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Document 32015R2017
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2017 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards with regard to the adjusted factors to calculate the capital requirement for currency risk for currencies pegged to the euro in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2017 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i fattori corretti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario per le valute ancorate all'euro in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2017 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i fattori corretti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario per le valute ancorate all'euro in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 295, 12.11.2015, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2017 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 2015
che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i fattori corretti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario per le valute ancorate all'euro in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
Gli adeguamenti stabiliti dal presente regolamento tengono conto dei criteri dettagliati di cui all'articolo 188, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (2). |
(2) |
Al fine di garantire un trattamento coerente delle valute ancorate all'euro nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario, è opportuno prevedere fattori corretti per il rischio valutario riguardante i tassi di cambio tra l'euro e le valute ancorate all'euro, nonché i tassi di cambio tra due valute ancorate all'euro. |
(3) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione. |
(4) |
L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Fattori corretti per il rischio valutario se la valuta locale o la valuta estera è l'euro
Se la valuta locale o la valuta estera è l'euro, ai fini dell'articolo 188, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/35, il fattore del 25 % è sostituito da:
a) |
0,39 % se l'altra valuta è la corona danese (DKK); |
b) |
1,81 % se l'altra valuta è il lev (BGN); |
c) |
2,18 % se l'altra valuta è il franco CFA dell'Africa occidentale (BCEAO) (XOF); |
d) |
1,96 % se l'altra valuta è il franco CFA dell'Africa centrale (BEAC) (XAF); |
e) |
2,00 % se l'altra valuta è il franco comorano (KMF). |
Articolo 2
Fattori corretti per il rischio valutario se la valuta locale e la valuta estera sono ancorate all'euro
Ai fini dell'articolo 188, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/35, il fattore del 25 % è sostituito da:
a) |
2,24 % se le due valute sono la DKK e il BGN; |
b) |
2,62 % se le due valute sono la DKK e lo XOF; |
c) |
2,40 % se le due valute sono la DKK e lo XAF; |
d) |
2,44 % se le due valute sono la DKK e il KMF; |
e) |
4,06 % se le due valute sono il BGN e lo XOF; |
f) |
3,85 % se le due valute sono il BGN e lo XAF; |
g) |
3,89 % se le due valute sono il BGN e il KMF; |
h) |
4,23 % se le due valute sono lo XOF e lo XAF; |
i) |
4,27 % se le due valute sono lo XOF e il KMF; |
j) |
4,04 % se le due valute sono lo XAF e il KMF. |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).