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Document 32016D0701

Decisione di esecuzione (UE) 2016/701 della Commissione, del 4 maggio 2016, che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE della Francia [notificata con il numero C(2016) 2600] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/2600

OJ L 121, 11.5.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/701/oj

11.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/22


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/701 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2016

che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE della Francia

[notificata con il numero C(2016) 2600]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni («paesi o regioni») vanno classificati in base alla loro qualifica sanitaria relativa all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.

(2)

L'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione (2) elenca i paesi o le regioni secondo la loro qualifica sanitaria relativa alla BSE.

(3)

L'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) svolge un ruolo di primo piano nella classificazione in categorie di paesi o regioni sulla base del loro rischio di BSE.

(4)

Il 26 maggio 2015 l'assemblea generale dell'OIE ha adottato la risoluzione n. 21 relativa al riconoscimento del livello di rischio di BSE dei paesi membri (3), che ha riconosciuto la Francia come paese con un livello di rischio trascurabile di BSE. Il 4 agosto 2015 la decisione 2007/453/CE è stata modificata dalla decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2015/1356 (4) affinché la normativa UE rispecchi il livello di rischio trascurabile di BSE della Francia e di altri paesi.

(5)

Il 24 marzo 2016 la Francia ha notificato alla Commissione, agli altri Stati membri e all'OIE un caso di BSE classica rilevato in Francia in un bovino nato nell'aprile 2011.

(6)

A norma dell'articolo 11.4.3 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE (5), una delle condizioni per la concessione e il mantenimento del livello di rischio trascurabile di BSE di un paese è che, qualora nel paese sia stato rilevato un caso indigeno di BSE classica, l'animale in questione sia nato più di 11 anni fa. A seguito della notifica da parte della Francia di un caso confermato di BSE classica in un bovino di cinque anni, la commissione scientifica per le malattie veterinarie dell'OIE ha sospeso la qualifica della Francia come paese con un rischio trascurabile di BSE, riconosciuto dalla risoluzione n. 21, ed ha ripristinato, con effetto dal 25 marzo 2016, la sua qualifica precedente come paese con un rischio controllato di BSE.

(7)

Per tenere conto di tale decisione, è opportuno modificare l'elenco dei paesi figurante nell'allegato della decisione 2007/453/CE.

(8)

La decisione 2007/453/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2007/453/CE è così modificato:

1)

la voce «— Francia» è soppressa nella parte «A. Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE»;

2)

la voce «— Francia» è inserita nella parte «B. Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE», dopo «— Spagna» e prima di «— Lituania».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

(3)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2015_A_RESO_R21_BSE.pdf

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1356 della Commissione, del 4 agosto 2015, che modifica la decisione 2007/453/CE concernente la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Repubblica ceca, Francia, Cipro, Liechtenstein e Svizzera (GU L 209 del 6.8.2015, pag. 5).

(5)  http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/


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