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Document 32017R1399

Regolamento (UE) 2017/1399 della Commissione, del 28 luglio 2017, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il poliaspartato di potassio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/5204

OJ L 199, 29.7.2017, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1399/oj

29.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/8


REGOLAMENTO (UE) 2017/1399 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2017

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il poliaspartato di potassio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell'elenco UE figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni d'uso ivi specificate.

(3)

Alcuni additivi alimentari sono destinati a usi specifici per determinate pratiche e determinati trattamenti enologici. L'uso di tali additivi alimentari dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 1333/2008 e alle disposizioni specifiche previste dalla pertinente normativa dell'Unione.

(4)

Le disposizioni specifiche che autorizzano l'uso di additivi nel vino sono stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dalla decisione 2006/232/CE del Consiglio (4) e dal regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (5) come pure dalle loro misure di esecuzione.

(5)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (6) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(6)

L'elenco UE e le specifiche possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(7)

Il 24 febbraio 2015 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l'uso del poliaspartato di potassio come stabilizzante del vino. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(8)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza del poliaspartato di potassio come additivo alimentare e nel suo parere (7) del 9 marzo 2016 ha concluso che l'uso proposto nel vino, a un livello massimo di 300 mg/l e a livelli tipici compresi tra 100-200 mg/l, non pone problemi di sicurezza.

(9)

Il poliaspartato di potassio agisce come stabilizzante contro la precipitazione dei cristalli di tartrato nel vino (vini rossi, rosé e bianchi), ne potenzia la conservabilità e la stabilità e non influisce sulle proprietà organolettiche. È pertanto opportuno includere il poliaspartato di potassio nell'elenco UE degli additivi alimentari e assegnargli il numero E 456 per consentirne l'autorizzazione come stabilizzante del vino nelle disposizioni specifiche della pertinente normativa dell'Unione.

(10)

Le specifiche del poliaspartato di potassio (E 456) dovrebbero essere inserite nel regolamento (UE) n. 231/2012 quando tale sostanza sarà inclusa per la prima volta nell'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(11)

I regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(4)  Decisione 2006/232/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino (GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(7)  EFSA Journal 2016; 14(3):4435.


ALLEGATO I

Nell'allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 1333/2008, al punto 3 «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 452, è inserita la seguente nuova voce:

«E 456

Poliaspartato di potassio»


ALLEGATO II

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 452 (iv), è inserita la seguente nuova voce:

«E 456 POLIASPARTATO DI POTASSIO

Sinonimi

Definizione

Il poliaspartato di potassio è il sale di potassio dell'acido poliaspartico, prodotto a partire dall'acido L-aspartico e dall'idrossido di potassio. Il processo termico trasforma l'acido aspartico in polisuccinimide, insolubile, che viene trattata con idrossido di potassio, consentendo l'apertura dell'anello e la polimerizzazione delle unità. L'ultima fase è quella dell'essiccazione a spruzzo che la trasforma in una polvere di colore marrone chiaro.

Numero CAS

64723-18-8

Denominazione chimica

Acido L-aspartico, omopolimero, sale di potassio

Formula chimica

[C4H4NO3K]n

Peso molecolare medio

Circa 5 300  g/mol

Tenore

Non meno del 98 % su base anidra

Dimensioni delle particelle

Non meno di 45 μm (non più dell'1 %, in peso, di particelle di dimensioni inferiori a 45 μm)

Descrizione

Polvere inodore di colore marrone chiaro

Identificazione

Solubilità

Molto solubile in acqua e leggermente solubile nei solventi organici

pH

7,5-8,5 (40 % soluzione acquosa)

Purezza

Grado di sostituzione

Non meno del 91,5 % su base anidra

Perdita all'essiccazione

Non più dell'11 % (105 °C, 12 ore)

Idrossido di potassio

Non più del 2 %

Acido aspartico

Non più dell'1 %

Altre impurità

Non più dello 0,1 %

Arsenico

Non più di 2,5 mg/kg

Piombo

Non più di 1,5 mg/kg

Mercurio

Non più di 0,5 mg/kg

Cadmio

Non più di 0,1 mg/kg»


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