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Document 32017R0849

Regolamento delegato (UE) 2017/849 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le mappe figuranti nell'allegato I e l'elenco riportato nell'allegato II di tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2016/7825

OJ L 128I, 19.5.2017, p. 1–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/849/oj

19.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 128/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/849 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le mappe figuranti nell'allegato I e l'elenco riportato nell'allegato II di tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1315/2013 prevede la possibilità di adeguare gli allegati I e II per quanto riguarda i componenti dell'infrastruttura della rete globale per tener conto delle possibili modifiche derivanti dalle soglie quantitative stabilite agli articoli 14, 20, 24 e 27.

(2)

Alla luce delle ultime statistiche disponibili pubblicate da Eurostat o, in determinati casi, dagli istituti nazionali di statistica, è necessario includere nella rete globale le piattaforme logistiche, i terminali ferroviario-stradali, i porti interni, i porti marittimi e gli aeroporti per i quali la media del volume di traffico degli ultimi due anni supera la soglia pertinente.

(3)

È altresì necessario adeguare le mappe relative all'infrastruttura stradale, ferroviaria e della navigazione interna limitandosi rigorosamente a rispecchiare i progressi compiuti nel completamento della rete.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1315/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1315/2013 è così modificato:

1)

l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato II, parte 2, è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO I

MAPPE DELLE RETI GLOBALE E CENTRALE

Legenda

Rete centrale

Rete globale

 

Image

 

Via navigabile interna / completata

Image

 

Via navigabile interna / da adeguare

Image

 

Via navigabile interna / pianificata

Image

Image

Linea ferroviaria convenzionale / completata

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Image

Linea ferroviaria convenzionale / da adeguare

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Image

Linea ferroviaria convenzionale / pianificata

Image

Image

Linea ferroviaria ad alta velocità / completata

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Image

Da adeguare a linea ferroviaria ad alta velocità

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Image

Linea ferroviaria ad alta velocità / pianificata

Image

Image

Strada / completata

Image

Image

Strada / da adeguare

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Image

Strada / pianificata

Image

Image

Porto

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Image

Terminale ferroviario-stradale (TFS)

Image

Image

Aeroporto

Image

L'allegato I è così modificato:

1)

i punti 0.1 e 0.2 sono sostituiti dai seguenti:

«

Image

Image

»

2)

i punti 0.3 e 0.4 sono sostituiti dai seguenti:

«

Image

Image

»

3)

i punti 1.1 e 1.2 sono sostituiti dai seguenti:

«

Image

Image

»

4)

i punti 1.3 e 1.4 sono sostituiti dai seguenti:

«

Image

Image

»

5)

i punti 2.1 e 2.2 sono sostituiti dai seguenti:

«

Image

Image

»

6)

i punti 2.3 e 2.4 sono sostituiti dai seguenti:

«

Image

Image

»

7)

il punto 3.1 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

8)

il punto 3.2 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

9)

il punto 3.3 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

10)

il punto 3.4 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

11)

il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

12)

il punto 4.2 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

13)

il punto 4.3 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

14)

il punto 4.4 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

15)

il punto 5.1 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

16)

il punto 5.2 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

17)

il punto 5.3 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

18)

il punto 5.4 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

19)

il punto 6.1 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

20)

il punto 6.2 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

21)

il punto 6.3 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

22)

il punto 6.4 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

23)

il punto 7.1 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

24)

il punto 7.2 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

25)

i punti 7.3 e 7.4 sono sostituiti dai seguenti:

«

Image

Image

»

26)

il punto 8.1 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

27)

il punto 8.2 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

28)

il punto 8.3 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

29)

il punto 8.4 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

30)

il punto 9.1 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

31)

il punto 9.2 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

32)

l punto 9.3 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

33)

il punto 9.4 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

34)

il punto 10.1 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

35)

il punto 10.2 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

36)

il punto 10.3 è sostituito dal seguente:

«

Image

»

37)

il punto 10.4 è sostituito dal seguente:

«

Image

»


ALLEGATO II

Nell'allegato II, parte 2, del regolamento (CE) n. 1315/2013, la tabella è così modificata:

1)

la parte concernente la Danimarca è così modificata:

a)

tra le righe relative a Ebeltoft ed Esbjerg è inserita la seguente riga:

«Enstedværket

 

Globale

 

»;

b)

tra le righe relative a Fur e Gedser è inserita la seguente riga:

«Fynshav Havn

 

Globale

 

»;

c)

tra le righe relative a Hirtshals e Høje-Taastrup è inserita la seguente riga:

«Hou Havn

 

Globale

 

»;

d)

tra le righe relative a Spodsbjerg e Tårs (Nakskov) è inserita la seguente riga:

«Statoil-Havnen

 

Globale

 

»;

2)

la parte concernente la Germania è così modificata:

a)

tra le righe relative a Gernsheim e Großkrotzenburg è inserita la seguente riga:

«Ginsheim-Gustavsburg

 

 

Globale

»;

b)

la riga relativa a Honau è sostituita dalla seguente:

«Hohenhameln

 

 

Globale

»;

c)

tra le righe relative a Krefeld-Uerdingen e Langeoog è inserita la seguente riga:

«Lampertheim

 

 

Globale

»;

d)

la riga relativa a Mehrum è soppressa;

e)

tra le righe relative a Memmingen e Minden è inserita la seguente riga:

«Meppen

 

 

Globale

»;

f)

tra le righe relative a Minden e München è inserita la seguente riga:

«Mühlheim an der Ruhr

 

 

Globale

»;

g)

tra le righe relative a Münster e Norddeich è inserita la seguente riga:

«Niedere Börde

 

 

Globale

»;

h)

tra le righe relative a Regensburg e Rheinberg è inserita la seguente riga:

«Rheinau

 

 

Globale

»;

i)

tra le righe relative a Rheinberg e Rostock è inserita la seguente riga:

«Rheinmünster

 

 

Globale

»;

j)

la riga relativa a Stollhofen è soppressa;

k)

la riga relativa a Vahldorf è soppressa;

3)

la parte concernente la Spagna è così modificata:

a)

tra le righe relative a Castellón e Ceuta è inserita la seguente riga:

«Centro de Transportes de Burgos

 

 

 

Globale

Centro Intermodal de Transporte y Logistica de Vitoria-Gasteiz

 

 

 

Globale»;

b)

tra le righe relative a Linares e Madrid è inserita la seguente riga:

«Los Cristianos

 

Globale

 

»;

c)

tra le righe relative a Sevilla e Tarragona è inserita la seguente riga:

«Silla

 

 

 

Globale»;

d)

tra le righe relative a Valencia e Valladolid è inserita la seguente riga:

«Valencia Fuente de San Luis

 

 

 

Globale»;

4)

nella parte concernente l'Italia, la riga riguardante Catania è sostituita dalla seguente:

«Catania

Globale (Fontanarossa, Comiso emergency runway)

Globale

 

Globale»;

5)

la parte concernente i Paesi Bassi è così modificata:

a)

tra le righe relative a Dordrecht ed Eemshaven è inserita la seguente riga:

«Drachten

 

 

Globale

»;

b)

tra le righe relative a Harlingen ed Hengelo è inserita la seguente riga:

«Heerenveen

 

 

Globale

»;

c)

tra le righe relative a Kampen e Lelystad è inserita la seguente riga:

«Leeuwarden

 

 

Globale

»;

6)

la parte concernente la Romania è così modificata:

a)

tra le righe relative a Baia Mare e Brăila è inserita la seguente riga:

«Basarabi

 

 

Globale

»;

b)

tra le righe relative a Iași e Medgidia è inserita la seguente riga:

«Mahmudia

 

 

Globale

»;

c)

tra le righe relative a Oradea e Sibiu è inserita la seguente riga:

«Ovidiu

 

 

Globale

»;

7)

nella parte concernente la Svezia, tra le righe relative a Sveg e Trelleborg è inserita la seguente riga:

«Södertälje

 

 

Globale

»;

8)

nella parte concernente il Regno Unito, la riga relativa a London è sostituita dalla seguente:

«London

Centrale (City)

Centrale (Gatwick)*

Centrale (Heathrow)*

Centrale (Luton)*

Centrale (Stansted)*

Globale (Southend)

Centrale (London, London Gateway, Tilbury)

 

».


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