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Document 32017R1990

Regolamento (UE) 2017/1990 della Commissione, del 6 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 7 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/7261

OJ L 291, 9.11.2017, p. 89–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1990/oj

9.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/89


REGOLAMENTO (UE) 2017/1990 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 29 gennaio 2016 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato alcune modifiche al principio contabile internazionale (IAS) 7 Rendiconto finanziario volte a chiarire lo IAS 7 per migliorare le informazioni sulle attività di finanziamento di un'entità fornite agli utilizzatori del bilancio.

(3)

La consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 7 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Lo IASB ha fissato la data di entrata in vigore delle modifiche al 1o gennaio 2017. Pertanto, le relative disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2017. La concessione della retroattività è necessaria per garantire certezza del diritto per gli emittenti interessati e coerenza con altri principi contabili stabiliti nel regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il principio contabile internazionale IAS 7 Rendiconto finanziario, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2017 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Iniziativa di informativa

(Modifiche allo IAS 7)

Modifiche allo IAS 7 Rendiconto finanziario

Sono aggiunti i paragrafi da 44A a 44E con il relativo titolo. È aggiunto anche il paragrafo 60.

VARIAZIONI DELLE PASSIVITÀ DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

44A.

L'entità deve fornire informazioni che consentano agli utilizzatori dei bilanci di valutare le variazioni delle passività derivanti da attività di finanziamento, siano esse variazioni derivanti dai flussi finanziari o variazioni non in disponibilità liquide.

44B.

Per quanto necessario a adempiere l'obbligo imposto dal paragrafo 44A, l'entità deve indicare le seguenti variazioni delle passività derivanti da attività di finanziamento:

a)

variazioni derivanti dai flussi finanziari da attività di finanziamento;

b)

variazioni derivanti dall'ottenimento o dalla perdita del controllo di controllate o di altre aziende;

c)

effetto delle variazioni dei tassi di cambio;

d)

variazioni del fair value (valore equo);

e)

altre variazioni.

44C.

Le passività derivanti da attività di finanziamento sono passività i cui flussi finanziari sono stati classificati o saranno in futuro classificati nel rendiconto finanziario come flussi finanziari da attività di finanziamento. Inoltre, l'informativa imposta dal paragrafo 44A si applica anche alle variazioni delle attività finanziarie (per esempio, attività che coprono passività derivanti da attività di finanziamento) se i flussi finanziari da tali attività finanziarie sono stati inclusi o saranno in futuro inclusi nei flussi finanziari da attività di finanziamento.

44D.

Uno dei modi per conformarsi all'informativa imposta dal paragrafo 44A consiste nel presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura per le passività derivanti da attività di finanziamento, comprese le variazioni di cui al paragrafo 44B. Se presenta tale riconciliazione, l'entità deve fornire informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori dei bilanci di collegare gli elementi inclusi nella riconciliazione al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e al rendiconto finanziario.

44E.

Se fornisce l'informativa imposta dal paragrafo 44A contestualmente all'informativa sulle variazioni di altre attività e passività, l'entità deve indicare le variazioni delle passività derivanti da attività di finanziamento distintamente dalle variazioni di tali altre attività e passività.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

60.

Iniziativa di informativa (Modifiche allo IAS 7), pubblicato a gennaio 2016, ha aggiunto i paragrafi da 44A a 44E. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2017 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Quando applica per la prima volta queste modifiche, l'entità non è tenuta a fornire informazioni comparative rispetto agli esercizi precedenti.


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