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Document 32016D0037

Decisione (PESC) 2016/37 del Consiglio, del 16 gennaio 2016, relativa alla data di applicazione della decisione (PESC) 2015/1863 che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

OJ L 11I, 16.1.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/37/oj

16.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 11/1


DECISIONE (PESC) 2016/37 DEL CONSIGLIO

del 16 gennaio 2016

relativa alla data di applicazione della decisione (PESC) 2015/1863 che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1), concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

(2)

Il 14 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo per una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. L'efficace attuazione del piano d'azione congiunto globale (PACG) garantirà la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e comporterà la revoca complessiva di tutte le sanzioni relative al nucleare.

(3)

Il 20 luglio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2231 (2015) che approva il PACG, sollecita la sua piena attuazione secondo il calendario deciso nel PACG e stabilisce le azioni da mettere in atto conformemente al PACG.

(4)

L'UNSCR 2231 (2015) stabilisce che all'attuazione, accertata dall'AIEA, degli impegni dell'Iran in materia di nucleare di cui al PACG decadranno le disposizioni delle UNSCR 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) e 2224 (2015).

(5)

L'UNSCR 2231 (2015) dispone inoltre che gli Stati adempiano alle pertinenti disposizioni contenute nella dichiarazione del 14 luglio 2015 della Cina, della Francia, della Germania, della Federazione russa, del Regno Unito, degli Stati Uniti e dell'Unione europea, figurante nell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015), volta a promuovere la trasparenza e a creare un clima favorevole alla piena attuazione del PACG.

(6)

Il 18 ottobre 2015, con decisione (PESC) 2015/1863 (2), il Consiglio ha deciso di cessare l'applicazione di tutte le sanzioni economiche e finanziarie dell'Unione relative al nucleare, tenendo conto dell'UNSCR 2231 (2015) e dell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015), contemporaneamente all'attuazione da parte dell'Iran delle misure concordate in materia di nucleare, accertata dall'AIEA.

(7)

Con decisione (PESC) 2015/1863, il Consiglio ha inoltre deciso di introdurre, all'attuazione accertata dall'AIEA degli impegni dell'Iran in materia di nucleare, un regime di autorizzazione per il riesame e le decisioni sui trasferimenti verso l'Iran o le attività svolte con il paese in materia di nucleare non contemplati dall'UNSCR 2231 (2015), in piena coerenza con il PACG.

(8)

Conformemente al secondo comma dell'articolo 2della decisione (PESC) 2015/1863, essa si applica a decorrere dalla data in cui il Consiglio constata che il direttore generale dell'AIEA ha presentato, al Consiglio dei governatori dell'AIEA e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, una relazione che conferma che l'Iran ha adottato le misure di cui ai paragrafi da 15.1 a 15.11 dell'allegato V del PACG.

(9)

Il Consiglio constata che il 16 gennaio 2016 il direttore generale dell'AIEA ha presentato, al Consiglio dei governatori dell'AIEA e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, una relazione che conferma che l'Iran ha adottato le misure di cui ai paragrafi da 15.1 a 15.11 dell'allegato V del PACG,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2015/1863 si applica a decorrere dal 16 gennaio 2016.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).

(2)  Decisione (PESC) 2015/1863 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 274 del 18.10.2015, pag. 174).


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