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Document 32016R1369

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 della Commissione, dell'11 agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India

C/2016/5166

OJ L 217, 12.8.2016, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1369/oj

12.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1369 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 2014 la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India. L'11 marzo 2015 la Commissione ha avviato un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione dello stesso prodotto originario dell'India.

(2)

Il 18 settembre 2015 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 (2) («il regolamento antidumping provvisorio»). La Commissione non ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell'India.

(3)

Il 17 marzo 2016 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 (3) («il regolamento antidumping definitivo») e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 (4) («il regolamento antisovvenzioni definitivo»).

(4)

Conformemente al regolamento antidumping di base e al regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («il regolamento antisovvenzioni di base»), le sovvenzioni all'esportazione e i margini di dumping non sono possono essere cumulati poiché le sovvenzioni all'esportazione causano il dumping. Le sovvenzioni all'esportazione riducono i prezzi all'esportazione e fanno aumentare i margini di dumping. La Commissione ha quindi tenuto conto del fatto che tre dei regimi di sovvenzione esaminati nell'inchiesta erano sovvenzioni all'esportazione. Essa ha detratto dai dazi antidumping definitivi stabiliti nell'inchiesta antidumping gli importi delle sovvenzioni all'esportazione accertati nell'ambito della parallela inchiesta antisovvenzioni (6).

(5)

Nel regolamento antidumping definitivo il dazio antidumping definitivo è stato fissato allo 0 % per la società Electrosteel Castings Ltd («ECL») e al 14,1 % per la Jindal Saw Ltd («Jindal») e tutte le altre società (7). Nello stesso regolamento il margine di dumping è stato fissato al 4,1 % per la ECL e al 19,0 % per la Jindal e tutte le altre società (8). Il dazio antidumping definitivo istituito era quindi inferiore al margine di dumping definitivo constatato per le due società.

(6)

L'articolo 2 del regolamento antidumping definitivo ha stabilito che gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente le aliquote combinate dei dazi antidumping e dei dazi compensativi. Varie autorità doganali nazionali hanno tuttavia fatto presente alla Commissione che tale disposizione, nella formulazione attuale, crea confusione per quanto riguarda l'effettiva attuazione nelle circostanze specifiche del caso.

(7)

È pertanto opportuno modificare l'articolo 2 del regolamento antidumping definitivo per specificare che gli importi depositati devono essere svincolati solo nella parte eccedente il margine di dumping, dato che non è stato istituito alcun dazio compensativo provvisorio.

(8)

Qualora l'importo dei dazi provvisori riscossi in via definitiva a norma dell'articolo 2 del regolamento antidumping definitivo sia superiore a quello dovuto a norma del presente regolamento, tale importo dovrebbe essere rimborsato o sgravato.

(9)

Per quanto riguarda il prodotto in esame, la Commissione ha escluso i tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti») dal prodotto in esame nei regolamenti antidumping e antisovvenzioni definitivi (9). La Commissione ritiene opportuno monitorare le importazioni di tubi non rivestiti nell'Unione. Di conseguenza saranno stabiliti codici TARIC distinti per i tubi non rivestiti.

(10)

La presente modifica è stata comunicata alle parti interessate, che hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione contraria alla modifica.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 sono riscossi in via definitiva alle seguenti aliquote, che sono pari ai margini di dumping definitivi constatati:

Società

 

Electrosteel Castings Ltd

4,1 %

Jindal Saw Limited

19 %

Tutte le altre società

19 %»

2)

sono inseriti i seguenti articoli 1 bis e 1 ter:

«Articolo 1 bis

I tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti») rientrano nei codici TARIC 7303001020 e 7303009020.

Articolo 1 ter

L'importo dei dazi corrisposti o contabilizzati in conformità all'articolo 2 che supera gli importi stabiliti conformemente all'articolo 1 è rimborsato o sgravato.

Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali in conformità alla legislazione doganale applicabile entro un termine stabilito all'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (*) e all'articolo 121 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

(*)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1)."

(**)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 19 marzo 2016, ad eccezione dell'introduzione dei codici TARIC 7303001020 e 7303009020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 della Commissione, del 18 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 25).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 53).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

(6)  Cfr. considerando 160 del regolamento antidumping definitivo.

(7)  Cfr. articolo 1, paragrafo 2, del regolamento antidumping definitivo.

(8)  Cfr. considerando 160 del regolamento antidumping definitivo.

(9)  Cfr. articolo 1 e considerando 13-18 del regolamento antidumping definitivo e l'articolo 1 e i considerando 24-29 del regolamento antisovvenzioni definitivo.


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