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Document 32017R1465
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1465 of 9 August 2017 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1465 della Commissione, del 9 agosto 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1465 della Commissione, del 9 agosto 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
C/2017/5697
OJ L 209, 12.8.2017, p. 5–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 209/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1465 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivi |
(1) |
(2) |
(3) |
Un dispositivo (cosiddetta «piastra di ricarica senza fili») composto da un adattatore con un cavo della lunghezza di circa 180 cm e da una piastra di ricarica. Il cavo dispone di un connettore per il collegamento alla piastra di ricarica. La piastra è di forma circolare con un'altezza di circa 8 mm, un diametro di circa 80 mm e un peso di 51 g. L'adattatore converte (rettifica) la corrente alternata (AC — 240V) in corrente continua (DC — 12V) e la trasferisce alla piastra. Nella piastra la DC è convertita (invertita) in AC che è a sua volta convertita in un campo elettromagnetico. Il dispositivo è destinato a ricaricare apparecchiature mediante connessione senza fili. Tanto la piastra quanto l'apparecchiatura ricaricata sono dotate di tecnologia «Qi», lo standard per la ricarica senza fili di apparecchiature. La ricarica senza fili è effettuata mediante un campo elettromagnetico. Cfr. l'immagine (*1) |
8504 40 90 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8504 , 8504 40 e 8504 40 90 . Le funzioni del dispositivo (rettifica e inversione della corrente e conversione in un campo elettromagnetico) rientrano nella sottovoce 8504 40 . È pertanto esclusa la classificazione nella sottovoce 8504 50 . Si esclude la classificazione nel codice NC 8504 40 30 come convertitore statico del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità, poiché l'adattatore AC/DC è progettato per fornire corrente a diverse apparecchiature elettriche. Poiché la rettifica e l'inversione della corrente e la conversione in un campo elettromagnetico non conferiscono al dispositivo il suo carattere essenziale, è stato classificato applicando la regola generale 3, lettera c. Il dispositivo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8504 40 90 fra gli altri convertitori statici. |
(*1) L'immagine è fornita a scopo meramente informativo.