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Document 32016R1015
Commission Regulation (EU) 2016/1015 of 17 June 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 1-naphthylacetamide, 1-naphthylacetic acid, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazole, mepiquat and tralkoxydim in or on certain products (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2016/1015 della Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fluazifop-P, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2016/1015 della Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fluazifop-P, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/3671
OJ L 172, 29.6.2016, p. 1–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1015 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2016
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fluazifop-P, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fluazifop-P, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Per l'1-naftilacetammide e l'1-acido naftilacetico l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2) e ha proposto di modificare la definizione di residuo, concludendo che per quanto concerne gli LMR per mele, pere, pomodori e melanzane alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per arance dolci, limoni, mandarini, ciliegie, pesche, prugne, uve, fragole, lamponi, olive da tavola, kiwi, patate, peperoni, cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri, spinaci, fagioli (freschi, con baccello), fagioli (freschi, senza baccello), piselli (freschi, con baccello), piselli (freschi, senza baccello), asparagi, sedano, carciofi, fagioli (secchi), radici di cicoria e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. |
(3) |
Per il cloridazon l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). Ha proposto di modificare la definizione di residuo e ha raccomandato di ridurre l'LMR per la barbabietola da zucchero. Per altri prodotti ha raccomandato di mantenere l'LMR vigente. Ha inoltre concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per dolcetta/valerianella, lattughe, scarola, crescione, barbarea, rucola, senape juncea, portulaca/porcellana, asparagi, cardi, sedano, finocchio, carciofi, porri, rabarbaro, infusioni di erbe (essiccate, da fiori), infusioni di erbe (essiccate, da foglie), spezie (da corteccia), spezie (da bocci) e spezie (da pistilli di fiore) e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. L'Autorità ha segnalato che è previsto un potenziale di accumulo di residui di cloridazon in determinate colture in avvicendamento, ha calcolato gli LMR per tali prodotti prendendo in considerazione tale potenziale di accumulo dopo diversi intervalli di coltivazione e ha delegato ai responsabili della gestione del rischio la scelta dell'opzione necessaria. Per i prodotti in questione, per i quali non è previsto l'uso della sostanza attiva, i residui provengono inevitabilmente dai terreni in cui essa è stata usata per altre colture. Dato che non vi è alcun rischio per i consumatori è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello determinato dall'Autorità. L'Autorità ha concluso che, per quanto riguarda gli LMR per bietole, barbaforte/rafano/cren, aglio, cipolle, scalogni, cavoli (foglie e germogli), spinaci, foglie di bietole da costa e di barbabietole, erbe, suini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), bovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), nonché per il latte vaccino, ovino e caprino alcune informazioni non erano disponibili ed era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(4) |
Per il fluazifop-P l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Ha proposto di modificare la definizione di residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per pompelmi, arance dolci, limoni, limette/lime, mandarini, mandorle dolci, noci del Brasile, noci di anacardi, castagne e marroni, nocciole, noci del Queensland, noci di pecàn, pinoli, pistacchi, noci comuni, mele, pere, cotogne, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve da tavola e da vino, frutti di piante arbustive, altra piccola frutta e bacche, fichi, olive da tavola, kumquat, kiwi, banane, ananas, ignami, aglio, scalogni, cetrioli, cetriolini, lattuga e altre insalate, spinaci, portulaca/porcellana, foglie di bietola, cicoria Witloof/cicoria belga, erbe, asparagi, sedano, finocchio, piselli secchi, semi di girasole, semi di colza, semi di senape, borragine, camelina, olive da olio e radici di cicoria. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Per quanto riguarda gli LMR per pomodori, peperoni, cavoli cappucci e fagioli freschi senza baccelli l'Autorità ha rilevato un rischio per i consumatori. È pertanto opportuno ridurre tali LMR. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per fragole, carote, infusioni di erbe (da fiori, foglie e radici essiccati), luppolo, spezie (semi, frutta e bacche e radici e rizomi), suini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), bovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), pollame (muscolo, tessuto adiposo e fegato, latte bovino, ovino e caprino e uova di volatili alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per cipolline, porri e semi di cotone e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. |
(5) |
Per il fuberidazolo l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Ha raccomandato di ridurre gli LMR per orzo, avena, segale e frumento. |
(6) |
Per il mepiquat l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (6). Ha proposto di modificare la definizione di residuo e ha raccomandato di aumentare o mantenere l'LMR vigente per diversi prodotti. L'Autorità ha concluso che riguardo all'LMR per i semi di colza alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per tale prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per semi di lino e di girasole e che erano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. |
(7) |
Per il tralcoxidim l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (7). Essa ha proposto di modificare la definizione di residuo e ha concluso che per quanto concerne gli LMR per orzo in chicchi e frumento in chicchi mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(8) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe applicarsi l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(9) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(10) |
Le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame. |
(11) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(12) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(13) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con l'LMR vigente, il limite per il fluazifop-P di 0,01 mg/kg per i peperoni dovrebbe essere applicato a tutti i prodotti a partire dalla data di applicazione del presente regolamento. |
(14) |
Prima di rendere applicabili gli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda le sostanze attive 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, rimane applicabile ai prodotti ottenuti prima del 19 gennaio 2017.
Per quanto riguarda la sostanza attiva fluazifop-P in e su tutti i prodotti, ad esclusione dei peperoni, il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, rimane applicabile ai prodotti ottenuti prima del 19 gennaio 2017.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 19 gennaio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for 1-naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per l'1-naftilacetammide e l'1-acido naftilacetico in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(8):4213.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chloridazon according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per il cloridazon in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(9):4226.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fluazifop-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per il fluazifop-P in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(9):4228.
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fuberidazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per il fuberidazolo in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(9):4220.
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for mepiquat according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per il mepiquat in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(8):4214.
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tralkoxydim according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per il tralcoxidim in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(9):4227.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:
1) |
nell'allegato II, sono inserite le seguenti colonne per 1-naftilacetammide e 1-acido naftilacetico, cloridazon, fluazifop-P, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
nell'allegato III, parte B, le colonne relative a 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fluazifop-P, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim sono soppresse. |
(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
1-naftilacetammide e 1-acido naftilacetico (somma dell'1-naftilacetammide e dell'1-acido naftilacetico e dei suoi sali, espressa come 1-acido naftilacetico)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Cloridazon (R) (somma di cloridazon e cloridazon-desfenil, espressa come cloridazon)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Cloridazon — codice 1000000 eccetto 1040000: Cloridazon (cloridazon-desfenil, espresso come cloridazon) |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai residui sulle colture a rotazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Fluazifop-P (somma di tutti gli isomeri costituenti del fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Fuberidazolo
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Mepiquat (somma di mepiquat e dei suoi sali, espressa come mepiquat cloruro)
(+) |
LMR provvisorio valido fino il 31 dicembre 2018 poiché i dati di monitoraggio indicano che la contaminazione incrociata di funghi coltivati non trattati può verificarsi con paglia regolarmente trattata con mepiquat. Questa contaminazione incrociata potrebbe non essere completamente evitabile in tutti i casi. Dopo tale data l'LMR sarà pari a 0,02* mg/kg salvo ulteriori modifiche applicate mediante regolamento alla luce di nuove informazioni trasmesse al più tardi entro il 30 aprile 2018.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Tralcoxidim (somma degli isomeri costituenti del tralcoxidim)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
1-naftilacetammide e 1-acido naftilacetico (somma dell'1-naftilacetammide e dell'1-acido naftilacetico e dei suoi sali, espressa come 1-acido naftilacetico)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Cloridazon (R) (somma di cloridazon e cloridazon-desfenil, espressa come cloridazon)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Cloridazon — codice 1000000 eccetto 1040000: Cloridazon (cloridazon-desfenil, espresso come cloridazon) |
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai residui sulle colture a rotazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Fluazifop-P (somma di tutti gli isomeri costituenti del fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop)
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Fuberidazolo
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Mepiquat (somma di mepiquat e dei suoi sali, espressa come mepiquat cloruro)
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LMR provvisorio valido fino il 31 dicembre 2018 poiché i dati di monitoraggio indicano che la contaminazione incrociata di funghi coltivati non trattati può verificarsi con paglia regolarmente trattata con mepiquat. Questa contaminazione incrociata potrebbe non essere completamente evitabile in tutti i casi. Dopo tale data l'LMR sarà pari a 0,02* mg/kg salvo ulteriori modifiche applicate mediante regolamento alla luce di nuove informazioni trasmesse al più tardi entro il 30 aprile 2018.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Tralcoxidim (somma degli isomeri costituenti del tralcoxidim)
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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