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Document 32017R0212

Regolamento (UE) 2017/212 della Commissione, del 7 febbraio 2017, che designa il laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti, stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/0659

OJ L 33, 8.2.2017, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/212/oj

8.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/27


REGOLAMENTO (UE) 2017/212 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2017

che designa il laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti, stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 32, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti, gli obblighi e i requisiti generali dei laboratori di riferimento dell'UE (Unione europea) per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. I laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli animali e per gli animali vivi sono elencati nell'allegato VII, parte II, di tale regolamento.

(2)

Ancora non esiste un laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti. I laboratori di riferimento dell'UE dovrebbero occuparsi dei campi della normativa in materia di mangimi e di alimenti e della salute degli animali in cui sono necessari risultati analitici e diagnostici precisi. I focolai di peste dei piccoli ruminanti richiedono risultati analitici e diagnostici precisi.

(3)

Il 30 giugno 2016 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare candidature per selezionare e designare un laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti. Il laboratorio selezionato, il «Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)» dovrebbe essere designato come laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti.

(4)

Oltre alle funzioni e agli obblighi generali stabiliti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, al laboratorio selezionato dovrebbero essere assegnati alcuni compiti e responsabilità specifici che riguardano, in particolare, i contatti tra i laboratori nazionali di riferimento degli Stati membri al fine di sostenere le loro funzioni e fornire metodi ottimali per la diagnosi della peste dei piccoli ruminanti.

(5)

L'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), Montpellier, Francia, è designato laboratorio di riferimento dell'Unione (UE) per la peste dei piccoli ruminanti.

Le responsabilità e i compiti aggiuntivi di tale laboratorio sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Nell'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004 è aggiunto il seguente punto 20:

«20.

Laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)

TA A-15/G,

Campus International de Baillarguet

34398 Montpellier Cedex

Francia».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Responsabilità e compiti del laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti

Oltre alle funzioni e agli obblighi generali dei laboratori di riferimento dell'UE nel settore della salute degli animali stabiliti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, il laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti ha le responsabilità e i compiti seguenti:

1.

tenere i contatti tra i laboratori nazionali di riferimento degli Stati membri e fornire metodi ottimali per la diagnosi della peste dei piccoli ruminanti nel bestiame, provvedendo in particolare a:

a)

effettuare la tipizzazione e la caratterizzazione antigenica e genomica completa, l'analisi filogenetica (relazione con altri ceppi dello stesso virus) dei virus e la conservazione di ceppi dei virus della peste dei piccoli ruminanti per facilitare i servizi diagnostici nell'Unione e, se opportuno e necessario, per seguire ad esempio i casi dal punto di vista epidemiologico o verificare le diagnosi;

b)

costituire e mantenere una raccolta aggiornata di ceppi e di isolati dei virus della peste dei piccoli ruminanti e, quando o se disponibili, di sieri specifici e di altri reagenti contro la malattia;

c)

armonizzare le diagnosi e garantire l'idoneità degli esami nell'Unione, attraverso l'organizzazione e l'esecuzione periodica di prove comparative interlaboratorio e di esercizi di garanzia della qualità esterni sulla diagnosi della malattia a livello di Unione e la trasmissione periodica dei risultati di tali prove alla Commissione, agli Stati membri e ai laboratori nazionali di riferimento interessati;

d)

acquisire conoscenze sulla malattia per consentire una diagnosi differenziale rapida, in particolare con altre malattie virali pertinenti;

e)

eseguire studi di ricerca con l'obiettivo di sviluppare metodi di lotta più efficaci contro la malattia, in collaborazione con i laboratori nazionali di riferimento designati per la malattia e secondo quanto convenuto con la Commissione;

f)

fornire alla Commissione consulenze su aspetti scientifici riguardanti la peste dei piccoli ruminanti, in particolare sulla selezione e sull'utilizzo di ceppi vaccinali del virus della peste dei piccoli ruminanti;

2.

sostenere le funzioni dei laboratori nazionali di riferimento degli Stati membri designati per la diagnosi della peste dei ruminanti, provvedendo in particolare a:

a)

conservare e fornire a tali laboratori sieri standard e altri reagenti di riferimento, ad esempio virus, antigeni inattivati o linee cellulari, al fine di uniformare gli esami diagnostici e i reagenti utilizzati in ciascuno Stato membro, quando sono richiesti l'identificazione dell'agente e/o l'utilizzo di esami sierologici;

b)

fornire un'assistenza attiva nella diagnosi delle malattie in connessione con il sospetto e la conferma di focolai negli Stati membri, ricevendo isolati dei virus della peste dei piccoli ruminanti ai fini della diagnosi confermativa e della caratterizzazione dei virus e contribuendo alle indagini e agli studi epidemiologici; comunicare tempestivamente i risultati di tali attività alla Commissione, agli Stati membri e ai laboratori nazionali di riferimento interessati;

3.

fornire informazioni e corsi di formazione avanzata, provvedendo in particolare a:

a)

facilitare l'offerta di corsi di formazione e aggiornamento e di seminari a beneficio dei laboratori nazionali di riferimento designati per la diagnosi della peste dei piccoli ruminanti e degli esperti in diagnosi di laboratorio, allo scopo di armonizzare le tecniche diagnostiche per la malattia in tutta l'Unione;

b)

partecipare a convegni internazionali concernenti, in particolare, la standardizzazione dei metodi analitici per la malattia e la loro applicazione;

c)

collaborare con i laboratori competenti dei paesi terzi in cui è diffusa la malattia per quanto riguarda i metodi diagnostici per la peste dei piccoli ruminanti;

d)

riesaminare, in occasione della riunione annuale dei laboratori nazionali di riferimento designati per la diagnosi della peste dei piccoli ruminanti, le pertinenti raccomandazioni relative agli esami stabilite dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri;

e)

assistere la Commissione nel riesame delle raccomandazioni dell'OIE, stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri;

f)

aggiornare sull'evoluzione nel campo dell'epidemiologia della peste di piccoli ruminanti.


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