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Document 32016R1845

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1845 della Commissione, del 18 ottobre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di riduzione della produzione lattiera a norma del regolamento delegato (UE) 2016/1612

OJ L 282, 19.10.2016, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1845/oj

19.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1845 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di riduzione della produzione lattiera a norma del regolamento delegato (UE) 2016/1612

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento delegato (UE) 2016/1612 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che istituisce un aiuto per la riduzione della produzione lattiera (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1612 prevede un aiuto ai produttori di latte che si impegnano a ridurre le consegne di latte vaccino per un periodo di tre mesi. Tale aiuto è corrisposto in base a domande di aiuto. Se il quantitativo complessivo coperto dalle domande di aiuto ammissibili e plausibili supera il quantitativo totale massimo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento, gli Stati membri devono applicare un coefficiente di attribuzione al quantitativo coperto da ciascuna domanda di aiuto.

(2)

I quantitativi coperti dalle domande di aiuto presentate per il periodo di novembre 2016, dicembre 2016 e gennaio 2017 supera il quantitativo totale massimo. Occorre pertanto stabilire un coefficiente di attribuzione.

(3)

Per la rapida attuazione del regolamento delegato (UE) 2016/1612, il presente regolamento deve entrare in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi coperti dalla riduzione delle consegne di latte vaccino nei mesi di novembre 2016, dicembre 2016 e gennaio 2017 a norma del regolamento delegato (UE) 2016/1612 deve essere 0,12462762.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 242 del 9.9.2016, pag. 4.


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