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Document 32016R0345

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/345 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce disposizioni relative alla frequenza di notifica dei messaggi sullo status dei container (CSM), al formato dei dati in essi contenuti e al metodo di trasmissione

C/2016/1396

OJ L 65, 11.3.2016, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/345/oj

11.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/345 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2016

che stabilisce disposizioni relative alla frequenza di notifica dei messaggi sullo status dei container (CSM), al formato dei dati in essi contenuti e al metodo di trasmissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (1), in particolare l'articolo 18 quater,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 515/97 stabilisce che i vettori trasmettano al repertorio CSM, gestito dalla Commissione, i dati relativi ai movimenti dei container per gli eventi elencati all'articolo 18 bis, paragrafo 6, del regolamento, ma solo nella misura in cui siano noti al vettore notificante e i dati di tali eventi siano stati generati, raccolti o mantenuti nei suoi registri elettronici.

(2)

Onde garantire l'analisi tempestiva dei dati relativi ai movimenti dei container, il facile trasferimento di tali dati dai vettori marittimi al repertorio CSM e un livello accettabile di varietà per quanto riguarda le modalità di immissione dei dati, è opportuno stabilire la frequenza di notifica dei CSM, il formato dei dati in essi contenuti e il metodo di trasmissione.

(3)

Alla luce del volume e delle costanti variazioni del traffico dei container, l'accertamento efficace delle frodi dipende in larga misura dall'individuazione tempestiva di movimenti sospetti dei container. Onde garantire che i dati ricevuti siano utilizzati in modo efficace per ridurre il rischio che spedizioni sospette siano spostate in luoghi imprecisati prima di essere correttamente individuate, i vettori dovrebbero trasmettere i CSM al repertorio CSM al massimo 24 ore dopo che il CSM è stato generato, raccolto o mantenuto nei loro registri elettronici.

(4)

Per ridurre l'onere finanziario per il settore e agevolare la trasmissione dei CSM, i vettori dovrebbero essere tenuti a utilizzare uno dei principali standard ANSI ASC X12 oppure UN/EDIFACT. L'ANSI ASC X12 è un protocollo per l'interscambio di dati elettronici (electronic data interchange — EDI) dell'American National Standards Institute (ANSI), mentre l'UN/EDIFACT è lo standard EDI sviluppato dalle Nazioni Unite. L'utilizzo di questi standard dovrebbe ridurre i costi di attuazione a carico dei vettori, dal momento che questi standard sono considerati universalmente utilizzati dal settore marittimo ai fini dell'interscambio di dati elettronici.

(5)

Per garantire la trasmissione sicura dei dati e un livello adeguato di riservatezza e di integrità dei dati trasmessi, i CSM dovrebbero essere trasmessi utilizzando il protocollo SFTP (Secure Shell File Transfer Protocol) elaborato dall'Internet Engineering Task Force (IETF). Tale metodo di trasmissione garantisce il livello richiesto di sicurezza ed è considerato accettabile dal settore in termini di fattibilità di attuazione. Al fine di ridurre i costi di attuazione, i vettori dovrebbero essere autorizzati a utilizzare anche altri metodi di trasmissione, a condizione di garantire lo stesso livello di sicurezza dei dati assicurato dall'SFTP.

(6)

Onde ridurre l'onere finanziario legato al trasferimento dei CSM, i vettori dovrebbero essere autorizzati a trasferire tutti i CSM generati, raccolti o conservati nei loro registri elettronici senza dover selezionare singoli CSM. In tali casi la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere autorizzate ad accedere a tali dati e a utilizzarli in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 515/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Frequenza di notifica dei CSM

I vettori trasmettono al repertorio CSM i CSM completi generati, raccolti o mantenuti nei loro registri elettronici al massimo 24 ore dopo l'iscrizione del CSM nel proprio registro elettronico.

La trasmissione dei CSM storici conformemente all'articolo 18 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 515/97 è effettuata entro 24 ore da quando nel registro elettronico del vettore è stato generato o raccolto il primo CSM che stabilisce che il container è destinato ad essere introdotto nel territorio doganale dell'Unione.

Articolo 2

Formato dei dati dei CSM

I vettori notificano i CSM conformemente agli standard ANSI ASC X12 o UN/EDIFACT.

Articolo 3

Metodi di trasmissione dei CSM

1.   I vettori trasmettono i CSM utilizzando il protocollo SFTP (Secure Shell File Transfer Protocol).

I vettori sono autorizzati a trasmettere i CSM utilizzando altri metodi a condizione che questi garantiscano un livello di sicurezza paragonabile a quello assicurato dall'SFTP.

2.   I CSM possono essere trasmessi mediante:

a)

una notifica selettiva di singoli CSM, come precisato all'articolo 18 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 515/97, oppure

b)

un trasferimento di tutti i CSM generati, raccolti o mantenuti nei registri elettronici del vettore senza selezionare singoli CSM.

Nel caso in cui un vettore trasmetta i CSM secondo la modalità di cui alla lettera b), esso accetta che la Commissione e gli Stati membri abbiano accesso ai dati in questione e li utilizzino nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 515/97.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.


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