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Document 32017R0221
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/221 of 8 February 2017 amending for the 259th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida organisations
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/221 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante duecentocinquantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dà'esh) e di Al-Qaeda
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/221 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante duecentocinquantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dà'esh) e di Al-Qaeda
C/2017/1040
OJ L 34, 9.2.2017, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
9.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 34/30 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/221 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2017
recante duecentocinquantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dà'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dà'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 3 febbraio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 la voce seguente è cancellata dall'elenco «Persone fisiche»:
«Gulbuddin Hekmatyar (alias (a) Gulabudin Hekmatyar, (b) Golboddin Hikmetyar, (c) Gulbuddin Khekmatiyar, (d) Gulbuddin Hekmatiar, (e) Gulbuddin Hekhmartyar, (f) Gulbudin Hekmetyar). Data di nascita: 1.8.1949. Luogo di nascita: provincia di Kunduz, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) appartiene alla tribù Kharoti; (b) si ritiene che nel gennaio 2011 si trovasse nella zona di frontiera tra Afghanistan e Pakistan; (c) il nome del padre è Ghulam Qader. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 20.2.2003.»