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Document 32016D0318

Decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

OJ L 60, 5.3.2016, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/318/oj

5.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/76


DECISIONE (PESC) 2016/318 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 2016

che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC (1).

(2)

Il 5 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/364 (2), la quale ha disposto che le misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC si applichino fino al 6 marzo 2016 nei confronti di quattordici persone e fino al 6 giugno 2015 nei confronti di quattro persone.

(3)

Il 5 giugno 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/876 (3), la quale ha tra l'altro disposto che è opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 marzo 2016 nei confronti di due di tali quattro persone e fino al 6 ottobre 2015 nei confronti di una di tali persone. Il 5 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1781 (4), la quale ha disposto che è opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 marzo 2016 nei confronti di detta persona.

(4)

Le misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC si applicano fino al 6 marzo 2016 nei confronti di tutte le persone. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare l'applicazione di dette misure restrittive fino al 6 marzo 2017 nei confronti di sedici persone, è opportuno che sia eliminata la voce relativa a una persona e aggiornare la motivazione relativa a tre persone.

(5)

La decisione 2014/119/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/119/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2017.»;

2)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

S.A.M. DIJKSMA


(1)  Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26).

(2)  Decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 62 del 6.3.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (PESC) 2015/876 del Consiglio, del 5 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 142 del 6.6.2015, pag. 30).

(4)  Decisione (PESC) 2015/1781 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 259 del 6.10.2015, pag. 23).


ALLEGATO

I.

La voce relativa alla seguente persona è eliminata dalla lista di cui all'allegato della decisione 2014/119/PESC:

«14.

Raisa Vasylivna Bohatyriova»

II.

Le voci relative alle persone in appresso riportate nell'allegato della decisione 2014/119/PESC sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivazione

Data d'inserimento nell'elenco

«2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

NATO il 20 gennaio 1963 a Kostiantynivka (provincia di Donetsk), ex ministro dell'interno.

Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e in relazione ad abuso d'ufficio in qualità di titolare di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stessa o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio al bilancio o ai beni statali ucraini.

6.3.2014

4.

Olena Leonidivna Lukash

(Олена Леонiдiвна Лукаш),

Elena Leonidovna Lukash

(Елена Леонидовна Лукаш)

Nata il 12 novembre 1976 a Rîbnița (Moldova), ex ministro della giustizia.

Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per coinvolgimento nell'appropriazione indebita di fondi o beni statali e in relazione ad abuso d'ufficio in qualità di titolare di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stessa o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio al bilancio o ai beni statali ucraini.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

(Дмитро Володимирович Табачник)

NATO il 28 novembre 1963 a Kiev, ex ministro dell'istruzione e della scienza.

Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per coinvolgimento nell'appropriazione indebita di fondi o beni statali.

6.3.2014»


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