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Document 32017D2355

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2355 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato dei funghi trattati con raggi UV in qualità di nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 8474]

C/2017/8474

OJ L 336, 16.12.2017, p. 52–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2355/oj

16.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/52


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2355 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2017

che autorizza l'immissione sul mercato dei funghi trattati con raggi UV in qualità di nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 8474]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 giugno 2016 la società Ekoidé AB ha presentato all'autorità competente della Svezia una richiesta di immissione sul mercato dell'Unione di funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV, che presentano livelli più elevati di vitamina D2, in qualità di nuovo prodotto alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 258/97.

(2)

Il 27 febbraio 2017 l'autorità competente della Svezia ha presentato una relazione di valutazione iniziale, nella quale è giunta alla conclusione che i funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV, che presentano livelli più elevati di vitamina D2, soddisfano i criteri stabiliti per i nuovi prodotti alimentari all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(3)

Il 2 marzo 2017 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.

(4)

Altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97. Le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno attenuato tali apprensioni e hanno soddisfatto sia gli Stati membri che la Commissione.

(5)

L'allegato VI, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce che la denominazione del prodotto alimentare comprende o è accompagnata da un'indicazione dello specifico trattamento che il prodotto ha subito nel caso in cui l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore i consumatori. Poiché i consumatori di norma non si aspettano che i funghi siano sottoposti ad un trattamento ai raggi UV, la denominazione del prodotto alimentare deve comprendere o essere accompagnata da tale informazione al fine di evitare che essi siano indotti in errore.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV per aumentare il livello di vitamina D2 come specificato nell'allegato della presente decisione possono essere immessi sul mercato dell'Unione in qualità di nuovo prodotto alimentare.

Articolo 2

La denominazione dei funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV per aumentare il livello di vitamina D2 autorizzati dalla presente decisione è «funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV».

Articolo 3

La presente decisione è indirizzata a Ekoidé AB, Vårbruksgatan 67, 583 32 Linköping, Svezia.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).


ALLEGATO

CARATTERISTICHE DEI FUNGHI (AGARICUS BISPORUS) TRATTATI CON RAGGI UV, CON UN TENORE PIÙ ELEVATO DI VITAMINA D2

Descrizione/definizione

Funghi (Agaricus bisporus) coltivati commercialmente e sottoposti dopo il raccolto ad un trattamento ai raggi UV che consente di ottenere un tenore di vitamina D2 ≤ 10 μg/100g di peso fresco.

Irraggiamento UVB: processo di irraggiamento con luce ultravioletta a una lunghezza d'onda compresa tra 290 e 320 nm.

Vitamina D2

Denominazione chimica

(3β,5Z,7E-22E)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-olo

Sinonimo

Ergocalciferolo

N. CAS

50-14-6

Peso molecolare

396,65 g/mol

Tenore

Vitamina D2 nel prodotto finale: 5-10 μg/100g di peso fresco al termine della durata di conservazione.


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