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Document 32018R0045

Regolamento delegato (UE) 2018/45 della Commissione, del 20 ottobre 2017, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa per l'anno 2018

C/2017/6997

OJ L 7, 12.1.2018, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/45/oj

12.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/45 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2017

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa per l'anno 2018

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (2), in particolare l'articolo 18 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.

(3)

Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Il 3 giugno 2016, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante un piano in materia di rigetti per le attività di pesca demersale nel Mare del Nord. Sula base di tale raccomandazione comune, il regolamento delegato (UE) 2016/2250 della Commissione (3) ha istituito un piano in materia di rigetti da applicare a tali attività di pesca.

(4)

Il 31 maggio 2017, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord, il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune riguardante un nuovo piano in materia di rigetti per le attività di pesca demersale nel Mare del Nord. Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). L'8 settembre si è svolta una riunione di un gruppo di esperti cui hanno partecipato rappresentanti dei 28 Stati membri, della Commissione e del Parlamento europeo in qualità di osservatore, in cui sono state discusse le misure in questione.

(5)

A seguito della nuova raccomandazione comune è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2016/2250.

(6)

Le misure proposte nella nuova raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(7)

Ai fini del suddetto regolamento, il Mare del Nord comprende le zone CIEM IIIa e IV. Dal momento che alcuni stock demersali pertinenti per il piano in materia di rigetti proposto si trovano anche nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa, gli Stati membri interessati raccomandano che anche la divisione CIEM IIa venga inclusa in tale piano.

(8)

Il nuovo piano in materia di rigetti per il 2018 dovrebbe riprendere le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/2250 riguardanti le specie che da sbarcare e specificare le altre specie e attività di pesca alle quali dovrebbe applicarsi l'obbligo di sbarco nel 2018.

(9)

Il regolamento delegato (UE) n. 2016/2250 ha introdotto esenzioni legate al tasso di sopravvivenza, come stabilito dall'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 (4), per le catture di scampo effettuate con nasse o reti utilizzando determinati dispositivi di selettività nella divisione CIEM IIIa. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche che evidenziano elevati tassi di sopravvivenza per le catture di scampo effettuate con reti a strascico. Tali informazioni sono state presentate allo CSTEP, che le ha giudicate sufficienti. La nuova raccomandazione comune propone che tali esenzioni continuino a essere applicate. È quindi opportuno includerle nel nuovo piano in materia di rigetti per l'anno 2018.

(10)

Il regolamento delegato (UE) n. 2016/2250 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di scampo nella sottozona CIEM IV per determinati attrezzi a condizione che venga utilizzato un dispositivo di selettività (NetGrid). Conformemente al regolamento delegato, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nel Mare del Nord sono tenuti a presentare alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione per le reti a strascico specificate nel regolamento stesso. Tali informazioni sono state presentate e lo CSTEP ne ha concluso che esse giustificano un'esenzione soltanto nei mesi invernali e in determinate zone (unità funzionali CIEM). Pertanto, è opportuno inserire un'esenzione nel nuovo piano in materia di rigetti per il 2018, limitandola tuttavia ai mesi invernali e a talune unità funzionali del CIEM.

(11)

La nuova raccomandazione comune comprende un'esenzione basata sul tasso di sopravvivenza per le catture accessorie nelle attività di pesca effettuate con nasse e cogolli, come pure per le catture di sogliole con reti da traino a divergenti.

(12)

Sulla base delle prove scientifiche fornite nella nuova raccomandazione comune ed esaminate dallo CSTEP, e tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, è opportuno includere esenzioni legate alla sopravvivenza nel nuovo piano in materia di rigetti per il 2018.

(13)

Il regolamento delegato (UE) n. 2016/2250 ha introdotto esenzioni de minimis per:

la sogliola catturata con tramagli e reti da imbrocco nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IIa;

la sogliola catturata con determinate sfogliare munite di «pannello Flemish» nella sottozona CIEM IV;

lo scampo catturato con determinate reti a strascico nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa.

La nuova raccomandazione comune suggerisce di continuare ad applicare le esenzioni de minimis. È pertanto opportuno inserire tali esenzioni nel nuovo piano in materia di rigetti.

(14)

La nuova raccomandazione comune suggerisce un'esenzione de minimis per la sogliola, l'eglefino, il merlano, il merluzzo bianco e il merluzzo carbonaro combinati catturati con determinate reti a strascico nella divisione CIEM IIIa, un'esenzione de minimis per la sogliola, l'eglefino, il merlano, il merluzzo bianco e il merluzzo carbonaro combinati catturati con nasse nella divisione CIEM IIIa, un'esenzione de minimis per il merlano e il merluzzo bianco catturati con reti a strascico nella divisione CIEM IVc e un'esenzione de minimis per il merlano catturato con determinate reti a strascico nella divisione CIEM IIIa.

(15)

Sulla base dei validi elementi di prova forniti dagli Stati membri a sostegno delle esenzioni de minimis, esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso che le esenzioni poggiavano su argomentazioni fondate con riguardo alla difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività o alla sproporzione dei costi di trattamento delle catture indesiderate, è opportuno stabilire le esenzioni de minimis in base alle percentuali proposte nella nuova raccomandazione comune, entro i limiti fissati all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(16)

L'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 850/98 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, ai fini dell'adozione di piani in materia di rigetti e per le specie soggette all'obbligo di sbarco, una taglia minima di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame. Queste taglie minime di riferimento per la conservazione possono derogare, ove opportuno, alle taglie stabilite nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98. Per lo scampo nella divisione CIEM IIIa è opportuno mantenere le taglie minime di riferimento per la conservazione di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2440 della Commissione (5), vale a dire una lunghezza totale di 105 mm e una lunghezza del carapace di 32 mm. È opportuno aggiungere una lunghezza minima della coda di 59 mm, sulla base della nuova raccomandazione comune e della valutazione dello CSTEP che precisa che tale lunghezza della coda corrisponde ai valori attuali per la lunghezza totale e la lunghezza del carapace.

(17)

I piani in materia di rigetti possono anche includere misure tecniche per le attività di pesca o le specie soggette all'obbligo di sbarco. Al fine di aumentare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture indesiderate nello Skagerrak, è opportuno mantenere una serie di misure tecniche, già concordate tra l'Unione e la Norvegia nel 2011 (6) e nel 2012 (7), e autorizzare l'uso del dispositivo di selettività SepNep.

(18)

Per garantire un controllo adeguato, è opportuno stabilire requisiti specifici che impongano agli Stati membri di stilare elenchi di pescherecci cui si applica il presente regolamento.

(19)

Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio al 31 dicembre 2018 per rispettare il calendario stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Attuazione dell'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nella sottozona CIEM IV (Mare del Nord), nella divisione CIEM IIIa (Kattegat e Skagerrak) e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (Mare di Norvegia) alle attività di pesca demersali in conformità al presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«pannello Seltra» un dispositivo di selettività che:

è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) posto in una sezione composta da quattro pannelli e fissato con un rapporto di assemblaggio di tre maglie di 90 mm per ogni maglia di 270 mm, o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 140 mm (maglie quadrate);

è lungo almeno 3 metri;

è posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura; e

corrisponde all'intera larghezza della sezione superiore della rete da traino (ovvero da relinga a relinga);

2)

«dispositivo di selettività Netgrid» un dispositivo di selettività costituito da una sezione composta da quattro pannelli inserita in una rete da traino a due pannelli con una pezza di rete inclinata a maglie a losanga avente dimensioni di maglia di almeno 200 mm, che conduce a una finestra di fuga nella parte superiore della rete da traino;

3)

«pannello Flemish» l'ultima parte conica della rete di una sfogliara:

la cui parte anteriore è direttamente attaccata al sacco;

in cui le parti superiore e inferiore della rete sono hanno una dimensione di maglia di almeno 120 mm, quale misurata tra i nodi;

la cui lunghezza in forma stesa è di almeno 3 m;

4)

«SepNep» una rete da traino a divergenti che:

presenta dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 +≥ 100 mm;

è dotata di molteplici sacchi, con dimensioni di maglia comprese almeno tra 80 e 120 mm, attaccati a un singolo avansacco e in cui il sacco in posizione più elevata presenta dimensioni di maglia di almeno 120 mm e è munito di un pannello di separazione con dimensioni di maglia di 105 mm; e

può essere munita di una griglia di selezione facoltativa con una distanza massima tra le sbarre di almeno 17 mm, a condizione che sia costruita in modo tale da consentire l'uscita di scampi di piccole dimensioni.

Articolo 3

Specie soggette all'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco si applica a tutte le specie di cui all'allegato del presente regolamento, fatte salve le esenzioni di cui agli articoli da 4 a 7.

Articolo 4

Esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza per lo scampo

1.   L'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle seguenti catture di scampo:

a)

catture effettuate con nasse (FPO (8));

b)

catture effettuate nella divisione CIEM IIIa con reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia di almeno 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;

c)

catture effettuate nella divisione CIEM IIIa con reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia di almeno 90 mm dotate di un pannello Seltra;

d)

nei mesi invernali (da ottobre a marzo), catture effettuate nelle unità funzionali Farn Deeps (FU6), Firth of Forth (FU8) e Moray Firth (FU9) con reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia di almeno 80 mm e dotate di un dispositivo di selettività Netgrid.

2.   In caso di rigetto in mare gli scampi catturati nei casi di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.

Articolo 5

Esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per la sogliola

1.   L'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate entro sei miglia nautiche dalla costa nella zona CIEM IVc e all'esterno di zone di riproduzione designate mediante reti da traino a divergenti (OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm.

2.   L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica unicamente alle navi di lunghezza massima di 10 metri e potenza motrice inferiore a 221 kW, operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti.

3.   In caso di rigetto in mare le sogliole catturate nei casi di cui al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

Articolo 6

Esenzione basata sul tasso di sopravvivenza per le catture accessorie effettuate con nasse e cogolli

1.   L'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di merluzzo bianco, eglefino, merlano, passera di mare, sogliola, nasello e merluzzo carbonaro effettuate con nasse e cogolli (FPO, FYK).

2.   In caso di rigetto in mare delle specie di cui al paragrafo 1, i pesci sono rilasciati immediatamente e sotto la superficie del mare.

Articolo 7

Esenzioni de minimis

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del medesimo regolamento:

a)

nelle attività di pesca effettuate nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF):

un quantitativo di sogliola non superiore al 3 % del totale annuo di catture di tale specie;

b)

nelle attività di pesca effettuate nella sottozona CIEM IV da pescherecci che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 mm e 119 mm, con una dimensione di maglia maggiore nell'avansacco della sfogliara e pannello Flemish:

un quantitativo di sogliola di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione non superiore al 6 % del totale annuo di catture di tale specie;

c)

nelle attività di pesca effettuate nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TB, TBN) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 mm e 99 mm:

un quantitativo di scampo di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione non superiore al 2 % del totale annuo di catture di tale specie;

d)

nelle attività di pesca dello scampo nella divisione CIEM IIIa effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm:

un quantitativo combinato di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco e merluzzo carbonaro di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano, gamberello boreale, merluzzo bianco e merluzzo carbonaro;

e)

nelle attività di pesca del gamberello boreale nella divisione CIEM IIIa effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 35 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci:

un quantitativo combinato di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, passera di mare e merluzzo carbonaro di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione, fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, passera di mare e gamberello boreale;

f)

nelle attività di pesca multispecifica della sogliola, del merlano e della passera di mare e di specie non soggette a limiti di cattura da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm nella divisione CIEM IVc.:

un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di scampo, eglefino, sogliola, gamberello boreale, merlano, passera di mare, merluzzo carbonaro e merluzzo bianco; il quantitativo massimo di merluzzo bianco che può essere rigettato non può superare il 2 % del totale annuo di tali catture;

g)

nelle attività di pesca effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN) aventi dimensioni di maglia comprese tra 90 e 119 mm, munite di pannello Seltra, o dimensioni di maglia pari o superiori a 120 mm nella divisione CIEM IIIa:

un quantitativo di merlano di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di scampo, merluzzo bianco, eglefino, merlano, merluzzo carbonaro, sogliola, passera di mare e nasello.

Articolo 8

Taglie minime di riferimento per la conservazione

In deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, la taglia minima di riferimento per la conservazione dello scampo nella divisione CIEM IIIa è fissata come segue:

a)

lunghezza totale: 105 mm;

b)

lunghezza della coda: 59 mm;

c)

lunghezza del carapace: 32 mm.

Articolo 9

Misure tecniche specifiche per lo Skagerrak

1.   Nello Skagerrak è vietato tenere a bordo e utilizzare reti da traino, sciabiche danesi, sfogliare o attrezzi trainati analoghi aventi dimensioni di maglia inferiori a 120 mm.

2.   In deroga al paragrafo 1 possono essere utilizzate le seguenti reti da traino:

a)

reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 90 mm, a condizione che siano dotate di un pannello Seltra o di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;

b)

reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 70 mm (maglie quadrate) dotate di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;

c)

reti da traino aventi dimensioni minime di maglia inferiori a 70 mm nella pesca di specie pelagiche o industriali, a condizione che le catture siano costituite per oltre l'80 % da una o più specie pelagiche o industriali;

d)

reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 35 mm usate nella pesca del gamberello boreale, a condizione che siano dotate di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm.

3.   Per la pesca del gamberello boreale può essere utilizzato un dispositivo di trattenimento del pesce in conformità al paragrafo 2, lettera d), a condizione che vi siano sufficienti possibilità di pesca per coprire le catture accessorie e che il dispositivo di trattenimento sia:

a)

costruito con un pannello superiore con dimensioni di maglia minime di 120 mm (maglia quadrata),

b)

lungo almeno 3 metri e

c)

largo almeno quanto la larghezza della griglia di selezione.

Articolo 10

SepNep

In deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98 è consentito l'uso delle reti SepNep.

Articolo 11

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 2016/2250 è abrogato.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/2250 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 2).

(4)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2015/2440 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 42).

(6)  Verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione europea e la Norvegia sulla regolamentazione della pesca nello Skagerrak e nel Kattegat nel 2012.

(7)  Verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra la Norvegia e l'Unione europea, del 4 luglio 2012, su misure per l'attuazione di un divieto di rigetto e misure di controllo nella zona dello Skagerrak.

(8)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.


ALLEGATO

Attrezzo (1)  (2)

Dimensioni di maglia

Specie soggette all'obbligo di sbarco

Reti da traino:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

≥ 100 mm

Tutte le catture di merluzzo bianco, sogliola, eglefino, passera di mare, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo e merlano.

Reti da traino:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

70-99mm

Tutte le catture di merluzzo bianco (3), sogliola, eglefino, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo e merlano.

Reti da traino:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

32-69mm

Tutte le catture di merluzzo bianco, sogliola, eglefino, passera di mare, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo e merlano.

Sfogliare:

TBB

≥ 120 mm

Tutte le catture di merluzzo bianco, sogliola, eglefino, passera di mare, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo e merlano.

Sfogliare:

TBB

80-119mm

Tutte le catture di merluzzo bianco, sogliola, eglefino, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo e merlano.

Reti da imbrocco, tramagli e reti da posta impiglianti:

GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF

 

Tutte le catture di merluzzo bianco (3), sogliola, eglefino, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo e merlano.

Ami e palangari:

LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHP, LHM

 

Tutte le catture di merluzzo bianco, sogliola, eglefino, nasello, passera di mare, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo e merlano.

Trappole:

FPO, FIX, FYK, FPN

 

Tutte le catture di merluzzo bianco, sogliola, eglefino, passera di mare, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo e merlano.


(1)  I codici degli attrezzi utilizzati nella tabella si riferiscono a quelli contenuti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (CE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

(2)  Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.

(3)  L'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco non si applica nella sottodivisione CIEM IIIaS.


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