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Document 32015R1416

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 della Commissione, del 20 agosto 2015, relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 220, 21.8.2015, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1416/oj

21.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 220/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1416 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2015

relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

L'uso del bisolfato di sodio è stato autorizzato per dieci anni per gli animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti con il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 della Commissione (2).

(3)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione per il bisolfato di sodio. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

La domanda riguarda l'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

(5)

Nei suoi pareri dell'11 ottobre 2011 (3) e del 22 maggio 2014 (4) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, il bisolfato di sodio non produce effetti dannosi per la salute animale, per la salute umana o per l'ambiente e che il suo impiego come conservante e regolatore di acidità per tutte le specie animali è considerato efficace. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del bisolfato di sodio dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato come specificato negli allegati del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza di cui all'allegato I, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti», è autorizzata come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

La sostanza di cui all'allegato II, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «regolatori di acidità», è autorizzata come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti (GU L 46 del 17.2.2012, pag. 33).

(3)  EFSA Journal 2011; 9(11):2415.

(4)  EFSA Journal 2014; 12(6):3731.


ALLEGATO I

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: conservanti

1j514ii

Bisolfato di sodio

Composizione dell'additivo

Bisolfato di sodio: ≥ 95,2 %

Caratterizzazione della sostanza attiva

Bisolfato di sodio (n. CAS 7681-38-1)

NaHSO4

Na 19,15 %

SO4 80,01 %

Prodotto mediante sintesi chimica

Metodo di analisi  (1)

Determinazione del solfato acido di sodio negli additivi per mangimi: metodo titrimetrico basato sulla determinazione dell'acidità solubile totale del bisolfato di sodio in una soluzione standard di idrossido di sodio.

Tutte le specie animali diverse da gatti e visoni

4 000

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet.

2.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi e guanti.

3.

Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie pertinente.

10 settembre 2025

Gatti

20 000

Visoni

10 000


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


ALLEGATO II

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: regolatori di acidità

1j514ii

Bisolfato di sodio

Composizione dell'additivo

Bisolfato di sodio: ≥ 95,2 %

Caratterizzazione della sostanza attiva

Bisolfato di sodio (n. CAS 7681-38-1)

NaHSO4

Na 19,15 %

SO4 80,01 %

Prodotto mediante sintesi chimica

Metodo di analisi  (1)

Determinazione del solfato acido di sodio negli additivi per mangimi: metodo titrimetrico basato sulla determinazione dell'acidità solubile totale del bisolfato di sodio in una soluzione standard di idrossido di sodio.

Tutte le specie animali diverse da gatti, visoni, animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti

4 000

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet.

2.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi e guanti.

3.

Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie pertinente.

10 settembre 2025


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


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