che, quando le imprese madri di due o più imprese di investimento autorizzate in due o più Stati membri comprendono più di una holding di investimento o società di partecipazione finanziaria mista con sedi centrali in diversi Stati membri e vi è un’impresa di investimento in ciascuno di tali Stati membri, la vigilanza su base consolidata o la vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo sia esercitata dall’autorità competente dell’impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato.

5.   Gli Stati membri assicurano che, quando due o più imprese di investimento autorizzate nell’Unione hanno come impresa madre la stessa holding di investimento nell’Unione o la stessa società di partecipazione finanziaria mista nell’Unione e nessuna di tali imprese di investimento è stata autorizzata nello Stato membro in cui è stata costituita la holding di investimento o la società di partecipazione finanziaria mista, la vigilanza su base consolidata o la vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo sia esercitata dall’autorità competente dell’impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato.

6.   Le autorità competenti, di comune accordo, possono derogare ai criteri di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 laddove, tenuto conto delle imprese di investimento interessate e dell’importanza delle loro attività negli Stati membri interessati, la loro applicazione risultasse non appropriata ai fini di una vigilanza efficace su base consolidata o di una vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo e possono designare una diversa autorità competente per l’esercizio della vigilanza su base consolidata o di una vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo. In tali casi, prima di adottare una simile decisione, le autorità competenti concedono alla holding di investimento madre nell’Unione o alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione o all’impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato, a seconda dei casi, l’opportunità di pronunciarsi sulla decisione prevista. Le autorità competenti notificano alla Commissione e all’ABE tali decisioni.

Articolo 47

Obblighi di informazione in situazioni di emergenza

Qualora si verifichi una situazione di emergenza, inclusa una situazione quale descritta all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o una situazione di evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno qualsiasi degli Stati membri in cui sono state autorizzate entità del gruppo di imprese di investimento, l’autorità di vigilanza del gruppo determinata a norma dell’articolo 46 della presente direttiva ne informa non appena possibile, fatto salvo il capo 1, sezione 2, del presente titolo, l’ABE, il CERS e le pertinenti autorità competenti e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti.

Articolo 48

Collegi delle autorità di vigilanza

1.   Gli Stati membri assicurano che l’autorità di vigilanza del gruppo, determinata a norma dell’articolo 46 della presente direttiva, possa se del caso istituire collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti di cui al presente articolo e di garantire il coordinamento e la cooperazione con le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi, in particolare ove necessario ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 in vista dello scambio di informazioni pertinenti sul modello del margine con le autorità di vigilanza delle controparti centrali qualificate (qualifying central counterparties — QCCP) e dell’aggiornamento di tali informazioni.

2.   I collegi delle autorità di vigilanza forniscono un quadro che permetta all’autorità di vigilanza del gruppo, all’ABE e alle altre autorità competenti di svolgere i compiti seguenti:

a)

i compiti di cui all’articolo 47;

b)

il coordinamento delle richieste di informazioni ove necessario per agevolare la vigilanza su base consolidata, conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033;

c)

il coordinamento delle richieste di informazioni, nei casi in cui varie autorità competenti di imprese di investimento appartenenti allo stesso gruppo debbano richiedere all’autorità competente dello Stato membro d’origine del partecipante diretto o all’autorità competente di una QCCP le informazioni relative al modello di margine e ai parametri utilizzati per il calcolo del requisito in materia di margini delle imprese di investimento interessate;

d)

scambiarsi informazioni tra tutte le autorità competenti e con l’ABE, conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010, e con l’ESMA, conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1095/2010;

e)

accordarsi sulla delega volontaria di compiti e di responsabilità tra autorità competenti, se del caso;

f)

accrescere l’efficacia della vigilanza, cercando di evitare l’inutile duplicazione dei requisiti in materia di vigilanza.

3.   Ove opportuno, i collegi delle autorità di vigilanza possono essere istituiti anche quando le filiazioni di un gruppo di imprese di investimento con a capo un’impresa di investimento nell’Unione, una holding di investimento madre nell’Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione sono situate in un paese terzo.

4.   Conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE partecipa alle riunioni dei collegi delle autorità di vigilanza.

5.   Le autorità seguenti sono membri nel collegio delle autorità di vigilanza:

a)

le autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni di un gruppo di imprese di investimento con a capo un’impresa di investimento nell’Unione, una holding di investimento madre nell’Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione;

b)

se del caso, le autorità di vigilanza dei paesi terzi, fatti salvi gli obblighi di riservatezza che, secondo tutte le autorità competenti, sono equivalenti a quelli di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.

6.   L’autorità di vigilanza del gruppo, determinata conformemente all’articolo 46, presiede le riunioni del collegio delle autorità di vigilanza e adotta decisioni. L’autorità di vigilanza del gruppo tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza dell’organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da prendere in considerazione. L’autorità di vigilanza del gruppo tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza delle decisioni adottate nel corso di dette riunioni o delle azioni intraprese.

Al momento di adottare le decisioni, l’autorità di vigilanza del gruppo tiene conto della rilevanza dell’attività di vigilanza da pianificare o per cui occorre il coordinamento tra le autorità di cui al paragrafo 5.

L’istituzione e il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza sono formalizzati mediante accordi scritti.

7.   In caso di disaccordo su una decisione adottata dall’autorità di vigilanza del gruppo sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza, una qualsiasi delle autorità competenti interessate può rinviare la questione all’ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

In caso di disaccordo sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza a norma del presente articolo, l’ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti di propria iniziativa conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8.   L’ABE elabora, in consultazione con l’ESMA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni in base alle quali i collegi delle autorità di vigilanza esercitano i compiti di cui al paragrafo 1.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 49

Obblighi di cooperazione

1.   Gli Stati membri assicurano che l’autorità di vigilanza del gruppo e le autorità competenti di cui all’articolo 48, paragrafo 5, si scambiano reciprocamente tutte le informazioni rilevanti come previsto, tra cui quanto segue:

a)

descrizione della struttura giuridica e di governance del gruppo di imprese di investimento, compresa la struttura dell’organizzazione, includendo tutte le entità regolamentate, le entità non regolamentate, le filiazioni non regolamentate e le imprese madri, nonché le autorità competenti delle entità regolamentate del gruppo di imprese di investimento;

b)

procedure per la raccolta di informazioni dalle imprese di investimento appartenenti ad un gruppo di imprese di investimento e per la verifica di tali informazioni;

c)

sviluppi negativi che interessano imprese di investimento o altre entità appartenenti ad un gruppo di imprese di investimento e che potrebbero avere serie ripercussioni sulle imprese di investimento;

d)

eventuali importanti sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva;

e)

imposizione di un requisito di fondi propri specifico a norma dell’articolo 39 della presente direttiva.

2.   Le autorità competenti e l’autorità di vigilanza del gruppo possono rinviare all’ABE, in conformità dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le situazioni in cui informazioni pertinenti non siano state comunicate a norma del paragrafo 1 senza indebito ritardo o in cui una richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni pertinenti, sia stata respinta o non abbia ricevuto seguito entro un termine ragionevole.

L’ABE può, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e di propria iniziativa, prestare assistenza alle autorità competenti nello sviluppo di prassi coerenti di cooperazione.

3.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, prima di adottare una decisione che rivesta una certa importanza per le funzioni di vigilanza di altre autorità competenti, si consultino tra loro in relazione ai punti seguenti:

a)

modifiche nella struttura azionaria, organizzativa o gestionale di imprese di investimento appartenenti al gruppo di imprese di investimento, che richiedono l’approvazione o l’autorizzazione delle autorità competenti;

b)

importanti sanzioni imposte alle imprese di investimento dalle autorità competenti o altre misure eccezionali da queste adottate; e

c)

requisiti di fondi propri specifici imposti a norma dell’articolo 39.

4.   L’autorità di vigilanza del gruppo è consultata quando le autorità competenti impongono sanzioni importanti o adottano altre misure eccezionali come previsto al paragrafo 3, lettera b).

5.   In deroga al paragrafo 3, l’autorità competente non è tenuta a procedere alla consultazione di altre autorità competenti in situazioni di emergenza o qualora tale consultazione possa compromettere l’efficacia delle sue decisioni; in tal caso, l’autorità competente informa senza ritardo le altre autorità competenti interessate della decisione di non procedere a consultazione.

Articolo 50

Verifica delle informazioni riguardanti entità situate in altri Stati membri

1.   Gli Stati membri assicurano che, quando un’autorità competente di uno Stato membro ha bisogno di verificare le informazioni su imprese di investimento, holding di investimento, società di partecipazione finanziaria mista, enti finanziari, imprese strumentali, società di partecipazione mista o filiazioni che hanno sede in un altro Stato membro, comprese le filiazioni che siano imprese di assicurazione, ed effettua una richiesta in tal senso, le autorità competenti dell’altro Stato membro effettuano la verifica conformemente al paragrafo 2.

2.   Le autorità competenti che ricevono una richiesta a norma del paragrafo 1 agiscono in uno dei modi seguenti:

a)

procedono esse stesse alla verifica nel quadro delle loro competenze;

b)

consentono alle autorità competenti che hanno presentato la richiesta di procedere alla verifica;

c)

chiedono a un revisore o a un esperto di effettuare la verifica in modo imparziale e di comunicarne tempestivamente i risultati.

Ai fini delle lettere a) e c), deve essere consentito alle autorità competenti che hanno presentato la richiesta di partecipare alla verifica.

Sezione 2

Holding di investimento, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista

Articolo 51

Inclusione delle società di partecipazione nella vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo

Gli Stati membri assicurano che le holding di investimento e le società di partecipazione finanziaria mista siano incluse nella vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo.

Articolo 52

Qualifiche degli amministratori

Gli Stati membri esigono che i membri dell’organo di gestione della holding di investimento o della società di partecipazione finanziaria mista soddisfino i requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie per l’esercizio delle loro attribuzioni, tenendo conto del ruolo specifico delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista.

Articolo 53

Società di partecipazione mista

1.   Gli Stati membri assicurano che, quando l’impresa madre di un’impresa di investimento è una società di partecipazione mista, le autorità competenti responsabili della vigilanza sull’impresa di investimento possano:

a)

esigere che la società di partecipazione mista fornisca loro tutte le informazioni che possono essere rilevanti per la vigilanza sull’impresa di investimento;

b)

vigilare sulle operazioni tra l’impresa di investimento e la società di partecipazione mista e le filiazioni di quest’ultima, ed esigere che l’impresa di investimento metta in atto adeguati processi di gestione del rischio e meccanismi di controllo interno, ivi comprese solide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire l’accertamento, la quantificazione, la sorveglianza e il controllo delle operazioni.

2.   Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possono procedere, o far procedere mediante revisori esterni, ad ispezioni in loco per la verifica delle informazioni ricevute dalle società di partecipazione mista e dalle loro filiazioni.

Articolo 54

Sanzioni

Ai sensi del capo 2, sezione 3, del presente titolo, gli Stati membri prevedono che sanzioni amministrative o altre misure amministrative intese a far cessare o a ridurre le violazioni delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di recepimento del presente capo o ad affrontarne le cause possano essere applicate alle holding di investimento, alle società di partecipazione finanziaria mista e alle società di partecipazione mista, o ai loro dirigenti responsabili.

Articolo 55

Valutazione della vigilanza dei paesi terzi e altre tecniche di vigilanza

1.   Gli Stati membri assicurano che, qualora due o più imprese di investimento che sono filiazioni della stessa impresa madre con sede centrale in un paese terzo non siano soggette a un’effettiva vigilanza a livello di gruppo, le autorità competenti valutino se le imprese di investimento siano soggette a una vigilanza da parte di un’autorità di vigilanza del paese terzo equivalente a quella disciplinata dalla presente direttiva e dalla parte uno del regolamento (UE) 2019/2033.

2.   Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo concluda che non sussiste tale vigilanza equivalente, gli Stati membri autorizzano tecniche di vigilanza idonee a conseguire gli obiettivi di vigilanza conformemente all’articolo 7 o 8 del regolamento (UE) 2019/2033. Tali tecniche di vigilanza sono stabilite dall’autorità competente che corrisponderebbe all’autorità di vigilanza del gruppo se l’impresa madre fosse stabilita nell’Unione, previa consultazione delle altre autorità competenti interessate. Le misure adottate ai sensi del presente paragrafo sono comunicate alle altre autorità competenti interessate, all’ABE e alla Commissione.

3.   L’autorità competente che sarebbe l’autorità di vigilanza del gruppo se l’impresa madre fosse stabilita nell’Unione può, in particolare, disporre la costituzione di una holding di investimento o di una società di partecipazione finanziaria mista nell’Unione e applicare l’articolo 7 o 8 del regolamento (UE) 2019/2033 a tale holding di investimento o società di partecipazione finanziaria mista.

Articolo 56

Cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi

La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può presentare raccomandazioni al Consiglio per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di applicazione della vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo da parte dalle imprese di investimento seguenti:

a)

imprese di investimento la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo;

b)

imprese di investimento situate in un paese terzo e la cui impresa madre abbia la sede centrale nell’Unione.

TITOLO V

INFORMATIVA DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 57

Obblighi di informativa

1.   Le autorità competenti rendono pubbliche tutte le informazioni seguenti:

a)

i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali adottati nel loro Stato membro a norma della presente direttiva;

b)

le modalità di esercizio delle opzioni e facoltà previste a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033;

c)

i criteri generali e le metodologie che utilizzano per la revisione e la valutazione prudenziali di cui all’articolo 36 della presente direttiva;

d)

i dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell’attuazione della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 nel loro Stato membro, tra cui il numero e la natura delle misure di vigilanza adottate conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva e delle sanzioni amministrative imposte conformemente all’articolo 18 della presente direttiva.

2.   Le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 sono sufficientemente complete e accurate da consentire un raffronto significativo dell’applicazione del paragrafo 1, lettere b), c) e d), da parte dalle autorità competenti dei vari Stati membri.

3.   Le informazioni sono pubblicate in un formato comune e aggiornate regolarmente. Esse sono accessibili presso un’unica ubicazione elettronica.

4.   L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare il formato, la struttura, gli elenchi di contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.   L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 4 entro il 26 giugno 2021.

TITOLO VI

ATTI DELEGATI

Articolo 58

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 29, paragrafo 4, e all’articolo 36, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 25 dicembre 2019.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 29, paragrafo 4, e all’articolo 36, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 29, paragrafo 4, e dell’articolo 36, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

TITOLO VII

MODIFICHE DI ALTRE DIRETTIVE

Articolo 59

Modifica della direttiva 2002/87/UE

All’articolo 2 della direttiva 2002/87/UE, il punto 7) è sostituito dal seguente:

«7)

«norme settoriali»: gli atti giuridici dell’Unione in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese regolamentate, in particolare i regolamenti (UE) n. 575/2013 (*1) e (UE) 2019/2033 (*2) del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2009/138/CE, 2013/36/UE (*3) e 2014/65/EU (*4) e (EU) 2019/2034 (*5) del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 60

Modifica della direttiva 2009/65/CE

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2009/65/UE è sostituito dal seguente:

«iii)

a prescindere dall’ammontare dei sopra indicati importi, i fondi propri della società di gestione non devono mai essere inferiori all’importo stabilito all’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento e del Consiglio (*6).

Articolo 61

Modifica della direttiva 2011/61/UE

All’articolo 9 della direttiva 2011/61/UE, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Indipendentemente dal paragrafo 3, i fondi propri del GEFIA non sono mai inferiori all’importo stabilito ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).

Articolo 62

Modifiche della direttiva 2013/36/UE

La direttiva 2013/36/UE è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE»;

2)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva fissa norme concernenti:

a)

l’accesso all’attività degli enti creditizi;

b)

i poteri e gli strumenti di vigilanza per la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi da parte delle autorità competenti;

c)

la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi da parte delle autorità competenti in una maniera coerente con le norme fissate nel regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della regolamentazione prudenziale e della vigilanza sugli enti creditizi.»;

3)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

b)

al paragrafo 5, il punto 1) è soppresso;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Le entità di cui al paragrafo 5, punti da 3) a 24), si considerano enti finanziari ai fini dell’articolo 34 e del titolo VII, capo 3.»;

4)

all’articolo 3, paragrafo 1, il punto 4) è soppresso;

5)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Coordinamento negli Stati membri

Gli Stati membri con più autorità competenti ad esercitare la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sugli enti finanziari prendono i provvedimenti necessari allo scopo di organizzare il coordinamento tra tali autorità.»;

6)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Condizioni specifiche per l’autorizzazione degli enti creditizi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.   Gli Stati membri impongono alle imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 che hanno già ottenuto un’autorizzazione conformemente al titolo II della direttiva 2014/65/UE di presentare domanda di autorizzazione conformemente all’articolo 8, al più tardi il giorno in cui si verifica uno degli eventi seguenti:

a)

la media delle attività totali mensili, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è pari o superiore a 30 miliardi di EUR; o

b)

la media delle attività totali mensili, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è inferiore a 30 miliardi di EUR e l’impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese del gruppo che detengono individualmente attività totali inferiori a 30 miliardi di EUR e svolgono una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR, cifre entrambe calcolate come media su un periodo di dodici mesi consecutivi.

2.   Le imprese di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a svolgere le attività di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 fino a quando non ottengono l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 che al 24 dicembre 2019 svolgono attività come imprese di investimento autorizzate a norma della direttiva 2014/65/UE, presentano domanda di autorizzazione conformemente all’articolo 8 della presente direttiva entro il 27 dicembre 2020.

4.   Qualora l’autorità competente, dopo aver ricevuto le informazioni conformemente all’articolo 95 bis della direttiva 2014/65/UE, stabilisca che l’impresa deve essere autorizzata come ente creditizio conformemente all’articolo 8 della presente direttiva, essa ne informa l’impresa e l’autorità competente quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE e assume la procedura di autorizzazione a partire dalla data di detta notifica.

5.   In caso di riautorizzazione, l’autorità competente che la rilascia assicura che il processo sia il più possibile semplificato e che sia tenuto conto delle informazioni derivanti dalle autorizzazioni esistenti.

6.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

le informazioni che l’impresa è tenuta a fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione, compreso il programma di attività di cui all’articolo 10;

b)

la metodologia di calcolo delle soglie di cui al paragrafo 1.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettere a) e b) conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.»;

7)

all’articolo 18 è inserita la lettera seguente:

«a bis)

utilizza la propria autorizzazione esclusivamente per svolgere le attività di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e ha, per un periodo di cinque anni consecutivi, una media del totale delle attività inferiore alle soglie previste dallo stesso articolo;»;

8)

l’articolo 20 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’ABE pubblica sul proprio sito web, e aggiorna almeno annualmente, un elenco delle denominazioni di tutti gli enti creditizi cui è stata concessa l’autorizzazione.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«3 bis.   L’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo comprende le denominazioni delle imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e identifica detti enti creditizi in quanto tali. L’elenco evidenza altresì le eventuali modifiche rispetto alla versione precedente.»;

9)

all’articolo 21 ter, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Ai fini del presente articolo:

a)

il valore totale delle attività nell’Unione del gruppo di un paese terzo è costituito dalla somma degli importi seguenti:

i)

valore totale delle attività nell’Unione di ciascun ente del gruppo di paese terzo risultanti dal suo bilancio consolidato o dai singoli bilanci nel caso in cui il bilancio dell’ente non sia consolidato; e

ii)

valore totale delle attività di ciascuna succursale del gruppo di paese terzo autorizzata nell’Unione conformemente alla presente direttiva, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) o della direttiva 2014/65/UE;

b)

il termine «ente» comprende anche le imprese di investimento.

(*8)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).»;"

10)

il titolo IV è soppresso;

11)

all’articolo 51, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono chiedere all’autorità di vigilanza su base consolidata, quando si applica l’articolo 112, paragrafo 1, o alle autorità competenti dello Stato membro d’origine, che la succursale dell’ente creditizio sia considerata significativa.»;

12)

all’articolo 53, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti procedano a scambi di informazioni tra loro o a trasmettere le informazioni al CERS, all’ABE o all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («AESFM») istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9) conformemente alla presente direttiva, al regolamento (UE) n. 575/2013, al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10), all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010, agli articoli 31, 35 e 36 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli articoli 31 e 36 del regolamento (UE) n. 1095/2010, alla direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11) e ad altre direttive applicabili agli enti creditizi. Tali informazioni sono soggette al paragrafo 1.

(*9)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 64)."

(*10)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 and (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1)."

(*11)  Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 314, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).»;"

13)

all’articolo 66, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«a bis)

si svolga almeno una delle attività di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e si raggiunga la soglia indicata nello stesso articolo, senza avere ottenuto l’autorizzazione come ente creditizio.»;

14)

all’articolo 76, paragrafo 5, il sesto comma è soppresso;

15)

all’articolo 86, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

«11.   Le autorità competenti assicurano che gli enti dispongano di piani di ripristino della posizione di liquidità che fissino strategie adeguate e idonee misure di attuazione per rimediare a eventuali carenze di liquidità, anche per quanto riguarda le succursali stabilite in un altro Stato membro. Le autorità competenti assicurano che tali piani siano verificati dagli enti almeno una volta l’anno, aggiornati sulla base dei risultati degli scenari alternativi definiti al paragrafo 8, comunicati all’alta dirigenza e da questa approvati, affinché le politiche e i processi interni possano essere adeguati di conseguenza. Gli enti adottano le necessarie misure operative in anticipo per assicurare che i piani di ripristino della posizione di liquidità possano essere attuati immediatamente. Tra tali misure operative rientra la detenzione di garanzie immediatamente disponibili per i finanziamenti della banca centrale. Ciò comprende la detenzione di garanzie nella valuta di un altro Stato membro, se necessario, o nella valuta di un paese terzo nei confronti del quale l’ente ha esposizioni e, se necessario dal punto di vista operativo, nel territorio di uno Stato membro ospitante o di un paese terzo alla cui moneta è esposto.»;

16)

all’articolo 110, il paragrafo 2 è soppresso;

17)

l’articolo 111 è sostituito dal seguente:

«Articolo 111

Determinazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata

1.   Se l’impresa madre è un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro o un ente creditizio impresa madre nell’UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente che vigila su tale ente creditizio impresa madre nello Stato membro o tale ente creditizio impresa madre nell’UE su base individuale.

Se l’impresa madre è un’impresa d’investimento madre in uno Stato membro o un’impresa d’investimento madre nell’UE e nessuna delle sue filiazioni è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente che vigila sull’impresa di investimento madre in uno Stato membro o sull’impresa d’investimento madre nell’UE, su base individuale.

Se l’impresa madre è un’impresa d’investimento madre in uno Stato membro o un’impresa d’investimento madre nell’UE e almeno una delle sue filiazioni è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente dell’ente creditizio, o qualora vi siano vari enti creditizi, dell’ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.

2.   Se l’impresa madre di un ente creditizio o di un’impresa d’investimento è una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente che vigila sull’ente creditizio o sull’impresa di investimento su base individuale.

3.   Se due o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzati nell’Unione hanno la stessa società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata:

a)

dall’autorità competente dell’ente creditizio, qualora vi sia un solo ente creditizio all’interno del gruppo;

b)

dall’autorità competente dell’ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, qualora vi siano vari enti creditizi all’interno del gruppo; o

c)

dall’autorità competente dell’impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato, ove il gruppo non comprenda alcun ente creditizio.

4.   Se il consolidamento è richiesto a norma dell’articolo 18, paragrafo 3 o 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente dell’ente creditizio con il totale di bilancio più elevato o, ove il gruppo non comprenda alcun ente creditizio, dall’autorità competente dell’impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato.

5.   In deroga al paragrafo 1, terzo comma, al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4, qualora l’autorità competente vigili su base individuale su più di un ente creditizio del gruppo, l’autorità di vigilanza su base consolidata è l’autorità competente che vigila su base individuale su uno o più enti creditizi del gruppo, qualora la somma dei totali di bilancio degli enti creditizi soggetti a vigilanza sia più elevata di quella degli enti creditizi soggetti alla vigilanza su base individuale da parte di qualsiasi altra autorità competente.

In deroga al paragrafo 3, lettera c), se un’autorità competente vigila su base individuale su più di un’impresa di investimento all’interno di un gruppo, l’autorità di vigilanza su base consolidata è l’autorità competente che vigila su base individuale su una o più imprese di investimento all’interno del gruppo con il totale di bilancio più elevato a livello aggregato.

6.   In casi particolari, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare ai criteri di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 e nominare una diversa autorità competente per l’esercizio della vigilanza su base consolidata, qualora l’applicazione dei criteri ivi contenuti fosse inadeguata tenuto conto degli enti creditizi o imprese di investimento interessati e della relativa importanza delle loro attività nei pertinenti Stati membri, o della necessità di garantire la continuità della vigilanza su base consolidata da parte della stessa autorità competente. In tali casi, l’ente impresa madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE o l’ente creditizio o l’impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato, hanno diritto, se del caso, a essere ascoltati prima che le autorità competenti decidano in merito.

7.   Le autorità competenti notificano senza ritardo alla Commissione e all’ABE qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 6.»;

18)

all’articolo 114, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora si verifichi una situazione di emergenza, inclusa una situazione quale descritta all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o una situazione di evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno qualsiasi degli Stati membri in cui sono state autorizzate entità del gruppo o nel quale sono stabilite succursali significative di cui all’articolo 51, l’autorità di vigilanza su base consolidata, fatto salvo il titolo VII, capo 1, sezione 2, della presente direttiva e, laddove applicabile, il titolo IV, capo 1, sezione 2, della direttiva (UE) 2019/2034, ne informa non appena possibile l’ABE e le autorità di cui all’articolo 58, paragrafo 4, e all’articolo 59 e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. I predetti obblighi si applicano a tutte le autorità competenti.»;

19)

l’articolo 116 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorità competenti partecipanti ai collegi delle autorità di vigilanza e l’ABE collaborano strettamente. L’obbligo di riservatezza di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva e, laddove applicabile, al titolo IV, capo 1, sezione 2, della direttiva (UE) 2019/2034 non impedisce alle autorità competenti di scambiare informazioni riservate nell’ambito dei collegi delle autorità di vigilanza. L’istituzione e il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza non pregiudica i diritti e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013.»;

b)

al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«6.   Le autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni di un ente impresa madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, le autorità competenti dello Stato membro ospitante nel quale sono stabilite succursali significative di cui all’articolo 51, le banche centrali del SEBC, ove opportuno, nonché le autorità di vigilanza dei paesi terzi, se del caso e fatti salvi obblighi di riservatezza che, secondo tutte le autorità competenti, sono equivalenti a quelli di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva, e laddove applicabile, al titolo IV, capo 1, sezione 2, della direttiva (UE) 2019/2034 possono partecipare ai collegi delle autorità di vigilanza.»;

c)

al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

«9.   Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva e, laddove applicabile, al titolo IV, capo 1, sezione 2, della direttiva (UE) 2019/2034, l’autorità di vigilanza su base consolidata informa l’ABE delle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, anche nelle situazioni di emergenza, e comunica all’ABE tutte le informazioni particolarmente pertinenti ai fini della convergenza in materia di vigilanza.»;

20)

all’articolo 125, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le informazioni ricevute nell’ambito della vigilanza su base consolidata ed in particolare gli scambi di informazioni tra autorità competenti previsti dalla presente direttiva sono soggetti a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all’articolo 53, paragrafo 1, della presente direttiva per gli enti creditizi o a norma dell’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/2034.»;

21)

all’articolo 128, il quinto comma è soppresso;

22)

all’articolo 129, i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;

23)

all’articolo 130, i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;

24)

all’articolo 143, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

fatte salve le disposizioni stabilite al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva e, laddove applicabili, le disposizioni stabilite al titolo IV, capo 1, sezione 2, della direttiva (UE) 2019/2034, dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell’attuazione del quadro prudenziale in ciascuno Stato membro, tra cui il numero e la natura delle misure di vigilanza adottate conformemente all’articolo 102, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, e delle sanzioni amministrative imposte conformemente all’articolo 65 della presente direttiva.».

Articolo 63

Modifiche della direttiva 2014/59/UE

La direttiva 2014/59/UE è così modificata:

1)

all’articolo 2, paragrafo 1, il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

«impresa di investimento»: impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 22), del regolamento 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12) soggetta al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13).

(*12)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 and (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1)."

(*13)  Direttiva (UE) 2019/2034del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).»;"

2)

all’articolo 45 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Conformemente all’articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, i riferimenti all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 contenuti nella presente direttiva per quanto riguarda i requisiti di fondi propri su base individuale delle imprese di investimento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della presente direttiva che non siano imprese di investimento di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033 si intendono fatti come segue:

a)

i riferimenti all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il requisito concernente il coefficiente di capitale totale contenuti nella presente direttiva si riferiscono all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;

b)

i riferimenti all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda l’importo complessivo dell’esposizione al rischio contenuti nella presente direttiva si riferiscono ai requisiti applicabili di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 moltiplicati per 12,5.

Conformemente all’articolo 65 della direttiva (UE) 2019/2034 (UE), i riferimenti nella presente direttiva all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i requisiti di fondi propri aggiuntivi delle imprese di investimento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della presente direttiva che non siano imprese di investimento di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033 si intendono fatti all’articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034.».

Articolo 64

Modifiche della direttiva 2014/65/UE

La direttiva 2014/65/UE è così modificata:

1)

all’articolo 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione, ad esempio non rispetta più le condizioni del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (*14);

(*14)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 and (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).»;"

2)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Dotazione patrimoniale iniziale

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti rilascino l’autorizzazione solo a condizione che l’impresa di investimento disponga di un sufficiente capitale iniziale conforme ai requisiti previsti all’articolo 9 della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (*15), tenuto conto della natura dei servizi o delle attività di cui trattasi.

(*15)  Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L314del 5.12.2019, pag. 64).»;"

3)

l’articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

Rilascio dell’autorizzazione

1.   L’autorità competente dello Stato membro in cui l’impresa di un paese terzo ha stabilito o intende stabilire la propria succursale rilascia l’autorizzazione soltanto se l’autorità competente ritiene che:

a)

siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 39; e

b)

la succursale dell’impresa di un paese terzo sarà in grado di rispettare le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l’autorità competente informa l’impresa di un paese terzo del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione.

2.   La succursale dell’impresa di un paese terzo autorizzata conformemente al paragrafo 1 si conforma agli obblighi di cui agli articoli da 16 a 20, 23, 24, 25 e 27, all’articolo 28, paragrafo 1, e agli articoli 30, 31 e 32 della presente direttiva nonché agli articoli da 3 a 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, nonché alle misure adottate in forza degli stessi ed è soggetta alla vigilanza dell’autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilasciata l’autorizzazione.

Gli Stati membri non impongono nessun requisito aggiuntivo in materia di organizzazione e funzionamento della succursale in relazione alle materie disciplinate dalla presente direttiva, né riservano alle succursali di imprese di paesi terzi un trattamento più favorevole di quello concesso alle imprese dell’Unione.

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti notificano all’ESMA su base annuale l’elenco delle succursali di imprese di paesi terzi attive sul loro territorio.

L’ESMA pubblica su base annuale l’elenco delle succursali di paesi terzi attive nell’Unione, compresa la denominazione dell’impresa del paese terzo a cui appartiene la succursale.

3.   La succursale dell’impresa di un paese terzo autorizzata conformemente al paragrafo 1 comunica all’autorità competente di cui al paragrafo 2 le informazioni seguenti su base annua:

a)

l’ampiezza e la portata dei servizi offerti e delle attività svolte dalla succursale in tale Stato membro;

b)

per le imprese di paesi terzi che svolgono un’attività elencata all’allegato I, sezione A, punto 3), la rispettiva esposizione mensile minima, media e massima nei confronti di controparti dell’UE;

c)

per le imprese di paesi terzi che forniscono uno o entrambi i servizi elencati all’allegato I, sezione A, punto 6), il valore totale degli strumenti finanziari originati da controparti dell’UE assunti a fermo o collocati sulla base di un impegno irrevocabile nei ultimi dodici mesi precedenti;

d)

il fatturato e il valore aggregato delle attività corrispondenti ai servizi e alle attività di cui alla lettera a);

e)

una descrizione dettagliata dei dispositivi di protezione degli investitori disponibile per i clienti della succursale, compresi i diritti di questi ultimi derivanti dal sistema di indennizzo degli investitori di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera f);

f)

la politica e i dispositivi di gestione dei rischi che la succursale applica per i servizi e le attività di cui alla lettera a).

g)

i dispositivi di governance compresi i titolari di funzioni chiave per le attività della succursale;

h)

ogni altra informazione che l’autorità competente ritenga necessaria per consentire il monitoraggio completo delle attività della succursale.

4.   Su richiesta, le autorità competenti comunicano all’ESMA le informazioni seguenti:

a)

tutte le autorizzazioni delle succursali autorizzate in conformità del paragrafo 1 e le eventuali modifiche successive a tali autorizzazioni;

b)

l’ampiezza e la portata dei servizi offerti e delle attività svolte dalla succursale autorizzata nello Stato membro;

c)

il fatturato e il totale delle attività corrispondenti ai servizi e alle attività di cui alla lettera b);

d)

la denominazione del gruppo di paese terzo al quale appartiene una succursale autorizzata.

5.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti delle entità che fanno parte dello stesso gruppo a cui appartengono le succursali di imprese dei paesi terzi autorizzate in conformità del paragrafo 1, l’ESMA e l’ABE collaborano strettamente per assicurare che tutte le attività di tale gruppo nell’Unione siano soggette a una vigilanza completa, coerente ed efficace conformemente alla presente direttiva, al regolamento (UE) n. 575/2013, al regolamento (UE) n. 600/2014, al regolamento (UE) 2019/2033 alla direttiva 2013/36/UE, e alla direttiva (UE) 2019/2034.

6.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare in che formato vadano comunicate le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 26 settembre 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

4)

l’articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Articolo 42

Prestazione di servizi su iniziativa esclusiva del cliente

1.   Gli Stati membri garantiscono che, quando un cliente al dettaglio o professionale ai sensi dell’allegato II, sezione II, stabilito o situato nell’Unione avvia di propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio di investimento o l’esercizio di un’attività di investimento da parte di un’impresa di un paese terzo, il requisito di autorizzazione ai sensi dell’articolo 39 non si applichi alla prestazione di tale servizio o all’esercizio di tale attività da parte dell’impresa del paese terzo al cliente in questione, né a qualsiasi relazione connessa specificamente alla prestazione di detto servizio o all’esercizio di detta attività.

Fatte salve le relazioni infragruppo, se un’impresa di paese terzo, anche mediante un’entità che agisce per suo conto o presenta stretti legami con tale impresa di paese terzo o un’altra persona che agisce per conto di tale entità, procura clienti o potenziali clienti nell’Unione, questo non è considerato un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente.

2.   L’iniziativa di un cliente di cui al paragrafo 1 non dà diritto all’impresa di un paese terzo di commercializzare nuove categorie di prodotti o servizi di investimento ai clienti in questione se non tramite la propria succursale, ove sussista quest’obbligo ai sensi del diritto nazionale.»;

5)

all’articolo 49, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati adottino regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi, nonché di qualsiasi altro strumento finanziario per il quale le norme tecniche di regolamentazione sono elaborate conformemente al paragrafo 4. L’applicazione delle dimensioni dei tick di negoziazione non impedisce ai mercati regolamentati di abbinare ordini di dimensione elevata al punto mediano dei prezzi correnti di acquisto e di vendita.»;

6)

all’articolo 81, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per verificare che le condizioni di accesso all’attività delle imprese di investimento siano rispettate e per facilitare il controllo dell’esercizio di tale attività, delle procedure amministrative e contabili e dei meccanismi interni di controllo;»;

7)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 95 bis

Disposizione transitoria concernente l’autorizzazione di un ente creditizio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

Le autorità competenti informano l’autorità competente di cui all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE quando il totale previsto delle attività dell’impresa che ha presentato domanda di autorizzazione conformemente al titolo II della presente direttiva prima del 25 dicembre 2019 al fine di svolgere le attività di cui alla sezione A, punti 3) e 6), dell’allegato I, è pari o superiore a 30 miliardi di EUR, e ne informano il richiedente.».

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 65

Riferimenti alla direttiva 2013/36/UE in altri atti giuridici dell’Unione

Ai fini della vigilanza prudenziale e della risoluzione delle imprese di investimento, i riferimenti alla direttiva 2013/36/UE negli altri atti dell’Unione si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 66

Riesame

Entro il 26 giugno 2024, la Commissione, in stretta cooperazione con l’ABE e l’ESMA, presenta una relazione, se del caso corredata di una proposta legislativa, al Parlamento europeo e al Consiglio, sugli aspetti seguenti:

a)

le disposizioni in materia di remunerazione di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033, nonché alle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, allo scopo di giungere a condizioni di parità per tutte le imprese di investimento attive nell’Unione, anche relativamente all’applicazione delle presenti disposizioni;

b)

l’adeguatezza degli obblighi di segnalazione e informativa di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033, tenendo conto del principio di proporzionalità;

c)

una valutazione, che tenga conto della relazione dell’ABE di cui all’articolo 35 e della tassonomia in materia di finanza sostenibile, sugli aspetti seguenti:

i)

se i rischi ambientali, sociali e di governance debbano essere presi in considerazione per la governance interna di un’impresa di investimento;

ii)

se i rischi ambientali, sociali e di governance debbano essere presi in considerazione per la politica di remunerazione di un’impresa di investimento;

iii)

se i rischi ambientali, sociali e di governance debbano essere presi in considerazione per il trattamento dei rischi; e

iv)

se i rischi ambientali, sociali e di governance debbano essere inclusi nel processo di revisione e valutazione prudenziale;

d)

efficacia dei dispositivi di condivisione delle informazioni a norma della presente direttiva;

e)

cooperazione dell’Unione e degli Stati membri con i paesi terzi nell’applicazione della presente direttiva e del regolamento 2019/2033;

f)

attuazione della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 alle imprese di investimento sulla base della loro struttura giuridica o modello di proprietà;

g)

potenziale delle imprese di investimento di porre un rischio di disordine del sistema finanziario con gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l’economia reale e strumenti macroprudenziali adeguati per far fronte a tale rischio e sostituire i requisiti di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), della presente direttiva;

h)

condizioni alle quali le autorità competenti potrebbero applicare alle imprese di investimento, conformemente all’articolo 5 della presente direttiva, i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 67

Recepimento

1.   Entro il 26 giugno 2021 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 giugno 2021. Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie a conformarsi all’articolo 64, punto 5), a decorrere dal 26 marzo 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Non appena la presente direttiva entra in vigore, gli Stati membri assicurano che la Commissione sia informata, in tempo utile affinché possa presentare le proprie osservazioni, circa eventuali progetti di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che intendono adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ABE il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Qualora i documenti a corredo della notifica delle misure di recepimento forniti dagli Stati membri non siano sufficienti per valutare pienamente la conformità delle misure di recepimento con determinate disposizioni della presente direttiva, la Commissione può esigere, su richiesta dell’ABE e ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, o di propria iniziativa, che gli Stati membri forniscano informazioni più dettagliate sul recepimento e sull’attuazione di tali disposizioni e della presente direttiva.

Articolo 68

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 69

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  GU C 378 del 19.10.2018, pag. 5.

(2)  GU C 262 del 25.7.2018, pag. 35.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2019.

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(5)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(6)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(7)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(8)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(11)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 and (UE) n. 806/2014 (Cfr. pag. 1della presente Gazzetta ufficiale).

(12)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(13)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(14)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(15)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(16)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(17)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(18)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).

(19)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(20)  Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

(21)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(23)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(24)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(25)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(26)  Raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22).


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