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Document 32018R0266
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/266 of 19 February 2018 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Thym de Provence’ (PGI))
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/266 della Commissione, del 19 febbraio 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Thym de Provence» (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/266 della Commissione, del 19 febbraio 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Thym de Provence» (IGP)]
OJ L 51, 23.2.2018, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/266 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2018
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Thym de Provence» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda presentata dalla Francia al fine di registrare la denominazione «Thym de Provence» come indicazione geografica protetta (IGP) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Il 9 giugno 2017 la Commissione ha ricevuto dalla Germania la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata. Il 22 giugno 2017 la Commissione ha trasmesso alla Francia la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata ricevute dalla Germania. |
(3) |
La Germania si è opposta alla registrazione della denominazione «Thym de Provence» in quanto essa comprometterebbe l'utilizzo della denominazione «Herbes de Provence» («Kräuter der Provence» in tedesco), comunemente utilizzata nella preparazione di spezie e condimenti per descrivere un tipico mélange di erbe aromatiche composto generalmente, tra l'altro, da rosmarino, origano, timo, salvia e lavanda, ma anche da foglie di alloro e altre spezie quali noce moscata e chiodi di garofano in varie combinazioni. Benché contenga erbe aromatiche tipicamente provenzali, il mix di erbe denominato «Herbes de Provence» contiene anche altre spezie quali alloro e noce moscata che non sono tipici della Provenza. Inoltre, esso è prodotto a partire da erbe aromatiche che non necessariamente provengono dalla Provenza. La registrazione della denominazione «Thym de Provence» potrebbe pertanto metterebbe a rischio la commercializzazione dell'intero mélange di erbe e spezie denominato «Herbes de Provence». |
(4) |
Ritenendo tale opposizione ammissibile, con lettera del 1o agosto 2017 la Commissione ha invitato la Francia e la Germania ad avviare opportune consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di addivenire a un accordo, conformemente alle rispettive procedure interne. |
(5) |
Le parti hanno raggiunto un accordo, i cui risultati sono stati comunicati dalla Francia alla Commissione il 6 novembre 2017. |
(6) |
La Francia e la Germania hanno convenuto che anche dopo la registrazione della denominazione «Thym de Provence» come IGP l'uso del termine «Herbes de Provence», comprensivo delle relative traduzioni, dovrebbero continuare ad essere autorizzato nel territorio dell'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico. |
(7) |
Nella misura in cui è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e alla normativa dell'UE, occorre tener conto del contenuto dell'accordo concluso tra la Francia e la Germania. |
(8) |
Alla luce di questi elementi, è opportuno iscrivere la denominazione «Thym de Provence» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Thym de Provence» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. «Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)» dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il termine «Herbes de Provence», comprensivo delle relative traduzioni, può continuare ad essere utilizzato nel territorio dell'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 92 del 24.3.2017, pag. 14.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).