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Document 32016R0441

Regolamento (UE) 2016/441 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di glicosidi steviolici (E 960) come edulcorante nella senape (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/1712

OJ L 78, 24.3.2016, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/441/oj

24.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/47


REGOLAMENTO (UE) 2016/441 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2016

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di glicosidi steviolici (E 960) come edulcorante nella senape

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Il 23 gennaio 2015 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l'impiego di glicosidi steviolici (E 960) come edulcorante nella senape. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)

I glicosidi steviolici sono componenti non calorici dal sapore dolce che possono essere utilizzati in sostituzione del saccarosio nella produzione della senape, prolungandone la durata di conservazione e la stabilità microbiologica (la riduzione del contenuto di zucchero impedisce il processo di fermentazione, del quale lo zucchero è un substrato) pur mantenendone le proprietà organolettiche richieste. Autorizzare l'impiego dei glicosidi steviolici nella senape permetterà di ampliare l'assortimento di quest'ultima grazie all'introduzione di un prodotto contenente un edulcorante differente da quelli sinora utilizzati, con caratteristiche di sapore leggermente diverse.

(5)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «l'Autorità») ha valutato la sicurezza dei glicosidi steviolici, estratti dalle foglie della pianta Stevia rebaudiana Bertoni, come edulcorante ed ha espresso il suo parere il 14 aprile 2010 (3). L'Autorità ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) per i glicosidi steviolici, espressa in equivalenti steviolici, di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno.

(6)

Autorizzare l'impiego di questo edulcorante nella senape in quantità di 120 mg/kg (in equivalenti steviolici) porterebbe ad un aumento dell'assunzione di E960 entro i seguenti limiti: tra lo 0 e lo 0,133 % della DGA in caso di consumo medio e tra lo 0 e l'1,143 % della DGA in caso di consumo elevato. Questo aumento rappresenta un'esposizione addizionale trascurabile per il consumatore e non costituisce pertanto un rischio per la sicurezza.

(7)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità al fine di aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, salvo nel caso in cui tali aggiornamenti non possono avere un effetto sulla salute umana. Dal momento che l'autorizzazione all'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come edulcorante nella senape costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(8)

È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di glicosidi steviolici (E 960) come edulcorante nella senape (sottocategoria alimentare 12.4) a un livello massimo di 120 mg/kg.

(9)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(4):1537.


ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la parte E è così modificata:

1)

nella sottocategoria alimentare 12.4 «Senape», dopo la voce E 959 è inserita la seguente voce:

 

«E 960

Glicosidi steviolici

120

(60)»

 

2)

è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

«(60):

Espressi in equivalenti steviolici».


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