EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2272

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2272 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite «Kabanosy staropolskie» (TSG)

C/2017/8237

OJ L 326, 9.12.2017, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2272/oj

9.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2272 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite «Kabanosy staropolskie» (TSG)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 26 e l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Polonia ha presentato il nome «Kabanosy staropolskie» al fine di consentirne la registrazione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012. I «Kabanosy staropolskie» sono salamini lunghi e sottili.

(2)

Il nome «Kabanosy» era stato precedentemente registrato (2) senza riserva del nome a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (3) come specialità tradizionale garantita.

(3)

A seguito della procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Kabanosy» è stato integrato dal termine «staropolskie». Questo termine complementare identifica il carattere tradizionale del nome, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(4)

La presentazione del nome «Kabanosy staropolskie» è stata ricevuta dalla Commissione e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4).

(5)

Il 26 agosto 2016 la Commissione ha ricevuto una dichiarazione di opposizione motivata. Il 9 settembre 2016 la Commissione ha trasmesso la dichiarazione di opposizione.

(6)

La Romania ha sostenuto che la registrazione di «Kabanosy staropolskie» avrebbe compromesso l'esistenza del nome parzialmente omonimo «Cabanos», che è il nome rumeno della variazione rumena dei «Kabanosy». «Cabanos» è infatti il nome delle preparazioni rumene a base di carne realizzate con materie prime e tecnologie di produzione molto simili a quelle del prodotto «Kabanosy staropolskie» proposto dalla Polonia come specialità tradizionale garantita (STG).

(7)

Ritenendo tale opposizione ammissibile, con lettera del 7 novembre 2016 la Commissione ha invitato la Polonia e la Romania ad avviare opportune consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di pervenire a un accordo, conformemente alle rispettive procedure interne.

(8)

Le parti hanno raggiunto un accordo. Con lettera del 2 febbraio 2017 la Polonia ha comunicato alla Commissione l'esito dell'accordo.

(9)

La Polonia e la Romania hanno convenuto che la protezione riguardi soltanto il termine «Kabanosy staropolskie» nel suo insieme. Tale protezione non dovrebbe quindi ostacolare l'uso del termine «Kabanosy» in sé, né l'uso di sue variazioni quali «Cabanos».

(10)

La Commissione, prendendo atto che l'accordo riconosce che il nome «Kabanosy staropolskie» deve essere registrato come STG, intende garantire un uso equo dei relativi diritti.

(11)

Il nome «Kabanosy staropolskie» deve quindi essere iscritto nel registro delle specialità tradizionali garantite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Kabanosy staropolskie» (STG) è registrata.

Il disciplinare di produzione della STG «Kabanosy» è considerato il disciplinare di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la STG «Kabanosy staropolskie» con riserva del nome.

«Kabanosy staropolskie» (STG) identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (5).

Articolo 2

La denominazione «Kabanosy staropolskie» (STG) è protetta nel suo insieme. Il termine «Kabanosy» può continuare a essere usato, anche nelle variazioni linguistiche e nelle loro traduzioni, in tutta l'Unione europea, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Kabanosy (STG)] (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 16).

(3)  Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1). Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(4)  GU C 188 del 27.5.2016, pag. 6.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


Top