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Document 32017R1997

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1997 della Commissione, del 7 novembre 2017, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185, che estendono il dazio compensativo e il dazio antidumping definitivi istituiti sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan

C/2017/7344

OJ L 289, 8.11.2017, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1997/oj

8.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1997 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2017

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185, che estendono il dazio compensativo e il dazio antidumping definitivi istituiti sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 4, e il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 6, e l'articolo 24, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Il 2 dicembre 2013 il Consiglio ha istituito misure antidumping (3) e compensative (4) su moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli fotovoltaici in silicio cristallino e nelle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («le misure iniziali»).

(2)

L'11 febbraio 2016 la Commissione ha esteso tali misure alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, ad eccezione delle importazioni di prodotti fabbricati da alcune società specificamente esentate da tali misure («le misure estese») (5).

(3)

Il 5 dicembre 2015 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping (6) e compensative (7) iniziali, nonché un riesame intermedio parziale di tali misure (8). Successivamente, il 1o marzo 2017, la Commissione ha istituito dazi antidumping e compensativi per un periodo di 18 mesi («le misure confermate») e ha concluso il riesame intermedio parziale (9).

(4)

Il 3 marzo 2017 la Commissione ha aperto un riesame intermedio parziale limitato alla forma e al livello delle misure confermate (10). A seguito di tale riesame la Commissione ha modificato le misure confermate con effetto dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione (11).

(5)

Di conseguenza le misure compensative e antidumping attualmente in vigore sono quelle istituite dai regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367, quali modificati dal regolamento (UE) 2017/1570 della Commissione.

B.   PROCEDURA

1.   Apertura

(6)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/242 della Commissione (12) («il regolamento di apertura»), la Commissione ha aperto un riesame delle misure estese allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a Jinko Solar Technology SDN.BHD («il richiedente» o «Jinko Malaysia»), un produttore esportatore malese di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle). Il regolamento che ha aperto il riesame ha altresì abrogato i dazi antidumping sulle importazioni provenienti dal richiedente e ha disposto la registrazione di tali importazioni.

(7)

Il riesame è stato aperto a seguito di una domanda presentata dal richiedente, che conteneva sufficienti elementi di prova prima facie a sostegno della sua affermazione di essere un nuovo produttore esportatore e soddisfaceva i requisiti di esenzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, vale a dire:

non aveva esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015,

non è stato coinvolto in pratiche di elusione, e

ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione.

2.   Prodotto oggetto del riesame

(8)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (celle di spessore non superiore a 400 micrometri), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati con i codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90.

(9)

Sono esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del riesame i seguenti tipi di prodotto:

caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie,

prodotti fotovoltaici a film sottile,

prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente in apparecchi elettrici che non sono destinati a produrre elettricità e consumano l'elettricità generata dalle celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate,

moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come caricabatterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e potenza.

3.   Periodo di riferimento

(10)

Il periodo di riferimento va dal 1o aprile 2014 al 31 dicembre 2016.

4.   Inchiesta

(11)

La Commissione ha avvisato dell'apertura del riesame Jinko Solar Technology SDN.BHD, l'industria dell'Unione rappresentata dal denunciante nell'inchiesta iniziale (EU ProSun) e i rappresentanti della Malaysia e della Repubblica popolare cinese.

(12)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riesame. In particolare ha ricevuto risposte al questionario da parte del richiedente e della società di vendita collegata, Jinko Solar Technology Limited (Hong Kong) («Jinko HK»). È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente in Malaysia. Per quanto riguarda Jinko HK, nel corso dell'inchiesta la Commissione è stata informata del fatto che nonostante tale società sia stabilita ad Honk Kong, la documentazione relativa alle vendite all'esportazione era conservata dalla società collegata, Jinko Solar Co., Ltd., nella Repubblica popolare cinese («RPC»). Di conseguenza è stata effettuata anche una visita di verifica delle vendite all'esportazione presso la sede di tale società collegata a Shanghai, RPC.

C.   CONCLUSIONI

(13)

Le conclusioni dell'inchiesta hanno dimostrato che Jinko Malaysia è un autentico produttore malese di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e celle, che è stato costituito nel gennaio 2015 e ha iniziato la produzione commerciale di moduli e celle nel giugno/luglio dello stesso anno.

(14)

Durante l'inchiesta la Commissione ha stabilito che Jinko Malaysia non aveva esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015. La Commissione ha anche stabilito che Jinko Malaysia non aveva acquistato il prodotto oggetto del riesame dalla RPC per la rivendita o il trasbordo verso l'Unione. Inoltre Jinko Malaysia non aveva esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione fino alla fine del periodo di riferimento, ossia il 31 dicembre 2016.

(15)

Nell'ottobre 2016 Jinko Malaysia aveva tuttavia sottoscritto un contratto per l'esportazione di volumi considerevoli del prodotto oggetto del riesame nell'Unione. Conformemente ai termini di tale contratto, la consegna di tali volumi è sospesa durante l'inchiesta di riesame in corso.

(16)

La Commissione ha preso atto del fatto che il richiedente è una controllata al 100 % di Jinko Solar Co., Ltd., un produttore cinese del prodotto oggetto del riesame che è attualmente soggetto alle misure iniziali, quali modificate. Come indicato nel regolamento di apertura, la Commissione ha esaminato attentamente tale rapporto e ha verificato se Jinko Malaysia fosse stata istituita o utilizzata per eludere le misure in vigore.

(17)

Jinko Solar Co., Ltd. fa parte di un gruppo più grande appartenente a Jinko Solar Holding Co., Ltd. Tale società è costituita nelle Isole Cayman e i suoi titoli azionari sono quotati alla borsa di New York. Il Jinko Solar Group opera su scala mondiale e ha impianti di produzione in diversi paesi, attualmente in Cina, Portogallo, Sud Africa e Malaysia. Stando al verbale del consiglio di amministrazione del 2014, la strategia commerciale del gruppo degli ultimi anni è di incrementare gli impianti di produzione oltreoceano e di creare tali impianti in paesi con un forte potenziale di sviluppo dei progetti. Nell'ambito di tale strategia commerciale, in quello stesso anno il consiglio di amministrazione ha deciso di creare un impianto di fabbricazione in Malaysia.

(18)

La Commissione ha inoltre stabilito che Jinko Malaysia è un autentico produttore del prodotto oggetto del riesame, con impianti di produzione completi e all'avanguardia sia per le celle che per i moduli, comprese le attività di R&S. Non era stato coinvolto in attività di elusione quali il trasbordo, le operazioni di assemblaggio o la rivendita nell'Unione di moduli solari e celle originari della Repubblica popolare cinese.

(19)

La Commissione ha pertanto concluso che Jinko Malaysia non era stata istituita né utilizzata per eludere le misure iniziali e che la sola titolarità cinese non costituiva un motivo per respingere la domanda.

(20)

In tale contesto la Commissione non ha ritenuto necessario fissare condizioni di monitoraggio particolari qualora fosse concessa l'esenzione. Al fine di garantire la corretta applicazione dell'esenzione, la Commissione ha ritenuto opportuno applicare le misure speciali applicabili a tutte le società cui erano state concesse esenzioni. Tali misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione, e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/185 della Commissione. Le importazioni non accompagnate da questo tipo di fattura sono soggette rispettivamente al dazio antidumping esteso e al dazio compensativo esteso.

(21)

Alla luce delle conclusioni di cui ai considerando da 13 a 19, la Commissione ha concluso che Jinko Solar Technology SDN.BHD soddisfa i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base.

(22)

Le conclusioni di cui sopra sono state comunicate al richiedente e alle altre parti interessate, cui è stata data la possibilità di presentare osservazioni. Solo il richiedente ha risposto, presentando osservazioni di non grande rilievo, di natura tecnica.

D.   MODIFICA DELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE DI UN'ESENZIONE DALLE MISURE ESTESE

(23)

Considerate le conclusioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che la società Jinko Solar Technology SDN.BHD dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle società esenti dai dazi compensativi e antidumping istituiti rispettivamente dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185.

(24)

Jinko Solar Technology SDN.BHD dovrebbe quindi essere aggiunta all'elenco delle società identificate individualmente all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185.

(25)

L'applicazione dell'esenzione è inoltre soggetta alla conformità al requisito di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185.

(26)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 è sostituita dalla seguente:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Malaysia

AUO — SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096

Articolo 2

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 è sostituita dalla seguente:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Malaysia

AUO — SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni effettuata a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/242. Non è riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni così registrate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56) e regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76).

(6)  Avviso di apertura 2015/C 405/08 (GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8).

(7)  Avviso di apertura 2015/C 405/09 (GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20).

(8)  Avviso di apertura 2015/C 405/10 (GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1) e regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131).

(10)  GU C 67 del 3.3.2017, pag. 16.

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione, del 15 settembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e recante abrogazione della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 238 del 16.9.2017, pag. 22).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/242 della Commissione, del 10 febbraio 2017, che apre un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e 2016/185 [che estendono i dazi compensativi e antidumping sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan] allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore malese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 47).


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