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Document 32017R1467

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1467 della Commissione, dell'11 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1255/2010 per quanto riguarda i contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari del Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. )

C/2017/5501

OJ L 209, 12.8.2017, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1467/oj

12.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1467 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 1255/2010 per quanto riguarda i contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari del Kosovo (*1)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1255/2010 della Commissione (2) stabilisce modalità di applicazione per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef».

(2)

Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio (3) prevede un contingente tariffario annuo per l'importazione di 475 tonnellate di prodotti «baby beef» originari del territorio doganale del Kosovo (*1).

(3)

La Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2012 (4), che ha modificato il regolamento (UE) n. 1255/2010 al fine di aprire il contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti «baby beef» originari del Kosovo e di prevederne la gestione (*1).

(4)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*1), dall'altra («l'accordo»), è stato concluso a nome dell'Unione dal Consiglio mediante la decisione (UE) 2016/342 (5) e costituisce il nuovo strumento di regolamentazione degli scambi con il Kosovo (*1). L'articolo 28, paragrafo 3, dell'accordo prevede un contingente tariffario annuo per l'importazione di 475 tonnellate di prodotti «baby beef» originari del territorio doganale del Kosovo (*1). Di conseguenza, il contingente tariffario per i prodotti «baby beef» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1215/2009 è stato fissato a zero tonnellate dal regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione (6).

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1255/2010.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato VII bis del regolamento (UE) n. 1255/2010, il testo del riquadro 8 è sostituito dal seguente:

‘8.

Il sottoscritto …, che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a …, come da certificato sanitario qui accluso del …, sono originarie e provenienti dal Kosovo (*2) e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*2), dall'altra (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3).’

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) n. 1255/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro, della Serbia e del Kosovo * (GU L 342 del 28.12.2010, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2012 della Commissione, del 26 aprile 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 1255/2010 recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia (GU L 118 del 3.5.2012, pag. 1).

(5)  Decisione (UE) 2016/342 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo *, dall'altra (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 1).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda le concessioni commerciali accordate al Kosovo * in seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(*2)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


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