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Document 32017D0329

Decisione (UE) 2017/329 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativa alla misura SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) relativa alla tassazione del fatturato pubblicitario alla quale l'Ungheria ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2016) 6929] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2016/6929

OJ L 49, 25.2.2017, p. 36–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/329/oj

25.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/36


DECISIONE (UE) 2017/329 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

relativa alla misura SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) relativa alla tassazione del fatturato pubblicitario alla quale l'Ungheria ha dato esecuzione

[notificata con il numero C(2016) 6929]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (1) e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Nel luglio 2014, la Commissione è venuta a conoscenza dell'adozione da parte dell'Ungheria di un atto legislativo che prevede la tassazione del fatturato delle attività pubblicitarie (in appresso, «l'imposta sulla pubblicità»). Con lettera del 13 agosto 2014, la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità ungheresi, le quali hanno risposto con lettera del 2 ottobre 2014. Con lettera del 1o dicembre 2014, alle autorità ungheresi sono stati posti altri quesiti, ai quali hanno risposto inviando ulteriori informazioni con lettera del 16 dicembre 2014.

(2)

Con lettera del 2 febbraio 2015, le autorità ungheresi sono state informate che la Commissione intendeva emettere un'ingiunzione di sospensione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (2). Le autorità ungheresi hanno risposto, presentando i loro commenti, con lettera del 17 febbraio 2015.

(3)

Con decisione del 12 marzo 2015, la Commissione ha informato l'Ungheria che intendeva avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato (in appresso, «decisione di avvio del procedimento») ed emettere un'ingiunzione di sospensione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 riguardo alla misura.

(4)

La decisione di avvio del procedimento e l'ingiunzione di sospensione sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla misura.

(5)

La Commissione ha ricevuto osservazioni di tre parti interessate. Le osservazioni sono state trasmesse alle autorità ungheresi, che hanno avuto l'opportunità di rispondere.

(6)

Il 21 aprile 2015, le autorità ungheresi hanno inviato alla Commissione un progetto di proposta di modifica dell'imposta sulla pubblicità. L'8 maggio 2015, la Commissione ha richiesto all'Ungheria informazioni sulla modifica prevista.

(7)

Il 4 giugno 2015, l'Ungheria ha modificato l'imposta sulla pubblicità senza notifica preventiva alla Commissione o approvazione da parte di quest'ultima. Il 5 luglio 2015, le modifiche sono entrate in vigore.

(8)

Con lettera del 6 luglio 2015, l'Ungheria ha presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento, ha risposto alle osservazioni delle parti interessate e ha fornito chiarimenti sulla modifica dell'imposta sulla pubblicità.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

2.1.   CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E BASE IMPONIBILE

(9)

L'11 giugno 2014, l'Ungheria ha adottato la legge XXII del 2014 relativa all'imposta sulla pubblicità (in appresso, «la legge»), successivamente modificata in data 4 luglio e 18 novembre 2014. Tale legge ha introdotto una nuova imposta speciale sul fatturato derivante dalla pubblicazione di annunci pubblicitari in Ungheria che si aggiunge alle imposte sulle attività produttive, in particolare all'imposta sul reddito. Secondo l'Ungheria, la legge è finalizzata a promuovere il principio della condivisione pubblica degli oneri.

(10)

L'imposta sulla pubblicità è dovuta sul fatturato derivante dalla pubblicazione di annunci pubblicitari negli spazi mediatici di cui alla legge (p.es. servizi di media, stampa, pubblicità esterna, su veicoli o beni immobili, materiale stampato e Internet). L'imposta si applica a tutte le imprese operanti nel settore dei media e il soggetto passivo è in linea di principio colui che pubblica l'annuncio pubblicitario. Il campo di applicazione territoriale dell'imposta è l'Ungheria.

(11)

La base imponibile cui si applica l'imposta è il fatturato derivante a chi pubblica l'annuncio dai servizi pubblicitari forniti, senza deduzione di alcun costo. La base imponibile delle società affiliate è aggregata. Pertanto, l'aliquota d'imposta applicabile è determinata dal fatturato pubblicitario generato dall'intero gruppo in Ungheria.

(12)

È prevista una base imponibile speciale per l'autopromozione, ossia la pubblicità di prodotti, beni, servizi, attività, denominazione e aspetto di colui che pubblica gli annunci. In tal caso, la base imponibile è rappresentata dai costi sostenuti direttamente da colui che pubblica gli annunci pubblicitari in relazione all'annuncio stesso.

2.2.   ALIQUOTE D'IMPOSTA PROGRESSIVE

(13)

La legge ha introdotto una struttura ad aliquote progressive comprese tra 0 % e 1 % per le imprese con fatturati pubblicitari di piccola o media entità e aliquote fino al 50 % per le imprese con fatturati pubblicitari elevati, come segue.

Per la quota di fatturato al di sotto di 0,5 miliardi di HUF: 0 %

Per la quota di fatturato compresa tra 0,5 miliardi di HUF e 5 miliardi di HUF: 1 %

Per la quota di fatturato compresa tra 5 miliardi di HUF e 10 miliardi di HUF: 10 %

Per la quota di fatturato compresa tra 10 miliardi di HUF e 15 miliardi di HUF: 20 %

Per la quota di fatturato compresa tra 15 miliardi di HUF e 20 miliardi di HUF: 30 %

Per la quota di fatturato al di sopra di 20 miliardi di HUF: 50 %

(14)

Lo scaglione superiore è stato innalzato dal 40 % al 50 % a decorrere dal 1o gennaio 2015, con la legge LXXIV del 2014 recante modifica di alcune normative fiscali e legislazione connessa e con la legge CXXII del 2010 sull'amministrazione fiscale e doganale nazionale, recante modifica della legge.

2.3.   DEDUZIONE DELLE PERDITE RIPORTATE DALLA BASE IMPONIBILE DEL 2014

(15)

Secondo la legge, le società possono dedurre dalla base imponibile del 2014 il 50 % delle perdite riportate dagli anni precedenti in base alla legge relativa all'imposta sulle società e sui dividendi o all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(16)

Una modifica della legge del 4 luglio 2014 limita la deduzione alle società che non hanno realizzato utili nel 2013 (ossia solo se l'importo degli utili al lordo delle imposte nell'esercizio finanziario 2013 è pari a zero o negativo). Pertanto, le società che hanno perdite riportate dagli anni precedenti ma che hanno realizzato utili nel 2013 non possono beneficiare della deduzione. Secondo l'Ungheria, l'obiettivo della modifica è quello di evitare l'evasione fiscale e l'elusione degli adempimenti fiscali.

(17)

La possibilità di dedurre le perdite riportate si applica unicamente all'imposta dovuta per il 2014 e non alle imposte dovute per il 2015 o gli anni successivi.

2.4.   CALCOLO E DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA

(18)

Secondo la legge, il contribuente calcola l'imposta dovuta mediante autovalutazione e presenta una dichiarazione all'amministrazione fiscale entro l'ultimo giorno del quinto mese successivo all'esercizio fiscale.

2.5.   PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

(19)

La legge stabilisce che il contribuente calcoli e dichiari l'imposta dovuta e la versi entro l'ultimo giorno del quinto mese successivo all'esercizio fiscale.

(20)

Per il 2014, l'imposta era dovuta proporzionalmente a decorrere dall'entrata in vigore della legge il 18 luglio 2014, in base al fatturato pubblicitario del 2014. Il contribuente doveva calcolare e dichiarare un acconto di imposta per il 2014 (in base al fatturato pubblicitario del 2013) entro il 20 agosto 2014, e versarlo in due rate uguali entro il 20 agosto 2014 e il 20 novembre 2014.

(21)

In base ai dati provvisori pervenuti dalle autorità ungheresi, al 28 novembre 2014, erano stati incassati acconti di imposta per il 2014 pari a un totale di 2 640 100 000 HUF [~ 8 500 000 EUR]. Circa l'80 % delle entrate fiscali totali incassate con tali acconti è stato versato da un gruppo di società.

2.6.   LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE LXII DEL 2015, DEL 4 GIUGNO 2015

(22)

Con la legge LXII del 2015, del 4 giugno 2015, dopo l'adozione della decisione di avvio del procedimento, l'Ungheria ha modificato la legge relativa all'imposta sulla pubblicità sostituendo la scala progressiva delle sei aliquote d'imposta da 0 % a 50 % con il seguente sistema a doppia aliquota:

0 % applicabile alla quota di fatturato al di sotto di 100 milioni di HUF, e

5,3 % applicabile alla quota di fatturato al di sopra di 100 milioni di HUF.

(23)

La modifica introduce un'applicazione opzionale retroattiva all'entrata in vigore della legge nel 2014. In altri termini, i contribuenti possono scegliere, per il passato, l'assoggettamento al nuovo sistema a doppia aliquota o di restare soggetti alla vecchia scala progressiva di sei aliquote d'imposta.

(24)

Le disposizioni sulla deduzione dalla base imponibile del 2014 delle perdite riportate, limitata alle società che non hanno realizzato utili nel 2013, restano invariate.

3.   IL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

3.1.   MOTIVAZIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

(25)

La Commissione ha avviato il procedimento d'indagine formale ritenendo, in quella fase, che la progressività delle aliquote d'imposta e le disposizioni relative alla deduzione delle perdite riportate dalla base imponibile introdotte dalla legge costituissero un aiuto di Stato.

(26)

Secondo la Commissione, le aliquote d'imposta progressive, operando una distinzione tra imprese con elevati introiti pubblicitari (quindi più grandi) e imprese con bassi introiti pubblicitari (quindi più piccole), conferiscono a queste ultime un vantaggio selettivo basato sulle loro dimensioni. La Commissione dubitava che la capacità contributiva cui fa riferimento l'Ungheria potesse essere utilizzata come principio guida per le imposte sul fatturato. Pertanto, in via preliminare, la Commissione ha ritenuto che la natura progressiva dell'aliquota dell'imposta sulla pubblicità prevista dalla legge costituisse un aiuto di Stato dal momento che sembravano essere soddisfatti tutti gli altri criteri perché essa si configurasse come tale.

(27)

Inoltre, la Commissione ha ritenuto che le disposizioni della legge che consentono la deduzione delle perdite precedenti riportate ai fini dell'imposta sulle società e sui dividendi o all'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'imposta dovuta e, in particolare, la limitazione alle imprese che non avevano realizzato utili nel 2013 porti a una differenziazione tra le imprese che si trovano in una situazione comparabile per quanto riguarda l'imposta sul fatturato. Le disposizioni sembrano concedere un vantaggio selettivo alle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013 rispetto alle imprese che non avevano realizzato utili negli anni precedenti o non sono mai state in perdita. La Commissione non ha ritenuto giustificato dalla natura e dalla logica del sistema fiscale tale trattamento differenziato, in particolare, dal momento che l'Ungheria ha sostenuto che l'imposta sulla pubblicità si basa sull'idea che il semplice fatto di ricevere proventi dalla pubblicità giustifichi l'imposizione fiscale. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che tali disposizioni costituissero un aiuto di Stato dal momento che sembravano essere soddisfatti tutti gli altri criteri perché essi si configurassero come tali.

(28)

Le misure in esame non sembrano compatibili con il mercato interno.

3.2.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(29)

La Commissione ha ricevuto osservazioni di tre parti interessate.

(30)

L'Associazione pubblicitari ungheresi ha descritto lo stato del settore pubblicitario in Ungheria e ha espresso preoccupazione circa l'imposta sulla pubblicità. Essa ritiene che l'imposta gravi di un ulteriore onere un settore già penalizzato da un calo dei proventi e osserva che qualunque imposta sulla pubblicità gravante sulle piccole imprese operanti nel settore dei media può estrometterle dal mercato, dati i loro bassi margini di profitto.

(31)

TV2, un operatore televisivo privato ungherese, ha presentato osservazioni attinenti esclusivamente alla deduzione delle perdite precedenti riportate ai fini dell'imposta sulle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. TV2 ritiene che la disposizione relativa alla compensazione delle perdite precedenti riportate non sia selettiva perché rientra nel margine discrezionale degli Stati membri istituire un'imposta sul fatturato tenendo conto allo stesso tempo di elementi di un'imposta basata sulla capacità contributiva. Qualora la Commissione dovesse rilevare un elemento di selettività nelle norme sulla deduzione delle perdite precedenti, tale elemento potrebbe essere solo l'ulteriore restrizione relativa alle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013, ma non la norma generale che consente la deduzione delle perdite precedenti.

(32)

RTL concorda con la valutazione della Commissione contenuta nella decisione di avvio del procedimento. Ha osservato che l'imposta sulla pubblicità crea due ulteriori elementi di selettività: (i) l'imposta favorirebbe le emittenti pubbliche rispetto alle emittenti commerciali, poiché le prime dovrebbero essere prevalentemente finanziate dallo Stato e sarebbero quindi meno penalizzate dall'imposta; (ii) l'imposta agevolerebbe le emittenti ungheresi rispetto agli operatori internazionali dato che le emittenti ungheresi generalmente hanno proventi pubblicitari inferiori rispetto agli operatori internazionali più grandi.

3.3.   POSIZIONE DELLE AUTORITÀ UNGHERESI

(33)

Le autorità ungheresi contestano che le misure costituiscano un aiuto. Sostanzialmente, esse sostengono che la capacità contributiva è rispecchiata non solo dalla redditività di un'impresa, ma anche dalla sua quota di mercato, e quindi dal suo fatturato. L'Ungheria sostiene che le aliquote progressive di un'imposta sul fatturato sono giustificate dalla capacità contributiva e che la definizione di precisi scaglioni di aliquota rientra tra le competenze nazionali. L'Ungheria ritiene giustificata la misura provvisoria per le imprese che non hanno realizzato utili nel 2013 dato che per loro, in assenza di tale misura, il carico fiscale sarebbe troppo alto.

(34)

L'Ungheria contesta la natura selettiva del regime fiscale, sostenendo in particolare che non vi è alcuna deroga al sistema di riferimento, dato che quest'ultimo nel caso delle imposte progressive deriva dalla combinazione della base imponibile e delle corrispondenti aliquote d'imposta. Pertanto, imprese che si trovano nella stessa situazione fattuale e giuridica (che hanno la stessa base imponibile) sono soggette a imposte di pari importo.

3.4.   COMMENTI DELL'UNGHERIA SULLE OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(35)

L'Ungheria ha dichiarato che l'osservazione dell'Associazione pubblicitari ungheresi descrive correttamente il funzionamento del mercato pubblicitario ungherese e, in particolare, giunge alla conclusione che le imprese minori e i nuovi operatori si trovano in una posizione più difficile rispetto alle imprese più grandi con fatturati più elevati. Pertanto, la posizione degli operatori minori del mercato pubblicitario non è paragonabile a quella delle grandi imprese pubblicitarie che hanno una capacità contributiva maggiore e alle quali dovrebbe essere imposto un carico fiscale progressivo crescente.

(36)

L'Ungheria concorda con le osservazioni di TV2 e osserva che, come risulta dalla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa Gibilterra, la redditività come criterio di tassazione è una misura fiscale generale perché deriva da un fatto casuale.

(37)

L'Ungheria non è d'accordo con le argomentazioni di RTL per i motivi già spiegati nelle osservazioni precedenti. Inoltre, l'Ungheria spiega che la legge riserva lo stesso trattamento alle emittenti pubbliche e a quelle commerciali e qualunque pubblicazione di annunci pubblicitari retribuita è soggetta allo stesso obbligo fiscale.

4.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO

4.1.   ESISTENZA DI AIUTO DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TFUE

(38)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(39)

Affinché una misura possa qualificarsi aiuto ai sensi di questa disposizione è pertanto necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura è imputabile allo Stato ed è finanziata mediante risorse statali; ii) la misura conferisce un vantaggio al beneficiario; iii) tale vantaggio è selettivo; e iv) la misura in questione falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è atta a incidere sugli scambi tra Stati membri.

4.1.1.   RISORSE STATALI E IMPUTABILITÀ ALLO STATO

(40)

Per configurarsi come aiuto di Stato, una misura deve essere imputabile a uno Stato membro ed essere finanziata mediante risorse statali.

(41)

Poiché le misure contestate derivano da una legge approvata dal parlamento ungherese, sono chiaramente imputabili allo Stato ungherese.

(42)

Anche in merito al finanziamento della misura mediante risorse statali, laddove il risultato della misura è che lo Stato rinuncia a entrate che un'impresa verserebbe altrimenti nelle sue casse in circostanze normali, tale condizione è da ritenersi soddisfatta (4). Nel caso in oggetto, lo Stato ungherese rinuncia a risorse che incasserebbe altrimenti da imprese con un fatturato più basso (e quindi da imprese più piccole), se queste fossero soggette allo stesso livello di imposizione fiscale delle imprese che registrano un fatturato più elevato (e quindi più grandi).

4.1.2.   VANTAGGIO

(43)

Secondo la giurisprudenza dell'Unione europea, la nozione di aiuto non designa soltanto benefici concreti, ma anche interventi che in varie forme alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa (5). Un vantaggio può essere conferito attraverso vari tipi di riduzioni del carico fiscale di un'impresa, in particolare mediante la riduzione dell'aliquota fiscale applicabile, della base imponibile o dell'ammontare dell'imposta dovuta (6). Sebbene la riduzione di un'imposta non comporti un trasferimento positivo di risorse statali, conferisce un vantaggio in virtù del fatto che garantisce alle imprese a cui è destinata una posizione finanziaria più favorevole e comporta una perdita di reddito per lo Stato (7).

(44)

La legge introduce aliquote d'imposta progressive cui è soggetto il fatturato annuale derivante dalla pubblicazione di annunci pubblicitari in Ungheria a seconda degli scaglioni di fatturato in cui rientra. La natura progressiva delle aliquote implica che la percentuale dell'imposta applicata al fatturato di un'impresa aumenti progressivamente in funzione del numero di scaglioni in cui rientra il fatturato. La conseguenza è che le imprese con fatturato basso (imprese più piccole) sono soggette all'imposta ad un'aliquota media considerevolmente inferiore rispetto a quelle applicate alle imprese con un livello di fatturato più elevato (imprese di dimensioni maggiori). L'applicazione di un'aliquota d'imposta media considerevolmente più bassa attenua gli oneri a carico delle imprese con un basso livello di fatturato rispetto alle imprese con un fatturato elevato, conferendo in tal modo un vantaggio alle imprese più piccole rispetto alle imprese di maggiori dimensioni ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(45)

Parimenti, la possibilità prevista dalla legge di dedurre le perdite riportate ai fini dell'imposta sulle società o dell'imposta sul reddito delle persone fisiche conferisce un vantaggio alle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013 poiché ne riduce la base imponibile, e dunque il carico fiscale, rispetto alle imprese che non possono beneficiare della deduzione.

4.1.3.   SELETTIVITÀ

(46)

Una misura è considerata selettiva se favorisce talune imprese o talune produzioni ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Nel caso dei regimi fiscali la Corte di giustizia ha stabilito che si debba valutare la selettività di una misura attraverso un'analisi in tre fasi (8). Dapprima, è necessario individuare il regime fiscale comune o «normale» applicabile nello Stato membro: «il sistema di riferimento». In secondo luogo, occorre stabilire se una determinata misura costituisca una deroga a tale sistema in quanto distingue tra operatori economici che, rispetto agli obiettivi intrinseci del sistema, si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile. Se la misura in questione non costituisce una deroga al sistema di riferimento, non è selettiva. Se costituisce una deroga (ed è quindi a prima vista selettiva) occorre valutare, nella terza fase dell'analisi, se la misura derogatoria sia giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale di riferimento (9). Se una misura a prima vista selettiva è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema, non è ritenuta selettiva e non è pertanto soggetta all'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

4.1.3.1.    Sistema di riferimento

(47)

Il sistema di riferimento costituisce il quadro rispetto al quale valutare la selettività di una misura.

(48)

Nel caso in questione, il sistema di riferimento consiste nell'applicazione di una specifica imposta sulla pubblicità al fatturato derivante dalla fornitura di servizi pubblicitari, vale a dire la remunerazione totale ricevuta per la pubblicazione di annunci pubblicitari, senza deduzione di alcun costo. La Commissione non ritiene che la struttura ad aliquote progressive dell'Imposta sulla pubblicità costituisca parte integrante di tale sistema di riferimento.

(49)

Come stabilito dalla Corte di giustizia (10), non sempre è sufficiente limitare l'analisi di selettività all'eventuale deroga della misura dal sistema di riferimento stabilito dallo Stato membro. È altresì necessario valutare se i confini di tale sistema sono stati definiti dallo Stato membro coerentemente o invece in modo palesemente arbitrario o distorto al fine di favorire talune imprese rispetto ad altre. Diversamente, anziché definire regole generiche che si applicano a tutte le imprese prevedendo deroghe per talune imprese, lo Stato membro potrebbe ottenere lo stesso risultato aggirando le norme in materia di aiuti di Stato, ovvero adeguando e combinando le proprie norme in modo tale che la loro applicazione comporti oneri diversi per imprese differenti (11). È particolarmente importante ricordare, a tale riguardo, che la Corte di giustizia ha statuito sistematicamente che l'articolo che l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non distingue gli interventi statali sulla base delle loro cause o obiettivi, ma li definisce in funzione dei loro effetti e quindi indipendentemente dalle tecniche impiegate (12).

(50)

La struttura ad aliquote progressive introdotta dalla legge sembra essere stata intenzionalmente concepita dall'Ungheria allo scopo di favorire talune imprese rispetto ad altre. Con la struttura ad aliquote progressive introdotta dalla legge, le imprese che pubblicano annunci pubblicitari sono soggette a una serie di aliquote, che partono dallo 0 % e aumentano progressivamente fino al 50 %, a seconda del loro scaglione di fatturato. Alle imprese soggette all'imposta sulla pubblicità si applica di conseguenza un'aliquota media diversa a seconda del loro livello di fatturato.

(51)

La struttura ad aliquote progressive introdotta dalla legge ha creato una situazione in cui imprese diverse sono soggette a livelli diversi di tassazione (in proporzione del loro fatturato pubblicitario annuo complessivo) a seconda delle loro dimensioni, essendo la quota di fatturato pubblicitario generata da un'impresa correlata in qualche misura alle sue dimensioni.

(52)

Dato che a ciascuna impresa si applica un'aliquota diversa, la Commissione non è in grado di individuare un'aliquota unica di riferimento per l'imposta sulla pubblicità. L'Ungheria non ha indicato nessuna aliquota specifica quale aliquota di riferimento o «normale» e ha altresì omesso di spiegare il motivo per cui sarebbe giustificata l'applicazione di un'aliquota più alta alle imprese che registrano un fatturato elevato, come pure perché le imprese che registrano livelli di fatturato più bassi debbano essere soggette ad aliquote inferiori.

(53)

L'obiettivo dichiarato dell'imposta sulla pubblicità è quello di promuovere il principio della condivisione pubblica degli oneri. Alla luce di tale obiettivo, la Commissione ritiene che tutti gli operatori soggetti all'imposta sulla pubblicità si trovino in una situazione fattuale e giuridica comparabile. Di conseguenza, salvo che non sia debitamente giustificato, tutti gli operatori dovrebbero ricevere lo stesso trattamento e pagare la stessa quota proporzionale del loro fatturato, indipendentemente dal livello raggiunto da quest'ultimo. La Commissione osserva che l'applicazione a tutti gli operatori di un'aliquota d'imposta unica già comporta un contributo maggiore al bilancio dello Stato da parte delle imprese con un fatturato più alto rispetto a quelle che registrano fatturati bassi. L'Ungheria non ha trasmesso alcuna argomentazione convincente che giustifichi la differenziazione tra queste tipologie di imprese mediante l'imposizione progressiva di un carico fiscale proporzionalmente più alto alle imprese che registrano fatturati pubblicitari più elevati. L'imposta sulla pubblicità è stata pertanto appositamente concepita dall'Ungheria in modo tale da favorire arbitrariamente talune imprese, ovvero quelle con un livello di fatturato più basso (quindi, imprese di piccole dimensioni) e sfavorire altre imprese più grandi (13).

(54)

Il sistema di riferimento è pertanto selettivo per il modo stesso in cui è concepito, e non è giustificato alla luce dell'obiettivo dell'imposta sulla pubblicità che è quello di promuovere il principio della condivisione pubblica degli oneri e di raccogliere fondi per il bilancio statale.

(55)

Analogamente, la possibilità di dedurre dalla base imponibile del 2014 perdite precedenti riportate ai fini dell'imposta sulle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non può essere considerata in questo caso parte del sistema di riferimento per almeno due ragioni. Da un lato l'imposta si basa sulla tassazione del fatturato in contrapposizione alla tassazione basata sugli utili, il che significa che i costi normalmente non sono deducibili dalla base imponibile di un'imposta sul fatturato. Le autorità ungheresi non sono state in grado di spiegare come, in questo caso, la possibilità di dedurre i costi possa essere collegata all'obiettivo o alla natura dell'imposta sul fatturato. D'altro canto, la possibilità di deduzione è offerta solo alle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013. Non si tratta di una norma generale di deduzione e tale possibilità sembra essere arbitraria o quanto meno non sufficientemente coerente per far parte di un sistema di riferimento.

(56)

Secondo la Commissione, il sistema di riferimento per la tassazione del fatturato pubblicitario dovrebbe essere un'imposta sul fatturato pubblicitario conforme alle norme in materia di aiuti di Stato, in cui:

i fatturati pubblicitari siano soggetti alla stessa aliquota fiscale (unica),

non sia mantenuto o introdotto alcun altro elemento che fornisca un vantaggio selettivo a talune imprese.

4.1.3.2.    Deroga al sistema di riferimento

(57)

In una seconda fase occorre stabilire se la misura introduca deroghe al sistema di riferimento a favore di talune imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto della finalità intrinseca del sistema di riferimento.

(58)

La struttura ad aliquote progressive dell'imposta sulla pubblicità crea tra le imprese che svolgono attività di pubblicazione di annunci pubblicitari in Ungheria una differenziazione basata sull'entità della loro attività pubblicitaria, rispecchiata dal fatturato corrispondente.

(59)

In effetti, data la natura progressiva delle aliquote introdotte dalla legge, le imprese il cui fatturato rientra in scaglioni inferiori sono soggette a una tassazione considerevolmente più bassa rispetto alle imprese il cui fatturato rientra negli scaglioni superiori. Di conseguenza, le imprese con fatturato basso sono soggette sia ad aliquote marginali sia ad aliquote medie di imposta considerevolmente inferiori rispetto alle imprese con livelli di fatturato elevati, e quindi a una tassazione decisamente inferiore delle stesse attività. In particolare, la Commissione evidenzia che per le imprese con fatturati pubblicitari più elevati la tassazione del fatturato che rientra negli scaglioni più alti (30 %/40 %/50 %) è eccezionalmente alta e determina quindi un trattamento notevolmente differenziato.

(60)

Inoltre, i dati sui pagamenti degli acconti d'imposta presentati dalle autorità ungheresi il 17 febbraio 2015 mostrano che le aliquote fiscali del 30 % e del 40 %/50 %, applicabili ai fatturati pubblicitari che rientrano nei due scaglioni più alti, sono state effettivamente applicate nel 2014 solo a un'impresa che ha versato circa l'80 % dei proventi totali degli acconti d'imposta incassati dallo Stato ungherese. Tali dati dimostrano gli effetti concreti del trattamento differenziato delle imprese ai sensi della legge, nonché la natura selettiva delle aliquote progressive previste.

(61)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che la struttura ad aliquote progressive introdotta dalla legge costituisce una deroga al sistema di riferimento in quanto impone a tutti gli operatori che pubblicano annunci pubblicitari in Ungheria un'imposta sulla pubblicità che favorisce le imprese con un fatturato più basso.

(62)

La Commissione ritiene inoltre che la possibilità concessa alle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013 di dedurre dalla base imponibile del 2014 le perdite precedenti riportate ai fini dell'imposta sulle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche costituisca una deroga al sistema di riferimento, ossia dalla norma generale che prevede la tassazione degli operatori in base al fatturato degli annunci pubblicitari. L'imposta si basa sulla tassazione del fatturato in contrapposizione alla tassazione basata sugli utili, il che significa che i costi normalmente non sono deducibili dalla base imponibile di un'imposta sul fatturato.

(63)

In particolare, la restrizione della deduzione delle perdite alle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013 differenzia tra, da un lato, le imprese che avevano perdite riportate e non avevano realizzato utili nel 2013 e, dall'altro, le imprese che avevano realizzato utili nel 2013 ma avrebbero potuto avere perdite riportate da esercizi fiscali precedenti. Inoltre, la disposizione non limita le perdite compensabili con l'imposta sulla pubblicità dovuta a quelle subite nel 2013, ma consente a un'impresa che non ha realizzato utili nel 2013 di usare anche le perdite riportate da esercizi precedenti. La Commissione ritiene altresì che la deduzione delle perdite preesistenti alla data di adozione della legge relativa all'imposta sulla pubblicità comporti selettività poiché, consentendo tale deduzione, si potrebbero favorire talune imprese con considerevoli perdite riportate.

(64)

La Commissione ritiene che le disposizioni della legge che consentono, alle condizioni previste dalla stessa, la deduzione delle perdite riportate costituiscano un trattamento differenziato di imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile rispetto all'obiettivo dell'imposta sulla pubblicità ungherese.

(65)

La Commissione è pertanto dell'opinione che le misure debbano ritenersi a prima vista selettive.

4.1.3.3.    Giustificazione inerente la natura e la struttura generale del sistema fiscale

(66)

Una misura in deroga al sistema di riferimento non è selettiva se è giustificata alla luce della natura o della struttura generale di tale sistema. Ciò avviene quando il trattamento selettivo è il risultato dei meccanismi intrinseci necessari al funzionamento e all'efficacia del sistema (14). È responsabilità dello Stato membro fornire tale giustificazione

Progressività delle aliquote

(67)

Le autorità ungheresi sostengono che il fatturato e le dimensioni di un'impresa ne rispecchiano la capacità contributiva, pertanto un'impresa con un fatturato pubblicitario elevato ha una capacità contributiva maggiore rispetto a un'impresa con un fatturato pubblicitario inferiore. La Commissione ritiene che le informazioni fornite dall'Ungheria non hanno stabilito né che il fatturato di un gruppo di imprese è un buon indicatore della sua capacità contributiva né che l'andamento progressivo dell'imposta sia giustificato dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.

(68)

È una conseguenza naturale delle imposte sul fatturato (ad aliquota unica) che un'impresa con un fatturato più alto paghi più tasse. Contrariamente alle imposte basate sugli utili (15), un'imposta sul fatturato non è concepita per tener conto — ed effettivamente non tiene conto — di nessuno dei costi sostenuti per generare tale fatturato. Pertanto, in assenza di specifiche prove contrarie, il livello del fatturato generato non può essere automaticamente considerato indicativo della capacità contributiva dell'impresa. L'Ungheria non ha dimostrato l'esistenza della presunta correlazione tra fatturato e capacità contributiva, né detta correlazione sarebbe correttamente rispecchiata nell'andamento progressivo (dallo 0 % al 50 % del fatturato) dell'imposta sulla pubblicità.

(69)

La Commissione ritiene che aliquote progressive per imposte sul fatturato possano essere giustificate solo se l'obiettivo specifico perseguito dall'imposta le richiede. Imposte progressive sul fatturato potrebbero essere giustificate, per esempio, nel caso in cui le esternalità create dall'attività a cui si riferisce l'imposta aumentino anch'esse progressivamente, ossia più che proporzionalmente, in rapporto al fatturato. Tuttavia, l'Ungheria non ha fornito alcuna giustificazione per la progressività dell'imposta relativa a possibili esternalità create dagli annunci pubblicitari.

Deduzione delle perdite riportate

(70)

Per quanto concerne la deduzione delle perdite riportate per le imprese che non hanno realizzato utili nel 2013, essa non può essere giustificata come misura volta a evitare l'evasione fiscale e l'elusione degli adempimenti fiscali. La misura introduce una distinzione arbitraria tra due gruppi di imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile. Poiché si tratta di una distinzione arbitraria e non in linea con la natura di un'imposta sul fatturato, come descritto nei considerando 62 e 63, non può essere ritenuta una norma antiabuso coerente, tale da giustificare un trattamento differenziato.

Conclusioni sulla giustificazione

(71)

La Commissione ritiene quindi che la capacità contributiva non possa essere utilizzata come principio guida per l'imposta sul fatturato pubblicitario ungherese. Di conseguenza, la Commissione non ritiene che le misure siano giustificate dalla natura e dal regime generale del sistema fiscale. Pertanto, le misure conferiscono un vantaggio selettivo a favore delle imprese pubblicitarie con un livello di fatturato inferiore (e dunque delle imprese più piccole) e delle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013 e che potrebbero dedurre le perdite riportate dalla base imponibile del 2014.

4.1.4.   POTENZIALE DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA E INCIDENZA SUGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI

(72)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, una misura costituisce aiuto di Stato quando falsa o minaccia di falsare la concorrenza o incide sugli scambi tra Stati membri.

(73)

Le misure si applicano a tutte le imprese il cui fatturato è generato dalla pubblicazione di annunci pubblicitari in Ungheria. Il mercato pubblicitario ungherese è aperto alla concorrenza e caratterizzato dalla presenza di operatori di altri Stati membri, pertanto ogni aiuto a favore di taluni operatori pubblicitari è in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri. Di fatto, le misure incidono sulla concorrenza delle imprese soggette all'imposta. Le misure riducono gli oneri fiscali che le imprese con bassi livelli di fatturato e le imprese che non hanno realizzato utili nel 2013 sarebbero state tenute a versare se fossero state soggette alla stessa imposta sulla pubblicità applicata alle imprese con alti livelli di fatturato e/o alle imprese che hanno realizzato utili nel 2013. Pertanto, l'aiuto concesso attraverso tali misure costituisce un aiuto al funzionamento in quanto riduce gli oneri che le imprese avrebbero di norma dovuto sostenere nell'ambito della loro gestione quotidiana o dello svolgimento delle loro normali attività. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia gli aiuti al funzionamento falsano la concorrenza (16); pertanto si deve ritenere che ogni aiuto concesso a tali imprese falsi o minacci di falsare la concorrenza rafforzando la loro posizione finanziaria sul mercato pubblicitario ungherese. Di conseguenza, le misure falsano o minacciano di falsare la concorrenza e incidono sugli scambi tra Stati membri.

4.1.5.   CONCLUSIONI

(74)

Essendo presenti tutte le condizioni stabilite dall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la Commissione conclude che l'imposta sulla pubblicità, che prevede l'introduzione di una struttura ad aliquote d'imposta progressive e la deduzione delle perdite riportate dalla base imponibile del 2014 limitatamente alle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013, costituisca aiuto di Stato ai sensi della suddetta disposizione.

4.2.   COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO CON IL MERCATO INTERNO

(75)

Gli aiuti di Stato sono compatibili con il mercato interno a condizione che rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato (17) e possono considerarsi compatibili con il mercato interno se la Commissione ritiene che essi rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato (18). Tuttavia, spetta allo Stato membro che concede l'aiuto dimostrare che l'aiuto concesso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato (19).

(76)

La Commissione rileva che le autorità ungheresi non hanno fornito alcuna argomentazione in base alla quale le misure possano essere considerate compatibili con il mercato interno e che l'Ungheria non ha avanzato osservazioni atte a fugare i dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento relativamente alla compatibilità delle misure. La Commissione ritiene che non si applichi nessuna delle eccezioni previste dalle disposizioni del trattato sopracitate, in quanto le misure non sembrano finalizzate a conseguire nessuno degli obiettivi elencati in tali disposizioni.

(77)

Di conseguenza, le misure non possono essere dichiarate compatibili con il mercato interno.

4.3.   IMPATTO SULLA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO DELLA MODIFICA DEL 2015 ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

(78)

L'applicazione dell'imposta sulla pubblicità introdotta dalla legge XXII del 2014 — come descritto nella decisione di avvio del procedimento — è stata interrotta a decorrere dalla data della decisione della Commissione relativa all'avvio di un'indagine formale e all'emissione di un'ingiunzione di sospensione. Tuttavia, l'imposta sulla pubblicità del 2014 è stata modificata dalle autorità ungheresi nel giugno 2015, senza notifica preventiva alla Commissione e/o approvazione da parte di quest'ultima, pertanto l'imposta ha continuato a essere applicata in versione modificata. La Commissione ritiene che la versione modificata dell'imposta sulla pubblicità sia basata sugli stessi principi dell'imposta iniziale e che contenga — almeno in una certa misura — le stesse caratteristiche descritte nella decisione di avvio del procedimento che hanno indotto la Commissione ad aprire un'indagine formale. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la versione modificata dell'imposta sulla pubblicità rientri nell'ambito di applicazione della decisione di avvio del procedimento. Nella presente sezione, la Commissione valuta se — e in che misura — la versione modificata dell'imposta risolve i dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento rispetto all'imposta sulla pubblicità iniziale.

(79)

Sebbene la modifica del 2015 risponda ad alcuni dei dubbi sotto il profilo degli aiuti di Stato formulati dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, non li risolve tutti completamente.

(80)

In primo luogo, la nuova struttura delle aliquote d'imposta fornisce ancora un'esenzione alle imprese (gruppi) con fatturato inferiore a 100 milioni di HUF, circa 325 000 EUR (aliquota applicata: 0 %) mentre le altre verseranno il 5,3 % per la quota di fatturato al di sopra di 100 milioni di HUF. In pratica ciò significa un mantenimento della progressività nella tassazione delle imprese con un fatturato pubblicitario superiore alla soglia.

(81)

La nuova soglia, al di sotto della quale si applica l'aliquota dello 0 % (100 milioni di HUF), è inferiore a quella al di sotto della quale si applicava l'aliquota d'imposta dello 0 % ai sensi della vecchia legislazione (che era di 500 milioni di HUF). Tuttavia, determina una mancata riscossione di imposte di circa 17 000 EUR all'anno (5,3 % × 325 000 EUR).

(82)

La Commissione ha fornito all'Ungheria l'opportunità di giustificare l'applicazione di un'aliquota d'imposta dello 0 % ai fatturati pubblicitari inferiori a 100 milioni di HUF in base alla logica del sistema fiscale (ossia l'onere amministrativo). Tuttavia, l'Ungheria non ha addotto argomentazioni atte a dimostrare che il costo della riscossione delle imposte (onere amministrativo) supererebbe gli importi incassati per le imposte (fino a un massimo di 17 000 EUR circa di imposte all'anno).

(83)

Secondo, la modifica introduce un'applicazione opzionale retroattiva all'entrata in vigore dell'imposta nel 2014: per il passato, i contribuenti possono scegliere di applicare il nuovo o il vecchio sistema.

(84)

In pratica, ciò significa che le imprese che in passato erano soggette all'aliquota d'imposta dello 0 % e dell'1 % non saranno tassate retroattivamente all'aliquota del 5,3 %, essendo improbabile che scelgano di pagare più tasse. Pertanto, l'effetto retroattivo opzionale dell'imposta modificata consente alle imprese di eludere il pagamento dell'imposta secondo il nuovo sistema e conferisce un vantaggio economico a chi decide di non optare per l'aliquota del 5,3 %.

(85)

Terzo, la deduzione dalla base imponibile del 2014 delle perdite riportate passate, limitata alle società che non hanno realizzato utili nel 2013 resta invariata. Pertanto, il regime modificato non risponde ai dubbi sotto il profilo degli aiuti di Stato formulati nella decisione di avvio del procedimento, che quindi permangono.

(86)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che le modifiche del 2015 alla legge relativa all'imposta sulla pubblicità rispondano solo in parte ai dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento relativa alla legge relativa all'imposta sulla pubblicità del 2014. In effetti, la legge modificata prevede gli stessi elementi che la Commissione riteneva costituissero un aiuto di Stato nel regime precedente. Sebbene il numero di aliquote e scaglioni applicabili sia stato ridotto da 6 a 2 e l'aliquota più alta sia stata notevolmente ridotta dal 50 % al 5,3 %, l'imposta è rimasta progressiva, la sua progressività è rimasta ingiustificata e la deduzione delle perdite riportate continua a essere applicata come prima. La presente valutazione è valida per il futuro ma anche per il passato, vale a dire dall'entrata in vigore della legge modificata il 5 luglio 2015 ed eventualmente con effetto retroattivo all'entrata in vigore della legge nel 2014.

(87)

Pertanto, le modifiche del 2015 all'imposta sulla pubblicità non influiscono sulla conclusione della Commissione che l'imposta sulla pubblicità costituisca ancora un aiuto di Stato illegale e incompatibile.

4.4.   RECUPERO DELL'AIUTO

(88)

Come già indicato nel considerando 78, la Commissione ritiene che la decisione di avvio del procedimento riguardi anche il regime modificato. Pertanto, la presente decisione riguarda la legge relativa all'imposta così come in vigore alla data della decisione di avvio del procedimento, ossia il 12 marzo 2015, nonché le sue modifiche del 5 giugno 2015.

(89)

Le misure non sono state notificate, né dichiarate compatibili con il mercato interno da parte della Commissione. Tali misure costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e nuovo aiuto ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589. Poiché tali misure sono state poste in essere in violazione dell'obbligo di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, esse costituiscono altresì aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 2015/1589.

(90)

L'aver riscontrato che la misura si configura come aiuto di Stato illegale e incompatibile implica la necessità di recuperare l'aiuto dai suoi beneficiari ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589.

(91)

Per quanto riguarda la progressività dell'aliquota d'imposta, il recupero dell'aiuto richiede all'Ungheria parità di trattamento per tutte le imprese, come se fossero soggette a un'unica aliquota d'imposta. La Commissione automaticamente ritiene che l'aliquota fissa debba essere il 5,3 % come stabilito dall'Ungheria nella versione modificata dell'imposta a meno che l'Ungheria decida, entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione, di fissare un'aliquota d'imposta unica applicabile retroattivamente a tutte le imprese per l'intero periodo di applicazione dell'imposta sulla pubblicità (versione originale e modificata) o di abolire l'imposta sulla pubblicità con effetto retroattivo dalla data della sua entrata in vigore.

(92)

Per quanto riguarda l'aiuto concesso alle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013, derivante dalla deduzione delle perdite riportate, l'Ungheria è tenuta a recuperare la differenza tra l'imposta dovuta per l'applicazione dell'aliquota d'imposta fissa all'intero fatturato pubblicitario delle imprese soggette all'imposta senza alcuna deduzione delle perdite, e l'imposta effettivamente versata. Tale differenza corrisponde all'imposta elusa grazie alla deduzione.

(93)

Come indicato al considerando 56, il sistema di riferimento per la tassazione del fatturato pubblicitario dovrebbe essere un'imposta in cui:

tutti i fatturati pubblicitari siano soggetti all'imposta (nessuna opzionalità), senza la deduzione di alcuna perdita riportata,

i fatturati siano soggetti alla stessa aliquota fiscale (unica); tale aliquota unica è fissata automaticamente al 5,3 %,

non sia mantenuto o introdotto alcun altro elemento che fornisca un vantaggio selettivo a talune imprese.

(94)

Per quanto riguarda il recupero, ciò significa che per il periodo tra l'entrata in vigore dell'imposta sulla pubblicità nel 2014 e la data della sua abolizione o sostituzione con un regime pienamente conforme alle norme in materia di aiuti di Stato, l'importo dell'aiuto ricevuto dalle imprese con fatturato pubblicitario andrebbe calcolato come differenza tra:

da un lato, l'importo dell'imposta (1) che l'impresa avrebbe dovuto pagare in applicazione del sistema di riferimento, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato (con un'aliquota d'imposta unica fissata automaticamente al 5,3 % dell'intero fatturato pubblicitario senza la deduzione di alcuna perdita riportata),

dall'altro, l'importo dell'imposta (2) che l'impresa era tenuta a pagare o aveva già versato.

(95)

Laddove la differenza tra l'importo dell'imposta (1) e l'importo dell'imposta (2) sia positiva, andrebbe recuperato l'importo dell'aiuto comprensivo di interessi di recupero dalla data in cui era dovuta l'imposta.

(96)

Non sarebbe necessario alcun recupero qualora l'Ungheria abolisca il sistema fiscale con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore dell'imposta sulla pubblicità nel 2014. Ciò non precluderebbe all'Ungheria di introdurre in futuro, per esempio dal 2017, un sistema fiscale non progressivo e che non operi distinzioni tra gli operatori economici soggetti all'imposta.

5.   CONCLUSIONE

(97)

La Commissione ritiene che l'Ungheria abbia illegalmente concesso l'aiuto in questione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(98)

L'Ungheria è tenuta ad abolire il regime di aiuti illegale o a sostituirlo con un nuovo regime conforme alle norme in materia di aiuti di Stato.

(99)

L'Ungheria è tenuta a procedere al recupero degli aiuti.

(100)

Tuttavia, la Commissione osserva che il vantaggio fiscale, ossia il risparmio dell'imposta, derivante dall'applicazione della soglia di 100 milioni di HUF potrebbe essere conforme al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (20) (in appresso, «regolamento “de minimis”»). Il massimale che un gruppo di imprese può ricevere è di 200 000 EUR nell'arco di tre anni, tenendo conto di tutti gli aiuti «de minimis». Per conformarsi con le norme «de minimis», devono risultare soddisfatte tutte le altre condizioni previste dal regolamento in questione. Qualora il vantaggio derivante dall'esenzione sia conforme con le norme «de minimis», non costituirà aiuto di Stato illegale e incompatibile e non dovrà essere recuperato.

(101)

La presente decisione è adottata fatta salva la possibilità di condurre indagini sulla conformità delle misure con le libertà fondamentali stabilite dal trattato, in particolare la libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato concesso nel quadro della legge relativa all'imposta sulla pubblicità ungherese, anche dopo la sua modifica del 5 giugno 2015, mediante l'applicazione di un'imposta sul fatturato con aliquote progressive e la possibilità, per le imprese che non hanno realizzato utili nel 2013, di dedurre le perdite riportate dalla loro base imponibile del 2014, alla quale l'Ungheria ha illegalmente dato esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 2

L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 non costituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni del regolamento adottato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (21) o del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (22) a seconda di quale sia applicabile al momento della concessione dell'aiuto.

Articolo 3

L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 che, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2015/1588 o da qualunque altro regime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo di aiuti.

Articolo 4

1.   L'Ungheria procede al recupero dai beneficiari dell'aiuto incompatibile concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1, come indicato ai considerando da 88 a 95.

2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (23) modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 (24).

4.   L'Ungheria annulla tutti i pagamenti in sospeso dell'aiuto a norma del regime di cui all'articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

1.   Il recupero dell'aiuto concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.   L'Ungheria attua la presente decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della stessa.

Articolo 6

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Ungheria trasmette le seguenti informazioni:

a)

l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto l'aiuto nel quadro del regime di cui all'articolo 1 e l'importo complessivo dell'aiuto ricevuto da ciascuno di essi nel quadro del regime;

b)

l'importo complessivo (capitale e interessi di recupero) che deve essere recuperato da ciascun beneficiario;

c)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

d)

i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto.

2.   L'Ungheria informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 7

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  GU C 136 del 24.4.2015, pag. 7.

(2)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  Causa C-83/98 P, Francia/Ladbroke Racing Ltd e Commissione, UE:C:2000:248 e UE:C:1999:577, punti da 48 a 51. Allo stesso modo, può costituire un aiuto di Stato una misura che conceda a talune imprese una riduzione d'imposta o un rinvio del pagamento del tributo normalmente dovuto, cfr. cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos e altri, punto 46.

(5)  Causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline, UE:C:2001:598, punto 38.

(6)  Cfr. causa C-66/02, Italia/Commissione, UE:C:2005:768, punto 78; causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e altri, UE:C:2006:8, punto 132; causa C-522/13, Ministerio de Defensa e Navantia, UE:C:2014:2262, punti da 21 a 31. Cfr. altresì paragrafo 9 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3).

(7)  Cause riunite C-393/04 e C-41/05, Air Liquide Industries Belgium, UE:C:2006:403 e UE:C:2006:216, punto 30 e causa C-387/92, Banco Exterior de España, UE:C:1994:100, punto 14.

(8)  Cfr., ad esempio, causa C-279/08 P, Commissione/Paesi Bassi (NOx), UE:C:2011:551; causa C-143/99 Adria-Wien Pipeline, UE:C:2001:598; cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos e altri, UE:C:2011:550 e UE:C:2010:411; causa C-308/01, GIL Insurance, UE:C:2004:252 e UE:C:2003:481.

(9)  Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese.

(10)  Cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, UE:C:2011:732.

(11)  Idem, punto 92.

(12)  Causa C-487/06 P, British Aggregates/Commissione, UE:C:2008:757, punti 85 e 89 e giurisprudenza succitata, e causa C-279/08 P, Commissione/Paesi Bassi (NOx), UE:C:2011:551, punto 51.

(13)  Cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, UE:C:2011:732.

(14)  Cfr., ad esempio, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos e altri, UE:C:2011:550 e UE:C:2010:411, punto 69.

(15)  Cfr. comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, paragrafo 24. La finalità ridistributiva che può giustificare un'aliquota d'imposta progressiva è esplicitamente dichiarata esclusivamente per quanto riguarda le imposte sugli utili o sul reddito (netto), non per quanto concerne le imposte sul fatturato.

(16)  Causa C-172/03, Heiser, UE:C:2005:130, punto 55. Cfr. altresì C-494/06 P, Commissione/Italia e Wam, UE:C:2009:272, punto 54 e giurisprudenza succitata e C-271/13 P, Rousse Industry/Commissione, UE:C:2014:175, punto 44. Cause riunite C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, Comitato «Venezia vuole vivere» e altri/Commissione, UE:C:2011:368, punto 136. Cfr. altresì causa C-156/98, Germania/Commissione, UE:C:2000:467, punto 30, e giurisprudenza succitata.

(17)  Le eccezioni di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del TFUE riguardano quanto segue: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania.

(18)  Le eccezioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE riguardano quanto segue: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di talune regioni, b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ed e) gli aiuti determinati con decisione del Consiglio.

(19)  Causa T-68/03, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione, UE:T:2007:253, punto 34.

(20)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(21)  Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

(23)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(24)  Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).


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