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Document 32016L0800

Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali

OJ L 132, 21.5.2016, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/800/oj

21.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/1


DIRETTIVA (UE) 2016/800 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2016

sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Obiettivo della presente direttiva è stabilire garanzie procedurali affinché i minori indagati o imputati nei procedimenti penali siano in grado di comprendere e seguire il procedimento, esercitare il loro diritto a un equo processo, evitare la recidiva e promuovere il loro reinserimento sociale.

(2)

Stabilendo norme minime comuni sulla protezione dei diritti procedurali di minori indagati o imputati, la presente direttiva mira a rafforzare la fiducia degli Stati membri nei sistemi giudiziari penali degli altri Stati membri e quindi a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale. Tali norme minime comuni dovrebbero altresì rimuovere ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nel territorio degli Stati membri.

(3)

Sebbene gli Stati membri siano firmatari della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), del Patto internazionale sui diritti civili e politici e della convenzione ONU sui diritti del fanciullo, l'esperienza insegna che ciò non conduce di per sé a un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale di altri Stati membri.

(4)

Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione sulla tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (3) («tabella di marcia»). Seguendo un approccio a tappe, la tabella di marcia invoca l'adozione di misure concernenti il diritto alla traduzione e all'interpretazione (misura A), il diritto alle informazioni relative ai diritti e all'accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all'assistenza legale (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D) e garanzie speciali per indagati e imputati vulnerabili (misura E). La tabella di marcia mette in evidenza che l'ordine dei diritti è indicativo e di conseguenza potrà essere cambiato a seconda delle priorità. La tabella di marcia è concepita come uno strumento operativo globale; i suoi benefici si percepiranno appieno soltanto quando saranno state attuate tutte le sue componenti.

(5)

L'11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l'ha integrata nel programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (4) (punto 2.4). Il Consiglio europeo ha sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia invitando la Commissione a esaminare ulteriori aspetti dei diritti procedurali minimi di indagati e imputati e a valutare se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione d'innocenza, al fine di promuovere una migliore cooperazione nel settore.

(6)

Quattro misure in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali sono state adottate conformemente alla tabella di marcia, vale a dire le direttive 2010/64/UE (5), 2012/13/UE (6), 2013/48/UE (7), e la direttiva (UE) 2016/343 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(7)

La presente direttiva promuove i diritti del minore alla luce delle linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore.

(8)

Quando i minori sono indagati o imputati nei procedimenti penali o soggetti a una procedura di esecuzione di un mandato d'arresto europeo a norma della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (9) («ricercati»), gli Stati membri dovrebbero garantire che l'interesse superiore del minore sia sempre considerato preminente, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta).

(9)

I minori indagati o imputati in procedimenti penali dovrebbero ricevere un'attenzione particolare che ne preservi le potenzialità di sviluppo e il reinserimento sociale.

(10)

È opportuno che la presente direttiva si applichi ai minori indagati o imputati per un reato e ai minori ricercati. Per quanto riguarda questi ultimi, le disposizioni pertinenti della presente direttiva dovrebbero applicarsi dal momento del loro arresto nello Stato membro di esecuzione.

(11)

La presente direttiva, o talune sue disposizioni, dovrebbero applicarsi altresì alle persone indagate o imputate in un procedimento penale e alle persone ricercate che erano minori al momento di essere sottoposte al procedimento ma che sono successivamente diventate maggiorenni, e qualora l'applicazione della presente direttiva sia adeguata alla luce delle circostanze del caso, fra cui la maturità e la vulnerabilità della persona interessata.

(12)

Se l'interessato ha già compiuto i 18 anni al momento in cui diventa indagato o imputato in un procedimento penale, ma il reato è stato commesso quando era minore, gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare le garanzie procedurali previste dalla presente direttiva fino al compimento dei 21 anni, almeno per quanto riguarda i reati commessi dal medesimo indagato o imputato e che sono oggetto di indagini e azioni penali congiunte, in quanto indissociabili dai procedimenti penali che sono stati avviati nei suoi confronti prima che compisse 18 anni.

(13)

Gli Stati membri dovrebbero determinare l'età del minore sulla base delle sue dichiarazioni, dei controlli dello stato civile, di ricerche documentali e altre prove e, se non sussistono prove o se non sono risolutive, sulla base di un esame medico. L'esame medico dovrebbe essere effettuato in ultima istanza e nel rigoroso rispetto dei diritti, dell'integrità fisica e della dignità umana del minore. Qualora permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ai fini della presente direttiva.

(14)

È opportuno che la presente direttiva non si applichi in relazione ad alcuni reati minori. Tuttavia, essa dovrebbe applicarsi se il minore indagato o imputato è privato della libertà personale.

(15)

In taluni Stati membri un'autorità diversa da un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale è competente per irrogare sanzioni diverse dalla privazione della libertà personale in relazione a reati relativamente minori. Questo può essere il caso, ad esempio, delle infrazioni al codice della strada che sono commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo stradale. In tali situazioni non sarebbe ragionevole esigere che le autorità competenti garantiscano tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda l'imposizione di una pena per reati minori da parte di tale autorità e laddove vi sia il diritto a presentare ricorso o la possibilità che il caso sia altrimenti deferito a un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale, la presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a tale giudice o tribunale in seguito a ricorso o deferimento.

(16)

In alcuni Stati membri determinati reati minori, in particolare le infrazioni minori al codice della strada, le violazioni minori dei regolamenti comunali generali e le violazioni minori dell'ordine pubblico, sono considerati reati. In tali situazioni non sarebbe ragionevole esigere che le autorità competenti garantiscano tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda che la privazione della libertà personale non possa essere imposta per sanzionare i reati minori, la presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale.

(17)

È opportuno che la presente direttiva si applichi solo ai procedimenti penali. Essa non dovrebbe applicarsi ad altri tipi di procedimenti, in particolare ai procedimenti specificamente destinati ai minori e che potrebbero comportare misure di protezione, correttive o educative.

(18)

È opportuno che la presente direttiva sia attuata tenendo conto delle disposizioni delle direttive 2012/13/UE e 2013/48/UE. La presente direttiva contempla altre garanzie complementari riguardanti l'informazione dei minori e del titolare della responsabilità genitoriale, intese a tener conto delle specifiche esigenze e vulnerabilità del minore.

(19)

I minori dovrebbero ricevere informazioni sugli aspetti generali dello svolgimento del procedimento. A tal fine, essi dovrebbero, in particolare, ricevere una breve spiegazione circa le successive fasi del procedimento, nella misura in cui ciò sia possibile alla luce dell'interesse del procedimento penale, nonché riguardo al ruolo delle autorità interessate. Le informazioni da fornire dovrebbero essere subordinate alle circostanze del caso.

(20)

I minori dovrebbero ricevere informazioni per quanto riguarda il diritto a un esame medico nella prima fase appropriata del procedimento, al più tardi all'atto della privazione della libertà personale, se una tale misura è adottata nei confronti del minore.

(21)

Qualora un minore sia privato della libertà personale, la comunicazione dei diritti che deve ricevere ai sensi della direttiva 2012/13/UE dovrebbe contenere informazioni chiare sui diritti riconosciuti dalla presente direttiva.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero informare il titolare della responsabilità genitoriale, per iscritto e/o oralmente, in merito ai diritti procedurali applicabili. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in maniera tempestiva e sufficientemente dettagliata da garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti del minore.

(23)

In talune circostanze, che possono altresì riferirsi a una sola delle persone titolari della responsabilità genitoriale, le informazioni dovrebbero essere comunicate a un altro adulto idoneo, nominato dal minore e autorizzato in tale qualità dall'autorità competente. Una di tali circostanze si verifica qualora vi siano elementi oggettivi e concreti che indicano o lasciano supporre che la fornitura di informazioni al titolare della responsabilità genitoriale potrebbe pregiudicare sostanzialmente il procedimento penale, in particolare, qualora possano essere distrutte o alterate le prove, i testimoni possano essere influenzati o il titolare della responsabilità genitoriale possa essere stato coinvolto nella presunta attività criminale insieme al minore.

(24)

Qualora non sussistano più le circostanze che hanno indotto le autorità competenti a fornire informazioni a un altro adulto idoneo rispetto al titolare della responsabilità genitoriale, qualsiasi informazione che il minore riceva ai sensi della presente direttiva, e che sia ancora rilevante nel corso del procedimento, dovrebbe essere fornita al titolare della responsabilità genitoriale. Ciò non dovrebbe prolungare inutilmente il procedimento penale.

(25)

I minori indagati o imputati hanno il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE. Essendo vulnerabili e non sempre in grado di comprendere e seguire appieno il procedimento penale, i minori dovrebbero essere assistiti da un difensore nelle situazioni previste dalla presente direttiva. In tali situazioni, gli Stati membri dovrebbero predisporre l'assistenza di un difensore per il minore in questione, qualora non vi abbia già provveduto egli stesso o il titolare della responsabilità genitoriale. È opportuno che gli Stati membri forniscano il gratuito patrocinio qualora ciò sia necessario per garantire che il minore riceva effettivamente l'assistenza di un difensore.

(26)

L'assistenza di un difensore ai sensi della presente direttiva presuppone che il minore abbia il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE. Pertanto, qualora l'applicazione di una disposizione della direttiva 2013/48/UE non consenta al minore di avvalersi di un difensore conformemente alla presente direttiva, tale disposizione non dovrebbe applicarsi al diritto dei minori di avere accesso a un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE. D'altro canto, le deroghe e le eccezioni all'assistenza di un difensore stabilite nella presente direttiva non dovrebbero pregiudicare il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE, o il diritto al gratuito patrocinio previsto dalla Carta e dalla CEDU, nonché dal diritto nazionale e da altro diritto dell'Unione.

(27)

Le disposizioni stabilite dalla presente direttiva sull'assistenza di un difensore dovrebbero applicarsi senza indebito indugio, non appena i minori siano stati informati di essere indagati o imputati. Ai fini della presente direttiva, l'assistenza di un difensore implica che il minore riceva sostegno legale dal difensore e sia da questi rappresentato nel corso del procedimento penale. Quando la presente direttiva prevede l'assistenza di un difensore durante gli interrogatori, un difensore dovrebbe essere presente. Fatto salvo il diritto del minore di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE, l'assistenza di un difensore non implica che il difensore debba essere presente in occasione di ciascun atto investigativo o di raccolta delle prove.

(28)

Purché ciò rispetti il diritto a un equo processo, l'obbligo per gli Stati membri di fornire ai minori indagati o imputati l'assistenza di un difensore ai sensi della presente direttiva, non include le seguenti azioni: identificare il minore; determinare se debbano essere avviate indagini; verificare il possesso di armi o altre questioni analoghe di sicurezza; effettuare atti investigativi o atti di raccolta delle prove diversi da quelli di cui specificamente alla presente direttiva, quali ispezioni personali, esami fisici, analisi del sangue, test alcolemici o prove simili, scattare fotografie, acquisire impronte digitali; far comparire il minore dinanzi a un'autorità competente o consegnare il minore a un titolare della responsabilità genitoriale o altro adulto idoneo conformemente al diritto nazionale.

(29)

Un minore inizialmente non indagato o imputato, quale un testimone, che diventi un indagato o imputato, dovrebbe avere il diritto di non autoincriminarsi e la facoltà di non rispondere conformemente al diritto dell'Unione e alla CEDU, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia) e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La presente direttiva fa pertanto espresso riferimento al caso pratico in cui tale minore diventi un indagato o un imputato durante un interrogatorio condotto dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto nell'ambito di un procedimento penale. Laddove nel corso di tale interrogatorio il minore che non è indagato o imputato diventi indagato o imputato, l'interrogatorio dovrebbe essere sospeso finché il minore non sia a conoscenza di essere indagato o imputato e sia assistito da un difensore ai sensi della presente direttiva.

(30)

Purché ciò rispetti il diritto a un equo processo, è opportuno che gli Stati membri possano derogare all'obbligo di fornire l'assistenza di un difensore qualora ciò non sia proporzionato alla luce delle circostanze del caso, fermo restando che l'interesse superiore del minore dovrebbe sempre essere considerato preminente. In ogni caso, i minori dovrebbero essere assistiti da un difensore quando siano portati dinanzi a un giudice o tribunale competente a decidere sulla detenzione, in qualsiasi fase del procedimento nell'ambito di applicazione della presente direttiva, così come durante la detenzione. Inoltre, la privazione della libertà personale non dovrebbe essere imposta come una condanna penale, a meno che il minore non sia stato assistito da un difensore in un modo tale da permettergli di esercitare efficacemente i propri diritti alla difesa e, in ogni caso, durante le udienze dinanzi a un organo giurisdizionale. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare disposizioni pratiche a tale riguardo.

(31)

Gli Stati membri dovrebbero poter derogare temporaneamente all'obbligo di fornire l'assistenza di un difensore nella fase pre-processuale per motivi imperativi, ad esempio qualora vi sia l'urgente esigenza di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà personale o l'integrità fisica di una persona, o qualora l'intervento immediato delle autorità inquirenti sia indispensabile per evitare un sostanziale pregiudizio del procedimento penale in relazione a un reato grave, tra l'altro al fine di ottenere informazioni relative ai presunti correi di un reato grave o per evitare la perdita di prove rilevanti riguardanti un reato grave. Durante una deroga temporanea per uno di tali motivi imperativi, le autorità competenti dovrebbero poter interrogare i minori senza la presenza del difensore, a condizione che essi siano stati informati della loro facoltà di non rispondere e possano esercitare tale diritto e a condizione che detto interrogatorio non pregiudichi i diritti della difesa, compreso il diritto di non autoincriminarsi. Dovrebbe essere possibile procedere all'interrogatorio nella misura necessaria e al solo scopo di ottenere informazioni che siano essenziali per evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà personale o l'integrità fisica di una persona o per prevenire un sostanziale pregiudizio del procedimento penale. Ogni abuso di tale deroga temporanea arrecherebbe, in linea di principio, un pregiudizio irrimediabile ai diritti della difesa.

(32)

Gli Stati membri dovrebbero definire chiaramente nel loro diritto nazionale i motivi e i criteri attinenti a tale deroga temporanea e dovrebbero farne un uso limitato. Qualsiasi deroga temporanea dovrebbe essere proporzionata, rigorosamente limitata nel tempo, non basata esclusivamente sul tipo o sulla gravità del reato contestato e non dovrebbe pregiudicare l'equità globale del procedimento. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, in caso di autorizzazione di una deroga temporanea ai sensi della presente direttiva da parte di un'autorità competente che non sia un giudice o tribunale, la decisione di autorizzazione della deroga temporanea possa essere valutata da un organo giurisdizionale, almeno durante la fase processuale.

(33)

La riservatezza delle comunicazioni fra i minori e il loro difensore è fondamentale per garantire l'effettivo esercizio dei diritti della difesa ed è parte essenziale del diritto a un processo equo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto rispettare, senza deroghe, la riservatezza degli incontri e delle altre forme di comunicazione tra il difensore e il minore nel quadro dell'assistenza di un difensore prevista dalla presente direttiva. La presente direttiva non pregiudica le procedure applicabili nel caso in cui sussistano circostanze oggettive e concrete che diano adito al sospetto che il difensore sia coinvolto in un reato con il minore. L'attività criminale del difensore non dovrebbe essere considerata un'assistenza legittima ai minori nell'ambito della presente direttiva. L'obbligo di rispettare la riservatezza non implica solo che gli Stati membri si astengano dall'interferire in tali comunicazioni o dall'accedervi, ma anche che, se i minori sono privati della libertà personale o si trovano altrimenti in un luogo sotto il controllo dello Stato, gli Stati membri assicurino che le disposizioni in materia di comunicazione difendano e tutelino tale riservatezza. Ciò lascia impregiudicati i meccanismi predisposti nelle strutture di detenzione per evitare l'invio ai detenuti di plichi illegali, quale il vaglio della corrispondenza, a condizione che tali meccanismi non consentano alle autorità competenti di leggere le comunicazioni tra i minori e il loro difensore. La presente direttiva lascia altresì impregiudicate le procedure di cui al diritto nazionale in base alle quali l'inoltro di corrispondenza può essere rifiutato qualora il mittente non accetti che la corrispondenza sia prima sottoposta a un giudice o tribunale competente.

(34)

Non costituisce violazione della presente direttiva la limitazione della riservatezza conseguente a un'operazione di sorveglianza legittima da parte delle autorità competenti. La presente direttiva lascia inoltre impregiudicato il lavoro svolto, ad esempio, dai servizi segreti nazionali per salvaguardare la sicurezza nazionale a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) o che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in virtù del quale il titolo V della parte III del TFUE relativo a uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia non deve ostare all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

(35)

Il minore indagato o imputato in un procedimento penale dovrebbe avere il diritto a una valutazione individuale, diretta a identificare le sue specifiche esigenze in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale, al fine di determinare se e in quale misura può avere bisogno di misure speciali nel corso del procedimento penale e accertare l'entità della responsabilità penale e l'adeguatezza di una determinata pena o misura educativa nei suoi confronti.

(36)

La valutazione individuale dovrebbe, in particolare, tenere conto della personalità e della maturità del minore, della sua situazione economica, sociale e familiare, compreso il suo ambiente di vita, nonché delle sue eventuali vulnerabilità specifiche, quali ad esempio disabilità collegate all'apprendimento e difficoltà di comunicazione.

(37)

Dovrebbe essere possibile adattare la portata e il livello di dettaglio della valutazione individuale alle circostanze del caso, tenendo conto della gravità del reato contestato e delle misure che potrebbero essere adottate qualora il minore sia dichiarato colpevole. È possibile avvalersi di una valutazione individuale svolta nel passato recente in relazione allo stesso minore, purché aggiornata.

(38)

Le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle informazioni desunte da una valutazione individuale al momento di decidere in merito all'adozione di eventuali misure specifiche nei confronti del minore, quali la prestazione di assistenza pratica; al momento di valutare l'opportunità e l'efficacia di eventuali provvedimenti cautelari nei confronti del minore, tra cui le decisioni in materia di custodia cautelare o misure alternative; e, tenendo conto delle caratteristiche e delle circostanze individuali relative al minore, al momento di assumere una decisione o di adottare una linea di azione nel contesto del procedimento penale, anche in sede di pronuncia della sentenza. Ove non sia ancora disponibile una valutazione individuale, ciò non dovrebbe impedire alle autorità competenti di adottare le misure o le decisioni del caso, purché siano rispettate le condizioni stabilite nella presente direttiva, tra cui l'effettuazione di una valutazione individuale nella prima fase appropriata del procedimento. È possibile riesaminare l'idoneità e l'efficacia delle misure o delle decisioni adottate prima che sia effettuata una valutazione individuale, quando questa sia disponibile.

(39)

La valutazione individuale dovrebbe essere effettuata nella prima fase appropriata del procedimento e in tempo utile affinché le informazioni da essa scaturenti possano essere tenute in considerazione dalla magistratura inquirente, dal giudice o da un'altra autorità competente prima della presentazione del capo d'accusa ai fini del processo. Dovrebbe nondimeno essere possibile procedere alla presentazione del capo d'accusa in assenza di una valutazione individuale, purché ciò sia nel migliore interesse del minore. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora un minore si trovi in custodia cautelare e l'attesa della disponibilità di una valutazione individuale comporterebbe il rischio di prolungare in modo superfluo tale custodia.

(40)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di derogare all'obbligo di effettuare una valutazione individuale, qualora una tale deroga sia richiesta nelle circostanze del caso, tenendo conto, fra l'altro, della gravità del reato contestato e delle misure che potrebbero essere adottate qualora il minore sia dichiarato colpevole, a condizione che la deroga sia compatibile con l'interesse superiore del minore. In tale contesto, è opportuno tenere conto di tutti gli elementi pertinenti, quali ad esempio se il minore sia o non sia stato, in tempi recenti, oggetto di una valutazione individuale nell'ambito di un procedimento penale oppure se la causa in esame possa essere trattata senza un rinvio a giudizio.

(41)

L'obbligo di dedicare un'attenzione particolare ai minori indagati o imputati costituisce il fondamento di una buona amministrazione della giustizia, soprattutto quando i minori siano privati della libertà personale e si trovino pertanto in una posizione di particolare debolezza. Al fine di garantirne l'integrità personale, il minore che è privato della libertà personale dovrebbe avere diritto a un esame medico. Tale esame medico dovrebbe essere svolto da un medico o un altro professionista qualificato su iniziativa delle autorità competenti, in particolare se giustificato da indicazioni sanitarie specifiche, oppure previa richiesta del minore, del titolare della responsabilità genitoriale o del difensore del minore. Gli Stati membri dovrebbero stabilire disposizioni pratiche riguardanti gli esami medici da svolgere ai sensi della presente direttiva e le modalità in cui il minore può accedere a tali esami. Le suddette disposizioni potrebbero riguardare, fra l'altro, i casi in cui sono formulate due o più richieste di esami medici in relazione allo stesso minore in un breve lasso di tempo.

(42)

I minori indagati o imputati in procedimenti penali non sempre sono in grado di comprendere il contenuto degli interrogatori cui sono sottoposti. Onde assicurare una protezione sufficiente di tali minori è opportuno che gli interrogatori disposti dalla polizia o da altre autorità di contrasto siano oggetto di registrazione audiovisiva ove ciò risulti proporzionato, tenendo conto, fra l'altro, del fatto che sia presente o meno un difensore e del fatto che il minore sia privato o meno della libertà personale, fermo restando che il suo interesse superiore dovrebbe sempre essere considerato preminente. La presente direttiva non impone agli Stati membri di effettuare registrazioni audiovisive degli interrogatori di minori da parte di un giudice o di un tribunale.

(43)

Qualora la registrazione audiovisiva si imponga ai sensi della presente direttiva, ma un problema tecnico insormontabile la renda impossibile, la polizia o altre autorità di contrasto dovrebbero poter procedere ugualmente all'interrogatorio del minore, senza che vengano effettuate registrazioni audiovisive, purché siano stati compiuti sforzi ragionevoli per superare il problema tecnico in questione e non sia opportuno rimandare l'interrogatorio, e che ciò sia compatibile con l'interesse superiore del minore.

(44)

A prescindere dal fatto che l'interrogatorio del minore sia o meno oggetto di registrazione audiovisiva, l'interrogatorio dovrebbe in ogni caso svolgersi secondo modalità che tengano conto dell'età e della maturità del minore in questione.

(45)

Il minore è in una situazione particolarmente vulnerabile quando è privato della libertà personale. È opportuno pertanto profondere un impegno particolare per evitare che il minore sia privato della libertà personale e, in particolare, che sia detenuto in qualsiasi fase del procedimento prima della decisione definitiva sulla colpevolezza del minore da parte di un giudice o tribunale, considerati i potenziali rischi per il suo sviluppo fisico, mentale e sociale e poiché la privazione della libertà personale potrebbe comportare difficoltà per il suo reinserimento sociale. Gli Stati membri possono adottare disposizioni pratiche, quali linee guida o istruzioni rivolte ai funzionari di polizia, riguardo all'applicazione della presente prescrizione al fermo e all'arresto. In ogni caso, tale prescrizione lascia impregiudicata la possibilità per i funzionari di polizia o altre autorità di contrasto di procedere al fermo o all'arresto di un minore qualora ciò risulti, prima facie, necessario, ad esempio in flagranza di reato o immediatamente dopo che sia stato commesso un reato.

(46)

Le autorità competenti dovrebbero sempre considerare misure alternative alla detenzione («misure alternative») e ricorrere a tali misure ogniqualvolta sia possibile. Tali misure alternative potrebbero comprendere il divieto per il minore di trovarsi in determinati luoghi, l'obbligo per il minore di risiedere in un luogo particolare, l'obbligo di limitare i contatti con determinate persone, l'obbligo di presentarsi presso le autorità competenti, la partecipazione a programmi educativi o, previo suo consenso, la partecipazione a programmi terapeutici o di disintossicazione.

(47)

La detenzione di un minore dovrebbe essere oggetto di un riesame periodico da parte di un organo giurisdizionale, anche monocratico. Il riesame periodico dovrebbe poter essere effettuato d'ufficio dall'organo giurisdizionale oppure su richiesta del minore, del suo difensore o di un'autorità giudiziaria diversa da un organo giurisdizionale, in particolare un magistrato inquirente. Gli Stati membri dovrebbero stabilire disposizioni pratiche a tale riguardo anche per quanto concerne le situazioni in cui un riesame periodico è già stato effettuato d'ufficio dal giudice o dal tribunale e il minore o il suo difensore richiedono che sia effettuato un altro riesame.

(48)

In caso di detenzione, il minore dovrebbe beneficiare di speciali misure di protezione. In particolare, è opportuno che sia detenuto separatamente dagli adulti, a meno che non si ritenga preferibile non farlo nell'interesse superiore del minore, a norma dell'articolo 37, lettera c), della convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Al compimento dei 18 anni, il minore detenuto dovrebbe poter proseguire tale detenzione separata ove ciò sia giustificato dalle specifiche circostanze della persona interessata. Particolare attenzione dovrebbe meritare il modo in cui è trattato il minore detenuto, in considerazione della sua intrinseca vulnerabilità. Il minore dovrebbe avere accesso a strutture educative in funzione delle sue esigenze.

(49)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il minore indagato o imputato in stato di fermo o di arresto sia tenuto separato dagli adulti, a meno che non si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore o a meno che, in circostanze eccezionali, ciò non sia praticamente possibile, purché il minore sia tenuto insieme agli adulti in maniera compatibile con il suo interesse superiore. Ad esempio, nelle zone scarsamente popolate un minore dovrebbe, in via eccezionale, poter essere tenuto in stato di fermo o di arresto insieme ad adulti, a meno che ciò non sia contrario al suo interesse superiore. In tali situazioni dovrebbe essere richiesta una particolare vigilanza da parte delle autorità competenti al fine di proteggere l'integrità fisica e il benessere del minore.

(50)

Il minore dovrebbe poter essere detenuto insieme a giovani adulti a meno che ciò non sia contrario al suo interesse superiore. Gli Stati membri dovrebbero stabilire chi è considerato un «giovane adulto» ai sensi del diritto e delle procedure nazionali. Si incoraggiano gli Stati membri a stabilire che le persone di età superiore a 24 anni non possano essere considerate «giovani adulti».

(51)

Nel caso di minori detenuti gli Stati membri dovrebbero adottare misure opportune, quali stabilite nella presente direttiva. Tali misure dovrebbero, fra l'altro, garantire l'esercizio effettivo e regolare del diritto alla vita familiare. Il minore dovrebbe avere il diritto di mantenere contatti regolari con i genitori, la famiglia e gli amici mediante visite e scambio di corrispondenza, a meno che non si rendano necessarie restrizioni eccezionali nell'interesse superiore del minore o nell'interesse della giustizia.

(52)

Gli Stati membri dovrebbero adottare altresì misure opportune per garantire il rispetto della libertà di religione o di credo del minore. A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero, in particolare, astenersi dall'interferire nella religione o nel credo del minore. Gli Stati membri non sono tuttavia tenuti ad adottare misure attive per assistere il minore nel culto.

(53)

Ove appropriato, gli Stati membri dovrebbero adottare altresì misure opportune in altre situazioni di privazione della libertà personale. Le misure adottate dovrebbero essere proporzionate e adeguate alla natura della privazione della libertà personale, come ad esempio lo stato di fermo o di arresto o la detenzione, e alla sua durata.

(54)

I professionisti in contatto diretto con i minori dovrebbero tenere conto delle specifiche esigenze di minori di età diverse e fare in modo che il procedimento sia adeguato alla loro età. A tal fine, tali professionisti dovrebbero essere specificamente formati per operare con i minori.

(55)

Il trattamento riservato ai minori dovrebbe essere adeguato all'età, alle esigenze specifiche, alla maturità e al livello di comprensione di ciascuno, tenendo conto di eventuali esigenze specifiche, quali difficoltà di comunicazione.

(56)

Tenuto conto delle differenze tra le tradizioni e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, durante il procedimento penale il rispetto della vita privata del minore dovrebbe essere garantito nel miglior modo possibile al fine, tra l'altro, di facilitarne il reinserimento sociale. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le udienze riguardanti minori si svolgano di norma a porte chiuse o consentano ai tribunali o ai giudici di decidere di tenere tali udienze a porte chiuse. Ciò lascia impregiudicate le sentenze pronunciate pubblicamente a norma dell'articolo 6 della CEDU.

(57)

Il minore dovrebbe avere il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le udienze che lo riguardano. Qualora più di una persona sia titolare della responsabilità genitoriale per lo stesso minore, quest'ultimo dovrebbe avere il diritto di essere accompagnato da esse, a meno che ciò non sia possibile sul piano pratico nonostante siano stati compiuti sforzi ragionevoli dalle autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero stabilire modalità pratiche relativamente all'esercizio, da parte del minore, del diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le udienze che lo riguardano e alle condizioni a cui può essere temporaneamente vietato l'accesso alla sala d'udienza a una di esse. Tali modalità potrebbero riguardare, fra l'altro, il caso in cui il titolare della responsabilità genitoriale è temporaneamente non disponibile ad accompagnare il minore o non vuole avvalersi della possibilità di farlo, purché sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore.

(58)

In talune circostanze, che possono altresì riferirsi a una sola delle persone titolari della responsabilità genitoriale, il minore dovrebbe avere il diritto di essere accompagnato durante le udienze da un adulto idoneo diverso dal titolare della responsabilità genitoriale. Una di siffatte circostanze è quella in cui la presenza del titolare della responsabilità genitoriale che accompagna il minore potrebbe compromettere in modo sostanziale il procedimento penale, in particolare, qualora circostanze oggettive e concrete indichino o diano adito al sospetto che possano essere distrutte o alterate le prove, i testimoni possano essere influenzati o il titolare della responsabilità genitoriale possa essere stato coinvolto nella presunta attività criminale insieme al minore.

(59)

Ai sensi della presente direttiva, il minore dovrebbe avere altresì il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le altre fasi del procedimento in cui il minore sia presente, ad esempio durante gli interrogatori della polizia.

(60)

Il diritto dell'imputato di comparire personalmente al processo fa parte del diritto a un equo processo previsto dall'articolo 47 della Carta e dall'articolo 6 della CEDU, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure opportune per incentivare la presenza del minore al processo anche chiamandolo a comparire personalmente e inviando copia della citazione al titolare della responsabilità genitoriale oppure, qualora ciò sia in contrasto con l'interesse superiore del minore, a un altro adulto idoneo. Gli Stati membri dovrebbero stabilire disposizioni pratiche riguardanti la presenza di un minore al processo. Tali disposizioni potrebbero includere norme sulle condizioni a cui l'accesso alla sala d'udienza può essere temporaneamente vietato a un minore.

(61)

Taluni diritti riconosciuti dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi ai minori ricercati dal momento in cui sono arrestati nello Stato membro di esecuzione.

(62)

Il procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo è fondamentale per la cooperazione tra gli Stati membri in materia penale. Il rispetto dei termini previsti dalla decisione quadro 2002/584/GAI è essenziale per tale cooperazione. Pertanto, è opportuno che tali termini siano rispettati consentendo nel contempo ai minori ricercati di esercitare pienamente i loro diritti ai sensi della presente direttiva nei procedimenti di esecuzione di un mandato d'arresto europeo.

(63)

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate per garantire che i giudici e i magistrati inquirenti che si occupano di procedimenti penali riguardanti minori abbiano una competenza specifica in tale settore o abbiano effettivamente accesso a una formazione specifica, con particolare riferimento ai diritti del minore, alle tecniche appropriate di interrogatorio, alla psicologia minorile e alla comunicazione in un linguaggio adattato ai minori. Gli Stati membri dovrebbero altresì adottare misure appropriate per promuovere l'offerta di una siffatta formazione specifica destinata ai difensori che si occupano di procedimenti penali che coinvolgono minori.

(64)

Al fine di controllare e valutare l'efficacia della presente direttiva, è necessario che siano raccolti dati pertinenti, a partire dai dati disponibili, sull'attuazione dei diritti sanciti nella presente direttiva. Fra tali dati rientrano quelli registrati dalle autorità giudiziarie e dalle autorità di contrasto e, per quanto possibile, i dati amministrativi compilati dai servizi sanitari e sociali in relazione ai diritti previsti dalla presente direttiva, in particolare al numero di minori che si sono avvalsi di un difensore e al numero delle valutazioni individuali effettuate, degli interrogatori oggetto di registrazione audiovisiva e dei minori privati della libertà personale.

(65)

Gli Stati membri dovrebbero rispettare e garantire i diritti stabiliti nella presente direttiva, senza alcuna discriminazione e indipendentemente dalla razza, dal colore della pelle, dal sesso, dall'orientamento sessuale, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche o di altro genere, dalla nazionalità, dall'origine etnica o sociale, dalla ricchezza, dalla disabilità o dalla nascita.

(66)

La presente direttiva garantisce i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta e dalla CEDU, compresi la proibizione della tortura e di trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, il diritto all'integrità della persona, i diritti del minore, l'inserimento delle persone con disabilità, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. La presente direttiva dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi.

(67)

La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri dovrebbero poter ampliare i diritti da essa stabiliti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Tale livello di tutela più elevato non dovrebbe costituire un ostacolo al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie che dette norme minime mirano a facilitare. Il livello di tutela previsto dagli Stati membri non dovrebbe mai essere inferiore a quello previsto dalla Carta o dalla CEDU, come interpretato dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

(68)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la definizione di norme minime comuni sulle garanzie procedurali per i minori che sono indagati o imputati in procedimenti penali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(69)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(70)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(71)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (10), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime comuni relative a determinati diritti di minori che sono:

a)

indagati o imputati in procedimenti penali; oppure

b)

oggetto di un procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI («ricercati»).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai minori indagati o imputati in un procedimento penale. Essa si applica fino alla decisione definitiva sulla colpevolezza, incluse, ove previste, la pronuncia della condanna e la decisione sull'impugnazione.

2.   La presente direttiva si applica ai minori ricercati dal momento in cui sono arrestati nello Stato membro di esecuzione a norma dell'articolo 17.

3.   Fatta eccezione per l'articolo 5, lettera b), per l'articolo 8, paragrafo 3, e per l'articolo 15, nella misura in cui tali disposizioni si riferiscono al titolare della responsabilità genitoriale, la presente direttiva, o talune sue disposizioni, si applica alle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, se tali persone erano minori al momento di essere sottoposte al procedimento ma sono successivamente diventate maggiorenni e l'applicazione della presente direttiva, o di talune sue disposizioni, risulta appropriata alla luce di tutte le circostanze del caso, incluse la maturità e la vulnerabilità della persona interessata. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva al compimento del ventunesimo anno di età dell'interessato.

4.   La presente direttiva si applica ai minori che non erano inizialmente indagati o imputati ma che lo diventano, nel corso di un interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità di contrasto.

5.   La presente direttiva non incide sulle norme nazionali che fissano l'età della responsabilità penale.

6.   Fatto salvo il diritto a un equo processo, in relazione a reati minori:

a)

laddove il diritto di uno Stato membro preveda l'irrogazione di una sanzione da parte di un'autorità diversa da un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale e l'irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giudice o tribunale o a esso deferita; ovvero

b)

laddove la privazione della libertà personale non possa essere imposta come sanzione,

la presente direttiva si applica unicamente ai procedimenti dinanzi a un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale.

In ogni caso, la presente direttiva si applica integralmente se il minore è privato della libertà personale, indipendentemente dalla fase del procedimento penale.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)   «minore»: una persona di età inferiore a 18 anni;

2)   «titolare della responsabilità genitoriale»: tutte le persone che esercitano la responsabilità genitoriale su un minore;

3)   «responsabilità genitoriale»: l'insieme dei diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore, compresi i diritti di affidamento e i diritti di visita.

Con riferimento al punto 1) del primo comma, qualora non sia certo se la persona abbia compiuto 18 anni, deve presumersi che tale persona sia un minore.

Articolo 4

Diritto all'informazione

1.   Gli Stati membri assicurano che, quando il minore è informato di essere indagato o imputato in un procedimento penale, gli siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti i suoi diritti, ai sensi della direttiva 2012/13/UE, e quelle concernenti gli aspetti generali dello svolgimento del procedimento.

Gli Stati membri provvedono altresì affinché il minore sia informato dei diritti sanciti nella presente direttiva. Tali informazioni devono essere fornite:

a)

tempestivamente, quando il minore è informato di essere indagato o imputato, per quanto concerne:

i)

il diritto che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale, di cui all'articolo 5;

ii)

il diritto di essere assistito da un difensore, di cui all'articolo 6;

iii)

il diritto alla protezione della vita privata, di cui all'articolo 14;

iv)

il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante fasi del procedimento diverse dalle udienze, di cui all'articolo 15, paragrafo 4;

v)

il diritto al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'articolo 18;

b)

nella prima fase appropriata del procedimento, per quanto concerne:

i)

il diritto a una valutazione individuale, di cui all'articolo 7;

ii)

il diritto a un esame medico, incluso il diritto all'assistenza medica, di cui all'articolo 8;

iii)

il diritto alla limitazione della privazione della libertà personale e al ricorso a misure alternative, compreso il diritto al riesame periodico della detenzione, di cui agli articoli 10 e 11;

iv)

il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le udienze, di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

v)

il diritto di presenziare al processo, di cui all'articolo 16;

vi)

il diritto a mezzi di ricorso effettivi, di cui all'articolo 19;

c)

al momento della privazione della libertà personale, per quanto concerne il diritto a un trattamento specifico durante la privazione della libertà personale, di cui all'articolo 12.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano trasmesse per iscritto e/o oralmente, in un linguaggio semplice e accessibile, e le informazioni fornite siano verbalizzate secondo la procedura di cui al diritto nazionale.

3.   Qualora al minore sia trasmessa la comunicazione dei diritti ai sensi della direttiva 2012/13/UE, gli Stati membri provvedono affinché tale comunicazione contenga il riferimento ai diritti riconosciuti dalla presente direttiva.

Articolo 5

Diritto del minore a che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che il minore ha diritto di ricevere ai sensi dell'articolo 4 siano comunicate al più presto al titolare della responsabilità genitoriale.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite a un altro adulto idoneo nominato dal minore e approvato in tale qualità dall'autorità competente, qualora la comunicazione di tali informazioni al titolare della responsabilità genitoriale:

a)

sia contraria all'interesse superiore del minore;

b)

non sia possibile perché, nonostante siano stati compiuti ragionevoli sforzi, nessuno dei titolari della responsabilità genitoriale è reperibile o l'identità è ignota;

c)

potrebbe, sulla base di circostanze oggettive e concrete, compromettere in modo sostanziale il procedimento penale.

Qualora il minore non abbia nominato un altro adulto idoneo, o l'adulto nominato dal minore non sia approvato dall'autorità competente, quest'ultima, tenendo conto dell'interesse superiore del minore, designa un'altra persona e le comunica le informazioni. Tale persona può anche essere individuata nel rappresentante di un'autorità o di un'altra istituzione responsabile della tutela o del benessere dei minori.

3.   Qualora le circostanze che hanno condotto all'applicazione del paragrafo 2, lettere a), b) o c), cessino di sussistere, qualsiasi informazione fornita al minore ai sensi dell'articolo 4 che risulti ancora rilevante nel corso del procedimento è trasmessa al titolare della responsabilità genitoriale.

Articolo 6

Assistenza di un difensore

1.   I minori indagati o imputati nei procedimenti penali hanno il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE. Nulla nella presente direttiva e, in particolare, nel presente articolo pregiudica tale diritto.

2.   Gli Stati membri assicurano che il minore sia assistito da un difensore a norma del presente articolo affinché possa esercitare in modo effettivo i propri diritti di difesa.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché il minore, una volta informato di essere indagato o imputato in un procedimento penale, sia assistito senza indebito ritardo da un difensore. In ogni caso, il minore è assistito da un difensore a partire dalla circostanza che si verifichi per prima tra le seguenti:

a)

prima che sia interrogato dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria;

b)

quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove a norma del paragrafo 4, lettera c);

c)

senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale;

d)

qualora sia stato chiamato a comparire dinanzi a un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale, a tempo debito prima che compaia dinanzi allo stesso.

4.   L'assistenza di un difensore include quanto segue:

a)

gli Stati membri garantiscono che il minore abbia il diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore che lo assiste, anche prima dell'interrogatorio da parte della polizia o di un'altra autorità di contrasto o giudiziaria;

b)

gli Stati membri assicurano che il minore sia assistito da un difensore quando è sottoposto a interrogatorio e che il difensore possa partecipare in modo effettivo nel corso dello stesso. Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che tali procedure non pregiudichino l'effettivo esercizio o l'essenza del diritto in questione. Ove un difensore partecipi all'interrogatorio, di tale partecipazione è dato atto utilizzando la procedura di verbalizzazione prevista dal diritto nazionale;

c)

gli Stati membri assicurano che i minori siano assistiti da un difensore almeno durante i seguenti atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove, nella misura in cui tali atti siano previsti dal diritto nazionale e all'indagato o all'imputato sia richiesto o permesso di parteciparvi:

i)

ricognizioni di persone;

ii)

confronti;

iii)

ricostruzioni della scena di un crimine.

5.   Gli Stati membri rispettano la riservatezza delle comunicazioni fra i minori indagati o imputati e il loro difensore nell'esercizio del loro diritto all'assistenza di un difensore previsto dalla presente direttiva. Tali comunicazioni comprendono gli incontri, la corrispondenza, le conversazioni telefoniche e le altre forme di comunicazione consentite ai sensi del diritto nazionale.

6.   A condizione che ciò sia compatibile con il diritto a un equo processo, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 3 qualora l'assistenza di un difensore non risulti proporzionata alla luce delle circostanze del caso, tenendo conto della gravità del reato contestato, della complessità del caso e delle misure che potrebbero essere adottate rispetto a tale reato, fermo restando che l' interesse superiore del minore deve sempre essere considerato preminente.

In ogni caso, gli Stati membri devono garantire che il minore sia assistito da un difensore:

a)

quando viene condotto dinanzi a un giudice o tribunale competente per decidere in merito alla detenzione, in qualsiasi fase del procedimento che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva; e

b)

durante la detenzione.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché non siano applicabili al minore condanne che impongano la privazione della libertà personale, a meno che il minore sia stato assistito da un difensore in modo da consentirgli di esercitare efficacemente i propri diritti di difesa e, in ogni caso, durante le udienze della corte.

7.   Qualora il minore debba, a norma del presente articolo, essere assistito da un difensore ma nessun difensore risulti presente, le autorità competenti rinviano l'interrogatorio del minore o gli altri atti investigativi o di raccolta delle prove previsti al paragrafo 4, lettera c), per un periodo di tempo ragionevole al fine di attendere l'arrivo del difensore o, qualora il minore non ne abbia nominato uno, provvedere esse stesse alla nomina.

8.   In circostanze eccezionali, e solo nella fase pre-processuale, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione dei diritti di cui al paragrafo 3 nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso, sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi:

a)

ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà personale o l'integrità fisica di una persona;

b)

ove sia indispensabile un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale in relazione a un reato grave.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, nell'applicazione del presente paragrafo, tengano conto dell'interesse superiore del minore.

La decisione di procedere a un interrogatorio in assenza del difensore di cui al presente paragrafo può essere adottata soltanto caso per caso da parte di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità competente, a condizione che tale decisione possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale.

Articolo 7

Diritto a una valutazione individuale

1.   Gli Stati membri provvedono affinché sia tenuto conto delle specifiche esigenze del minore in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale.

2.   A tal fine, il minore indagato o imputato in procedimenti penali è sottoposto a valutazione individuale. Tale valutazione individuale tiene conto, in particolare, della personalità e maturità del minore, della sua situazione economica, sociale e familiare, nonché di eventuali vulnerabilità specifiche del minore.

3.   La portata e il livello di dettaglio della valutazione individuale possono variare in funzione delle circostanze del caso, delle misure che possono essere adottate qualora il minore sia dichiarato colpevole del presunto reato penale, e a seconda che il minore, di recente, sia stato sottoposto a una valutazione individuale.

4.   La valutazione individuale serve a stabilire e ad annotare, secondo la procedura di verbalizzazione dello Stato membro interessato, le informazioni relative alle circostanze e alle caratteristiche individuali del minore che potrebbero essere utili alle autorità competenti al fine di:

a)

determinare la necessità di adottare eventuali misure specifiche a beneficio del minore;

b)

valutare l'adeguatezza e l'efficacia di eventuali misure cautelari rispetto al minore;

c)

assumere decisioni o linee d'azione nel procedimento penale, anche in sede di pronuncia della sentenza.

5.   La valutazione individuale è effettuata nella prima fase appropriata del procedimento e, fatto salvo il paragrafo 6, prima dell'imputazione.

6.   In assenza di una valutazione individuale, è comunque possibile formulare un'imputazione purché ciò sia nell'interesse superiore del minore e la valutazione individuale sia in ogni caso disponibile all'inizio delle udienze del processo dinanzi a un giudice o tribunale.

7.   La valutazione individuale è effettuata con la diretta partecipazione del minore. Essa è condotta da personale qualificato, con un approccio per quanto possibile multidisciplinare e, ove opportuno, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o di un altro adulto idoneo, come previsto agli articoli 5 e 15, e/o di un professionista specializzato.

8.   Qualora cambino in misura sostanziale gli elementi alla base della valutazione individuale, gli Stati membri provvedono affinché questa sia aggiornata durante il procedimento penale.

9.   Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di procedere alla valutazione individuale quando la deroga sia richiesta dalle circostanze del caso, purché ciò sia compatibile con l'interesse superiore del minore.

Articolo 8

Diritto all'esame medico

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il minore privato della libertà personale abbia diritto senza indebito ritardo a un esame medico volto in particolare a valutarne lo stato fisico e mentale generale. L'esame medico è il meno invasivo possibile ed è effettuato da un medico o da un altro professionista qualificato.

2.   I risultati dell'esame medico devono essere tenuti in considerazione al momento di stabilire se il minore possa essere sottoposto a interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti.

3.   L'esame medico è effettuato su iniziativa delle autorità competenti, in particolare se lo richiedono indicazioni sanitarie specifiche, oppure su richiesta di uno dei seguenti soggetti:

a)

il minore;

b)

il titolare della responsabilità genitoriale o altro adulto idoneo di cui agli articoli 5 e 15;

c)

il difensore del minore.

4.   Le conclusioni dell'esame medico sono registrate per iscritto. Ove necessario, deve essere fornita l'assistenza medica.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato un altro esame medico qualora lo richiedano le circostanze.

Articolo 9

Registrazione audiovisiva dell'interrogatorio

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'interrogatorio del minore condotto dalla polizia o da altre autorità di contrasto durante il procedimento penale siano oggetto di registrazione audiovisiva quando ciò risulti proporzionato nelle circostanze del caso, tenendo conto, fra l'altro, del fatto che sia presente o meno un difensore e del fatto che il minore sia privato o meno della libertà personale, purché il suo interesse superiore sia sempre considerato preminente.

2.   Quando non è oggetto di registrazione audiovisiva, l'interrogatorio è registrato in altro modo appropriato, ad esempio mediante processo verbale scritto e debitamente verificato.

3.   Il presente articolo non pregiudica la possibilità di interrogare il minore ai soli fini della sua identificazione senza procedere alla registrazione audiovisiva.

Articolo 10

Limitazione della privazione della libertà personale

1.   Gli Stati membri provvedono affinché in qualsiasi fase del procedimento la privazione della libertà personale del minore sia limitata al più breve periodo possibile. Sono tenute in debita considerazione l'età e la situazione personale del minore nonché le circostanze particolari del caso.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la privazione della libertà personale, in particolare la detenzione, sia disposta nei confronti di minori solo come misura di ultima istanza. Gli Stati membri garantiscono che la detenzione sia basata su una decisione motivata soggetta a controllo giurisdizionale da parte di un giudice o tribunale. Detta decisione è altresì soggetta, a intervalli di tempo ragionevoli, a un controllo periodico da parte di un giudice o tribunale, o d'ufficio o su richiesta del minore, del suo difensore o di un'autorità giudiziaria diversa da un giudice o tribunale. Fatta salva l'indipendenza della magistratura, gli Stati membri provvedono affinché le decisioni a norma del presente paragrafo siano prese senza indebito ritardo.

Articolo 11

Misure alternative

Gli Stati membri provvedono affinché, ogniqualvolta sia possibile, le autorità competenti ricorrano a misure alternative alla detenzione («misure alternative»).

Articolo 12

Trattamento specifico in caso di privazione della libertà personale

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il minore detenuto sia tenuto separato dagli adulti, a meno che non si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore.

2.   Gli Stati membri provvedono altresì affinché il minore in stato di fermo o arresto sia tenuto separato dagli adulti, salvo che:

a)

non si ritenga preferibile non farlo nell'interesse superiore del minore; o

b)

in circostanze eccezionali, ciò non sia in concreto possibile, purché il minore sia tenuto insieme agli adulti in maniera compatibile con il suo interesse superiore.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri prevedono la possibilità che un minore detenuto, al compimento dei 18 anni, continui a essere tenuto separato dagli altri detenuti adulti ove ciò risulti giustificato in considerazione della situazione della persona interessata, a condizione che ciò sia compatibile con l'interesse superiore dei minori che sono detenuti con tale persona.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1, e tenendo conto del paragrafo 3, il minore può essere detenuto insieme a giovani adulti, a meno che ciò non sia contrario al suo interesse superiore.

5.   Nel caso di minori detenuti, gli Stati membri adottano misure opportune per:

a)

garantire e preservare la loro salute e il loro sviluppo fisico e mentale;

b)

garantire il loro diritto all'istruzione e alla formazione, anche nel caso di minori con disabilità fisiche, sensoriali o difficoltà di apprendimento;

c)

garantire l'esercizio effettivo e regolare del loro diritto alla vita familiare;

d)

garantire l'accesso a programmi che favoriscano il loro sviluppo e il loro futuro reinserimento sociale; e

e)

garantire il rispetto della loro libertà di religione o credo.

Le misure adottate a norma del presente paragrafo devono essere proporzionate e adeguate alla durata della detenzione.

Le lettere a) ed e) del primo comma si applicano altresì alle situazioni di privazione della libertà personale diverse dalla detenzione. Le misure adottate devono essere proporzionate e adeguate a dette situazioni di privazione della libertà personale.

Le lettere b), c) e d) del primo comma si applicano unicamente a situazioni di privazione della libertà personale diverse dalla detenzione nella misura in cui ciò sia adeguato e proporzionato, tenuto conto della natura e della durata di dette situazioni.

6.   Gli Stati membri si adoperano per garantire che i minori privati della libertà personale possano incontrare quanto prima il titolare della responsabilità genitoriale, ove tale incontro risulti compatibile con le esigenze investigative e operative. Il presente paragrafo non pregiudica la designazione di un altro adulto idoneo a norma degli articoli 5 o 15.

Articolo 13

Trattamento tempestivo e diligente delle cause

1.   Gli Stati membri adottano ogni misura appropriata per garantire che i procedimenti penali riguardanti minori siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza.

2.   Gli Stati membri adottano ogni misura appropriata per garantire che i minori siano sempre trattati in un modo che ne protegga la dignità e che sia adeguato all'età, al grado di maturità e al livello di comprensione di ciascuno, e che tenga conto di eventuali esigenze specifiche, comprese le difficoltà di comunicazione che i minori potrebbero incontrare.

Articolo 14

Diritto alla protezione della vita privata

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, durante il procedimento penale, la vita privata del minore sia tutelata.

2.   A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché le udienze che coinvolgono minori si svolgano di norma a porte chiuse o consentono ai giudici di decidere di tenere tali udienze a porte chiuse.

3.   Gli Stati membri adottano ogni misura appropriata per garantire che non siano rese pubbliche le registrazioni di cui all'articolo 9.

4.   Gli Stati membri, nel rispetto della libertà di espressione e di informazione e della libertà e del pluralismo dei media, incoraggiano questi ultimi ad adottare misure di autoregolamentazione al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nel presente articolo.

Articolo 15

Diritto del minore di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante il procedimento

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le udienze che lo riguardano.

2.   Il minore ha il diritto di essere accompagnato da un altro adulto idoneo nominato dal minore stesso e approvato in tale qualità dall'autorità competente qualora la presenza del titolare della responsabilità genitoriale che accompagna il minore durante le udienze:

a)

sia contraria all'interesse superiore del minore;

b)

non sia possibile perché, nonostante siano stati compiuti ragionevoli sforzi, nessuno dei titolari della responsabilità genitoriale risulta reperibile o l'identità è sconosciuta; o

c)

possa, sulla base di circostanze oggettive e concrete, compromettere in modo sostanziale il procedimento penale.

Qualora il minore non abbia nominato un altro adulto idoneo, o la nomina non sia approvata dall'autorità competente, quest'ultima, tenendo conto dell'interesse superiore del minore, designa un'altra persona al fine di accompagnare il minore. Tale persona può anche essere individuata nel rappresentante di un'autorità o di un'altra istituzione responsabile della tutela o del benessere dei minori.

3.   Qualora cessino di sussistere le circostanze che hanno condotto all'applicazione del paragrafo 2, lettere a), b) o c), il minore ha il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le rimanenti udienze.

4.   In aggiunta al diritto di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale, o da un altro adulto idoneo di cui al paragrafo 2, durante le fasi del procedimento diverse dalle udienze in cui il minore sia presente, se l'autorità competente ritiene che:

a)

sia nell'interesse superiore del minore essere accompagnato da tale persona; e

b)

la presenza di tale persona non pregiudichi il procedimento penale.

Articolo 16

Diritto del minore di presenziare e di partecipare al proprio processo

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presenziare al proprio processo e adottano ogni misura necessaria per rendere effettiva tale partecipazione, anche dandogli la possibilità di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione.

2.   Gli Stati membri assicurano che il minore che non ha presenziato al proprio processo abbia diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, ai sensi della e alle condizioni prescritte nella direttiva (UE) 2016/343.

Articolo 17

Procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo

Gli Stati membri provvedono affinché i diritti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, agli articoli da 10 a 15 e all'articolo 18 si applichino mutatis mutandis nei confronti di un minore ricercato dal momento in cui è arrestato in forza di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 18

Diritto al patrocinio a spese dello Stato

Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato garantisca l'effettivo esercizio del diritto di essere assistiti da un difensore, a norma dell'articolo 6.

Articolo 19

Mezzi di ricorso

Gli Stati membri provvedono affinché il minore indagato o imputato in un procedimento penale, come pure il minore ricercato, dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei loro diritti nel quadro della presente direttiva.

Articolo 20

Formazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il personale delle autorità di contrasto e delle strutture di detenzione che si occupano di casi riguardanti minori ricevano una formazione specifica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori, sui diritti del minore, sulle tecniche appropriate di interrogatorio, sulla psicologia minorile e sulla comunicazione in un linguaggio adattato al minore.

2.   Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario negli Stati membri, e nel dovuto rispetto per il ruolo dei responsabili della formazione di giudici e magistrati inquirenti, gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i giudici e i magistrati inquirenti che si occupano di procedimenti penali riguardanti minori abbiano una competenza specifica in tale settore e/o abbiano effettivamente accesso a una formazione specifica.

3.   Nel dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense e per il ruolo dei responsabili della formazione di difensori, gli Stati membri adottano misure appropriate per promuovere l'offerta della formazione specifica di cui al paragrafo 2 destinata ai difensori che si occupano di procedimenti penali riguardanti minori.

4.   Attraverso i servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono i minori, gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano agli operatori che offrono servizi di sostegno ai minori e di giustizia riparativa di ricevere un'adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori, e che rispettino le norme professionali a garanzia di servizi forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale.

Articolo 21

Raccolta dei dati

Entro 11 giugno 2021, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati disponibili relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti sanciti dalla presente direttiva.

Articolo 22

Costi

Sono a carico degli Stati membri i costi derivanti dall'applicazione degli articoli 7, 8 e 9, indipendentemente dall'esito del procedimento, a meno che, per quanto riguarda i costi derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, non siano coperti da un'assicurazione sanitaria.

Articolo 23

Non regressione

Nessuna disposizione della presente direttiva deve essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale, in particolare la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, o dal diritto degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

Articolo 24

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 11 giugno 2019. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 25

Relazione

Entro 11 giugno 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, compresa una valutazione dell'applicazione dell'articolo 6, corredata, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, l'11 maggio 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  GU C 226 del 16.7.2014, pag. 63.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 9 marzo 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 aprile 2016.

(3)  GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

(4)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(5)  Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

(6)  Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

(7)  Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

(8)  Direttiva (EU) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

(9)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

(10)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


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