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Document 32017R0751

Regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione, del 16 marzo 2017, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda il termine per conformarsi agli obblighi di compensazione per talune controparti che trattano derivati OTC (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/1658

OJ L 113, 29.4.2017, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/751/oj

29.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/15


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/751 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2017

che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda il termine per conformarsi agli obblighi di compensazione per talune controparti che trattano derivati OTC

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti delegati della Commissione (UE) 2015/2205 (2), (UE) 2016/592 (3) e (UE) 2016/1178 (4) stabiliscono quattro categorie di controparti ai fini della data di decorrenza dei rispettivi obblighi di compensazione. Le controparti sono classificate in base al loro livello di capacità giuridica e operativa e alla loro attività di negoziazione in relazione ai derivati OTC.

(2)

Ai fini di una tempestiva e regolare applicazione dell'obbligo di compensazione sono stati previsti periodi transitori scaglionati per le diverse categorie di controparti.

(3)

La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla categoria 3 tiene conto del fatto che la maggior parte di esse può avere accesso a una controparte centrale solo diventando cliente o cliente indiretto di un partecipante diretto.

(4)

Le controparti con il livello più basso di attività in derivati OTC sono comprese nella categoria 3. Dati recenti indicano che le controparti appartenenti a tale categoria incontrano notevoli difficoltà nell'adozione dei preparativi necessari per la compensazione dei contratti derivati OTC. Ciò è dovuto alla complessità di entrambi i tipi di accesso ad accordi di compensazione, vale a dire la compensazione per il cliente (client clearing) e la compensazione per il cliente indiretto (indirect client clearing).

(5)

In primo luogo, per quanto riguarda gli accordi di compensazione per il cliente, i partecipanti diretti sono scarsamente incentivati a sviluppare notevolmente la loro offerta a causa di problemi legati ai costi. Ciò vale a maggior ragione per le controparti con un volume limitato di attività in derivati OTC. Inoltre il quadro regolamentare sui requisiti patrimoniali applicabili alle attività di compensazione per il cliente è attualmente oggetto di modifica, il che crea incertezze che ostacolano l'offerta ai clienti di una serie di servizi di compensazione da parte dei partecipanti diretti.

(6)

In secondo luogo, per quanto riguarda gli accordi di compensazione indiretta, a causa della mancanza di offerta le controparti non sono attualmente in grado di accedere alle CCP diventando clienti indiretti di un partecipante diretto.

(7)

Sulla base di tali difficoltà e al fine di fornire a tali controparti un ulteriore periodo di tempo per finalizzare gli accordi di compensazione necessari, è opportuno rinviare le date di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla categoria 3. Tuttavia è già stato tenuto conto degli incentivi a centralizzare la gestione dei rischi all'interno di un gruppo in relazione alle operazioni infragruppo e il rinvio delle date non ha alcun impatto su tali incentivi e sulle date riguardanti taluni derivati OTC conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo.

(8)

Alla luce delle conseguenze positive derivanti dall'introduzione di accordi di compensazione e per evitare la duplicazione degli sforzi nei preparativi per la compensazione di diverse classi di attività soggette all'obbligo di compensazione, è opportuno allineare le nuove date di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla categoria 3.

(9)

È pertanto opportuno modificare i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178.

(10)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(11)

L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e ha consultato il Comitato europeo per il rischio sistemico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2205, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

21 giugno 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 3;».

Articolo 2

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/592

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/592, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

21 giugno 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 3;».

Articolo 3

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1178

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1178, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

21 giugno 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 3;».

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3).

(5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


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