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Document 32015R1852

Regolamento delegato (UE) 2015/1852 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto

OJ L 271, 16.10.2015, p. 15–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1852/oj

16.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/15


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1852 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2015

che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1)

La domanda globale di latte e prodotti lattiero-caseari si è generalmente deteriorata in tutto l'arco del 2014 e nella prima metà del 2015, in particolare in seguito a un rallentamento delle importazioni da parte della Cina, principale importatore mondiale di prodotti lattiero-caseari.

(2)

I prezzi dei prodotti lattiero-caseari subiscono una pressione al ribasso dovuta all'aumento dell'offerta nell'Unione e nelle principali regioni produttrici di latte del mondo.

(3)

Il 25 giugno 2015 il governo russo ha inoltre annunciato la proroga per un ulteriore anno del divieto d'importazione dei prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione, fino al 6 agosto 2016.

(4)

Il settore lattiero è attualmente alle prese con una situazione di perturbazione del mercato dovuta a un forte squilibrio tra l'offerta e la domanda a livello mondiale.

(5)

Di conseguenza, i prezzi del latte crudo e dei prodotti lattiero-caseari nell'Unione sono ulteriormente diminuiti e la pressione al ribasso sembra destinata a continuare, raggiungendo livelli insostenibili per molti agricoltori che si trovano ad affrontare problemi di liquidità e di tesoreria. Nel 2015 i prezzi medi dell'Unione per i principali formaggi erano diminuiti del 17 %.

(6)

Le misure di intervento sul mercato previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono giudicate sufficienti a fronte della situazione creatasi di recente, in quanto destinate ad altri prodotti come il burro e il latte scremato in polvere o limitate ai formaggi con indicazione geografica.

(7)

La minaccia di un grave squilibrio del mercato dei formaggi potrebbe essere attenuata o eliminata mediante l'ammasso. È pertanto opportuno concedere aiuti all'ammasso privato di formaggio e fissarne anticipatamente l'importo.

(8)

È opportuno fissare un volume massimo per l'applicazione del regime e una ripartizione del volume totale per Stato membro sulla base delle rispettive produzioni di formaggio.

(9)

L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede la concessione di aiuti all'ammasso privato unicamente per i formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Tuttavia, i formaggi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta rappresentano solo una piccola quota della produzione totale dell'Unione. Per motivi di efficienza operativa e amministrativa, è opportuno predisporre un unico regime di aiuto all'ammasso privato che copra tutti i tipi di formaggi.

(10)

È opportuno escludere i formaggi che non si prestano all'ammasso.

(11)

In generale, per facilitare la gestione e il controllo, è opportuno che l'aiuto all'ammasso privato sia concesso solo ad operatori stabiliti e registrati ai fini dell'IVA nell'Unione.

(12)

Per consentire un controllo adeguato del regime è opportuno che nel presente regolamento siano precisate le informazioni necessarie per la conclusione del contratto di ammasso nonché gli obblighi delle parti contraenti.

(13)

Per accrescere l'efficacia degli aiuti, i contratti dovrebbero essere conclusi per un quantitativo minimo e dovrebbero definire gli obblighi della parte contraente, segnatamente quelli che consentono all'autorità competente per il controllo delle operazioni di ammasso di effettuare un'ispezione efficace delle condizioni di ammasso.

(14)

L'ammasso del quantitativo contrattuale per il periodo concordato è una delle esigenze principali per la concessione di un aiuto all'ammasso privato. Per tener conto degli usi commerciali e per ragioni pratiche è opportuno autorizzare un margine di tolleranza per quanto riguarda il quantitativo oggetto di aiuto.

(15)

Per garantire l'affidabilità della domanda e far sì che la misura abbia l'effetto desiderato sul mercato è necessaria la costituzione di una cauzione. È pertanto opportuno adottare disposizioni per la costituzione, lo svincolo e l'incameramento della cauzione.

(16)

Per garantire la corretta gestione dell'ammasso, è opportuno adottare disposizioni per ridurre l'importo dell'aiuto da versare quando il quantitativo immagazzinato durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale.

(17)

L'importo dell'aiuto dovrebbe essere fissato in base alle spese di ammasso e/o ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno stabilire un aiuto per le spese fisse di ammasso per l'entrata e l'uscita dei prodotti in questione e un aiuto per le spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e di finanziamento.

(18)

Occorre precisare le condizioni a cui può essere concesso un pagamento anticipato, l'adeguamento dell'aiuto nei casi in cui il quantitativo contrattuale non è pienamente rispettato, i controlli di conformità per verificare il diritto all'aiuto, le eventuali sanzioni e le informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione.

(19)

Dato che la misura potrebbe non essere utilizzata pienamente da tutti gli Stati membri, è opportuno prevedere la ridistribuzione dei quantitativi dopo tre mesi di applicazione. La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare, se del caso, atti di esecuzione che stabiliscano la ripartizione per Stato membro dei quantitativi non utilizzati e il nuovo periodo di presentazione delle domande.

(20)

È opportuno definire norme relative alla documentazione, alla contabilità, alla frequenza e alla natura dei controlli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per i formaggi di cui ai codici NC 0406, ad eccezione dei formaggi che non si prestano a un ulteriore ammasso oltre il periodo di maturazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Il volume massimo per Stato membro del prodotto oggetto del presente regime temporaneo è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «autorità competenti degli Stati membri» si intendono i servizi o gli organismi riconosciuti dagli Stati membri come organismi pagatori che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 3

Ammissibilità dei prodotti

1.   Per poter beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 1 (nel prosieguo: «l'aiuto»), i formaggi devono essere di qualità sana, leale e mercantile, devono essere originari dell'Unione e avere, alla data d'inizio dell'ammasso contrattuale, un'età minima corrispondente al periodo di maturazione previsto dal disciplinare per i formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 e a un normale periodo di maturazione fissato dagli Stati membri per gli altri formaggi.

2.   I formaggi devono essere conformi ai seguenti requisiti:

a)

ciascun lotto pesa almeno 0,5 tonnellate;

b)

recano l'indicazione a caratteri indelebili, eventualmente in codice, dell'azienda nella quale sono stati fabbricati, con la data di fabbricazione;

c)

recano la data di entrata all'ammasso;

d)

non sono stati oggetto di un contratto di ammasso in precedenza;

e)

sono conservati nello Stato membro nel quale sono prodotti.

3.   Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di indicare la data di entrata all'ammasso di cui al paragrafo 2, lettera c), sui formaggi non si applichi se il responsabile del magazzino di ammasso si impegna a tenere un registro nel quale, il giorno dell'entrata all'ammasso, vengono registrate le indicazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).

Articolo 4

Domande di aiuto

1.   Un operatore che intende ottenere l'aiuto presenta una domanda presso le autorità competenti degli Stati membri in cui i prodotti sono immagazzinati.

2.   Gli operatori che presentano una domanda di aiuto sono stabiliti e registrati ai fini dell'IVA nell'Unione.

3.   Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 15 gennaio 2016.

4.   Le domande di aiuto si riferiscono a prodotti che sono stati interamente conferiti all'ammasso.

5.   Le domande sono presentate utilizzando il metodo messo a disposizione degli operatori dallo Stato membro di cui trattasi.

Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che le domande elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), o da una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui alla decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione (5), e dalle pertinenti modalità di applicazione.

6.   La domanda è ammissibile solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

reca un riferimento al presente regolamento;

b)

reca i dati identificativi dei richiedenti: nome, indirizzo e numero di registrazione IVA;

c)

indica il prodotto con il corrispondente codice NC a sei cifre;

d)

indica il quantitativo di prodotti al momento della domanda;

e)

indica il nome e l'indirizzo del luogo di ammasso, il numero della partita all'ammasso e il numero di riconoscimento dello stabilimento;

f)

non include nessun'altra condizione supplementare introdotta dal richiedente diversa da quelle stabilite dal presente regolamento;

g)

è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata;

h)

il richiedente ha costituito una cauzione di importo pari a 20 EUR per tonnellata a favore del pertinente organismo pagatore in conformità al capo IV, sezione 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (6).

7.   Il contenuto delle domande non può essere modificato dopo la presentazione delle stesse.

Articolo 5

Incameramento e svincolo della cauzione

1.   La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera h), viene incamerata se:

a)

la domanda di contratto viene ritirata;

b)

il quantitativo determinato nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 16, paragrafo 2, è inferiore al 95 % del quantitativo indicato nella domanda di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera d). In tal caso, il contratto non è concluso;

c)

meno del 95 % del quantitativo contrattuale è conferito e conservato in ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale, a rischio e pericolo della parte contraente ai sensi dell'articolo 6 e alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

2.   Se la domanda di contratto non è accettata, la cauzione è svincolata immediatamente.

3.   Le cauzioni sono svincolate con riguardo ai quantitativi per i quali le obbligazioni contrattuali sono state soddisfatte.

Articolo 6

Conclusione dei contratti

1.   I contratti sono conclusi tra l'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono ammassati i prodotti e il richiedente, di seguito denominato «parte contraente».

2.   I contratti sono conclusi entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera e), fatta salva, se del caso, la successiva conferma dell'ammissibilità dei prodotti, di cui all'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma. In caso di mancata conferma dell'ammissibilità il contratto è considerato nullo e non avvenuto.

Articolo 7

Obblighi della parte contraente

1.   Il contratto impone alla parte contraente almeno i seguenti obblighi:

a)

conferire e conservare all'ammasso il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti, non sostituendo i prodotti immagazzinati né trasferendoli in un altro luogo di ammasso. Su richiesta motivata della parte contraente, l'autorità competente può autorizzare il trasferimento dei prodotti immagazzinati;

b)

conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell'entrata nel luogo di ammasso;

c)

consentire all'autorità competente di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali;

d)

fare in modo che i prodotti immagazzinati siano facilmente accessibili e singolarmente identificabili: ciascuna unità immagazzinata individualmente deve essere contrassegnata in modo che la data di conferimento all'ammasso, il numero di contratto, il prodotto e il peso siano chiaramente indicati. Gli Stati membri possono tuttavia derogare all'obbligo di indicare il numero di contratto, purché il responsabile del magazzino si impegni ad annotare il numero di contratto nel registro di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

2.   La parte contraente tiene a disposizione dell'autorità preposta al controllo tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consente in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato:

a)

il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

b)

l'origine e la data di fabbricazione dei prodotti;

c)

la data di conferimento all'ammasso;

d)

il peso e il numero dei colli imballati;

e)

la presenza in magazzino e l'indirizzo del magazzino;

f)

la data prevista della fine del periodo di ammasso contrattuale, completata dalla data effettiva di svincolo dall'ammasso.

3.   La parte contraente o, eventualmente, il gestore del luogo di ammasso, tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel magazzino stesso, da cui risultino, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati:

a)

l'identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato per lotto;

b)

le date di conferimento e di svincolo dall'ammasso;

c)

il quantitativo indicato all'ammasso per lotto;

d)

l'ubicazione dei prodotti nel deposito.

Articolo 8

Periodo di ammasso contrattuale

1.   Il periodo di ammasso contrattuale inizia il giorno successivo a quello in cui le autorità competenti ricevono le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera e).

2.   L'ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso.

3.   L'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 60 e 210 giorni.

Articolo 9

Svincolo dall'ammasso

1.   Le operazioni di svincolo dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale.

2.   Lo svincolo dall'ammasso si effettua per lotti interi oppure, previa autorizzazione dell'autorità competente, per quantità inferiori. Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 5, lettera a), possono essere svincolati dall'ammasso soltanto quantitativi sigillati.

3.   La parte contraente informa l'autorità competente della sua intenzione di iniziare a svincolare i prodotti dall'ammasso, secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 16, paragrafo 6.

4.   Se il requisito stabilito al paragrafo 3 non è rispettato ma l'autorità competente, nei 30 giorni successivi allo svincolo dal luogo di ammasso, ha ricevuto prove, da essa ritenute soddisfacenti, circa la data di svincolo dall'ammasso e i quantitativi interessati, l'aiuto è ridotto del 15 % ed è versato solo per il periodo per il quale la parte contraente fornisce all'autorità competente la prova che il prodotto è stato mantenuto in ammasso contrattuale.

5.   Se il requisito stabilito al paragrafo 3 non è rispettato e l'autorità competente, nei 30 giorni successivi allo svincolo dal luogo di ammasso, non ha ricevuto prove sufficienti, da essa ritenute soddisfacenti, circa la data di svincolo dall'ammasso e i quantitativi interessati, non è versato alcun aiuto per il contratto di cui trattasi e, se del caso, la cauzione relativa a detto contratto è integralmente incamerata.

Articolo 10

Importo dell'aiuto

L'aiuto ammonta a:

15,57 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di ammasso,

0,40 EUR per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale.

Articolo 11

Anticipo dell'aiuto

1.   Dopo 60 giorni di ammasso e su richiesta della parte contraente, può essere versato un solo anticipo dell'aiuto, previa costituzione, da parte del contraente, di una cauzione pari all'importo dell'anticipo, maggiorato del 10 %.

2.   L'importo dell'anticipo non può eccedere quello dell'aiuto corrispondente ad un periodo di ammasso di 90 giorni. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata non appena è versato il saldo dell'aiuto.

Articolo 12

Pagamento dell'aiuto

1.   L'aiuto o, nei casi in cui è stato concesso un anticipo a norma dell'articolo 11, il saldo dell'aiuto, è versato sulla base di una domanda di pagamento presentata dalla parte contraente nei tre mesi successivi al termine del periodo di ammasso contrattuale.

2.   Se la parte contraente non è stata in grado di presentare i documenti giustificativi entro il termine di tre mesi, benché si fosse prontamente adoperata per averli entro il termine suddetto, possono essere concesse proroghe per una durata complessiva non superiore a tre mesi.

3.   Il pagamento dell'aiuto, o del saldo dell'aiuto, è effettuato nei 120 giorni successivi al giorno in cui è stata presentata la domanda di pagamento dell'aiuto, sempreché siano stati adempiuti gli obblighi contrattuali e sia stato eseguito il controllo finale. Tuttavia, se è in corso un'indagine amministrativa, non sono effettuati pagamenti fino a quando non sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

4.   Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale e pari almeno al 95 % di tale quantitativo, l'aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all'ammasso. Tuttavia, qualora accerti che la parte contraente ha agito deliberatamente o per negligenza, l'autorità competente può decidere di ridurre ulteriormente o di non versare l'aiuto.

5.   Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all'ammasso nel corso del periodo di ammasso contrattuale è inferiore alle percentuali indicate al paragrafo 4, ma pari almeno all'80 % del quantitativo contrattuale, l'aiuto per il quantitativo effettivamente all'ammasso è ridotto della metà. Tuttavia l'autorità competente, qualora accerti che la parte contraente ha agito deliberatamente o per negligenza, può decidere di ridurre ulteriormente o di non versare l'aiuto.

6.   Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore all'80 % del quantitativo contrattuale, non è versato alcun aiuto.

7.   Se i controlli eseguiti durante l'ammasso o allo svincolo dall'ammasso rilevano la presenza di prodotti difettosi, per i quantitativi corrispondenti non è versato alcun aiuto. Il quantitativo restante del lotto all'ammasso ancora ammissibile all'aiuto è pari almeno al quantitativo minimo previsto dall'articolo 3, paragrafo 2. La stessa regola si applica quando una parte di un lotto all'ammasso è svincolata per tale motivo prima della scadenza del periodo minimo di ammasso.

I prodotti difettosi non sono compresi nel calcolo del quantitativo effettivamente all'ammasso di cui ai paragrafi 4, 5 e 6.

Articolo 13

Comunicazioni

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro ogni martedì per la settimana precedente, i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti e i quantitativi per i quali sono state presentate domande di aiuto.

2.   Entro la fine di ciascun mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione per il mese precedente:

a)

i quantitativi di prodotti conferiti all'ammasso e svincolati dall'ammasso nel mese di cui trattasi;

b)

i quantitativi di prodotti all'ammasso alla fine del mese di cui trattasi;

c)

i quantitativi di prodotti per i quali è terminato il periodo di ammasso contrattuale.

3.   Le comunicazioni degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate a norma del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (7).

Articolo 14

Misure per il rispetto del quantitativo massimo

Gli Stati membri garantiscono la presenza di un sistema basato su criteri oggettivi e non discriminatori che consenta di evitare il superamento dei quantitativi massimi per Stato membro di cui all'allegato.

Articolo 15

Misure relative ai quantitativi inutilizzati

Se del caso, gli eventuali quantitativi inutilizzati residui dopo il 15 gennaio 2016 sono messi a disposizione degli Stati membri che, entro il 31 dicembre 2015, comunicano alla Commissione la loro intenzione di fare un maggior ricorso al regime di aiuti all'ammasso privato. La ripartizione per Stato membro, che è effettuata tenendo conto dei quantitativi richiesti dagli Stati membri fino al 15 gennaio 2016, e il termine per la presentazione delle domande sono stabiliti mediante un atto di esecuzione adottato senza applicare la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 16

Controlli

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento. Dette misure comprendono una verifica amministrativa completa delle domande di aiuto, integrata da controlli in loco secondo quanto specificato ai paragrafi da 2 a 9.

2.   L'autorità preposta al controllo esegue controlli sui prodotti che entrano all'ammasso entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera e).

Fatto salvo il paragrafo 5, primo comma, lettera a), del presente articolo, al fine di garantire che i prodotti all'ammasso siano ammissibili all'aiuto, è sottoposto a controllo fisico almeno il 5 % dei quantitativi conferiti all'ammasso in modo da assicurare che per quanto riguarda, tra gli altri aspetti, il peso, l'identificazione e la natura dei prodotti, i lotti all'ammasso siano conformi ai dati riportati nelle domande di conclusione di contratti.

Il peso dei prodotti, quale determinato all'inizio del periodo contrattuale, è utilizzato per determinare il pagamento dell'aiuto. Tuttavia, non è versato alcun aiuto per i quantitativi che eccedono quello figurante nella domanda conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, lettera d).

3.   Per motivi debitamente giustificati dallo Stato membro, il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di 15 giorni.

4.   Se dai controlli risulta che i prodotti all'ammasso non corrispondono ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3 e a quanto specificato all'articolo 4, paragrafo 6, lettera c), la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera h), è incamerata.

5.   L'autorità preposta al controllo:

a)

provvede, al momento del controllo di cui al paragrafo 2, a sigillare i prodotti per contratto, per lotto all'ammasso o per quantitativo inferiore; oppure

b)

effettua un controllo senza preavviso per accertare la presenza del quantitativo contrattuale nel luogo di ammasso.

Il controllo di cui al primo comma, lettera b), si effettua almeno sul 10 % del quantitativo totale oggetto del contratto ed è rappresentativo. Detti controlli comprendono un esame della contabilità di magazzino di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e dei documenti giustificativi, come i bollettini di pesata e le distinte di consegna, nonché una verifica della presenza dei prodotti in deposito, del tipo di prodotti e dell'identificazione degli stessi, per almeno il 5 % del quantitativo sottoposto al controllo senza preavviso.

6.   Alla fine del periodo di ammasso contrattuale l'autorità preposta al controllo verifica a campione, per almeno metà del numero di contratti, peso e identificazione dei prodotti all'ammasso. Ai fini del controllo, la parte contraente informa l'organismo competente, indicando i lotti interessati, almeno cinque giorni lavorativi prima:

a)

della scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale; o

b)

dell'inizio delle operazioni di svincolo dall'ammasso, se i prodotti sono svincolati prima della scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale.

Lo Stato membro può accettare un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.

7.   All'atto della verifica del peso dei prodotti, durante e al termine dell'ammasso contrattuale, volta ad accertare la presenza dei prodotti in deposito, l'eventuale perdita naturale di peso non comporta una riduzione dell'aiuto e l'incameramento della cauzione.

8.   Se si applica l'opzione di cui al paragrafo 5, lettera a), alla fine del periodo di ammasso contrattuale sono controllate la presenza e l'integrità dei sigilli apposti. Le spese di sigillatura e di movimentazione sono a carico della parte contraente.

9.   Il prelievo di campioni per la verifica della qualità e della composizione dei prodotti è effettuato dai funzionari dell'autorità preposta ai controlli o in loro presenza.

All'atto della pesatura si procede in presenza di detti funzionari ad un controllo fisico o ad una verifica del peso.

Ai fini della pista di controllo, nel corso della visita di controllo tutta la contabilità finanziaria e di magazzino e la documentazione controllata da detti funzionari è timbrata o siglata. In caso di verifica di registrazioni informatiche, si stampa una copia che viene conservata nel fascicolo di ispezione.

Articolo 17

Relazione di audit

1.   Dopo ciascun controllo in loco l'autorità preposta al controllo redige una relazione in cui descrive esattamente i diversi elementi controllati.

La relazione riporta:

a)

la data e l'ora di inizio del controllo;

b)

precisazioni sul preavviso dato;

c)

la durata del controllo;

d)

i responsabili presenti;

e)

la natura e la portata dei controlli eseguiti e l'indicazione dettagliata dei documenti e dei prodotti esaminati;

f)

i risultati e le conclusioni;

g)

l'eventuale necessità di un seguito.

La relazione è firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dalla parte contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, ed è inserita nel fascicolo di pagamento.

2.   In caso di irregolarità significative riguardanti almeno il 5 % dei quantitativi di prodotti oggetto di un unico contratto sottoposti al controllo, la verifica è estesa a un campione più vasto, che sarà determinato dall'autorità preposta al controllo.

3.   L'autorità preposta al controllo registra i casi di inadempimento, sulla base dei criteri di gravità, portata, durata e frequenza, che possono portare all'esclusione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, e/o al rimborso di un aiuto indebitamente versato, compresi eventualmente gli interessi, a norma del paragrafo 4 del medesimo articolo.

Articolo 18

Sanzioni

1.   Se l'autorità competente di uno Stato membro constata che un documento presentato da un richiedente per l'attribuzione dei diritti derivanti dal presente regolamento contiene informazioni inesatte e se dette informazioni inesatte sono essenziali per l'attribuzione del diritto, l'autorità competente esclude il richiedente dalla procedura per la concessione di un aiuto per lo stesso prodotto per il quale è stata fornita l'informazione inesatta, per un periodo di un anno a partire dal momento in cui è stata presa una decisione amministrativa definitiva accertante l'irregolarità.

2.   L'esclusione di cui al paragrafo 1 non si applica se il richiedente fornisce all'autorità competente prove soddisfacenti del fatto che la circostanza di cui al suddetto paragrafo è dovuta a forza maggiore o ad errore palese.

3.   L'aiuto indebitamente erogato è recuperato, maggiorato di interessi, presso gli operatori interessati. Le norme di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (8) si applicano mutatis mutandis.

4.   L'applicazione delle sanzioni amministrative e il recupero degli importi indebitamente erogati di cui al presente articolo non ostano alla comunicazione delle irregolarità alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (9).

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(4)  Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

(5)  Decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione, del 7 luglio 2004, che modifica il suo regolamento interno (GU L 251 del 27.7.2004, pag. 9).

(6)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

(7)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

(9)  Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56).


ALLEGATO

Stato membro

Quantitativi massimi

(in tonnellate)

Belgio

1 243

Bulgaria

696

Repubblica ceca

1 421

Danimarca

3 334

Germania

23 626

Estonia

454

Irlanda

1 835

Grecia

1 880

Spagna

3 635

Francia

20 830

Croazia

348

Italia

12 015

Cipro

199

Lettonia

348

Lituania

1 163

Lussemburgo

33

Ungheria

827

Malta

30

Paesi Bassi

8 156

Austria

1 968

Polonia

7 859

Portogallo

704

Romania

797

Slovenia

164

Slovacchia

426

Finlandia

1 210

Svezia

945

Regno Unito

3 854

Totale

100 000


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