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Document 32018R0677

Regolamento (UE) 2018/677 della Commissione, del 3 maggio 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità in determinate categorie di alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2018/2577

OJ L 114, 4.5.2018, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/677/oj

4.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/10


REGOLAMENTO (UE) 2018/677 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2018

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità in determinate categorie di alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato, in conformità della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la taumatina (E 957) è autorizzata per l'uso nell'Unione come additivo alimentare in varie categorie di alimenti e a livelli d'uso specifici.

(4)

Il 12 novembre 2014 è stata presentata una domanda di estensione dell'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità in varie categorie di alimenti a livelli d'uso specifici. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri dalla Commissione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

La taumatina è stata sottoposta a valutazione nel 1984 (3) e nel 1988 (4) dal comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) dell'Unione europea. L'uso della taumatina è stato ritenuto accettabile ed è stata stabilita una dose giornaliera ammissibile (DGA) «non specificata». Nella seconda valutazione è stato inoltre osservato che la taumatina, essendo una proteina, viene trasformata con la digestione nei normali componenti alimentari.

(6)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione deve chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(7)

Il 13 novembre 2015 l'Autorità ha formulato un parere scientifico (5) sulla sicurezza delle estensioni dell'uso e dei livelli d'uso proposte della taumatina (E 957) come additivo alimentare. Nel fornire tale parere l'Autorità ha deciso che un confronto tra l'esposizione derivante dagli usi e dai livelli d'uso attuali e l'esposizione derivante dagli usi aggiuntivi proposti sarebbe sufficiente per determinare la sicurezza della taumatina.

(8)

Dalla stima dell'esposizione sia agli usi e ai livelli d'uso attualmente autorizzati sia alle estensioni di tali usi e livelli d'uso della taumatina proposte risultano dosi medie comprese tra 0,03 e 0,10 mg/kg di peso corporeo/giorno negli anziani e tra 0,13 e 0,34 mg/kg di peso corporeo/giorno nei bambini. Un alto livello di esposizione risulta compreso tra 0,13 e 0,32 mg/kg di peso corporeo/giorno negli adolescenti e tra 0,09 e 1,10 mg/kg di peso corporeo/giorno negli adulti. Tale esposizione del consumatore viene considerata trascurabile e pertanto non pone problemi di sicurezza.

(9)

L'Autorità ha concluso, in base alle valutazioni tossicologiche esistenti, che l'estensione degli usi e le modifiche dei livelli d'uso proposte non porrebbero problemi di sicurezza.

(10)

Sebbene l'Autorità abbia calcolato l'esposizione alla taumatina (E 957) tenendo conto degli attuali livelli d'uso massimi e dell'estensione degli usi e dei livelli d'uso proposta dal richiedente, l'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità dovrebbe essere limitato a quelle categorie di alimenti per le quali l'impiego può essere ragionevolmente considerato una necessità tecnica che non può essere soddisfatta con altri mezzi economicamente e tecnologicamente praticabili e non induce in errore i consumatori.

(11)

L'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità migliora le proprietà organolettiche dei prodotti alimentari salati. La taumatina può esaltare il gusto umami e sapido in salse e snack, accrescendo l'appetibilità dei prodotti alimentari per il gusto umano.

(12)

È pertanto opportuno autorizzare l'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità nei prodotti delle categorie di alimenti 12.6 «Salse» e 15.1 «Snack a base di patate, cereali, farina o amido» ad un livello massimo di 5 mg/kg in ciascuna categoria di alimenti.

(13)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana sugli edulcoranti (parere espresso dall'SCF il 14 settembre 1984). Disponibili online all'indirizzo: http://aei.pitt.edu/40825/1/16th_food.pdf.

(4)  Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana sugli edulcoranti (ventunesima serie). Parere espresso l'11 dicembre 1987 e il 10 novembre 1988 e adottato il 10 novembre 1988. Disponibili online all'indirizzo: http://aei.pitt.edu/40830/1/21st_food.pdf.

(5)  The EFSA Journal (2015); 13(11):4290.


ALLEGATO

L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1)

nella categoria di alimenti 12.6 «Salse», la voce seguente è inserita dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 955:

 

«E 957

Taumatina

5

 

Solo come esaltatore di sapidità»;

2)

nella categoria di alimenti 15.1 «Snack a base di patate, cereali, farina o amido», la voce seguente è inserita dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 955:

 

«E 957

Taumatina

5

 

Solo come esaltatore di sapidità».


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