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Document 32017R1465

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1465 della Commissione, del 9 agosto 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

C/2017/5697

OJ L 209, 12.8.2017, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1465/oj

12.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1465 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2017

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivi

(1)

(2)

(3)

Un dispositivo (cosiddetta «piastra di ricarica senza fili») composto da un adattatore con un cavo della lunghezza di circa 180 cm e da una piastra di ricarica. Il cavo dispone di un connettore per il collegamento alla piastra di ricarica. La piastra è di forma circolare con un'altezza di circa 8 mm, un diametro di circa 80 mm e un peso di 51 g.

L'adattatore converte (rettifica) la corrente alternata (AC — 240V) in corrente continua (DC — 12V) e la trasferisce alla piastra. Nella piastra la DC è convertita (invertita) in AC che è a sua volta convertita in un campo elettromagnetico.

Il dispositivo è destinato a ricaricare apparecchiature mediante connessione senza fili. Tanto la piastra quanto l'apparecchiatura ricaricata sono dotate di tecnologia «Qi», lo standard per la ricarica senza fili di apparecchiature. La ricarica senza fili è effettuata mediante un campo elettromagnetico.

Cfr. l'immagine (*1)

8504 40 90

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8504 , 8504 40 e 8504 40 90 .

Le funzioni del dispositivo (rettifica e inversione della corrente e conversione in un campo elettromagnetico) rientrano nella sottovoce 8504 40 . È pertanto esclusa la classificazione nella sottovoce 8504 50 .

Si esclude la classificazione nel codice NC 8504 40 30 come convertitore statico del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità, poiché l'adattatore AC/DC è progettato per fornire corrente a diverse apparecchiature elettriche.

Poiché la rettifica e l'inversione della corrente e la conversione in un campo elettromagnetico non conferiscono al dispositivo il suo carattere essenziale, è stato classificato applicando la regola generale 3, lettera c.

Il dispositivo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8504 40 90 fra gli altri convertitori statici.

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(*1)  L'immagine è fornita a scopo meramente informativo.


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