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Document 32017R0849
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/849 of 7 December 2016 amending Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the maps in Annex I and the list in Annex II to that Regulation (Text with EEA relevance. )
Regolamento delegato (UE) 2017/849 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le mappe figuranti nell'allegato I e l'elenco riportato nell'allegato II di tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento delegato (UE) 2017/849 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le mappe figuranti nell'allegato I e l'elenco riportato nell'allegato II di tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2016/7825
OJ L 128I, 19.5.2017, p. 1–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 128/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/849 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2016
che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le mappe figuranti nell'allegato I e l'elenco riportato nell'allegato II di tale regolamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1315/2013 prevede la possibilità di adeguare gli allegati I e II per quanto riguarda i componenti dell'infrastruttura della rete globale per tener conto delle possibili modifiche derivanti dalle soglie quantitative stabilite agli articoli 14, 20, 24 e 27. |
(2) |
Alla luce delle ultime statistiche disponibili pubblicate da Eurostat o, in determinati casi, dagli istituti nazionali di statistica, è necessario includere nella rete globale le piattaforme logistiche, i terminali ferroviario-stradali, i porti interni, i porti marittimi e gli aeroporti per i quali la media del volume di traffico degli ultimi due anni supera la soglia pertinente. |
(3) |
È altresì necessario adeguare le mappe relative all'infrastruttura stradale, ferroviaria e della navigazione interna limitandosi rigorosamente a rispecchiare i progressi compiuti nel completamento della rete. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1315/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1315/2013 è così modificato:
1) |
l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento; |
2) |
l'allegato II, parte 2, è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.
ALLEGATO I
MAPPE DELLE RETI GLOBALE E CENTRALE
Legenda
Rete centrale |
Rete globale |
|
|
|
Via navigabile interna / completata |
|
|
Via navigabile interna / da adeguare |
|
|
Via navigabile interna / pianificata |
|
|
Linea ferroviaria convenzionale / completata |
|
|
Linea ferroviaria convenzionale / da adeguare |
|
|
Linea ferroviaria convenzionale / pianificata |
|
|
Linea ferroviaria ad alta velocità / completata |
|
|
Da adeguare a linea ferroviaria ad alta velocità |
|
|
Linea ferroviaria ad alta velocità / pianificata |
|
|
Strada / completata |
|
|
Strada / da adeguare |
|
|
Strada / pianificata |
|
|
Porto |
|
|
Terminale ferroviario-stradale (TFS) |
|
|
Aeroporto |
L'allegato I è così modificato:
1) |
i punti 0.1 e 0.2 sono sostituiti dai seguenti: «
» |
2) |
i punti 0.3 e 0.4 sono sostituiti dai seguenti: «
» |
3) |
i punti 1.1 e 1.2 sono sostituiti dai seguenti: «
» |
4) |
i punti 1.3 e 1.4 sono sostituiti dai seguenti: «
» |
5) |
i punti 2.1 e 2.2 sono sostituiti dai seguenti: «
» |
6) |
i punti 2.3 e 2.4 sono sostituiti dai seguenti: «
» |
7) |
il punto 3.1 è sostituito dal seguente: «
» |
8) |
il punto 3.2 è sostituito dal seguente: «
» |
9) |
il punto 3.3 è sostituito dal seguente: «
» |
10) |
il punto 3.4 è sostituito dal seguente: «
» |
11) |
il punto 4.1 è sostituito dal seguente: «
» |
12) |
il punto 4.2 è sostituito dal seguente: «
» |
13) |
il punto 4.3 è sostituito dal seguente: «
» |
14) |
il punto 4.4 è sostituito dal seguente: «
» |
15) |
il punto 5.1 è sostituito dal seguente: «
» |
16) |
il punto 5.2 è sostituito dal seguente: «
» |
17) |
il punto 5.3 è sostituito dal seguente: «
» |
18) |
il punto 5.4 è sostituito dal seguente: «
» |
19) |
il punto 6.1 è sostituito dal seguente: «
» |
20) |
il punto 6.2 è sostituito dal seguente: «
» |
21) |
il punto 6.3 è sostituito dal seguente: «
» |
22) |
il punto 6.4 è sostituito dal seguente: «
» |
23) |
il punto 7.1 è sostituito dal seguente: «
» |
24) |
il punto 7.2 è sostituito dal seguente: «
» |
25) |
i punti 7.3 e 7.4 sono sostituiti dai seguenti: «
» |
26) |
il punto 8.1 è sostituito dal seguente: «
» |
27) |
il punto 8.2 è sostituito dal seguente: «
» |
28) |
il punto 8.3 è sostituito dal seguente: «
» |
29) |
il punto 8.4 è sostituito dal seguente: «
» |
30) |
il punto 9.1 è sostituito dal seguente: «
» |
31) |
il punto 9.2 è sostituito dal seguente: «
» |
32) |
l punto 9.3 è sostituito dal seguente: «
» |
33) |
il punto 9.4 è sostituito dal seguente: «
» |
34) |
il punto 10.1 è sostituito dal seguente: «
» |
35) |
il punto 10.2 è sostituito dal seguente: «
» |
36) |
il punto 10.3 è sostituito dal seguente: «
» |
37) |
il punto 10.4 è sostituito dal seguente: «
» |
ALLEGATO II
Nell'allegato II, parte 2, del regolamento (CE) n. 1315/2013, la tabella è così modificata:
1) |
la parte concernente la Danimarca è così modificata:
|
2) |
la parte concernente la Germania è così modificata:
|
3) |
la parte concernente la Spagna è così modificata:
|
4) |
nella parte concernente l'Italia, la riga riguardante Catania è sostituita dalla seguente:
|
5) |
la parte concernente i Paesi Bassi è così modificata:
|
6) |
la parte concernente la Romania è così modificata:
|
7) |
nella parte concernente la Svezia, tra le righe relative a Sveg e Trelleborg è inserita la seguente riga:
|
8) |
nella parte concernente il Regno Unito, la riga relativa a London è sostituita dalla seguente:
|