EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1271

Regolamento (UE) 2017/1271 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del biossido di silicio (E 551) nel nitrato di potassio (E 252) (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/4860

OJ L 184, 15.7.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1271/oj

15.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/3


REGOLAMENTO (UE) 2017/1271 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2017

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del biossido di silicio (E 551) nel nitrato di potassio (E 252)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e ne specifica le condizioni d'uso.

(2)

L'elenco dell'Unione degli additivi alimentari può essere aggiornato in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

In data 7 luglio 2016 è stata presentata, e resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008, una domanda di autorizzazione all'uso del biossido di silicio (E 551) come antiagglomerante aggiunto al nitrato di potassio (E 252).

(4)

Durante la conservazione, il nitrato di potassio (E 252) mostra una forte tendenza all'agglomerazione che ne ostacola l'uso nella trasformazione alimentare. Per migliorare la fluidità e assicurare il corretto dosaggio di tale additivo è pertanto necessario un antiagglomerante. Il richiedente ha dimostrato che gli antiagglomeranti autorizzati per il nitrato di potassio (E 252) non sono efficienti o possono indurre alterazioni indesiderate del pH, ostacolando la trasformazione alimentare. Al contrario è stato dimostrato che il biossido di silicio (E 551) è efficiente e non reagisce con gli alimenti né influisce sulla loro ulteriore trasformazione.

(5)

Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha stabilito una DGA (dose giornaliera ammissibile) globale «non specificata» per il biossido di silicio (E 551) e alcuni silicati (di sodio, di potassio, di calcio e di magnesio), se utilizzati come antiagglomeranti (3). Ciò significa che il biossido di silicio (E 551), quando è utilizzato ai livelli necessari per ottenere l'effetto tecnologico desiderato, non presenta rischi per la salute. L'esposizione aggiuntiva del consumatore al biossido di silicio (E 551), se utilizzato come antiagglomerante nel nitrato di potassio (E 252), resterebbe limitata.

(6)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), salvo nel caso in cui l'aggiornamento in questione non possa avere un effetto sulla salute umana.

(7)

Poiché l'autorizzazione all'uso del biossido di silicio (E 551) nel nitrato di potassio (E 252) costituisce un aggiornamento dell'elenco che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(8)

È pertanto opportuno autorizzare l'uso del biossido di silicio (E 551) come antiagglomerante nel nitrato di potassio (E 252).

(9)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Relazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 25a serie, 1990.


ALLEGATO

Nell'allegato III, parte 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008, è inserita la seguente voce dopo l'ultima voce relativa all'additivo alimentare E 551 Biossido di silicio:

 

«E 551

Biossido di silicio

10 000  mg/kg nella preparazione

E 252 Nitrato di potassio»


Top