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Document 32017R0836

Regolamento delegato (UE) 2017/836 della Commissione, dell'11 gennaio 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

C/2016/8996

OJ L 125, 18.5.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/836/oj

18.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/836 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2017

che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Un paese che gode di preferenze commerciali nel quadro del sistema di preferenze tariffarie generalizzate («SPG») può chiedere la concessione delle preferenze tariffarie supplementari previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo («SPG+»). A tal fine l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce i criteri specifici di ammissibilità per la concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime GSP+. Il paese richiedente deve essere considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale. Deve aver ratificato tutte le convenzioni elencate nell'allegato VIII del regolamento n. 978/2012 e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti non devono aver rilevato gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni. Riguardo alle convenzioni pertinenti, il paese in questione non deve aver formulato una riserva vietata da una di tali convenzioni o che, ai fini esclusivi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 978/2012, sia ritenuta incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione. Esso deve accettare senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione e assumere gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 978/2012.

(2)

Un paese beneficiario dell'SPG che intenda beneficiare dell'SPG+ deve presentare una domanda corredata da informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti, le sue riserve e le obiezioni in merito a tali riserve espresse da altre parti della convenzione nonché gli impegni vincolanti assunti.

(3)

Alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti delegati di modifica dell'allegato III del regolamento n. 978/2012 per concedere l'SPG+ al paese che ne faccia richiesta inserendolo nell'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.

(4)

Il 12 luglio 2016 la Commissione ha ricevuto una domanda di ammissione all'SPG+ dalla Repubblica democratica socialista di Sri Lanka («Sri Lanka»).

(5)

La Commissione ha esaminato la domanda di ammissione all'GSP+ dello Sri Lanka in conformità alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 e ha stabilito che lo Sri Lanka soddisfa i criteri di ammissibilità. È pertanto opportuno concedere l'SPG+ allo Sri Lanka a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012.

(6)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 978/2012 la Commissione è tenuta a seguire lo stato di avanzamento della ratifica delle convenzioni pertinenti e controllare la loro attuazione effettiva, nonché la cooperazione del governo dello Sri Lanka con gli organi di controllo competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012, rispettivamente nelle colonne B e A, sono aggiunti il seguente paese e il corrispondente codice alfabetico:

«Sri Lanka

LK»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.


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