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Document 32015R1973

Regolamento delegato (UE) 2015/1973 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo asilo, migrazione e integrazione e allo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

OJ L 293, 10.11.2015, p. 15–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1973/oj

10.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/15


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1973 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2015

che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo asilo, migrazione e integrazione e allo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Lo scopo del presente regolamento è di determinare quali irregolarità gli Stati membri debbano segnalare alla Commissione. Al fine di consentire alla Commissione di svolgere i propri compiti in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per consentirle di svolgere un'analisi del rischio, occorre altresì stabilire quali dati devono essere comunicati.

(2)

È necessario tutelare allo stesso modo tutti gli interessi finanziari dell'Unione, indipendentemente dal fondo utilizzato per raggiungere gli obiettivi per cui esso è stato istituito. A tal fine il regolamento (UE) n. 514/2014, come pure i regolamenti (UE) n. 1303/2013 (2), (UE) n. 1306/2013 (3) e (UE) n. 223/2014 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio conferiscono alla Commissione il potere di adottare norme sulla segnalazione delle irregolarità. Al fine di garantire l'applicazione di norme identiche in relazione a tutti i fondi disciplinati dai regolamenti citati, è necessario che il presente regolamento contenga disposizioni identiche a quelle dei regolamenti delegati della Commissione (UE) 2015/1970 (5), (UE) 2015/1971 (6) e (UE) 2015/1972 (7).

(3)

La definizione di «irregolarità» utilizzata ai fini del presente regolamento deve essere quella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (8). Ai fini di tale definizione, per «operatore economico» si deve intendere qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'attuazione dell'intervento del Fondo, ad eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica.

(4)

Per consentire un'applicazione coerente degli obblighi di segnalazione in tutti gli Stati membri, è necessario definire il concetto di «sospetto di frode» tenendo conto della definizione di frode contenuta nella convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (9), nonché il concetto di «primo verbale amministrativo o giudiziario».

(5)

I regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 determinano la soglia al di sotto della quale, le irregolarità non devono essere segnalate alla Commissione, nonché i casi per i quali non è necessario effettuare segnalazioni. Al fine di semplificare e allineare le disposizioni e di trovare un equilibrio tra gli oneri amministrativi per gli Stati membri e l'interesse comune inerente alla fornitura di dati precisi ai fini delle analisi in materia di lotta contro le frodi all'interno dell'Unione, è necessario applicare la stessa soglia di segnalazione e le stesse deroghe per la segnalazione delle irregolarità di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 e al regolamento (UE) n. 514/2014.

(6)

Al fine di garantire la coerenza, occorre stabilire criteri per determinare quando le irregolarità devono essere inizialmente segnalate e i dati che è necessario fornire nella prima segnalazione.

(7)

Affinché i dati trasmessi alla Commissione siano precisi, è necessario dare un seguito alle segnalazioni. Occorre pertanto che gli Stati membri forniscano alla Commissione informazioni aggiornate su qualsiasi progresso significativo nei procedimenti o provvedimenti amministrativi e giudiziari connessi a ogni singola prima segnalazione.

(8)

Alla luce della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), è necessario che la Commissione e gli Stati membri impediscano, in relazione alle informazioni fornite ai sensi del presente regolamento, qualsiasi divulgazione illecita o accesso non autorizzato ai dati personali. Occorre inoltre che il presente regolamento precisi a quali fini la Commissione e gli Stati membri trattano tali dati.

(9)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 514/2014 e pertanto sono vincolati dal presente regolamento.

(10)

La Danimarca non è vincolata dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014 né dal presente regolamento.

(11)

Poiché sono già stati effettuati pagamenti destinati ai fondi interessati e potrebbero verificarsi irregolarità, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento si applichino immediatamente. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento determina quali irregolarità segnalare e stabilisce quali dati comunicare alla Commissione da parte degli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «sospetto di frode»: un'irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

b)   «primo verbale amministrativo o giudiziario»: una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

Articolo 3

Relazione iniziale

1.   Gli Stati membri devono segnalare alla Commissione le irregolarità che:

a)

riguardano un importo superiore a 10 000 EUR in contributi dei fondi;

b)

sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

2.   Nella relazione iniziale, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:

a)

il nome e il codice comune d'identificazione (CCI) del programma nazionale e il riferimento del progetto;

b)

l'identità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte o di altri soggetti che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità e il ruolo da essi sostenuto, tranne nei casi in cui tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell'irregolarità medesima;

c)

la regione o l'area in cui l'operazione ha avuto luogo, identificate utilizzando informazioni appropriate quali il livello NUTS;

d)

la disposizione o le disposizioni che sono state violate;

e)

la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare un'irregolarità;

f)

le pratiche seguite per commettere l'irregolarità;

g)

ove appropriato, se la pratica dà adito a un sospetto di frode;

h)

il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;

i)

ove appropriato, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;

j)

il periodo o la data in cui è stata commessa l'irregolarità;

k)

la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;

l)

l'importo totale delle spese del progetto espresso in termini del contributo dell'Unione, del contributo nazionale e del contributo privato;

m)

l'importo interessato dall'irregolarità, espresso in termini del contributo dell'Unione e nazionale;

n)

in caso di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato al beneficiario, l'importo che sarebbe stato pagato indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta, espresso in termini del contributo dell'Unione e del contributo nazionale;

o)

la natura della spesa irregolare;

p)

l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero dei pagamenti già effettuati.

3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non segnalano alla Commissione le irregolarità in relazione a quanto segue:

a)

casi in cui l'irregolarità consista unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un progetto in seguito al fallimento del beneficiario;

b)

casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità responsabile o all'autorità di audit e prima del rilevamento da parte di una delle autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;

c)

casi rilevati e corretti dall'autorità responsabile o dall'autorità di audit prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono segnalate alla Commissione.

4.   Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, del tribunale o di altro organo competente, in linea con la normativa nazionale.

Articolo 4

Relazioni successive sui provvedimenti adottati

1.   Qualora alcune delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata individuata non siano disponibili o debbano essere rettificate, gli Stati membri forniscono i dati mancanti o rettificati quando presentano alla Commissione relazioni sui provvedimenti adottati successivamente alla segnalazione delle irregolarità.

2.   Gli Stati membri tengono informata la Commissione sull'avvio, la conclusione o la rinuncia a procedimenti o provvedimenti per l'imposizione di misure amministrative o di sanzioni amministrative o penali in relazione alle irregolarità segnalate, nonché l'esito di tali procedimenti o provvedimenti. Riguardo alle irregolarità sanzionate, gli Stati membri indicano anche:

a)

se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale;

b)

se le sanzioni risultano dalla violazione del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, e i dettagli delle sanzioni;

c)

se è stata accertata una frode.

3.   Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro fornisce informazioni relative a una specifica irregolarità o a un gruppo specifico di irregolarità.

Articolo 5

Utilizzo e trattamento delle informazioni

1.   La Commissione può utilizzare qualsiasi informazione comunicata dagli Stati membri conformemente al presente regolamento per effettuare analisi del rischio avvalendosi della tecnologia informatica e può, sulla scorta delle informazioni ottenute, elaborare relazioni e mettere a punto sistemi atti a individuare più efficacemente i rischi.

2.   Le informazioni fornite ai sensi del presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha fornite e dalle disposizioni che si applicano alle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri e la Commissione prendono le misure di sicurezza necessarie affinché sia garantita la riservatezza delle informazioni scambiate.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 non possono, in particolare, essere rivelate a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni unionali, sono autorizzate a conoscerle in virtù delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che le ha fornite abbia dato il suo consenso esplicito.

4.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 non vengono utilizzate per fini diversi dalla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a meno che le autorità che le hanno fornite abbiano dato il loro consenso esplicito.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.

(2)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(3)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(4)  Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 (cfr. pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2015/1972 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo di aiuti europei agli indigenti al Fondo di aiuti europei agli indigenti (cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).

(8)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(9)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

(10)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(11)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


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