EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L0541

Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAIdel Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio

OJ L 88, 31.3.2017, p. 6–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/541/oj

31.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/6


DIRETTIVA (UE) 2017/541 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2017

sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAIdel Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione si fonda su valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa si basa sui principi della democrazia e dello Stato di diritto, patrimonio comune degli Stati membri.

(2)

Gli atti terroristici costituiscono una delle più gravi violazioni dei valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, e godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su cui si fonda l’Unione. Essi rappresentano inoltre uno dei più seri attentati alla democrazia e allo Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri e sui quali si fonda l’Unione.

(3)

La decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (3) è la pietra angolare della risposta della giustizia penale degli Stati membri per combattere il terrorismo. Un quadro giuridico comune a tutti gli Stati membri e in particolare una definizione armonizzata dei reati di terrorismo servono da quadro di riferimento per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali competenti ai sensi della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (4), delle decisioni del Consiglio 2008/615/GAI (5) e 2005/671/GAI (6), del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e delle decisioni quadro del Consiglio 2002/584/GAI (8) e 2002/465/GAI (9).

(4)

Negli ultimi anni, la minaccia terroristica è cresciuta e si è evoluta rapidamente. Persone indicate come «combattenti terroristi stranieri» si recano all’estero a fini terroristici. I combattenti terroristi stranieri che rientrano in patria rappresentano una minaccia accresciuta per la sicurezza di tutti gli Stati membri. Combattenti terroristi stranieri sono risultati implicati in recenti attentati e complotti in diversi Stati membri. Inoltre, l’Unione e i suoi Stati membri fanno fronte a crescenti minacce rappresentate da individui che sono ispirati o istruiti da gruppi terroristici all’estero ma che rimangono in Europa.

(5)

Nella risoluzione 2178 (2014), il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione per la crescente minaccia posta dai combattenti terroristi stranieri e ha chiesto a tutti gli Stati membri dell’ONU di garantire che i reati connessi a questo fenomeno siano punibili a norma del diritto nazionale. A tale riguardo, nel 2015 il Consiglio d’Europa ha adottato il protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo.

(6)

Tenendo conto dell’evoluzione delle minacce terroristiche e degli obblighi giuridici cui l’Unione e gli Stati membri sottostanno a norma del diritto internazionale, è opportuno che la definizione dei reati di terrorismo, dei reati riconducibili a un gruppo terroristico e dei reati connessi ad attività terroristiche sia oggetto di un’ulteriore armonizzazione in tutti gli Stati membri per contemplare in modo più completo le condotte connesse, in particolare, ai combattenti terroristi stranieri e al finanziamento del terrorismo. È inoltre opportuno che tali condotte siano punibili se messe in atto attraverso Internet, inclusi i social network.

(7)

Inoltre, la natura transfrontaliera del terrorismo richiede una risposta intensa e coordinata e una cooperazione all’interno degli Stati membri e tra di essi nonché con e tra le agenzie e gli organismi dell’Unione competenti nella lotta al terrorismo, fra cui Eurojust ed Europol. A tal fine, è opportuno fare un uso efficiente degli strumenti e delle risorse disponibili per la cooperazione, come le squadre investigative comuni e le riunioni di coordinamento promosse da Eurojust. Il carattere globale del terrorismo necessita di una risposta internazionale e impone quindi il rafforzamento della cooperazione da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri con i pertinenti paesi terzi. Una risposta e una cooperazione intense e coordinate sono altresì necessarie ai fini della raccolta e dell’ottenimento di prove elettroniche.

(8)

La presente direttiva elenca in modo esaustivo vari reati gravi, ad esempio gli attentati alla vita della persona, quali atti intenzionali che possono essere qualificati come reati terroristici se e nella misura in cui sono commessi perseguendo uno specifico scopo terroristico, vale a dire intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un’organizzazione internazionale. La minaccia di commettere tali atti intenzionali dovrebbe altresì essere considerata un reato di terrorismo laddove si accerti, sulla base di circostanze oggettive, che tale minaccia sia stata posta in essere con un tale scopo terroristico. Al contrario, gli atti finalizzati, ad esempio, a costringere i poteri pubblici a compiere o ad astenersi dal compiere un atto, che non siano tuttavia inclusi nell’elenco esaustivo dei reati gravi, non sono considerati reati di terrorismo conformemente alla presente direttiva.

(9)

I reati connessi ad attività terroristiche sono di natura molto grave in quanto possono potenzialmente portare alla commissione di reati di terroristici e permettono ai terroristi e ai gruppi terroristici di proseguire e continuare a sviluppare tali attività, il che giustifica la qualificazione come reato di tali condotte.

(10)

I reati riconducibili alla pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo comprendono, tra l’altro, l’apologia e la giustificazione del terrorismo o la diffusione online e offline di messaggi o immagini, comprese quelle riguardanti le vittime del terrorismo, quale mezzo per raccogliere sostegno alle cause dei terroristi o intimidire gravemente la popolazione. Tale condotta dovrebbe essere punibile qualora comporti il pericolo che possano essere commessi atti terroristici. Per ogni caso concreto, nell’esaminare se sussista un siffatto pericolo, si dovrebbe tenere conto delle specifiche circostanze del caso, come l’autore e il destinatario del messaggio, nonché del contesto in cui l’atto è commesso. Nell’applicare la presente disposizione sulla pubblica provocazione conformemente al diritto nazionale, è opportuno tenere conto altresì dell’entità e della natura verosimile del pericolo.

(11)

La qualificazione come reato dell’atto di ricevere un addestramento a fini terroristici integra il reato esistente consistente nell’impartire addestramento e, in particolare, risponde alle minacce derivanti da coloro che preparano attivamente la commissione di reati di terrorismo, compresi coloro che in ultima istanza agiscono da soli. L’atto di ricevere addestramento a fini terroristici comprende l’acquisizione di conoscenze, documentazione o abilità pratiche. L’autoapprendimento, anche attraverso Internet o la consultazione di altro materiale didattico, dovrebbe altresì essere considerata ricevere addestramento a fini terroristici qualora derivi da una condotta attiva e sia effettuato con l’intento di commettere o di contribuire a commettere un reato di terrorismo. Nel contesto di tutte le circostanze specifiche del caso, tale intenzione può essere dedotta ad esempio dal tipo di materiale consultato e dalla frequenza della consultazione. Pertanto, scaricare un manuale al fine di fabbricare esplosivi per commettere un reato di terrorismo potrebbe essere assimilato all’atto di ricevere un addestramento a fini terroristici. Al contrario, il semplice fatto di visitare siti web o di raccogliere materiale per finalità legittime, ad esempio a scopi accademici o di ricerca, non è considerato ricevere addestramento a fini terroristici ai sensi della presente direttiva.

(12)

Considerata la gravità della minaccia e la necessità, in particolare, di arginare il flusso di combattenti terroristi stranieri, è necessario qualificare come reato i viaggi all’estero a fini terroristici, segnatamente non solo la commissione di reati di terrorismo o l’impartire o il ricevere addestramento, ma anche la partecipazione alle attività di un gruppo terroristico. Non è indispensabile qualificare come reato l’atto di viaggiare in quanto tale. Il fatto di recarsi nel territorio dell’Unione a fini terroristici presenta inoltre una crescente minaccia per la sicurezza. Gli Stati membri possono anche decidere di affrontare le minacce terroristiche derivanti dai viaggi intrapresi a fini terroristici verso lo Stato membro interessato qualificando come reato gli atti preparatori, che potrebbero includere la pianificazione o la cospirazione nell’ottica di commettere o di contribuire a commettere reati di terrorismo. È opportuno qualificare come reato anche l’atto connesso all’agevolazione di tali viaggi.

(13)

Il commercio illecito di armi da fuoco, petrolio, sostanze stupefacenti, sigarette, nonché merci e beni culturali contraffatti, come pure il traffico di esseri umani, il racket e l’estorsione sono diventati mezzi di finanziamento redditizi per i gruppi terroristici. In questo contesto, i legami sempre più stretti tra criminalità organizzata e gruppi terroristici costituiscono una crescente minaccia per la sicurezza dell’Unione e dovrebbero pertanto essere presi in considerazione dalle autorità degli Stati membri coinvolti in procedimenti penali.

(14)

La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) stabilisce norme comuni sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario dell’Unione a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In aggiunta a questo approccio preventivo, il finanziamento del terrorismo dovrebbe essere punibile negli Stati membri. La qualificazione come reato dovrebbe comprendere non solo il finanziamento di atti terroristici, ma anche il finanziamento di un gruppo terroristico come pure altri reati connessi ad attività terroristiche, quali il reclutamento e l’addestramento, o i viaggi a fini terroristici, allo scopo di smantellare le strutture di supporto che agevolano la commissione di reati di terrorismo.

(15)

La fornitura di sostegno materiale al terrorismo tramite persone impegnate, o che fungono da intermediari, nella fornitura o nella circolazione di servizi, capitali e beni, comprese le operazioni commerciali che comportano un’entrata o uscita dall’Unione, quali la vendita, l’acquisizione o lo scambio di beni culturali di interesse archeologico, artistico, storico o scientifico asportati illegalmente da una zona che, al momento dell’asportazione, era controllata da un gruppo terroristico, dovrebbe essere punibile negli Stati membri come concorso in reati di terrorismo o come finanziamento del terrorismo, se i reati sono compiuti nella consapevolezza che tali operazioni o i loro proventi sono destinati ad essere utilizzati, in tutto o in parte, a fini terroristici o andranno a beneficio di gruppi terroristici. Possono essere necessarie ulteriori misure al fine di contrastare efficacemente il commercio illegale di beni culturali come fonte di reddito per i gruppi terroristici.

(16)

Dovrebbero essere punibili il tentativo di viaggiare a fini terroristici, di impartire addestramento a fini terroristici e di reclutare a fini terroristici.

(17)

Per quanto riguarda i reati di cui alla presente direttiva, la nozione di intenzionalità deve applicarsi a tutti gli elementi costitutivi di tali reati. Il carattere intenzionale di un’azione o di un’omissione può essere dedotto da circostanze materiali oggettive.

(18)

Dovrebbero essere previste sanzioni commisurate alla gravità dei reati per le persone fisiche e giuridiche che ne siano responsabili.

(19)

Nel caso in cui il reclutamento e l’addestramento a fini terroristici riguardino un minore, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i giudici possano tenere conto di questa circostanza all’atto di giudicare gli autori del reato, pur senza imporre loro l’obbligo di aumentare la pena. La valutazione di tale circostanza, assieme agli altri elementi fattuali della singola fattispecie, resta discrezione del giudice.

(20)

Dovrebbero essere stabilite regole di giurisdizione per garantire che i reati di cui alla presente direttiva possano essere perseguiti in modo efficace. In particolare, sembra appropriato stabilire la giurisdizione per i reati commessi da chi impartisce un addestramento a fini terroristici, a prescindere dalla sua cittadinanza, alla luce dei possibili effetti di tali condotte nel territorio dell’Unione e della stretta connessione materiale tra i reati di impartire e ricevere addestramento a fini terroristici.

(21)

Per garantire il buon esito delle indagini e dell’azione penale avverso i reati di terrorismo, i reati riconducibili a un gruppo terroristico o i reati connessi ad attività terroristiche, è opportuno che i responsabili delle indagini o del perseguimento di tali reati abbiano la possibilità di ricorrere a strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. Il ricorso a tali strumenti, conformemente al diritto nazionale, dovrebbe essere mirato e tenere conto del principio di proporzionalità nonché della natura e della gravità dei reati oggetto d’indagine, e dovrebbe rispettare il diritto alla protezione dei dati personali. Ove opportuno, detti strumenti dovrebbero comprendere, ad esempio, la perquisizione di beni personali, l’intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, la captazione, la registrazione e la conservazione di audio all’interno di veicoli o di luoghi privati o pubblici, nonché di immagini di persone all’interno di veicoli e luoghi pubblici, e indagini finanziarie.

(22)

Un mezzo efficace per combattere il terrorismo su Internet consiste nel rimuovere alla fonte i contenuti online che costituiscono una pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi con ogni mezzo per cooperare con i paesi terzi nell’intento di assicurare la rimozione dai server nel loro territorio, dei contenuti online che costituiscono una pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo. Tuttavia, qualora non fosse possibile rimuovere tali contenuti alla fonte, potrebbero anche essere predisposti meccanismi volti a bloccare l’accesso agli stessi dal territorio dell’Unione. Le misure adottate dagli Stati membri in conformità della presente direttiva al fine di rimuovere i contenuti online che costituiscono una pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo o, qualora ciò non sia possibile, bloccare l’accesso a tali contenuti, potrebbero fondarsi su un’azione pubblica, comprese azioni legislative, non legislative o giudiziarie. In tale contesto, la presente direttiva non pregiudica l’azione volontaria avviata dal settore di Internet per evitare abusi dei suoi servizi, o qualsiasi sostegno da parte degli Stati membri a favore di tale azione, quali ad esempio l’individuazione e la segnalazione di contenuti terroristici. Qualunque siano la base su cui si fonda l’azione o il metodo prescelti, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia garantito agli utenti e ai fornitori di servizi un adeguato livello di certezza e prevedibilità del diritto nonché la possibilità di ricorrere per via giudiziaria conformemente al diritto nazionale. Tutte le suddette misure devono tenere conto dei diritti dell’utente finale e rispettare le procedure giuridiche e giudiziarie vigenti, nonché la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»).

(23)

La rimozione di contenuti online che costituiscono una pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo o, ove non sia possibile, il blocco dell’accesso a tali contenuti a norma della presente direttiva, non dovrebbe pregiudicare le disposizioni della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). In particolare, non dovrebbe essere imposto ai fornitori di servizi alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Inoltre, i fornitori di servizi di hosting non dovrebbero essere considerati responsabili a condizione che non siano effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e non siano al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione.

(24)

Per lottare efficacemente contro il terrorismo è essenziale l’efficace scambio di informazioni considerate pertinenti dalle autorità competenti per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o l’azione penale in relazione ai reati di terrorismo tra le autorità competenti e le agenzie dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché lo scambio di informazioni avvenga in modo efficace e tempestivo conformemente al diritto nazionale e agli strumenti normativi dell’Unione in vigore, quali la decisione 2005/671/GAI, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio (12) e la direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Nel valutare se procedere allo scambio di informazioni pertinenti, le autorità nazionali competenti dovrebbero tenere conto della grave minaccia rappresentata dai reati di terrorismo.

(25)

Per rafforzare il quadro vigente in materia di scambio di informazioni nel contesto della lotta al terrorismo previsto dalla decisione 2005/671/GAI, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le informazioni pertinenti raccolte dalle loro autorità competenti nel quadro di un procedimento penale, ad esempio autorità di contrasto, procuratori e giudici istruttori, siano rese accessibili alle autorità competenti di un altro Stato membro per le quali essi ritengano che tali informazioni possano essere pertinenti. Come minimo, tali informazioni pertinenti dovrebbero comprendere, a seconda dei casi, le informazioni trasmesse ad Europol o ad Eurojust in conformità della decisione 2005/671/GAI. Si applicano in tale contesto le norme dell’Unione in materia di protezione dei dati di cui alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), fatte salve le norme dell’Unione sulla cooperazione tra le autorità nazionali competenti nel quadro di procedimenti penali, quali quelle di cui alla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) o alla decisione quadro 2006/960/GAI.

(26)

Le informazioni pertinenti raccolte dalle autorità competenti degli Stati membri nel quadro di un procedimento penale in relazione a reati di terrorismo dovrebbero essere oggetto di scambio. Per «procedimento penale» si intendono tutte le fasi del procedimento, dal momento in cui una persona è indagata o imputata per un reato fino a quando non diventa definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato.

(27)

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di protezione, sostegno e assistenza per rispondere alle esigenze specifiche delle vittime del terrorismo, in conformità della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e secondo quanto ulteriormente definito nella presente direttiva. Il concetto di vittima del terrorismo è definito all’articolo 2 della direttiva 2012/29/EU, e trattasi segnatamente di una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche nella misura in cui ciò sia stato causato direttamente da un reato di terrorismo o un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato di terrorismo e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona. I familiari delle vittime sopravvissute del terrorismo, quali definiti in tale articolo, hanno accesso ai servizi di assistenza alle vittime e alle misure di protezione in conformità di detta direttiva.

(28)

L’assistenza in relazione alle richieste di indennizzo delle vittime non pregiudica l’assistenza che le vittime del terrorismo ricevono dalle autorità di assistenza in conformità della direttiva 2004/80/CE del Consiglio (17), ma si aggiunge ad essa. Restano impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di rappresentanza legale per le richieste di indennizzo, anche mediante il patrocinio a spese dello Stato, nonché qualsiasi altra pertinente normativa nazionale in materia di indennizzo.

(29)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché nel quadro dell’infrastruttura nazionale di risposta alle emergenze sia prevista una risposta globale alle esigenze specifiche delle vittime del terrorismo immediatamente dopo un attentato terroristico e per tutto il tempo necessario. A tal fine, gli Stati membri possono istituire un unico sito web aggiornato con tutte le informazioni utili e un centro di sostegno di emergenza per offrire alle vittime e ai loro familiari primo soccorso psicologico e sostegno emotivo. Le iniziative degli Stati membri al riguardo dovrebbero essere sostenute utilizzando pienamente le risorse e i meccanismi di assistenza comuni disponibili a livello di Unione. I servizi di sostegno dovrebbero tenere conto del fatto che le esigenze specifiche delle vittime del terrorismo possono evolvere nel tempo. A tal fine gli Stati membri dovrebbero assicurare che i servizi di sostegno affrontino in primo luogo almeno le esigenze emotive e psicologiche delle vittime più vulnerabili del terrorismo, e che informino tutte le vittime in merito alla disponibilità di ulteriore sostegno emotivo e psicologico, compresi il sostegno e la consulenza psicologica per il trauma subito.

(30)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tutte le vittime del terrorismo abbiano accesso a informazioni sui diritti delle vittime, sui servizi di sostegno disponibili e sui regimi di indennizzo nello Stato membro in cui il reato di terrorismo è stato commesso. Gli Stati membri interessati dovrebbero adottare azioni adeguate per agevolare la cooperazione reciproca al fine di garantire che le vittime del terrorismo residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato di terrorismo abbiano accesso effettivo a tali informazioni. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le vittime del terrorismo abbiano accesso a servizi di sostegno a lungo termine nello Stato membro di residenza, anche se il reato di terrorismo ha avuto luogo in un altro Stato membro.

(31)

Come indicato nella strategia riveduta dell’UE volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento nelle file del terrorismo del 2014 e nelle conclusioni del Consiglio dell’Unione europea e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul rafforzamento della risposta di giustizia penale alla radicalizzazione che porta al terrorismo e all’estremismo violento del 2015, la prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento nelle file del terrorismo, inclusa la radicalizzazione online, richiede un approccio a lungo termine, proattivo e globale. Tale approccio dovrebbe combinare misure nell’ambito della giustizia penale con politiche nei settori dell’istruzione, dell’inclusione sociale e dell’integrazione, nonché con l’offerta di programmi efficaci di deradicalizzazione o disimpegno e di uscita o riabilitazione, anche nel contesto della detenzione e della libertà vigilata. Gli Stati membri dovrebbero condividere le buone prassi sulle misure e sui progetti efficaci in questo settore, in particolare per quanto riguarda i combattenti terroristi stranieri e quelli che fanno ritorno nel paese d’origine, se del caso in cooperazione con la Commissione e le competenti agenzie e organismi dell’Unione.

(32)

Gli Stati membri dovrebbero proseguire i loro sforzi per prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta al terrorismo attraverso il coordinamento, lo scambio di informazioni e di esperienze sulle politiche nazionali di prevenzione e l’attuazione o, se del caso, l’aggiornamento delle politiche nazionali di prevenzione, tenendo conto delle esigenze, degli obiettivi e delle capacità rispettivi, e basandosi sulle proprie esperienze. La Commissione dovrebbe, se del caso, fornire sostegno alle autorità nazionali, regionali e locali nello sviluppo delle politiche di prevenzione.

(33)

Gli Stati membri dovrebbero, in funzione delle esigenze e delle circostanze specifiche di ciascuno Stato membro, fornire sostegno ai professionisti, in particolare i partner della società civile che potrebbero entrare in contatto con persone vulnerabili alla radicalizzazione. Tali misure di sostegno possono comprendere, in particolare, misure di formazione e sensibilizzazione volte a permettere loro di individuare e affrontare i segni della radicalizzazione. Tali misure dovrebbero essere adottate, se del caso, in cooperazione con società private, organizzazioni pertinenti della società civile, comunità locali e altri soggetti interessati.

(34)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, data la necessità di norme armonizzate a livello dell’Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(35)

La presente direttiva rispetta i principi riconosciuti dall’articolo 2 TUE nonché i diritti e le libertà fondamentali e osserva i principi riconosciuti nello specifico dalla Carta, compresi i diritti di cui ai titoli II, III, V e VI che comprendono, tra l’altro, il diritto alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di espressione e d’informazione, alla libertà di associazione e alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il divieto generale di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sulla razza, il colore, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, tra cui anche l’esigenza di precisione, chiarezza e prevedibilità del diritto penale, la presunzione di innocenza e la libertà di circolazione, di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Occorre attuare la presente direttiva conformemente a detti diritti e principi, tenendo conto anche della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e degli altri obblighi di diritto internazionale.

(36)

La presente direttiva non pregiudica gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione per quanto riguarda i diritti procedurali delle persone indagate o imputate in procedimenti penali.

(37)

La presente direttiva non dovrebbe comportare alcuna modifica dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità degli Stati membri derivanti dal diritto internazionale, compresi quelli derivanti dal diritto internazionale umanitario. La presente direttiva non disciplina le attività delle forze armate in tempo di conflitto armato, come definite dal diritto internazionale umanitario e da esso disciplinate, né le attività delle forze militari di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali, che sono disciplinate da altre norme del diritto internazionale.

(38)

Le attività umanitarie svolte da organizzazioni umanitarie imparziali riconosciute dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario, non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, sebbene debba essere presa in considerazione la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

(39)

L’applicazione delle misure di diritto penale adottate ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere proporzionata alla natura e alle circostanze del reato, in relazione alle finalità legittime perseguite e alla loro necessità in una società democratica, escludendo qualunque forma di arbitrarietà, razzismo o discriminazione.

(40)

La presente direttiva non dovrebbe in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare od ostacolare la diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici o di comunicazione. L’espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva e, in particolare, della definizione di pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo.

(41)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(42)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(43)

È pertanto opportuno che, per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, essa sostituisca la decisione quadro 2002/475/GAI e modifichi la decisione 2005/671/GAI,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell’ambito dei reati di terrorismo, dei reati riconducibili a un gruppo terroristico e dei reati connessi ad attività terroristiche nonché le misure di protezione, sostegno e assistenza per le vittime del terrorismo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)   «capitali»: attività di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, a prescindere dal modo in cui sono state acquisite, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi formato, anche elettronico o digitale, da cui risulti un diritto o un interesse riguardante tali attività, tra cui crediti bancari, assegni turistici (travellers cheques), assegni bancari, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte, lettere di credito;

2)   «persona giuridica»: soggetto avente personalità giuridica ai sensi del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

3)   «gruppo terroristico»: un’associazione strutturata di più di due persone, stabile nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati di terrorismo; «associazione strutturata»: un’associazione che non si è costituita casualmente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.

TITOLO II

REATI DI TERRORISMO E REATI RICONDUCIBILI A UN GRUPPO TERRORISTICO

Articolo 3

Reati di terrorismo

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano considerati reati di terrorismo i seguenti atti intenzionali, definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loro natura o per il contesto in cui si situano, possono arrecare grave danno a un paese o a un’organizzazione internazionale, quando sono commessi con uno degli scopi elencati al paragrafo 2:

a)

attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;

b)

attentati all’integrità fisica di una persona;

c)

sequestro di persona o cattura di ostaggi;

d)

distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli;

e)

sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;

f)

fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi da fuoco, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonché ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari;

g)

rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;

h)

manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;

i)

interferenza illecita relativamente ai sistemi, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2013/40/UE del Parlamento e del Consiglio (19) nei casi in cui si applica l’articolo 9, paragrafo 3 o l’articolo 9, paragrafo 4, lettere b) o c), di tale direttiva in questione e interferenza illecita relativamente ai dati, di cui all’articolo 5 di tale direttiva nei casi in cui si applica l’articolo 9, paragrafo 4, lettera c), di tale direttiva;

j)

minaccia di commettere uno degli atti elencati alle lettere da a) a i).

2.   Gli scopi di cui al paragrafo 1 sono:

a)

intimidire gravemente la popolazione;

b)

costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;

c)

destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un’organizzazione internazionale.

Articolo 4

Reati riconducibili a un gruppo terroristico

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i seguenti atti, se intenzionali, siano punibili come reato:

a)

direzione di un gruppo terroristico;

b)

partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendogli informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo terroristico.

TITOLO III

REATI CONNESSI AD ATTIVITÀ TERRORISTICHE

Articolo 5

Pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuta intenzionalmente, la diffusione o qualunque altra forma di pubblica divulgazione di un messaggio, con qualsiasi mezzo, sia online che offline, con l’intento di istigare alla commissione di uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), se tale comportamento, direttamente o indirettamente, ad esempio mediante l’apologia di atti terroristici, promuova il compimento di reati di terrorismo, creando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi.

Articolo 6

Reclutamento a fini terroristici

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che sia punibile come reato, se compiuto intenzionalmente, l’atto di sollecitare un’altra persona a commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) ad i), o all’articolo 4.

Articolo 7

Fornitura di addestramento a fini terroristici

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuto intenzionalmente, l’atto di impartire istruzioni per la fabbricazione o l’uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), nella consapevolezza che le competenze trasmesse sono destinate ad essere utilizzate a tale scopo.

Articolo 8

Ricezione di addestramento a fini terroristici

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuto intenzionalmente, l’atto di ricevere istruzioni per la fabbricazione o l’uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) ad i).

Articolo 9

Viaggi a fini terroristici

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuto intenzionalmente, l’atto di recarsi in un paese diverso da tale Stato membro, al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo di cui all’articolo 3, o di partecipare alle attività di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose di tale gruppo di cui all’articolo 4, o di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui agli articoli 7 e 8.

2.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuta intenzionalmente, una delle condotte seguenti:

a)

l’atto di recarsi in tale Stato membro al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo di cui all’articolo 3, o di partecipare alle attività di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose di tale gruppo di cui all’articolo 4, o di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui agli articoli 7 e 8; o

b)

gli atti preparatori intrapresi da una persona che entri in tale Stato membro con l’intento di commettere o di contribuire alla commissione di un reato di terrorismo di cui all’articolo 3.

Articolo 10

Organizzazione o agevolazione di viaggi a fini terroristici

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato, se compiuti intenzionalmente, tutti gli atti connessi all’organizzazione o agevolazione del viaggio di una persona a fini terroristici, come definito all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e nella consapevolezza che l’assistenza è prestata a tal fine.

Articolo 11

Finanziamento del terrorismo

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato, se compiute intenzionalmente, la fornitura o la raccolta di capitali, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, con l’intenzione che tali capitali siano utilizzati, o nella consapevolezza che saranno utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 10.

2.   Qualora il finanziamento del terrorismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguardi uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 9, non è necessario che i capitali siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati, né occorre che l’autore sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati.

Articolo 12

Altri reati connessi ad attività terroristiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché si configurino come reati connessi ad attività terroristiche i seguenti atti intenzionali:

a)

furto aggravato allo scopo di commettere uno dei reati di cui all’articolo 3;

b)

estorsione commessa allo scopo di commettere uno dei reati di cui all’articolo 3;

c)

produzione o utilizzo di falsi documenti amministrativi allo scopo di commettere uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), all’articolo 4, lettera b), e all’articolo 9.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI REATI DI TERRORISMO, AI REATI RICONDUCIBILI A UN GRUPPO TERRORISTICO E AI REATI CONNESSI AD ATTIVITÀ TERRORISTICHE

Articolo 13

Connessione con reati di terrorismo

Affinché un reato di cui all’articolo 4 o al titolo III sia punibile non è necessario che un reato di terrorismo sia stato effettivamente commesso né è necessario, nei casi dei reati di cui agli articoli da 5 a 10 e all’articolo 12, stabilire un collegamento con un altro reato specifico elencato nella presente direttiva.

Articolo 14

Concorso, istigazione e tentativo

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile il concorso in uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8, e agli articoli 11 e 12.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile l’istigazione a compiere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 12.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile il tentativo di commettere uno dei reati di cui agli articoli 3, 6, 7, all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), agli articoli 11 e 12, esclusi la detenzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), e il reato di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera j).

Articolo 15

Sanzioni applicabili alle persone fisiche

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all’articolo 14 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare la consegna o l’estradizione.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di terrorismo di cui all’articolo 3, e quelli elencati all’articolo 14, in quanto riconducibili a reati di terrorismo, siano punibili con pene detentive più severe di quelle previste per tali reati dal diritto nazionale in assenza della finalità specifica richiesta a norma dell’articolo 3, salvo qualora le pene previste siano già le pene massime contemplate dal diritto nazionale.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati elencati all’articolo 4 siano punibili con la reclusione di durata massima non inferiore a 15 anni per i reati di cui all’articolo 4, lettera a), e non inferiore a otto anni per i reati di cui all’articolo 4, lettera b). Qualora il reato di terrorismo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), sia commesso da una persona alla direzione di un gruppo terroristico, come indicato all’articolo 4, lettera a), la pena massima non è inferiore a otto anni.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, ove un reato di cui all’articolo 6 o 7 sia diretto verso un minore, si possa tenere conto di tale circostanza, conformemente al diritto nazionale, all’atto della pronuncia della pena.

Articolo 16

Circostanze attenuanti

Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie affinché le sanzioni di cui all’articolo 15 possano essere ridotte nel caso in cui l’autore del reato:

a)

rinunci all’attività terroristica; e

b)

fornisca alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere diversamente e che sono loro utili per:

i)

prevenire o attenuare gli effetti del reato;

ii)

identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato;

iii)

acquisire elementi di prova; o

iv)

impedire che siano commessi altri reati indicati agli articoli da 3 a 12 e all’articolo 14.

Articolo 17

Responsabilità delle persone giuridiche

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all’articolo 14 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata su:

a)

un potere di rappresentanza di detta persona giuridica;

b)

la facoltà di adottare decisioni per conto della persona giuridica;

c)

la facoltà di esercitare il controllo all’interno della persona giuridica.

2.   Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all’articolo 14 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3.   La responsabilità delle persone giuridiche prevista dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude l’esercizio dell’azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autrici, istigatrici o complici di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all’articolo 14.

Articolo 18

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 17 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:

a)

l’esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;

b)

l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività commerciale;

c)

l’assoggettamento a vigilanza giudiziaria;

d)

un provvedimento giudiziario di liquidazione;

e)

la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

Articolo 19

Giurisdizione ed esercizio dell’azione penale

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all’articolo 14 nei casi seguenti:

a)

il reato è commesso, anche solo parzialmente, nel suo territorio;

b)

il reato è commesso a bordo di una nave battente bandiera di tale Stato membro o di un aeromobile ivi registrato;

c)

l’autore del reato è un suo cittadino o residente;

d)

il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio;

e)

il reato è commesso contro le sue istituzioni o la sua popolazione o contro un’istituzione, un organismo, un ufficio o un’agenzia dell’Unione che ha sede nello Stato membro in questione.

Ciascuno Stato membro può estendere la propria giurisdizione quando il reato è stato commesso nel territorio di un altro Stato membro.

2.   Nei casi in cui non si applica il paragrafo 1 del presente articolo ciascuno Stato membro può estendere la propria giurisdizione alla fornitura di addestramento a fini terroristici, di cui all’articolo 7 se l’autore del reato impartisce l’addestramento ai suoi cittadini o residenti. Lo Stato membro ne informa la Commissione.

3.   Se un reato rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato a esercitare l’azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà gli autori del reato al fine di accentrare, se possibile, l’azione penale in un unico Stato membro. A tale scopo gli Stati membri possono avvalersi di Eurojust per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie e il coordinamento delle loro azioni.

Si tiene conto dei seguenti elementi:

a)

lo Stato membro è quello nel cui territorio il reato è stato commesso;

b)

lo Stato membro è quello di cui l’autore del reato ha la cittadinanza o in cui ha la residenza;

c)

lo Stato membro è il paese di origine delle vittime;

d)

lo Stato membro è quello nel cui territorio l’autore del reato è stato trovato.

4.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all’articolo 14 se rifiuta di consegnare o di estradare verso un altro Stato membro o un paese terzo una persona indagata o condannata per uno di tali reati.

5.   Ciascuno Stato membro provvede affinché sia stabilita la propria giurisdizione nei casi riguardanti un reato di cui agli articoli 4 e 14 commesso anche solo parzialmente nel suo territorio, a prescindere dal luogo in cui il gruppo terroristico è basato o svolge le sue attività criminose.

6.   Il presente articolo non esclude l’esercizio della giurisdizione penale secondo quanto previsto da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale.

Articolo 20

Strumenti di indagine e confisca

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell’azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 12 dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro autorità competenti congelino o confischino, se del caso, in conformità della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20), i proventi derivati dall’atto di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.

Articolo 21

Misure per contrastare i contenuti online riconducibili alla pubblica provocazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione dei contenuti online ospitati nel loro territorio che costituiscono una pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo come indicato all’articolo 5. Si adoperano inoltre per ottenere la rimozione di tali contenuti ospitati al di fuori del loro territorio.

2.   Gli Stati membri possono, qualora non fosse possibile rimuoverei alla fonte i contenuti di cui al paragrafo 1, adottare misure per bloccare l’accesso a tali contenuti agli utenti di Internet sul loro territorio.

3.   Le misure relative alla rimozione e al blocco devono essere stabilite secondo procedure trasparenti e fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che tali misure siano limitate allo stretto necessario e proporzionate e che gli utenti siano informati del motivo di tali misure. Le garanzie connesse alla rimozione o al blocco includono anche la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.

Articolo 22

Modifiche alla decisione 2005/671/GAI

La decisione 2005/671/GAI è così modificata:

1)

all’articolo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

“reati di terrorismo”: i reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)

(*1)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).»;"

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti raccolte dalle sue autorità competenti nel quadro di procedimenti penali collegati a reati di terrorismo siano accessibili il più rapidamente possibile alle autorità competenti di un altro Stato membro, quando dette informazioni potrebbero essere utilizzate a fini di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale in relazione ai reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 in tale Stato membro, su richiesta o a titolo spontaneo, conformemente al diritto nazionale e ai pertinenti strumenti giuridici internazionali.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7.   Il paragrafo 6 non si applica qualora la condivisione di informazioni comprometta le indagini in corso o la sicurezza di una persona, o qualora sia in contrasto con gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro interessato.;

8.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro autorità competenti adottino, all’atto del ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6, misure tempestive conformemente al proprio diritto nazionale, secondo necessità.»

Articolo 23

Diritti e libertà fondamentali

1.   La presente direttiva non pregiudica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 TUE.

2.   Gli Stati membri possono stabilire le condizioni richieste dai principi fondamentali relativi alla libertà della stampa e di altri mezzi di comunicazione, e conformi a tali principi, che disciplinano i diritti e le responsabilità della stampa e degli altri mezzi di comunicazione, nonché le relative garanzie procedurali quando tali condizioni riguardano la determinazione o la limitazione della responsabilità.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE E SOSTEGNO ALLE VITTIME DEL TERRORISMO E DIRITTI DELLE STESSE

Articolo 24

Assistenza e sostegno alle vittime del terrorismo

1.   Gli Stati membri dispongono che le indagini o l’azione penale relative ai reati contemplati dalla presente direttiva non siano subordinate a una denuncia o accusa presentata da una vittima del terrorismo o da un’altra vittima del reato in questione, almeno nei casi in cui i reati siano stati commessi nel territorio dello Stato membro.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché siano posti in essere servizi di sostegno che affrontino le esigenze specifiche delle vittime del terrorismo in conformità della direttiva 2012/29/UE e che siano messi a disposizione di tali vittime immediatamente dopo un attentato terroristico e per tutto il tempo necessario. Tali servizi sono forniti in aggiunta ai, o come parte integrante, dei servizi generali di sostegno alle vittime, che possono avvalersi di entità già in attività che forniscono sostegno specialistico.

3.   I servizi di sostegno devono essere in grado di fornire assistenza e sostegno alle vittime del terrorismo in funzione delle loro esigenze specifiche. I servizi hanno carattere riservato, sono gratuiti e facilmente accessibili a tutte le vittime del terrorismo. Essi comprendono, in particolare:

a)

sostegno emotivo e psicologico, quali il sostegno e la consulenza psicologica per il trauma subito;

b)

consulenza e informazioni su ogni pertinente questione giuridica, pratica o finanziaria, compreso il sostegno all’esercizio del diritto all’informazione delle vittime del terrorismo, di cui all’articolo 26;

c)

assistenza per le richieste di indennizzo riguardanti il risarcimento delle vittime del terrorismo previsto dal diritto nazionale dello Stato membro interessato.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché siano posti in essere meccanismi o protocolli per l’attivazione di servizi di sostegno alle vittime del terrorismo nel quadro delle infrastrutture nazionali di risposta alle emergenze. Tali meccanismi o protocolli prevedono il coordinamento delle autorità, delle agenzie e degli organismi pertinenti per poter fornire una risposta globale alle esigenze delle vittime e dei loro familiari immediatamente dopo un attentato terroristico e per tutto il tempo necessario, compresi mezzi adeguati che facilitino l’identificazione delle vittime e la comunicazione con esse e le loro famiglie.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché siano fornite cure mediche adeguate alle vittime del terrorismo immediatamente dopo un attentato terroristico e per tutto il tempo necessario. Gli Stati membri conservano il diritto di organizzare la somministrazione delle cure mediche alle vittime del terrorismo in funzione dei loro sistemi sanitari nazionali.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché le vittime del terrorismo che sono parti del procedimento penale abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato conformemente all’articolo 13 della direttiva 2012/29/UE. Gli Stati membri provvedono affinché si tenga debitamente conto delle circostanze e della gravità dell’illecito penale nelle condizioni e norme procedurali in base alle quali le vittime del terrorismo hanno accesso al patrocinio a spese dello Stato conformemente al diritto nazionale.

7.   La presente direttiva si applica in aggiunta alle misure di cui alla direttiva 2012/29/UE e fatte salve dette misure.

Articolo 25

Protezione delle vittime del terrorismo

Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili misure destinate a proteggere le vittime del terrorismo e i loro familiari, in conformità della direttiva 2012/29/UE. Per determinare se e in quale misura tali persone debbano trarre beneficio da misure di protezione nel corso del procedimento penale, si presta particolare attenzione al rischio di intimidazione e di ritorsioni, nonché alla necessità di proteggere la dignità e l’integrità fisica delle vittime del terrorismo, anche durante gli interrogatori equando esse rendono testimonianza.

Articolo 26

Diritti delle vittime del terrorismo residenti in un altro Stato membro

1.   Gli Stati membri dispongono che le vittime del terrorismo residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato di terrorismo abbiano accesso a informazioni sui loro diritti, sui servizi di sostegno disponibili e sui regimi di indennizzo nello Stato membro in cui il reato di terrorismo è stato commesso. A tal fine, gli Stati membri interessati adottano misure adeguate per agevolare la cooperazione tra le loro autorità competenti o le rispettive strutture che offrono sostegno specialistico per garantire alle vittime del terrorismo l’effettivo accesso a tali informazioni.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le vittime del terrorismo abbiano accesso, nel territorio dello Stato membro di residenza, all’assistenza e ai servizi di sostegno di cui all’articolo 24, paragrafo 3, lettere a) e b), anche se il reato di terrorismo è stato commesso in un altro Stato membro.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Sostituzione della decisione quadro 2002/475/GAI

La decisione quadro 2002/475/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi al termine per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2002/475/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 28

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’8 settembre 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 29

Relazioni

1.   Entro l’8 marzo 2020, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

2.   Entro l’8 settembre 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta il valore aggiunto della presente direttiva riguardo alla lotta contro il terrorismo. Tale relazione valuta inoltre l’impatto della presente direttiva sui diritti e sulle libertà fondamentali, anche in materia di non discriminazione, sullo stato di diritto e sul livello di protezione e assistenza fornite alle vittime del terrorismo. La Commissione tiene conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma della decisione 2005/671/GAI del Consiglio nonché di qualsiasi altra informazione pertinente relativa all’esercizio dei poteri conferiti dalle leggi antiterrorismo in relazione al recepimento e all’attuazione della presente direttiva. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide, se necessario, in merito al seguito adeguato.

Articolo 30

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 31

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG


(1)  GU C 177 del 18.5.2016, pag. 51.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 marzo 2017.

(3)  Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

(4)  Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

(5)  Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

(6)  Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22).

(7)  Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

(8)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

(9)  Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1).

(10)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(11)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(12)  Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

(13)  Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132).

(14)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(15)  Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell’1.5.2014, pag. 1).

(16)  Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

(17)  Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15).

(18)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(19)  Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).

(20)  Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).


Top