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Document 32016R0101

Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 21, 28.1.2016, p. 54–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/101/oj

28.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/54


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2015

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafo 14, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 105 del regolamento (UE) n. 575/2013 tratta delle regole di valutazione prudente applicabili a tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione. L'articolo 34 di detto regolamento impone tuttavia agli enti di applicare le regole di cui all'articolo 105 a tutte le attività valutate al valore equo. Il combinato disposto dei suddetti articoli implica che i requisiti per la valutazione prudente si applicano a tutte le posizioni valutate al valore equo indipendentemente dal fatto che siano detenute o meno nel portafoglio di negoziazione, dove il termine «posizione» si riferisce unicamente a strumenti finanziari e merci.

(2)

Qualora l'applicazione della valutazione prudente determini un valore contabile assoluto inferiore, per le attività, o superiore, per le passività, rispetto a quello rilevato a bilancio, dovrebbe essere calcolato un aggiustamento di valutazione supplementare (AVA) pari al valore assoluto della differenza tra i due, dato che il valore prudente dovrebbe sempre essere pari o inferiore al valore equo per le attività e pari o superiore al valore equo per le passività.

(3)

Per le posizioni oggetto di valutazione per le quali una variazione della valutazione contabile ha un impatto nullo o solo parziale sul capitale primario di classe 1, gli AVA dovrebbero essere applicati soltanto in base alla percentuale della variazione che influisce sul capitale primario di classe 1. Questo vale anche per le posizioni soggette alla contabilizzazione delle operazioni di copertura, le posizioni disponibili per la vendita nella misura in cui le variazioni di valutazione sono soggette a un filtro prudenziale e le posizioni di segno opposto perfettamente corrispondenti.

(4)

Gli AVA sono determinati unicamente ai fini del calcolo degli aggiustamenti del capitale primario di classe 1, ove necessario. Gli AVA non influiscono sulla determinazione dei requisiti di fondi propri a norma dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 (a meno che si applichi la deroga per operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni ai sensi dell'articolo 94 dello stesso regolamento).

(5)

Al fine di fornire un quadro coerente per il calcolo degli AVA da parte degli enti, è necessario definire chiaramente il livello di certezza cui mirare e gli elementi di incertezza della valutazione che dovrebbero essere considerati nella determinazione di un valore prudente, unitamente alle metodologie per raggiungere il livello richiesto di certezza in base alle condizioni di mercato esistenti.

(6)

Gli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato, i costi di chiusura e i rischi del modello dovrebbero essere calcolati sulla base delle esposizioni oggetto di valutazione, che sono basate su strumenti finanziari o portafogli di strumenti finanziari. A tal fine gli strumenti finanziari possono essere combinati in portafogli quando, per gli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato e i costi di chiusura, gli strumenti sono valutati sulla base dello stesso fattore di rischio o quando, per gli AVA per i rischi del modello, essi sono valutati sulla base dello stesso modello di determinazione del prezzo.

(7)

Dato che alcuni AVA riguardanti l'incertezza della valutazione non sono addizionabili, per determinate categorie di AVA dovrebbe essere consentito un approccio di aggregazione che tenga conto dei benefici della diversificazione per gli elementi dell'AVA non riguardanti il costo di uscita previsto non incluso nel valore equo. Ai fini dell'aggregazione degli AVA dovrebbe inoltre essere possibile trarre i benefici della diversificazione sulla differenza tra il valore atteso e il valore prudente, in modo che le banche con un valore equo che è già più prudente del valore atteso non traggano meno benefici dalla diversificazione rispetto a quelle che utilizzano il valore atteso come valore equo.

(8)

Essendo di norma soggetti ad una limitata incertezza della valutazione, gli enti con piccoli portafogli valutati al valore equo dovrebbero essere autorizzati ad applicare un metodo più semplice per stimare gli AVA rispetto agli enti con portafogli più grandi valutati al valore equo. Al fine di determinare se possa essere applicato un metodo più semplice, le dimensioni dei portafogli valutati al valore equo dovrebbero essere valutate a ciascuno dei livelli ai quali vengono calcolati i requisiti patrimoniali.

(9)

Affinché le autorità competenti siano in grado di valutare se l'ente ha applicato correttamente le disposizioni per la valutazione del livello aggregato di AVA richiesto, gli enti dovrebbero mantenere documentazione, sistemi e controlli appropriati.

(10)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(11)

L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Metodologia per il calcolo degli aggiustamenti di valutazione supplementari (AVA)

Gli enti calcolano gli aggiustamenti di valutazione supplementari (additional valuation adjustments — AVA) totali necessari per adattare il valore equo al valore prudente trimestralmente in base al metodo di cui al capo 3, a meno che soddisfino le condizioni per l'applicazione del metodo di cui al capo 2.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«posizione oggetto di valutazione», uno strumento finanziario o una merce o un portafoglio di strumenti finanziari o merci detenuti o meno in portafogli di negoziazione che sono valutati al valore equo;

b)

«input di valutazione», un parametro o una matrice di parametri osservabili o meno nel mercato che influiscono sul valore equo di una posizione oggetto di valutazione;

c)

«esposizione oggetto di valutazione», l'importo di una posizione oggetto di valutazione che è sensibile all'oscillazione di un input di valutazione.

Articolo 3

Fonti dei dati di mercato

1.   Quando calcolano gli AVA sulla base dei dati di mercato, gli enti esaminano, a seconda del caso, lo stesso range di dati di mercato utilizzato per il processo di verifica indipendente dei prezzi di cui all'articolo 105, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, fatti salvi gli aggiustamenti descritti nel presente articolo.

2.   Gli enti considerano un intero range di fonti di dati di mercato disponibili e attendibili per determinare un valore prudente, incluse le seguenti fonti, se pertinenti:

a)

i prezzi di borsa in un mercato liquido;

b)

le negoziazioni con strumenti identici o molto simili registrate dall'ente stesso oppure, ove disponibili, le negoziazioni di tutto il mercato;

c)

le quotazioni negoziabili di broker e di altri partecipanti al mercato;

d)

i consensus service data;

e)

le quotazioni di broker indicative;

f)

le valutazioni delle garanzie reali delle controparti.

3.   Ove si applica un approccio basato su esperti ai fini degli articoli 9, 10 e 11, sono considerati metodi e fonti d'informazione alternativi, compresi i seguenti, se pertinenti:

a)

l'utilizzo di dati indiretti (proxy data) basati su strumenti analoghi per i quali sono disponibili dati sufficienti;

b)

l'applicazione di shift prudenti agli input di valutazione;

c)

l'individuazione di limiti naturali al valore di uno strumento.

CAPO II

METODO SEMPLIFICATO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI AVA

Articolo 4

Condizioni per l'uso del metodo semplificato

1.   Gli enti possono applicare il metodo semplificato descritto nel presente capo soltanto se la somma del valore assoluto delle attività e delle passività valutate al valore equo rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile è inferiore a 15 miliardi di EUR.

2.   Le attività e le passività valutate al valore equo di segno opposto perfettamente corrispondenti sono escluse dal calcolo di cui al paragrafo 1. Per quanto riguarda le attività e le passività valutate al valore equo per le quali una variazione della valutazione contabile ha un impatto nullo o parziale sul capitale primario di classe 1 (CET 1), i loro valori sono inclusi solo in proporzione all'impatto della pertinente variazione della valutazione sul capitale CET1.

3.   La soglia di cui al paragrafo 1 si applica su base individuale e consolidata. Se la è superata su base consolidata, il metodo di base è applicato a tutti i soggetti inclusi nel consolidamento.

4.   Gli enti che applicano il metodo semplificato che non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1 per due trimestri consecutivi ne informano immediatamente l'autorità competente interessata e concordano un piano per applicare il metodo di cui al capo 3 entro i due trimestri successivi.

Articolo 5

Determinazione degli AVA nell'ambito del metodo semplificato

Quando gli enti utilizzano il metodo semplificato, gli AVA sono pari allo 0,1 % della somma del valore assoluto delle attività e delle passività valutate al valore equo che sono incluse nel calcolo della soglia di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Determinazione degli AVA totali nell'ambito del metodo semplificato

Per gli enti che applicano il metodo semplificato, gli AVA totali ai fini dell'articolo 1 sono gli AVA derivanti dal calcolo di cui all'articolo 5.

CAPO III

METODO DI BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI AVA

Articolo 7

Descrizione del metodo di base

1.   Quando utilizzano il metodo di base, gli enti calcolano gli AVA applicando il seguente approccio in due fasi:

a)

calcolano gli AVA per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 105, paragrafi 10 e 11, del regolamento (UE) n. 575/2013 (AVA a livello di categoria) ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo;

b)

addizionano gli importi risultanti dalla lettera a) per ciascuno degli AVA a livello di categoria per arrivare agli AVA totali ai fini dell'articolo 1.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), gli enti calcolano gli AVA a livello di categoria in uno dei seguenti modi:

a)

conformemente agli articoli da 9 a 17;

b)

quando l'applicazione degli articoli da 9 a 17 non è possibile per determinate posizioni, secondo il cosiddetto «approccio alternativo» identificando i correlati strumenti finanziari e calcolando l'AVA come la somma dei seguenti elementi:

i)

il 100 % del profitto non realizzato netto per i correlati strumenti finanziari;

ii)

il 10 % del valore nozionale dei correlati strumenti finanziari nel caso di contratti derivati;

iii)

il 25 % del valore assoluto della differenza tra il valore equo e il profitto non realizzato di cui al punto i) dei correlati strumenti finanziari in caso di non derivati.

Ai fini della lettera b), punto i) del primo paragrafo, si intende per «profitto non realizzato» la variazione, se positiva, del valore equo dall'ammissione alle negoziazioni calcolata su base first-in-first-out.

Articolo 8

Disposizioni generali per il calcolo degli AVA nell'ambito del metodo di base

1.   Per quanto riguarda le attività e le passività valutate al valore equo per le quali una variazione della valutazione contabile ha un impatto nullo o parziale sul capitale primario di classe 1 (CET 1), gli AVA sono calcolati solo in base alla percentuale di tale variazione che influisce sul capitale CET1.

2.   Quanto agli AVA a livello di categoria descritti agli articoli da 14 a 17, gli enti mirano a raggiungere un livello di certezza nel valore prudente che è equivalente a quello di cui agli articoli da 9 a 13.

3.   Gli AVA sono considerati il supplemento di aggiustamento di valutazione necessario per raggiungere il valore prudente individuato, oltre ad ogni aggiustamento applicato al valore equo dell'ente che può essere messo in relazione alla stessa fonte di incertezza della valutazione dell'AVA. L'aggiustamento applicato al valore equo dell'ente che non può essere identificato come riguardante una categoria specifica di AVA al livello al quale sono calcolati gli AVA pertinenti non è incluso nel calcolo degli AVA.

4.   Gli AVA sono sempre positivi, anche a livello di esposizione oggetto di valutazione e di categoria, sia pre- che post-aggregazione.

Articolo 9

Calcolo degli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato

1.   Gli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato sono calcolati a livello di esposizione oggetto di valutazione (singoli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato).

2.   Gli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato hanno valore zero solo quando sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

l'ente dispone di prove solide di una quotazione negoziabile per un'esposizione oggetto di valutazione o una quotazione può essere determinata in base a dati affidabili, basati su un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda come descritto all'articolo 338, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

le fonti di dati di mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non indicano alcuna incertezza di valutazione rilevante.

3.   Quando all'esposizione oggetto di valutazione non può applicarsi un AVA pari a zero, nel valutare l'AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato gli enti utilizzano le fonti di dati di cui all'articolo 3. In questo caso l'AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato è calcolato come descritto nei paragrafi 4 e 5.

4.   Gli enti calcolano gli AVA sulle esposizioni oggetto di valutazione in relazione a ciascun input di valutazione utilizzato per il modello di valutazione pertinente.

a)

Detti AVA sono valutati con una delle seguenti granularità:

i)

se scomposti, tutti gli input di valutazione richiesti per calcolare il prezzo di uscita per la posizione oggetto di valutazione;

ii)

il prezzo dello strumento.

b)

Ciascuno degli input di valutazione di cui alla lettera a), punto i), è trattato separatamente. Quando l'input di valutazione è costituito da una matrice di parametri, gli AVA sono calcolati sulla base delle esposizioni oggetto di valutazione relative a ciascun parametro di tale matrice. Quando l'input di valutazione non si riferisce a strumenti negoziabili, gli enti collegano l'input di valutazione e la relativa esposizione oggetto di valutazione ad un insieme di strumenti negoziabili sul mercato. Gli enti possono ridurre il numero di parametri dell'input di valutazione ai fini del calcolo degli AVA utilizzando una metodologia adeguata a condizione che i parametri ridotti soddisfino tutti i seguenti requisiti:

i)

il valore totale dell'esposizione oggetto di valutazione ridotta è pari al valore totale dell'esposizione oggetto di valutazione originaria;

ii)

la serie ridotta di parametri può essere collegata ad una serie di strumenti negoziabili sul mercato;

iii)

il rapporto tra la misura della varianza 2 definita di seguito e la misura della varianza 1 definita di seguito sulla base dei dati storici degli ultimi 100 giorni di negoziazione è inferiore a 0,1.

c)

Ai fini del presente paragrafo, per «misura della varianza 1» si intende la varianza del profitto e della perdita dell'esposizione oggetto di valutazione sulla base dell'input di valutazione non ridotto, e per «misura della varianza 2» la varianza del profitto e della perdita dell'esposizione oggetto di valutazione sulla base dell'input di valutazione non ridotto meno l'esposizione oggetto di valutazione basata sull'input di valutazione ridotto. Se ai fini del calcolo degli AVA è utilizzato un numero ridotto di parametri, la determinazione che i criteri di cui alla lettera b) sono soddisfatti è soggetta a riesame della metodologia di netting e convalida interna da parte della funzione di controllo indipendente su base almeno annuale.

5.   Gli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato sono determinati come segue:

a)

se esistono dati sufficienti per costruire un range di valori plausibili per un input di valutazione:

i)

per un input di valutazione dove il range di valori plausibili è basato sui prezzi di uscita, gli enti stimano un punto all'interno del range in cui sono sicuri al 90 % di poter uscire dall'esposizione oggetto di valutazione a tale prezzo o a un prezzo migliore;

ii)

per un input di valutazione dove il range di valori plausibili è creato a partire dai mid price, gli enti stimano un punto all'interno del range in cui sono sicuri al 90 % di poter ottenere all'uscita dall'esposizione oggetto di valutazione tale prezzo o un prezzo migliore;

b)

se non esistono dati sufficienti a costruire un range di valori plausibili per un input di valutazione, gli enti applicano un approccio basato su esperti utilizzando le informazioni qualitative e quantitative disponibili per conseguire un livello di certezza nel valore prudente dell'input di valutazione che è equivalente a quello di cui alla lettera a). Gli enti notificano alle autorità competenti le esposizioni oggetto di valutazione per le quali è applicato tale approccio e la metodologia utilizzata per determinare l'AVA;

c)

gli enti calcolano l'AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato sulla base di uno dei seguenti approcci:

i)

applicano la differenza tra i valori degli input di valutazione stimati secondo la lettera a) oppure la lettera b) e i valori degli input di valutazione utilizzati per il calcolo del valore equo dell'esposizione oggetto di valutazione di ciascuna posizione oggetto di valutazione;

ii)

combinano i valori degli input di valutazione stimati secondo la lettera a) oppure la lettera b) e rivalutano le posizioni oggetto di valutazione basate su tali valori. Gli enti prendono quindi la differenza tra le posizioni rivalutate e le posizioni valutate al valore equo.

6.   Gli enti calcolano l'AVA totale a livello di categoria per l'incertezza delle quotazioni di mercato applicando ai singoli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato la formula per il metodo 1 o la formula per il metodo 2 di cui all'allegato.

Articolo 10

Calcolo degli AVA per i costi di chiusura

1.   Gli AVA per i costi di chiusura sono calcolati a livello di esposizione oggetto di valutazione (singoli AVA per i costi di chiusura).

2.   Quando l'ente ha calcolato un AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato per una esposizione oggetto di valutazione sulla base di un prezzo di uscita, all'AVA per i costi di chiusura può essere attribuito valore zero.

3.   Ove l'ente applica la deroga di cui all'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'AVA per i costi di chiusura può essere attribuito valore zero, a condizione che l'ente fornisca la prova di essere sicuro al 90 % che c'è liquidità sufficiente per sostenere l'uscita dalla relativa esposizione oggetto di valutazione al mid-price.

4.   Quando all'esposizione oggetto di valutazione non può applicarsi un AVA per i costi di chiusura pari a zero, gli enti utilizzano le fonti di dati di cui all'articolo 3. In questo caso l'AVA per i costi di chiusura è calcolato come descritto nei paragrafi 5 e 6.

5.   Gli enti calcolano gli AVA per i costi di chiusura sulle esposizioni oggetto di valutazione in relazione a ciascun input di valutazione utilizzato per il modello di valutazione pertinente.

a)

Gli AVA per i costi di chiusura sono valutati con una delle seguenti granularità:

i)

se scomposti, tutti gli input di valutazione necessari per calcolare un prezzo di uscita per la posizione oggetto di valutazione;

ii)

il prezzo dello strumento.

b)

Ciascuno degli input di valutazione di cui alla lettera a), punto i), è trattato separatamente. Quando l'input di valutazione è costituito da una matrice di parametri, gli enti valutano gli AVA per i costi di chiusura sulla base delle esposizioni oggetto di valutazione in relazione a ciascun parametro di tale matrice. Quando l'input di valutazione non si riferisce a strumenti negoziabili, gli enti collegano esplicitamente l'input di valutazione e la relativa esposizione oggetto di valutazione ad un insieme di strumenti negoziabili sul mercato. Gli enti possono ridurre il numero di parametri dell'input di valutazione ai fini del calcolo degli AVA utilizzando una metodologia adeguata a condizione che i parametri ridotti soddisfino tutti i seguenti requisiti:

i)

il valore totale dell'esposizione oggetto di valutazione ridotta è pari al valore totale dell'esposizione oggetto di valutazione originaria;

ii)

la serie ridotta di parametri può essere collegata ad una serie di strumenti negoziabili sul mercato;

iii)

il rapporto tra la misura della varianza 2 e la misura della varianza 1 sulla base dei dati storici degli ultimi 100 giorni di negoziazione è inferiore a 0,1.

Ai fini del presente paragrafo, per «misura della varianza 1» si intende la varianza del profitto e della perdita dell'esposizione oggetto di valutazione sulla base dell'input di valutazione non ridotto, e per «misura della varianza 2» la varianza del profitto e della perdita dell'esposizione oggetto di valutazione sulla base dell'input di valutazione non ridotto meno l'esposizione oggetto di valutazione basata sull'input di valutazione ridotto.

c)

Se ai fini del calcolo degli AVA è utilizzato un numero ridotto di parametri, la determinazione che i criteri di cui alla lettera b) sono soddisfatti è soggetta a riesame e convalida interna da parte della funzione di controllo indipendente su base almeno annuale.

6.   Gli AVA per i costi di chiusura sono determinati come segue:

a)

se esistono dati sufficienti per costruire un range di scarti denaro/lettera plausibili per un input di valutazione, gli enti stimano un punto all'interno del range in cui sono sicuri al 90 % che lo scarto che potrebbero ottenere all'uscita dall'esposizione oggetto di valutazione corrisponderebbe a tale prezzo o a un prezzo migliore;

b)

se non esistono dati sufficienti per costruire un range di scarti denaro/lettera plausibili, gli enti applicano un approccio basato su esperti utilizzando le informazioni qualitative e quantitative disponibili per conseguire un livello di certezza nel valore prudente equivalente a quello ottenuto in caso di esistenza di un range di valori plausibili. Gli enti notificano alle autorità competenti le esposizioni oggetto di valutazione per le quali è applicato tale approccio e la metodologia utilizzata per determinare l'AVA;

c)

gli enti calcolano gli AVA per i costi di chiusura applicando il 50 % dello scarto denaro/lettera stimato, calcolato conformemente alla lettera a) o alla lettera b), alle esposizioni oggetto di valutazione in relazione agli input di valutazione definiti al paragrafo 5.

7.   Gli enti calcolano l'AVA totale a livello di categoria per i costi di chiusura applicando ai singoli AVA per i costi di chiusura la formula per il metodo 1 o la formula per il metodo 2 di cui all'allegato.

Articolo 11

Calcolo degli AVA per i rischi del modello

1.   Gli enti stimano un AVA per i rischi del modello per ogni modello di valutazione (singolo AVA per i rischi del modello) tenendo conto del rischio del modello di valutazione che deriva dalla potenziale esistenza di una gamma di diversi modelli o calibrature di modelli utilizzati dai partecipanti al mercato e dalla mancanza di un prezzo di uscita solido per il prodotto specifico in fase di valutazione. Gli enti non considerano i rischi del modello di valutazione risultanti dalle calibrature dei parametri derivati dal mercato, di cui si tiene conto secondo quanto disposto all'articolo 9.

2.   L'AVA per i rischi del modello è calcolato applicando uno degli approcci definiti ai paragrafi 3 e 4.

3.   Ove possibile, gli enti calcolano l'AVA per i rischi del modello determinando un range di valutazioni plausibili prodotte da adeguati approcci di modellizzazione e calibratura alternativi. In tal caso, gli enti stimano un punto all'interno del predetto range di valutazioni in cui sono sicuri al 90 % di poter uscire dall'esposizione oggetto di valutazione a tale prezzo o a un prezzo migliore.

4.   Per stimare l'AVA per i rischi del modello, gli enti che non sono in grado di utilizzare l'approccio definito al paragrafo 3 applicano un approccio basato su esperti.

5.   L'approccio basato su esperti considera tutti i seguenti elementi:

a)

la complessità dei prodotti pertinenti per il modello;

b)

la diversità dei possibili approcci matematici e parametri del modello, se tali parametri non sono collegati alle variabili del mercato;

c)

la misura in cui il mercato dei prodotti in questione è monodirezionale (one way);

d)

l'esistenza di rischi non copribili nei prodotti pertinenti;

e)

l'adeguatezza del modello nel cogliere l'andamento del pay-off dei prodotti del portafoglio.

Gli enti notificano alle autorità competenti i modelli per i quali è applicato detto approccio e la metodologia utilizzata per determinare l'AVA.

6.   Quando gli enti utilizzano l'approccio descritto al paragrafo 4, la prudenza del metodo è confermata annualmente confrontando:

a)

gli AVA calcolati secondo l'approccio descritto al paragrafo 4, se l'approccio fosse applicato ad un campione significativo dei modelli di valutazione per i quali l'ente applica l'approccio di cui al paragrafo 3; e

b)

gli AVA calcolati secondo l'approccio di cui al paragrafo 3 per lo stesso campione di modelli di valutazione

7.   Gli enti calcolano l'AVA totale a livello di categoria per i rischi del modello applicando ai singoli AVA per i rischi del modello la formula per il metodo 1 o la formula per il metodo 2 di cui all'allegato.

Articolo 12

Calcolo degli AVA per i differenziali creditizi non realizzati

1.   Gli enti calcolano l'AVA per i differenziali creditizi non realizzati per riflettere l'incertezza della valutazione nell'aggiustamento necessario conformemente alla disciplina contabile applicabile, al fine di includere il valore attuale delle perdite attese in caso di default della controparte riguardo a posizioni su derivati.

2.   Gli enti includono l'elemento dell'AVA relativo all'incertezza delle quotazioni di mercato nella categoria degli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato. L'elemento dell'AVA relativo all'incertezza dei costi di chiusura è incluso nella categoria degli AVA per i costi di chiusura. L'elemento dell'AVA relativo ai rischi del modello è incluso nella categoria degli AVA per i rischi del modello.

Articolo 13

Calcolo degli AVA per i costi di investimento e di finanziamento (funding)

1.   Gli enti calcolano l'AVA per i costi di investimento e di finanziamento (funding) per riflettere l'incertezza della valutazione nei costi di finanziamento (funding) utilizzati in sede di valutazione del prezzo di uscita conformemente alla disciplina contabile applicabile.

2.   Gli enti includono l'elemento dell'AVA relativo all'incertezza delle quotazioni di mercato nella categoria degli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato. L'elemento dell'AVA relativo all'incertezza dei costi di chiusura è incluso nella categoria degli AVA per i costi di chiusura. L'elemento dell'AVA relativo ai rischi del modello è incluso nella categoria degli AVA per i rischi del modello.

Articolo 14

Calcolo degli AVA per le posizioni concentrate

1.   Gli enti stimano un AVA per le posizioni concentrate per le posizioni oggetto di valutazione concentrate (singolo AVA per le posizioni concentrate) applicando il seguente approccio in tre fasi:

a)

individuano le posizioni oggetto di valutazione concentrate;

b)

per ogni posizione oggetto di valutazione concentrata individuata che ha dimensioni tali per cui non è disponibile un prezzo di mercato, stimano un periodo di uscita prudente;

c)

se il periodo di uscita prudente supera i 10 giorni, stimano un AVA tenendo conto della volatilità dell'input di valutazione, della volatilità dello scarto denaro/lettera e dell'impatto dell'ipotetica strategia di uscita sui prezzi di mercato.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'individuazione delle posizioni oggetto di valutazione concentrate prende in considerazione tutte le caratteristiche seguenti:

a)

le dimensioni di tutte le posizioni oggetto di valutazione rispetto alla liquidità del relativo mercato;

b)

la capacità dell'ente di negoziare in tale mercato;

c)

il volume medio del mercato giornaliero e il volume delle negoziazioni giornaliere tipiche dell'ente.

Gli enti stabiliscono e documentano la metodologia applicata per determinare le posizioni oggetto di valutazione concentrate per le quali è calcolato un AVA per le posizioni concentrate.

3.   Gli enti calcolano l'AVA totale a livello di categoria per le posizioni concentrate sommando i singoli AVA per le posizioni concentrate.

Articolo 15

Calcolo degli AVA per i costi amministrativi futuri

1.   Quando l'ente calcola gli AVA per l'incertezza delle quotazioni di mercato e per i costi di chiusura per un'esposizione oggetto di valutazione che implicano la piena uscita dall'esposizione, l'AVA per i costi amministrativi futuri può essere pari a zero.

2.   Quando l'esposizione oggetto di valutazione non può avere un AVA pari a zero conformemente al paragrafo 1, gli enti calcolano l'AVA per i costi amministrativi futuri («singolo AVA per i costi amministrativi futuri») prendendo in considerazione i costi amministrativi e i futuri costi di copertura lungo la vita attesa delle esposizioni oggetto di valutazione per le quali non è applicato un prezzo di uscita diretto per gli AVA per i costi di chiusura, attualizzati utilizzando un tasso che approssima il tasso privo di rischio.

3.   Ai fini del paragrafo 2, i costi amministrativi futuri includono tutti i costi per l'aumento del personale e i costi fissi che saranno probabilmente sostenuti nella gestione del portafoglio; si può presumere la diminuzione di tali costi di pari passo con la riduzione del portafoglio.

4.   Gli enti calcolano l'AVA totale a livello di categoria per i costi amministrativi futuri sommando i singoli AVA per i costi amministrativi futuri.

Articolo 16

Calcolo degli AVA per le chiusure anticipate delle posizioni

Gli enti stimano un AVA per le chiusure anticipate delle posizioni considerando le potenziali perdite derivanti dalle chiusure anticipate non contrattuali delle posizioni di negoziazione dei clienti. L'AVA per le chiusure anticipate delle posizioni è calcolato tenendo conto della percentuale delle negoziazioni dei clienti che storicamente sono state chiuse anticipatamente e delle perdite che si verificano in tali casi.

Articolo 17

Calcolo degli AVA per i rischi operativi

1.   Gli enti stimano un AVA per i rischi operativi valutando le perdite potenziali che possono essere sostenute a seguito dei rischi operativi connessi ai processi di valutazione. Questa stima comprende una valutazione delle posizioni oggetto di valutazione ritenute a rischio durante il processo di convalida del bilancio, comprese quelle interessate da contenziosi giuridici.

2.   Quando l'ente applica il metodo avanzato di misurazione per il rischio operativo specificato nella parte tre, titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'AVA per i rischi operativi può essere pari a zero a condizione che l'ente fornisca la prova che i rischi operativi relativi ai processi di valutazione, determinati a norma del paragrafo 1, sono pienamente inclusi nel calcolo secondo il metodo avanzato di misurazione.

3.   Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, l'ente calcola un AVA per i rischi operativi pari al 10 % della somma degli AVA aggregati a livello di categoria per l'incertezza delle quotazioni di mercato e per i costi di chiusura.

CAPO IV

DOCUMENTAZIONE, SISTEMI E CONTROLLI

Articolo 18

Obblighi di documentazione

1.   Gli enti documentano in modo appropriato la metodologia di valutazione prudente. La documentazione include le politiche interne che forniscono orientamenti su tutti i seguenti punti:

a)

la gamma delle metodologie per quantificare gli AVA per ciascuna posizione oggetto di valutazione;

b)

la gerarchia delle metodologie per ogni categoria di attività, prodotto o posizione oggetto di valutazione;

c)

la gerarchia delle fonti di dati di mercato utilizzate nella metodologia degli AVA;

d)

le caratteristiche dei dati di mercato richieste per giustificare che l'AVA sia pari a zero, per ogni categoria di attività, prodotto o posizione oggetto di valutazione;

e)

la metodologia applicata in caso di utilizzo di un approccio basato su esperti per la determinazione di un AVA;

f)

la metodologia per determinare se una posizione oggetto di valutazione richieda un AVA per le posizioni concentrate;

g)

l'orizzonte di uscita presunto ai fini del calcolo degli AVA per le posizioni concentrate, se del caso;

h)

le attività e le passività valutate al valore equo per le quali una variazione della valutazione contabile ha un impatto nullo o parziale sul capitale CET1 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1.

2.   Gli enti mantengono inoltre le registrazioni necessarie per permettere l'analisi del calcolo degli AVA a livello di esposizione oggetto di valutazione e all'alta dirigenza sono fornite informazioni sul processo di calcolo degli AVA che le consentano di comprendere il livello di incertezza della valutazione riguardante il portafoglio delle posizioni valutate al valore equo dell'ente.

3.   La documentazione di cui al paragrafo 1 è riesaminata almeno una volta all'anno e approvata dall'alta dirigenza.

Articolo 19

Obblighi in materia di sistemi e di controlli

1.   Gli AVA sono autorizzati inizialmente e monitorati successivamente da un ente di controllo indipendente.

2.   Gli enti dispongono di controlli efficaci in merito alla governance di tutte le posizioni valutate al valore equo e di risorse adeguate per attuare tali controlli e garantire solidi processi di valutazione anche nel corso di un periodo di stress. Tali controlli includono:

a)

il riesame almeno annuale della performance del modello di valutazione;

b)

l'approvazione da parte della dirigenza di tutti i cambiamenti significativi delle politiche di valutazione;

c)

la chiara indicazione della propensione al rischio dell'ente per l'esposizione a posizioni soggette ad incertezza di valutazione, che è monitorata a livello aggregato di ente;

d)

l'indipendenza nel processo di valutazione tra le unità che assumono i rischi e le unità di controllo;

e)

l'esistenza di un processo completo di audit interno relativo ai processi di valutazione e ai controlli.

3.   Gli enti garantiscono che vi siano controlli efficaci ed applicati sistematicamente per quanto riguarda il processo di valutazione per le posizioni valutate al valore equo. Tali controlli sono soggetti ad un regolare audit interno. Essi includono:

a)

un inventario precisamente definito dei prodotti a livello di ente che garantisca che ogni posizione oggetto di valutazione sia specificamente collegata ad una e una sola definizione del prodotto;

b)

le metodologie di valutazione, per ciascun prodotto dell'inventario, compresi la scelta e la calibrazione del modello, le rettifiche del valore equo, gli AVA, le metodologie di verifica indipendente dei prezzi applicabili al prodotto e la misurazione dell'incertezza della valutazione;

c)

un processo di convalida che garantisca che, per ciascun prodotto, sia i dipartimenti che assumono i rischi che i pertinenti dipartimenti di controllo approvino le metodologie a livello di prodotto di cui alla lettera b) e certifichino che riflettono la prassi effettiva per ogni posizione oggetto di valutazione collegata al prodotto;

d)

la definizione di soglie sulla base dei dati di mercato osservati per stabilire quando i modelli di valutazione non sono più sufficientemente solidi;

e)

un processo formale di verifica dei prezzi che sia indipendente dalle unità di negoziazione pertinenti;

f)

i processi di approvazione di prodotti nuovi con riferimento all'inventario dei prodotti e con il coinvolgimento di tutte le parti interne pertinenti per la misurazione del rischio, il controllo del rischio, l'informativa finanziaria e l'assegnazione e la verifica delle valutazioni degli strumenti finanziari;

g)

un processo di riesame delle nuove negoziazioni volto a garantire che siano utilizzati i dati relativi ai prezzi delle nuove negoziazioni per valutare se le valutazioni delle esposizioni simili oggetto di valutazione restino adeguatamente prudenti.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO

Formule da utilizzare ai fini dell'aggregazione degli AVA a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 7

Metodo 1

APVA

=

(FV – PV) – 50 % (FV – PV)

= (50 % (FV – PV)

AVA

=

Σ APVA

Metodo 2

APVA

=

max {0, (FV – PV) – 50 % (EV – PV)}

= max {0, FV – 50 % (EV + PV)}

AVA

=

Σ APVA

dove:

FV

=

il valore equo a livello dell'esposizione oggetto di valutazione dopo gli aggiustamenti contabili applicati al valore equo dell'ente che risultano far fronte alla stessa fonte di incertezza della valutazione dell'AVA pertinente,

PV

=

il valore prudente a livello dell'esposizione oggetto di valutazione determinato conformemente al presente regolamento,

EV

=

il valore atteso a livello di esposizione oggetto di valutazione tratto da un range di valori possibili,

APVA

=

l'AVA a livello di esposizione oggetto di valutazione dopo l'aggiustamento per aggregazione,

AVA

=

l'AVA totale a livello di categoria dopo l'aggiustamento per aggregazione.


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