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Document 32015R1933

Regolamento (UE) 2015/1933 della Commissione, del 27 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nella fibra di cacao, nelle chips di banana, negli integratori alimentari, nelle erbe aromatiche essiccate e nelle spezie essiccate (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 282, 28.10.2015, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; abrog. impl. da 32023R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1933/oj

28.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/11


REGOLAMENTO (UE) 2015/1933 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nella fibra di cacao, nelle chips di banana, negli integratori alimentari, nelle erbe aromatiche essiccate e nelle spezie essiccate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

(2)

A norma di tale regolamento i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) devono essere sicuri e fissati al livello più basso ragionevolmente ottenibile in base alle buone pratiche di fabbricazione, di essiccazione, di pesca e agricole.

(3)

La fibra di cacao è un prodotto specifico ottenuto dal guscio dei semi di cacao e contiene tenori di IPA superiori a quelli dei prodotti ottenuti dai frammenti dei semi di cacao. La fibra di cacao e i prodotti derivati sono prodotti intermedi nella filiera alimentare e vengono impiegati come ingredienti nella preparazione di prodotti alimentari a basso contenuto calorico e alto contenuto di fibre. È opportuno fissare tenori specifici di IPA per la fibra di cacao e i prodotti derivati. Dato che questi prodotti hanno un basso contenuto di grassi, è opportuno fissare i tenori massimi sulla base del peso umido.

(4)

Le chips di banana sono impiegate nei cereali per la colazione e nei dolciumi, oltre a essere consumate come spuntino. Recentemente sono stati riscontrati elevati tenori di IPA nelle chips di banana. Tali risultati sono connessi alla frittura delle chips di banana nell'olio di cocco. È pertanto opportuno stabilire tenori massimi di IPA per le chips di banana. Come primo passo, a causa della mancanza di sufficienti dati di occorrenza, detti tenori massimi corrispondono ai livelli massimi di olio di cocco destinato al consumo diretto nell'alimentazione umana o all'uso come ingrediente di un prodotto alimentare. I tenori massimi dovrebbero essere rivisti entro due anni tenendo in considerazione i dei dati di occorrenza disponibili.

(5)

Elevati tenori di IPA sono stati riscontrati in alcuni integratori alimentari che contengono o sono derivati da ingredienti botanici. La presenza di tenori elevati in tali integratori alimentari è stata associata alle cattive pratiche di essiccazione applicate agli anzidetti ingredienti botanici. Tenori elevati sono evitabili mediante l'applicazione di buone pratiche. È pertanto opportuno stabilire tenori massimi di IPA in questi prodotti che siano raggiungibili mediante l'applicazione di buone pratiche di essiccazione e garantiscano un elevato livello di protezione della salute umana.

(6)

Anche negli integratori alimentari contenenti o derivati da propoli, pappa reale e spirulina si sono riscontrati in alcuni casi tenori elevati di IPA che sono stati associati all'applicazione di cattive pratiche. Poiché è possibile ottenere tenori inferiori applicando buone pratiche, è opportuno stabilire tenori massimi di IPA in tali prodotti.

(7)

Elevati tenori di IPA correlati all'applicazione di cattive pratiche di essiccazione sono stati riscontrati anche in erbe aromatiche essiccate e spezie essiccate. È pertanto opportuno fissare i tenori massimi di IPA nelle erbe aromatiche essiccate e nelle spezie essiccate. Metodi di affumicatura e lavorazione tradizionali applicati a paprica e cardamomo causano tenori elevati di IPA. Alla luce del basso consumo di queste spezie e per permettere a tali prodotti affumicati di rimanere sul mercato, è opportuno che essi siano esentati dai tenori massimi.

(8)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti alimentari elencati nell'allegato del presente regolamento, ad eccezione di quelli di cui al punto 6.1.11, immessi legalmente sul mercato prima del 1o aprile 2016 possono rimanere sul mercato dopo tale data fino al loro termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2016, ad eccezione degli alimenti di cui al punto 6.1.11 per i quali il tenore massimo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).


ALLEGATO

La parte 6: «Idrocarburi policiclici aromatici» dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificata:

1)

il punto 6.1.2 è sostituito dal seguente:

«6.1.2

Semi di cacao e prodotti derivati, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 6.1.11

5,0 μg/kg di grasso a decorrere dall'1.4.2013

35,0 μg/kg di grasso a decorrere dall'1.4.2013 fino al 31.3.2015

30,0 μg/kg di grasso a decorrere dall'1.4.2015»;

2)

sono aggiunti i seguenti punti 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14 e 6.1.15:

«6.1.11

Fibra di cacao e prodotti derivati dalla fibra di cacao, destinati a essere utilizzati come ingredienti di un prodotto alimentare

3,0

15,0

6.1.12

Chips di banana

2,0

20,0

6.1.13

Integratori alimentari contenenti prodotti botanici e loro preparati (39) (1)  (2)

Integratori alimentari contenenti propoli, pappa reale, spirulina o loro preparati (39)

10,0

50,0

6.1.14

Erbe aromatiche essiccate

10,0

50,0

6.1.15

Spezie essiccate ad eccezione di cardamomo e Capsicum spp. affumicato.

10,0

50,0


(1)  Per preparazioni botaniche si intendono le preparazioni ottenute da piante (ad esempio, piante intere, a pezzi o tagliate, parti di piante) mediante processi vari (come spremitura, torchiatura, estrazione, frazionamento, distillazione, concentrazione, essiccazione e fermentazione). In tale definizione rientrano anche piante triturate o polverizzate, parti di piante, alghe, funghi, licheni, tinture, estratti, oli essenziali (diversi dagli oli vegetali di cui al punto 6.1.1), succhi ottenuti per spremitura ed essudati lavorati.

(2)  Il tenore massimo non si applica agli integratori alimentari contenenti oli vegetali. Gli oli vegetali usati come ingredienti negli integratori alimentari devono rispettare i tenori massimi stabiliti al punto 6.1.1.»


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