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Document 32016D0318
Council Decision (CFSP) 2016/318 of 4 March 2016 amending Decision 2014/119/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine
Decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
Decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
OJ L 60, 5.3.2016, p. 76–77
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/76 |
DECISIONE (PESC) 2016/318 DEL CONSIGLIO
del 4 marzo 2016
che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC (1). |
(2) |
Il 5 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/364 (2), la quale ha disposto che le misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC si applichino fino al 6 marzo 2016 nei confronti di quattordici persone e fino al 6 giugno 2015 nei confronti di quattro persone. |
(3) |
Il 5 giugno 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/876 (3), la quale ha tra l'altro disposto che è opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 marzo 2016 nei confronti di due di tali quattro persone e fino al 6 ottobre 2015 nei confronti di una di tali persone. Il 5 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1781 (4), la quale ha disposto che è opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 marzo 2016 nei confronti di detta persona. |
(4) |
Le misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC si applicano fino al 6 marzo 2016 nei confronti di tutte le persone. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare l'applicazione di dette misure restrittive fino al 6 marzo 2017 nei confronti di sedici persone, è opportuno che sia eliminata la voce relativa a una persona e aggiornare la motivazione relativa a tre persone. |
(5) |
La decisione 2014/119/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/119/PESC è così modificata:
1) |
all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2017.»; |
2) |
l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016
Per il Consiglio
Il presidente
S.A.M. DIJKSMA
(1) Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26).
(2) Decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 62 del 6.3.2015, pag. 25).
(3) Decisione (PESC) 2015/876 del Consiglio, del 5 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 142 del 6.6.2015, pag. 30).
(4) Decisione (PESC) 2015/1781 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 259 del 6.10.2015, pag. 23).
ALLEGATO
I. |
La voce relativa alla seguente persona è eliminata dalla lista di cui all'allegato della decisione 2014/119/PESC:
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II. |
Le voci relative alle persone in appresso riportate nell'allegato della decisione 2014/119/PESC sono sostituite dalle seguenti:
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