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Document 32016R0038

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/38 della Commissione, del 14 gennaio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda il massimale degli anticipi per il sostegno a favore degli investimenti e dell'innovazione nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo

OJ L 11, 16.1.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/38/oj

16.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/38 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda il massimale degli anticipi per il sostegno a favore degli investimenti e dell'innovazione nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 54, lettere b) e f),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 19, paragrafo 2 e l'articolo 20 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (2) contengono disposizioni relative alla gestione finanziaria del sostegno a favore degli investimenti e dell'innovazione nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo. Le disposizioni fissano al 50 % il massimale dell'anticipo di pagamento per gli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015 per quanto riguarda le misure d'investimento e per gli esercizi finanziari 2014 e 2015 per quanto riguarda le misure a favore dell'innovazione. L'aumento temporaneo rispetto al massimale normale del 20 % dovrebbe continuare ad applicarsi nel 2016 per agevolare l'attuazione di tali misure alla luce della difficile situazione finanziaria che perdura tuttora in molti Stati membri.

(2)

Il regolamento (CE) n. 555/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(3)

Per garantire la continuità delle condizioni previste per le misure a favore dell'investimento e dell'innovazione per quanto riguarda gli anticipi e per escludere qualsiasi discriminazione tra i beneficiari, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:

1)

all'articolo 19, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo dell'anticipo è limitato al 20 % dell'aiuto pubblico all'investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110 % dell'importo anticipato. Tuttavia, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata negli esercizi finanziari 2013, 2014, 2015 o 2016, l'importo dell'anticipo può essere innalzato al 50 % dell'aiuto pubblico per l'investimento in questione. Ai fini dell'articolo 23 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (3) è obbligatorio spendere tutto l'importo anticipato nell'attuazione dell'operazione in questione entro due anni dalla data del pagamento.

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).»;"

2)

all'articolo 20 quater, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo dell'anticipo è limitato al 20 % dell'aiuto pubblico all'investimento nell'innovazione e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110 % dell'importo anticipato. Tuttavia, per gli investimenti nell'innovazione per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata negli esercizi finanziari 2014, 2015 o 2016, l'importo dell'anticipo può essere innalzato al 50 % dell'aiuto pubblico per l'investimento in questione. Ai fini dell'articolo 23 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è obbligatorio spendere tutto l'importo anticipato nell'attuazione dell'operazione in questione entro due anni dalla data del pagamento.»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).


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