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Document 32017R1548
Council Regulation (EU) 2017/1548 of 14 September 2017 amending Regulation (EU) 2017/1509 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
Regolamento (UE) 2017/1548 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Regolamento (UE) 2017/1548 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
OJ L 237, 15.9.2017, p. 39–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 237/39 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1548 DEL CONSIGLIO
del 14 settembre 2017
che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (2) attua le misure di cui alla decisione (PESC) 2016/849. |
(2) |
Il 5 agosto 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2371(2017) («UNSCR 2371 (2017)»), in cui esprime la sua più profonda preoccupazione per i test con missili balistici condotti dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC») il 3 e il 28 luglio 2017. L'UNSC ha ribadito che la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali e ha imposto nuove misure nei confronti della RPDC. Tali misure rafforzano ulteriormente le misure restrittive imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) e 2356 (2017). L'UNSC ha imposto, tra l'altro, nuovi divieti riguardanti le esportazioni dalla RPDC di frutti di mare, piombo e minerale di piombo, e ha rafforzato le misure vigenti nei trasporti, negli scambi di carbone e ferro e nella creazione di imprese comuni con persone della RPDC. |
(3) |
La decisione (PESC) 2017/1562 del Consiglio (3) ha modificato la decisione (PESC) 2016/849 per dare attuazione alle nuove misure imposte dall'UNSCR 2371 (2017). |
(4) |
Poiché tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:
1) |
all'articolo 3, paragrafo 2, dopo il quinto comma sono inseiti i commi seguenti: «La parte VI dell'allegato II comprende prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2371 (2017). La parte VII dell'allegato II comprende prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2371 (2017).»; |
2) |
all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di carbone, purché le autorità competenti degli Stati membri abbiano accertato, in base a informazioni credibili, che la spedizione non proveniva dalla RPDC ed è stata trasportata attraverso la RPDC solo per essere esportata dal porto di Rajin (Rason), purché lo Stato esportatore abbia informato preventivamente di tali transazioni il comitato per le sanzioni, e purché le transazioni non siano collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) o 2371 (2017) o dal presente regolamento.»; |
3) |
sono aggiunti gli articoli seguenti: «Articolo 16 bis È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC ifrutti di mare, inclusi pesce, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici di ogni forma, elencati nell'allegato XI bis, anche non originari della RPDC. Articolo 16 ter È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC piombo e metallo di piombo di cui all'allegato XI ter, anche non originari della RPDC.»; |
4) |
all'articolo 17, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
5) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 17 bis In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le attività di aui a tale lettera a condizione che lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.»; |
6) |
all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato trasferire fondi, ivi compreso per la compensazione di fondi, da e verso la RPDC.»; |
7) |
all'articolo 23, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. Nell'ambito delle loro attività, ivi compresa la compensazione di fondi, con gli enti finanziari e creditizi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, gli enti finanziari e creditizi devono:»; |
8) |
all'articolo 40 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione della lettera f), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare tale nave a entrare nel porto se il comitato per le sanzioni ha così disposto. 3. In deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione della lettera g), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare tale nave a entrare nel porto se il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che l'ingresso è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) o 2371 (2017).»; |
9) |
all'articolo 43, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
10) |
all'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In deroga ai divieti di cui all'articolo 43, lettere b) e c), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare il possesso, la concessione in leasing, la gestione il noleggio o la prestazione di servizi di classificazione delle navi o di servizi associati per qualsiasi nave battente bandiera della RPDC, o la registrazione o il mantenimento nel registro di qualsiasi nave di cui la RPDC o suoi cittadini abbiano la proprietà, il controllo o la gestione, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.»; |
11) |
all'articolo 46, lettera b), la parte di frase «modificare le parti II, III, IV e V dell'allegato II e gli allegati VI, VII, IX, X e XI» è sostituita dalla parte di frase «modificare le parti II, III, IV, V, VI e VII dell'allegato II e gli allegati VI, VII, IX, X, XI, XI bis e XI ter»; |
12) |
il testo dell'allegato I del presente regolamento è aggiunto come parti VI e VII dell'allegato II del regolamento (UE) 2017/1509; |
13) |
il testo degli allegati II e III del presente regolamento è aggiunto, rispettivamente, come allegati XI bis e XI ter del regolamento (UE) 2017/1509. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
A. ANVELT
(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
(2) Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2017/1562 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (cfr. pag. 86 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO I
«PARTE VI
Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 4 della UNSCR 2371 (2017).
PARTE VII
Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 5 della UNSCR 2371 (2017).».
ALLEGATO II
ALLEGATO XI bis
Frutti di mare di cui all'articolo 16 bis
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
Codice |
Descrizione |
03 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
ex 1603 |
Estratti e sughi di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
1604 |
Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce |
1605 |
Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati |
1902 20 10 |
Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più del 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici |
ex 1902 20 30 |
Altre paste alimentari farcite, contenenti pesce, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici |
ex 2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate, contenenti pesce, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici |
ALLEGATO III
ALLEGATO XI ter
Piombo e minerale di piombo di cui all'articolo 16 quater
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
Codice |
Descrizione |
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2607 00 00 |
Minerali di piombo e loro concentrati |
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7801 |
Piombo greggio |
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7802 00 00 |
Cascami ed avanzi di piombo |
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7804 |
Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo |
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ex 7806 00 00 |
Altri lavori di piombo |
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7806 00 10 |
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ex 7806 00 80 |
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