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Document 32017D1845

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1845 della Commissione, dell'11 ottobre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 6910] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/6910

OJ L 262, 12.10.2017, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1845/oj

12.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/7


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1845 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2017

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 6910]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, debbano essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato della decisione di esecuzione.

(3)

Dalla data della sua adozione, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione relativa all'influenza aviaria. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione (5) al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione (6) ha stabilito disposizioni per l'istituzione di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati, al fine di rafforzare la lotta contro la malattia laddove si presenta un rischio maggiore di diffusione del virus, e per la spedizione di pulcini di un giorno e di uova da cova da tali zone in altri Stati membri nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza. L'allegato è stato modificato al fine di includervi ulteriori zone di restrizione.

(5)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato inoltre modificato ripetutamente per tenere conto delle modifiche nella delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE. Detto allegato è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione (7) in seguito alla notifica da parte dell'Italia della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole nelle regioni Lombardia e Veneto e all'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza da parte di tale Stato membro intorno alle aziende avicole infette, in conformità alla direttiva 2005/94/CE.

(6)

Dopo la modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1593, l'Italia ha individuato e notificato alla Commissione nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate anch'esse nelle regioni Lombardia e Veneto. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende avicole infette.

(7)

La Commissione ha esaminato le misure adottate dall'Italia a norma della direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in tale Stato membro e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità italiana competente sono situati a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.

(8)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in tale Stato membro. Le voci relative all'Italia figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica in tale Stato membro in relazione a detta malattia. Per far fronte a questa nuova situazione è necessario in particolare aggiungere nuove voci relative ad alcune aree della Lombardia e del Veneto.

(9)

È pertanto opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Italia a seguito della comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nelle regioni Lombardia e Veneto, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, nonché la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

(4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione, del 20 settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 243 del 21.9.2017, pag. 14).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1)

nella parte A, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0037) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.137063 e E11.664795

5.10.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0038) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.347216 e E11.557848

21.10.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0040) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.310657 e E11.518548

20.10.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0039) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.433670 e E11.080676

19.10.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0041) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.308910 e E9.870331

20.10.2017»

2)

nella parte B, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

L'area delle parti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna (ADNS 17/0036) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.046214 e E10.186550

Dall'1.10.2017 al 9.10.2017

L'area delle parti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna (ADNS 17/0036) che si estende oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.046214 e E10.186550

9.10.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0037) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.137063 e E11.664795

Dal 6.10.2017 al 14.10.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0037) che si estende oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.137063 e E11.64795

14.10.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0038) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.347216 e E11.557848

Dal 22.10.2017 al 30.10.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0040) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.310657 e E11.518548

Dal 21.10.2017 al 29.10.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0039) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.433670 e E11.080676

Dal 20.10.2017 al 28.10.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0041) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.308910 e E9.870331

Dal 21.10.2017 al 29.10.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0038) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.347216 e E11.557848

30.10.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0040) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.310657 e E11.518548

29.10.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0039) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.433670 e E11.080676

28.10.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0041) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.308910 e E9.870331

29.10.2017»

3)

nella parte C è inserita la voce seguente relativa all'Italia:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 ter

Comune di ACQUAFREDDA (BS)

Comune di CALCINATO (BS): a sud dell'autostrada A4

Comune di CALVISANO (BS):

Comune di CARPENEDOLO (BS)

Comune di DESENZANO DEL GARDA (BS): a sud dell'autostrada A4

Comune di ISORELLA (BS)

Comune di LONATO DEL GARDA (BS): a sud dell'autostrada A4

Comune di MONTICHIARI (BS)

Comune di POZZOLENGO (BS): a sud dell'autostrada A4

Comune di REMEDELLO (BS)

Comune di VISANO (BS)

Comune di ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN)

Comune di ASOLA (MN)

Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN)

Comune di BIGARELLO (MN)

Comune di BORGO VIRGILIO (MN)

Comune di BORGOFRANCO SUL PO (MN)

Comune di BOZZOLO (MN)

Comune di CANNETO SULL'OGLIO (MN)

Comune di CARBONARA DI PO (MN)

Comune di CASALMORO (MN)

Comune di CASALOLDO (MN)

Comune di CASALROMANO (MN)

Comune di CASTEL D'ARIO (MN)

Comune di CASTEL GOFFREDO (MN)

Comune di CASTELBELFORTE (MN)

Comune di CASTELLUCCHIO (MN)

Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

Comune di CAVRIANA (MN)

Comune di CERESARA (MN)

Comune di COMMESSAGGIO (MN)

Comune di CURTATONE (MN)

Comune di DOSOLO (MN)

Comune di GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN)

Comune di GAZZUOLO (MN)

Comune di GOITO (MN)

Comune di GONZAGA (MN)

Comune di GUIDIZZOLO (MN)

Comune di MAGNACAVALLO (MN)

Comune di MANTOVA (MN)

Comune di MARCARIA (MN)

Comune di MARIANA MANTOVANA (MN)

Comune di MARMIROLO (MN)

Comune di MEDOLE (MN)

Comune di MOGLIA (MN)

Comune di MONZAMBANO (MN)

Comune di MOTTEGGIANA (MN)

Comune di OSTIGLIA (MN)

Comune di PEGOGNAGA (MN)

Comune di PIEVE DI CORIANO (MN)

Comune di PIUBEGA (MN)

Comune di POGGIO RUSCO (MN)

Comune di POMPONESCO (MN)

Comune di PONTI SUL MINCIO (MN)

Comune di PORTO MANTOVANO (MN)

Comune di QUINGENTOLE (MN)

Comune di QUISTELLO (MN)

Comune di REDONDESCO (MN)

Comune di REVERE (MN)

Comune di RIVAROLO MANTOVANO (MN)

Comune di RODIGO (MN)

Comune di RONCOFERRARO (MN)

Comune di ROVERBELLA (MN)

Comune di SABBIONETA (MN)

Comune di SAN BENEDETTO PO (MN)

Comune di SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (MN)

Comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)

Comune di SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN)

Comune di SAN MARTINO DALL'ARGINE (MN)

Comune di SCHIVENOGLIA (MN)

Comune di SERMIDE E FELONICA (MN)

Comune di SERRAVALLE A PO (MN)

Comune di SOLFERINO (MN)

Comune di SUSTINENTE (MN)

Comune di SUZZARA (MN)

Comune di VIADANA (MN)

Comune di VILLA POMA (MN)

Comune di VILLIMPENTA (MN)

Comune di VOLTA MANTOVANA (MN)

Comune di BAONE (PD)

Comune di BARBONA (PD)

Comune di CARCERI (PD)

Comune di CASALE DI SCODOSIA (PD)

Comune di CASTELBALDO (PD)

Comune di CERVARESE SANTA CROCE (PD)

Comune di CINTO EUGANEO (PD)

Comune di ESTE (PD)

Comune di GRANZE (PD)

Comune di LOZZO ATESTINO (PD)

Comune di MASI (PD)

Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO (PD)

Comune di MEGLIADINO SAN VITALE (PD)

Comune di MERLARA (PD)

Comune di MONTAGNANA (PD)

Comune di OSPEDALETTO EUGANEO (PD)

Comune di PIACENZA D'ADIGE (PD)

Comune di PONSO (PD)

Comune di ROVOLON (PD)

Comune di SALETTO (PD)

Comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE (PD)

Comune di SANT'ELENA (PD)

Comune di SANT'URBANO (PD)

Comune di TEOLO (PD)

Comune di URBANA (PD)

Comune di VESCOVANA (PD)

Comune di VIGHIZZOLO D'ESTE (PD)

Comune di VILLA ESTENSE (PD)

Comune di VO' (PD)

Comune di BERGANTINO (RO)

Comune di CASTELNOVO BARIANO (RO)

Comune di MELARA (RO)

Comune di ALBAREDO D'ADIGE (VR)

Comune di ANGIARI (VR)

Comune di ARCOLE (VR)

Comune di BELFIORE (VR)

Comune di BEVILACQUA (VR)

Comune di BONAVIGO (VR)

Comune di BOSCHI SANT'ANNA (VR)

Comune di BOVOLONE (VR)

Comune di BUTTAPIETRA (VR)

Comune di CALDIERO (VR): a sud dell'autostrada A4

Comune di CASALEONE (VR)

Comune di CASTAGNARO (VR)

Comune di CASTEL D'AZZANO (VR)

Comune di CASTELNUOVO DEL GARDA (VR): a sud dell'autostrada A4

Comune di CEREA (VR)

Comune di COLOGNA VENETA (VR)

Comune di COLOGNOLA AI COLLI (VR): a sud dell'autostrada A4

Comune di CONCAMARISE (VR)

Comune di ERBÈ (VR)

Comune di GAZZO VERONESE (VR)

Comune di ISOLA DELLA SCALA (VR)

Comune di ISOLA RIZZA (VR)

Comune di LAVAGNO (VR): a sud dell'autostrada A4

Comune di LEGNAGO (VR)

Comune di MINERBE (VR)

Comune di MONTEFORTE D'ALPONE (VR): a sud dell'autostrada A4

Comune di MOZZECANE (VR)

Comune di NOGARA (VR)

Comune di NOGAROLE ROCCA (VR)

Comune di OPPEANO (VR)

Comune di PALÙ (VR)

Comune di PESCHIERA DEL GARDA (VR): a sud dell'autostrada A4

Comune di POVEGLIANO VERONESE (VR)

Comune di PRESSANA (VR)

Comune di RONCO ALL'ADIGE (VR)

Comune di ROVERCHIARA (VR)

Comune di ROVEREDO DI GUÀ (VR)

Comune di SALIZZOLE (VR)

Comune di SAN BONIFACIO (VR): a sud dell'autostrada A4

Comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR): a sud dell'autostrada A4

Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR)

Comune di SANGUINETTO (VR)

Comune di SOAVE (VR): a sud dell'autostrada A4

Comune di SOMMACAMPAGNA (VR): a sud dell'autostrada A4

Comune di SONA (VR): a sud dell'autostrada A4

Comune di SORGÀ (VR)

Comune di TERRAZZO (VR)

Comune di TREVENZUOLO (VR)

Comune di VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

Comune di VERONA (VR): a sud dell'autostrada A4

Comune di VERONELLA (VR)

Comune di VIGASIO (VR)

Comune di VILLA BARTOLOMEA (VR)

Comune di VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

Comune di ZEVIO (VR)

Comune di ZIMELLA (VR)

Comune di AGUGLIARO (VI)

Comune di ALBETTONE (VI)

Comune di ALONTE (VI)

Comune di ALTAVILLA VICENTINA (VI): a sud dell'autostrada A4

Comune di ARCUGNANO (VI): a sud dell'autostrada A4

Comune di ASIGLIANO VENETO (VI)

Comune di BARBARANO VICENTINO (VI)

Comune di BRENDOLA (VI): a sud dell'autostrada A4

Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI (VR)

Comune di CASTEGNERO (VI)

Comune di GAMBELLARA (VI): a sud dell'autostrada A4

Comune di GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI): a sud dell'autostrada A4

Comune di LONGARE (VI)

Comune di LONIGO (VI)

Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI): a sud dell'autostrada A4

Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI): a sud dell'autostrada A4

Comune di MONTEGALDA (VI)

Comune di MONTEGALDELLA (VI)

Comune di MOSSANO (VI)

Comune di NANTO (VI)

Comune di NOVENTA VICENTINA (VI)

Comune di ORGIANO (VI)

Comune di POJANA MAGGIORE (VI)

Comune di SAREGO (VI)

Comune di SOSSANO (VI)

Comune di TORRI DI QUARTESOLO (VI): a sud dell'autostrada A4

Comune di VAL LIONA (VI)

Comune di VICENZA (VI): a sud dell'autostrada A4

Comune di VILLAGA (VI)

Comune di ZOVENCEDO (VI)

30.11.2017»


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