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Document 32016R2134

Regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

OJ L 338, 13.12.2016, p. 1–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; abrog. impl. da 32019R0125

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2134/oj

13.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/2134 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 2016

recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio (2), adottato nel 2005, è entrato in vigore il 30 luglio 2006. In risposta agli appelli del Parlamento europeo del 2010 (3) e a seguito di indicazioni secondo cui prodotti medicinali esportati dall'Unione erano stati utilizzati per eseguire la pena capitale in un paese terzo, gli elenchi di merci di cui agli allegati II e III del regolamento, il cui commercio è vietato o controllato, sono state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione (4). La Commissione, coadiuvata da un gruppo di esperti, ha esaminato la necessità di ulteriori modifiche del regolamento (CE) n. 1236/2005 e relativi allegati. Nel luglio 2014, il regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2014 della Commissione (5) ha modificato gli allegati II e III di conseguenza.

(2)

Il 1o dicembre 2009, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») è diventata giuridicamente vincolante. La definizione di tortura di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005, tratta dalla convenzione del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, continua a essere valida. È opportuno modificare la definizione di «altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti», che non figura in tale convenzione, per allinearla alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. È inoltre opportuno chiarire il significato del termine «sanzioni legali» utilizzato nella definizione di «tortura» e in quella di «altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti», alla luce della politica dell'Unione sulla pena di morte.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1236/2005 stabilisce un regime di autorizzazioni all'esportazione concepito per prevenire l'uso delle merci elencate all'allegato III di tale regolamento per la pena capitale, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(4)

Il regime di autorizzazioni all'esportazione dovrebbe essere proporzionato e non dovrebbe quindi impedire l'esportazione di prodotti medicinali utilizzati a fini terapeutici legittimi.

(5)

Date le differenze tra la pena di morte, da un lato, e la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, dall'altro, è opportuno istituire un sistema di autorizzazioni all'esportazione specifico per prevenire l'uso di alcune merci per la pena di morte. Un tale sistema dovrebbe tener presente che una serie di paesi hanno abolito la pena di morte, indipendentemente dal tipo di reato, e hanno sottoscritto un impegno internazionale in tal senso. Per ovviare al rischio di riesportazioni verso paesi che non hanno abolito la pena di morte, è opportuno stabilire determinati requisiti e condizioni al momento di autorizzare le esportazioni verso paesi che hanno abolito la pena di morte. Per le esportazioni verso i paesi che hanno abolito la pena di morte per qualsiasi tipo di reato e hanno confermato tale abolizione mediante un impegno internazionale è quindi opportuno rilasciare un'autorizzazione generale di esportazione.

(6)

Per i paesi che non hanno abolito la pena di morte per qualsiasi tipo di reato e non hanno sottoscritto un impegno internazionale in tal senso, è opportuno che, nell'esaminare una domanda di autorizzazione di esportazione, le autorità competenti verifichino se sussiste il rischio che l'utente finale nel paese di destinazione utilizzi le merci esportate per eseguire la pena capitale. È opportuno porre condizioni e requisiti adeguati per controllare la vendita o il trasferimento a terzi da parte dell'utente finale. In caso di spedizioni multiple tra uno stesso esportatore e un utente finale, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di riesaminare periodicamente lo status dell'utente finale, per esempio ogni sei mesi, invece che ogni volta che rilasciano un'autorizzazione all'esportazione per una spedizione, fermo restando il diritto delle autorità competenti di annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni già concesse conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1236/2005.

(7)

Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare un'autorizzazione generale per tutte le spedizioni di prodotti medicinali da parte di un esportatore verso un determinato utente finale per un arco di tempo stabilito, specificando, se del caso, un quantitativo corrispondente all'uso normale di tali prodotti da parte dell'utente. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1236/2005, una tale autorizzazione sarebbe valida da uno a tre anni, con possibilità di proroga al massimo per altri due anni.

(8)

Il rilascio di un'autorizzazione generale è inoltre opportuno nei casi in cui un produttore intenda esportare prodotti medicinali che rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1236/2005 verso un distributore in un paese che non ha abolito la pena di morte, a condizione che l'esportatore e il distributore abbiano concluso un accordo giuridicamente vincolante in forza del quale il distributore è tenuto a applicare una serie di misure adeguate atte a garantire che i prodotti medicinali non siano utilizzati per la pena di morte.

(9)

È opportuno che l'elenco delle merci per la cui esportazione è necessaria un'autorizzazione per impedire che tali merci siano utilizzate per la pena di morte includa solo le merci che sono state utilizzate per la pena di morte in un paese terzo che non ha abolito la pena di morte e le merci il cui uso per la pena di morte è stato approvato da un paese terzo, anche se tale paese non le ha utilizzate a tal fine. È opportuno che siano escluse le merci non letali che non sono essenziali per giustiziare una persona condannata, ad esempio mobili di base che possono trovarsi anche in una stanza di esecuzione.

(10)

I prodotti medicinali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1236/2005 possono essere controllati in conformità delle convenzioni internazionali sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, come la convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope. Scopo di questi controlli è prevenire il traffico di stupefacenti e non già evitare che i prodotti medicinali esportati siano utilizzati per la pena di morte ed è quindi opportuno che i controlli all'esportazione di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 si applichino in aggiunta a quelli internazionali. Gli Stati membri dovrebbero essere tuttavia incoraggiati a avvalersi di un'unica procedura per entrambi i sistemi di controllo.

(11)

Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare agli esportatori un'autorizzazione generale per l'esportazione delle merci elencate all'allegato III del regolamento (CE) n. 1236/2005 in modo da impedire che siano utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(12)

È opportuno che i controlli all'esportazione di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 non si applichino alle merci la cui esportazione è controllata in forza della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (6), del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (7) e del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(13)

Il regolamento (CE) n. 1236/2005 vieta l'esportazione e l'importazione delle merci elencate all'allegato II di tale regolamento e la fornitura di assistenza tecnica relativa a tali merci. Qualora tali merci si trovino in paesi terzi, è necessario vietare agli intermediari dell'Unione la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti tali merci, in quanto merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Il divieto di fornire questi servizi di intermediazione servirebbe a tutelare la morale pubblica e a rispettare i principi di dignità umana che sono alla base dei valori europei, così come sanciti dal trattato sull'Unione europea e dalla Carta.

(14)

È opportuno che la fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato III o all'allegato III bis del regolamento (CE) n. 1236/2005 sia soggetta a un'autorizzazione preventiva per evitare che i servizi di intermediazione o l'assistenza tecnica contribuiscano all'utilizzo delle merci cui si riferiscono per la pena di morte, la tortura o a altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(15)

I servizi di intermediazione e l'assistenza tecnica che a norma del presente regolamento sono soggetti ad autorizzazione preventiva dovrebbero essere quelli forniti dall'interno dell'Unione, ovvero quelli forniti dall'interno dei territori che rientrano nell'ambito d'applicazione territoriale dei trattati, compreso lo spazio aereo e tutti gli aeromobili o i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

(16)

In sede di autorizzazione della fornitura di assistenza tecnica relativa alle merci elencate all'allegato III del regolamento (CE) n. 1236/2005, è opportuno che le autorità competenti si adoperino per garantire che l'assistenza tecnica ed eventuali formazioni sull'uso di tali merci che sarebbero fornite o offerte insieme all'assistenza tecnica per cui si richiede l'autorizzazione siano fornite in modo da promuovere norme di applicazione della legge che rispettano i diritti umani e contribuire ad evitare la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

(17)

Poiché le merci elencate all'allegato II del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, è opportuno vietare agli intermediari e ai fornitori di assistenza tecnica di fornire formazioni sull'uso di tali merci ai paesi terzi, nonché vietare tanto la promozione di tali merci in fiere commerciali o mostre nell'Unione quanto la vendita o l'acquisto di spazi pubblicitari sulla stampa o su Internet e di tempi pubblicitari in televisione o radio in relazione a tali merci.

(18)

Al fine di impedire agli operatori economici di trarre vantaggio dal trasporto di merci che attraversano il territorio doganale dell'Unione per raggiungere un paese terzo e che sono destinati ad essere usati per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, è necessario vietare all'interno dell'Unione il trasporto di tali merci se sono elencate all'allegato II o, purché l'operatore economico sia a conoscenza dell'uso previsto, se sono elencate all'allegato III o all'allegato III bis del regolamento (CE) n. 1236/2005.

(19)

È opportuno chiarire che gli Stati membri possono applicare misure che limitano la fornitura di determinati servizi in relazione alle merci elencate all'allegato II del regolamento (CE) n. 1236/2005, conformemente alle norme dell'Unione applicabili.

(20)

Se da un lato le autorità doganali dovrebbero scambiarsi determinate informazioni con altre autorità doganali mediante il sistema di gestione dei rischi doganali, conformemente alla normativa doganale dell'Unione, dall'altro le autorità competenti di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1236/2005 dovrebbero scambiarsi determinate informazioni con altre autorità competenti conformemente all'articolo 11 di tale regolamento. È opportuno che le autorità competenti siano tenute a utilizzare un sistema sicuro e criptato per lo scambio di informazioni sui dinieghi conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1236/2005. A tal fine è opportuno che la Commissione renda disponibile una nuova funzione nel sistema esistente istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 428/2009.

(21)

È opportuno chiarire che il trattamento e lo scambio di informazioni, nella misura in cui riguardano i dati personali, devono rispettare la normativa applicabile sul trattamento e lo scambio di dati personali conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(22)

Al fine di adottare le disposizioni necessarie all'applicazione del regolamento (CE) n. 1236/2005, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alla modifica dei nuovi allegati III bis, III ter, VI e VII del regolamento (CE) n. 1236/2005. Si ricorda che a norma del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) è conferito alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche degli allegati I, II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 1236/2005. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione nella preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di atti delegati.

(23)

Al fine di consentire all'Unione di rispondere rapidamente quando sono sviluppate nuove merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, e quando vi è un rischio chiaro ed immediato che tali merci saranno usate per scopi che comportano tali violazioni dei diritti umani, è opportuno prevedere l'applicazione immediata del pertinente atto della Commissione quando, in caso di modifica degli allegati II o III del regolamento (CE) n. 1236/2005, sussistono motivi imperativi d'urgenza per tale modifica. Al fine di consentire all'Unione di rispondere rapidamente quando uno o più paesi terzi autorizzano l'uso di determinate merci per la pena di morte, oppure accettano o violano un impegno internazionale di abolire la pena di morte per tutti i reati, è opportuno prevedere l'applicazione immediata del pertinente atto della Commissione quando, in caso di modifica degli allegati III bis o III ter del regolamento (CE) n. 1236/2005, lo richiedano motivi imperativi d'urgenza. Quando si ricorre alla procedura d'urgenza, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

(24)

È opportuno istituire un gruppo di coordinamento. Tale gruppo dovrebbe consentire agli esperti degli Stati membri e alla Commissione di scambiare informazioni sulle pratiche amministrative e di discutere di questioni di interpretazione del presente regolamento, di questioni tecniche legate alle merci elencate, delle evoluzioni legate al presente regolamento e di tutte le altre questioni pertinenti. Il gruppo potrebbe in particolare discutere delle questioni legate alla natura delle merci, all'utilizzo al quale sono destinate, alla disponibilità delle merci nei paesi terzi e del fatto che le merci siano o non siano specificatamente concepite o modificate per essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Se la Commissione decide di consultare il gruppo in sede di preparazione degli atti delegati, è opportuno che tale consultazione sia condotta conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

(25)

La Commissione non svolge funzioni collegate al mantenimento dell'ordine pubblico, all'azione repressiva o all'esecuzione delle sentenze penali e non si rifornisce quindi di attrezzature che servono ad assolvere a queste funzioni. È quindi opportuno istituire una procedura che permetta alla Commissione di ricevere informazioni su attrezzature e prodotti commercializzati nell'Unione e utilizzati a fini repressivi che non sono inclusi negli elenchi di merci il cui commercio è vietato o controllato onde garantire l'aggiornamento degli elenchi alla luce di nuovi sviluppi. Quando uno Stato membro presenta alla Commissione una richiesta di aggiungere merci all'allegato II, all'allegato III o all'allegato III bis del regolamento (CE) n. 1236/2005, è opportuno che la trasmetta agli altri Stati membri,

(26)

Al fine di accordare agli operatori economici e alle autorità competenti il tempo per richiedere e concedere le autorizzazioni necessarie, è opportuno prevedere un breve periodo di transizione per l'applicazione di nuovi controlli sui servizi di intermediazione e sull'assistenza tecnica,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1236/2005 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme dell'Unione che disciplinano gli scambi con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, e le norme che disciplinano la fornitura di servizi di intermediazione, di assistenza tecnica, di formazione e di pubblicità riguardanti tali merci.»;

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

le lettere a), b), c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«a)   “tortura”: qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, per fini quali l'ottenimento da essa o da una terza persona di informazioni o confessioni, la punizione per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, intimorire o far pressione su di lei o intimorire o far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da ogni altra persona che eserciti pubbliche funzioni, su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o a esse connessi. In nessuna circostanza la pena di morte è ritenuta una sanzione legale;

b)   “altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti”: qualsiasi atto mediante il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze, fisiche o mentali, che raggiungano un livello minimo di gravità, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da ogni altra persona che eserciti pubbliche funzioni, su sua istigazione o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o a esse connessi. In nessuna circostanza la pena di morte è ritenuta una sanzione legale;

c)   “autorità incaricata dell'applicazione della legge”: qualsiasi autorità incaricata della prevenzione, dell'individuazione, delle indagini, della lotta e della repressione in ambito penale, tra cui, ma non esclusivamente, la polizia, i pubblici ministeri, le autorità giudiziarie, le autorità penitenziarie pubbliche o private nonché, se del caso, le forze di sicurezza dello Stato e le autorità militari;

d)   “esportazione”: l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione, tra cui l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

e)   “importazione”: l'ingresso di merci nel territorio doganale dell'Unione, compresi la custodia temporanea, la collocazione in zona franca, il vincolo ad un regime speciale e l'immissione in libera pratica ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013;

(*1)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;"

b)

le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti:

«h)   “autorità competente”: un'autorità di uno degli Stati membri, che figura nell'elenco dell'allegato I, abilitata, a norma dell'articolo 8, ad assumere decisioni sulle richieste di autorizzazioni o a vietare a un esportatore di ricorrere all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione;

i)   “richiedente”:

1.

l'esportatore per le esportazioni di cui agli articoli 3, 5 o 7 ter;

2.

la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione, per il transito di cui all'articolo 4 bis;

3.

il fornitore di assistenza tecnica per le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 3;

4.

il museo che esporrà la merce per le importazioni e le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 4; e

5.

il fornitore di assistenza tecnica o l'intermediario, per le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 7 bis o di servizi di intermediazione di cui all'articolo 7 quinquies

c)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«j)   “territorio doganale dell'Unione”: il territorio ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013;

k)   “servizi di intermediazione”:

1)

la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura delle merci interessate da un paese terzo verso qualunque altro paese terzo, oppure

2)

la vendita o l'acquisto delle merci interessate ubicate in un paese terzo per il loro trasferimento verso un altro paese terzo.

Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa dalla presente definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione;

l)   “intermediario”: qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, residente o stabilito in uno Stato membro che fornisca i servizi definiti alla lettera k) dall'interno dell'Unione; qualunque persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro, indipendentemente dalla residenza, che fornisca tali servizi dall'interno dell'Unione; qualunque persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, ovunque abbia sede, che fornisca tali servizi dall'interno dell'Unione;

m)   “fornitore di assistenza tecnica”: qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, residente o stabilito in uno Stato membro che fornisca assistenza tecnica come definita alla lettera f) dall'interno dell'Unione; qualunque persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro, indipendentemente dalla residenza, che fornisca tale assistenza dall'interno dell'Unione; qualunque persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, ovunque abbia sede, che fornisca tale assistenza dall'interno dell'Unione;

n)   “esportatore”: qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio per conto del quale è resa una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona, l'entità o l'organismo che sia titolare di un contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Qualora non sia stato concluso un siffatto contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona, l'entità o l'organismo che ha la facoltà di decidere l'invio delle merci al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora ai sensi di tale contratto risulti essere titolare del diritto di disporre delle merci una persona, un'entità o un organismo non residente o stabilito nell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente residente o stabilito nell'Unione;

o)   “autorizzazione generale di esportazione dell'Unione”: autorizzazione per le esportazioni di cui alla lettera d) verso determinati paesi, concessa a tutti gli esportatori che ne rispettano le condizioni e i requisiti d'uso elencati all'allegato III ter;

p)   “autorizzazione specifica”: un'autorizzazione rilasciata a:

1.

uno specifico esportatore per le esportazioni quali definite alla lettera d) verso un utente finale o un destinatario di un paese terzo e riguardante una o più merci;

2.

uno specifico intermediario per la fornitura di servizi di intermediazione quali definiti alla lettera k) verso un utente finale o un destinatario di un paese terzo e riguardante una o più merci, o

3.

una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione per il transito quale definito alla lettera s);

q)   “autorizzazione generale”: autorizzazione rilasciata a un determinato esportatore o intermediario per un tipo di merci elencate all'allegato III o all'allegato III bis, che può essere valida per:

1.

le esportazioni quali definite alla lettera d) verso uno o più utenti finali specifici in uno o più paesi terzi specifici;

2.

le esportazioni quali definite alla lettera d) verso uno o più distributori specifici in uno o più paesi terzi specifici nel caso in cui l'esportatore sia un produttore di merci di cui all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, o all'allegato III bis, sezione 1;

3.

la fornitura di servizi di intermediazione relativi al trasferimento di merci ubicate in un paese terzo verso uno o più utenti finali specifici in uno o più paesi terzi specifici;

4.

la fornitura di servizi di intermediazione relativi al trasferimento di merci ubicate in un paese terzo verso uno o più distributori specifici in uno o più paesi terzi specifici nel caso in cui l'intermediario sia un produttore di merci di cui all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, o all'allegato III bis, sezione 1;

r)   “distributore”: un operatore economico che svolge attività all'ingrosso riguardanti le merci elencate all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, ovvero all'allegato III bis, sezione 1, quali l'acquisto presso i produttori oppure lo stoccaggio, la fornitura o l'esportazione di tali merci; le attività all'ingrosso di tali merci non comprendono l'acquisto di tali merci da parte di un ospedale, un farmacista o un professionista del settore medico esclusivamente finalizzato alla distribuzione al pubblico;

s)   “transito”: il trasporto nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali che attraversano il territorio doganale dell'Unione con una destinazione esterna a tale territorio.»;

3)

all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono vietate tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

L'allegato II include merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire, anche gratuitamente, a qualsiasi persona, entità od organismo in un paese terzo servizi di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato II.»;

4)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono vietate tutte le importazioni delle merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

È fatto divieto a qualunque persona, entità od organismo nell'Unione di accettare da qualunque persona, entità od organismo di un paese terzo assistenza tecnica, anche gratuita, connessa alle merci elencate all'allegato II.»;

5)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

Divieto di transito

1.   È vietato il transito delle merci elencate all'allegato II.

2.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il transito delle merci elencate all'allegato II, purché si dimostri che il paese di destinazione le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.

Articolo 4 ter

Divieto di servizi di intermediazione

È fatto divieto a un intermediario di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

Articolo 4 quater

Divieto di formazioni

È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica o a un intermediario di fornire ovvero offrire a qualsiasi persona, entità od organismo in un paese terzo formazioni sull'uso delle merci elencate all'allegato II.

Articolo 4 quinquies

Fiere commerciali

È fatto divieto a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo, incluso un consorzio, a prescindere dal fatto che essi risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro o meno, di esporre o mettere in vendita le merci elencate all'allegato II in occasione di una mostra o fiera che ha luogo nell'Unione, a meno che non sia dimostrato che, in considerazione della natura della mostra o della fiera, una siffatta esposizione o la messa in vendita non promuova né sia determinante per la vendita ovvero la fornitura delle merci in questione ad alcuna persona, entità od organismo in un paese terzo.

Articolo 4 sexies

Pubblicità

È fatto divieto a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo, incluso un consorzio, residente o stabilito in uno Stato membro che venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro che venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, nonché a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro che venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, di vendere a qualsiasi persona, entità od organismo in un paese terzo, o di acquistare da questi ultimi, spazi pubblicitari sulla stampa o su Internet ovvero tempi pubblicitari in televisione o radio in relazione alle merci elencate all'allegato II.

Articolo 4 septies

Misure nazionali

1.   Fatte salve le norme dell'Unione applicabili, compreso il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, gli Stati membri possono adottare o mantenere misure nazionali che limitano il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione in relazione alle merci elencate all'allegato II.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 1. Le misure esistenti sono notificate entro il 17 febbraio 2017. Le nuove misure, le modifiche e le abrogazioni sono notificate anteriormente alla loro data di entrata in vigore.»;

6)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato III sono soggette ad autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) n. 952/2013, tra cui il deposito di merci non unionali in una zona franca.

L'allegato III contiene esclusivamente le merci seguenti che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti:

a)

merci utilizzate principalmente per finalità coercitive; e

b)

merci che, tenendo conto del modello e delle caratteristiche tecniche, sono esposte concretamente al rischio di essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

L'allegato III non comprende:

a)

le armi da fuoco soggette a controlli in forza del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

b)

i prodotti a duplice uso soggetti a controlli in forza del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*3); e

c)

le merci soggette a controlli conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (*4).

(*2)  Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1)."

(*3)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1)."

(*4)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).»;"

7)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazioni di esportazione delle merci elencate all'allegato III sono adottate dalle autorità competenti tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, in particolare se una richiesta relativa a un'esportazione sostanzialmente identica è stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti, come anche le considerazioni circa l'uso finale previsto e il rischio di sviamento.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   Al momento della verifica dell'uso finale previsto e del rischio di sviamento, valgono le seguenti norme:

3.1.

se il produttore di merci elencate all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, chiede un'autorizzazione per esportare tali merci verso un distributore, l'autorità competente valuta gli accordi contrattuali tra il produttore e il distributore e le misure da loro adottate per garantire che tali merci e, se del caso, i prodotti nei quali verranno incorporate non siano utilizzati per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

3.2.

se è richiesta l'autorizzazione per esportare le merci elencate all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, verso un utente finale, l'autorità competente può, in sede di valutazione del rischio di sviamento, tenere presenti gli accordi contrattuali in vigore e la dichiarazione sull'uso finale firmata dall'utente finale, ove presente. In assenza di una dichiarazione sull'uso finale, incombe all'esportatore dimostrare chi è l'utente finale e a quale uso sono destinate le merci. Se l'esportatore non fornisce informazioni sufficienti sull'utente finale e sull'uso finale, si ritiene che l'autorità competente abbia motivi fondati di ritenere che le merci possono essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

4.   Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente tiene conto dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione.»;

8)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

Divieto di transito

È fatto divieto a una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, incluso un consorzio, a prescindere dal fatto che costoro risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro o meno, di procedere al transito delle merci elencate all'allegato III qualora siano a conoscenza che una parte qualsiasi di una spedizione di tali merci è destinata a un uso finalizzato alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un paese terzo.»;

9)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Obbligo di autorizzazione per determinati servizi

1.   È richiesta un'autorizzazione per tutte le forniture, a titolo oneroso o meno, da parte di un fornitore di assistenza tecnica o di un intermediario, di, rispettivamente, uno dei seguenti servizi destinati a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo:

a)

assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III, indipendentemente dalla loro origine e

b)

servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III, indipendentemente dalla loro origine.

2.   In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III, l'articolo 6 si applica mutatis mutandis.

In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III, i criteri di cui all'articolo 6 sono tenuti in considerazione onde valutare:

a)

se l'assistenza tecnica sarà fornita a una persona, entità o un organismo che potrebbe utilizzare le merci a cui tale assistenza tecnica si riferisce per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e

b)

se l'assistenza tecnica sarà utilizzata per la riparazione, lo sviluppo, la fabbricazione, la prova, la manutenzione o l'assemblaggio delle merci elencate all'allegato III destinate a una persona, entità o un organismo, ovvero per la fornitura di assistenza tecnica a questi ultimi, i quali potrebbero utilizzare le merci a cui l'assistenza tecnica si riferisce per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assistenza tecnica qualora

a)

l'assistenza tecnica sia fornita ad un'autorità incaricata dell'applicazione della legge di uno Stato membro o a personale militare o civile di uno Stato membro, come indicato nella prima frase dell'articolo 5, paragrafo 3;

b)

l'assistenza tecnica consista nel fornire informazioni di dominio pubblico; oppure

c)

l'assistenza tecnica rappresenti il minimo necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci elencate all'allegato III la cui esportazione è stata autorizzata da un'autorità competente conformemente al presente regolamento.

4.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere il divieto di fornitura di servizi di intermediazione riguardanti ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche. Laddove gli Stati membri mantengano tale divieto, essi notificano alla Commissione, entro il 17 febbraio 2017, le misure adottate e informano la Commissione se tali misure sono modificate o abrogate.»;

10)

dopo l'articolo 7 bis è inserito il capo seguente:

«CAPO III bis

Merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte

Articolo 7 ter

Obbligo di autorizzazione di esportazione

1.   Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato III bis sono soggette a autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) n. 952/2013, tra cui il deposito di merci non unionali in una zona franca.

L'allegato III bis contiene esclusivamente le merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e che sono state approvate o sono realmente utilizzate a tal fine da uno o più paesi terzi che non hanno abolito la pena di morte. L'allegato III bis non comprende:

a)

le armi da fuoco soggette a controlli in forza del regolamento (UE) n. 258/2012;

b)

i prodotti a duplice uso soggetti a controlli in forza del regolamento (CE) n. 428/2009; e

c)

le merci soggette a controlli conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC.

2.   Qualora l'esportazione di prodotti medicinali richieda un'autorizzazione all'esportazione conformemente al presente regolamento e sia inoltre soggetta a requisiti di autorizzazione a norma delle convenzioni internazionali sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, come la convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, gli Stati membri possono utilizzare una procedura unica per ottemperare agli obblighi loro imposti dal presente regolamento e dalla convenzione pertinente.

Articolo 7 quater

Criteri di rilascio delle autorizzazioni di esportazione

1.   Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazioni di esportazione delle merci elencate all'allegato III bis sono adottate dalle autorità competenti tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, in particolare se una richiesta relativa a un'esportazione sostanzialmente identica è stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti, come anche le considerazioni circa l'uso finale previsto e il rischio di sviamento.

2.   L'autorità competente non rilascia alcuna autorizzazione se vi sono fondati motivi di ritenere che le merci elencate all'allegato III bis potrebbero essere utilizzate per la pena di morte in un paese terzo.

3.   Al momento della verifica dell'uso finale e del rischio di sviamento, si applicano le seguenti norme:

3.1.

se il produttore di merci elencate all'allegato III bis, sezione 1, chiede un'autorizzazione per esportare i prodotti verso un distributore, l'autorità competente valuta gli accordi contrattuali tra il produttore e il distributore e le misure da loro adottate per garantire che le merci non siano utilizzate per la pena di morte;

3.2.

se è richiesta l'autorizzazione per esportare le merci elencate all'allegato III bis, sezione 1, verso un utente finale, l'autorità competente può, in sede di valutazione del rischio di sviamento, tenere presenti gli accordi contrattuali in vigore e la dichiarazione sull'uso finale firmata dall'utente finale, ove presente. In assenza di una dichiarazione sull'uso finale, incombe all'esportatore dimostrare chi è l'utente finale e a quale uso sono destinate le merci. Se l'esportatore non fornisce informazioni sufficienti sull'utente finale e sull'uso finale, si ritiene che l'autorità competente abbia motivi fondati di ritenere che le merci possono essere utilizzate per la pena di morte.

3.3.

La Commissione, in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri, può adottare orientamenti sulle migliori prassi riguardanti la verifica dell'uso finale e la verifica dello scopo per cui sarà utilizzata l'assistenza tecnica.

4.   Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente tiene conto dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione.

Articolo 7 quinquies

Divieto di transito

È fatto divieto a una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, incluso un consorzio, a prescindere dal fatto che costoro risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro o meno, di procedere al transito delle merci elencate all'allegato III bis qualora siano a conoscenza che una parte qualsiasi di una spedizione di tali merci è destinata a un uso finalizzato alla pena di morte in un paese terzo.

Articolo 7 sexies

Obbligo di autorizzazione per determinati servizi

1.   È richiesta un'autorizzazione per tutte le forniture, anche gratuite, da parte di un fornitore di assistenza tecnica o di un intermediario, di, rispettivamente, uno dei seguenti servizi destinati a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo:

a)

assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III bis, indipendentemente dalla loro origine; e

b)

servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III bis indipendentemente dalla loro origine.

2.   In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III bis, l'articolo 7 quater si applica mutatis mutandis.

In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III bis, i criteri di cui all'articolo 7 quater sono tenuti in considerazione onde valutare:

a)

se l'assistenza tecnica sarà fornita a una persona, entità o un organismo che potrebbe utilizzare le merci a cui tale assistenza tecnica si riferisce per la pena di morte; e

b)

se l'assistenza tecnica sarà utilizzata per la riparazione, lo sviluppo, la fabbricazione, la prova, la manutenzione o l'assemblaggio delle merci elencate all'allegato III bis destinate a una persona, entità o un organismo, ovvero per la fornitura di assistenza tecnica a questi ultimi, i quali potrebbero utilizzare le merci a cui l'assistenza tecnica si riferisce per la pena di morte.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assistenza tecnica, qualora:

a)

l'assistenza tecnica consista nel fornire informazioni di dominio pubblico; oppure

b)

l'assistenza tecnica rappresenti il minimo necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci elencate all'allegato III bis la cui esportazione è stata autorizzata da un'autorità competente conformemente al presente regolamento.»;

11)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Tipi di autorizzazioni e autorità competenti al rilascio

1.   Il presente regolamento stabilisce per alcune esportazioni un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione di cui all'allegato III ter.

L'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'esportatore può vietare a quest'ultimo di utilizzare l'autorizzazione qualora sussista un ragionevole sospetto circa la sua capacità di rispettare i termini dell'autorizzazione o una disposizione della normativa sui controlli all'esportazione.

Le autorità competenti degli Stati membri procedono a scambi di informazioni sugli esportatori privati del diritto di usare un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione, a meno che non accertino che l'esportatore non tenterà di esportare le merci elencate all'allegato III bis attraverso un altro Stato membro. A questo fine è utilizzato un sistema per lo scambio di informazioni sicuro e criptato.

2.   L'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'esportatore, elencata all'allegato I, rilascia un'autorizzazione per le esportazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, per le quali è richiesta un'autorizzazione conformemente al presente regolamento. Se riguarda le merci elencate all'allegato III o all'allegato III bis tale autorizzazione può essere specifica o generale. Per le merci elencate all'allegato II è richiesta un'autorizzazione specifica.

3.   L'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o ha sede la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione, elencata all'allegato I, rilascia l'autorizzazione per il transito delle merci elencate all'allegato II. Se tale persona, entità od organismo non risiede o non ha sede in uno Stato membro, l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro nel quale ha luogo l'ingresso di merci nel territorio doganale dell'Unione. Tale autorizzazione deve essere un'autorizzazione specifica.

4.   L'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il museo, elencata all'allegato I, rilascia un'autorizzazione per le esportazioni per le quali è richiesta un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento. Per le merci elencate all'allegato II è richiesta un'autorizzazione specifica.

5.   Un'autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato II è rilasciata:

a)

dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il fornitore di assistenza tecnica, elencata all'allegato I, o, in assenza di tale Stato membro, dall'autorità competente dello Stato membro di cui il fornitore di assistenza tecnica è cittadino o in virtù del cui diritto è stato registrato o costituito, se l'assistenza è destinata a un museo in un paese terzo; oppure

b)

dall'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il museo, elencata all'allegato I, se l'assistenza è destinata a un museo nell'Unione.

6.   Un'autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III o all'allegato III bis è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il fornitore di assistenza tecnica, elencata all'allegato I, o, in assenza di tale Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro di cui il fornitore di assistenza tecnica è cittadino o in virtù del cui diritto è stato registrato o costituito.

7.   Un'autorizzazione per la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III o all'allegato III bis è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'intermediario, elencata all'allegato I, o, in assenza di tale Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro di cui l'intermediario è cittadino o in virtù del cui diritto è stato registrato o costituito. Tale autorizzazione è rilasciata per una determinata quantità di merci specifiche circolanti tra due o più paesi terzi. L'ubicazione delle merci nei paesi terzi d'origine, l'utente finale e la sua esatta ubicazione devono essere chiaramente precisati.

8.   I richiedenti mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie a una domanda di autorizzazione specifica o generale di esportazione o di servizi di intermediazione, di autorizzazione per assistenza tecnica, di autorizzazione specifica di importazione o di autorizzazione specifica di transito.

Per quanto riguarda le esportazioni, le autorità competenti ricevono informazioni complete, in particolare per quanto riguarda l'utente finale, il paese di destinazione e l'uso finale delle merci.

Per quanto riguarda i servizi di intermediazione, le autorità competenti ricevono in particolare dettagli sull'ubicazione delle merci nel paese terzo d'origine, una chiara descrizione delle merci e della quantità interessata, i terzi implicati nella transazione, il paese terzo di destinazione, l'utente finale in tale paese e la sua esatta ubicazione.

Il rilascio dell'autorizzazione può essere soggetto a una dichiarazione sull'uso finale, se opportuno.

9.   In deroga al paragrafo 8, quando un produttore o un suo rappresentante deve esportare o vendere e trasferire merci incluse al punto 3.2 o 3.3 dell'allegato III o nella sezione 1 dell'allegato III bis verso un distributore in un paese terzo, il produttore fornisce informazioni sugli accordi e le misure adottati per impedire che le merci incluse al punto 3.2 o 3.3 dell'allegato III siano utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti o per impedire che le merci incluse nella sezione 1 dell'allegato III bis siano utilizzate per la pena di morte, sul paese di destinazione e, se disponibili, sulla destinazione finale e sugli utenti finali delle merci.

10.   Su richiesta di un meccanismo nazionale di prevenzione istituito ai sensi del protocollo opzionale alla convenzione del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, le autorità competenti possono decidere di mettere le informazioni che hanno ricevuto da un richiedente sul paese di destinazione, sul destinatario, sull'uso finale e sugli utenti finali o, se del caso, sul distributore e sugli accordi e le misure di cui al paragrafo 9, a disposizione del meccanismo nazionale di prevenzione richiedente. Le autorità competenti ascoltano il richiedente prima che le informazioni siano messe a disposizione e possono imporre restrizioni dell'uso che può essere fatto delle informazioni. Le autorità competenti adottano le proprie decisioni in conformità delle leggi e delle prassi nazionali.

11.   Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazioni specifiche o generali entro termini da stabilire nel diritto o secondo la prassi nazionale.»;

12)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Autorizzazioni

1.   Le autorizzazioni riguardanti le esportazioni, le importazioni e il transito sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato V. Le autorizzazioni riguardanti i servizi di intermediazione sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato VI. Le autorizzazioni riguardanti i servizi di assistenza tecnica sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato VII. Tali autorizzazioni sono valide in tutta l'Unione per un periodo compreso tra tre e 12 mesi, prorogabile al massimo di altri 12 mesi. Il periodo di validità di un'autorizzazione generale è da un anno a tre anni, prorogabile di due anni.

2.   Un'autorizzazione di esportazione rilasciata a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 7 quater implica un'autorizzazione per l'esportatore a fornire assistenza tecnica all'utente finale nella misura in cui tale assistenza è necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci di cui è autorizzata l'esportazione.

3.   Le autorizzazioni possono essere rilasciate elettronicamente. Le procedure specifiche sono stabilite su base nazionale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa opzione ne informano la Commissione.

4.   Le autorizzazioni di esportazione, importazione, transito, fornitura di assistenza tecnica o prestazione di servizi di intermediazione sono soggette a tutti i requisiti e a tutte le condizioni che l'autorità competente ritiene necessari.

5.   Le autorità competenti, in ottemperanza al presente regolamento, possono rifiutarsi di concedere un'autorizzazione e possono annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni che hanno già concesso.»;

13)

all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se è redatta una dichiarazione in dogana riguardante le merci elencate negli allegati II, III o III bis e si ha la conferma che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione a norma del presente regolamento per l'esportazione o l'importazione prevista, le autorità doganali bloccano le merci dichiarate e informano l'esportatore o l'importatore che è possibile chiedere un'autorizzazione a norma del presente regolamento. Se entro i sei mesi successivi non è richiesta un'autorizzazione, o se l'autorità competente respinge tale richiesta, le autorità doganali dispongono delle merci bloccate a norma del diritto nazionale applicabile.»;

14)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Obbligo di notifica e di consultazione

1.   Uno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione se le sue autorità competenti, elencate all'allegato I, decidono di respingere una richiesta di autorizzazione a norma del presente regolamento o di annullare un'autorizzazione che hanno rilasciato. Tale notifica deve avvenire entro 30 giorni dalla data della decisione o dell'annullamento.

2.   L'autorità competente, attraverso canali diplomatici ove necessario o opportuno, consulta quella o quelle autorità che nei tre anni precedenti hanno respinto una richiesta di autorizzazione per un'esportazione, un transito o la prestazione di assistenza tecnica a una persona, entità o organismo in un paese terzo o la prestazione di servizi di intermediazione a norma del presente regolamento, se riceve una richiesta riguardante un'esportazione, un transito, la prestazione di assistenza tecnica a una persona, entità o organismo in un paese terzo o la prestazione di servizi di intermediazione che comportano un'operazione sostanzialmente identica a quella oggetto della richiesta precedente e ritiene comunque opportuno concedere l'autorizzazione.

3.   Se, dopo le consultazioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente decide di concedere l'autorizzazione, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, motivando la sua decisione e fornendo, se del caso, tutte le informazioni a sostegno.

4.   Se il rifiuto di concedere un'autorizzazione è basato su un divieto nazionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, esso non rappresenta una decisione di respingere la richiesta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5.   Tutte le notifiche richieste dal presente articolo devono essere effettuate tramite un sistema per lo scambio di informazioni sicuro e criptato.»;

15)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Modifica degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis per modificare gli allegati I, II, III, III bis, III ter, IV, V, VI e VII. I dati riguardanti le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato I sono modificati in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Qualora, in caso di modifica degli allegati II, III, III bis o III ter, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 15 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

16)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Richieste di aggiunta di merci a uno degli elenchi

1.   Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta debitamente motivata di aggiungere agli allegati II, III o III bis merci concepite o commercializzate per finalità coercitive. La richiesta comprende informazioni riguardanti:

a)

la concezione e le caratteristiche delle merci;

b)

tutte le finalità alle quali le merci possono essere destinate; e

c)

le norme internazionali o nazionali che potrebbero essere violate dall'eventuale utilizzo delle merci per finalità coercitive.

Quando presenta la richiesta alla Commissione, lo Stato membro richiedente la trasmette anche agli altri Stati membri.

2.   La Commissione può, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, chiedere allo Stato membro richiedente di fornirle ulteriori informazioni se ritiene che la domanda ometta uno o più punti rilevanti o che siano necessarie ulteriori informazioni su uno o più punti rilevanti. La Commissione comunica i punti sui quali occorre fornire ulteriori informazioni. La Commissione trasmette le sue richieste agli altri Stati membri. Gli altri Stati membri possono altresì fornire alla Commissione ulteriori informazioni per la valutazione della domanda.

3.   Se non ritiene necessario chiedere ulteriori informazioni o se ha ricevuto le ulteriori informazioni richieste, la Commissione avvia entro 20 settimane dal ricevimento della richiesta o dal ricevimento di ulteriori informazioni, rispettivamente, la procedura per l'adozione della modifica richiesta oppure comunica allo Stato membro richiedente i motivi per cui non apporta la modifica.»;

17)

all'articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   La Commissione predispone una relazione annuale comprendente tutte le relazioni annuali di attività di cui al paragrafo 3. Tale relazione annuale è resa pubblica.»;

18)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Trattamento dei dati personali

Il trattamento e lo scambio di dati personali devono essere conformi alle norme di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6).

(*5)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31)."

(*6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).»;"

19)

l'articolo 15 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 15 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 dicembre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione di un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*7).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

20)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 15 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 15 quater

Gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura

1.   È istituito un gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura presieduto da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante per questo gruppo.

2.   Il gruppo esamina tutte le questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, tra le quali, ma non esclusivamente, lo scambio di informazioni sulle pratiche amministrative e qualsiasi questione che possa essere sollevata dal presidente o da un rappresentante di uno Stato membro.

3.   Ogniqualvolta lo ritenga necessario, il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura consulta gli esportatori, gli intermediari, i fornitori di assistenza tecnica e altri soggetti interessati dal presente regolamento.

4.   La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale scritta sulle attività, le analisi e le consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura.

La relazione annuale è redatta tenendo in debita considerazione la necessità di non pregiudicare gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche. Le discussioni in seno al gruppo rimangono riservate.

Articolo 15 quinquies

Riesame

1.   Entro il 31 luglio 2020, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa di attuazione e di valutazione dell'impatto, che può comprendere proposte per la sua modifica. Il riesame valuterà la necessità di includere le attività dei cittadini dell'UE all'estero. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni appropriate per preparare tale relazione.

2.   Speciali sezioni della relazione trattano quanto segue:

a)

il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura e le sue attività. La relazione annuale è redatta tenendo in debita considerazione la necessità di non pregiudicare gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche. Le discussioni in seno al gruppo rimangono riservate; e

b)

le informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, e notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2.»;

21)

all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento ha lo stesso ambito di applicazione territoriale dei trattati, ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, degli articoli 4 bis, 5, 6 bis, 7, 7 ter e 7 quater, dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e dell'articolo 10, che si applicano:

al territorio doganale dell'Unione,

ai territori spagnoli di Ceuta e Melilla,

al territorio tedesco di Helgoland.»;

22)

gli allegati sono modificati come segue:

a)

all'allegato I, il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Descrizione

«ex 4421 90 97

ex 8208 90 00

1.1.

Forche, ghigliottine e lame di ghigliottina»;

b)

all'allegato III, le sezioni 4 e 5 sono soppresse;

c)

è inserito un nuovo allegato III bis, che figura all'allegato I del presente regolamento;

d)

è inserito un nuovo allegato III ter, che figura all'allegato II del presente regolamento;

e)

è aggiunto un nuovo allegato VI, che figura all'allegato III del presente regolamento;

f)

è aggiunto un nuovo allegato VII, che figura all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il paragrafo 9 dell'articolo 1 e, nella misura in cui introduce l'articolo 7 sexies, il punto 10 dell'articolo 1 sono applicabili a partire dal 17 marzo 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 novembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 novembre 2016.

(2)  Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1).

(3)  Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 107).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 31).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 210 del 17.7.2014, pag. 1).

(6)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

(7)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).

(9)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(10)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1).

(12)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


ALLEGATO I

«ALLEGATO III bis

MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA PENA DI MORTE DI CUI ALL'ARTICOLO 7 ter

Codice NC

Descrizione

 

1.

Prodotti utilizzabili per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale:

 

1.1.

Anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia, tra cui, ma non esclusivamente:

ex 2933 53 90 [da a) a f)]

ex 2933 59 95 [g) e h)]

a)

amobarbital (CAS RN 57-43-2)

b)

amobarbital sale sodico (CAS RN 64-43-7)

c)

pentobarbital (CAS RN 76-74-4)

d)

pentobarbital sale sodico (CAS 57-33-0)

e)

secobarbital (CAS RN 76-73-3)

f)

secobarbital sale sodico (CAS RN 309-43-3)

g)

tiopental (CAS RN 76-75-5)

h)

tiopental sale sodico (CAS RN 71-73-8), detto anche tiopentone sodico

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

ex 3824 90 96

La presente voce sottopone a controlli anche i prodotti contenenti uno degli anestetici elencati fra gli anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO III ter

AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE UE GEA 1236/2005

Parte 1 — Merci

La presente autorizzazione generale di esportazione copre le merci elencate all'allegato III bis del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio (*1).

Essa copre altresì le forniture di assistenza tecnica per l'utente finale nella misura in cui tale assistenza è necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci la cui esportazione è autorizzata, se tale assistenza è fornita dall'esportatore.

Parte 2 — Destinazioni

Non è richiesta un'autorizzazione di esportazione a norma del regolamento (CE) n. 1236/2005 per le forniture di merci verso un paese o un territorio compresi nel territorio doganale dell'Unione che, ai fini del presente regolamento, include Ceuta, Melilla e Helgoland (articolo 18, paragrafo 2).

La presente autorizzazione generale di esportazione è valida in tutta l'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

 

territori danesi non compresi nel territorio doganale:

Isole Fær Øer

Groenlandia

 

territori francesi non compresi nel territorio doganale:

Nuova Caledonia e Dipendenze

Polinesia francese

Saint-Barthélemy

Saint Pierre e Miquelon

Terre australi e antartiche francesi

Wallis e Futuna

 

territori dei Paesi Bassi non compresi nel territorio doganale:

Aruba

Bonaire

Curaçao

Saba

Sint Eustatius

Sint Maarten

 

territori britannici non compresi nel territorio doganale:

Anguilla

Bermuda

Isole Falkland

Isole Georgia del Sud e Sandwich australi

Gibilterra

Montserrat

Sant'Elena e Dipendenze

Isole Turks e Caicos

 

Albania

 

Andorra

 

Argentina

 

Australia

 

Benin

 

Bolivia

 

Bosnia-Erzegovina

 

Canada

 

Capo Verde

 

Colombia

 

Costa Rica

 

Ecuador

 

ex Repubblica jugoslava di Macedonia

 

Filippine

 

Gabon

 

Georgia

 

Gibuti

 

Guinea-Bissau

 

Honduras

 

Islanda

 

Kirghizistan

 

Liberia

 

Liechtenstein

 

Messico

 

Moldova

 

Mongolia

 

Montenegro

 

Mozambico

 

Namibia

 

Nepal

 

Nicaragua

 

Norvegia

 

Nuova Zelanda

 

Panama

 

Paraguay

 

Ruanda

 

San Marino

 

Serbia

 

Seychelles

 

Sudafrica

 

Svizzera (compresi Büsingen e Campione d'Italia)

 

Timor Leste

 

Turchia

 

Turkmenistan

 

Ucraina

 

Uruguay

 

Uzbekistan

 

Venezuela

Parte 3 — Requisiti e condizioni d'uso della presente autorizzazione generale di esportazione

1)

La presente autorizzazione generale di esportazione non può essere utilizzata se:

a)

all'esportatore è stato vietato di usare la presente autorizzazione generale di esportazione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1236/2005;

b)

le autorità competenti dello Stato membro nel quale l'esportatore è residente o stabilito hanno informato l'esportatore che le merci in questione sono o possono essere destinate, in tutto o in parte, alla riesportazione verso un paese terzo o possono essere utilizzate per la pena di morte in un paese terzo;

c)

l'esportatore è a conoscenza o ha ragionevoli motivi di ritenere che le merci in questione sono destinate, in tutto o in parte, alla riesportazione verso un paese terzo o all'utilizzo per la pena di morte in un paese terzo;

d)

le merci interessate sono esportate verso una zona franca o un deposito franco situato in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione generale di esportazione;

e)

l'esportatore è il produttore del prodotto medicinale in questione e non ha concluso con il distributore alcun accordo giuridicamente vincolante che obblighi il distributore a concludere, per ogni fornitura e per ogni trasferimento, un accordo giuridicamente vincolante, preferibilmente con clausola penale dissuasiva, in forza del quale il cliente si impegna a:

i)

non utilizzare per la pena di morte le merci ricevute dal distributore;

ii)

non fornire o trasferire le merci a terzi, laddove il cliente sia a conoscenza o abbia ragionevoli motivi di ritenere che le merci sono destinate all'uso per la pena di morte; e

iii)

imporre gli stessi requisiti ai terzi verso i quali fornisce o trasferisce una qualsiasi delle merci;

f)

l'esportatore non è il produttore del prodotto medicinale interessato e non ha ottenuto una dichiarazione sull'uso finale firmata dall'utente finale nel paese di destinazione;

g)

l'esportatore di prodotti medicinali non ha concluso con il distributore o con l'utente finale un accordo giuridicamente vincolante, preferibilmente con clausola penale dissuasiva, che obblighi il distributore o l'utente finale, se l'accordo è concluso con quest'ultimo, a ottenere dall'esportatore una previa autorizzazione per:

i)

qualsiasi trasferimento o fornitura di qualsiasi parte della spedizione verso un'autorità incaricata dell'applicazione della legge in un paese o territorio che non ha abolito la pena di morte;

ii)

qualsiasi trasferimento o fornitura di qualsiasi parte della spedizione verso una persona fisica o giuridica, entità o organismo che fornisce alla suddetta autorità incaricata dell'applicazione della legge le merci interessate o servizi che ne implichino l'uso;

iii)

qualsiasi riesportazione o trasferimento di qualsiasi parte della spedizione verso un paese o un territorio che non ha abolito la pena di morte; oppure

h)

l'esportatore di merci diverse dai prodotti medicinali non ha concluso con l'utente finale un accordo giuridicamente vincolante di cui al punto g).

2)

Quando utilizza per la prima volta la presente autorizzazione generale di esportazione n. EU GEA 1236/2005, l'esportatore lo comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente o stabilito, entro 30 giorni dalla data della prima esportazione.

L'esportatore notifica inoltre nella dichiarazione doganale che utilizza la presente autorizzazione generale di esportazione n. EU GEA 1236/2005, riportando il codice relativo che figura nella base dati TARIC nel riquadro 44.

3)

Gli Stati membri definiscono i requisiti di notifica per l'uso della presente autorizzazione generale di esportazione e stabiliscono quali informazioni supplementari può richiedere lo Stato membro esportatore sulle merci esportate nell'ambito della presente autorizzazione generale di esportazione.

Gli Stati membri possono chiedere agli esportatori residenti o stabiliti nel proprio territorio di registrarsi anteriormente al primo uso della presente autorizzazione generale di esportazione. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1236/2005, la registrazione è automatica e le autorità competenti ne danno notifica all'esportatore in tempi brevi e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento.



ALLEGATO III

«ALLEGATO VI

FORMULARIO DI AUTORIZZAZIONE DI FORNITURA DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

Specifica tecnica

Il formulario riprodotto di seguito misura 210 × 297 mm, con una tolleranza massima per difetto pari a 5 mm e per eccesso pari a 8 mm. Le caselle si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente e un sesto di pollice verticalmente. Le suddivisioni si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente.

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Testo di immagine

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Testo di immagine

Note esplicative per il formulario

“Autorizzazione per la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per la pena di morte (regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio  (*1) )”

Il presente formulario di autorizzazione deve essere utilizzato per il rilascio dell'autorizzazione di servizi di intermediazione di merci in conformità del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Per “autorità emittente” si intende l'autorità definita all'articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1236/2005. Si tratta di un'autorità che figura nell'elenco delle autorità competenti di cui all'allegato I di tale regolamento.

Casella 1

Intermediario richiedente

Indicare il nome e l'indirizzo completo dell'intermediario richiedente. L'intermediario è definito all'articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Casella 3

N. autorizzazione

Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, se si tratta di un'autorizzazione specifica o generale [cfr. l'articolo 2, lettere p) e q), del regolamento (CE) n. 1236/2005 per le relative definizioni].

Casella 4

Data di scadenza

Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre). Il periodo di validità di un'autorizzazione specifica va da tre a 12 mesi mentre quello di un'autorizzazione generale da uno a tre anni. Al termine del periodo di validità è possibile richiede una proroga, se necessario.

Casella 5

Destinatario

Indicare, oltre al nome e all'indirizzo, se il destinatario nel paese terzo di destinazione è un utente finale, un distributore di cui all'articolo 2, lettera r), del regolamento (CE) n. 1236/2005 o una parte che svolge un altro ruolo nella transazione.

Se il destinatario è un distributore che utilizza altresì parte della spedizione per un uso finale specifico, contrassegnare entrambe le caselle “Distributore” e “Utente finale” e indicare l'uso finale nella casella 11.

Casella 6

Paese terzo in cui si trovano le merci

Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012 della Commissione (*3).

Casella 7

Paese terzo di destinazione

Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012.

Casella 9

Stato membro emittente

Indicare nella riga appropriata lo Stato membro interessato e il codice di tale Stato, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012.

Casella 11

Uso finale

Descrivere dettagliatamente l'uso che si farà delle merci e indicare se l'utente finale è un'autorità incaricata dell'applicazione della legge quale definita all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1236/2005, o un fornitore di formazione sull'uso delle merci soggette a intermediazione.

Non indicare nulla se i servizi di intermediazione sono forniti da un distributore, a meno che il distributore stesso non usi parte delle merci per un uso finale specifico.

Casella 12

Luogo esatto in cui si trovano le merci nel paese terzo dal quale saranno esportate

Indicare dove si trovano le merci nel paese terzo dal quale saranno fornite alla persona, entità o organismo indicato nella casella 2. È necessario fornire un indirizzo nel paese indicato nella casella 6 oppure informazioni simili che descrivano il luogo in cui si trovano le merci. Si noti che non è consentito indicare un numero di casella postale o un indirizzo postale simile.

Casella 13

Descrizione dell'articolo

La descrizione delle merci deve includere un riferimento a un articolo specifico elencato nell'allegato III o III bis del regolamento (CE) n. 1236/2005. Si valuti la possibilità di inserire i dati relativi all'imballaggio dei beni in questione.

Se nella casella 13 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 20.

Casella 14

Numero dell'articolo

Questa casella deve essere completata solo sul retro del formulario. Assicurarsi che il numero dell'articolo corrisponda al numero dell'articolo indicato nella casella 14 che si trova accanto alla descrizione del pertinente articolo sulla parte anteriore.

Casella 15

Codice SA

Il codice SA è un codice doganale assegnato alle merci nel sistema armonizzato. In alternativa è possibile utilizzare il codice della nomenclatura combinata dell'UE, laddove sia noto. Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 (*4) della Commissione per la versione in vigore della nomenclatura combinata.

Casella 17

Valuta e valore

Indicare il valore e la valuta utilizzando il prezzo dovuto (senza convertirlo). Se il prezzo non è noto, occorre indicare il valore stimato, preceduto dalla sigla VS. La valuta deve essere indicata utilizzando il codice alfabetico (ISO 4217:2015).

Casella 18

Requisiti e condizioni specifici

La casella 18 riguarda gli articoli 1, 2 o 3 (specificare, se del caso) descritti nelle caselle da 14 a 16 precedenti. Se nella casella 18 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 20.

Casella 20

Numero di allegati

Indicare il numero degli eventuali allegati (cfr. le spiegazioni relative alle caselle 13 e 18).



ALLEGATO IV

«ALLEGATO VII

FORMULARIO DI AUTORIZZAZIONE DI FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

Specifica tecnica

Il formulario riprodotto di seguito misura 210 × 297 mm, con una tolleranza massima per difetto pari a 5 mm e per eccesso pari a 8 mm. Le caselle si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente e un sesto di pollice verticalmente. Le suddivisioni si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente.

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Note esplicative per il formulario

“Autorizzazione per la fornitura di servizi di assistenza tecnica riguardante merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per la pena di morte [regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio  (*1) ]”

Il presente formulario di autorizzazione è utilizzato per autorizzare la fornitura di assistenza tecnica in conformità del regolamento (CE) n. 1236/2005. Il presente formulario non deve essere utilizzato se l'assistenza tecnica accompagna un'esportazione per la quale è stata concessa l'autorizzazione con o in forza del regolamento (CE) n. 1236/2005, ad eccezione dei casi seguenti:

se l'assistenza tecnica riguarda le merci elencate all'allegato II del regolamento (CE) n. 1236/2005 (cfr. articolo 3, paragrafo 2); oppure

se l'assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III o all'allegato III bis del regolamento (CE) n. 1236/2005 va oltre quanto necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci esportate [cfr. articolo 9, paragrafo 2, e, per quanto riguarda le merci elencate nell'allegato III bis, la parte 1 dell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU GEA 1236/2005 dell'allegato III ter del regolamento (CE) n. 1236/2005].

Per “autorità emittente” si intende l'autorità definita all'articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1236/2005. Si tratta di un'autorità che figura nell'elenco delle autorità competenti di cui all'allegato I di tale regolamento.

Le autorizzazioni sono rilasciate sul presente formulario consistente di un unico foglio, con gli allegati necessari.

Casella 1

Fornitore di assistenza tecnica richiedente

Indicare il nome e l'indirizzo completo del richiedente. Il fornitore di assistenza tecnica è definito all'articolo 2, lettera m), del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Se l'assistenza tecnica accompagna un'esportazione per la quale è stata concessa l'autorizzazione, indicare altresì nella casella 14 il numero di identificazione doganale del richiedente, se possibile, e il numero della relativa autorizzazione di esportazione.

Casella 3

N. autorizzazione

Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, l'articolo del regolamento (CE) n. 1236/2005 su cui si basa l'autorizzazione.

Casella 4

Data di scadenza

Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre). Il periodo di validità di un'autorizzazione va da tre a 12 mesi. Al termine del periodo di validità è possibile richiede una proroga, se necessario.

Casella 5

Attività della persona fisica o giuridica, entità od organismo indicato nella casella 2

Indicare l'attività principale della persona, entità od organismo a cui verrà fornita assistenza tecnica. Il termine “autorità incaricata dell'applicazione della legge” è definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Se l'attività principale non è inclusa nell'elenco, selezionare “Nessuno dei precedenti” e descrivere l'attività principale in termini generici (ad es. grossista, dettagliante, ospedale).

Casella 6

Paese terzo o Stato membro a cui sarà fornita assistenza tecnica

Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012 della Commissione (*3).

Si noti che nella casella 6 è possibile indicare uno Stato membro solo se l'autorizzazione si basa sull'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Casella 7

Tipo di autorizzazione

Indicare se l'assistenza tecnica è fornita per un periodo specifico e, in tal caso, specificare il periodo in giorni, settimane o mesi durante il quale il fornitore di assistenza tecnica deve rispondere a richieste di consulenza, sostegno o formazione. Una singola prestazione di assistenza tecnica riguarda una richiesta specifica di consulenza o di sostegno o una formazione specifica (anche se è relativa a un corso di diversi giorni).

Casella 8

Stato membro emittente

Indicare nella riga appropriata lo Stato membro interessato e il codice di tale Stato, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012 della Commissione.

Casella 9

Descrizione del tipo di merci a cui si riferisce l'assistenza tecnica

Descrivere il tipo di merci interessate dall'assistenza tecnica. La descrizione deve includere un riferimento a un articolo specifico elencato nell'allegato II, III o III bis del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Casella 10

Descrizione dell'assistenza tecnica autorizzata

Descrivere l'assistenza tecnica in modo chiaro e preciso. Inserire un riferimento alla data e al numero dell'accordo concluso dal fornitore di assistenza tecnica o allegare tale accordo, se del caso.

Casella 11

Modalità di fornitura

Non occorre compilare la casella 11 se l'autorizzazione si basa sull'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Se l'assistenza tecnica è fornita da un paese terzo diverso dal paese terzo in cui il destinatario è residente o stabilito, indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012.

Casella 12

Descrizione della formazione sull'uso delle merci a cui si riferisce l'assistenza tecnica

Indicare se il sostegno tecnico o il servizio tecnico che rientrano nella definizione di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono accompagnati da formazioni per gli utenti delle relative merci. Indicare il tipo di utenti che riceverà tale formazione e specificare gli obiettivi e i contenuti del programma di formazione.

Casella 14

Requisiti e condizioni specifici

Se nella casella 14 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 16.

Casella 16

Numero di allegati

Indicare il numero degli eventuali allegati (cfr. le spiegazioni relative alle caselle 10 e 14).



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