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Document 32016D1108

Decisione (PESC) 2016/1108 del Consiglio, del 7 luglio 2016, che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

OJ L 183, 8.7.2016, p. 65–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1108/oj

8.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/65


DECISIONE (PESC) 2016/1108 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2016

che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

considerando quanto segue:

(1)

Il 3 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/354/PESC (1), che ha prolungato l'EUPOL COPPS a decorrere dal 1o luglio 2013.

(2)

Il 2 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1064 (2) che ha modificato la decisione 2013/354/PESC e ha prorogato EUPOL COPPS dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016.

(3)

A seguito del riesame strategico intermedio dell'EUPOL COPPS, la missione dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 30 giugno 2017.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/354/PESC.

(5)

L'EUPOL COPPS sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione stabiliti nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/354/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017 è pari a 10 320 000 EUR.»;

2)

all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2017.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  Decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12).

(2)  Decisione (PESC) 2015/1064 del Consiglio, del 2 luglio 2015, che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 174 del 3.7.2015, pag. 21).


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