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Document 32015R2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2017 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i fattori corretti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario per le valute ancorate all'euro in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2017/oj

12.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2017 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2015

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i fattori corretti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario per le valute ancorate all'euro in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Gli adeguamenti stabiliti dal presente regolamento tengono conto dei criteri dettagliati di cui all'articolo 188, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (2).

(2)

Al fine di garantire un trattamento coerente delle valute ancorate all'euro nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario, è opportuno prevedere fattori corretti per il rischio valutario riguardante i tassi di cambio tra l'euro e le valute ancorate all'euro, nonché i tassi di cambio tra due valute ancorate all'euro.

(3)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.

(4)

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fattori corretti per il rischio valutario se la valuta locale o la valuta estera è l'euro

Se la valuta locale o la valuta estera è l'euro, ai fini dell'articolo 188, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/35, il fattore del 25 % è sostituito da:

a)

0,39 % se l'altra valuta è la corona danese (DKK);

b)

1,81 % se l'altra valuta è il lev (BGN);

c)

2,18 % se l'altra valuta è il franco CFA dell'Africa occidentale (BCEAO) (XOF);

d)

1,96 % se l'altra valuta è il franco CFA dell'Africa centrale (BEAC) (XAF);

e)

2,00 % se l'altra valuta è il franco comorano (KMF).

Articolo 2

Fattori corretti per il rischio valutario se la valuta locale e la valuta estera sono ancorate all'euro

Ai fini dell'articolo 188, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/35, il fattore del 25 % è sostituito da:

a)

2,24 % se le due valute sono la DKK e il BGN;

b)

2,62 % se le due valute sono la DKK e lo XOF;

c)

2,40 % se le due valute sono la DKK e lo XAF;

d)

2,44 % se le due valute sono la DKK e il KMF;

e)

4,06 % se le due valute sono il BGN e lo XOF;

f)

3,85 % se le due valute sono il BGN e lo XAF;

g)

3,89 % se le due valute sono il BGN e il KMF;

h)

4,23 % se le due valute sono lo XOF e lo XAF;

i)

4,27 % se le due valute sono lo XOF e il KMF;

j)

4,04 % se le due valute sono lo XAF e il KMF.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).


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