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Document 32018R0148

Regolamento delegato (UE) 2018/148 della Commissione, del 27 settembre 2017, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

C/2017/6339

OJ L 26, 31.1.2018, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/148/oj

31.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/8


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/148 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2017

che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 10, paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate («SPG»).

(2)

L'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi o un paese che beneficia di un regime d'accesso preferenziale al mercato che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie del sistema o condizioni più favorevoli non dovrebbero beneficiare delle preferenze dell'SPG.

(3)

L'elenco dei paesi beneficiari del regime generale dell'SPG di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 figura nell'allegato II di tale regolamento. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012, l'allegato II è soggetto a riesame entro il 1o gennaio di ogni anno. Tale riesame dovrebbe prendere in considerazione i cambiamenti delle condizioni economiche, di sviluppo o commerciali dei paesi beneficiari in rapporto ai criteri stabiliti nell'articolo 4.

(4)

L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 prevede di lasciare al paese beneficiario dell'SPG e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al riesame dello status SPG del paese. Occorre pertanto che l'SPG sia mantenuto per un anno dopo la data di entrata in vigore del cambiamento di status di un paese come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e per un periodo di due anni dalla data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

(5)

Il Paraguay è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto nel 2015, 2016 e 2017. Il Paraguay pertanto non possiede più i requisiti per beneficiare dello status di paese beneficiario dell'SPG di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 e dovrebbe essere eliminato dall'elenco dei paesi beneficiari del regime SPG figurante nell'allegato II di detto regolamento, con applicazione dal 1o gennaio 2019.

(6)

I regimi di accesso preferenziale al mercato sono entrati in vigore per la Costa d'Avorio il 3 settembre 2016, per lo Swaziland il 10 ottobre 2016 e per il Ghana il 15 dicembre 2016. A norma pertanto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), la Costa d'Avorio, lo Swaziland e il Ghana dovrebbero anche essere eliminati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 con applicazione dal 1o gennaio 2019.

(7)

L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) ai paesi beneficiari dell'SPG. L'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+ figura nell'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012.

(8)

Cessando di essere beneficiario dell'SPG a decorrere dal 1o gennaio 2019, il Paraguay cessa anche di essere beneficiario dell'SPG+ a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012. Il Paraguay dovrebbe pertanto essere eliminato dall'allegato III di tale regolamento con applicazione dal 1o gennaio 2019.

(9)

L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese beneficia delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale per i paesi meno sviluppati [«Tutto tranne le armi - Everything But Arms (EBA)»] se è definito dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato. L'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA figura nell'allegato IV di tale regolamento.

(10)

Le Nazioni unite hanno depennato la Guinea equatoriale dalla categoria dei paesi meno- sviluppati il 4 giugno 2017. Di conseguenza la Guinea equatoriale non possiede più i requisiti per avvalersi dello status di beneficiario dell'EBA a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 e dovrebbe essere rimossa dall'allegato IV dello stesso regolamento. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 l'eliminazione della Guinea equatoriale dall'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA dovrebbe applicarsi al termine di un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, vale a dire dal 1o gennaio 2021.

(11)

La Guinea equatoriale è stata inoltre classificata dalla Banca mondiale come paese a reddito alto nel 2015 e medio-alto nel 2016 e 2017. La Guinea equatoriale pertanto non possiede più i requisiti per beneficiare dello status dei paesi beneficiari dell'SPG di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 e dovrebbe anche essere eliminata dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG figurante nell'allegato II di detto regolamento, con applicazione dal 1o gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 978/2012

Il regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato:

1)

nell'allegato II, i seguenti codici alfabetici e i paesi corrispondenti sono eliminati rispettivamente dalle colonne A e B:

CI

Costa d'Avorio

GH

Ghana

PY

Paraguay

SZ

Swaziland

2)

nell'allegato III, il seguente codice alfabetico e il paese corrispondente sono eliminati rispettivamente dalle colonne A e B:

PY

Paraguay

3)

negli allegati II e IV, il seguente codice alfabetico e il paese corrispondente sono eliminati rispettivamente dalle colonne A e B:

GQ

Guinea equatoriale

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2018.

L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

L'articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.


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